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Regole Fiscali per Redditi da Contribuenti Italiani in Paesi con Regimi Fiscali Diversi, Sbobinature di Diritto Tributario

Le norme fiscali italiane che regolano i redditi realizzati da contribuenti italiani durante operazioni commerciali con soggetti residenti in paesi con regimi fiscali meno pressanti. del calcolo dell'imposta sul reddito, la nozione economica di reddito, i redditi di impresa e di capitale, e le associazioni professionali, società di persone e impresa familiare.

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 12/04/2021

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giulia-paragoni 🇮🇹

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TRIBUTARIO
20.02
Sistema tributario: capire un sistema tributario significa mettere insieme nozioni di tipo economico,
politico, giuridico. Il sistema tributario non è soltanto l’insieme di tutti i tributi che sono necessari al fine di
garantire allo stato e agli enti locali le risorse per far fronte alla spesa, ma è anche l’insieme delle scelte
politiche e sociali che uno stato fa perché i tributi sono una importantissima leva economica. Poiché
rappresentano un costo veicolano le risorse in un senso o nell’altro. Se voglio disincentivare una carica
basta che ci metta sopra un tributo, e viceversa.
Esempio: Se voglio favorire la famiglia metterò delle agevolazioni a chi fa tanti figli.
Il sistema tributario, prima ancora di essere il singolo tributo, è un insieme di valore, ha un alto significato
valoriale ed è molto condizionato dalle scelte politiche della maggioranza. Ogni politico, ogni gruppo
politico ha idee sociali ed economiche diverse dagli altri che poi usa il sistema tributario per affermarle e
diventa lo strumento per affermarle.
Il Welfare sono decisioni che nascono a monte e sono la ragione dell’esistenza dei tributi.
Al tempo stesso, per realizzare ciò che io ritengo giusto e corretto, non posso agire non pensando a quello
che è il sistema economico in concreto, in quanto il tributo deve colpire una ricchezza. E quindi, devo prima
pensare ad un sistema di valori da raggiungere, però poi devo anche saper guardare alla realtà e capire
dov’è la ricchezza. I sistemi economici non sono stabili ma sono in continua evoluzione. Un buon sistema è
un sistema che si adatta al cambiamento.
Per esempio, transazione via Web (WEBTAX) se oggi vogliamo colpire le imprese in modo equo bisogna
colpire anche chi opera attraverso la rete.
Ci sono fenomeni economici che una volta non c’erano, siamo nella terza rivoluzione industriale, e quindi il
sistema deve sapersi adattare nelle realtà economica che trova in quel momento storico in quel Paese.
Quindi, sistema tributario significa capacità di leggere i valori di un sistema economico, introdurre dei
tributi e saper distribuire sui concittadini, in modo equo, la pressione fiscale. Occorre che la ripartizione del
carico fiscale debba avvenire in modo equo.
Ovviamente, il sistema tributario si occupa, principalmente, di entrate. Di una particolare categoria di
entrate: TRIBUTI.
Tuttavia, i tributi sono una parte delle entrate pubbliche. Prima di capire cosa sono dobbiamo liberare il
campo da tutte le altre entrate.
Le entrate si collegano al fenomeno del finanziamento. Vuol dire che le entrate servono per finanziare i
costi dei beni e servizi che lo stato mette a disposizione della cittadinanza. Il finanziamento può essere:
Etero-finanziamento: uno stato riesce a farsi finanziare i propri costi dai cittadini di un altro stato. è
un fenomeno che era tipico dei Paesi coloniali.
Questo concetto è stato rievocato perché qualche cosa di analogo lo realizzano i “paradisi fiscali”,
cioè quei Paesi che accolgono le ricchezze dei cittadini di altri Paesi e finiscono per sostenere le
spese dei beni e servizi che erogano ai propri cittadini grazie alle imposte che pagano i cittadini di
altri Paesi, anche se meno. È un modo per sottrarre ricchezza buona ad altri stati e cittadini. È un
fenomeno marginale.
Esistono dei Paesi che vivono sulle spalle degli altri, normalmente sono piccoli ma si possono
permettere il lusso di erogarli ad un certo livello perché detengono una ricchezza prodotta in altri
Paesi rispetto alle quale ottengono provvigioni, tributi certamente meno rispetto a quello che si
pagherebbe in Italia.
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TRIBUTARIO

Sistema tributario: capire un sistema tributario significa mettere insieme nozioni di tipo economico, politico, giuridico. Il sistema tributario non è soltanto l’insieme di tutti i tributi che sono necessari al fine di garantire allo stato e agli enti locali le risorse per far fronte alla spesa, ma è anche l’insieme delle scelte politiche e sociali che uno stato fa perché i tributi sono una importantissima leva economica. Poiché rappresentano un costo veicolano le risorse in un senso o nell’altro. Se voglio disincentivare una carica basta che ci metta sopra un tributo, e viceversa. Esempio: Se voglio favorire la famiglia metterò delle agevolazioni a chi fa tanti figli. Il sistema tributario, prima ancora di essere il singolo tributo, è un insieme di valore, ha un alto significato valoriale ed è molto condizionato dalle scelte politiche della maggioranza. Ogni politico, ogni gruppo politico ha idee sociali ed economiche diverse dagli altri che poi usa il sistema tributario per affermarle e diventa lo strumento per affermarle. Il Welfare sono decisioni che nascono a monte e sono la ragione dell’esistenza dei tributi. Al tempo stesso, per realizzare ciò che io ritengo giusto e corretto, non posso agire non pensando a quello che è il sistema economico in concreto, in quanto il tributo deve colpire una ricchezza. E quindi, devo prima pensare ad un sistema di valori da raggiungere, però poi devo anche saper guardare alla realtà e capire dov’è la ricchezza. I sistemi economici non sono stabili ma sono in continua evoluzione. Un buon sistema è un sistema che si adatta al cambiamento. Per esempio, transazione via Web (WEBTAX) se oggi vogliamo colpire le imprese in modo equo bisogna colpire anche chi opera attraverso la rete. Ci sono fenomeni economici che una volta non c’erano, siamo nella terza rivoluzione industriale, e quindi il sistema deve sapersi adattare nelle realtà economica che trova in quel momento storico in quel Paese. Quindi, sistema tributario significa capacità di leggere i valori di un sistema economico, introdurre dei tributi e saper distribuire sui concittadini, in modo equo, la pressione fiscale. Occorre che la ripartizione del carico fiscale debba avvenire in modo equo. Ovviamente, il sistema tributario si occupa, principalmente, di entrate. Di una particolare categoria di entrate: TRIBUTI. Tuttavia, i tributi sono una parte delle entrate pubbliche. Prima di capire cosa sono dobbiamo liberare il campo da tutte le altre entrate. Le entrate si collegano al fenomeno del finanziamento. Vuol dire che le entrate servono per finanziare i costi dei beni e servizi che lo stato mette a disposizione della cittadinanza. Il finanziamento può essere:  Etero-finanziamento: uno stato riesce a farsi finanziare i propri costi dai cittadini di un altro stato. è un fenomeno che era tipico dei Paesi coloniali. Questo concetto è stato rievocato perché qualche cosa di analogo lo realizzano i “paradisi fiscali”, cioè quei Paesi che accolgono le ricchezze dei cittadini di altri Paesi e finiscono per sostenere le spese dei beni e servizi che erogano ai propri cittadini grazie alle imposte che pagano i cittadini di altri Paesi, anche se meno. È un modo per sottrarre ricchezza buona ad altri stati e cittadini. È un fenomeno marginale. Esistono dei Paesi che vivono sulle spalle degli altri, normalmente sono piccoli ma si possono permettere il lusso di erogarli ad un certo livello perché detengono una ricchezza prodotta in altri Paesi rispetto alle quale ottengono provvigioni, tributi certamente meno rispetto a quello che si pagherebbe in Italia.

Autofinanziamento : strumenti che ciascun Paese utilizza per trovare le risorse necessarie e indispensabili per far fronte al costo di beni e servizi che vuole mettere a disposizione dei propri cittadini. Più uno stato riesce a finanziarsi più garantirà ai propri cittadini bene e servizi multipli. L’autofinanziamenti si realizza con 3 macroaree di entrate:

  1. IURE PRIVATORUM: lo stato si comporta come un privato e riceve entrate in ragione della gestione dei propri beni, che possono essere mobili o immobili. Lo stato imprenditore, stato che cede i propri immobili o lo affitta attraverso un contratto ricavandone un canone che è un’entrata pubblica. Lo stato fa, con i beni di propria proprietà, come potrebbe fare un privato. Più è bravo e più è capace in quest’azione privatistica e più il cittadino è agevolato e esentato dal pagamento delle imposte, più lo stato è incapace di governare i propri beni e più il carico delle imprese dovrà essere ripartito tra i cittadini con i tributi. Le scelte sono legate alle politiche economiche, ci sono politiche molto privatistiche, ci sono altri governi che invece sono più favorevoli al bene pubblico. Il nostro Paese non ricava molte entrate in questo modo, non hanno avuto gestioni nel tempo che abbiamo saputo garantire delle entrate significative da alleviare il peso dei tributi.
  2. INDEBITAMENTO: è il famoso prestito (Spread), lo stato decide di chiedere ai suoi cittadini denaro in prestito in cambio della restituzione, alla scadenza, degli interessi (CCT). La possiamo mettere nelle entrate perché il presupposto è che si indebiti per farne qualcosa di buono, lo stato non è la banca. Chiede in prestito del denaro che poi mette a frutto in attività economiche, e quindi, alla fine dovrebbe esserci un frutto per lo stato, e quindi, un’entrata. La verità è che lo stato si indebita per pagare i propri debiti, come è avvenuto negli ultimi anni. Ad oggi, il nostro stato non è in condizione di mettere a frutto ciò che gli viene prestato dai cittadini, anche se tecnicamente va messo tra le entrate.
  3. IURE IMPERII: sono quelle entrate in cui lo stato fa valere la sua autorità. Questi soldi li voglio perché io sono lo stato. Questo tipo di entrata lo abbiamo nei:  Tributi  Sanzioni amministrative Sono delle pretese di denaro richieste da un ente pubblico in modo autoritativo alle quali il cittadino non può sottrarsi, non può dire “io non le pago” perché non pagarle significa versi irrogare delle sanzioni. Queste entrate sono le c.d. entrate coattive. La differenza tra entrate coattive tribute e entrata sanzione amministrativa è data dall’obiettivo che lo stato persegue. Quando l’obiettivo sono le entrate, cioè disponibilità finanziaria per sostenere costi e servizi siamo di fronte a un tributo. Quando l’entrata serve a remunerare il danno provato da un illecito siamo di fronte alla sanzione, che è prevista con scopo dissuasivo, stabilita per non essere applicata, mentre i tributi sono voluti dal legislatore per essere applicati. Le sanzioni hanno lo scopo dissuasivo, per spingere il cittadino a non fare ciò che è sanzionato. L’obiettivo è diverso ma condividono il fatto che l’entrata monetaria, se c’è, va all’ente pubblico e chi è chiamato a pagare non può non farlo e non c’è via d’uscita. Nel rapporto iure privatorum, a meno che non ci sia un esproprio, io scelgo di acquistare quel bene che l’ente pubblico mi vende, nel caso di iure imperii della coattività non posso scegliere ma le attività sono diverse: La sanzione è un’entrata eventuale che non dovrebbe esserci e remunera perché ho danneggiato

CONTRIBUTO.

È una soluzione a metà tra la tassa e l’imposta. Il contributo è una somma che devo obbligatoriamente, non scelgo il servizio di averlo, ma so che pago per uno specifico servizio. Come l’imposta mi viene imposta d’autorità, ma a differenza, so per cosa sto pagando. Il più moderno è il contributo per fiumi e fossi. È un contributo che noi dobbiamo a livello provinciale perché esiste un consorzio di bonifica deputata a bonificare i fiumi in modo da affrontare le calamità naturali. Se ho un terreno vicino ad un fiume, io devo pagare questo contributo. È sufficiente che il mio terreno sia incluso nel perimetro di contribuenza che automaticamente deve pagare quel contributo. Quindi, non posso scegliere, ma so che sto pagando per quel tipo di attività. MONOPOLIO. Entrata rispetto ad un bene che lo stato gestisce in regime di monopolio. Esempio: sigaretta e alcool. Il fenomeno fiscale è un fenomeno molto subdolo. Di questi tributi le imposte sono le più importanti e si costruiscono su fenomeni economici specifici. I fenomeni che generano le imposte:  Reddito  Patrimonio  Consumo  Trasferimento Questi sono i 4 fenomeni economici sui quali va a ricadere l’imposta. La ricchezza è declinata in questo modo. Abbiamo delle imposte sul reddito, patrimonio, sui consumi e sui trasferimenti. In ragione di ciò si possono distinguere in:  Dirette e indirette  Personali e reali  progressive e proporzionali IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. Le imposte dirette sono quelle che colpiscono il fatto economico nel momento in cui si realizza. Esempio: IRPEF. Ancora prima di vedere i soldi mi vengono tassati. Le imposte indirette sono, invece, colpisce un fatto economico frutto indiretto della ricchezza, come il consumo. L’Iva è un’imposta sul valore aggiunto nel momento in cui acquisto un bene, questa è un’imposta indiretta. Il reddito tassato direttamente viene tassato ancora quando si trasforma in consumo. Sono quelle che piacciono di più ai politici perché ce le applicano, abbassano e alzano senza dovercelo dire, ad eccezione dell’IVA, che è talmente importante che le decisioni sono trasparenti anche perché è un tributo armonizzato. Sono i più pericolosi in quanto sono adatti al fenomeno c.d. illusione fiscale, non mi rendo conto di pagare tasse ma sono colpito pesantemente. IMPOSTA REALE E PERSONALE. Ci sono delle imposte che considerano rilevanti al fine della quantificazione del tributo dovuto alcuni elementi o alcune caratteristiche della persona o del suo nucleo famigliare. Il fatto economico viene colpito dalle imposte con un occhio che guarda chi page le imposte. Esempio: detrazione con figli a carico. Vuol dire che ci sono delle imposte che guardano sì al reddito, ma poi arriva a quantificare il tributo attraverso la valutazione e l’attribuzione di un valore economico a fatti personali. A parità di reddito però, se c’è una grave malattia posso sostenere le spese mediche con una detrazione.

Sono tutte cose che riguardano la persona. Diverso è la tassa reale, non guarda in faccia a nessuno, è uguale per tutti, come l’Iva. Quindi è reale quando riguarda le cose in sé, non guarda il tipo di persona che fa quell’acquisto. Le imposte sui consumi e trasferimenti sono quasi tutte reali. IMPOSTE PROGRESSIVE E PROPORZIONALI Un’imposta è proporzionale quando l’aliquota non cambia al variare della base imponibile. Invece, è progressiva quando l’aliquota più che proporzionalmente, vuol dire che a mano a mano che cresce la base imponibile crescono anche le basi imponibile. Il sistema usato è il sistema degli scaglioni. In questo modo la capacità di contribuire più che proporzionalmente. Questo, è il sistema della nostra IRPEF fin quando non diventerà FLAT TAX in quanto aspira ad un principio diverso, ovvero impone una aliquota secca. Articolo 53 Cost. che dice che il sistema è formato ai principi di progressività. 21. TRIBUTI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI. I tributi armonizzati sono quelli che ci portano in una dimensione sovranazionale e ampliano lo spazio territoriale facendo coincidere la territorialità con l’Ue. Si dicono armonizzati quei tributi rispetto al quale rinunciamo alla sovranità nazionale e entriamo in un contesto diverso, l’Ue. Scegliamo di avere dei tributi 03:  IVA  tributi doganali. Essere armonizzati significa rinunciare alla propria sovranità nazionale, ma perché? gli stati lo hanno fatto perché hanno capito che, rispetto ad alcuni tributi che incidono sui consumi, alle vendite al dettaglio di beni di larga diffusione, non armonizzare avrebbe generato fenomeni di concorrenza sleale tra i diversi Paesi. Imposte diverse favoriscono o disincentivano le vendite. Se si volevano evitare fenomeni che potevano favorire disuguaglianza e concorrenza sleale occorreva di darsi delle regole uniformi, che tutti i Paesi trattassero la tassazione nello stesso modo. Perché abbiamo pensato solo all’Iva e dazi doganali? Perchè questi sono quelli che incidono sulla circolazione delle merci, mentre, si è pensato, di lasciare la sovranità su tutti questi tributi che, in qualche modo, esplicano i loro effetti al livello di territorio nazionale, in particolare si scegli di non omogenizzare le legislazioni con riferimento alla tassazione del reddito. Di tanti tributi i più importanti sul reddito sono: Iva, Irpef (persone fisiche), Ires (società). Nell’ambito di questa armonizzazione capisco che se non voglio creare distorsioni sul mercato le imposte che gravano sul trasferimento dei beni di consumo devono essere trattate in modo omogeneo. Tutte le altre le lascio alla sovranità statale, cioè Ires e Irpef. Se da un lato armonizzato significa che rinuncio alla sovranità nazionale, e quindi la disciplina di questo tributo sarà dettato dalla comunità europea, non armonizzato significa che la disciplina sarà quella interna e i giudici pure. Per un’impresa è davvero così irrilevante sapere quanto imposta sul reddito si paga negli altri Paesi o può avere un effetto incentivante o disincentivante? Le aziende si possono collocare in qualsiasi Paese. Non è irrilevante conoscere l’imposta sul reddito perché grazie alla libertà di circolazione è possibile insediarsi nei Paesi in cui c’è una legislazione favorevole, quindi

Una delle norme è la norma sui “prezzi di trasferimento” (TRANSFERT PRICE), cioè la cattiva abitudine di sfruttare le transazioni con soggetti collegati e controllati magari residenti in Paesi poco controllanti, stabilendo il prezzo, non in base al vero valore di mercato delle merci, ma per incidere sulla imposta, aumentare o abbassare i costi in una logica di pianificazione fiscale per ottenere un risparmio dell’imposta. Esempio: come si fa ad incidere con i prezzi sulle imposte da pagare? Se io ho 1000 euro di utili, so che a fine anno pagherò 260 euro di imposte. Io produco scarpe e compro la pelle da una mia società controllata, il costo della pelle sul mercato sarebbe di 300. Vado dalla mia controllata e gli dico che io, quest’anno, i 260 euro non li voglio dare al fisco, tu mi vendi la pelle, invece che a 300 a 560. Io abbatto il mio risultato positivo finale, pago meno imposte e ti do più soldi. In queste economie circolari si può programmare. Tutte le aziende fanno pianificazione fiscale, per l’impresa il fisco è un costo, e quindi cercano di pagare e se possono sfruttano la territorialità e relazioni per abbattere la propria base imponibile. Se acquisto la materia prima da te, che dipendi da me, ti impongo un prezzo di trasferimento diverso da quello di mercato. Oggi questo non accade più perché l’articolo 110 del testo unico ci dice che quando questo avviene l’agenzia dell’entrate applica il prezzo di mercato. Se stabilisci un prezzo abnorme che non ha corrispondenza nel mercato l’agenzia delle entrate ridetermina l’imposta che devi sulla base di quello che considera il prezzo di mercato da applicare. Questa è una delle tante disposizioni che sono interne ma che sono di diritto internazionale che si preoccupano di regolare questi fenomeni quando accadono tra soggetti che operano sul territorio nazionale e extranazionale Ad esempio, tutta la disciplina della società controllate estere tratta in modo penalizzante chi investe in partecipazioni estere se lo fa per società che risiedono in paradisi fiscale. Ci sono delle norme che penalizzano, quindi, gli operatori commerciali italiani che invece di investire in paesi sani, investono in paradisi fiscali cercando di recuperare la tassazione. Queste norme sono contenute nel testo unico sull’imposta dei redditi che è tutto italiano, sono norme (articoli 167-168) che parlano di soggetti che si rivolgono a soggetti che risiedono in uno stato diverso. Quindi, il diritto tributario internazionale è un diritto tutto interno che ragiona, stabilisce regole e obiettivi sul presupposto che le transazioni commerciali non avvengono tra soggetti residenti ma tra soggetti residenti e non residenti. Le convenzioni bilaterali servono ad evitare fenomeni di DOPPIA TASSAZIONE ECONOMICA. Che cos’è e perché si verifica questo problema? Si verifica perché si applicano contemporaneamente due principi ai soggetti passivi di imposta residenti o meno ma che operano in Italia:

  1. Principio di mondialità si applica a tutti i soggetti residenti e vuole che venga richiamata a tassazione qualsiasi reddito ovunque prodotto. Questo significa che un soggetto che opera in Italia e in altri paesi quando dichiara il proprio reddito in Italia deve sommare il reddito che ha prodotto in altri Paesi.
  2. Principio di territorialità vuole che chi non è residente, ma occasionalmente o parzialmente opera in un altro Paese, paghi il reddito che ha prodotto in quel paese all’altro Paese. Azienda che è italiana e che vince l’appalto in un altro paese ha il frutto del lavoro che sarà tassato in Italia in ragione della mondialità, ma nell’altro Paese pro quota in ragione della territorialità. Ciascuno stato dice che se hai potuto realizzare delle ricchezze è perché hai utilizzato i beni e servizi di quel Paese, quindi prima di andare lasciami le imposte su ciò che hai realizzato sul mio territorio. Però, succede che in Italia si applica la mondialità e negli altri Paesi la territorialità c’è una parte di reddito sul quale la tassazione incide due volte, ed ecco perché tra gli stati ci sono le convenzioni contro la doppia tassazione economica, cioè accordi tra gli stati per far si che su un reddito si paghi una volta sola. Quindi le convenzioni nascono sul presupposto che quasi tutti i Paesi applicano i due principi e che garantiscono il regime della reciprocità, tratto il tuo cittadino come te tratti il mio.

Ma qual è l’istituto di diritto tributario internazionale che consente di evitare il fenomeno della doppia tassazione economica? L’istituto più utilizzato è quello del credito di imposta. Un istituto che, in questo caso specifico, dice ai contribuenti italiani che con un calcolo matematico, si attribuisce al contribuente un credito di imposta. Il calcolo si fa sull’intero, quello realizzato in Italia e all’estero però, una volta quantificata l’imposta gli si da la possibilità di corrispondere un tributo detratta una somma che è pari all’imposta che si sarebbe pagata in Italia per lo stesso reddito prodotto all’estero, quindi ciò avrei pagato su quella quota di reddito realizzata all’estero come se l’avessi realizzata in Italia. Non ti faccio pagare due volte, ti calcolo su tutto ma, al momento di pagare, ti faccio togliere dal pagamento effettivo una quota che è pari all’imposta che avresti pagato in Italia se quella parte di reddito l’avessi realizzata in Italia. Quindi, se è meno ti rimborso meno, se è più ti arrangi. Se hai subito una tassazione superiore a quello che ti avrei imposto io la differenza ce la metti di tasca tua. Perché non si calcola il reddito e basta? Se si calcola il reddito e basta si agevola chi ha redditi tassati in modo più basso perché ti applico la regola della tassazione in Italia come limite massimo ma se hai pagato meno ti rimborso meno. Il Paese che mi rimborsa non vuole rimborsarmi più di quanto ho effettivamente pagato, e se è più di quanto avrei pagato in Italia mi rimborsa fino al limite di quello che avrei pagato in Italia. Per le aziende questo calcolo diventa quinquennale perché spesso le aziende operano con più Paesi e si tratta di attività che hanno un arco temporale dove si verificano più fenomeni. Il compito del giurista è quello di conoscere le convenzioni e del credito di imposta per verificare che il calcolo sia fatto in modo corretto. La programmazione dipende da come noi interpretiamo le leggi. Spesso gli accordi sovranazionali sono anche accordi di programma. FONTI INTERNE Le fonti italiane sono:  COSTITUZIONE I 3 articoli che rappresentano il diritto tributario sono l’articolo:

  • 53 (capacità contributiva): sono richiamati i principi di uguaglianza e solidarietà
  • 23 (riserva di legge),
  • 97 (buon andamento della pa).
  • 24 Inoltre, ci sono altre norme:
  • articolo 14 sulla inviolabilità del domicilio fa riferimento a esigenze fiscali (fisco e tributi sono sinonimi a volte). Il domicilio è inviolabile ma quando serve per fini di incolumità pubblica, salute, esigenze può esser violato.
  • articolo 81, legge di bilancio che ci dice che con l’approvazione della legge di bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e nuove spese. Non si possono aumentare le spese e quelle che già ci sono devono essere coperte con tributi già istituiti
  • articolo 75, afferma il divieto di referendum abrogativo in materia tributaria. La corte costituzionale ha inteso questo divieto a 360°, cioè sia per le norme sostanziali (dicono qual è il tributo e chi lo deve pagare) e procedurali (come bisogna pagare, quando, con quale metodo etc).  LEGGE
  • articolo 23; nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La legge sembrerebbe essere l’unica fonte possibile. Questa però, è una riserva di legge relativa. Premesso che la legge è la fonte privilegiata del diritto tributario, di che legge si intende? Sicuramente di legge in senso formale, ma spesso, nel diritto tributario, si utilizzando le leggi in

materia è una materia estremamente tecnica e non è concepibile che in un’aula parlamentare si arrivi a risolvere tutta la legislazione che ha bisogno di essere discussa in luoghi più distretti. Esiste anche un livello sotto ordinato che è conosciuto con l’espressione “federalismo fiscale”. FEDERALISMO FISCALE : disciplinato nel titolo V della Cost, in particolare negli articoli 117 e 119, con un richiamo all’articolo 5 dove si parla di autonomie locali. Uno stato è federale quando al suo interno è diviso in stati autonomi e sovrani rispetto allo stato unitario. La caratteristica fondamentale di questi stati è che hanno autonomia finanziaria che è: o un’autonomia totale su tutte le materie di competenze dello stato o per elencazione, cioè in una serie di materie che la costituzione riconosce esclusive di competenze dello stato, della regione che per noi sarebbe l’equivalente dello stato federale. Noi non è prevediamo un’autonomia a 360°, ma prevediamo un grosso livello di autonomia che dovrebbe essere gestito e governato attraverso delle entrate proprie, cioè riconosco alle regioni la possibilità di decidere autonomamente in materia di salute, di istruzione, di comunicazione etc, ma dobbiamo riconoscere a questa regione la possibilità di andare davanti ai propri elettori, chiedergli le somme necessarie per far fronte a queste spese. Quindi l’autonomia finanziaria va di pari passo con l’autonomia tributaria, non può esserci federalismo se non c’è autonoma capacità di entrata dei singoli stati. Se partiamo da uno stato unitario, dove ci sono fronte differenze tra le diverse regioni occorre diminuire queste differenze attraverso i fondi perequativi. Fondo perequativo→ fondo che consente di distribuire la parte cedente di alcuni in favore a regioni meno ricche in nome dell’unitarietà nazionale. Per recuperare il senso di uguaglianza e unitarietà del Paese. Quando è nato il sistema precedente al federalismo fiscale, il sistema tributario si è riformato anch’esso in quegli anni e si è adattato a quella visione precedente. È nato un sistema, negli anni ’70, che è un sistema estremamente centralizzato. Il nostro sistema tributario è costruito e costituito da tributi erariali, in massima parte, cioè tributi il cui gettito è destinato allo stato centrale. Anzi, quando è stato riformato il sistema tributario esistevano dei tributi locali, in particolare comunali, anche abbastanza importante, ma il riformatore di allora decise di abrogarli pensando a uno stato unitario federale. Quando nel 2001 è arrivata la riforma del titolo V e l’introduzione del federalismo fiscale, dal punto di vista delle parole della Cost si è depositata nell’ordinamento, ma nell’effettiva attuazione avrebbe preteso l’idea di unità nazionale, e quindi una riforma fiscale capace di creare quella autonomia delle entrate che era l’unica strada possibile per autonomia di spesa. Occorreva riadattare un sistema che era nato incentrato su risorse di tipo statale a questa nuova realtà. Cosa avrebbe dovuto fare il legislatore?

  1. O individuare dei fatti economici ancora mai tassati da nessuno
  2. Con la mia legislazione statale e sistema di tributi erariale ho coperto tutto il copribile, perché ciò che è reddito è tassato, il patrimonio è tassato etc, va da se che per consentire alla regione ad avere entrate proprio, io stato devo rinunciare alle mie entrate. Viene meno il fenomeno economico da tassare e quindi lo stato deve rinunciare a proprie entrate. Nel 2001 non ci ha pensato nessuno a rinunciare alle proprie entrate e quindi le regioni hanno avuto sulla carta il federalismo fiscale, l’autonomia finanziaria e tributaria, ma non hanno spazio nel quale andare ad istituire nuovi tributi, se non i tributi di scopo. Ciò che si è verificato è che l’autonomia fiscale si è concretizzata a due livelli:  Tributi impropri: le entrate degli enti locali, tra i quali, oltre alla regione, i comuni, per fortuna non sono solo i tributi propri, ma l’autonomia è sostenuta da entrate indirizzate a quegli enti che si fondano su tributi istituiti a livello statale. Lo stato pensa l’imposta, la introduce però lascia all’ente,

entro certi margini, la possibilità di fare delle scelte e applicarla (IMU: locale e il gettito è interamente devoluto al comune, ma la legge istitutiva, dlg 504/92, è una legge statale che ha stabilito il tributo il cui gettito è devoluto all’ente e l’ente ha un margine di discrezionalità ma sempre all’interno dell’aliquota massima posta dal legislatore nazionale. Anche se l’autonomia non è assoluta l’ente ha un margine di manovra sulle proprie finanze, vero è che questi tributi sono tributi che non danno gettiti sufficienti a far si che questi enti territoriali possano arrivare ad un livello di autonomia finanziaria sensibile, fino al punto di fare delle scelte importanti, distaccandosi dalle scelte economiche dello stato.  Tributi propri: sono tributi completamente gestitisi dall’ente locale e soffrono del limite di cui dicevamo, cioè non c’è spazio per immaginare nuovi tributi se non piccolo tributi quali sono i tributi di scopo, tra questi c’è l’imposta di soggiorno. Imposta di soggiorno: unico tributo che i singoli comuni deliberano autonomamente, scegliendo anche se introdurlo o meno, individuando il quantum e l’obiettivo. Si pensa che il fine sia quello di remunerare costi determinati dai turisti. L’autonomia, quindi è piena e l’ente che ne gode si comporta con la stessa libertà che l’ente stato ha quando pensa, applica un tributo di tipo statale. Quindi, il federalismo fiscale sulla carta c’è e è riconosciuta alle regioni una libertà in alcune materia e la libertà di avere risorse proprie, però in concreto questo federalismo non si è mai realizzato e non si realizzerà a meno che lo stato non rinunci a qualche tributo. Una scelta di questo tipo richiede un Paese, dal punto di vista economico, molto forte. Il paese in crisi con una politica che non ha stabilità non è capace di fare una riforma fiscale così importante. Lo possiamo escludere perché le regioni si sono stancate di aspettare e hanno anticipato i tempi. In questi giorni si parla di autonomie locali mettendo in discussione la sovranità nazionale. In Lombardia e Veneto, quest’estate sono stati fatti dei referendum dove è stato chiesto se fossero favorevoli o meno all’autonomia locale, e questi hanno votato a favore. A queste regioni si è aggiunta l’Emilia-Romagna che ha fatto un accordo con il governo centrale. Queste regioni hanno avviato questo procedimento che comporta autonomia finanziaria. Come hanno risolto il problema dell’autonomia tributaria? Queste 3 regioni in materia di sanità e istruzione sono libere di scegliere come vogliono, facendo scelte diverse, ma dove prendono le risorse per prendere le decisioni con la necessaria copertura finanziaria? Non hanno cambiato il sistema tributario, non è stata fatta una riforma fiscale ma per il momento è stato detto loro che possono avere la quota di Irpef che corrisponde al costo di beni e servizi che lo stato sostiene per ciascun cittadino. Queste 3 regioni i cui cittadini realizzano un reddito superiore al costo, quindi regioni che hanno un’eccedenza, che vorrebbero trattenerla per sé ma lo stato non lo ha concesso, ha concesso autonomia solo a parità di entrata rispetto al costo. Se tutte le regioni autosufficienti arrivassero a chiedere questa autonomia e trattenessero tutto ciò che i loro cittadini realizzano, tutte le regioni che sono con un rapporto in negativo tra costo e reddito si troverebbero a non poter garantire gli stessi servizi che garantivano prima ai propri cittadini. A partire dal 2019 queste regioni hanno deciso che per questi settori: scuola, sanità e viabilità, queste spendono in autonomia al fine di garantire questi servizi trattenendo l’Irpef che i cittadini versano. In tutte e 3 le regioni i cittadini versano più di quanto costano. Questo significa che ci sono rapporti in cui la relazione è inversa. Se tutti aspirassero alla propria autonomia avremo delle città molto ricche e delle regioni molto povere con pessimi servizi. Allora lo stato a concesso l’autonomia con un limite: trattiene quanto il cittadino costa, l’eccedente viene dato allo stato affinchè lo possa investire nelle regioni nelle quali il rapporto è in difetto a danno della regione.

pagamento, non fine a sé stesso, ma un patto fondato sulla fiducia tra chi chiede e chi paga. Quando ciò che chiedo è troppo diventa ingiusto e viola quel patto di fiducia, dando la possibilità di non pagare. L’articolo 53 Cost è un articolo che non nega gli altri principi costituzionali, quindi, non potrà mai essere un pagamento finalizzato a violare il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, ci sono valori costituzionali che non possono essere messi in discussione dal pagamento dei tributi. L’articolo 53, deve, armonizzarsi con gli altri articoli. Questo non deve essere guardato solo come norma che regola l’entrata e quindi la capacità di pretendere e di dare dei cittadini, ma è anche la norma che ci deve far pensare ad un sistema tributario armonico che si faccia promotore del raggiungimento di obiettivi oltre all’entrata, cioè finanza funzionale o extra fiscalità dei tributi. Il sistema tributario non può essere solo pagamento dei tributi, ma è qualcosa che si confronta anche con altre necessità, con la tutela di beni, e in più, sappiamo, che il sistema tributario è capace, più di altri fenomeni, di realizzare obiettivi socialmente rilevanti. Imporre un tributo altissimo generalizzato ha un impatto molto forte. Il fisco non è ciò che entra ma anche lo strumento attraverso il quale passano scelte precise che, grazie alla distribuzione dei tributi, realizzo più efficacemente che in altro modo. Io posso invitare i miei cittadini a costruire delle case ecologiche, ma se non gli do un incentivo economico non lo faranno se non hanno i soldi e se gli do un incentivo sottoforma di riduzione delle tasse è molto probabile che andranno verso quella strada. Quindi, esiste anche un’altra fiscalità diversa dalla semplice quantificazione del tributo che fa parte dell’extra fiscalità, cioè non fiscalità fine a sé stessa ma per programmare, indirizzare, per raggiungere obiettivi economici e sociali molto importanti. L’unico diritto con cui si scontra l’articolo 53 della Cost è il diritto di proprietà, perché è chiaro che le imposte incidono sui beni di proprietà. Questo è inevitabile nella misura in cui si pagano i tributi si rinuncia a qualcosa che è già nostro, questo è legittimo purché l’imposizione non arrivi a livelli espropriativi, cioè non sia così pesante da dover rinunciare al bene che genera ricchezza. Questa regola vale sia nel momento in cui penso all’imposta in quanto tale, ma anche quando parleremo di garanzie del credito tributario. Il credito legato al tributo è un credito, spesso, garantito, cioè ci sono delle garanzie legali. Anche queste non devono essere espropriative, ci vuole sempre una certa proporzione perché i diritti proprietari sono tutelati dalla costituzione. Questa è la premessa, andiamo a vedere il contenuto. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. “Tutti sono” è sottinteso il principio di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Cost. Quindi, i soggetti chiamati a pagare sanno che pagano per lo stessi ma anche affinchè quel bene possano averlo anche tutti gli altri cittadini. L’articolo 53 della Cost si applica alle imposte, cioè alle entrate fondate sul principio del sacrificio e non su quello del beneficio, cioè le tasse. L’altro principio sotteso è il principio di uguaglianza, in senso sostanziale, quindi situazioni uguali corresponsione tributi in modo uguale, ma in situazioni diverse il fisco deve farsi carico di queste differenze. Non è sempre intuitiva l’uguaglianza sostanziale, il fisco a volta ha dovuto mutare valori da altre discipline secondo una tecnica → Tertium Comparationis , ciò vuol dire che qualche volta si coglie il significato dell’uguaglianza in senso sostanziale richiamando un altro ramo del diritto che risolve il dubbio. Esempio: imposta di successione tra figli legittimi e naturali. La legge di successione prevedeva un’aliquota più alta per i figli naturali, per chi non era figlio legittimo. Quando il diritto privato ha equiparato i figli

naturali e legittimi questa valutazione ha aiutato anche il diritto tributario a comportarsi di conseguenze e quindi applicare in modo più equo e giusto la disciplina sull’imposta della successione. Due corollari che sono frutto della giurisprudenza della Corte Costituzionale:  Effettività  Attualità EFFETTIVITA’ →La capacità contributiva, deve, essere effettiva e non presunta. Perché la corte costituzionale si è dovuta porre una domanda di questo tipo? Se leggiamo l’articolo 53 Cost il riferimento è specifico ad ogni persona, questa “propria capacità contributiva” ha portato a creare sistemi analitici, cioè la capacità contributiva di ciascuno deve risultare diversa da qualcun altro. Controllare tutti i contribuenti personalmente è quasi un compito impossibile, e nel tempo, il legislatore tributario ha aiutato l’amministrazione finanziaria con le c.d. presunzioni, cioè calcoli che si fanno a monte (spesometro, redditometro) per misurare in modo parametrato un reddito. Metto insieme tutte le spese del soggetto e ricostruisco il reddito. Il calcolo è presuntivo, non è il reddito. Ciò che è presunto però non è effettivo. La presunzione è una prova logica che il legislatore costruisce a monte per dare un aiuto probatorio. L’articolo 53 vorrebbe che si guardasse a un reddito effettivo, non medio, ma l’amministrazione finanziaria non ce la fa e quindi ha bisogno di essere aiutata con strumenti che consento di richiamare redditi medi. Questo è incostituzionale? No perché non sono presunzioni assolute, ma presunzioni relative, cioè consentono di provare il contrario. Le presunzioni assolute non sono ammissibili. 28. o Effettività o Attualità o Proporzionalità ATTUALITA’→ concetto che riguarda la applicazione delle leggi tributarie nel tempo. Ciò significa che, nel momento stesso in cui l’elemento indice di capacità contributiva si verifica avviene la tassazione. Ci sono imposte che sono istantanee, periodiche però il fenomeno è sempre molto vicino nel momento in cui si verifica la ricchezza. Se compro una Coca-cola avrà una tassazione immediata. Quindi, c’è una concomitanza temporale tra il verificarsi del presupposto e il pagamento del tributo che varia a seconda della tipologia dell’imposta. Cosa succede però quando c’è un distacco temporale? Questo problema si pone quando cambiano le aliquote o quando arrivano nuove leggi di imposta su fenomeni verificatosi in passato e non ancora esauriti. Il problema è: si applica la legge di adesso o quella che era in vigore quando il fenomeno si è verificato? Si applica l’aliquota di adesso o quella precedente La regola è quella della irretroattività, si applica l’aliquota del momento ma non sempre è facile stabilire se un fenomeno deve dirsi verificato prima o dopo. Le situazioni giuridiche, spesso, non sono fluide ma incontrano degli ostacoli e questo fenomeno si palesa a metà del ’60 quando si realizzano gli espropri per costruire le case popolari. Per costruire ci vogliono terreni che sono di proprietà di privati e quindi gli espropriano, stabilendo un equo indennizzo. Quando questa attività comincia non era prevista nessuna imposta per il frutto positivo del trasferimento di proprietà. Esempio: Se tu hai un terreno che hai comprato e pagato 50, l’anno dopo lo vendi a 70, tu hai una ricchezza, + 20 che ti deriva da questo trasferimento e questo valore si chiama plus valentia e potrebbe

Abbiamo parlato di capacità contributiva, ma che cos’è? Capacità contributiva → Partiamo dalla capacità economica: disporre di una risorsa che mi consente di acquistare beni e servizi. Insieme di quegli elementi reddituali e patrimoniali che consentono di avere un valore. Non è necessario che questo sia monetizzato. Però, è solo l’idea di partenza per arrivare a quella contributiva. Perché non c’è coincidenza? Perché non tutto ciò che è capacità economica è già capacità contributiva. Esempio: tra un barbone che ha un amico avvocato che gli da 10 euro tutti i giorni e il barbone che non ha nulla, c’è una differenza di capacità economica. Uno a almeno 200 euro al mese e uno no. Ma il barbone con 200 euro al mese è in grado di dare il suo contributo alla società? Ovviamente no. C’è la c.d. no tax area o “minimo vitale”, cioè una soglia minima al di sotto della quale c’è capacità economica. La differenza tra capacità economica e capacità contributiva, che pure si fondano sugli stessi indici di ricchezza, è che quest’ultima deve dare giusto peso alla parte di capacità economica che non è in grado di contribuire, e deve, quindi, escludere l’obbligo di contribuire per quei soggetti che hanno il solo minimo vitale. Chi può dire qual è il minimo vitale? Dovrebbero farlo gli istituti statistici nazionali. Il minimo vitale si aggira intorno ai 6 400 euro annuali. Il problema arriva ora con il reddito di cittadinanza. C’è una incongruenza: se pago le imposte solo questa piccola quota mi viene considerata vitale e quindi si suppone che dà 6 400 euro in poi le tasse le devo pagare, ma se c’è un soggetto che prende il reddito di cittadinanza 700 euro x 12 mesi, non le paga mica le imposte. Allora dovremmo dire che tutti i minimi vitali sono equiparati ai redditi ci cittadinanza e questo dovrebbe consentire di abbattere la tassazione sul reddito anche delle altre persone. se lo stato ritiene che un papà con una moglie a carico deve avere 1200 euro al mese, che non vengono tassati, perché sono al netto, allora deve essere non tassabile per tutti. Quindi è probabile che ci saranno molti ricorsi e molte incostituzionalità sul minimo vitale. Esempio: uno che guadagna 1000 euro al mese, i suoi 12 000 euro sono tassati dai 6 400 in poi, quelli del reddito di cittadinanza no. Siccome l’80% dei redditi di lavoro dipendenti in Italia sono sotto i 30 000 euro, quindi bisognerebbe tornare a riflettere sull’Irpef altrimenti abbiamo uno squilibrio a danno di chi lavora. Spesso, quando si fanno le riforme, dobbiamo guardare al sistema.

IRPEF e IRES

Testo unico delle imposte sui redditi- d.P.R. 22 dicembre 1986 n 917. IRPEF→ Imposta sul reddito delle persone fisiche. Imposta: tributo strutturato sulla regola del sacrificio (l’articolo 53 fa riferimento a tributi di sacrificio e non beneficio). È un’imposta, un tributo a cui tutti devono concorrere in ragione alla capacità contributiva per concorrere alle spese indistinte dello stato. Tutti si paga l’Irpef, in base a certe condizioni, a prescindere dalla quantità di servizi che abbiamo in cambio. Reddito: il presupposto è possedere un reddito, o una capacità di produrre reddito o beni capaci di produrlo. Non esiste una nozione giuridica di reddito, quindi, bisogna fare riferimento alla nozione economica che ha stabilito che ci sono in astratto 3 diverse tipologie di reddito: o Prodotto: è reddito solo ciò che è frutto di una attività produttiva. Se restiamo fermi a questa nozione facciamo rientrare nel reddito soltanto il frutto del lavoro che può essere autonomo o

subordinato e il frutto di un’attività di impresa che può essere individuale o collettiva, che può essere di persone o di capitali. Se devo considerare che è tassabile solo il frutto di una produzione è chiaro che tutto il resto rimane fuori. Tutto il resto è tutto ciò che è frutto di una speculazione o anche del caso fortuito (vincita lotteria). o Consumato : reddito che guarda all’impiego del frutto dell’attività o di qualsiasi altro momento generativo di ricchezza. Non ci preoccupiamo di dove abbiamo avuto le risorse ma le andiamo a quantificare nel momento in cui le consumiamo. Di controproducente c’è che le casse dello stato dipendono dalle scelte dei consumatori. È una nozione che dal punto di vista economico ha senso, ma impostarci un sistema fiscale non è opportuno, oltre al fatto che si finirebbe per avere una percentuale molto tangibile della doppia tassazione sulla stessa ricchezza. o Entrata : nozione più ampia, quella che dice non mettiamo limiti alla provvidenza. C’è il reddito che discende dal lavoro, che dipende dall’attività di impresa ma ci sono anche i redditi che dipendono dal risparmio. Poi ci sono gli eventi occasionali, rivalutazione di un bene, vincita, non c’è un’attività di lavoro a fianco. Ai fini della tassazione del reddito si è partiti da un’idea di tassare il reddito prodotto e si è arrivati all’idea di tassare il reddito entrata, cioè di considerare la forma più ampia possibile di valutazione della ricchezza. Quando si parla di capacità contributiva e fenomeni quantificabili ci sono spesso fatti tangibili, ma una parte dei tributaristi ritiene che dovremmo considerare ricchezza anche talvolta qualcosa che non è immediatamente quantificabile. Non tutto ciò che ha un valore ha un valore immediato, a volte ci sono situazioni di posizione che determinano un valore. Ad esempio, i dati che possiedono i social su di noi hanno un valore economico, ma al momento non si quantifica o si quantifica nel momento in cui saranno ceduti. La nozione di reddito entrata tende a far sua questa idea di capacità economica che talvolta si manifesta nelle forme tradizionali e da frutti tradizionali, e a volte si manifesta in fatti non dipendenti dalla mia volontà, e qualche volta anche da fenomeni sociale ed economici che valorizzano certe realtà rispetto ad altre, che in quel momento non siamo in grado di quantificare ma che ci portano a dire che abbiamo una capacità contributi maggiore rispetto ad altri. Sono due realtà diverse. Come fa il testo unico a calarsi in questa complessità? L’obiettivo del testo unico è quantificare. Divide il reddito in categorie e queste sono elencate dall’articolo 6 del TUIR. o Redditi fondiari o Redditi di capitale o Redditi di lavoro dipendente o Redditi di lavoro autonomo o Redditi di impresa o Redditi diversi. Riesce a richiamare a tassazione la forma più ampia di reddito canalizzandola in categorie specifiche di reddito che gli consentono di arrivare a una quantificazione tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni categoria. Il testo unico divide, quindi, in categorie per stabilire per ciascuna di esse regole proprie.

  1. REDDITI FONDIARI. Questi sono divisibili in 3 categorie: d. Reddito dominicale: deriva da dominus- padrone.

l’imprenditore sa quanto pagherà di imposte. Questo reddito non è progressivo, è progressivo nella misura in cui la rendita sarà sottoposta a tassazione progressiva, ma è determinato catastalmente. 01. REDDITO DA FABBRICATO: sono nella maggior parte dei casi, su opzione del contribuente, esclusi dalla progressività perché quando si dispone del fabbricato dandolo in uso a terzi (locazione) da un frutto che è diverso dalla rendita e normalmente, salvo che questi frutti non siano bassi, prevalgono sulla rendita. In linea di principio uscirebbe dalla parametrizzazione. Però il legislatore ha introdotto negli ultimi anni le c.d. cedolari secche. Per quasi tutti i contratti di affitto (locazione ad uso abitativo e locazione di immobili ad uso commerciale) il legislatore consente al contribuente di pagare anziché l’IRPEF, una cedolare cioè un’imposta sostitutiva di tipo proporzionale. Non è un obbligo, però chi ha questo tipo di reddito lo fa, perché la cedolare è del 20% mentre l’aliquota marginale va oltre il 38%, quindi è chiaro che chi ha la possibilità la frutta. Nel momento in cui faccio il contratto e lo registro anziché portare a tassazione il frutto di quel contratto sommato con tutti gli altri redditi, io senza neanche dichiararlo, su quell’importo pago un’imposta sostitutiva proporzionale. Quando nella transazione, come negli affitti brevi, interviene un mediatore, sarà lo stesso intermediario che con il sostituto di imposta, versa in nome del privato. La tassazione ormai è di tipo proporzionale. Non è esclusa la possibilità che ci sia anche la tassazione progressiva ma poiché si può optare per quella proporzionale e quella proporzionale è decisamente più lieve di quella progressiva, è chiaro che chi ha questo tipo di contratto scelga la cedolare secca.

  1. REDDITO DI CAPITALE Quando parliamo di reddito di capitale si sotto intende il tema della tassazione del risparmio perché in realtà mi produce questo frutto, che tecnicamente chiamo reddito di capitale, normalmente l’investimento di somme di cui dispongo perché le ho risparmiate. Cioè il reddito di capitale è il frutto di un’attività di investimento che a sua volta generata da una disponibilità economica che è frutto di un risparmio. È importante capire che si parte dal risparmio perché non è per tutti un frutto da tassare, cioè quando si va a investire risparmio non tutti sono d’accordo sul fatto che sugli interessi si debbano pagare le imposte, come reddito di capitale. Non sono tutti d’accordo perché ci sono alcuni che pensano che meno viene tassato il risparmio, più viene investito. Al tempo stesso il paese che tassa il risparmio rischia che venga portato da un’altra parte (paradisi fiscali). Questo ora è sempre più difficile, anche con la Svizzera, perché il governo Renzi ha fatto delle convenzioni, il c.d. scudo fiscale, che consentiva a chi aveva portato i soldi all’estero di riportarli in Italia portando delle sanzioni ma rendendo trasparente il tutto. Questa vicenda che ha segnato il nostro Paese è la dimostrazione che il risparmio non ci piace che venga tassato, e quindi cerchiamo di nasconderlo e portarlo da qualche altra parte. Il legislatore quindi non può pensare di tassarlo troppo pesantemente perché in primis, lo toglie dall’investimento, se ho 100 e mi prendi 40, io potrò investire solo 60; inoltre, se su 100 tassi 40 e la Francia tassa 20, è chiaro che li metterò in Francia (anche in modo trasparente). Se così è questi redditi stanno nel testo unico delle imposte sui redditi, ma in realtà sono tassati anche loro con delle cedolari secche. Le norme che ci dicono quali sono i redditi di capitale, come si quantificano e quali regole si applicano, è contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi ma non è finalizzato a realizzare una quota parte di un reddito complessivo, bensì è finalizzato a determinare un quantum sottoposto ad una tassazione sostitutiva

con il c.d. sostituto di imposta. Vale a dire che la banca dove ho fatto l’investimento, ora società, mi applica l’aliquota e versa direttamente all’erario la somma che è dovuta e io non ho più nessun obbligo fiscale, neanche quello di indicarlo nella mia dichiarazione, esattamente come per le cedolari sugli immobili, anche se quelle sul reddito di capitale sono molto più datate rispetto a tutte le altre. Ovviamente poi quanto sono tassati, se sono tassati dipende dalle sensibilità dei governi e dalle ideologie. Vero è che ad ogni tornata elettorale si discute sul tassare o meno questo tipo di ricchezza. Il nostro Paese ha bisogno di risorse e quindi ci sono alcuni che pensano che sia più giusto liberare i consumi facendo pagare meno imposte a chi lavora, e invece, chi pensa che sia giusto far pagare meno imposte a chi investe perché così chi investe crea posti di lavoro. È un problema centrale della politica fiscale. [In questi giorni, a seguito dei dati negativi, sentiamo parlare di patrimoniale, cioè la tassa sul patrimonio che può essere mobiliare e immobiliare, cioè un’imposta su qualcosa che hai a prescindere che frutti o meno]. Il testo unico distingue il reddito di capitale in due diverse categorie:  Titoli Azioni Obbligazioni Titoli similari  Dividendi (o utili di partecipazione) Tutte e due sono tassate con una cedolare secca, ma i primi possono avere due diverse aliquote 12,5% o 26%. L’aliquota più bassa si applica i titoli di stato, cioè al frutto dell’investimento in titoli di stato (bot, cct). Si applica l’aliquota più bassa altrimenti nessuno li acquisterebbe. L’aliquota più alta si applica agli investimenti di tipo speculativo. Sempre però molto più bassa delle aliquote marginali che si applicano nella progressività. Per quanto riguarda i dividendi, dobbiamo distinguerli a seconda che a percepirli siano le persone fisiche o le società. Data una società che ha realizzato utili e ha deciso di distribuirli, questi soci possono essere o persone fisiche o altri soggetti societari. Se a percepirli sono persone fisiche, il 60% non è tassato, soltanto il 40% si tassa. Se ne tassa solo una parte perché sono frutti già stati tassati in capo alla società, cioè l’utile che vado a distribuire non è altro che il risultato positivo di un’attività di impresa che ha una sua imposta. Quel 100 che distribuisco è già tassato dall’IRES. Su questo 40% si possono applicare due aliquote diverse: 12,5% o 26%. L’aliquota più bassa di applica a chi non investe abitualmente, ai piccoli risparmiatori, magari hanno il TFR conservato in banca, se lo fanno liquidare alla fine del rapporto e vanno in una banca e chiedono di acquistare titoli di stato o partecipazioni. Allora non c’è la volontà speculativa. L’aliquota più alta si applica all’investitore abituale cioè colui che svolge questa attività come mestiere. Quand’è che un soggetto è investitore abituale? Lo è quando detiene almeno una certa quota, come ad esempio i soci fondatori. Se invece queste quote le acquistano le società allora abbiamo una detassazione al 95%. Perché la società è così avvantaggiata, praticamente non paga? Perché il nostro legislatore coerentemente con le legislazioni degli altri paesi dell’Ue, vuole favorire l’investimento tra gli investitori economici. Io