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Domande e risposte diritto tributario
Tipologia: Prove d'esame
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Le teorie volontaristiche: Adottano un approccio individualista secondo il quale alla base del fenomeno economico vi sono le scelte dei singoli Secondo la teoria della finanza neutrale: Lo Stato deve intervenire il meno possibile nell'economia L'attività parafiscale consiste: Nel prelievo di tributi e contributi da destinare a specifici scopi assistenziali e mutualistici La fiscalizzazione degli oneri sociali consiste: Una serie di interventi con cui una parte dei contributi previdenziali posti a carico delle imprese viene finanziata dallo Stato La scienza delle finanze studia: La scienza delle finanze è la branca della scienza economica che studia gli interventi pubblici (quindi realizzati da soggetti come lo Stato, il governo, la pubblica amministrazione) nell'allocazione delle risorse e redistribuzione delle ricchezze Il diritto finanziario studia: La gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato I tributi si distinguono in: Imposte, tasse, contributi e diritti di monopolio Il tributo è una prestazione: Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione I monopoli fiscali: I monopoli fiscali sono funzionali a procacciare una entrata tributaria Il diritto processuale tributario: È lo strumento di articolazione della tutela giudiziaria che viene messa a disposizione del contribuente tutte le volte in cui egli ritenga lesi i suoi diritti La potestà legislativa dello Stato in campo tributario: È esclusiva per quanto riguardo il sistema tributario ed i principi fondamentali in materia fiscale Il principio di riserva di legge: Significa che la legge deve indicare sempre il presupposto di fatto, i soggetti passivi, i principi di determinazione delle aliquote e le sanzioni Il principio della generalità del tributo: Significa che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva La capacità contributiva: Si fonda sulla effettiva potenzialità economica La progressività del sistema nel campo delle imposte dirette è attualmente assicurata, principalmente: Dalla progressività per scaglioni Uno dei principali criteri comunitari è quello della: Non discriminazione fiscale Il principio di tassazione nel paese di origine: Si applica nell'UE per le imposte dirette Il principio di non discriminazione fiscale vieta: Divieto di imporre tributi che possano danneggiare o avvantaggiare un singolo Paese Le regioni a statuto ordinario: Hanno competenza legislativa concorrente per i c.d. tributi regionali propri Per principio di limnitazione dell'onere della prova nello Stauto del contribuente si intende che: E' nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione Il Garante del contribuente: È un organo monocratico di garanzia del contribuente Il Garante del contribuente: È dotato di poteri sollecitatori e di verifica verso l'Amministrazione finanziaria L'interpretazione analogica: Non può applicarsi alle norme penali tributarie, a quelle agevolative ed a quelle relative a tributi aventi carattere eccezionale Si considerano elusive: Le operazioni prive di sostanza economica, i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali Costituiscono vantaggi indebiti: I benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario
L'adempimento collaborativo: È un regime particolare fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario L'interpello ordinario: Consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie sempre che ricorra obiettiva incertezza L'interpello disapplicativo: Consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi Le norme tributarie: Da un punto di vista spaziale rispettano una combinazione del criterio soggettivo con quello oggettivo Le entrate correnti sono costituite: Principalmente dai tributi prelevati coattivamente ai cittadini e dai proventi delle imprese pubbliche Le entrate originarie: Sono quelle provenienti dai beni che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico a titolo di proprietà privata oppure dall'esercizio di imprese industriali o commerciali I prezzi privati: Sono costituiti dai proventi che l'ente pubblico ricava da cessione di beni e servizi in regime di libero mercato I tributi si suddividono in: Imposte, tasse e contributi La tassa: è un corrispettivo pagato dal privato per un servizio a lui prestato dalla P.A Elementi costitutivi dell'imposta sono: Il presupposto, la base imponibile e l'aliquota Le imposte indirette: Sono correlate alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione) Le imposte si definiscono proporzionali: Quando l'aliquota è costante, ovvero l'imposta è direttamente proporzionale all'imponibile L'imposta si definisce reale: Quando si applica al patrimonio I monopoli fiscali sono: Quei proventi che l'ente realizza attraverso limitazioni dell'attività privata e la vendita (di diritto privato) dei prodotti o dei servizi di monopolio ai singoli, lucrando della differenza tra costi e ricavi La potestà di imposizione astratta: Compete agli organi legislativi e consiste nella facolta' di istituire le imposte. Oltre che allo stato, tale potestà spetta in misura diversa agli enti autarchici territoriali Le strutture che, in concreto, esercitano la potestà tributaria sono: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli I CAF: Sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone e di capitale, cooperative e consorzi Per soggetti passivi: In linea di massima si intendono tutti coloro che vengono sottoposti alla potestà tributaria della P.A. e che, quindi, pagano il tributo o, in caso di inadempimento, subiscono l'esecuzione forzata Per atto impositivo si intende: Quell'atto che esprime una pretesa tributaria definita nell'an e nel quantum L'obbligo di motivazione: Dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur L'Autotutela: Consiste, in un riesame del provvedimento di primo grado volto all'annullamento del medesimo, dovendo ricorrere anche il presupposto dell'interesse pubblico specifico, ulteriore condizione indefettibile dell'autotutela nel diritto amministrativo Per solidarietà passiva dipendente si intende che: È considerato obbligato un soggetto che non ha realizzato il presupposto di imposta ma che è collegato all'obbligato principale sul quale potrà rivalersi
Nel diritto tributario: Il criterio formalmente prescelto per definire la risposta punitiva applicabile al caso concreto è quello relativo al principio di specialità Principio fondamentale per la disciplina sanzionatoria tributaria: È quello secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, con il quale si prevede la riserva di legge assoluta per le previsioni sanzionatorie amministrative Strettamente legati alla riserva di legge: Sono il principio di tassatività, il divieto di analogia ed il principio di irretroattività L'illecito è imputato verificando: La realizzazione del fatto tipico, l'elemento soggettivo, l'assenza di cause di esclusione della punibilità L'obiettiva incertezza: Determina il venir meno della punibilità del trasgressore in presenza di una previsione normativa oggettivamente oscura, in quanto si riscontra una carenza strutturale dell'ordinamento giuridico valutabile obiettivamente L'ignoranza della legge tributaria è considerata inevitabile e, pertanto, esclude la punibilità: Ogni qual volta il contribuente abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia Per autore mediato si intende: Chiunque, con violenza o minaccia, o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione Il procedimento del tipo contastazione/irrogazione: Prevede la partecipazione difensiva del contribuente e separa la fase dell'accertamento da quella sanzionatoria, avendo, però, una funzione meramente residuale nel sistema Le linee ispiratrici dell'IRPEF sono: Personalità, onnicomprensività e progressività, concepiti come mezzi per l'adeguamento del prelievo al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost Il reddito misura: L'aumento di ricchezza del soggetto in un determinato lasso di tempo I proventi conseguiti in sostituzione di redditi: E le indennità conseguite, anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono: Redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati I redditi provenienti da attività illecita: Sono tassabili se rientanti nella categorie generali individuate dal legislatore, qualora si tratti di proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria Per possesso, ai fini della tassazione del reddito, si intende: La relazione giuridica tra oggetto e soggetto della tassazione, identificandosi, quindi, nella titolarità giuridica della fonte, (cioè del cespite o dell'attività da cui il reddito scaturisce) e, quindi, nel potere di disposizione della medesima I soggetti passivi ai fini irpef sono: Le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato I redditi oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 ss. del codice civile sono imputati: A ciascun coniuge per metà del loro ammontare o per la diversa quota stabilita nelle eventuali convenzioni modificative, ad eccezione dei proventi derivanti dall'attività di ciascuno di essi che sono in ogni caso imputati separatamente per l'intero ammontare I soggetti residenti nel territorio dello Stato: Sono tassati per tutti i redditi posseduti, quale sia il luogo di produzione (il cosiddetto principio di tassazione del reddito mondiale o morldwide income taxation), nei confronti dei non residenti l'imposta è applicabile limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (il cosiddetto principio della territorialità) I redditi diversi sono assoggettati a tassazione: Se ritratti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
società residenti (salve alcune esclusioni) Il periodo d'imposta: Costituisce l'arco temporale rispetto al quale misurare l'entità del reddito L'ultima fase della determinazione dell'imposta è: L'individuazione dell'imposta netta Il calcolo del reddito complessivo: Si effettua sommando i redditi delle singole categorie che concorrono a formarlo e sottraendo le eventuali perdite di impresa o di lavoro autonomo Non sono inclusi nella base imponibile: I redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva Gli oneri deducibili: Rappresentano i costi sostenuti per fare fronte a particolare doveri ed obblighi personali e, in quanto riconosciuti in via legislativa, possono essere dedotti dal reddito complessivo Le spese mediche rientrano nella categoria delle: Spese necessarie alla vita Tra le spese socialmente utili si possono includere: Le oblazioni in favore delle organizzazioni non governative L'applicazione delle aliquote d'imposta all'imponibile netto determina: L'imposta lorda, dalla quale occorre scomputare le detrazioni di imposta per ottenere l'imposta netta Dall'imposta netta, per stabilire quella da versare, vanno detratti/e: Gli acconti di imposta versati I redditi soggetti a tassazione separata: Sebbene erogati in un'unica soluzione e tassabili secondo il principio di cassa, ossia al momento della percezione da parte del soggetto passivo, si collegano ad attività svolte in un lungo periodo di tempo Un reddito è fondiario: Se deriva da un immobile che presenta contemporaneamente due caratteristiche: è iscritto, o iscrivibile, nel catasto (che si distingue in catasto dei terreni e catasto edilizio urbano) ed è situato nel territorio dello Stato I redditi fondiari si suddividono in: Redditi dominicali dei terreni; redditi agrari e redditi dei fabbricati Il reddito fondiario è imputato: Ai possessori degli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso Il reddito dominicale: È quello che deriva dal semplice possesso dell'immobile ed è imputato al possessore del fondo a titolo di proprietà o altro diritto reale Sono qualificate attività agricole: La manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti del fondo, anche se non svolte sul terreno, quando abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali Il reddito dei fabbricati: È costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, determinato secondo le tariffe d'estimo del catasto, che distinguono le unità immobiliari in categorie e classi Titolare del reddito dei fabbricati è: Il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario e colui che ha il diritto di uso dell'abitazione Sono considerati redditi di capitali: Quelli che derivano dal capitale investito o conferito, in cui lo stesso è utilizzato in una struttura produttiva organizzata alla quale il soggetto titolare del capitale partecipa e la cui partecipazione è rappresentata da un titolo (azione, quota o simili) La partecipazione ad una società è considerata qualificata quando:
Il conto economico: È quello redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c., in cui confluiscono i costi, i ricavi, le rimanenze, nonché tutti gli altri componenti positivi e negativi di reddito e la cui somma algebrica determina l'utile o la perdita civilistica di periodo E’ ammessa la deducibilità di componenti negativi imputate al conto economico di un esercizio precedente: Sul reddito d'impresa Si possono avere soltanto: Variazioni in aumento determinate dall'indeducibilità fiscale (totale o parziale) di taluni componenti negativi del conto economico, ovvero variazioni in diminuzione scaturenti dal regime di esenzione (totale o parziale) riservato a taluni proventi Il principio di tassazione dell'utile netto comporta che: Il reddito di impresa si determini assumendo quale dato di partenza il risultato (utile o perdita) risultante dal conto economico, redatto ai sensi della disciplina civilistica, filtrato attraverso tutta una serie di variazioni in aumento o diminuzione, puramente fiscali, scaturenti dall'applicazione della disposizioni contenute nel Testo Unico, che servono per trasformare in imponibile fiscale il saldo del conto economico Il principio di imputazione: Attiene alla deducibilità delle componenti negative del reddito e consente l'esercizio di tale facoltà se e nella misura in cui esse sono imputate al conto economico dell'esercizio di competenza, in coerenza con una condivisibile esigenza di certezza, essendo il bilancio la principale misura di garanzia dell'attendibilità del reddito conseguito I beni appartenenti alle società commerciali di persone: Si considerano tutti relativi all'impresa, dove per appartenenza si intende quella serie di situazioni giuridico soggettive che abbraccia, oltre al diritto di proprietà, gli altri diritti reali di godimento Sono assoggettati all'IRES: Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, gli enti non commerciali, le società e gli enti non residenti Presupposto dell'IRES è: Il possesso di un reddito in denaro o natura Le perdite: Le perdite non sono riportabili oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui le stesse sono state conseguite, salvo che non siano state realizzate nei primi tre esercizi di vita dell'impresa, nel qual caso risultano riportabili illimitatamente Per le società di capitali: Il reddito complessivo è sempre considerato reddito d'impresa da qualunque fonte provenga Per i corrispettivi ed i costi scaturenti da prestazione di servizi: Si deve prendere come riferimento la data di ultimazione della prestazione, eccetto che i contratti per cui c'è una erogazione periodica del corrispettivo), nel qual caso la competenza ha come riferimento la data di maturazione del corrispettivo Tra i principi generali includiamo: Territorialità, competenza e continuità Per il principio di territorialità: Per le imprese residenti il reddito comprende non solo i redditi prodotti in Italia ma anche quelli prodotti all'estero, mentre per le imprese non residenti é tassato in Italia l'eventuale reddito prodotto nel nostro Paese mediante una stabile organizzazione Per quanto concerne le prestazioni di servizi: I corrispettivi e le relative spese, in generale, si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando le prestazioni sono ultimate La corretta imputazione in base al principio di competenza deve avvenire solo qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, si verifichino contemporaneamente i seguenti presupposti: I componenti di reddito devono essere certi nell'esistenza; i componenti di reddito devono essere determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare, ossia risultino da atti o documenti probatori che consentano una quantificazione oggettiva e non basata su stime discrezionali
Per il principio di inerenza: I costi e le spese sono deducibili quando riguardano beni o attività da cui derivano ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi; ad eccezione agli oneri fiscali e contributivi e a quelli di utilità sociale che sono sempre deducibili, alla sola condizione che siano imputati a conto economico Le società di comodo vengono costituite: Non per svolgere un'attività economica produttiva, bensì per fungere da intestatarie di determinati beni (es: immobili, imbarcazioni, partecipazioni) i cui effettivi proprietari sono in realtà i soci, che ne hanno la disponibilità e li utilizzano nella propria sfera privata Per le società di comodo: Imposte sui redditi e Irap sono determinate in via presuntiva sulla base del valore dei beni posseduti; l'aliquota Ires è maggiorata del 10,5%; è impossibile chiedere a rimborso e compensare orizzontalmente i crediti Iva; sono parzialmente inutilizzabili le perdite pregresse Una società si definisce non operativa se: Se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati in conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società La disapplicazione delle norme antielusive per le società non operative: In presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito Si definisce società in perdita sistematica: Quella che, pur avendo superato il test di operatività, è in perdita fiscale da tre periodi d'imposta consecutivi, oppure nell'arco di un triennio è stata in perdita fiscale in due periodi su tre e nel restante periodo ha dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo presunto Le società in perdita sistematica: Seguono la disciplina fiscale delle società di comodo La normativa di contrasto alle società di comodo: Sul piano giuridico-tributario realizza una convergenza dei concetti di elusione ed evasione: il comportamento elusivo viene ad identificarsi nell'utilizzo strumentale/anomalo della forma giuridica societaria commerciale per fini di semplice gestione patrimoniale; tale fattispecie sarebbe oggettivamente produttiva di sistematici e complessivi effetti distorsivi, giustificando la particolare reazione dell'ordinamento consistente nel disconoscimento del vantaggio tributario, attraverso l'operatività di una presunzione relativa di evasione e nella conseguente adozione legislativa di criteri di tipo presuntivo nella determinazione del reddito d'impresa prodotto Con la normativa sulle società di comodo il concetto di elusione :Viene sostanzialmente esteso a fattispecie abusive reali (cioè effettivamente esistenti in natura) che presentano connotati di forte ibridazione con elementi della tipologia evasiva Secondo la più recente giurisprudenza: L'atto di diniego non può essere compreso tra gli atti tipici di cui di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, posto che la disapplicazione di una norma antielusiva è un concetto tecnicamente differente dalla concessione di un'agevolazione fiscale Secondo la più recente giurisprudenza: È sempre impugnabile (ma in via facoltativa) il diniego di disapplicazione, che costituisce il primo atto con il quale l'amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata Le attività finanziarie possono essere suddivise in: Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria I sistemi di tassazione delle attività finanziarie previsti dall'ordinamento italiano sono: Regime ammministrato, regime gestito e regime individuale
Sono prestazioni di servizi assoggettate ad iva: Quelle rese verso corrispettivo e dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere qualunque ne sia la fonte Perché una cessione di beni o una prestazione di servizi rientri nel campo di applicazione dell’IVA: Occorre che sia posta in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni Non sono imponibili per difetto del presupposto soggettivo, le cessioni o prestazioni di servizi in genere: Effettuate da persona fisica, al di fuori dell’esercizio professionale di attività commerciale o agricola e effettuate, senza che costituiscono esercizio di attività commerciale o agricola, da ente pubblico o privato, diverso dalle società commerciali, non avente ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole Nell'esercizio di arti e professioni: Non si ha soggettività passiva per tutti quegli atti economici posti in essere senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarli, ma sono esercitati occasionalmente in modo del tutto sporadico o accidentale Un'operazione e: Congiuntamente al requisito soggettivo e oggettivo anche quello territoriale Le nuove disposizioni in materia di territorialità: Una riferita ai servizi forniti a soggetti passivi di imposta (o meglio soggetti muniti di numero di partita IVA - servizi Business to Business – c.d. servizi B2B) per i quali il luogo di imposizione è quello in cui risiede il committente del servizio, purché identificato ai fini IVA Per Stato o territorio dello Stato: Per lo "Stato" o "territorio dello Stato" si identifica il territorio politico della Repubblica italiana, cioè quello soggetto alla sovranità dello Stato, con l’esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, che per la loro collocazione sono considerati come territori extradoganali, esclusi, perciò, dal territorio fiscale della Comunità. Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è: Il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute, sottolineandosi che per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva Il criterio fondamentale nella determinazione della territorialità relativamente alle cessioni di beni è: Il luogo d'esistenza fisica dei beni stessi, ossia il luogo dove questi si trovano al momento della cessione, mentre al contrario non assume alcuna rilevanza il luogo di stabilimento del cedente o cessionario, se non ai fini degli adempimenti Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni effettuate a bordo nei confronti di passeggeri nel corso di: Un trasporto intracomunitario con partenza dall'Italia Il nuovo sistema introduce una netta demarcazione tra le prestazioni rese nei confronti di soggetti d'imposta (cd. business to business - B2B) e quelle rese nei confronti di privati (business to consumer - B2C): Diversificando la regola di tassazione delle prestazioni di servizi generiche, riconducendo la territorialità delle prestazioni B2B al luogo di stabilimento del committente e confermando nei rapporti B2C come luogo di tassazione quello in cui è stabilito il prestatore Con decorrenza 1° gennaio 2010, sono tassabili in base al luogo di stabilimento del committente le seguenti prestazioni: Prestazioni generiche, che in precedenza costituivano una categoria residuale, rispetto alle copiose eccezioni L'art. 7-ter, al comma 2, lettera a), individua come soggetti passivi: I soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività
Reverse charge: In italiano inversione contabile, è un particolare meccanismo fiscale che regolamenta l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con tale sistema colui che beneficia di una cessione di beni o di una qualunque prestazione legata all'erogazione di servizi, se è soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve assolvere agli obblighi legati all'imposta in vece di colui il quale cede o presta il servizio Per quanto riguarda i soli rapporti B2C, con riferimento alle prestazioni rese a privati non comunitari, sono state previste talune fattispecie di esclusione assoluta dalla tassazione, non derogabili, neanche sulla base dell'applicazione del criterio di utilizzo: Prestazioni relative ad immobili, tassabili in Italia solo nel caso in cui l'immobile sia localizzato sul territorio dello Stato Le prestazioni di servizi relativi ad attivita: Occorre distinguere l’accesso ad un evento che continua ad essere tassato nel luogo di esecuzione della manifestazione sia che la prestazione venga resa ad un operatore economico (B2B) sia che venga resa ad un privato consumatore (B2C), dalle prestazioni relative alle attività, culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili che sono tassate in Italia quando rese ad un soggetto passivo ivi stabilito (B2B), mentre se rese ad un privato consumatore (B2C) saranno tassate nello Stato solo se materialmente eseguite nello stesso territorio Per le prestazioni relative ai soli rapporti B2C si individuano: Prestazioni di intermediazione, rilevanti in Italia se l’operazione cui si riferiscono è ivi territorialmente rilevante Per quanto riguarda le tele-radiodiffusioni: Un criterio idoneo per individuare il luogo di utilizzo può essere quello di considerare che il servizio viene utilizzato (o meglio fruito) nel luogo in cui è posizionato l’apparecchio ricevitore Devono essere considerate territorialmente rilevanti nel Paese in cui il cliente (privato consumatore) ha il domicilio o la residenza, per cui trattandosi di soggetti extracomunitari, le operazioni sono da considerare effettuate fuori del territorio della Comunità: Prestazioni pubblicitarie Per le categorie di operazioni di cui al test n. 5, la direttiva 2006/112/CE, all'art. 59, dava la facoltà: Il legislatore italiano, come in altri casi, ha scelto di non utilizzare questa facoltà, per cui le prestazioni in discorso devono considerarsi escluse in modo assoluto da tassazione Le prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, rese a cliente privato consumatore extracomunitario: Se utilizzate al di fuori della Comunità non sono tassate in Italia, anche qualora il prestatore sia un soggetto stabilito in Italia Nel commercio elettronico indiretto riferito alla cessione di beni materiali: Le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali seguendo il sistema delle vendite per corrispondenza (o vendita a domicilio) Per i beni e servizi forniti tramite mezzi elettronici da parte di soggetti extracomunitari nei confronti di soggetti comunitari: Il luogo di imposizione coincide, sempre e comunque, con quello in cui il servizio viene realmente consumato Se un operatore comunitario vende beni per corrispondenza, nei confronti di privati italiani o di soggetti non sottoposti all'Iva intracomunitaria (acquisti intracomunitari): Deve sottoporre l'operazione ad Iva in Italia Per soggetto passivo, chiamato anche debitore di imposta o contribuente IVA, si intende: Colui che, operando nell'esercizio d'impresa, arte o professione, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato Gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto di imposta nazionale: Devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d reverse charge)
Vanno interpretate restrittivamente, con il conseguente divieto, per gli Stati membri, di estendere l'applicazione delle aliquote ridotte ad operazioni non previste dalla direttiva Nel caso di cessione di beni: L’esigibilità dell’imposta e la effettuazione delle operazioni coincidono: gli eventi indicati nei primi quattro commi dell’articolo 6 (consegna, spedizione, fatturazione, pagamento, ecc.) si verificano contemporaneamente all’esigibilita Nei contratti estimatori: Il momento impositivo sorge all'atto della vendita del bene a terzi ovvero, se non vengono rivenduti, alla scadenza del termine previsto per la restituzione Nel regime ad esigibilità differita dell'IVA: L'imposta, con l'aliquota vigente all'atto della effettuazione dell'operazione, va contabilizzata a debito quando viene pagato il corrispettivo Per Cash Accounting si intende: Il regime che consente di versare l'Iva sulle vendite o sulle prestazioni di servizio solo quando il cliente paga effettivamente la fattura emessa per la cessione o la prestazione e nello stesso tempo consente la possibilità di sottrarre l'Iva sugli acquisti solo al momento in cui verranno pagati effettivamente i fornitori, la liquidazione dell'Iva in ogni modo deve avvenire entro un anno dalla vendita o dalla prestazione del servizio fatta eccezione per i casi di fallimento o di coinvolgimento del concessionario o del committente di una procedura concorsuale La base imponibile è costituita: Dall’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori; le operazioni accessorie alla cessione o prestazione resa; i tributi che gravano sulle operazioni, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente, le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti La base imponibile è ancorata al valore normale per le prestazioni in luogo dell’adempimento (datio in solutum) ed operazioni permutative. Per valore normale si intende: Il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie e che, contemporaneamente siano in regime di libera concorrenza, nel medesimo stadio di commercializzazione e nel tempo e nel luogo in cui è effettuata l’operazione o, in mancanza, nel tempo o nel luogo più prossimi Nel caso di operazioni permutative: Entrambi i beni o servizi vengono tassati come due distinte operazioni. Ovviamente il duplice assoggettamento opera qualora lo scambio venga effettuato tra soggetti d’imposta e sempre che ambedue le operazioni ricadano nel campo di applicazione IVA Le operazioni accessorie, ai fini dell'imposizione IVA: Seguono la sorte delle operazioni alle quali accedono Il diritto alla rivalsa presenta la seguente caratteristica: Sorge al momento della fatturazione dell’operazione soggetta ad IVA L'imposta è detraibile se: Afferente ad operazioni effettuate o che saranno effettuate in periodi di imposta successivi La dichiarazione di inizio di attività: E' dovuta da chi inizia l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituisce una stabile organizzazione) e deve essere effettuata entro trenta giorni ad uno degli Uffici delle Entrate E' elemento essenziale della fattura: La base imponibile La fattura immediata: E' il documento utilizzabile nella generalità dei casi per certificare le operazioni effettuate. Essa, solitamente, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, cioè entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata. La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa: Sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori La procedura per i rimborsi ai non residenti: Prevede che un soggetto passivo stabilito in uno Stato comunitario possa ottenere il rimborso dell’imposta assolta per acquisti di beni e servizi in uno Stato diverso da quello di residenza. La richiesta di rimborso avviene, ora, tramite istanza presentata alla propria amministrazione fiscale
Il soggetto passivo residente in Italia e ivi operante invia la propria domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle entrate a condizione che: Il richiedente sia un soggetto in attività Con la legge 7 luglio 2009, n. 88 – (legge comunitaria 2008 - art. 24, c. 4, lett. e): E' stata data la possibilità ai soggetti comunitari non residenti di ottenere il rimborso IVA anche in presenza di operazioni attive effettuate in Italia, assoggettate al meccanismo del reverse charge (cliente debitore dell’imposta) Le differenze tra la procedura di rimborso riservata ai soggetti comunitari all’articolo 38-bis e quella prevista dall’art. 38-ter per i soggetti extra-comunitari: Differisce perché solo a quest’ultimi è richiesto anche il requisito dell’inerenza alla loro attività dei servizi e beni acquistati perché possano ottenere il rimborso dell’imposta assolta, quando invece ai soggetti di imposta comunitari è richiesta il solo requisito della detraibilità ai sensi degli art. 19, 19- bis1 e 19-bis Quando si parla di importazioni e di esportazioni: Si fa riferimento esclusivamente a rapporti commerciali con Paesi extracomunitari, di operazioni cioè che vengono realizzate attraverso l’intervento di una dogana (comunitaria) Per esportazioni: Fiscalmente non basta l’invio dei beni fuori dei confini comunitari, ma è necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito, dato dalla qualificazione giuridica dell’operazione come cessione, per cui gli invii franco valuta (esportazione per proprio interesse da parte dell’operatore economico), in mancanza della cessione verso un soggetto diverso, non realizzano la cessione all’esportazione in capo al cedente Perché si realizzi una esportazione diretta propria: E' necessario che si verifichino contemporaneamente il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni; la materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario; il trasporto o la spedizione dei beni sono eseguite a cura o a nome dei cedenti Nell'esportazione triangolare: Il primo operatore (IT1), identificato ai fini IVA nel territorio italiano, vende i beni al secondo operatore (IT2), anch’egli identificato in Italia, il quale rivende i beni ad un terzo operatore estero (CH) e incarica IT1 di consegnare i beni direttamente fuori dal territorio comunitario Nell'esportazione congiunta: Viene eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dai confini comunitari, la cessione della stessa è sempre un’esportazione anche se interviene un operatore terzo che effettua una lavorazione o una trasformazione del bene per conto di un committente non residente Il plafond: E' uno strumento attribuito a chi si trova strutturalmente a credito d’imposta (l’esportatore abituale) per sopperire ai ritardi cronici accumulati dall’amministrazione finanziaria nell’esecuzione dei rimborsi L'imposta di registro: Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso: In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si possa trarre interesse dal suo "uso". L'atto non può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l'imposta La misura dell'imposta di registro può essere: Fissa, minima, predeterminata o proporzionale Sono soggetti all'imposta catastale: Le volture catastali, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione Sono soggette all'imposta ipotecaria: Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari), a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti L'imposta di successione: Prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta L'imposta sulle donazioni: Si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali o la rinuncia ai medesimi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, o la rinuncia al diritto di usufrutto), e la donazione di beni situati all’estero, se i beneficiari sono residenti in Italia
La TARI: È la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES La TASI: È la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI L'IMU: Continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/ L'IUC: Comprende IMU, TASI e TARI Le commissioni tributarie originariamente avvano competenza: Solo in materia di imposte dirette Con la riforma del 1972 le commissioni tributarie sono state riordinate: In commissioni tributarie di primo e secondo grado e nella Commissione tributaria Centrale Con la riforma del 1991 le commissioni tributarie sono state riordinate: In commissioni tributarie provinciali e regionali, con possibilità di ricorso in Cassazione La giurisdizione tributaria: È tendenzialmente generale Le attuali commissioni tributarie: Sono organi di giurisdizione speciale Secondo la Corte Costituzionale: L'eventuale attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversia non avente natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali Secondo la Corte Costituzionale: Per qualificare come tributarie le entrate erariali, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, è necessaria la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante L'azione di accertamento negativo: È preclusa in via preventiva nel processo tributario L'azione di risarcimento danni: Basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: Rientra nella giurisdizione dell'AGO La giurisdizione del giudice tributario: Deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto La giurisdizione tributaria riguarda: Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, ed il Contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessori In materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è: Esclusiva e generale
La giurisdizione tributaria: È totalmente indifferente al contenuto della domanda e trova un limite unicamente di fronte agli "atti della esecuzione forzata tributaria", fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento Le attuali commissioni tributarie: Sono organi di giurisdizione speciale Le Commissioni tributarie sono anche competenti: In materia di iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77, d.P.R. 602/73 e di fermo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86, d.P.R 602/ Il fermo amministrativo: È uno strumento di autotutela della pubblica amministrazione, posto in essere mediante atti aventi natura provvedimentale La controversia promossa dal sostituito d'imposta, nei confronti del sostituto ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che (come nel caso) il sostituto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario La controversia sulla domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia rifiutato il rimborso esplicitamente o implicitamente, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo cessionario del credito (es: Banca): È devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie La controversia relativa ai contributi dei consorzi di bonifica: Rientra nella giurisdizione dell'AGO Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo si fonda: Sugli effetti dell'atto Le commissioni tributarie: Possono disapplicare i regolamenti comunali sui tributi locali, se ritenuti illegittimi, sia pure con efficacia limitata al rapporto dedotto in giudizio La giurisdizione del giudice tributario fissata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 è: Piena ed esclusiva Le commissioni tributarie: Se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e resta salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente Sono attribuite all'Autorità Giudiziaria Amministrativa: I ricorsi per l'impugnazione di un atto di carattere generale ed i regolamenti o atti normativi del Governo e Enti locali ed i ricorsi contro i vizi formali dell'atto non attinenti al profilo impositivo Innanzi al giudice tributario, dinanzi al quale si prospetta una questione di illegittimità di un atto amministrativo presupposto: Anche se non sia stata disposta la sospensione del giudizio, la pronuncia del giudice amministrativo che sia nel frattempo intervenuta, soprattutto quando sia assistita da efficacia di giudicato, non può non svolgere un effetto vincolante nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento Per effetto di fattispecie degli atti costitutivi si intende: Il dovere di tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi compresi gli altri giudici, di riconoscere l'avvenuta rimozione dell'atto annullato in sede di giudizio innanzi all'A.G.A Il principio di autonomia delle singole giurisdizioni: Non esclude che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata l'illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa disporre la sospensione del
Sono parti del processo in senso tecnico: Quei soggetti che pongono in essere gli atti del processo, ne subiscono gli effetti e sono destinatari dei provvedimenti del giudice Nel caso della rappresentanza processuale: Una persona esercita le prerogative processuali in nome di un'altra che, tuttavia, è la vera parte del giudizio Per capacità di stare in giudizio si intende: La capacità o legittimazione processuale (legitimatio ad processum), ossia al potere di un soggetto di proporre o di ricevere la domanda giudiziale. Tale requisito, inerente alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale; l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità Le parti private ricorrenti: Possono stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede i 3.000,00 euro Se la parte privata propone ricorso senza l'assistenza tecnica, nei casi in cui ciò non è consentito: Il presidente della Sezione fissa un termine per munirsi di un difensore e, in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile Le Agenzie fiscali: Stanno in giudizio per il tramite dei funzionari delle Direzioni Regionali, ma possono anche farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato I Comuni stanno in giudizio: Solo in persona del Sindaco, del responsabile dell'ufficio tributi o dei dirigenti ai quali lo Statuto abbia conferito tale rappresentanza Gli enti locali che agiscano in qualità di ricorrenti: Devono avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore abilitato ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546, sempre che la controversia sia eccedente la soglia dei cinque milioni di vecchie lire Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, innanzi alle Commissioni tributarie: Si propone istanza ad una Commissione per l'assistenza gratuita istituita presso la Commissione Tributaria, la quale svolge anche le funzioni ordinariamente previste dal Giudice e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per il procedimento innanzi all'AGO L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato respinta o dichiarata inammissibile dalla Commissione: Non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito Il processo tributario: Non è diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione sul merito del rapporto, sostitutiva - quanto a determinazione dell'imponibile - sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento effettuato dall'Ufficio Il giudice che rilevi la non integrità del contraddittorio deve: In qualunque momento, anche in sede di decisione, adottare il provvedimento ordinatorio previsto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c. (ossia ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito) anziché pronunciare sentenza di inammissibilità della domanda L'intervento principale: Ricorre quando il terzo fa valere in confronto di tutte le parti un diritto relativo all' oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo
L'art. 14 del D.Lgs. 546: Prevede che, in linea di principio, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi La Commissione regionale, quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato: È tenuta a rimettere la causa alla Commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata La disposizione contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. 546: È una fattispecie autonoma e collega positivamente l'ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario all'inscindibilità della causa tra più soggetti determinata dall'oggetto del ricorso Nell'intervento adesivo autonomo: L'interveniente, direttamente legittimato ad agire o a contraddire, pur esercitando un'autonoma azione, non contende con tutte le parti, ma soltanto contro alcune di esse L'intervento adesivo dipendente: Non è ammissibile nel processo tributario La chiamata in causa iussu iudicis: È ammissibile nel processo tributario Le parti chiamate si costituiscono in giudizio: Mediante deposito del proprio fascicolo nella segreteria della commissione entro il termine di sessanta giorni da quello di notificazione dell'atto di chiamata Il giudizio innanzi alla CTP si instaura con: Ricorso I motivi aggiunti: Non possono essere presentati per rimediare a dimenticanze od omissioni nella redazione dell'atto introduttivo, dovendo sussistere un vincolo di necessità tra i motivi aggiunti e i documenti Il ricorso è inammissibile: Se non è sottoscritto oppure manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste dal comma secondo, dell'art. 18 del D.Lgs. 546/92, ad eccezione del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica Il ricorso collettivo: È una domanda proposta da una pluralità di soggetti che decidono di agire in giudizio insieme, mediante un unico atto, per la tutela giurisdizionale dei propri interessi, in tal modo realizzando un litisconsorzio attivo Il ricorso cumulativo: Rappresenta un'impugnazione, mediante il medesimo atto processuale, di una pluralità di provvedimenti incidenti sfavorevolmente sulla sfera giuridica di uno o più ricorrenti La peculiarità del giudizio tributario: Postula necessariamente che intercorrano, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto, ma anche in fatto e che esse siano non soltanto uguali in astratto, ma consistano altresì in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti Tra gli atti impugnabili innanzi alla CTP vi è: Il ruolo e la cartella di pagamento