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Fiscalità Impresa: Discriminazione, Familiari, Redditi, Principi Fondamentali - Prof. Gaff, Appunti di Diritto Tributario

I principi fiscali che regolano il reddito di impresa, inclusi il divieto di discriminazione, le imprese familiari, i redditi diversi e i principi fondamentali. Viene discusso il trattamento fiscale di redditi di impresa e lavoro autonomo, società di comodo, trasfert pricing e più. Informazioni utili per capire come vengono determinati i redditi fiscali per le imprese.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 01/02/2024

sarah-ciuffreda
sarah-ciuffreda 🇮🇹

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DIRITTO TRIBUTARIO
DISCIPLINA DEI TRIBUTI
Il tributo ha alcune caratteristiche:
-è un obbligazione pecuniaria, che si soddisfa pagando una somma di denaro. Lo stato ha bisogno di soldi contanti con i quali
organizzano i servizi pubblici essenziali, e questi soldi li recuperano dai tributi. Eccezionalmente si può pagare un tributo
pagando con un bene in natura a sostituzione del denaro, come delle opere d’arte o beni che hanno un grande valore storico
e culturale.
-è coattivo, è imposto dalla legge. Questa caratteristica distingue il tributo dalle entrate di diritto privato che invece derivano
da servizi e beni ceduti sul mercato dalla pubblica amministrazione come un imprenditore, stipulando contratti di cessione
con la controparte interessata.
-È collegato alla realizzazione di un fatto economico lecito. Il presupposto di applicazione di un tributo è un fatto che ha
contenuto economico ( es reddito dell’anno) e deve essere lecito, ossia coerente e ridondante a norme di legge. Per
l’ordinamento tributario però, anche con lo svolgimento di un’attività illecita di può essere assoggettati alla tassazione irpef e
Ires.
-Ha come fine il finanziamento della pubblica spesa , affinché gli enti dispongano del denaro per organizzare i servizi pubblici
necessari ai cittadini. Tutti i cittadini, secondo le loro possibilità, sono tenuti al pagamento dei tributi.
Tutte queste caratteristiche sono necessarie per definire un tributo e devono essere tutte presenti.
La sanzione amministrativa, che anch’essa prevede il pagamento di una somma di denaro, invece dipende dal fatto che il
cittadino ha commesso un fatto illecito, quindi ha compiuto un atto contrario alle norme di legge.
Se un cittadino non paga l’imposta dovuta e viene scoperto dell’agenzia delle entrate viene obbligato al pagamento, più una
mora che al minimo è pari al contributo evaso.
L’espropriazione, che è un atto imposto dalla legge, consiste nel trasferire coattivamente la proprietà di un bene senza che ne
concorra la volontà del soggetto espropriato, in cambio di un indennizzo in denaro, oppure al posto del denaro.
Se si tratta di un tributo e il cittadino vuole contestare un’atto impositivo non può rivolgersi al tribunale ma deve rivolgersi a
un’autorità speciale.
gli elementi costitutivi di un tributo
-presupposto di un tributo: è un atto o un fatto che ha un contenuto economico, realizzato il quale secondo la legge sorge
l’obbligo di pagare il tributo. Ad esempio il presupposto dell’Irpef è il conseguimento di un reddito, mentre quello
dell’imposta di registro e il trasferimento di un bene.
-Base imponibile di un tributo: risultato economico che viene conseguito realizzando il presupposto del tributo e che
costituisce la base di partenza per calcolare il tributo. Applicando alla base imponibile le aliquote si ottiene l’ammontare del
tributo. In alcuni casi il presupposto e la base imponibile sono uguali, come nell’Irpef che vede il reddito conseguito nell’anno
come la base imponibile e il presupposto. Più alto è il reddito maggiori sono le imposizioni delle imposte, questi sono tributi
progressivi, in Italia l’unico è l’Irpef. Colui che deve pagare il tributo viene chiamato soggetto passivo.
-Aliquote
Esistono tre tipi di tributi:
-imposte : Le imposte prevedono che nella realizzazione del presupposto non concorra in alcun modo alcuna attività della
pubblica amministrazione. Il cittadino realizza il presupposto dell’imposta esclusivamente con la propria attività o con lo
sfruttamento dei propri beni, non c’è alcun intervento della pubblica amministrazione che aiuti il cittadino a definire il
presupposto.
-Tasse : La tassa viene pagata a fronte del fatto che il cittadino chiede e ottiene un servizio da parte della pubblica
amministrazione. Nella realizzazione del presupposto della tassa concorre un’attività della pubblica amministrazione. La tassa
di registro si paga quando il cittadino si reca all’agenzia delle entrate e chiede la registrazione del contratto, a fronte di questo
servizio la legge prevede il pagamento della tassa, ma qual’e la differenza tra il prezzo della prestazione. La tassa é un obbligo
di legge, il prezzo si paga invece sulla base di un contratto stipulato tra il cittadino e l’agenzia delle entrate
-Contributi : è quel tributo che la legge impone di pagare a carico di coloro che ottengono un particolare vantaggio economico
dalla realizzazione di un’opera pubblica. Es: viene costruita una nuova linea metropolitana, le abitazioni che si trovano lungo
il percorso della linea hanno un consistente aumento di valore, la legge può prevedere che per queste persone sia previsto il
pagamento di un contributo.
norme costituzionali che disciplinano la materia tributaria:
-> Articolo 23 della costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. È
una norma garantista, quindi a garanzia dei cittadini perché riserva solo alla legge la possibilità di imporre delle presentazioni
personali o patrimoniali ai cittadini. Il tributo, che costituisce il pagamento in denaro, costituisce una prestazione patrimoniale,
che come sappiamo può essere prevista solo dalla legge, quindi di conseguenza capiamo che segue questo articolo.
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DIRITTO TRIBUTARIO

DISCIPLINA DEI TRIBUTI Il tributo ha alcune caratteristiche:

- è un obbligazione pecuniaria , che si soddisfa pagando una somma di denaro. Lo stato ha bisogno di soldi contanti con i quali

organizzano i servizi pubblici essenziali, e questi soldi li recuperano dai tributi. Eccezionalmente si può pagare un tributo pagando con un bene in natura a sostituzione del denaro, come delle opere d’arte o beni che hanno un grande valore storico e culturale.

- è coattivo , è imposto dalla legge. Questa caratteristica distingue il tributo dalle entrate di diritto privato che invece derivano

da servizi e beni ceduti sul mercato dalla pubblica amministrazione come un imprenditore, stipulando contratti di cessione con la controparte interessata.

- È collegato alla realizzazione di un fatto economico lecito. Il presupposto di applicazione di un tributo è un fatto che ha

contenuto economico ( es reddito dell’anno) e deve essere lecito, ossia coerente e ridondante a norme di legge. Per l’ordinamento tributario però, anche con lo svolgimento di un’attività illecita di può essere assoggettati alla tassazione irpef e Ires.

- Ha come fine il finanziamento della pubblica spesa , affinché gli enti dispongano del denaro per organizzare i servizi pubblici

necessari ai cittadini. Tutti i cittadini, secondo le loro possibilità, sono tenuti al pagamento dei tributi. Tutte queste caratteristiche sono necessarie per definire un tributo e devono essere tutte presenti. La sanzione amministrativa, che anch’essa prevede il pagamento di una somma di denaro, invece dipende dal fatto che il cittadino ha commesso un fatto illecito, quindi ha compiuto un atto contrario alle norme di legge. Se un cittadino non paga l’imposta dovuta e viene scoperto dell’agenzia delle entrate viene obbligato al pagamento, più una mora che al minimo è pari al contributo evaso. L’espropriazione, che è un atto imposto dalla legge, consiste nel trasferire coattivamente la proprietà di un bene senza che ne concorra la volontà del soggetto espropriato, in cambio di un indennizzo in denaro, oppure al posto del denaro. Se si tratta di un tributo e il cittadino vuole contestare un’atto impositivo non può rivolgersi al tribunale ma deve rivolgersi a un’autorità speciale.

gli elementi costitutivi di un tributo

- presupposto di un tributo : è un atto o un fatto che ha un contenuto economico, realizzato il quale secondo la legge sorge

l’obbligo di pagare il tributo. Ad esempio il presupposto dell’Irpef è il conseguimento di un reddito, mentre quello dell’imposta di registro e il trasferimento di un bene.

- Base imponibile di un tributo : risultato economico che viene conseguito realizzando il presupposto del tributo e che

costituisce la base di partenza per calcolare il tributo. Applicando alla base imponibile le aliquote si ottiene l’ammontare del tributo. In alcuni casi il presupposto e la base imponibile sono uguali, come nell’Irpef che vede il reddito conseguito nell’anno come la base imponibile e il presupposto. Più alto è il reddito maggiori sono le imposizioni delle imposte, questi sono tributi progressivi, in Italia l’unico è l’Irpef. Colui che deve pagare il tributo viene chiamato soggetto passivo.

- Aliquote

Esistono tre tipi di tributi:

- imposte : Le imposte prevedono che nella realizzazione del presupposto non concorra in alcun modo alcuna attività della

pubblica amministrazione. Il cittadino realizza il presupposto dell’imposta esclusivamente con la propria attività o con lo sfruttamento dei propri beni, non c’è alcun intervento della pubblica amministrazione che aiuti il cittadino a definire il presupposto.

- Tasse : La tassa viene pagata a fronte del fatto che il cittadino chiede e ottiene un servizio da parte della pubblica

amministrazione. Nella realizzazione del presupposto della tassa concorre un’attività della pubblica amministrazione. La tassa di registro si paga quando il cittadino si reca all’agenzia delle entrate e chiede la registrazione del contratto, a fronte di questo servizio la legge prevede il pagamento della tassa, ma qual’e la differenza tra il prezzo della prestazione. La tassa é un obbligo di legge, il prezzo si paga invece sulla base di un contratto stipulato tra il cittadino e l’agenzia delle entrate

- Contributi : è quel tributo che la legge impone di pagare a carico di coloro che ottengono un particolare vantaggio economico

dalla realizzazione di un’opera pubblica. Es: viene costruita una nuova linea metropolitana, le abitazioni che si trovano lungo il percorso della linea hanno un consistente aumento di valore, la legge può prevedere che per queste persone sia previsto il pagamento di un contributo.

norme costituzionali che disciplinano la materia tributaria: -> Articolo 23 della costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. È una norma garantista, quindi a garanzia dei cittadini perché riserva solo alla legge la possibilità di imporre delle presentazioni personali o patrimoniali ai cittadini. Il tributo, che costituisce il pagamento in denaro, costituisce una prestazione patrimoniale, che come sappiamo può essere prevista solo dalla legge, quindi di conseguenza capiamo che segue questo articolo.

La riserva di legge 23 è relativa e non assoluta, quando è assoluta la disciplina della prestazione deve essere tutta contenuta dalla legge. Per una riserva relativa invece si prevede che solo gli elementi fondamentali della disciplina della prestazione siano previsti dalla legge. La legge stabilisce:

  • il presupposto
  • La base imponibile e le aliquote ( quanto di deve pagare)
  • Il soggetto passivo ( chi deve pagare)
  • Le sanzioni che possono essere o amministrative o penali.
  • Esenzioni o agevolazioni

Regolamenti: la legge non deve stabilire con quali procedure si paga, ma viene fatto attraverso i regolamenti.

La legge viene intesa come: -> legge ordinaria, ossia le norme di legge che sono promulgate dal parlamento mediante la procedura prevista dalla costituzione italiana. Devono essere approvate nello stesso testo dalla camera e dal senato. -> fonti normative che hanno la stessa efficacia della legge ordinaria. Le norme di legge non possono essere disposizioni in contrasto con la costituzione, nel caso in cui sia così, devono essere cancellate dalla corte costituzionale, che ha il compito di vagliare se le disposizioni di legge sono in contrasto con la costituzione e poi cancellarla. -> decreto legge: adottato dal governo in caso di urgenza e necessità e deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. -> decreto legislativo (pari alla legge ordinaria) è un provvedimento normativo emanato dal governo, ma viene emanato dal governo su legge delega dal parlamento. Il parlamento fissa, nel momento in cui fa la legge delega, il termine entro il quale il governo può emanare decreti legislativi e fissa i principi e criteri fondamentali a cui il governo deve attenersi nell’emanare i decreti legislativi. Tutte le riforme fiscali odierne sono state create seguendo questo procedimento. -> legge regionale: può emanare norme che hanno forma di legge, in quanto abbiano la potestà legislativa insieme allo stato. Solo saltato e regioni hanno questa potestà.

Per evitare abusi arrecati attraverso decreti legislativi, come accaduto anni fa che per anni si è imposto un tributo attraverso decreti legislativi rifatti ogni 60 giorni perché non approvati dal parlamento, ma continuamente emanati dal governo è stata creata la legge dei diritti riservati al contribuente, che è la legge 2012/2000 che dice che non possono essere creati nuovi tributi attraverso decreti legge. Se un decreto legge ad oggi fosse emanato con l’imposizione di un nuovo tributo sarebbe in contrasto con la legge ordinaria, quindi una legge in contrasto con un’altra legge, perché i decreti legislativi hanno la stessa efficacia della legge ordinaria. In casi come questi prevale la norma più recente, quindi varrebbe l’imposizione fiscale prevista da decreto legge.

Art.53 costituzione: spiega tutta la materia fiscale, prima era la sola norma. È composta da due commi: Primo comma: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Principio capacità contributiva. Per ‘tutti’ il legislatore intende chiunque entri in contatto con il territorio dello stato mentre per residenza si intende soggetto che ha interesse continuativo e predominante dentro lo stato. Ma in questo caso si ha il termine ‘tutti’. “in ragione della loro capacità contributiva” per capacità contributiva si intende la forza economica di un soggetto, manifestata non in qualunque modo però. La funzione dell’art.53 è quella di garantire il soggetto della tutela dei propri beni e che l’imposizione dello stato non sia talmente grande da

invalidi tutti gli atti posti in essere sulla base di quella legge eliminata. Dall’entrata in vigore a dichiarazione di incostituzionalità, i tributi sono stati pagati e quindi di conseguenza chi ha versato vorrebbe riavere soldi in dietro… Con sentenza numero 10 del 2015 la corta costituzionale ha dichiarato che in ragione dei 2 principi precedenti, può disciplinare l’efficacia della pronuncia (cioè, ne disciplina l’entrata in vigore). (se rimborso, il bilancio statale rischia delle grosse perdite, quindi non vengono ridati per esigenza di bilanciamento). Questi casi sopra sono contrasto tra legge e costituzione Ci può essere conflitto tra regolamento e legge / legge regionale: ci si deve recare davanti al giudice, e si impugna la ‘legge sbagliata’ ma bisogna stare attenti a dove viene fatto…se bisogna impugnare il regolamento ci si deve recare dal giudice amministrativo; se invece si impugna un atto impositivo (che da esecuzione del regolamento o che si riferisce al regolamento) ci si deve recare davanti al giudice tributario e si deve chiedere la disapplicazione del regolamento. La differenza sta sugli effetti: -la disapplicazione: il regolamento rimane in vigore (non viene applicato nel caso concreto in cui viene chiesto)

  • il regolamento non vale davanti giudice amministrativo: il regolamento viene cancellato dall’ordinamento giuridico. La legge nazionale potrebbe contrastare poi i principi europei: in tal caso ci si deve recare davanti al giudice tributario, e questo non può giudicare per validità della legge (corte cost: se costituzionale). Il giudice tributario disapplica la legge nazionale in conflitto con i principi europei, la legge rimane in vigore e vengono però applicati i principi europei. La corte di giustizia è la corte comunitaria, dell’unione … in questo caso si ha disapplicazione perché a dichiarare l’invalidità della legge può essere solo corte costituzionale se contrasto con costituzione. IRAP: Esistono dei tributi propri disciplinati con legge regionale ( a seguito della legge 42 del 2009). L’IRAP è stata istituita con decreto legislativo 446 nel 97, e ha portato una serie di problemi. Nei principi dettati con la legge di delega c’era quello di dire la finalità del tributo cioè il finanziamento della spesa regionale e i soggetti sono le imprese, enti pubblici e privati e i professionisti. I 3 canoni classici: -presupposto- esercizio di una attività autonomamente organizzata -base imponibile-si prendono in analisi le singole voci di bilancio del conto economico (valore della prod-costi della prod. Però tra i costi che non rilevano ci sono i costi del personale, gli interessi passivi e altri costi ---per tassare di più) e trovo base imponibile -aliquota- è 3,90 e può essere variata in aumento e diminuzione per un margine. -territorialità: vengono colpiti solo i proventi dell’attività svolta in italia. Il gettito va alle regioni , se un imprenditore ha sede in più regioni, l’imposta viene suddivisa in proporzione al costo del personale dipendente tra le varie regioni. Ci sono diversi problemi per quanto riguarda IRAP, in primo luogo cosa si intende per attività autonomamente organizzata(è una creazione artificiosa che si ricava da bilancio). La corte nel 2001 ha giudicato la costituzionalità della norma e salva tale norma. Perché ritiene che il legislatore ai sensi del art 53, può ricavare altri presupposti che esprimano una potenzialità economica purché siano indici ragionevoli. Facendo così il legislatore deve dimostrare di essere ragionevole cioè di aver bilanciato gli interessi sottesi e aver dimostrato a seguito della ponderazione che scelta non era arbitraria. Come già detto poi bisogna fare A – B meno altri costi, e quindi indici diversi rispetto reddito e patrimonio. Altri 2 problemi-- cosa si intende per autonomamente? Il professionista da solo è tenuto a pagare irap? ( prima si e poi la corte dice di no se il professionista è da solo e ha pochi strumenti). Poi il secondo problema riguarda la tassazione della ricchezza effettiva per le PA, che potrebbero essere in negativo ( quindi si rischia di pagare un tributo su base imponibile negativa) ( questa cosa chiedo)

PRINCIPI EUROPEI

Fino ad ora abbiamo trattato norme interne, ma Italia fa parte di UE il cui trattato istitutivo contiene norme fondamentali. Tra i principi: -divieto di discriminazione: consiste nel divieto di adottare, da parte degli stati membri delle misure fiscali discriminatorie che impediscano o rendano più gravosa la fruizione delle 4 libertà fondamentali sancite dal trattato istitutivo, ovvero la libera circolazione delle merci, delle persone e delle imprese e dei professionisti e dei capitali. Questo divieto di discriminazione (introdurre norme che rendano più difficile fruire delle libertà dette prima) è anche per le norme tributarie, si ha il divieto di introdurre norme tributarie che sfavoriscano la libera circolazione. Il divieto di discriminazione riguarda sia lo stato di partenza del bene o della persona, o capitale sia lo stato di arrivo (no norme fiscali che aggravino la tassazione in capo all’impresa, merce, persona straniera. Applicando il principio di non discriminazione alla circolazione delle merci, si può dire che i territori degli stati membri costituiscono nel loro insieme un mercato unico (area territoriale unitaria), all’interno ella quale sono state abolite le dogane. Viceversa quando la merce proviene da stati terzi( no UE es. cina) vige una tariffa doganale comune, quindi la merce che arriva da stati terzi, in qualunque punto del territorio doganale viene assoggettata agli stessi identici tributi doganali. Dopo

il pagamento del dazio allora si ha libera circolazione in tutto il territorio dell’UE. Per quanto concerne le persone, non è ammesso che uno stato introduca una tassazione discriminatoria e più pesante verso le persone che intendono spostare la residenza da uno stato membro a un altro membro. Queste exit tax sono vietate. Per quanto concerne la libertà delle imprese, il principio di non discriminazione comporta che è vietato introdurre imposizioni fiscali discriminatore ai danni delle imprese che intendono spostare la sede principale o secondaria nel territorio di un altro stato membro. Libertà di stabilimento primario: quando impresa intende spostare sede principale da uno stato membro ea un altro membro. Libertà stabilimento secondaria: aprire stabilimento secondario in un altro stato membro (mantenendo quella primaria in Italia). Sia lo stato di partenza, sia quello di arrivo hanno divieto di introdurre norma fiscali che limitano e impediscono la fruizione. Per quanto riguarda infine la libera circolazione dei capitali, questa libertà è l’unica fra le 4, che prevede delle norme che disciplinano questa libertà che sono le uniche che ammettono l’introduzione di regimi fiscali diversificati sulla base della residenza dell’investitore o del luogo dove deve essere realizzato. Ciò non deve portare a tassazione irragionevole, discriminatoria e che sia ingiusta. L’organo giurisdizionale che deve verificare se una norma nazionale è contrastante con il divieto di discriminazione è la corte di giustizia. La corte viene investita di questo compito dai giudizi nazionali ( giudici chiamati a applicare una norma che ritengono discriminatoria allora sospendo il giudizio e chiedono a corte se norma è compatibile o incompatibile). La corte di giustizia per vedere se si viola quanto detto da UE fa 3 valutazioni: -verifica se la norma ha natura discriminatore: viene introdotto un regime specifico nei confronti di una persona che ad esempio intende spostare residenza ( dal pdv fiscale); quindi se viene introdotto un regime fiscale che non rispetta le lib fondamentali. Se non c’è discriminazione la corte dichiara compatibile, altrimenti passa ad un altro stadio di valutazione. -in linea generale le misure discriminatorie non sono ammesse, ma in certe situazioni ci sono delle valide cause di giustificazione. Per quanto riguarda la materia fiscale, la corta ha ritenuto che certe misure fossero ammesse quando 1 si evita l’abusivo aggiramento di norma di ordinamento nazionale (evitare che un contribuente si sottragga in maniera abusiva di una tassazione nazionale-norma antievasiva) 2 la tutela della coerenza interna del sistema fiscale nazionale 3. garantire l’effettività dei controlli fiscali nei confronti dei contribuenti. Se c’è una di queste cause allora la corte afferma che la misura discriminatoria può essere accettata, nel senso che si ha il terzo livello di valutazione.

  • la misura discriminatoria introdotta dallo stato non deve eccedere il minimo indispensabile per raggiungere l’obiettivo legittimo che lo stato si è posto: non bisogna ledere i diritti dei contribuenti oltre la misura minima indispensabile. Se gli effetti della norma non superano questa misura minima allora la corte di giustizia dichiara la norma compatibile con ordinamento europeo se invece regime troppo rigido allora con sentenza si dichiara la norma incompatibile con ordinamento europeo ( in tal caso la norma nazionale diventa immediatamente inapplicabile, fin dall’origine.) La corte di giustizia si è occupata dell’exit tax (tributi che vanno a colpire persone o imprese che intendono spostare residenza da uno stato membro a un altro stato membro). La norma francese prevedeva che quando le persone fisica spostassero residenza dalla Francia le persone venivano tassati su azioni o altri strumenti finanziari che detenevano ( tassati al valore di mercato), o e la norma francese riconosceva la restituzione di ciò se manteneva la residenza all’estero per un tot di anni. La corte di giustizia la riteneva incompatibile con ordinamento comunitario, e la corte di giustizia però trova una causa di giustificazione: impedire al residente in Francia di non pagare imposte su strumenti finanziari. Bisogna capire se la norma eccede il minimo indispensabile? In questo caso si, perché non si può ritenere che tutti vogliano sottrarsi alla tassazione, e non basta la restituzione dell’imposta in caso dopo un tot di anni; dunque, tale norma è stata dichiarata incompatibile con i principi e le norma dell’ordinamento europeo. Exit tax :Anche in Italia c’è un exit tax che è disciplinata dall’articolo 176 T.unico che riguarda le imprese: quando una società trasferisce la residenza in un altro stato, i beni aziendali trasferiti all’estero sono tassati secondo il loro valore di mercato. L’impresa soffre dunque questa tassazione ( come se vendesse beni al valore di mercato) (questa non esaminata da corte di giustizia).Anche qui c’è una giustificazione cioè se il bene non fosse tassato allora non genererebbe più ricavi tassabili in Italia e il titolare di questo bene sarebbe straniera( stato italiano non potrebbe tassare ciò), tuttavia quando l’azienda ha acquistato il bene lo ha acquistato in Italia, quindi è stato generato un costo dedotto sulla base imponibile in Italia (costo deducibile---ricavo tassabile) (altrimenti senza la norma si avrebbe asimmetria). Per conservare e garantire coerenza interna allora l’Italia ha deciso di applicare questa exit tax sui beni per società che trasferiscono residenza. La norma non eccede il minimo indispensabile, questo perché si prevede che quando la residenza è spostata in uno stato dell’UE, l’impresa italiana può decidere di pagare immediatamente exit

diversi motivi come calamità naturali. Invece è necessaria autorizzazione per il resto, un esempio è in caso di crisi economica la commissione può concedere aiuto di stato, tutela occupazione, salvaguardia beni naturalistici ecc. Se la commissione decide che l’aiuto concesso dallo stato è vietato allora lo stato deve recuperare l’aiuto dalle imprese e soggetti che ne sono stati beneficiari. Se lo stato non si adegua a quello che chiede la commissione allora (entrambe possono devolvere )devolve la gestione alla corte di giustizia la quale deciderà in ultima istanza se l’aiuto può essere concesso o meno.

TRIBUTO

Solidarietà tributaria Solidarietà paritaria: Per soggetto passivo si intende colui che realizza il presupposto impositivo: atto la cui realizzazione determina l’obbligo di pagare il tributo. Normalmente il soggetto che realizza il presupposto è uno solo, anche se in certe situazioni sono più soggetti insieme ed in questi casi si hanno delle problematiche. Ogni soggetto risponde solo per la quota di imposta relativa alla quota del presupposto che ha realizzato? O tutti in solido? ES. nei casi di imposta di registro, a realizzare il presupposto sono sia il venditore che l’acquirente del bene. Dell’imposta di registro es come si risponde? La responsabilità è solidale quando il creditore può rivolgersi indifferentemente ai condebitori e chiedere di adempiere l’intero debito, po’ quello che paga può rivalersi per la quota parte degli altri condebitori. C’è solidarietà tra i debitori di un tributo solo quando la solidarietà è espressamente prevista dalla legge fiscale. Se la legge tributaria non prevede questo regime allora l’obbligazione si ripartisce pro-quota tra tutti coloro che realizzano in parte il presupposto (per la loro parte e quindi se uno non paga non può il fisco rivolgersi all’altro). Nei rapporti interni tra i condebitori l’obbligazione interna è sempre pro-quota sia che ci sia, sia che non ci sia solidarietà (diritto di rivalsa di quello che ha pagato tutto se c’è solidarietà). C’è poi una seconda forma di solidarietà. Solidarietà dipendente/del responsabile di imposta: è un soggetto che non realizza il presupposto di un tributo ma è un soggetto che aiuta altri, mette altri in condizione di realizzare il presupposto di un tributo. Es. notaio-un imposta di registro: a realizzare il presupposto è colui che vende e acquista il bene; il notaio invece redige atto pubblico che contiene contratto di vendita, mettendo in condizioni gli altri di realizzare il presupposto id imposta di registro. Senza notaio la vendita non è valida, e siccome il notaio aiuta, allora anche lui ha l’obbligo di pagare in solido l’imposta di registro (viene definito responsabile di imposta). Il suo obbligo solidare di pagare il tributo si chiama solidarietà dipendente. Se c’è responsabilità paritaria uno dei contributori in solido ha il diritto di rivalersi nei confronti degli altri per la quota di imposta di competenza degli altri, se invece a pagare il tributo è il responsabile di imposta (siccome non realizza il presupposto) allora ha il diritto di rivalersi al fine di avere il rimborso di tutto l’importo del tributo da chi invece ha realizzato il presupposto. La legge prevede in generale la solidarietà: -quando due soggetti: solidarietà paritaria -soggetto che coopera con altri al fine di realizzare il presupposto: solidarietà dipendente Il fisco può chiedere, in solidarietà, il pagamento dell’intero tributo a ciascun condebitore ( 2 condebitori. Es. imposta di registro). Il fisco chiede ad entrambi sia ad A che a B, e può essere che entrambi si oppongono, cioè, impugnano e fanno ricorso al giudice il provvedimento amministrativo della amministrazione finanziaria. Il provvedimento può essere confermato, non confermato o confermato solo a B e non ad A. Quindi B può invocare la sentenza favorevole di A? la giurisprudenza dice di no, B può solo impugnare la decisione adottata dal giudice davanti al giudice del grado gerarchicamente superiore. B può invocare la sentenza positiva di annullamento di A solo se B non ha impugnato il provvedimento all’inizio, ma questo ha dei limiti. Il condebitore che non ha impugnato può invocare effetti favorevoli ottenuti dall’altro condebitore solo per: 1. Bloccare il pagamento dell’imposta, ma non può invocarla quando ha già pagato ( no rimborso ) 2.la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore che ha impugnato non deve essere fondata su motivi che riguardano esclusivamente la posizione personale del condebitore(es. provvedimento arrivato in ritardo ad A ma a B nel giusto tempo).

La sostituzione di imposta: Nella sostituzione si hanno 3 soggetti: il sostituto( che versa imposta), il sostituito(che realizza presupposto) e il fisco. Il sostituto, in forza di un rapporto giuridico di diritto pubblico o privatistico, è in debitore del sostituito di una somma di denaro che costituisce reddito imponibile per il sostituito. Es. tra datore di lavoro e lav dip, c’è un rapporto retto da un contratto privato o norme di diritto pubblico, e in forza di questo rapporto, il datore di lavoro è debitore nei confronti del lavoratore di una somma di denaro (stipendio) che costituisce reddito tassabile per il dipendente, il datore di lavoro è il sostituto, il dipendete è sostituito. Il sostituto deve una somma al sostituito. Nel momento in cui il sostituto versa la somma di denaro che per contratto deve versare al sostituito, trattiene del denaro (ritenuta). Il

datore di lavoro deve 1000 euro al dipendente, ma trattiene 200 euro, cioè, fa una ritenuta alla fonte. Il datore di lavoro poi versa 200 nelle casse del fisco. Il sostituto si sostituisce al sostituito al pagamento dell’imposta. Ci sono 2 tipi di sostituzione, la sostituzione a titolo di imposta o a titolo d’acconto. -titolo di imposta: il meccanismo di ritenuta e versamento al fisco, esaurisce il rapporto fiscale. L’unico ad avere rapporti con il fisco è il sostituto (fa ritenuta e versa al fisco). Il sostituito subisce solo la ritenuta e non deve fare nulla, non deve presentare nessuna dichiarazione né pagare nulla. -titolo di acconto: la ritenuta che versa il sostituto costituisce un mero acconto dell’imposta che deve versare il sostituito ( è il caso del lavoro dipendente). In questo caso anche il sostituito ha un rapporto diretto con il fisco. Il lavoratore dipendente deve indicare in dichiarazione dei redditi 1000 euro cioè somma al lorda della ritenuta ( anche se ricevuti 800), il sostituito quindi calcola l’IRPEF sul reddito globale e liquida l’IRPEF anche sulle somme già subita la ritenuta. Il sostituito quindi ha subito ritenuta dal sostituto e poi anche IRPEF che liquida anche su somme a ritenuta, quindi per evitare doppia pagamento, quando il sostituito calcola irpef da versare, deve scomputare quanto il sostituito ha subito. Quindi il lavoratore mette nei redditi imponibili 1000 e ci calcola irpef, però nel momento in cui calcola irpef che deve essere effettivamente pagata al fisco, detrae da questa somma i 200 cioè la ritenuta già subita da parte del datore di lavoro. (Es. su interessi su conti corrente ad opera delle banche). Ci sono casi anomali: -ritenuta fatta dal sostituto ma non viene versata al fisco: questo avviene quando l’impresa(sostituto) è in crisi e usa queste somme per pagare i fornitori. In questo caso il fisco deve chiedere il pagamento della ritenuta non versata solo nei confronti del sostituto (tempo fa invece si aveva solidarietà tra sostituto e sostituito) -ritenuta non viene eseguita dal sostituto e non viene versata: se la ritenuta è a titolo di imposta, allora si ha obbligazione solidale tra sostituto e sostituito (fisco può recuperare sia nei confronti del sostituto che del sostituito), Se la ritenuta è a titolo di acconto, il fisco può pretendere il pagamento nei confronti del sostituto. Quando il sostituito calcola IRPEF anche su questa somma, non avrà alcuna ritenuta da detrarre da IRPEF da versare (perché non ha subito alcuna ritenuta) e quindi verserà tutta l’IRPEF senza alcuna detrazione. In tutti i casi detti sopra, si ha una sanzione amministrativa al sostituto, in quanto l’esecuzione della ritenuta è sia un diritto che un obbligo stabilito e sancito dalla legge tributaria.

Altre situazioni soggettive: Si tratta di rivalsa quando un soggetto ha il diritto di recuperare nei confronti di altri soggetti l’onere economico del tributo. Il soggetto che paga il tributo ha il diritto di recuperare in tutto o in parte la somma che ha versato al fisco nei confronti di terzi. Esempi di rivalsa: sostituto nei confronti del sostituito. Il soggetto/sostituito/lav dipendente riceve lo stipendio che è reddito tassabile per il dipendente sostituito… a dover pagare imposta è il sostituito ( è lui che consegue il reddito), tuttavia il soggetto che paga il tributo è il datore di lavoro (sostituto). La legge concede il diritto, dovere del datore di operare una ritenuta nei confronti del dipendente, ritenuta che consente al datore di lavoro di recuperare l’onere economico del tributo (recuperare somma che il datore deve versare al fisco). Il datore ha il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente, e lo esercita applicando una ritenuta. Un altro esempio di rivalsa si ha nella solidarietà. SI parla di rivalsa anche per IVA: l’impresa e professionisti possono recuperare importo dell’iva nei confronti dei clienti ( nella fattura viene indicato il prezzo dei beni e servizi+ iva e il cliente deve pagare sia il prezzo che IVA che così viene recuperato questo importo). In altri casi chi paga il tributo cerca di recuperare in via di fatto le somme che versa al fisco, nei confronti dei clienti o di altri soggetti. Qui il recupero si ha in via di fatto (nessuna norma) e in questi casi si parla di traslazione. Il contribuente cerca di traslare su altri soggetti il tributo.ES. IRAP: la corte cost dice che va bene IRAP, perché il soggetto passivo può recuperare in via di fatto il costo dell’imposta aumentando il prezzo dei bene e servizi che eroga alla clientela. Altra situazione: accollo. Nell’accollo un soggetto si accolla al contribuente per fornirgli le risorse per pagare il tributo. Ci sono 2 tipi di accollo. 1. Accollo interno: l’accordo tra colui che si impegna a pagare il tributo(accollante) e contribuente (accollato)…è un accordo interno tra i 2 e il fisco non sa nulla di questo accordo. 2. Accollo esterno: le due parti dell’accordo manifestano questa loro volontà al fisco. Secondo la legge fiscale sorge una obbligazione solidale tra l’accollante e l’accollato. Altra situazione: successione. Si ha successione quando un soggetto subentra nella titolarità di un obbligo fiscale(diritti) ad un soggetto che ha precedentemente la titolarità medesima di questo obbligo fiscale. Può riguardare situazioni giuridiche passive o attive (es pagamento tributo o titolarità credito di imposta nei confronti del fisco). Si ha successione in 3 casi:

  1. Mortis causa: la persona fisica lascia il patrimonio relitto. Ci possono essere debiti o/e crediti di imposta. Gli eredi subentrano nella titolarità dei beni patrimoniali. Gli eredi rispondo del pagamento del tributo solo pro-

luogo dove vi sono i principali affari e interessi della persona (sia di carattere patrimoniale, sia extrapatrimoniale). Si ha doppia imposizione quando la persona fisica residente in Italia è obbligato a pagare imposte anche nell’altro stato ( o perché viene considerato anche li residente) o perché produce reddito nello stato straniero e quindi viene tassato anche lì. ( es. attività in Canada paga imposte sia in Italia che in Canada). La doppia imposizione si risolve in 2 modi:  L’Italia ha stipulato molte convenzioni contro la doppia imposizione internazionale (trattati bilaterali) e dicono a seconda dei redditi (6 detti prima) e dei casi, a chi attribuire la possibilità di tassare.  Se non c’è convenzione con altro paese con cui si ha doppia tassazione: art.165 T.unico che attribuisce un credito di imposta in relazione alle imposte pagate all’estero. Le imposte pagate all’estero sono detraibili dell’irpef dovuta in italia. L’imposta estera detraibile è proporzionalmente corrispondente al rapporto fra il redito estero e il reddito globale del contribuente. persona fisica non residente: paga l’imposta solo sui redditi prodotti in Italia. Per i non residenti c’è il problema di individuare dove si trova la fonte produttiva del reddito (se in Italia è tassato in Italia). Art.23 T.unico:  reddito fondiario; se si trovano in Italia tassati qui (immobili e terreni)  redditi di capitale: la fonte è in Italia se il debitore della somma che costituisce il reddito di capitale è residente in Italia.  Reddito da lavoro (tutti e 3): se l’attività lavorativa viene svolta fisicamente in Italia. Ma per i redditi di impresa, oltre a ciò, serve anche una stabile organizzazione (cioè una sede fissa di affari che possiede il non residente in Italia)  Redditi diversi: se l’attività da cui deriva il reddito è svolto in Italia o se il bene da cui deriva il reddito è collocato in Italia. N.B : Art. 2 comma 2 bis: si considerano residenti in Italia coloro che trasferiscono la residenza in un paradiso fiscale (compreso in un elenco-decreto del MEF: fino a pochi anni fa c’era la black list con paesi a bassa fiscalità. Adesso il MEF ha invece fatto il white list: stati a tassazione ordinaria). Salvo che si provi di aver perso ogni legame con l’Italia. Cioè, deve provare di non avere più residenza e domicilio civilistico in Italia e chiaramente cancellarsi da anagrafe. Domicilio fiscale: La residenza fiscale dipende anche dal fatto che il contribuente abbia in Italia il domicilio civilistico. Diverso è invece il domicilio fiscale. Questo rileva per individuare qual è l’ufficio dell’agenzia delle entrate e agenzia entrate riscossione chi è titolato ad avere rapporti con il contribuente. Se il contribuente ha il domicilio fiscale es. a Bergamo l’unico che può controllarlo è l’ufficio provinciale di Bergamo. Dove si ha il domicilio fiscale? Per quanto riguarda le persone fisiche si ha nel comune di residenza. Nel caso delle società il domicilio si trova nel comune dove c’è la sede legale della società. Se la persona fisica non è iscritta in un comune, o nel caso dell’impresa se non si sa sede legale allora si intende il comune dove è prodotto il reddito (o la maggior parte del reddito).

Tassazione società di persone e associazioni professionali: Il reddito prodotto dalla società o associazione non viene tassato in capo alla società. Ma viene imputato direttamente pro quota, cioè in proporzione alla quota di partecipazione agli utili che hanno ogni socio. Il socio ha l’obbligo di includere nella sua dichiarazione dei redditi la quota di reddito nella società. Lo svantaggio risiede nel fatto che il reddito imponibile va dichiarato indipendentemente dal suo versamento dalla società al socio. Il regime di trasparenza è obbligatorio per società di persone, mentre opzionale nel caso di società ires. Il regime di trasparenza ha un grosso vantaggio: gli utili della società, associazione sono tassati una volta sola presso i soci. Viceversa, quado IRES: in parte gli utili della società sono doppiamente tassati (quando vengono prodotti, quando vengono distribuiti). Art.5 TU: tratto quanto detto sopra e imprese familiari: prestano attività dentro impresa il titolare e i parenti e affini (parenti fino al 3 , affini fino al 2). Il 49% del reddito deve essere imputato al titolare, il restante deve essere suddiviso a tutti i parenti e affini in proporzione al loro apporto.

Come si arriva a determinare IRPEF: Il contribuente fa la somma dei redditi percepiti durante l’anno, con l’esclusione dei redditi tassati separatamente, assoggettati a imposta diversa o assoggettati a ritenuta di imposta. Le attività si possono anche chiudere in perdita: attività di impresa / attività di lavoro autonomo. Se la perdita deriva da lavoro autonomo, la perdita si deduce dai redditi di altre categorie ma non può essere portata a nuovo (utilizzata negli anni successivi). Es. se perdita di 50 e ingegnerie ha reddito diverso di 80, il suo reddito sarà pari a 30. Se invece ha una perdita di 80 e reddito diverso di 50 la sua base imponibile è zero (perdite superiori)

Se la perdita deriva da attività di impresa, non è compensabile con redditi di altre categorie, però può essere portata a nuovo (fino a importo dell’80% del reddito positivo prodotto nell’anno/anni successivi). Es. reddito di 100, perdita di impresa di 80.La base imponibile è 100 (no compensazione) e 80 sono per anni successivo. L’anno successivo questa perdita può essere scomputata su utile anno successivo sempre d’impresa, per 80. Dopo la somma si ottiene una base imponibile lorda, per trovare quella netta si applicano degli oneri deducibili. Gli oneri deducibili sono spesi del contribuente per esigenze personali o familiari e che possono essere dedotte dalla base imponibile per trovare quella netta. Nell’art. 10 c’è elenco di oneri deducibili… es. spese mediche sostenute dal contribuente in caso di grave e permanente invalidità. Poi trovata base imponibile netta si applicano le aliquote (IRPEF imposta progressiva, non proporzionale).Si parte da aliquota del 23%( poi tutti gli scaglioni) e si arriva a 43%. No tax area: chi ha reddito derivante da pensione non superiore a 7500 euro all’anno non è assoggettato. Diff tra oneri deducibili e detraibili… Oneri deducibili: si sottraggono a base imponibile Le detrazioni(oneri detraibili): somme che si scomputano dall’imposta. Es. Le detrazioni possono essere per carico di famiglia. Art. 13: detrazioni per oneri per chi è titolare di lavoro dipendente o autonomo. Art.15: detrazioni per oneri. Questa norma consente di detrarre dall’imposta il 19% di tutta una serie di voci di spesa di carattere personale o familiare. Es. interessi passivi versati alla banca, dei casi in cui si faccia un mutuo per comprare prima casa./ spese sanitarie superiore a certo importo ( circa 120 euro ) / spese funebri. Art. 16: detrazione per canone di locazione. Chi prende in locazione la prima casa può detrarre il canone di locazione in certi limiti. Detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e degli interventi di recupero. Dopo tutto ciò si ottiene imposta netta, ma da questa somma si possono sottrarre altre somme, arrivando finalmente all’importo da versare a titolo di irpef. Le somme da scomputare ulteriormente sono: -crediti di imposta: se il contribuente è residente in Italia e produce redditi all’estero, il contribuente ha il diritto di detrarre da IRPEF dovuta l’imposta pagata all’estero ( art.165 T.unico). -se il contribuente versa nel corso dell’anno 2 acconti (giugno-novembre circa) e questi acconti devono essere detratti da imposta dovuta -ritenute a titolo di acconto: vanno sottratte da irpef dovuta per evitare doppia tassazione. (se invece ritenute a titolo di imposta, tale reddito non concorre a formare la base imponibile---imposta sostitutiva dell’irpef) Alla fine di tutto questa processo trovo IRPEF da versare. Art. 17 tassazione separata : ci sono redditi tassati separatamente, nel senso che non sono sommati agli altri ( non concorrono a somma per base imponibile). Sono redditi a formazione pluriennale e vengono percepiti in una unica soluzione dopo un certo periodo di tempo. Chiaramente perché alzerebbero di botto la base imponibile e ci sarebbe aliquota più alta. Es. TFR: ogni anno viene maturato dal dipendente. Per determinare questi redditi, è l’aliquota corrispondente al reddito medio degli ultimi 2 anni. Cioè si fa la somma del reddito percepito nell’anno in cui viene pagato reddito t.sep e anno precedente, si divide il tutto a metà e in base all’importo si vede in quale scaglione si rientra e si applica aliquota corrispondente. Per invece (diverso da quanto detto prima) TFR per aliquota, bisogna prendere ammontare e dividere per anni lavoratori e si moltiplica questa somma per 12 Poi si vede dentro quale scaglione ci si trova e si applica aliquota corrispondente.

Varie tipologie di reddito:  Redditi fondiari: (art.25-43) Sono redditi che derivano da beni immobili quali terreni e fabbricati.Si devono trovare dentro stato italiano, se invece il reddito di immobile all’estero allora questo è un reddito diverso. Ogni immobile dovrebbe essere iscritto al catasto (dei terreni /urbano). Questo catasto è un registro telematico in cui dovrebbero esserci tuti gli immobili del territorio italiano. Il reddito tassabile è predeterminato (da agenzia entrate), in base a : luogo immobile; dimensioni; caratteristiche ; attività a cui è assoggettato immobile. L’agenzia delle entrate stabilisce così la rendita catastale (reddito che il titolare deve dichiarare al fisco ogni anno). Il reddito fondiario non coincide affatto con il reddito effettivamente prodotto con lo sfruttamento dell’immobile. La rendita va dichiarata indipendentemente dall’effettiva percezione di reddito. Questo regime è favorevole per chi sfrutta immobile. Nel caso di unità immobiliari urbane: se il canone annuale di locazione ridotto del 5% supera la rendita catastale, il proprietario o chi ha diritto reale deve dichiarare il canone di locazione. Regime cedolare secca: imposta sostitutiva. Se l’immobile è destinato ad abitazione e la locazione viene stipulata tra 2 soggetti privati (chi loca non lo fa come lav autonomo o impresa) allora si può optare per l’assoggettamento del canone di locazione annuale a imposta sostitutiva dell’ipref, che ha un’aliquota del 21% (aliquota inferiore ad

I redditi di capitale sono tassati per cassa e sono redditi tassati al lordo delle spese sostenuti per produrli, le spese non sono deducibili. I redditi di capitale sono sottoposti a ritenuta a titolo di imposta o a regimi fiscali sostitutivi dell’Irpef. Per quanto riguarda i dividendi, se il percettore è una persona fisica che non esercita attività di impresa, il dividendo è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta al 26% applicata dalla società o ente che eroga i dividendi nel momento in cui distribuisce l’utile. Il socio quindi ottiene il reddito già decurtato da ciò che deve essere versato allo stato, che vera fatto direttamente dalla società. Se invece il soggetto è una persona fisica, che svolge un’attività di impresa e percepisce il reddito nell’esercizio della sua attività di impresa allora il dividendo concorre alla formazione della base imponibile irpef del socio per un importo pari al 58,68%. Se il socio è a sua volta una società di capitali o ente assoggettato a ires, allora il dividendo distribuito alla società socia il reddito concorre alla creazione della base imponibile per un importo pari al 5%, quindi il 95% è escluso da tassazione, anche in questo caso lo si fa per evitare la doppia imposizione.

Redditi di lavoro dipendente ( art.49-52) Art 49 e seguenti del testo unico. Deriva da un rapporto giuridico di natura privatistica o pubblicistica in forza del quale un soggetto si impegna a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Il lavoratore dipendente entra a far parte dell’organizzazione produttiva di un imprenditore o professionista che decidono come impiegare le sue energie lavorative, il dipendente obbedisce agli ordini del datore di lavoro. Non è essenziale che questo rapporto sia tradotto in un contratto per iscritto, può essere anche di fatto. Si considerano redditi di lavoro dipendente anche le pensioni, purché collegata a una precedente attività lavorativa. Non sono redditi di lavoro dipendente, e quindi non tassate, quelle pensioni che coprono una perdita, che hanno natura compensativa ( come pensioni di guerra), sia a livello fisico che patrimoniale. Le ipotesi previste dall’articolo 50 per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente sono:

  • somme versate a titolo di borsa di studio
  • Somme erogate in relazione alle posizioni di amministratore, sindaco, revisore di società
  • Somme legate alle collaborazioni con giornali, enciclopedie e simili
  • Somme versate per la partecipazione a collegi o commissioni
  • Somme versate in casi di collaborazione coordinate e continuative. Il reddito di lavori dipendente viene tassato per cassa, quindi quando è materialmente percepito. Costituisce reddito in generale qualunque somma, sia in denaro che in natura, ricevuto dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro dipendente. In generale le spese sostenute dal lavoratore dipendente per recarsi al luogo di lavoro e per svolgere la propria attività non sono rilevanti e quindi non deducibili dalla base imponibile del reddito da lui percepito. Mentre qualunque importo ricevuto dal datore di lavoro costituisce un’entrata tassabile, lo stesso per i beni in natura sia per i cosiddetti fringe benefits. -I fringe benefits concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente sulla base del valore venale di mercato del bene che viene concesso al lavoratore dal datore di lavoro. -stock option:Anche le azioni e le partecipazioni della società di cui è dipendente il lavoratore rappresentano reddito tassabile, se superano il limite annuo di 4 milioni delle vecchie lire, quindi circa 2000€ annui e purché il lavoratore abbia prestato servizio all’interno della società per l’ameno 3 anni. INVECE Sono escluse da tassazione i rimborsi spese sostenute dai lavoratori dipendenti fuori dal comune in cui si trova la sede dell’impresa. Sono totalmente esclusi i rimborsi spese analitici, quindi quelli appartenenti e presentati da una lista precisa delle spese sostenute dal dipendente. Se invece il lavoratore riceve un rimborso forfettario, quindi deciso dal datore di lavoro, può essere escluso da tassazione fino a un certo limite.

Redditi di lavoro autonomo e di impresa (art.53-54) I redditi di lavoro autonomo sono definiti in senso negativo dall’articolo 53 del testo unico. Questo afferma che sono redditi li lavoro autonomo quei redditi che non sono conseguiti con prestazioni lavorative alle dipendenze e sotto la direzione altrui e non sono attività di carattere commerciale. Sono considerati redditi di lavoro autonomo quelle attività svolte in modo continuativo ( anche se non esclusivo per forza). Se invece svolta in modo saltuario si presenterebbero altre due ipotesi di redditi diversi. Quindi anche quei redditi oggettivamente di impresa o di lavoro autonomo che sono svolte non in modo abituale.

L’articolo 55 del testo unico ci definisce quali sono quelle ipotesi previste che determinano le attività di carattere commerciale ( reddito di impresa):

  • attività previste dall’articolo 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa. Completamente diversa dalla descrizione civilistica che non vede impresa senza organizzazione dei materiali e strumenti, quindi senza organizzazione del lavoro a modi impresa. Nella definizione dell’impresa fiscale non è sempre necessaria l’organizzazione. Le attività previste dall’articolo 2195 sono: attività bancaria, assicurativa, trasporto, intermediazione nella circolazione di beni e servizi e produzione industriale di beni e servizi.
  • attività agricole che eccedono i limiti
  • Attività di sfruttamento di miniere, cave e torbiere, laghi o stagni o acque interne
  • Attività di produzione industriale di beni e servizi; elencate in art.2195cc(anche se manca organizzazione)
  • Redditi che derivano dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195. Cos’è la produzione industriale di servizi: quando il servizio è reso attraverso una procedura standard e sempre uguale. La prestazione di servizi è quel servizio che è reso con un processo produttivo che varia di volta in volta e che si adatta alle caratteristiche particolari del caso e alle richieste del cliente. Le attività di lavoro autonomo sono quelle attività di prestazione di servizi che sono rese senza un’organizzazione di impresa, naturalmente svolte in maniera abituale ancorché non esclusiva. Dalla parte opposta si hanno le professioni intellettuali, cioè quelle professioni che possono essere svolte solo se il totale possiede un titolo di studio di scuola media superiore o universitaria. Sono quelle attività che possono essere svolte solo se si è iscritti a un ordine o collegio. Es: avvocato, commercialista, architetto…Queste professioni intellettuali sono sempre considerate attività di lavoro autonomo anche se sono svolte con l’ausilio di un’organizzazione di mezzi o persone. In mezzo tra la produzione industriale di servizi e le attività professionali intellettuali, si trovano le prestazioni di servizi che se organizzate danno luogo ad un’attività di impresa se invece sono svolte dal solo titolare senza un’organizzazione allora determinano un’attività di lavoro autonomo. Determinazione: Prestazione di servizi esempi: attività estetista, massaggiatore, agenzie di pratiche amministrative. Sia il reddito di impresa che sia lavoro autonomo sono tassati al netto dei costi, nella determinazione della base imponibile si fa la differenza tra i ricavi e i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività, i cosiddetti costi inerenti. Entrambe le attività si possono chiudere con risultato positivo o negativo. Se ci sono beni strumentali il loro costo in entrambi i casi va ammortizzato; sempre in entrambi i casi se il bene viene ceduto a terzi sieda operazione potrà generare plusvalenze tassabili minusvalenze deducibili dal reddito. La differenza tra questi due tipi di reddito è dato dal fatto che tradizionalmente i redditi di lavoro autonomo seguono il principio di cassa, ossia rilevati nel momento in cui vi è il regolamento monetario i proventi vengo iscritti quando incassati e i costi quando sostenuti; mentre il reddito di impresa segue il principio della competenza, ossia il momento in cui si perfeziona l’azione, il momento in cui avviene il fatto da cui scaturisce il diritto di percepire il provento o l’obbligo di pagare il costo, indipendentemente da quando su verifica l’uscita o l’entrata di denaro. La differenza tra cassa e competenza è in parte venuta meno perché dal 2017 le imprese individuali il cui titolare è una persona fisica, o le società di persone che hanno entrambi una contabilità semplificata, nella determinazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone non si segue più il principio per competenza, ma quello per cassa. Per contabilità semplificata si intende la tenuta dei soli libri iva incassi e pagamenti per quelle società individuali e per le società di persone che hanno ricavo non superiori a 400.000€ se hanno ad oggetto le prestazioni di servizi o 700.000 se sono altre attività commerciali. Se questi limiti vengono superati allora è necessario passare alla tenuta della contabilità ordinaria e quindi alla disapplicazione del criterio per cassa, ma l’utilizzo di quello per competenza. Quindi anche le società autonome che stanno sotto questi limiti possono optare per la contabilità ordinaria e quindi utilizzare il principio di competenza.  Regime forfettario=È un regime speciale e agevolato destinato a esse applicato alle persone fisiche destinate a svolgere un lavoro di attività autonoma o di attività di impresa. Si applica solo alle persone fisiche e alle seguenti condizioni: -il contribuente non deve conseguire all’anno un reddito superiore a 65.000€ -Il contribuente non deve sostenere spese per il lavoro dipende o collaboratori superiori a 20.000€ Se il contribuente sta entro questi limiti allora il regime forfettario è il regime naturale che si applica a questo tipo di contribuente, a meno che non sia il contribuente stesso a optare per il regime ordinario. Il regime

Sono suddivisi in 4 macro categorie

  • società di capitali residenti in Italia
  • Enti collettivi diversi dalle società che hanno natura commerciali
  • Enti non commerciali residenti in Italia
  • Enti collettivi commerciali e non commerciali non residenti in Italia Come per l’Irpef sono tassabili solo i redditi per i non residenti prodotti in Italia e per i residenti tutti i redditi sia prodotti in Italia che non. Hanno la residenza in Italia tutte le società che soddisfano uno dei seguenti criteri alternativi. è residente la società che per la maggior parte del periodo di imposta ( che coincide con l’esercizio sociale) soddisfa uno dei seguenti criteri alternativi: -Ha la sede legale in Italia -Ha la sede amministrativa in Italia, la sede amministrativa è la sede in cui l’organo predisposto alla gestione della società esercita il suo lavoro. Essendo un criterio facilmente eludibile perché basterebbe riunirsi ogni anno in un paese diverso, si verifica dove stia l’amministratore delegato. -Ha l’oggetto principale in Italia, ossia che la società svolge prevalentemente la propria attività in Italia soggetti commerciali e non: la società di capitali residenti costituiscono una categoria a parte perché le società di capitali, indipendentemente dall’attività che svolge, produce solo reddito di impresa, quindi è sempre una società commerciale. Gli enti diversi che non sono società di capitali si suddividono in enti collettivi commerciali oppure in enti non commerciali. Nel caso di associazione, comitato o fondazione bisogna verificare perché potrebbe essere commerciali e non. Per capire la differenza bisogna capire quale sia l’attività primaria e capire se questa attività sia commerciale e non e da qui dipende il tipo di ente. Se l’attività primaria è commerciale lo è anche l’ente e viceversa. Le attività commerciali sono quelle definite dall’articolo 55 dell’Irpef. Per capire quale sia l’attività prevalente bisogna leggere come prima cosa l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente. Successivamente, dato che non basta la semplice dichiarazione dello statuto o atto costitutivo perché potrebbe essere falsa, l’articolo 149 dice che indipendentemente da ciò che c’è scritto nell’atto costitutivo è ente commerciale quello che svolge prevalentemente un’attività commerciale. Per stabilire se prevale un’attività commerciale o no profit l’articolo 149 ci definisce 4 parametri: -prevale attività commerciale se il patrimonio commerciale investito è superiore a quello investito nell’attività no profit -Prevale l’attività commerciale se i costi dell’attività commerciale e prevalgono rispetto a quelli no profit -Prevale l’attività commerciale se i ricavi prevalgono sul valore di mercato complessivo dei beni o servizi erogati con l’attività no profit -Prevale l’attività commerciale se il reddito dell’attività commerciale vs entrare istituzionale dell’ente, ossia i contributi versati e i contributi ricevuti.

tassazione enti no profit e i loro vantaggi : l’ente commerciale al pari delle società di capitali produce solo una tipologia di reddito, quello di impresa. L’ente non commerciale invece viene tassato come le persone fisiche, ossia può produrre redditi appartenenti a tutte e 6 le categorie di reddito, anche reddito di impresa, però non deve essere l’attività commerciale quella prevalentemente svolta. Per l’ente no profit non tutte le entrate sono tassabili, a differenza di quello delle società di capitali. Ad esempio, le liberalità e i contributi associativi sono esclusi dalla base imponibile ires. Il reddito effettivo non viene tassato, ma solo quello determinato forfettariamente, più basso di quello realmente realizzato. Questo fa si che spesso attività commerciali si nascondano dietro a enti no profit.

Terzo settore : decreto legislativo 117/2017. Tali enti hanno dei benefici fiscali. Gli enti del terzo settore (ets) devono essere: -enti privati; no enti pubblici o pubbliche amministrazioni. -non possono essere società né di capitali, né di persone. -non devono avere scopo di lucro; ciò non significa che non possono svolgere attività di impresa e produrre utili, l’importante è reinvestirli ( no distribuzione utili) -finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

-svolge una o più attività di interesse generale previste da art. 5 cts ( codice terzo settore) -iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore -devono esercitare queste attività di interesse generale in queste forme: 1. Mediante azione volontaria 2. mediante erogazione gratuita di denaro o altri beni o servizi 3.in forma mutualistica ( fornisce beni o servizi ai propri associati, che devono essere soggetti deboli, a prezzi ridotti e vantaggiosi). 4. Mediante erogazione beni o servizi (attività di impresa). Nonostante questo, se la produzione di beni e servizi rientra in attività di interesse generale, svolta a vantaggio società e no scopro di lucro allora è ets. ETS può essere sia un ente commerciale che non, ets ha carattere commerciale quando l’attività prevalentemente svolta è di carattere commerciale. Ets può anche non svolgere attività di interesse generale purché l’attività sia di carattere secondario. Ha natura commerciale attività di interesse generale svolta in modo tale che i corrispettivi di tale attività superino i relativi costi—allora attività svolta in forma di impresa. Le attività non commerciali sono quelle organizzate in modo tale che i proventi non superino i relativi costi. ETS ha vantaggi in materia fiscale alcuni sia per quelli commerciali che non commerciali, altri solo per quelli non commerciali.

Società di capitali e enti commerciali : sono produttori esclusivamente di reddito di impresa, per le società di capitali indipendente da attività, invece per gli enti dipende da attività principale. Il testo unico prevede regole diverse di singole poste iscritte in bilancio (diversità tra sede civilistica e sede fiscale), queste discrepanze al momento sono più limitate perché:per le imprese che redigono il bilancio secondo principi nazionali e internazionali allora valgono i criteri di imputazione temporale all’esercizio di riferimento e la classificazione dell’operazione in bilancio anche ai fini fiscali---quindi: I mutamenti introdotti dal T.U quindi si sono assottigliate. MA: A)Dal punto di vista fiscale si tiene conto di componenti positivi di reddito che civilisticamente non son state considerate B)dal punto di vista fiscale si tiene conto di una componente positiva (o si considera la stessa considerata anche a fini civilistici ma per un ammontare maggiore). O non si tiene conto dal pdv fiscale di una componente negativa che invece c’era dal pdv civilistico ESEMPI: A)-control foreign company: sono società controllate da società italiana costituite in stati a bassa fiscalità ( tassazione inferiore a metà rispetto a quella italiana), se succede ciò, il reddito della controllata estera, deve essere imputata alla controllante italiana ( aggiunto al proprio imponibile ), a meno che la controllante italiana dimostri che la società estera controllata svolge un’attività economica concreta ( ente effettivamente operativo ), allora in tal caso il reddito non viene imputato alla controllante. A parte questa ipotesi deve essere imputato alla controllante, allora c’è variazione in aumento rispetto al risultato civilistico -ammortamento; il costo non è deducibile per intero nel momento in cui il bene viene acquistato Es. costa 100.000, non possono essere tutti dedotti nell’anno dell’acquisto, ma va ripartito in diversi anni. Dal pdv civilistico l’imprenditore può decidere numero di anni per ripartire il costo ( es. 3 anni), invece dal pdv fiscale c’è un decreto del MEF che stabilisce il dato periodo di ammortamento in base al bene ( prestabilito es. 5 ). Costo fiscale-costo civile--Si ha variazione per la differenza tra i due B)- i dividendi quando una società(A) è socia ad un'altra società (b). La b decide di distribuire utili ai soci, i dividendi concorrono a formare il reddito della società socia solo per 5%. Es. se società b distribuisce ad A 100 euro, di questi concorrono a formare il reddito della società A solo 5 euro. Dal pdv fiscale concorrono solo 5 euro, non 100. Allora si avrà una variazione in diminuzione del reddito fiscale rispetto a quello civilistico di 95 euro.

  • ammortamento in 10 anni, ma il mef dice 5 anni, allora il risultato fiscale è inferiore di tot rispetto a quello civilistico. *Trasfert pricing: il gruppo internazionale cerca di spostare reddito imponibile da paesi ad alta a bassa fiscalità. Per fare ciò si usano i prezzi di trasferimento tra società dello stesso gruppo. Es. società italiana deve vendere beni o servizi a una società dello stesso gruppo che si trova in paradiso fiscale. Allora la società italiana per abbattere il reddito imponibile in Italia, vende il bene o servizio a un prezzo basso ( es. se vale 100, viene venduto a 40 ). La norma italiana sul trasfert price dice che quando avvengono questi scambi, dal pdv fiscale l’operazione va valorizzata al prezzo di mercato. Es. se vale 100 e l’impresa lo vende a 40, dal pdv civilistico si ha un ricavo di 40, dal pdv fiscale però si indica 100 in dichiarazione dei redditi, allora is ha un incremento del reddito imponibile di 60 euro.

Principi fondamentali per reddito di impresa :

-quando il bene esce dal patrimonio dell’impresa gratuitamente, come donazione. Ricavo pari al valore di mercato del bene. Per beni strumentali o patrimoniali, si ha plus, come differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente rilevante. -quando c’è la distruzione o il danneggiamento del bene; ricavo per danneggiamento o perdita (indennizzo come ricavo). Se viene distrutto un bene patrimoniale emerge una plus o minusvalenza e dipende da differenza tra indennizzo e costo fiscalmente rilevante ( se indennizzo < costo fisca ril = minusvalenza) n.b il costo fiscalmente rilevante è : i. beni patrimoniali--- il costo di acquisto / ii. Beni strumentali--- Costo di acquisto al netto q. amm effettuate Se i beni prodotti ( beni merci) e non venduti finiscono nelle rimanenze, valutate in base al costo di produzione. Le rimanenze possono essere ridotte se l’imprenditore vede che il valore di vendita è inferiore a quello di produzione. Le rimanenze finali sono componenti positive di reddito, mentre quelle inziali negative. Se un bene strumentale, patrimoniale o strumento finanziario immobilizzato è posseduto da almeno 3 anni, l’impresa può scegliere se assoggettare la plusvalenza per intero a tassazione nell’esercizio in cui avviene la vendita oppure scegliere di ripartire la tassazione in 5 esercizi ( quello in cui avviene la vendita e nei 4 es successivi) Art.87 = PEX, plusvalenze esenti. La cessione di azioni o partecipazioni è tassabile per un importo pari al solo 5% del valore della plusvalenza/ minusvalenza. Questo regime pex si applica quando:

  1. Il titolo deve essere detenuto da almeno 12 mesi nel momento in cui viene ceduto
  2. Lo strumento fin deve essere iscritto fin da origine nelle immobilizzazioni
  3. L’impresa partecipata deve essere residente in uno stato diverso da un paradiso fiscale
  4. La partecipata deve essere realmente operativa (effettiva attività economica) Se soddisfatti tutti e 4, allora plus/min concorre a formare il reddito solo per 5% del suo valore. Sopravvenienze : Deriva da un fatto gestionale che accade in un certo esercizio che modifica l’esito economico di un fatto gestionale avvenuto nell’esercizio precedente (se a favore sopravvenienza attiva altrimenti passiva). Es. impresa acquista materia prima che gli viene consegnata dal 2022, quindi nel 22 impresa deduce costo acquisto anche se non li paga nel 22, il fornitore poi vuole di più e nel 2024 si arriva ad un accordo e impresa versa 800, ma aveva dedotto mille come costo, quindi nel 2024 il fatto modifica il 2022 , quindi l’impresa deve registrare una sopravvenienza attiva (viene meno una parte di un costo, di 200 euro). Sono quindi sopravvenienze attive: -insussistenza di perdite, oneri o spese avvenute nell’esercizio precedente ( es. sconto dal fornitore) -qualunque somma o bene ricevuto dall’impresa a qualunque titolo -maggiori ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese o costi sostenuti nell’esercizio precedente. Dividendi e interessi (art.89): I dividendi sono utili distribuiti ai soci. I dividendi sono tassati al 5% del loro valore. La società socia partecipante che riceve il dividendo, allora questa somma vien tassata solo per il 5 % dell’importo. Questa regola non si applica ai dividendi che provengono da società che hanno sede in paesi a bassa fiscalità--Se la partecipante italiana dimostra che la società estera in paradiso è realmente operativa, allora il dividendo è tassabile solo per il 50% del suo importo. I dividendi concorrono a formare il reddito ires nell’esercizio in cui vengono percepiti ( principio di cassa). Proventi immobiliari: Un immobile può essere un bene merce (se società si occupa di immobiliare) oppure bene strumentale ( es. come sede della società/magazzino ecc), oppure un bene meramente patrimoniale ( dato in locazione). Un immobile concorre a formare reddito di impresa al momento della sua cessione come: -ricavi, se per la società è considerato un bene merce -delle plusvalenze, se per la società è un bene strumentale -se è un bene meramente patrimoniale, concorre a formare reddito come plusvalenza, ma viene tassato sulla rendita catastale, considerata una cpr del reddito di impresa e non un reddito fondiario. COMPONENTI NEGATIVI: Sono componenti negativi di reddito e quindi fanno emergere un minor reddito imponibile: costi, interessi passivi, ammortamenti, accantonamenti, minusvalenze, sopravvenienze passive. Costi: Sono deducibili se rispettano i principi elencati precedentemente (principio inerenza vedi) Interessi passivi: che la società paga ai suoi finanziatori. Sono un costo deducibile dal reddito ma con die limiti: -sono deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza dell’ammontare degli interessi attivi percepiti dalla società nei confronti di coloro i quali la società hanno fatto dei finanziamenti. Per l’eventuale quota eccedente degli interessi passivi, c’è un limite quantitativo, per l’eccedenza c’è deducibilità per un importo pari al 30% del risultato operativo

lordo della gestione caratteristica ( val prod- costi prod).L’eventuale ulteriore eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ( sempre rispettato tali limiti…prima int attivi, poi 30 ris op). Minuslvalenze: Art.101 .Sono rilevate solo nel caso di cessione del bene strumentale o patrimoniale a titolo oneroso, nei modi già indicati per plusvalenze( o per indennizzo). Non rilevano invece se la minusvalenza viene realizzata quando il bene viene auto consumato o quando esce da impresa gratuitamente.

Accantonamenti : Sono un cnr che costituisce una deroga al principio secondo cui un costo è deducibile se è certo a livello di esistenza e imposto. Dal pdv civilistico c’è libertà di stabilire le quote di accantonamento, mentre fiscalmente sono previsti solo gli accantonamenti previsti dal TUIR. Es. accantonamento per quiescenza /accantonamenti per rischi su crediti. Sopravvenienze passive : Sono eventi connessi a fatta accaduti in un esercizio anteriore ( nel passato) che modificano il risultato economico dei fatti del presente in senso sfavorevole per l’impresa. Es. merci vendute nel 2018, nel 1019 il cliente fallisce con 0 attivo per cui non c’è alcun pagamento. Ammortamenti: Riguardano la ripartizione di costi pluriennali negli esercizi di vita utile del costo stesso. La quota di ammortamento fiscale è stabilita da un decreto ministeriale in base alle varie categorie di beni. Se l’aliquota civilistica decisa dall’imprenditore in sede civilistica è diversa da quella prevista dal legislatore, ci saranno variazioni in aumento o in diminuzione.

Trasparenza fiscale : E’ un regime di tassazione obbligatorio per le società di persone. Il reddito prodotto dalla società non viene tassato in capo alla società ma in capo ai soci pro-quota. Il socio deve quindi includere tale reddito nella sua base imponibile in dichiarazione dei redditi ( il reddito viene tassato una volta sola): Lo svantaggio è che i soci devono dichiarare il reddito pro quota anche se società non distribuisce dividendi. Il regime di trasparenza è opzionale per società di capitali soggetta ad ires. La società partecipata e le società partecipanti possono optare per regime di trasparenza: in tal caso il reddito prodotto della partecipata viene imputato pro-quota alle partecipanti. Se non si opta per questo regime, il reddito utile della partecipata viene tassato con ires in capo a partecipata, poi se viene distribuito viene ritassato al 5% una seconda volta (in capo a partecipante) (diciamo doppia tassazione anche se minima—per questo a volte le società ires optano piuttosto per il regime di trasparenza). (quindi diciamo che adottando questo regime la società di capitali elimina la tassazione del 5% sui dividendi). Si può optare per trasparenza se ciascuna partecipante ha una partecipazione che va da un minimo del 10% a un massimo di 50%. Il regime dura almeno 3 anni e poi può essere rinnovato. Per srl partecipate da persone fisiche: i soci di srl non possono essere superiori a 10 ( a 20 se srl cooperativa). I ricavi non possono essere superiori alle soglie previste per l’applicazione dei vecchi studi di settore.

Regime di gruppo ( art.117 t. u): Sia società di capitali, sia gli enti commerciali diversi dalle società. Si può optare a ciò quando c’è un rapporto di controllo, e la capogruppo deve avere una partecipazione nelle società controllate superiore al 50% del capitale e della partecipazione agli utili. La controllante può optare con ciascuna società controllata per questo regime del consolidato. Se si opta per tale regime, si fa la somma algebrica dei risultati reddituali conseguiti dalle società che aderiscono al consolidato. Il vantaggio è che le perdite subite da una società che aderisce al consolidato, vengono immediatamente utilizzate in compensazione con il reddito positivo conseguito da una/ altre società che aderiscono al consolidato. Es. se la controllante ha utile di 100.000 e non si opta per consolidato, allora sarebbero assoggettati a ires; invece, la controllata ha una perdita di 40.000 che viene utilizzata negli es successivi. Se invece si ha consolidato, la controllante in dichiarazione di gruppo dice che c’è un reddito imponibile di 60.000 ( così paga ires su 60.000). La società che produce perdite ‘le regala’ non le potrà più usare gli anni successivi ( quindi ‘pochino svantaggioso per società in perdita), quindi spesso le società in utile spesso pagano indennizzo a società che ‘cedono’ perdite al gruppo. Ripentendo…aderendo al consolidato, le società in perdita rinunciano a riportare a nuovo le proprie perdite, per cui la legge ha previsto un indennizzo epr le società in perdita, da parte delle società in utile, le quali dall’altra parte, ottengono un vantaggio perché abbassandosi il loro utile si abbassa anche la base imponibile. Ci sono 2 tipi di gruppo: