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I principi fiscali che regolano il reddito di impresa, inclusi il divieto di discriminazione, le imprese familiari, i redditi diversi e i principi fondamentali. Viene discusso il trattamento fiscale di redditi di impresa e lavoro autonomo, società di comodo, trasfert pricing e più. Informazioni utili per capire come vengono determinati i redditi fiscali per le imprese.
Tipologia: Appunti
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DISCIPLINA DEI TRIBUTI Il tributo ha alcune caratteristiche:
organizzano i servizi pubblici essenziali, e questi soldi li recuperano dai tributi. Eccezionalmente si può pagare un tributo pagando con un bene in natura a sostituzione del denaro, come delle opere d’arte o beni che hanno un grande valore storico e culturale.
da servizi e beni ceduti sul mercato dalla pubblica amministrazione come un imprenditore, stipulando contratti di cessione con la controparte interessata.
contenuto economico ( es reddito dell’anno) e deve essere lecito, ossia coerente e ridondante a norme di legge. Per l’ordinamento tributario però, anche con lo svolgimento di un’attività illecita di può essere assoggettati alla tassazione irpef e Ires.
necessari ai cittadini. Tutti i cittadini, secondo le loro possibilità, sono tenuti al pagamento dei tributi. Tutte queste caratteristiche sono necessarie per definire un tributo e devono essere tutte presenti. La sanzione amministrativa, che anch’essa prevede il pagamento di una somma di denaro, invece dipende dal fatto che il cittadino ha commesso un fatto illecito, quindi ha compiuto un atto contrario alle norme di legge. Se un cittadino non paga l’imposta dovuta e viene scoperto dell’agenzia delle entrate viene obbligato al pagamento, più una mora che al minimo è pari al contributo evaso. L’espropriazione, che è un atto imposto dalla legge, consiste nel trasferire coattivamente la proprietà di un bene senza che ne concorra la volontà del soggetto espropriato, in cambio di un indennizzo in denaro, oppure al posto del denaro. Se si tratta di un tributo e il cittadino vuole contestare un’atto impositivo non può rivolgersi al tribunale ma deve rivolgersi a un’autorità speciale.
gli elementi costitutivi di un tributo
l’obbligo di pagare il tributo. Ad esempio il presupposto dell’Irpef è il conseguimento di un reddito, mentre quello dell’imposta di registro e il trasferimento di un bene.
costituisce la base di partenza per calcolare il tributo. Applicando alla base imponibile le aliquote si ottiene l’ammontare del tributo. In alcuni casi il presupposto e la base imponibile sono uguali, come nell’Irpef che vede il reddito conseguito nell’anno come la base imponibile e il presupposto. Più alto è il reddito maggiori sono le imposizioni delle imposte, questi sono tributi progressivi, in Italia l’unico è l’Irpef. Colui che deve pagare il tributo viene chiamato soggetto passivo.
Esistono tre tipi di tributi:
pubblica amministrazione. Il cittadino realizza il presupposto dell’imposta esclusivamente con la propria attività o con lo sfruttamento dei propri beni, non c’è alcun intervento della pubblica amministrazione che aiuti il cittadino a definire il presupposto.
amministrazione. Nella realizzazione del presupposto della tassa concorre un’attività della pubblica amministrazione. La tassa di registro si paga quando il cittadino si reca all’agenzia delle entrate e chiede la registrazione del contratto, a fronte di questo servizio la legge prevede il pagamento della tassa, ma qual’e la differenza tra il prezzo della prestazione. La tassa é un obbligo di legge, il prezzo si paga invece sulla base di un contratto stipulato tra il cittadino e l’agenzia delle entrate
dalla realizzazione di un’opera pubblica. Es: viene costruita una nuova linea metropolitana, le abitazioni che si trovano lungo il percorso della linea hanno un consistente aumento di valore, la legge può prevedere che per queste persone sia previsto il pagamento di un contributo.
norme costituzionali che disciplinano la materia tributaria: -> Articolo 23 della costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. È una norma garantista, quindi a garanzia dei cittadini perché riserva solo alla legge la possibilità di imporre delle presentazioni personali o patrimoniali ai cittadini. Il tributo, che costituisce il pagamento in denaro, costituisce una prestazione patrimoniale, che come sappiamo può essere prevista solo dalla legge, quindi di conseguenza capiamo che segue questo articolo.
La riserva di legge 23 è relativa e non assoluta, quando è assoluta la disciplina della prestazione deve essere tutta contenuta dalla legge. Per una riserva relativa invece si prevede che solo gli elementi fondamentali della disciplina della prestazione siano previsti dalla legge. La legge stabilisce:
Regolamenti: la legge non deve stabilire con quali procedure si paga, ma viene fatto attraverso i regolamenti.
La legge viene intesa come: -> legge ordinaria, ossia le norme di legge che sono promulgate dal parlamento mediante la procedura prevista dalla costituzione italiana. Devono essere approvate nello stesso testo dalla camera e dal senato. -> fonti normative che hanno la stessa efficacia della legge ordinaria. Le norme di legge non possono essere disposizioni in contrasto con la costituzione, nel caso in cui sia così, devono essere cancellate dalla corte costituzionale, che ha il compito di vagliare se le disposizioni di legge sono in contrasto con la costituzione e poi cancellarla. -> decreto legge: adottato dal governo in caso di urgenza e necessità e deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. -> decreto legislativo (pari alla legge ordinaria) è un provvedimento normativo emanato dal governo, ma viene emanato dal governo su legge delega dal parlamento. Il parlamento fissa, nel momento in cui fa la legge delega, il termine entro il quale il governo può emanare decreti legislativi e fissa i principi e criteri fondamentali a cui il governo deve attenersi nell’emanare i decreti legislativi. Tutte le riforme fiscali odierne sono state create seguendo questo procedimento. -> legge regionale: può emanare norme che hanno forma di legge, in quanto abbiano la potestà legislativa insieme allo stato. Solo saltato e regioni hanno questa potestà.
Per evitare abusi arrecati attraverso decreti legislativi, come accaduto anni fa che per anni si è imposto un tributo attraverso decreti legislativi rifatti ogni 60 giorni perché non approvati dal parlamento, ma continuamente emanati dal governo è stata creata la legge dei diritti riservati al contribuente, che è la legge 2012/2000 che dice che non possono essere creati nuovi tributi attraverso decreti legge. Se un decreto legge ad oggi fosse emanato con l’imposizione di un nuovo tributo sarebbe in contrasto con la legge ordinaria, quindi una legge in contrasto con un’altra legge, perché i decreti legislativi hanno la stessa efficacia della legge ordinaria. In casi come questi prevale la norma più recente, quindi varrebbe l’imposizione fiscale prevista da decreto legge.
Art.53 costituzione: spiega tutta la materia fiscale, prima era la sola norma. È composta da due commi: Primo comma: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Principio capacità contributiva. Per ‘tutti’ il legislatore intende chiunque entri in contatto con il territorio dello stato mentre per residenza si intende soggetto che ha interesse continuativo e predominante dentro lo stato. Ma in questo caso si ha il termine ‘tutti’. “in ragione della loro capacità contributiva” per capacità contributiva si intende la forza economica di un soggetto, manifestata non in qualunque modo però. La funzione dell’art.53 è quella di garantire il soggetto della tutela dei propri beni e che l’imposizione dello stato non sia talmente grande da
invalidi tutti gli atti posti in essere sulla base di quella legge eliminata. Dall’entrata in vigore a dichiarazione di incostituzionalità, i tributi sono stati pagati e quindi di conseguenza chi ha versato vorrebbe riavere soldi in dietro… Con sentenza numero 10 del 2015 la corta costituzionale ha dichiarato che in ragione dei 2 principi precedenti, può disciplinare l’efficacia della pronuncia (cioè, ne disciplina l’entrata in vigore). (se rimborso, il bilancio statale rischia delle grosse perdite, quindi non vengono ridati per esigenza di bilanciamento). Questi casi sopra sono contrasto tra legge e costituzione Ci può essere conflitto tra regolamento e legge / legge regionale: ci si deve recare davanti al giudice, e si impugna la ‘legge sbagliata’ ma bisogna stare attenti a dove viene fatto…se bisogna impugnare il regolamento ci si deve recare dal giudice amministrativo; se invece si impugna un atto impositivo (che da esecuzione del regolamento o che si riferisce al regolamento) ci si deve recare davanti al giudice tributario e si deve chiedere la disapplicazione del regolamento. La differenza sta sugli effetti: -la disapplicazione: il regolamento rimane in vigore (non viene applicato nel caso concreto in cui viene chiesto)
Fino ad ora abbiamo trattato norme interne, ma Italia fa parte di UE il cui trattato istitutivo contiene norme fondamentali. Tra i principi: -divieto di discriminazione: consiste nel divieto di adottare, da parte degli stati membri delle misure fiscali discriminatorie che impediscano o rendano più gravosa la fruizione delle 4 libertà fondamentali sancite dal trattato istitutivo, ovvero la libera circolazione delle merci, delle persone e delle imprese e dei professionisti e dei capitali. Questo divieto di discriminazione (introdurre norme che rendano più difficile fruire delle libertà dette prima) è anche per le norme tributarie, si ha il divieto di introdurre norme tributarie che sfavoriscano la libera circolazione. Il divieto di discriminazione riguarda sia lo stato di partenza del bene o della persona, o capitale sia lo stato di arrivo (no norme fiscali che aggravino la tassazione in capo all’impresa, merce, persona straniera. Applicando il principio di non discriminazione alla circolazione delle merci, si può dire che i territori degli stati membri costituiscono nel loro insieme un mercato unico (area territoriale unitaria), all’interno ella quale sono state abolite le dogane. Viceversa quando la merce proviene da stati terzi( no UE es. cina) vige una tariffa doganale comune, quindi la merce che arriva da stati terzi, in qualunque punto del territorio doganale viene assoggettata agli stessi identici tributi doganali. Dopo
il pagamento del dazio allora si ha libera circolazione in tutto il territorio dell’UE. Per quanto concerne le persone, non è ammesso che uno stato introduca una tassazione discriminatoria e più pesante verso le persone che intendono spostare la residenza da uno stato membro a un altro membro. Queste exit tax sono vietate. Per quanto concerne la libertà delle imprese, il principio di non discriminazione comporta che è vietato introdurre imposizioni fiscali discriminatore ai danni delle imprese che intendono spostare la sede principale o secondaria nel territorio di un altro stato membro. Libertà di stabilimento primario: quando impresa intende spostare sede principale da uno stato membro ea un altro membro. Libertà stabilimento secondaria: aprire stabilimento secondario in un altro stato membro (mantenendo quella primaria in Italia). Sia lo stato di partenza, sia quello di arrivo hanno divieto di introdurre norma fiscali che limitano e impediscono la fruizione. Per quanto riguarda infine la libera circolazione dei capitali, questa libertà è l’unica fra le 4, che prevede delle norme che disciplinano questa libertà che sono le uniche che ammettono l’introduzione di regimi fiscali diversificati sulla base della residenza dell’investitore o del luogo dove deve essere realizzato. Ciò non deve portare a tassazione irragionevole, discriminatoria e che sia ingiusta. L’organo giurisdizionale che deve verificare se una norma nazionale è contrastante con il divieto di discriminazione è la corte di giustizia. La corte viene investita di questo compito dai giudizi nazionali ( giudici chiamati a applicare una norma che ritengono discriminatoria allora sospendo il giudizio e chiedono a corte se norma è compatibile o incompatibile). La corte di giustizia per vedere se si viola quanto detto da UE fa 3 valutazioni: -verifica se la norma ha natura discriminatore: viene introdotto un regime specifico nei confronti di una persona che ad esempio intende spostare residenza ( dal pdv fiscale); quindi se viene introdotto un regime fiscale che non rispetta le lib fondamentali. Se non c’è discriminazione la corte dichiara compatibile, altrimenti passa ad un altro stadio di valutazione. -in linea generale le misure discriminatorie non sono ammesse, ma in certe situazioni ci sono delle valide cause di giustificazione. Per quanto riguarda la materia fiscale, la corta ha ritenuto che certe misure fossero ammesse quando 1 si evita l’abusivo aggiramento di norma di ordinamento nazionale (evitare che un contribuente si sottragga in maniera abusiva di una tassazione nazionale-norma antievasiva) 2 la tutela della coerenza interna del sistema fiscale nazionale 3. garantire l’effettività dei controlli fiscali nei confronti dei contribuenti. Se c’è una di queste cause allora la corte afferma che la misura discriminatoria può essere accettata, nel senso che si ha il terzo livello di valutazione.
diversi motivi come calamità naturali. Invece è necessaria autorizzazione per il resto, un esempio è in caso di crisi economica la commissione può concedere aiuto di stato, tutela occupazione, salvaguardia beni naturalistici ecc. Se la commissione decide che l’aiuto concesso dallo stato è vietato allora lo stato deve recuperare l’aiuto dalle imprese e soggetti che ne sono stati beneficiari. Se lo stato non si adegua a quello che chiede la commissione allora (entrambe possono devolvere )devolve la gestione alla corte di giustizia la quale deciderà in ultima istanza se l’aiuto può essere concesso o meno.
Solidarietà tributaria Solidarietà paritaria: Per soggetto passivo si intende colui che realizza il presupposto impositivo: atto la cui realizzazione determina l’obbligo di pagare il tributo. Normalmente il soggetto che realizza il presupposto è uno solo, anche se in certe situazioni sono più soggetti insieme ed in questi casi si hanno delle problematiche. Ogni soggetto risponde solo per la quota di imposta relativa alla quota del presupposto che ha realizzato? O tutti in solido? ES. nei casi di imposta di registro, a realizzare il presupposto sono sia il venditore che l’acquirente del bene. Dell’imposta di registro es come si risponde? La responsabilità è solidale quando il creditore può rivolgersi indifferentemente ai condebitori e chiedere di adempiere l’intero debito, po’ quello che paga può rivalersi per la quota parte degli altri condebitori. C’è solidarietà tra i debitori di un tributo solo quando la solidarietà è espressamente prevista dalla legge fiscale. Se la legge tributaria non prevede questo regime allora l’obbligazione si ripartisce pro-quota tra tutti coloro che realizzano in parte il presupposto (per la loro parte e quindi se uno non paga non può il fisco rivolgersi all’altro). Nei rapporti interni tra i condebitori l’obbligazione interna è sempre pro-quota sia che ci sia, sia che non ci sia solidarietà (diritto di rivalsa di quello che ha pagato tutto se c’è solidarietà). C’è poi una seconda forma di solidarietà. Solidarietà dipendente/del responsabile di imposta: è un soggetto che non realizza il presupposto di un tributo ma è un soggetto che aiuta altri, mette altri in condizione di realizzare il presupposto di un tributo. Es. notaio-un imposta di registro: a realizzare il presupposto è colui che vende e acquista il bene; il notaio invece redige atto pubblico che contiene contratto di vendita, mettendo in condizioni gli altri di realizzare il presupposto id imposta di registro. Senza notaio la vendita non è valida, e siccome il notaio aiuta, allora anche lui ha l’obbligo di pagare in solido l’imposta di registro (viene definito responsabile di imposta). Il suo obbligo solidare di pagare il tributo si chiama solidarietà dipendente. Se c’è responsabilità paritaria uno dei contributori in solido ha il diritto di rivalersi nei confronti degli altri per la quota di imposta di competenza degli altri, se invece a pagare il tributo è il responsabile di imposta (siccome non realizza il presupposto) allora ha il diritto di rivalersi al fine di avere il rimborso di tutto l’importo del tributo da chi invece ha realizzato il presupposto. La legge prevede in generale la solidarietà: -quando due soggetti: solidarietà paritaria -soggetto che coopera con altri al fine di realizzare il presupposto: solidarietà dipendente Il fisco può chiedere, in solidarietà, il pagamento dell’intero tributo a ciascun condebitore ( 2 condebitori. Es. imposta di registro). Il fisco chiede ad entrambi sia ad A che a B, e può essere che entrambi si oppongono, cioè, impugnano e fanno ricorso al giudice il provvedimento amministrativo della amministrazione finanziaria. Il provvedimento può essere confermato, non confermato o confermato solo a B e non ad A. Quindi B può invocare la sentenza favorevole di A? la giurisprudenza dice di no, B può solo impugnare la decisione adottata dal giudice davanti al giudice del grado gerarchicamente superiore. B può invocare la sentenza positiva di annullamento di A solo se B non ha impugnato il provvedimento all’inizio, ma questo ha dei limiti. Il condebitore che non ha impugnato può invocare effetti favorevoli ottenuti dall’altro condebitore solo per: 1. Bloccare il pagamento dell’imposta, ma non può invocarla quando ha già pagato ( no rimborso ) 2.la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore che ha impugnato non deve essere fondata su motivi che riguardano esclusivamente la posizione personale del condebitore(es. provvedimento arrivato in ritardo ad A ma a B nel giusto tempo).
La sostituzione di imposta: Nella sostituzione si hanno 3 soggetti: il sostituto( che versa imposta), il sostituito(che realizza presupposto) e il fisco. Il sostituto, in forza di un rapporto giuridico di diritto pubblico o privatistico, è in debitore del sostituito di una somma di denaro che costituisce reddito imponibile per il sostituito. Es. tra datore di lavoro e lav dip, c’è un rapporto retto da un contratto privato o norme di diritto pubblico, e in forza di questo rapporto, il datore di lavoro è debitore nei confronti del lavoratore di una somma di denaro (stipendio) che costituisce reddito tassabile per il dipendente, il datore di lavoro è il sostituto, il dipendete è sostituito. Il sostituto deve una somma al sostituito. Nel momento in cui il sostituto versa la somma di denaro che per contratto deve versare al sostituito, trattiene del denaro (ritenuta). Il
datore di lavoro deve 1000 euro al dipendente, ma trattiene 200 euro, cioè, fa una ritenuta alla fonte. Il datore di lavoro poi versa 200 nelle casse del fisco. Il sostituto si sostituisce al sostituito al pagamento dell’imposta. Ci sono 2 tipi di sostituzione, la sostituzione a titolo di imposta o a titolo d’acconto. -titolo di imposta: il meccanismo di ritenuta e versamento al fisco, esaurisce il rapporto fiscale. L’unico ad avere rapporti con il fisco è il sostituto (fa ritenuta e versa al fisco). Il sostituito subisce solo la ritenuta e non deve fare nulla, non deve presentare nessuna dichiarazione né pagare nulla. -titolo di acconto: la ritenuta che versa il sostituto costituisce un mero acconto dell’imposta che deve versare il sostituito ( è il caso del lavoro dipendente). In questo caso anche il sostituito ha un rapporto diretto con il fisco. Il lavoratore dipendente deve indicare in dichiarazione dei redditi 1000 euro cioè somma al lorda della ritenuta ( anche se ricevuti 800), il sostituito quindi calcola l’IRPEF sul reddito globale e liquida l’IRPEF anche sulle somme già subita la ritenuta. Il sostituito quindi ha subito ritenuta dal sostituto e poi anche IRPEF che liquida anche su somme a ritenuta, quindi per evitare doppia pagamento, quando il sostituito calcola irpef da versare, deve scomputare quanto il sostituito ha subito. Quindi il lavoratore mette nei redditi imponibili 1000 e ci calcola irpef, però nel momento in cui calcola irpef che deve essere effettivamente pagata al fisco, detrae da questa somma i 200 cioè la ritenuta già subita da parte del datore di lavoro. (Es. su interessi su conti corrente ad opera delle banche). Ci sono casi anomali: -ritenuta fatta dal sostituto ma non viene versata al fisco: questo avviene quando l’impresa(sostituto) è in crisi e usa queste somme per pagare i fornitori. In questo caso il fisco deve chiedere il pagamento della ritenuta non versata solo nei confronti del sostituto (tempo fa invece si aveva solidarietà tra sostituto e sostituito) -ritenuta non viene eseguita dal sostituto e non viene versata: se la ritenuta è a titolo di imposta, allora si ha obbligazione solidale tra sostituto e sostituito (fisco può recuperare sia nei confronti del sostituto che del sostituito), Se la ritenuta è a titolo di acconto, il fisco può pretendere il pagamento nei confronti del sostituto. Quando il sostituito calcola IRPEF anche su questa somma, non avrà alcuna ritenuta da detrarre da IRPEF da versare (perché non ha subito alcuna ritenuta) e quindi verserà tutta l’IRPEF senza alcuna detrazione. In tutti i casi detti sopra, si ha una sanzione amministrativa al sostituto, in quanto l’esecuzione della ritenuta è sia un diritto che un obbligo stabilito e sancito dalla legge tributaria.
Altre situazioni soggettive: Si tratta di rivalsa quando un soggetto ha il diritto di recuperare nei confronti di altri soggetti l’onere economico del tributo. Il soggetto che paga il tributo ha il diritto di recuperare in tutto o in parte la somma che ha versato al fisco nei confronti di terzi. Esempi di rivalsa: sostituto nei confronti del sostituito. Il soggetto/sostituito/lav dipendente riceve lo stipendio che è reddito tassabile per il dipendente sostituito… a dover pagare imposta è il sostituito ( è lui che consegue il reddito), tuttavia il soggetto che paga il tributo è il datore di lavoro (sostituto). La legge concede il diritto, dovere del datore di operare una ritenuta nei confronti del dipendente, ritenuta che consente al datore di lavoro di recuperare l’onere economico del tributo (recuperare somma che il datore deve versare al fisco). Il datore ha il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente, e lo esercita applicando una ritenuta. Un altro esempio di rivalsa si ha nella solidarietà. SI parla di rivalsa anche per IVA: l’impresa e professionisti possono recuperare importo dell’iva nei confronti dei clienti ( nella fattura viene indicato il prezzo dei beni e servizi+ iva e il cliente deve pagare sia il prezzo che IVA che così viene recuperato questo importo). In altri casi chi paga il tributo cerca di recuperare in via di fatto le somme che versa al fisco, nei confronti dei clienti o di altri soggetti. Qui il recupero si ha in via di fatto (nessuna norma) e in questi casi si parla di traslazione. Il contribuente cerca di traslare su altri soggetti il tributo.ES. IRAP: la corte cost dice che va bene IRAP, perché il soggetto passivo può recuperare in via di fatto il costo dell’imposta aumentando il prezzo dei bene e servizi che eroga alla clientela. Altra situazione: accollo. Nell’accollo un soggetto si accolla al contribuente per fornirgli le risorse per pagare il tributo. Ci sono 2 tipi di accollo. 1. Accollo interno: l’accordo tra colui che si impegna a pagare il tributo(accollante) e contribuente (accollato)…è un accordo interno tra i 2 e il fisco non sa nulla di questo accordo. 2. Accollo esterno: le due parti dell’accordo manifestano questa loro volontà al fisco. Secondo la legge fiscale sorge una obbligazione solidale tra l’accollante e l’accollato. Altra situazione: successione. Si ha successione quando un soggetto subentra nella titolarità di un obbligo fiscale(diritti) ad un soggetto che ha precedentemente la titolarità medesima di questo obbligo fiscale. Può riguardare situazioni giuridiche passive o attive (es pagamento tributo o titolarità credito di imposta nei confronti del fisco). Si ha successione in 3 casi:
luogo dove vi sono i principali affari e interessi della persona (sia di carattere patrimoniale, sia extrapatrimoniale). Si ha doppia imposizione quando la persona fisica residente in Italia è obbligato a pagare imposte anche nell’altro stato ( o perché viene considerato anche li residente) o perché produce reddito nello stato straniero e quindi viene tassato anche lì. ( es. attività in Canada paga imposte sia in Italia che in Canada). La doppia imposizione si risolve in 2 modi: L’Italia ha stipulato molte convenzioni contro la doppia imposizione internazionale (trattati bilaterali) e dicono a seconda dei redditi (6 detti prima) e dei casi, a chi attribuire la possibilità di tassare. Se non c’è convenzione con altro paese con cui si ha doppia tassazione: art.165 T.unico che attribuisce un credito di imposta in relazione alle imposte pagate all’estero. Le imposte pagate all’estero sono detraibili dell’irpef dovuta in italia. L’imposta estera detraibile è proporzionalmente corrispondente al rapporto fra il redito estero e il reddito globale del contribuente. persona fisica non residente: paga l’imposta solo sui redditi prodotti in Italia. Per i non residenti c’è il problema di individuare dove si trova la fonte produttiva del reddito (se in Italia è tassato in Italia). Art.23 T.unico: reddito fondiario; se si trovano in Italia tassati qui (immobili e terreni) redditi di capitale: la fonte è in Italia se il debitore della somma che costituisce il reddito di capitale è residente in Italia. Reddito da lavoro (tutti e 3): se l’attività lavorativa viene svolta fisicamente in Italia. Ma per i redditi di impresa, oltre a ciò, serve anche una stabile organizzazione (cioè una sede fissa di affari che possiede il non residente in Italia) Redditi diversi: se l’attività da cui deriva il reddito è svolto in Italia o se il bene da cui deriva il reddito è collocato in Italia. N.B : Art. 2 comma 2 bis: si considerano residenti in Italia coloro che trasferiscono la residenza in un paradiso fiscale (compreso in un elenco-decreto del MEF: fino a pochi anni fa c’era la black list con paesi a bassa fiscalità. Adesso il MEF ha invece fatto il white list: stati a tassazione ordinaria). Salvo che si provi di aver perso ogni legame con l’Italia. Cioè, deve provare di non avere più residenza e domicilio civilistico in Italia e chiaramente cancellarsi da anagrafe. Domicilio fiscale: La residenza fiscale dipende anche dal fatto che il contribuente abbia in Italia il domicilio civilistico. Diverso è invece il domicilio fiscale. Questo rileva per individuare qual è l’ufficio dell’agenzia delle entrate e agenzia entrate riscossione chi è titolato ad avere rapporti con il contribuente. Se il contribuente ha il domicilio fiscale es. a Bergamo l’unico che può controllarlo è l’ufficio provinciale di Bergamo. Dove si ha il domicilio fiscale? Per quanto riguarda le persone fisiche si ha nel comune di residenza. Nel caso delle società il domicilio si trova nel comune dove c’è la sede legale della società. Se la persona fisica non è iscritta in un comune, o nel caso dell’impresa se non si sa sede legale allora si intende il comune dove è prodotto il reddito (o la maggior parte del reddito).
Tassazione società di persone e associazioni professionali: Il reddito prodotto dalla società o associazione non viene tassato in capo alla società. Ma viene imputato direttamente pro quota, cioè in proporzione alla quota di partecipazione agli utili che hanno ogni socio. Il socio ha l’obbligo di includere nella sua dichiarazione dei redditi la quota di reddito nella società. Lo svantaggio risiede nel fatto che il reddito imponibile va dichiarato indipendentemente dal suo versamento dalla società al socio. Il regime di trasparenza è obbligatorio per società di persone, mentre opzionale nel caso di società ires. Il regime di trasparenza ha un grosso vantaggio: gli utili della società, associazione sono tassati una volta sola presso i soci. Viceversa, quado IRES: in parte gli utili della società sono doppiamente tassati (quando vengono prodotti, quando vengono distribuiti). Art.5 TU: tratto quanto detto sopra e imprese familiari: prestano attività dentro impresa il titolare e i parenti e affini (parenti fino al 3 , affini fino al 2). Il 49% del reddito deve essere imputato al titolare, il restante deve essere suddiviso a tutti i parenti e affini in proporzione al loro apporto.
Come si arriva a determinare IRPEF: Il contribuente fa la somma dei redditi percepiti durante l’anno, con l’esclusione dei redditi tassati separatamente, assoggettati a imposta diversa o assoggettati a ritenuta di imposta. Le attività si possono anche chiudere in perdita: attività di impresa / attività di lavoro autonomo. Se la perdita deriva da lavoro autonomo, la perdita si deduce dai redditi di altre categorie ma non può essere portata a nuovo (utilizzata negli anni successivi). Es. se perdita di 50 e ingegnerie ha reddito diverso di 80, il suo reddito sarà pari a 30. Se invece ha una perdita di 80 e reddito diverso di 50 la sua base imponibile è zero (perdite superiori)
Se la perdita deriva da attività di impresa, non è compensabile con redditi di altre categorie, però può essere portata a nuovo (fino a importo dell’80% del reddito positivo prodotto nell’anno/anni successivi). Es. reddito di 100, perdita di impresa di 80.La base imponibile è 100 (no compensazione) e 80 sono per anni successivo. L’anno successivo questa perdita può essere scomputata su utile anno successivo sempre d’impresa, per 80. Dopo la somma si ottiene una base imponibile lorda, per trovare quella netta si applicano degli oneri deducibili. Gli oneri deducibili sono spesi del contribuente per esigenze personali o familiari e che possono essere dedotte dalla base imponibile per trovare quella netta. Nell’art. 10 c’è elenco di oneri deducibili… es. spese mediche sostenute dal contribuente in caso di grave e permanente invalidità. Poi trovata base imponibile netta si applicano le aliquote (IRPEF imposta progressiva, non proporzionale).Si parte da aliquota del 23%( poi tutti gli scaglioni) e si arriva a 43%. No tax area: chi ha reddito derivante da pensione non superiore a 7500 euro all’anno non è assoggettato. Diff tra oneri deducibili e detraibili… Oneri deducibili: si sottraggono a base imponibile Le detrazioni(oneri detraibili): somme che si scomputano dall’imposta. Es. Le detrazioni possono essere per carico di famiglia. Art. 13: detrazioni per oneri per chi è titolare di lavoro dipendente o autonomo. Art.15: detrazioni per oneri. Questa norma consente di detrarre dall’imposta il 19% di tutta una serie di voci di spesa di carattere personale o familiare. Es. interessi passivi versati alla banca, dei casi in cui si faccia un mutuo per comprare prima casa./ spese sanitarie superiore a certo importo ( circa 120 euro ) / spese funebri. Art. 16: detrazione per canone di locazione. Chi prende in locazione la prima casa può detrarre il canone di locazione in certi limiti. Detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e degli interventi di recupero. Dopo tutto ciò si ottiene imposta netta, ma da questa somma si possono sottrarre altre somme, arrivando finalmente all’importo da versare a titolo di irpef. Le somme da scomputare ulteriormente sono: -crediti di imposta: se il contribuente è residente in Italia e produce redditi all’estero, il contribuente ha il diritto di detrarre da IRPEF dovuta l’imposta pagata all’estero ( art.165 T.unico). -se il contribuente versa nel corso dell’anno 2 acconti (giugno-novembre circa) e questi acconti devono essere detratti da imposta dovuta -ritenute a titolo di acconto: vanno sottratte da irpef dovuta per evitare doppia tassazione. (se invece ritenute a titolo di imposta, tale reddito non concorre a formare la base imponibile---imposta sostitutiva dell’irpef) Alla fine di tutto questa processo trovo IRPEF da versare. Art. 17 tassazione separata : ci sono redditi tassati separatamente, nel senso che non sono sommati agli altri ( non concorrono a somma per base imponibile). Sono redditi a formazione pluriennale e vengono percepiti in una unica soluzione dopo un certo periodo di tempo. Chiaramente perché alzerebbero di botto la base imponibile e ci sarebbe aliquota più alta. Es. TFR: ogni anno viene maturato dal dipendente. Per determinare questi redditi, è l’aliquota corrispondente al reddito medio degli ultimi 2 anni. Cioè si fa la somma del reddito percepito nell’anno in cui viene pagato reddito t.sep e anno precedente, si divide il tutto a metà e in base all’importo si vede in quale scaglione si rientra e si applica aliquota corrispondente. Per invece (diverso da quanto detto prima) TFR per aliquota, bisogna prendere ammontare e dividere per anni lavoratori e si moltiplica questa somma per 12 Poi si vede dentro quale scaglione ci si trova e si applica aliquota corrispondente.
Varie tipologie di reddito: Redditi fondiari: (art.25-43) Sono redditi che derivano da beni immobili quali terreni e fabbricati.Si devono trovare dentro stato italiano, se invece il reddito di immobile all’estero allora questo è un reddito diverso. Ogni immobile dovrebbe essere iscritto al catasto (dei terreni /urbano). Questo catasto è un registro telematico in cui dovrebbero esserci tuti gli immobili del territorio italiano. Il reddito tassabile è predeterminato (da agenzia entrate), in base a : luogo immobile; dimensioni; caratteristiche ; attività a cui è assoggettato immobile. L’agenzia delle entrate stabilisce così la rendita catastale (reddito che il titolare deve dichiarare al fisco ogni anno). Il reddito fondiario non coincide affatto con il reddito effettivamente prodotto con lo sfruttamento dell’immobile. La rendita va dichiarata indipendentemente dall’effettiva percezione di reddito. Questo regime è favorevole per chi sfrutta immobile. Nel caso di unità immobiliari urbane: se il canone annuale di locazione ridotto del 5% supera la rendita catastale, il proprietario o chi ha diritto reale deve dichiarare il canone di locazione. Regime cedolare secca: imposta sostitutiva. Se l’immobile è destinato ad abitazione e la locazione viene stipulata tra 2 soggetti privati (chi loca non lo fa come lav autonomo o impresa) allora si può optare per l’assoggettamento del canone di locazione annuale a imposta sostitutiva dell’ipref, che ha un’aliquota del 21% (aliquota inferiore ad
I redditi di capitale sono tassati per cassa e sono redditi tassati al lordo delle spese sostenuti per produrli, le spese non sono deducibili. I redditi di capitale sono sottoposti a ritenuta a titolo di imposta o a regimi fiscali sostitutivi dell’Irpef. Per quanto riguarda i dividendi, se il percettore è una persona fisica che non esercita attività di impresa, il dividendo è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta al 26% applicata dalla società o ente che eroga i dividendi nel momento in cui distribuisce l’utile. Il socio quindi ottiene il reddito già decurtato da ciò che deve essere versato allo stato, che vera fatto direttamente dalla società. Se invece il soggetto è una persona fisica, che svolge un’attività di impresa e percepisce il reddito nell’esercizio della sua attività di impresa allora il dividendo concorre alla formazione della base imponibile irpef del socio per un importo pari al 58,68%. Se il socio è a sua volta una società di capitali o ente assoggettato a ires, allora il dividendo distribuito alla società socia il reddito concorre alla creazione della base imponibile per un importo pari al 5%, quindi il 95% è escluso da tassazione, anche in questo caso lo si fa per evitare la doppia imposizione.
Redditi di lavoro dipendente ( art.49-52) Art 49 e seguenti del testo unico. Deriva da un rapporto giuridico di natura privatistica o pubblicistica in forza del quale un soggetto si impegna a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Il lavoratore dipendente entra a far parte dell’organizzazione produttiva di un imprenditore o professionista che decidono come impiegare le sue energie lavorative, il dipendente obbedisce agli ordini del datore di lavoro. Non è essenziale che questo rapporto sia tradotto in un contratto per iscritto, può essere anche di fatto. Si considerano redditi di lavoro dipendente anche le pensioni, purché collegata a una precedente attività lavorativa. Non sono redditi di lavoro dipendente, e quindi non tassate, quelle pensioni che coprono una perdita, che hanno natura compensativa ( come pensioni di guerra), sia a livello fisico che patrimoniale. Le ipotesi previste dall’articolo 50 per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente sono:
Redditi di lavoro autonomo e di impresa (art.53-54) I redditi di lavoro autonomo sono definiti in senso negativo dall’articolo 53 del testo unico. Questo afferma che sono redditi li lavoro autonomo quei redditi che non sono conseguiti con prestazioni lavorative alle dipendenze e sotto la direzione altrui e non sono attività di carattere commerciale. Sono considerati redditi di lavoro autonomo quelle attività svolte in modo continuativo ( anche se non esclusivo per forza). Se invece svolta in modo saltuario si presenterebbero altre due ipotesi di redditi diversi. Quindi anche quei redditi oggettivamente di impresa o di lavoro autonomo che sono svolte non in modo abituale.
L’articolo 55 del testo unico ci definisce quali sono quelle ipotesi previste che determinano le attività di carattere commerciale ( reddito di impresa):
Sono suddivisi in 4 macro categorie
tassazione enti no profit e i loro vantaggi : l’ente commerciale al pari delle società di capitali produce solo una tipologia di reddito, quello di impresa. L’ente non commerciale invece viene tassato come le persone fisiche, ossia può produrre redditi appartenenti a tutte e 6 le categorie di reddito, anche reddito di impresa, però non deve essere l’attività commerciale quella prevalentemente svolta. Per l’ente no profit non tutte le entrate sono tassabili, a differenza di quello delle società di capitali. Ad esempio, le liberalità e i contributi associativi sono esclusi dalla base imponibile ires. Il reddito effettivo non viene tassato, ma solo quello determinato forfettariamente, più basso di quello realmente realizzato. Questo fa si che spesso attività commerciali si nascondano dietro a enti no profit.
Terzo settore : decreto legislativo 117/2017. Tali enti hanno dei benefici fiscali. Gli enti del terzo settore (ets) devono essere: -enti privati; no enti pubblici o pubbliche amministrazioni. -non possono essere società né di capitali, né di persone. -non devono avere scopo di lucro; ciò non significa che non possono svolgere attività di impresa e produrre utili, l’importante è reinvestirli ( no distribuzione utili) -finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
-svolge una o più attività di interesse generale previste da art. 5 cts ( codice terzo settore) -iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore -devono esercitare queste attività di interesse generale in queste forme: 1. Mediante azione volontaria 2. mediante erogazione gratuita di denaro o altri beni o servizi 3.in forma mutualistica ( fornisce beni o servizi ai propri associati, che devono essere soggetti deboli, a prezzi ridotti e vantaggiosi). 4. Mediante erogazione beni o servizi (attività di impresa). Nonostante questo, se la produzione di beni e servizi rientra in attività di interesse generale, svolta a vantaggio società e no scopro di lucro allora è ets. ETS può essere sia un ente commerciale che non, ets ha carattere commerciale quando l’attività prevalentemente svolta è di carattere commerciale. Ets può anche non svolgere attività di interesse generale purché l’attività sia di carattere secondario. Ha natura commerciale attività di interesse generale svolta in modo tale che i corrispettivi di tale attività superino i relativi costi—allora attività svolta in forma di impresa. Le attività non commerciali sono quelle organizzate in modo tale che i proventi non superino i relativi costi. ETS ha vantaggi in materia fiscale alcuni sia per quelli commerciali che non commerciali, altri solo per quelli non commerciali.
Società di capitali e enti commerciali : sono produttori esclusivamente di reddito di impresa, per le società di capitali indipendente da attività, invece per gli enti dipende da attività principale. Il testo unico prevede regole diverse di singole poste iscritte in bilancio (diversità tra sede civilistica e sede fiscale), queste discrepanze al momento sono più limitate perché:per le imprese che redigono il bilancio secondo principi nazionali e internazionali allora valgono i criteri di imputazione temporale all’esercizio di riferimento e la classificazione dell’operazione in bilancio anche ai fini fiscali---quindi: I mutamenti introdotti dal T.U quindi si sono assottigliate. MA: A)Dal punto di vista fiscale si tiene conto di componenti positivi di reddito che civilisticamente non son state considerate B)dal punto di vista fiscale si tiene conto di una componente positiva (o si considera la stessa considerata anche a fini civilistici ma per un ammontare maggiore). O non si tiene conto dal pdv fiscale di una componente negativa che invece c’era dal pdv civilistico ESEMPI: A)-control foreign company: sono società controllate da società italiana costituite in stati a bassa fiscalità ( tassazione inferiore a metà rispetto a quella italiana), se succede ciò, il reddito della controllata estera, deve essere imputata alla controllante italiana ( aggiunto al proprio imponibile ), a meno che la controllante italiana dimostri che la società estera controllata svolge un’attività economica concreta ( ente effettivamente operativo ), allora in tal caso il reddito non viene imputato alla controllante. A parte questa ipotesi deve essere imputato alla controllante, allora c’è variazione in aumento rispetto al risultato civilistico -ammortamento; il costo non è deducibile per intero nel momento in cui il bene viene acquistato Es. costa 100.000, non possono essere tutti dedotti nell’anno dell’acquisto, ma va ripartito in diversi anni. Dal pdv civilistico l’imprenditore può decidere numero di anni per ripartire il costo ( es. 3 anni), invece dal pdv fiscale c’è un decreto del MEF che stabilisce il dato periodo di ammortamento in base al bene ( prestabilito es. 5 ). Costo fiscale-costo civile--Si ha variazione per la differenza tra i due B)- i dividendi quando una società(A) è socia ad un'altra società (b). La b decide di distribuire utili ai soci, i dividendi concorrono a formare il reddito della società socia solo per 5%. Es. se società b distribuisce ad A 100 euro, di questi concorrono a formare il reddito della società A solo 5 euro. Dal pdv fiscale concorrono solo 5 euro, non 100. Allora si avrà una variazione in diminuzione del reddito fiscale rispetto a quello civilistico di 95 euro.
Principi fondamentali per reddito di impresa :
-quando il bene esce dal patrimonio dell’impresa gratuitamente, come donazione. Ricavo pari al valore di mercato del bene. Per beni strumentali o patrimoniali, si ha plus, come differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente rilevante. -quando c’è la distruzione o il danneggiamento del bene; ricavo per danneggiamento o perdita (indennizzo come ricavo). Se viene distrutto un bene patrimoniale emerge una plus o minusvalenza e dipende da differenza tra indennizzo e costo fiscalmente rilevante ( se indennizzo < costo fisca ril = minusvalenza) n.b il costo fiscalmente rilevante è : i. beni patrimoniali--- il costo di acquisto / ii. Beni strumentali--- Costo di acquisto al netto q. amm effettuate Se i beni prodotti ( beni merci) e non venduti finiscono nelle rimanenze, valutate in base al costo di produzione. Le rimanenze possono essere ridotte se l’imprenditore vede che il valore di vendita è inferiore a quello di produzione. Le rimanenze finali sono componenti positive di reddito, mentre quelle inziali negative. Se un bene strumentale, patrimoniale o strumento finanziario immobilizzato è posseduto da almeno 3 anni, l’impresa può scegliere se assoggettare la plusvalenza per intero a tassazione nell’esercizio in cui avviene la vendita oppure scegliere di ripartire la tassazione in 5 esercizi ( quello in cui avviene la vendita e nei 4 es successivi) Art.87 = PEX, plusvalenze esenti. La cessione di azioni o partecipazioni è tassabile per un importo pari al solo 5% del valore della plusvalenza/ minusvalenza. Questo regime pex si applica quando:
lordo della gestione caratteristica ( val prod- costi prod).L’eventuale ulteriore eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ( sempre rispettato tali limiti…prima int attivi, poi 30 ris op). Minuslvalenze: Art.101 .Sono rilevate solo nel caso di cessione del bene strumentale o patrimoniale a titolo oneroso, nei modi già indicati per plusvalenze( o per indennizzo). Non rilevano invece se la minusvalenza viene realizzata quando il bene viene auto consumato o quando esce da impresa gratuitamente.
Accantonamenti : Sono un cnr che costituisce una deroga al principio secondo cui un costo è deducibile se è certo a livello di esistenza e imposto. Dal pdv civilistico c’è libertà di stabilire le quote di accantonamento, mentre fiscalmente sono previsti solo gli accantonamenti previsti dal TUIR. Es. accantonamento per quiescenza /accantonamenti per rischi su crediti. Sopravvenienze passive : Sono eventi connessi a fatta accaduti in un esercizio anteriore ( nel passato) che modificano il risultato economico dei fatti del presente in senso sfavorevole per l’impresa. Es. merci vendute nel 2018, nel 1019 il cliente fallisce con 0 attivo per cui non c’è alcun pagamento. Ammortamenti: Riguardano la ripartizione di costi pluriennali negli esercizi di vita utile del costo stesso. La quota di ammortamento fiscale è stabilita da un decreto ministeriale in base alle varie categorie di beni. Se l’aliquota civilistica decisa dall’imprenditore in sede civilistica è diversa da quella prevista dal legislatore, ci saranno variazioni in aumento o in diminuzione.
Trasparenza fiscale : E’ un regime di tassazione obbligatorio per le società di persone. Il reddito prodotto dalla società non viene tassato in capo alla società ma in capo ai soci pro-quota. Il socio deve quindi includere tale reddito nella sua base imponibile in dichiarazione dei redditi ( il reddito viene tassato una volta sola): Lo svantaggio è che i soci devono dichiarare il reddito pro quota anche se società non distribuisce dividendi. Il regime di trasparenza è opzionale per società di capitali soggetta ad ires. La società partecipata e le società partecipanti possono optare per regime di trasparenza: in tal caso il reddito prodotto della partecipata viene imputato pro-quota alle partecipanti. Se non si opta per questo regime, il reddito utile della partecipata viene tassato con ires in capo a partecipata, poi se viene distribuito viene ritassato al 5% una seconda volta (in capo a partecipante) (diciamo doppia tassazione anche se minima—per questo a volte le società ires optano piuttosto per il regime di trasparenza). (quindi diciamo che adottando questo regime la società di capitali elimina la tassazione del 5% sui dividendi). Si può optare per trasparenza se ciascuna partecipante ha una partecipazione che va da un minimo del 10% a un massimo di 50%. Il regime dura almeno 3 anni e poi può essere rinnovato. Per srl partecipate da persone fisiche: i soci di srl non possono essere superiori a 10 ( a 20 se srl cooperativa). I ricavi non possono essere superiori alle soglie previste per l’applicazione dei vecchi studi di settore.
Regime di gruppo ( art.117 t. u): Sia società di capitali, sia gli enti commerciali diversi dalle società. Si può optare a ciò quando c’è un rapporto di controllo, e la capogruppo deve avere una partecipazione nelle società controllate superiore al 50% del capitale e della partecipazione agli utili. La controllante può optare con ciascuna società controllata per questo regime del consolidato. Se si opta per tale regime, si fa la somma algebrica dei risultati reddituali conseguiti dalle società che aderiscono al consolidato. Il vantaggio è che le perdite subite da una società che aderisce al consolidato, vengono immediatamente utilizzate in compensazione con il reddito positivo conseguito da una/ altre società che aderiscono al consolidato. Es. se la controllante ha utile di 100.000 e non si opta per consolidato, allora sarebbero assoggettati a ires; invece, la controllata ha una perdita di 40.000 che viene utilizzata negli es successivi. Se invece si ha consolidato, la controllante in dichiarazione di gruppo dice che c’è un reddito imponibile di 60.000 ( così paga ires su 60.000). La società che produce perdite ‘le regala’ non le potrà più usare gli anni successivi ( quindi ‘pochino svantaggioso per società in perdita), quindi spesso le società in utile spesso pagano indennizzo a società che ‘cedono’ perdite al gruppo. Ripentendo…aderendo al consolidato, le società in perdita rinunciano a riportare a nuovo le proprie perdite, per cui la legge ha previsto un indennizzo epr le società in perdita, da parte delle società in utile, le quali dall’altra parte, ottengono un vantaggio perché abbassandosi il loro utile si abbassa anche la base imponibile. Ci sono 2 tipi di gruppo: