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Una panoramica esaustiva del sistema fiscale italiano, distinguendo tra imposte dirette e indirette e analizzando nel dettaglio l'irpef e l'ires. vengono inoltre approfonditi concetti chiave come il reddito complessivo, gli oneri deducibili e la residenza ai fini fiscali, fornendo una solida base per la comprensione del sistema tributario italiano. Chiaro, ben strutturato e fornisce informazioni utili per studenti universitari ed esperti.
Tipologia: Appunti
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Il diritto tributario:
Imposte periodiche e una tantum : quelle periodiche sono indicative della forza economica (reddito, che a differenza del patrimonio è commisurato a un certo periodo di tempo) che si ha, si pagano regolarmente con periodi previsti dalla legge. Quelle una tantum, invece, si pagano occasionalmente, come l’imposta di successione Imposte ordinarie e straordinarie: le ordinarie sono stabilite nell’ordinamento (come IRPEF), le straordinarie sono inserite in situazioni particolari (durante il covid, per esempio, alcuni settori hanno guadagnato moltissimo e altri pochi e quindi si pensava di far pagare + imposte ai primi). Il legislatore ha discrezionalità nell’inserire nuove imposte ma devono essere coerenti ai principi costituzionali Imposte personali e reali: le personali tengono conto della situazione personale dei contribuenti, tramite per esempio le detrazioni per l’IRPEF (una percentuale si può scomputare dalle imposte). L’IRES è reale perché colpisce il reddito senza preoccuparsi della situazione specifica. Perché esistono le imposte personali? Perché la costituzione, oltre al principio di uguaglianza normale, ha anche al suo interno l’uguaglianza sostanziale (deve parificare la situazione) Imposte sostitutive: ESEMPIO= compro un terreno per 100€ e dopo 2 anni qualcuno mi chiede di venderlo e posso farlo per 1000€, così mi arricchisco e ottengo plusvalenza e quindi devo pagare nell’IRPEF. Sulla plusvalenza devo pagare il 43% all’erario. Il legislatore ha però introdotto la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva + bassa, cosa significa? Il terreno che ho negli anni ha effettivamente aumentato il valore di 1000€ e posso rivalutare l’immobile. In questo modo aumento il costo pagando un’imposta sostitutiva ed è come se l’avessi acquistato a 1000€ e quindi l’imposta sulla plusvalenza quando vendo il terreno è nulla. L’imposta sostitutiva sarà molto più bassa rispetto a quella sulla plusvalenza. Pagando questa imposta sostituisco l’imposta ordinaria. Altro esempio di imposta sostitutiva: se ho una società di capitale con due soci, se questa società distribuisce i dividendi, se ho utili per 200 che si dividono a metà per i soci è un arricchimento (è reddito) e i due soci con l’IRPEF (tassa ordinaria) dovrebbero pagare al 43%. Il legislatore prevede un’imposta sostitutiva (in questo caso non è una scelta del singolo) al 26%. Le imposte sostitutive vengono versate direttamente dalla società all’erario Imposte fisse, proporzionali e progressive. Imposte fisse: fissata in modo puntuale, come il canone RAI Imposte proporzionali: IRES, fissata al 24% (l’aliquota fissa ma la quantità varia, cambia nella stessa proporzione con cui aumenta il reddito) Imposte progressive: IRPEF, non ho aliquota fissa, paghi di più a mano a mano che aumenta il reddito in maniera + che proporzionale. Nel 2024 secondo l’art. 11 DPR 917 ho 3 aliquote: Fino a 28.000 23% Da 28.000 a 50.000 35% Da 50.000 in su 43% (se ho 30.000 i primi li pago al 23% e i 2.000 restanti al 35%) La FLAT TAX= imposta che si appiattisce su 1 o 2 aliquote ed è questa la direzione verso cui stiamo andando. Ma se c’è una sola aliquota, come fa a seguire i principi costituzionali (che impongono la progressività delle imposte come l’IRPEF, per garantire l’uguaglianza sostanziale presente nell’articolo 3)? Si utilizzano altri sistemi, per colpire di più chi ha redditi alti per esempio la NO TAX AREA (fascia di reddito che non subisce tassazione). Esempio di no tax area: fino ai 10.000 non si viene tassati e ho una flat tax al 20% avrò: REDDITO BASE IMPONIBILE IMPOSTE 10.000 0 0 20.000 10.000 2. 30.000 20.000 4. 40.000 30.000 6. E quindi se raddoppio il reddito aumentano in modo + che proporzionale le tasse Altro strumento = DETRAZIONI (con cui tolgo certe quantità dall’imposte e non direttamente dal reddito)
Tutti e tre gli indicatori di forza economica possono non sempre essere facilmente visibili e individuabili MA è fondamentale che siano effettivi, la loro effettività si può vedere da due punti di vista. a- Effettività sul fronte della natura economica della fattispecie di riferimento, è infatti da escludere che alla base di un’imposta possano essere messe situazioni prive di consistenza sul versante economico, riferibili per esempio a scelte personali come l’aderenza a un partito politico b- Effettività dal punto di vista della concretezza della ricchezza , ovvero che la dimensione economica sia assodata: i fatti-indice devono esprimere una concreta attitudine del contribuente PRESUNZIONI LEGALI: esistono leggi e regolamenti contenenti una presunzione e stabiliscono quindi che al verificarsi del fatto alfa si considera già provato il fatto beta, salva la possibilità per il soggetto contro il quale la presunzione è posta di dimostrare che beta non si è verificato (in questo caso si parla di presunzioni relative perché ho possibilità di provare il contrario) Un’altra caratteristica fondamentale degli indicatori è l’attualità : indicatore deve applicarsi su ricchezza attuale, deve esistere in quel momento l’indicatore (non è detto che ricchezze del passato esistano nel presente) ACCOLLO E TRASLAZIONE D’IMPOSTA L’art. 53 della Costituzione afferma che il tributo deve essere versato a fronte della capacità contributiva propria MA possono esserci degli accordi tra parti contraenti per il trasferimento da uno all’altro del carico fiscale. Accollo d’imposta: è regolato dalla legge e le parti possono accordarsi come meglio credono MA l’accordo non libera il soggetto passivo nei confronti dell’erario, il debitore originario rimane direttamente esposto all’Amm. Finanziaria. Traslazione: imposta dovuta per legge a un soggetto (contribuente di diritto) viene addebitata ad un altro soggetto (contribuente di fatto) e in questo modo il carico fiscale pesa su quest’ultimo
I contribuenti hanno l’obbligo di quantificare la ricchezza rilevante dal pov impositivo e quindi quantificare le imposte dovute, l’Amm. Finanziaria entra in gioco in un secondo momento per VERIFICARE se le imposte sono state correttamente determinate ha quindi ruolo di secondo piano perché controlla solo quanto il contribuente ha dichiarato e quanto, in caso, avrebbe dovuto dichiarare. Il contribuente/ soggetto passivo d’imposta = colui che ha realizzato il presupposto del tributo, ovvero il fatto economico realizzato che fa scattare obbligo di pagare le imposte. Il soggetto passivo non ha necessariamente anche una soggettività nel C.C. NON tutti i soggetti del C.C. sono anche soggetti passivi del diritto tributario Possono esserci alcune situazioni in cui il presupposto di imposta è UNITARIO ma è realizzato da una pluralità di soggetti e questo presupposto è inscindibile (non si riesce a distinguere quanta parte del fatto economico sia riferibile a un soggetto), fanno tutti parte di un unico atto questo è il caso della solidarietà paritaria (obbligati sono alla pari, adempimento di uno libera tutti) e i soggetti sono obbligati in solido (chi versa l’imposta può agire in regresso nei confronti degli altri che sono rimasti estranei all’adempimento) la coobbligazione paritaria a volte è scaturita da determinate disposizioni tributarie. SOGGETTI CHIAMATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE : soggetto passivo NON è colui che nel caso di evasione deve pagare le sanzioni, le due figure possono coincidere ma non devono necessariamente. Il principio generale che si segue è quello della personalità delle sanzioni la sanzione va irrogata al soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione, NON chi ha tratto vantaggio dall’illecito: ci si trova però su un doppio binario normativo:
l’operato degli uffici periferici E si occupano delle istanze di interpello; le direzioni provinciali emettono gli avvisi di accertamento. LA GUARDIA DI FINANZA Corpo militare appartenente alle forze armate italiane che svolge molteplici funzioni come: ricerca e denuncia di violazioni in materia finanziaria, vigilanza sul rispetto delle disposizioni, tutela dell’ordine pubblico. Sul piano tributario ha alcuni stessi poteri spettanti all’Agenzia delle Entrate MA per evitare sovrapposizioni COOPERA con l’Agenzia per l’acquisizione di elementi utili per eventuale accertamenti e può trasmettere all’Agenzia dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. La Guardia può effettuare accessi, ispezioni e verifiche per contrastare l’evasione tributaria MA non ha il potere di accertamento e non può quindi emettere provvedimenti impositivi. IL GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE Organo monocratico con sede a Roma che opera in piena autonomia, figura funzionale ad un primo contrasto delle violazioni procedimentali fatte dall’Amm. Finanziaria. NON è amministrazione nel senso di soggetto deputato ai controlli ma è un’istituzione amministrativa perché può incidere, senza intervento di un giudice, sulla fase di controlli. Il Garante interviene nel momento in cui il contribuente crede che per esempio stiano chiedendo troppo e fa un’istanza al Garante garante NON ha però il potere di annullare atti, può solo confrontarsi e richiamare gli uffici. Il garante, poi, non entra nel merito della fattispecie MA esamina semplicemente i profili procedimentali per cercare di capire se l’Amm. si è comportata in modo corretto o no. CAPITOLO 5 – SPECIFICAZIONE NORMATIVA DEI CONSUMI E DEI REDDITI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA, IRPEF E IRES Ciò che sappiamo è che:
Un privato che consuma, secondo la legge, deve essere tassato con l’IVA ma non è lui stesso che deve versare questa imposta allo Stato (sarebbe impensabile che lo Stato potesse intrattenere rapporti con milioni di soggetti) ma sono solo gli operatori economici ad occuparsene consumatore diventa così contribuente di fatto che paga il tributo senza però intrattenere rapporti con l’Ente impositore. La tassazione dei consumi è quindi affidata a un particolare meccanismo che coinvolge assieme al consumatore finale anche gli operatori economici che prima di lui si sono occupati della produzione o circolazione del bene IVA viene applicata sull’intera catena produttivo-distributiva ( è un’imposta plurifase ) con aliquota ordinaria del 22% Gli operatori però NON devono rimanere incisi da questa imposta che non li riguarda l’IVA è neutrale per questi soggetti. Per questo nelle B2C il prezzo esposto è comprensivo del tributo, che in questo modo il dettagliante acquisisce e a questo punto è tenuto a versare l’IVA, dopo aver detratto la parte che a monte è stata addebitata a lui (quando ha comprato il bene x es) Strumenti per arrivare alla neutralità dell’IVA: 1- Detrazione: consente agli operatori economici di non rimanere incisi delle B2B, l’imposta addebitata ai propri clienti viene detratta che è stata addebitata a lui stesso dai fornitori in questo modo l’IVA è un’imposta non cumulativa 2- Rivalsa: nelle B2C consiste nel caricare il tributo sul prezzo di cessione del bene e in questo modo avviene la traslazione legale dell’imposta dal dettagliante al consumatore IVA è quindi un’imposta plurifase, non cumulativa e su valore aggiunto (perché ogni commerciante versa l’imposta misurata sul valore aggiunto che apporta, differenza tra ricavo di vendita e il costo di acquisto della merce) FORMALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI TRAMITE FATTURA All’inizio della propria attività i soggetti che devono applicare l’IVA si forniscono di un codice identificativo Partita IVA. Al momento dell’effettuazione di cessione di beni o servizi operatore emette fattura (che ormai è elettronica e Agenzia ha disponibilità di tutte le fatture emesse e ricevute per verificare eventuali anomalie). La fattura è lo strumento con cui l’operatore economico può avvalersi per esercitare la rivalsa (trasferire sul cessionario l’onere tributario), SE intrattiene rapporti con il consumatore finale deve emettere un documento commerciale detto scontrino elettronico (chi acquista per soddisfacimento di bisogni personali non ha obbligo di chiedere fattura, mentre nei rapporti B2b c’è questo obbligo) QUANDO si emette la fattura? Dipende:
Operazioni oggettivamente inesistenti: sono operazioni che esistono solamente su carta, ci sono le fatture delle operazioni ma non sono mai state realizzate. Perché si fanno queste operazioni? Le fatture vengono emesse solitamente da soggetti compiacenti (detti cartiere) a volte costituite all’estero e non esercenti alcuna attività a fronte di operazioni mai avvenute queste fatture servono all’altro imprenditore di registrare costi che finiscono per incidere sulla dimensione dell’utile/perdita di esercizio abbattendo così il reddito d’impresa e i soldi verranno poi restituiti in modo occulto si creano così fondi neri Operazioni soggettivamente inesistenti: operazioni che possono effettivamente essersi verificate ma NON tra i soggetti indicati dalla fattura. Esempio: la società Alfa acquista beni da un fornitore comunitario (x es. imprenditore tedesco) che li cede in regime dio non imponibilità e con l’obbligo di operare in reverse, per avere invece maggiore competitività, Alfa costituisce in Italia la società Beta questa viene pilotata da Alfa e acquista i beni e viene obbligata all’autoliquidazione dell’IVA e la doppia notazione nel registro di acquisti e vendite. Beta avrà quindi un debito e un debito nei confronti dello Stato (x es beni per 100 + 22 di IVA) e cederà i beni tedeschi ad Alfa sottocosto (per es a 85 + 18,7 di IVA) Beta fa questo perché il suo obiettivo è unicamente assicurare ad Alfa l’acquisto della merce a prezzi vantaggiosi. Beta dovrebbe a questo punto dovrebbe versare l’IVA addebitata ad Alfa, ma Beta è priva di patrimonio e quindi non versa nulla all’erario (perché i 103,7 pagati da alfa li utilizza per pagare il fornitore tedesco) Beta causa così un ammanco nel bilancio dello Stato IRPEF E IRES, IMPOSTE SUI REDDITI Irpef è un’imposta progressiva su redditi di persone fisiche, IRES è invece un’imposta proporzionale su redditi di società ed enti queste imposte sono normate nel TUIR con il decreto DPR 917/1986 e ci sono spesso rinvii tra gli articoli. IRPEF: Il presupposto di questa imposta è il possesso di redditi (il che significa avere titolarità della fonte produttiva) in denaro o natura rientranti in categorie presenti nell’art.6. Quali sono queste categorie/ fonti produttive/ di reddito? Lavoro dipendente Lavoro autonomo Reddito di impresa Reddito di capitale Reddito fondiario = Redditi figurativi, imposte calcolate sulla rendita catastale, non agganciato a proventi Redditi Diversi = non è residuale MA contiene molte cose (attività non abituali e redd. su fabbricati esteri x es) L’IRPEF è un’imposta periodica , ogni anno si calcola e si paga. Per il calcolo del reddito complessivo riconosco le categorie che mi riguardano e li sommo tutti per ottenere il reddito complessivo lordo la somma dei vari redditi però NON è algebrica, perché per esempio le perdite possono essere scomputate SOLO nella stessa categoria Art. 8 del TUIR , per il calcolo del reddito complessivo lordo sommo i redditi e posso sottrarre dal totale SOLO le perdite effettuate con lavoro autonomo (se ho 100 di reddito di impresa e -20 di lavoro autonomo il reddito complessivo sarà 80, se invece ho la situazione opposta con 100 di lavoro autonomo e -20 di reddito di impresa il reddito complessivo sarà 100, se in futuro creerò reddito di impresa potrò liberarmi della perdita). È fondamentale individuare le giuste categorie di reddito, perché ogni categoria segue alcuni principi diversi: a. Imputazione al periodo di imposta: alcune categorie seguono la regola della cassa (secondo cui si dichiara quando si incassa, anche se è già stata emessa la fattura, questo riguarda sia costi che proventi), come lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito di capitale. Altre categorie, invece, seguono la regola di competenza (si focalizza sul momento in cui sorgono debiti e crediti) e questa regola è seguita per esempio per reddito di impresa. La maturazione, però, sebbene sia elemento decisivo per imputare il reddito, non consente di trascurare le successive movimentazioni finanziari che danno prova concreta della capacità contributiva
b. Assunzione in misura effettiva o predeterminata: reddito di solito quantificato tenendo conto di ricchezza effettivamente generata MA in alcune situazioni esso è predeterminato per ragioni di agevolazione o contrasto all’evasione. Nel reddito di impresa per es. si determina contrapponendo proventi e costi effettivi (ma possono presentarsi occasioni in cui la legge limita la deducibilità di un costo per le imprese per evitare evasioni e abusi). In altre situazioni si ha una predeterminazione del reddito, quindi un calcolo di ricchezza che non corrisponde a quello naturale, ricavato dall’applicazione di alcuni coefficienti all’attivo in bilancio c. Costi sostenuti per la produzione: in alcune situazioni i costi della produzione vengono direttamente individuati dalla legge (come per imprenditori e professionisti in regime forfettario), mentre in altre situazioni i costi di produzione non sono presi in considerazione in alcun modo e quindi reddito verrà tassato al lordo (nei redditi di capitale). Ci sono ancoraq altre situazioni in cui i costi sono presi in considerazione in misura predeterminata dalla legge SENZA riferimento dei proventi (x es. nel lavoro dipendente) d. Proventi conseguiti in sostituzione di reddito (x es reddito di cittadinanza, pensione, indennità di malattia): questi vengono incorporati nel reddito complessivo, ponendoli nella categoria di redditi a cui i proventi fanno riferimento Dal reddito complessivo lordo tolgo oneri deducibili (quegli oneri che rendono IRPEF un’imposta personale), che NON sono costi o spese riguardanti l’attività riguardano questioni personali!!! (come spese mediche x es.) ottengo il reddito complessivo netto , ovvero la mia base imponibile applico le aliquote IRPEF e ottengo l’imposta lorda da cui pero posso detrarre le spese (in teoria posso detrarre il 19% delle spese) e dopo aver fatto questo posso anche scomputare eventuali ritenute d’acconto ottengo così l’ imposta netta che devo versare DETERMINAZIONE DI IRES E IRPEF: IRES: imposta proporzionale con aliquota pari al 24%. I soggetti passivi sono le società (non quelle di persone che applicano tassazione basata sul modello della trasparenza) e enti diversi da società residenti e non nel territorio dello Stato. IRPEF: imposta progressiva per scaglioni che vanno dal 23% al 43% i cui soggetti passivi sono le persone fisiche RESIDENZA ITALIANA ED ESTERA di persone FISICHE Sia per l’IRPEF sia per l’IRES è fondamentale stabilire se il soggetto di riferimento sia residente in territorio dello Stato o non è residente si segue un principio di territorialità , si tassano redditi collegati al territorio La residenza delle persone fisiche: consente di creare un collegamento tra persona fisica e territorio dello stato e, in più, permette di identificare i soggetti passivi delle imposte secondo l’art.2 comma 1 del TUIR infatti: “i soggetti passivi delle imposte sono le persone fisiche residenti e non nel territorio dello Stato” In più, l’art.3 del TUIR identifica la base imponibile: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto di oneri deducibili indicati nell’art.10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato ” QUINDI: i residenti pagano imposte su TUTTI i redditi, anche quelli prodotti all’estero principio di tassazione dell’utile mondiale Ma come si definisce la residenza? Art 2 comma 2 del TUIR : “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente(1). DISTINZIONE IMPORTANTE: onere riduce la base imponibile, la detrazione riduce l’imposta Reddito complessivo lordo reddito complessivo netto imposta lorda imposta netta
RESIDENZA ITALIANA ED ESTERA di persone GIURIDICHE I redditi di società semplici vengono tassati secondo l’art.5 del TUIR secondo cui vengono tassati per “trasparenza” che elimina la doppia imposizione economica, le società NON sono i soggetti passivi perché procedono a quantificare il reddito ma non versano l’imposta, le imposte le versano i soci in base alle loro quote di partecipazione. Le società di capitale invece sono i soggetti passivi e secondo l’art.73 del TUIR pagheranno l’IRES sui redditi da loro prodotti. Come si definisce la residenza di una società? Per società di persone, di capitale ed enti valgono gli stessi concetti: è necessario che ci sia 1 tra questi requisiti racchiusi nell’art. 73 del TUIR :
Il presupposto della formazione di questo reddito è il possesso di terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato che siano iscritti nel catasto (se immobili sono all’estero, questi concorrono alla creazione di reddito ma come redditi diversi ). Viene quantificato su base catastale con riferimento al catasto dei terreni/ catasto edilizio urbano è quindi reddito figurativo, perché ricchezza determinata in maniera cartolare con un procedimento dettato per la determinazione della rendita MA potrebbe divergere dal reddito realmente prodotto dal bene immobile reddito figurativo quindi perché frutto di predeterminazione. La tassazione di questi redditi ha 2 scopi : assicurare stabilità di gettito (poiché immobili non sono facilmente occultabili al fisco e rendite sono predeterminate) e rappresenta anche una spinta alla messa a frutto del bene per trarne ricchezze superiori a quelle predeterminate. Si devono poi distinguere due figure : proprietario (titolare di reddito derivante da titolarità del diritto reale) e coltivatore (colui che si occupa della coltivazione del terreno). Le due figure possono essere riunite in un’unica persone questo avrà reddito fondiario espresso da due cifre: reddito dominicale (ovvero l’arricchimento di un soggetto, su base catastale, per il semplice fatto di essere proprietario del fondo) e reddito agrario (derivante da esercizio delle attività agricole e calcolato sempre su base di predeterminazione catastale)
La tassazione su base catastale si utilizza anche per unità immobiliari urbane e per i contratti di locazione se il canone risultante da contratto (ridotto forfettariamente del 5%) è superiore al reddito quantificato su base catastale, il reddito va determinato in misura pari al suddetto canone (al netto della riduzione del 5%). In più, la legge prevede che le impose gravanti su contratti di locazione di immobili ad uso abitativo possono essere assolte dai soggetti che li hanno locati senza essere imprenditori commerciali con il pagamento di un’imposta sostitutiva (perché prende il posto dell’IRPEF) pari al 21% del canone (c.d. cedolare secca), nei contratti a canone concordato, in più, si applica aliquota agevolata del 10%
Scaturiscono da impiego di capitale, contribuente investe il proprio denaro e questo genera una remunerazione. Fattispecie riconducibili alla categoria sono: interessi attivi derivanti da mutui e utili derivanti da partecipazione in società o enti soggetti all’IRES oppure anche altri proventi derivanti da operazioni finanziarie. Hanno particolare importanza: utili derivanti da partecipazione in società soggetti all’IRES distribuzione non è evento automatico e legislatore ha creato modello impositivo che prevede in un primo tempo la tassazione con IRES della società (di tutti i dividendi, anche quelli in natura) e in un secondo tempo, solo in occasione dell’eventuale corresponsione degli utili, la tassazione del socio (con IRPEF o IRES) per evitare doppia imposizione economica è previsto regime di tassazione con imposta sostitutiva, a favore dei soci persone fisiche residenti in Italia, con ritenuta al 26% dell’intero dividendo distribuito (nel caso in cui socio sia un imprenditore, l’utile concorrerà alla realizzazione di reddito di impresa per il 58,14% in regime dichiarativo)
È rilevante la subordinazione del prestatore d’opera, non la natura o consistenza delle prestazioni rese al datore di lavoro, il reddito è costituito da ciò che scaturisce dal rapporto NON la prestazione (indennità di maternità è lavoro dipendente e non viene erogata a fronte di un servizio della donna ma in ragione del rapporto in essere tra donna e datore). In questa categoria vengono incorporate anche categorie come lavoro a domicilio e redditi da pensione (indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata prima). Il reddito di lavoro dipendente NON richiede tenuta di scritture contabili ed è tassato al lordo (non possono essere dedotte le spese sopportate per la produzione di reddito). Il sistema di tassazione di questi redditi è incardinato nel rapporto di sostituzione il datore deve operare una ritenuta d’acconto, secondo art.23, DPR 900/1973, che esaurisce, limitatamente a quel reddito, il carico fiscale. In presenza di altri redditi da tassare con aliquota progressiva, il lavoratore dovrà predisporre la dichiarazione, determinare la base imponibile, liquidare l’imposta e, se in debito, versare. Il reddito è determinato secondo la regola della cassa , infatti rileva retribuzioni concretamente introitate, e comprende sia retribuzioni in denaro sia in natura. All’interno di questa categorie si trovano fattispecie di assimilazione , ovvero prive di alcuni requisiti fondamentali per essere parte della categoria, ma ne fanno parte tramite escamotage normativi con l’intenzione di offrire certezza riguardo le modalità di tassazione (x es le remunerazioni dei sacerdoti)
Riguarda redditi generati attraverso lo svolgimento di attività libero-professionali. La linea di demarcazione tra questo e il reddito di impresa è molto labile e incentrata sull’assetto organizzativo: si ha lavoro autonomo quando si ha un’attività economica, i cui corrispettivi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e la prestazione deve essere riconducibile al professionista. (fattispecie in cui le prestazioni di servizi sono praticamente sicuramente riconducibili al professionista è l’esercizio della professione di notaio) I titolari di reddito di lavoro autonomo DEVONO tenere le scritture contabili ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi e il reddito è determinato per differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti in base alla regola della cassa, sono in + ammessi ammortamenti dei beni impiegati per la professione, ma alcune spese sono deducibili in modo limitato e con criteri di forfettizzazione. Anche qui la legge stabilisce delle fattispecie che rientrano nella categoria per assimilazione, come x es redditi derivanti da utilizzazione economica delle opere di ingegno, brevetti, formule…
Rientrano in questa categoria coloro che hanno una struttura giuridica commerciale (persone giuridiche quindi) e coloro che esercitano in modo abituale un’attività commerciale.
autonomia), allora il fatturato sarà diviso e tassato. La parte realizzata da consulenza farà parte della categoria di reddito autonomo, mentre la restante parte (scritture contabili) sarà categorizzata nel reddito d’impresa”.
categoria che non risponde a una logica precisa, comprende diverse fattispecie MA non comprende tutte le fonti di reddito non comprese nelle altre categorie, entrano quindi a far parte di questa categoria ricchezze che la legge riconduce in modo espresso all’interno di questa categoria, non le ricchezze che non si sappia dove collocare. Le fattispecie in questione sono: