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Il sistema fiscale italiano: imposte dirette e indirette, IRPEF e IRES - Prof. Scandiuzzi, Appunti di Diritto Tributario

Una panoramica esaustiva del sistema fiscale italiano, distinguendo tra imposte dirette e indirette e analizzando nel dettaglio l'irpef e l'ires. vengono inoltre approfonditi concetti chiave come il reddito complessivo, gli oneri deducibili e la residenza ai fini fiscali, fornendo una solida base per la comprensione del sistema tributario italiano. Chiaro, ben strutturato e fornisce informazioni utili per studenti universitari ed esperti.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 06/05/2025

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DIRITTO TRIBUTARIO
CAPITOLO 1 – IL DIRITTO TRIBUTARIO E IL TRIBUTO
Il diritto tributario:
- È un diritto di 2° grado si basa su concetti di altre discipline materia giuridica che poggia di basi
economiche ed è coperto dalla riserva di legge (non c’è altro oltre alla legge che la regola)
- Articoli Costituzione fondamentali per il diritto tributario:
oArt. 3: principio sull’uguaglianza
oArt. 53: principio sulla capacità contributiva
- Il diritto trib. è definibile come l’insieme di leggi sulle imposte
- È un diritto pubblico, perché basato sulla coattività (non ho manifestazione di volontà nel pagamento delle
tasse per es., lo si fa perché si deve)
- Si occupa delle entrate (no tutte) dello Stato (dette entrate pubbliche), che poi utilizza per organizzare varie
funzioni
Le entrate di cui si occupa sono le entrate pubbliche di diritto pubblico (in cui lo Stato ha supremazia, sono
entrate coattive), non delle entrate pubbliche di diritto privato (in cui lo Stato si comporta da privato,
vendendo beni, concedendo in locazione fabbricati ho un contratto)
CATEGORIE DI ENTRATE PUBBLICHE DI DIRITTO PUBBLICO
1. Sanzioni la loro particolarità è che vengono erogate se c’è un illecito
2. Prestiti forzosi con questi più che un’entrata lo Stato ha una minor uscita; proroga, per esempio, i
finanziamenti ricevuti dai cittadini
3. Tributi derivano dalla legge, non ho illecito e non li riavrò indietro li pago perché chiedo qualcosa allo
Stato o perché ho la forza economica per pagarli
a. TASSE = le pago quando chiedo un servizio, una funzione ho quindi un beneficio dopo aver fatto la
richiesta e averle pagate. La tassa NON è collegata alla capacità di pagare, è uguale per tutti (ci sono poi
alcune eccezioni anche per questo)
b. IMPOSTE = sono le entrate principali dello Stato, le pago senza richiesta dietro, indipendentemente dal
ritorno che posso avere in base alla mia capacità contributiva. La capacità di pagare si misura con
indicatori legati al reddito, al patrimonio e al consumo. Alla base ho un sacrificio
c. Altri tributi come le entrate indennitarie (che si pagano se per esempio crei un danno ambientale)
CLASSIFICAZIONE PRINCIPALE DELLE IMPOSTE:
1. Imposte dirette: colpiscono il reddito o il patrimonio nel momento in cui ce l’ho o lo produco. Esempi: IMU
(imposta per il possesso di fabbricati e terreni, non si paga sulla prima casa però. È un’imposta diretta sul
patrimonio), bollo auto ( che pago per il possesso di un’auto, è sempre un’imposta diretta sul patrimonio),
IVAFE (se ho conti all’estero), IVIE (se ho immobili all’estero), IRPEF (imposta diretta sul reddito di una persona
fisica) e IRES (imposta diretta sul reddito di una società)
2. Imposte indirette: colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene utilizzata /trasferita/consumata. Esempio
per eccellenza: IVA (anche se non hai reddito la paghi). Altri es: imposta di registro (che pago quando vendo
una casa), imposta di successione e di donazione
Altre classificazioni:
Differenza fondamentale: reddito e patrimonio
Patrimonio= non porta entrate
Reddito= concetto + “fluttuante”, porta delle entrate
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DIRITTO TRIBUTARIO

CAPITOLO 1 – IL DIRITTO TRIBUTARIO E IL TRIBUTO

Il diritto tributario:

  • È un diritto di 2° grado  si basa su concetti di altre discipline  materia giuridica che poggia di basi economiche ed è coperto dalla riserva di legge (non c’è altro oltre alla legge che la regola)
  • Articoli Costituzione fondamentali per il diritto tributario: o Art. 3: principio sull’uguaglianza o Art. 53: principio sulla capacità contributiva
  • Il diritto trib. è definibile come l’insieme di leggi sulle imposte
  • È un diritto pubblico, perché basato sulla coattività (non ho manifestazione di volontà nel pagamento delle tasse per es., lo si fa perché si deve)
  • Si occupa delle entrate (no tutte) dello Stato (dette entrate pubbliche), che poi utilizza per organizzare varie funzioni Le entrate di cui si occupa sono le entrate pubbliche di diritto pubblico (in cui lo Stato ha supremazia, sono entrate coattive), non delle entrate pubbliche di diritto privato (in cui lo Stato si comporta da privato, vendendo beni, concedendo in locazione fabbricati  ho un contratto) CATEGORIE DI ENTRATE PUBBLICHE DI DIRITTO PUBBLICO
  1. Sanzioni  la loro particolarità è che vengono erogate se c’è un illecito
  2. Prestiti forzosi  con questi più che un’entrata lo Stato ha una minor uscita; proroga, per esempio, i finanziamenti ricevuti dai cittadini
  3. Tributi  derivano dalla legge, non ho illecito e non li riavrò indietro  li pago perché chiedo qualcosa allo Stato o perché ho la forza economica per pagarli a. TASSE = le pago quando chiedo un servizio, una funzione  ho quindi un beneficio dopo aver fatto la richiesta e averle pagate. La tassa NON è collegata alla capacità di pagare, è uguale per tutti (ci sono poi alcune eccezioni anche per questo) b. IMPOSTE = sono le entrate principali dello Stato, le pago senza richiesta dietro, indipendentemente dal ritorno che posso avere in base alla mia capacità contributiva. La capacità di pagare si misura con indicatori legati al reddito, al patrimonio e al consumo. Alla base ho un sacrificio c. Altri tributi come le entrate indennitarie (che si pagano se per esempio crei un danno ambientale) CLASSIFICAZIONE PRINCIPALE DELLE IMPOSTE :
  4. Imposte dirette: colpiscono il reddito o il patrimonio nel momento in cui ce l’ho o lo produco. Esempi: IMU (imposta per il possesso di fabbricati e terreni, non si paga sulla prima casa però. È un’imposta diretta sul patrimonio), bollo auto ( che pago per il possesso di un’auto, è sempre un’imposta diretta sul patrimonio), IVAFE (se ho conti all’estero), IVIE (se ho immobili all’estero), IRPEF (imposta diretta sul reddito di una persona fisica) e IRES (imposta diretta sul reddito di una società)
  5. Imposte indirette: colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene utilizzata /trasferita/consumata. Esempio per eccellenza: IVA (anche se non hai reddito la paghi). Altri es: imposta di registro (che pago quando vendo una casa), imposta di successione e di donazione Altre classificazioni: Differenza fondamentale: reddito e patrimonio Patrimonio= non porta entrate Reddito= concetto + “fluttuante”, porta delle entrate

 Imposte periodiche e una tantum : quelle periodiche sono indicative della forza economica (reddito, che a differenza del patrimonio è commisurato a un certo periodo di tempo) che si ha, si pagano regolarmente con periodi previsti dalla legge. Quelle una tantum, invece, si pagano occasionalmente, come l’imposta di successione  Imposte ordinarie e straordinarie: le ordinarie sono stabilite nell’ordinamento (come IRPEF), le straordinarie sono inserite in situazioni particolari (durante il covid, per esempio, alcuni settori hanno guadagnato moltissimo e altri pochi e quindi si pensava di far pagare + imposte ai primi). Il legislatore ha discrezionalità nell’inserire nuove imposte ma devono essere coerenti ai principi costituzionali  Imposte personali e reali: le personali tengono conto della situazione personale dei contribuenti, tramite per esempio le detrazioni per l’IRPEF (una percentuale si può scomputare dalle imposte). L’IRES è reale perché colpisce il reddito senza preoccuparsi della situazione specifica. Perché esistono le imposte personali? Perché la costituzione, oltre al principio di uguaglianza normale, ha anche al suo interno l’uguaglianza sostanziale (deve parificare la situazione)  Imposte sostitutive: ESEMPIO= compro un terreno per 100€ e dopo 2 anni qualcuno mi chiede di venderlo e posso farlo per 1000€, così mi arricchisco e ottengo plusvalenza e quindi devo pagare nell’IRPEF. Sulla plusvalenza devo pagare il 43% all’erario. Il legislatore ha però introdotto la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva + bassa, cosa significa? Il terreno che ho negli anni ha effettivamente aumentato il valore di 1000€ e posso rivalutare l’immobile. In questo modo aumento il costo pagando un’imposta sostitutiva ed è come se l’avessi acquistato a 1000€ e quindi l’imposta sulla plusvalenza quando vendo il terreno è nulla. L’imposta sostitutiva sarà molto più bassa rispetto a quella sulla plusvalenza. Pagando questa imposta sostituisco l’imposta ordinaria. Altro esempio di imposta sostitutiva: se ho una società di capitale con due soci, se questa società distribuisce i dividendi, se ho utili per 200 che si dividono a metà per i soci è un arricchimento (è reddito) e i due soci con l’IRPEF (tassa ordinaria) dovrebbero pagare al 43%. Il legislatore prevede un’imposta sostitutiva (in questo caso non è una scelta del singolo) al 26%. Le imposte sostitutive vengono versate direttamente dalla società all’erario  Imposte fisse, proporzionali e progressive. Imposte fisse: fissata in modo puntuale, come il canone RAI Imposte proporzionali: IRES, fissata al 24% (l’aliquota fissa ma la quantità varia, cambia nella stessa proporzione con cui aumenta il reddito) Imposte progressive: IRPEF, non ho aliquota fissa, paghi di più a mano a mano che aumenta il reddito in maniera + che proporzionale. Nel 2024 secondo l’art. 11 DPR 917 ho 3 aliquote:  Fino a 28.000  23%  Da 28.000 a 50.000  35%  Da 50.000 in su  43% (se ho 30.000 i primi li pago al 23% e i 2.000 restanti al 35%) La FLAT TAX= imposta che si appiattisce su 1 o 2 aliquote ed è questa la direzione verso cui stiamo andando. Ma se c’è una sola aliquota, come fa a seguire i principi costituzionali (che impongono la progressività delle imposte come l’IRPEF, per garantire l’uguaglianza sostanziale presente nell’articolo 3)? Si utilizzano altri sistemi, per colpire di più chi ha redditi alti  per esempio la NO TAX AREA (fascia di reddito che non subisce tassazione). Esempio di no tax area: fino ai 10.000 non si viene tassati e ho una flat tax al 20%  avrò: REDDITO BASE IMPONIBILE IMPOSTE 10.000 0 0 20.000 10.000 2. 30.000 20.000 4. 40.000 30.000 6. E quindi se raddoppio il reddito aumentano in modo + che proporzionale le tasse Altro strumento = DETRAZIONI (con cui tolgo certe quantità dall’imposte e non direttamente dal reddito)

  • Disposizioni procedimentali = disposizioni che indicano COME vanno fatte le cose (per esempio identificano le scadenze che l’agenzia delle entrate e i contribuenti devono rispettare). Queste disposizioni si applicano nella versione in vigore quando si apre il procedimento, anche se quest’ultimo riguarda cose passate (ESEMPIO: in questo momento l’Agenzia delle entrate sta controllando ciò che i contribuenti hanno fatto nel 2018, ma le regole procedimentali che utilizzano sono quelle dell’anno corrente (2024) per verificare che nel 2018 siano state utilizzate correttamente le disposizioni sostanziali in vigore nel 2018)
  • Disposizioni sanzionatorie = leggi stabiliscono sanzioni in caso di illeciti tributari (che possono diventare penali) MA non possono essere retroattive e vengono regolate da 2 decreti
  • Disposizioni procedurali = riguardano il procedimento di un processo tributario che avviene di fronte alla corte di giustizia tributaria (NON ordinaria). Stabiliscono entro quando avviene, quando si depositano gli atti e in casi tributari i commercialisti (fino al 2° grado possono difendere i propri clienti) - Disposizioni agevolative = attraverso le agevolazioni il contribuente non deve versare nulla (agevolazioni totali) o dover pagare solo una parte (agevolazioni parziali). Le agevolazioni possono essere poi soggettive (se operano a favore di contribuenti individuati dalla legge) o oggettive (agiscono con riguardo a determinate fattispecie economiche). Le ESENZIONI sono disposizioni agevolative con cui qualcuno viene esonerato dal pagamento di un tributo, in parte o totalmente, che senza quella disposizione avrebbe dovuto pagare perché avrebbe i presupposti Le ESCLUSIONI sono disposizioni che rimarcano la non tassazione, senza quella disposizione questo si dedurrebbe comunque dalla disciplina ordinaria perché non si hanno i presupposti per la tassazione MA le esclusioni servono a togliere incertezza (le esclusioni NON sono agevolazioni) Le disposizioni agevolative creano una disparità di trattamento tra i contribuenti ma questo è giustificato per il raggiungimento di altri obiettivi, come proteggere principi costituzionali. Che differenza c’è tra disposizioni agevolative e condoni fiscali? I condoni sono provvedimenti normativi che mirano a promuovere adempimento delle obbligazioni tributarie da parte di soggetti inadempienti, ma l’adesione è volontaria. I condoni possono essere di clemenza (che consentono all’evasione di versare il tributo originariamente non pagato, azzerando sanzioni ed eventuali interessi per il ritardato pagamento) o premiale (con questi la legge permette la definizione del rapporto tributario, pagando per esempio vecchie imposte, attraverso versamento di somme, a volte in maniera forfettaria). Il condono quindi non è un'agevolazione, non h come scopo la protezione di qualche principio costituzionale, ha lo solo scomodi rinsanare il bilancio dello Stato; le agevolazioni invece hanno scopo diverso, ovvero di tutelare determinati principi costituzionali. LE PSEUDO FONTI del diritto tributario NON sono fonti di diritto ma sono circolari, atti di indirizzo, risoluzione che vengono emanate e sono degli strumenti utili per interpretare le disposizioni. Le circolari : Art 10 septies dello Statuto del contribuente afferma che:” L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire: a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità; d) istruzioni operative ai suoi uffici. …” le circolari emanate dall’Agenzia delle entrate possono quindi spiegare le nuove disposizioni ma non può in alcun modo aggiungere o cambiare il contenuto delle disposizioni e hanno valenza interna all’Agenzia. Le risoluzioni: l’Agenzia può rispondere agli interpelli convocati dai contribuenti. Gli interpelli sono strumenti per chiedere all’Agenzia delle entrate come devo comportarmi in determinate situazioni di incertezza, portando quindi un caso specifico personale, non generale ed astratto). Una volta che risponde cosa può succedere?
  1. Risponde che la soluzione che io propongo nell’interpello è corretto, oppure non risponde entro certi termini all’interpello e quindi di ritiene silenzio assenso
  1. Risponde che la soluzione / la mia interpretazione non è giusta e quindi seguo le direttive che mi vengono date nella risposta
  2. Risponde che la mia soluzione non è giusta ma io sono convinta che la mia interpretazione sia giusta e quindi seguo le mie idee  la risposta NON è vincolante, perché non è una fonte Esistono varie tipologie di interpello:
  • Interpello ordinario: nel caso di dubbi interpretativi rispetto alla legge (definito dall’art. 11 dello Statuto dei contribuenti)
  • Interpello qualificatorio: serve per qualificare correttamente i fatti per applicare correttamente la legge. Per esempio: sono imprenditore e faccio conferimento di fabbricato, che ritengo azienda, a una società (ottenendo così in cambio una partecipazione di quella società). Questo genererebbe reddito tassabile MA c’è una disposizione per cui se l’oggetto in questione è un’azienda non sono tassabile Quindi per essere sicuro di fare tutto giusto devo qualificare i fatti, non sto interpretando le nrome ma i FATTI La Corte costituzionale Interviene sulle fonti, con la forza di eliminarle se ritenute incostituzionali (ha questo potere non solo sulle disposizioni tributarie ma su tutte). Sappiamo che l’art. 3 della Costituzione garantisce l’uguaglianza e se ho disposizioni che la creano, possono arrivare alla Corte ed essere eliminate. Per arrivare davanti alla Corte ci deve essere un processo in cui una delle due parti sostiene che la disposizione è incostituzionale e il giudice può fermare il processo e rinviare gli atti alla Corte se la questione è definita rilevante (quindi la norma è centrale per il caso trattato nel processo) e fondata. L’effetto dell’eliminazione è retroattivo MA con dei limiti, ovvero che i rapporti tributari non siano ESAURITI (ho un rapporto esaurito se per esempio ho un rapporto un impugnato, ho perso al 1° grado ma non ho presentato ricorso entro i termini… non ho più rimedi per tenere in piedi quella situazione). La sentenza Può avere effetto solo per il futuro se esplicitamente espresso. (come nel caso della Robin Hood tax). L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Se voglio interpretare vuol dire che voglio passare da disposizione (testo scritto, enunciato normativo) alla norma (regola effettiva che applico). Per interpretarle devo capire l’ambito applicativo della disposizione, e per farlo non si va a schema libero ma si parte della preleggi. L’art.12 del C.C. contrappone due argomenti: interpretazione letterale e l’intenzione del legislatore.
  1. Interpretazione letterale: avviene quindi tramite la lettura del testo e senza nessun discostameto da ciò che è scritto. Le parole devono essere contestualizzate e se provengono da un altro ordinamento, si devono usare le definizioni presenti in quest’ultimo. Questo tipo di interpretazione, pero, non sempre coglie la volontà del legislatore
  2. Intenzione del legislatore: la posso vedere tramite alcuni argomenti: a. Teleologico (faccio emergere l’intenzione tramite il testo, parto da quello perla mia interpretazione e per capire la finalità della disposizione) b. Psicologico/storico (interpreto non solo sulla base del testo ma anche studiando i lavori preparatori, come relazioni tecniche e illustrative, che potrebbero contenere le finalità) c. Per assurdo/apagogico (trovo soluzione facendo leva sul fatto che interpretando in altro modo la soluzione sarebbe insostenibile) d. Evolutivo (cercando di attualizzare le disposizioni tenendo conto se potrebbero essere nate in un contesto economico o sociale diversi)
  3. Interpretazione per principi costituzionali (adeguatrice): i principi costituzionali sono dei criteri interpretativi e posso trovare delle soluzioni rispettose dei principi costituzionali. È pero un’interpretazione delicata perche NON significa tassare secondo i principi ma solo interpretare

Tutti e tre gli indicatori di forza economica possono non sempre essere facilmente visibili e individuabili MA è fondamentale che siano effettivi, la loro effettività si può vedere da due punti di vista. a- Effettività sul fronte della natura economica della fattispecie di riferimento, è infatti da escludere che alla base di un’imposta possano essere messe situazioni prive di consistenza sul versante economico, riferibili per esempio a scelte personali come l’aderenza a un partito politico b- Effettività dal punto di vista della concretezza della ricchezza , ovvero che la dimensione economica sia assodata: i fatti-indice devono esprimere una concreta attitudine del contribuente PRESUNZIONI LEGALI: esistono leggi e regolamenti contenenti una presunzione e stabiliscono quindi che al verificarsi del fatto alfa si considera già provato il fatto beta, salva la possibilità per il soggetto contro il quale la presunzione è posta di dimostrare che beta non si è verificato (in questo caso si parla di presunzioni relative perché ho possibilità di provare il contrario) Un’altra caratteristica fondamentale degli indicatori è l’attualità : indicatore deve applicarsi su ricchezza attuale, deve esistere in quel momento l’indicatore (non è detto che ricchezze del passato esistano nel presente) ACCOLLO E TRASLAZIONE D’IMPOSTA L’art. 53 della Costituzione afferma che il tributo deve essere versato a fronte della capacità contributiva propria MA possono esserci degli accordi tra parti contraenti per il trasferimento da uno all’altro del carico fiscale. Accollo d’imposta: è regolato dalla legge e le parti possono accordarsi come meglio credono MA l’accordo non libera il soggetto passivo nei confronti dell’erario, il debitore originario rimane direttamente esposto all’Amm. Finanziaria. Traslazione: imposta dovuta per legge a un soggetto (contribuente di diritto) viene addebitata ad un altro soggetto (contribuente di fatto) e in questo modo il carico fiscale pesa su quest’ultimo

CAPITOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE TRIBUTARIA

I CONTRIBUENTI

I contribuenti hanno l’obbligo di quantificare la ricchezza rilevante dal pov impositivo e quindi quantificare le imposte dovute, l’Amm. Finanziaria entra in gioco in un secondo momento per VERIFICARE se le imposte sono state correttamente determinate  ha quindi ruolo di secondo piano perché controlla solo quanto il contribuente ha dichiarato e quanto, in caso, avrebbe dovuto dichiarare. Il contribuente/ soggetto passivo d’imposta = colui che ha realizzato il presupposto del tributo, ovvero il fatto economico realizzato che fa scattare obbligo di pagare le imposte. Il soggetto passivo non ha necessariamente anche una soggettività nel C.C.  NON tutti i soggetti del C.C. sono anche soggetti passivi del diritto tributario Possono esserci alcune situazioni in cui il presupposto di imposta è UNITARIO ma è realizzato da una pluralità di soggetti e questo presupposto è inscindibile (non si riesce a distinguere quanta parte del fatto economico sia riferibile a un soggetto), fanno tutti parte di un unico atto  questo è il caso della solidarietà paritaria (obbligati sono alla pari, adempimento di uno libera tutti) e i soggetti sono obbligati in solido (chi versa l’imposta può agire in regresso nei confronti degli altri che sono rimasti estranei all’adempimento)  la coobbligazione paritaria a volte è scaturita da determinate disposizioni tributarie. SOGGETTI CHIAMATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE : soggetto passivo NON è colui che nel caso di evasione deve pagare le sanzioni, le due figure possono coincidere ma non devono necessariamente. Il principio generale che si segue è quello della personalità delle sanzioni  la sanzione va irrogata al soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione, NON chi ha tratto vantaggio dall’illecito: ci si trova però su un doppio binario normativo:

  • Responsabilità personale: se la violazione è stata commessa da una persona fisica la sanzione è irrogata a questo soggetto, in questa fattispecie è autore anche chi ha tratto vantaggio dalla violazione. Nel caso in cui ho persone o enti che agiscono attraverso rappresentanti/ dipendenti/ amministratori la responsabilità è attribuita anche al contribuente (per es. società) e si forma una obbligazione solidale, sono però previste mitigazioni se l’autore non ha tratto vantaggio e non ha agito con dolo o colpa grave.
  • Responsabilità dell’ente: se la società o l’ente sono dotati di personalità giuridica vi è la diretta responsabilità del citato ente, con irrogazione in capo ad esso della sanzione amministrativa CONTRIBUENTI DI FATTO E DI DIRITTO : questa differenza è lampante nel caso dell’IVA; è un tributo che colpisce il consumo e il consumatore paga il corrispettivo sapendo che all’interno della cifra è presente anche l’imposta. L’imposta, però, non viene versata dal consumatore finale che non ha rapporti diretti con l’Amm. Finanziaria  imposta pagata da soggetto che ha ceduto beni o prestato servizi, lui è contribuente di diritto , perché è colui che ha un rapporto con l’ente impositore, acquisendo il tributo e riversandolo all’ente. Attraverso il meccanismo della rivalsa l’imposta si scarica sul soggetto che fa emergere la propria forza economica  ovvero il contribuente di fatto I SOSTITUTI D’IMPOSTA : figura prevista dall’art. 64, comma 1, DPR n.600/1973  soggetto chiamato a pagare in luogo di altri (NON in aggiunta) con obbligo di rivalsa nei loro confronti, la rivalsa è OBBLIGATORIA perché c’è esigenza di coordinare la sostituzione tributaria con il principio di capacità contributiva. Questo soggetto si pone in mezzo al contribuente e all’Amm. Finanziaria e rende + fluido l’adempimento tramite ritenute alla fonte, che il sostituto deve pagare al fisco il mese successivo  la ricchezza che passa per le mani del sostituto viene tassata mediante effettuazione delle ritenute e arriva al sostituito al netto dell’imposta. Questa figura può essere determinata esclusivamente attraverso la legge NON con accordi privatistici. Il sostituto solitamente è rappresentato da aziende che “danno” retribuzioni, interessi, dividendi e compensi…; la figura del sostituto è essenzialmente attribuita alle società commerciali, imprenditori individuali, enti e liberi professionisti. Il settore in cui è più frequente trovare la figura del sostituto è quello delle imposte sul reddito ma c’è una sostanziale sostituzione anche nel comparto dell’IVA per esempio  in questo settore l’imposta gravante sul consumatore finale è versata allo stato dai soggetti che operano le fasi intermedie COSA SUCCEDE SE IL SOSTITUTO ESEGUE IL PAGAMENTO SENZA EFFETTUARE LA RITENUTA? Il sostituto versa un’imposta dovuta ad altri e ha l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito (fa ritenuta nei confronti di sostituito) figura inserita per creare conflitto di interessi e disincentivare l’evasione fiscale  non fare ritenute presuppone sanzione per l’imprenditore e quindi un costo in più per l’impresa. A rimetterci è poi il lavoratore perché è colui che lavora in nero e quindi non paga imposte sul reddito. La sostituzione può avere forme diverse:
  1. SOSTITUZIONE TOTALE/ ritenuti totali o a titolo d’imposta. La ritenuta totale esaurisce il rapporto tra contribuente ed ente impositore. Sono ritenute totali per esempio le ritenute che la banca fa sugli interessi attivi, le ritenute che la società per azioni esegue su interessi maturati su prestiti obbligazionari o sui dividendi erogati ai soci non imprenditori  questi redditi non vanno messi nella dichiarazione dei redditi, perché il sostituto in questione fa la ritenuta delle imposte. E SE il sostituto non esegue la ritenuta e non versa l’imposta allo Stato? In queste ritenute totali l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, NON il sostituito, anche se non riguarda la sua capacità contributiva QUINDI se non la versa è lui che deve affrontare l’Amm. Finanziaria e deve pagare ciò che le deve. In queste situazioni il sostituito NON deve agire dichiarando il suo reddito, perché verrebbe così tassato due volte. NEL CASO PERÒ in cui la ritenuta non viene effettuata e poi non versata  sostituto e sostituito hanno un vincolo di solidarietà , quindi può essere richiesta a entrambi. Caso + frequente di coobbligazione: rapporto tra socio e società, nel caso in cui utili occultati da società vengono poi distribuiti ai soci, si parla in questi casi di distribuzione occulta di utili extracontabili (perché estranea alle scritture)  gli utili nascosti dalla società vengono PRESUNTI come distribuiti ai soci nel caso per esempio in cui i soci sono pochi e magari familiari  poiché in caso di distribuzione di utili la società dovrebbe frae una ritenuta del 26% e questo non si è verificato si ha coobbligazione  nel momento di riscossione forzata può coinvolgere anche il socio presuntivamente arricchito. Nei casi di sostituzione totale il possessore di reddito si comporta come contribuente di fatto, non instaura rapporti con l’Amm.
  2. SOSTITUZIONE PARZIALE/ritenute parziali o d’acconto: in questi casi l’obbligazione rimane in capo al sostituito, la ritenuta NON esaurisce il carico positivo ma è un semplice acconto. Nella sostituzione parziale NON si hanno casi di coobbligazione perché nel caso di mancata ritenuta, il sostituito che ha incassato il denaro non è esonerato dall’obbligo di esporre quel reddito nella propria dichiarazione  la ritenuta

l’operato degli uffici periferici E si occupano delle istanze di interpello; le direzioni provinciali emettono gli avvisi di accertamento. LA GUARDIA DI FINANZA Corpo militare appartenente alle forze armate italiane che svolge molteplici funzioni come: ricerca e denuncia di violazioni in materia finanziaria, vigilanza sul rispetto delle disposizioni, tutela dell’ordine pubblico. Sul piano tributario ha alcuni stessi poteri spettanti all’Agenzia delle Entrate MA per evitare sovrapposizioni COOPERA con l’Agenzia per l’acquisizione di elementi utili per eventuale accertamenti e può trasmettere all’Agenzia dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. La Guardia può effettuare accessi, ispezioni e verifiche per contrastare l’evasione tributaria MA non ha il potere di accertamento e non può quindi emettere provvedimenti impositivi. IL GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE Organo monocratico con sede a Roma che opera in piena autonomia, figura funzionale ad un primo contrasto delle violazioni procedimentali fatte dall’Amm. Finanziaria. NON è amministrazione nel senso di soggetto deputato ai controlli ma è un’istituzione amministrativa perché può incidere, senza intervento di un giudice, sulla fase di controlli. Il Garante interviene nel momento in cui il contribuente crede che per esempio stiano chiedendo troppo e fa un’istanza al Garante  garante NON ha però il potere di annullare atti, può solo confrontarsi e richiamare gli uffici. Il garante, poi, non entra nel merito della fattispecie MA esamina semplicemente i profili procedimentali per cercare di capire se l’Amm. si è comportata in modo corretto o no. CAPITOLO 5 – SPECIFICAZIONE NORMATIVA DEI CONSUMI E DEI REDDITI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA, IRPEF E IRES Ciò che sappiamo è che:

  1. Reddito= incremento del patrimonio iniziale giustificato dallo svolgimento di attività o compimento di singole operazioni
  2. Consumi= soddisfano necessità o bisogni personali del contribuente
  3. Costi= esborsi sopportati per svolgimento di attività economica In questo capitolo si vede la loro specificazione normativa  come il diritto li rappresenta in funzione della loro tassazione. I consumi del privato rappresentano il ricavo del soggetto che cede beni e tale ricavo rappresenta la base di partenza per la determinazione del reddito dell’operatore economico. Però questi processi vanno tassati in modo diversi. Esistono diverse tipologie di operazioni:
  • Business to business (B2B) : operazione di compravendita tra due operatori economici
  • Business to consumer (B2C): operazione di vendita tra operatore economico e consumatore IVA, IMPOSTA SUI CONSUMI NEUTRALITÀ DI IVA E MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO GENERALE DEI TRIBUTI Elementi essenziali di un tributo :
  1. Presupposto : sulla base di quale fatto si deve pagare
  2. Soggetto passivo : chi deve pagare
  3. Base imponibile : per IVA è il prezzo, per IRPEF è il reddito mentre per le imposte fisse questo è inutile
  4. Aliquota dell’imposta

Un privato che consuma, secondo la legge, deve essere tassato con l’IVA ma non è lui stesso che deve versare questa imposta allo Stato (sarebbe impensabile che lo Stato potesse intrattenere rapporti con milioni di soggetti) ma sono solo gli operatori economici ad occuparsene  consumatore diventa così contribuente di fatto che paga il tributo senza però intrattenere rapporti con l’Ente impositore. La tassazione dei consumi è quindi affidata a un particolare meccanismo che coinvolge assieme al consumatore finale anche gli operatori economici che prima di lui si sono occupati della produzione o circolazione del bene  IVA viene applicata sull’intera catena produttivo-distributiva ( è un’imposta plurifase ) con aliquota ordinaria del 22% Gli operatori però NON devono rimanere incisi da questa imposta che non li riguarda l’IVA è neutrale per questi soggetti. Per questo nelle B2C il prezzo esposto è comprensivo del tributo, che in questo modo il dettagliante acquisisce e a questo punto è tenuto a versare l’IVA, dopo aver detratto la parte che a monte è stata addebitata a lui (quando ha comprato il bene x es) Strumenti per arrivare alla neutralità dell’IVA: 1- Detrazione: consente agli operatori economici di non rimanere incisi delle B2B, l’imposta addebitata ai propri clienti viene detratta che è stata addebitata a lui stesso dai fornitori  in questo modo l’IVA è un’imposta non cumulativa 2- Rivalsa: nelle B2C consiste nel caricare il tributo sul prezzo di cessione del bene e in questo modo avviene la traslazione legale dell’imposta dal dettagliante al consumatore IVA è quindi un’imposta plurifase, non cumulativa e su valore aggiunto (perché ogni commerciante versa l’imposta misurata sul valore aggiunto che apporta, differenza tra ricavo di vendita e il costo di acquisto della merce) FORMALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI TRAMITE FATTURA All’inizio della propria attività i soggetti che devono applicare l’IVA si forniscono di un codice identificativo  Partita IVA. Al momento dell’effettuazione di cessione di beni o servizi  operatore emette fattura (che ormai è elettronica e Agenzia ha disponibilità di tutte le fatture emesse e ricevute per verificare eventuali anomalie). La fattura è lo strumento con cui l’operatore economico può avvalersi per esercitare la rivalsa (trasferire sul cessionario l’onere tributario), SE intrattiene rapporti con il consumatore finale deve emettere un documento commerciale detto scontrino elettronico (chi acquista per soddisfacimento di bisogni personali non ha obbligo di chiedere fattura, mentre nei rapporti B2b c’è questo obbligo) QUANDO si emette la fattura? Dipende:

  1. Per beni mobili  quando avviene la consegna o la spedizione
  2. Per beni immobili  al momento della stipulazione dell’atto
  3. Per consumi di servizi  al momento del pagamento Se emetto fattura prima di venire effettivamente pagato dovrò comunque versare l’IVA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE DELL’IVA Per contrapporre l’IVA a debito (risultante da fatture emesse) all’IVA a credito (risultante da fatture ricevute)  fatture devono essere registrate in registri appositi da aggiungere alla contabilità aziendale (registro delle vendite e registro degli acquisti)  in questi registri entrano masse di operazioni e quindi la contrapposizione non avviene fattura per fattura ma per masse di fatture riferibili al periodo preso in considerazione  questa opera di contrapposizione è detta liquidazione dell’imposta Principio di cartolarità dell’IVA: fattura fa esercitare rivalsa e detrazione anche se finanziariamente non è avvenuto nulla. OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESENTI ED ESCLUSE Operazioni imponibili: quelle operazioni che rispettano i presupposti applicativi dell’IVA. Quali sono questi presupposti? Vengono definiti dall’art. 1 del DPR 633/
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

Operazioni oggettivamente inesistenti: sono operazioni che esistono solamente su carta, ci sono le fatture delle operazioni ma non sono mai state realizzate. Perché si fanno queste operazioni? Le fatture vengono emesse solitamente da soggetti compiacenti (detti cartiere) a volte costituite all’estero e non esercenti alcuna attività a fronte di operazioni mai avvenute  queste fatture servono all’altro imprenditore di registrare costi che finiscono per incidere sulla dimensione dell’utile/perdita di esercizio  abbattendo così il reddito d’impresa e i soldi verranno poi restituiti in modo occulto  si creano così fondi neri Operazioni soggettivamente inesistenti: operazioni che possono effettivamente essersi verificate ma NON tra i soggetti indicati dalla fattura. Esempio: la società Alfa acquista beni da un fornitore comunitario (x es. imprenditore tedesco) che li cede in regime dio non imponibilità e con l’obbligo di operare in reverse, per avere invece maggiore competitività, Alfa costituisce in Italia la società Beta  questa viene pilotata da Alfa e acquista i beni e viene obbligata all’autoliquidazione dell’IVA e la doppia notazione nel registro di acquisti e vendite. Beta avrà quindi un debito e un debito nei confronti dello Stato (x es beni per 100 + 22 di IVA) e cederà i beni tedeschi ad Alfa sottocosto (per es a 85 + 18,7 di IVA)  Beta fa questo perché il suo obiettivo è unicamente assicurare ad Alfa l’acquisto della merce a prezzi vantaggiosi. Beta dovrebbe a questo punto dovrebbe versare l’IVA addebitata ad Alfa, ma Beta è priva di patrimonio e quindi non versa nulla all’erario (perché i 103,7 pagati da alfa li utilizza per pagare il fornitore tedesco)  Beta causa così un ammanco nel bilancio dello Stato IRPEF E IRES, IMPOSTE SUI REDDITI Irpef è un’imposta progressiva su redditi di persone fisiche, IRES è invece un’imposta proporzionale su redditi di società ed enti  queste imposte sono normate nel TUIR con il decreto DPR 917/1986 e ci sono spesso rinvii tra gli articoli. IRPEF: Il presupposto di questa imposta è il possesso di redditi (il che significa avere titolarità della fonte produttiva) in denaro o natura rientranti in categorie presenti nell’art.6. Quali sono queste categorie/ fonti produttive/ di reddito? Lavoro dipendente Lavoro autonomo Reddito di impresa Reddito di capitale Reddito fondiario = Redditi figurativi, imposte calcolate sulla rendita catastale, non agganciato a proventi Redditi Diversi = non è residuale MA contiene molte cose (attività non abituali e redd. su fabbricati esteri x es) L’IRPEF è un’imposta periodica , ogni anno si calcola e si paga. Per il calcolo del reddito complessivo riconosco le categorie che mi riguardano e li sommo tutti per ottenere il reddito complessivo lordo  la somma dei vari redditi però NON è algebrica, perché per esempio le perdite possono essere scomputate SOLO nella stessa categoria  Art. 8 del TUIR , per il calcolo del reddito complessivo lordo sommo i redditi e posso sottrarre dal totale SOLO le perdite effettuate con lavoro autonomo (se ho 100 di reddito di impresa e -20 di lavoro autonomo il reddito complessivo sarà 80, se invece ho la situazione opposta con 100 di lavoro autonomo e -20 di reddito di impresa il reddito complessivo sarà 100, se in futuro creerò reddito di impresa potrò liberarmi della perdita). È fondamentale individuare le giuste categorie di reddito, perché ogni categoria segue alcuni principi diversi: a. Imputazione al periodo di imposta: alcune categorie seguono la regola della cassa (secondo cui si dichiara quando si incassa, anche se è già stata emessa la fattura, questo riguarda sia costi che proventi), come lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito di capitale. Altre categorie, invece, seguono la regola di competenza (si focalizza sul momento in cui sorgono debiti e crediti) e questa regola è seguita per esempio per reddito di impresa. La maturazione, però, sebbene sia elemento decisivo per imputare il reddito, non consente di trascurare le successive movimentazioni finanziari che danno prova concreta della capacità contributiva

b. Assunzione in misura effettiva o predeterminata: reddito di solito quantificato tenendo conto di ricchezza effettivamente generata MA in alcune situazioni esso è predeterminato per ragioni di agevolazione o contrasto all’evasione. Nel reddito di impresa per es. si determina contrapponendo proventi e costi effettivi (ma possono presentarsi occasioni in cui la legge limita la deducibilità di un costo per le imprese per evitare evasioni e abusi). In altre situazioni si ha una predeterminazione del reddito, quindi un calcolo di ricchezza che non corrisponde a quello naturale, ricavato dall’applicazione di alcuni coefficienti all’attivo in bilancio c. Costi sostenuti per la produzione: in alcune situazioni i costi della produzione vengono direttamente individuati dalla legge (come per imprenditori e professionisti in regime forfettario), mentre in altre situazioni i costi di produzione non sono presi in considerazione in alcun modo e quindi reddito verrà tassato al lordo (nei redditi di capitale). Ci sono ancoraq altre situazioni in cui i costi sono presi in considerazione in misura predeterminata dalla legge SENZA riferimento dei proventi (x es. nel lavoro dipendente) d. Proventi conseguiti in sostituzione di reddito (x es reddito di cittadinanza, pensione, indennità di malattia): questi vengono incorporati nel reddito complessivo, ponendoli nella categoria di redditi a cui i proventi fanno riferimento Dal reddito complessivo lordo  tolgo oneri deducibili (quegli oneri che rendono IRPEF un’imposta personale), che NON sono costi o spese riguardanti l’attività riguardano questioni personali!!! (come spese mediche x es.)  ottengo il reddito complessivo netto , ovvero la mia base imponibile  applico le aliquote IRPEF e ottengo l’imposta lorda da cui pero posso detrarre le spese (in teoria posso detrarre il 19% delle spese) e dopo aver fatto questo posso anche scomputare eventuali ritenute d’acconto  ottengo così l’ imposta netta che devo versare DETERMINAZIONE DI IRES E IRPEF: IRES: imposta proporzionale con aliquota pari al 24%. I soggetti passivi sono le società (non quelle di persone che applicano tassazione basata sul modello della trasparenza) e enti diversi da società residenti e non nel territorio dello Stato. IRPEF: imposta progressiva per scaglioni che vanno dal 23% al 43% i cui soggetti passivi sono le persone fisiche RESIDENZA ITALIANA ED ESTERA di persone FISICHE Sia per l’IRPEF sia per l’IRES è fondamentale stabilire se il soggetto di riferimento sia residente in territorio dello Stato o non è residente  si segue un principio di territorialità , si tassano redditi collegati al territorio La residenza delle persone fisiche: consente di creare un collegamento tra persona fisica e territorio dello stato e, in più, permette di identificare i soggetti passivi delle imposte  secondo l’art.2 comma 1 del TUIR infatti: “i soggetti passivi delle imposte sono le persone fisiche residenti e non nel territorio dello Stato” In più, l’art.3 del TUIR identifica la base imponibile: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto di oneri deducibili indicati nell’art.10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato QUINDI: i residenti pagano imposte su TUTTI i redditi, anche quelli prodotti all’estero  principio di tassazione dell’utile mondiale Ma come si definisce la residenza? Art 2 comma 2 del TUIR : “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente(1). DISTINZIONE IMPORTANTE: onere riduce la base imponibile, la detrazione riduce l’imposta Reddito complessivo lordo  reddito complessivo netto  imposta lorda  imposta netta

RESIDENZA ITALIANA ED ESTERA di persone GIURIDICHE I redditi di società semplici vengono tassati secondo l’art.5 del TUIR  secondo cui vengono tassati per “trasparenza” che elimina la doppia imposizione economica, le società NON sono i soggetti passivi perché procedono a quantificare il reddito ma non versano l’imposta, le imposte le versano i soci in base alle loro quote di partecipazione. Le società di capitale invece sono i soggetti passivi e secondo l’art.73 del TUIR pagheranno l’IRES sui redditi da loro prodotti. Come si definisce la residenza di una società? Per società di persone, di capitale ed enti valgono gli stessi concetti: è necessario che ci sia 1 tra questi requisiti racchiusi nell’art. 73 del TUIR :

  1. Requisito temporale: se si trovano nel territorio italiano per almeno 183/184 gg l’anno, quindi per la maggior parte del periodo di imposta
  2. Requisito formale: se hanno la sede legale in Italia, e questo deve risultare dall’atto costitutivo o dai registri in cui è iscritta
  3. Requisiti sostanziali (perché richiedono accertamenti di fatto): se hanno in Italia alternativamente a. La direzione effettiva (sede in cui vengono prese decisioni strategiche riguardanti la società, ovvero dove il livello manageriale + altro prende le decisioni) b. O la gestione ordinaria in via principale (dove si compiono atti nella gestione corrente, le attività quotidiane della propria società) Il tutto viene coordinato tramite convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione  queste fanno riferimento alla sede di direzione effettiva NON alla sede legale (se sono diverse) FENOMENI DI ESTEROVESTIZIONE : si hanno quando una società sposta la propria sede/residenza in un altro Stato MA è un trasferimento solo formale perché in realtà rimane residente nel primo stato per evitare c’è la presunzione legale relativa nel caso, per esempio, di una società estera che controlla una società italiana (controllo secondo l’art. 2359 del C.C.)  questa società estera di considera residente in Italia SE:
  • È a sua volta controllata da un soggetto o una società italiana
  • Oppure se è amministrata in prevalenza da soggetti residenti in Italia Un altro caso può essere per esempio la vendita di azioni da parte di un soggetto italiano o estero. Se un soggetto italiano ha delle azioni e le vende  pagherà tassazione sulla plus valenza che si è creata in Italia. Se invece una società estera, controllata da soggetto italiano, ha le stesse azioni e le vende  la plus valenza sulla vendita non viene tassata in Italia. Per evitare che questo succeda si seguono gli stessi principi elencati prima. CAPITOLO 6 – LA SPECIFICAZIONE NORMATIVA DEL REDDITO ATTRAVERSO LE CATEGORIE
1. REDDITO FONDIARIO

Il presupposto della formazione di questo reddito è il possesso di terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato che siano iscritti nel catasto (se immobili sono all’estero, questi concorrono alla creazione di reddito ma come redditi diversi ). Viene quantificato su base catastale con riferimento al catasto dei terreni/ catasto edilizio urbano  è quindi reddito figurativo, perché ricchezza determinata in maniera cartolare con un procedimento dettato per la determinazione della rendita MA potrebbe divergere dal reddito realmente prodotto dal bene immobile  reddito figurativo quindi perché frutto di predeterminazione. La tassazione di questi redditi ha 2 scopi : assicurare stabilità di gettito (poiché immobili non sono facilmente occultabili al fisco e rendite sono predeterminate) e rappresenta anche una spinta alla messa a frutto del bene per trarne ricchezze superiori a quelle predeterminate. Si devono poi distinguere due figure : proprietario (titolare di reddito derivante da titolarità del diritto reale) e coltivatore (colui che si occupa della coltivazione del terreno). Le due figure possono essere riunite in un’unica persone  questo avrà reddito fondiario espresso da due cifre: reddito dominicale (ovvero l’arricchimento di un soggetto, su base catastale, per il semplice fatto di essere proprietario del fondo) e reddito agrario (derivante da esercizio delle attività agricole e calcolato sempre su base di predeterminazione catastale)

La tassazione su base catastale si utilizza anche per unità immobiliari urbane e per i contratti di locazione se il canone risultante da contratto (ridotto forfettariamente del 5%) è superiore al reddito quantificato su base catastale, il reddito va determinato in misura pari al suddetto canone (al netto della riduzione del 5%). In più, la legge prevede che le impose gravanti su contratti di locazione di immobili ad uso abitativo possono essere assolte dai soggetti che li hanno locati senza essere imprenditori commerciali con il pagamento di un’imposta sostitutiva (perché prende il posto dell’IRPEF) pari al 21% del canone (c.d. cedolare secca), nei contratti a canone concordato, in più, si applica aliquota agevolata del 10%

2. REDDITO DI CAPITALE

Scaturiscono da impiego di capitale, contribuente investe il proprio denaro e questo genera una remunerazione. Fattispecie riconducibili alla categoria sono: interessi attivi derivanti da mutui e utili derivanti da partecipazione in società o enti soggetti all’IRES oppure anche altri proventi derivanti da operazioni finanziarie. Hanno particolare importanza: utili derivanti da partecipazione in società soggetti all’IRES  distribuzione non è evento automatico e legislatore ha creato modello impositivo che prevede in un primo tempo la tassazione con IRES della società (di tutti i dividendi, anche quelli in natura) e in un secondo tempo, solo in occasione dell’eventuale corresponsione degli utili, la tassazione del socio (con IRPEF o IRES)  per evitare doppia imposizione economica è previsto regime di tassazione con imposta sostitutiva, a favore dei soci persone fisiche residenti in Italia, con ritenuta al 26% dell’intero dividendo distribuito (nel caso in cui socio sia un imprenditore, l’utile concorrerà alla realizzazione di reddito di impresa per il 58,14% in regime dichiarativo)

3. REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

È rilevante la subordinazione del prestatore d’opera, non la natura o consistenza delle prestazioni rese al datore di lavoro, il reddito è costituito da ciò che scaturisce dal rapporto NON la prestazione (indennità di maternità è lavoro dipendente e non viene erogata a fronte di un servizio della donna ma in ragione del rapporto in essere tra donna e datore). In questa categoria vengono incorporate anche categorie come lavoro a domicilio e redditi da pensione (indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata prima). Il reddito di lavoro dipendente NON richiede tenuta di scritture contabili ed è tassato al lordo (non possono essere dedotte le spese sopportate per la produzione di reddito). Il sistema di tassazione di questi redditi è incardinato nel rapporto di sostituzione  il datore deve operare una ritenuta d’acconto, secondo art.23, DPR 900/1973, che esaurisce, limitatamente a quel reddito, il carico fiscale. In presenza di altri redditi da tassare con aliquota progressiva, il lavoratore dovrà predisporre la dichiarazione, determinare la base imponibile, liquidare l’imposta e, se in debito, versare. Il reddito è determinato secondo la regola della cassa , infatti rileva retribuzioni concretamente introitate, e comprende sia retribuzioni in denaro sia in natura. All’interno di questa categorie si trovano fattispecie di assimilazione , ovvero prive di alcuni requisiti fondamentali per essere parte della categoria, ma ne fanno parte tramite escamotage normativi con l’intenzione di offrire certezza riguardo le modalità di tassazione (x es le remunerazioni dei sacerdoti)

4. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO:

Riguarda redditi generati attraverso lo svolgimento di attività libero-professionali. La linea di demarcazione tra questo e il reddito di impresa è molto labile e incentrata sull’assetto organizzativo: si ha lavoro autonomo quando si ha un’attività economica, i cui corrispettivi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e la prestazione deve essere riconducibile al professionista. (fattispecie in cui le prestazioni di servizi sono praticamente sicuramente riconducibili al professionista è l’esercizio della professione di notaio) I titolari di reddito di lavoro autonomo DEVONO tenere le scritture contabili ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi e il reddito è determinato per differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti in base alla regola della cassa, sono in + ammessi ammortamenti dei beni impiegati per la professione, ma alcune spese sono deducibili in modo limitato e con criteri di forfettizzazione. Anche qui la legge stabilisce delle fattispecie che rientrano nella categoria per assimilazione, come x es redditi derivanti da utilizzazione economica delle opere di ingegno, brevetti, formule…

5. REDDITO DI IMPRESA:

Rientrano in questa categoria coloro che hanno una struttura giuridica commerciale (persone giuridiche quindi) e coloro che esercitano in modo abituale un’attività commerciale.

  1. Se il socio è una società di capitali residente in Italia  dividendo concorre a formazione di reddito per il 5% del suo ammontare. Questo 5%, e non 0, è dovuto dall’indeducibilità delle spese di gestione delle partecipazioni dalle quali quegli utili sono scaturiti (infatti il costo riferito a un provento non tassabile, come dovrebbe essere l’utile, non è deducibile)
  2. Se il socio è una società individuale (soggetta a IRPEF) o società di personale commerciali (snc, sas) in Italia, il provento concorrerà alla formazione di reddito per il 58,14% del suo ammontare
  3. Se il socio è una persona fisica, dovrà pagare un’imposta sostitutiva sull’utile del 26%, pagata all’erario attraverso una ritenuta a titolo definitivo fatta dalla società Riguardo la distribuzione dei dividendi è fondamentale sottolineare che questa si riferisce a utili o riserve di utili presenti nel bilancio, NON si distribuisce il reddito d’impresa MA la ricchezza accertata del bilancio. Se quindi la società chiude in perdita civilistica o utilizza gli utili per abbattere perdite pregresse, si ridurrà lo spazio di manovra per distribuzione dei dividendi; se invece la società chiude in utile ma dal POV tributario ha una perdita fiscale  non verserà IRES, MA può distribuire ai soci dividendi. TUTTO QUELLO appena affrontato riguardava enti con struttura commerciale, ma esistono anche persone fisiche che svolgono attività commerciale e dunque devono seguire le stesse regole per la determinazione del reddito delle società commerciali. Una delle differenze fondamentali tra le due fattispecie è che quando soci danno via all’ente, lo caratterizzano di un oggetto sociale, espressione di un preciso programma economico, per questo rientrano da subito nella categoria di reddito d’impresa La titolarità del reddito d’impresa per una persona fisica è conseguenza dello svolgimento di una determinata attività economica (diversa da lavoro autonomo); se l’attività viene esercitata in modo abituale (caratteristica fondamentale per distinguerlo da redditi diversi) e non esclusivo e sia riconducibile a una fattispecie dell’art.2195 del C.C., la ricchezza dovrà essere determinata secondo disposizioni sul reddito di impresa. Se siamo in una di queste fattispecie, non c’è organizzazione, che però sarebbe essenziale per la figura di imprenditore delineata nel C.C. Questa è una differenza fondamentale: nell’imposizione reddituale per avere imprenditore, nelle fattispecie appena elencate, non necessariamente ci deve essere organizzazione, questo viene detto nel DPR 917/ Per quanto riguarda invece fattispecie non comprese nell’art. 2195 l’organizzazione CI DEVE ESSERE ed è l’elemento che permette di distinguere reddito d’impresa da quello di lavoro autonomo. Possiamo affermare che nel comparto IRPEF l’organizzazione in forma d’impresa debba declinare un insieme di mezzi e persone capace, per la propria consistenza, di riferire a sé stesso unitariamente inteso l’attività esercitata. In altre parole, l’organizzazione evoca l’idea della spersonalizzazione dei servizi, che non sono più riferibili ad un soggetto, ma alla struttura attraverso cui sono erogati. La condizione necessaria per essere qualificata come organizzazione in forma d’impresa è la presenza di un elemento fattuale capace di indurre il cliente a percepire una prestazione ascrivibile ad una ben precisa struttura. Rimangono fuori da questo campo tutte le prestazioni di servizi che, pur avendo una struttura alle spalle, non rientrano nel paradigma di cui all’art.2195 c.c. e hanno contenuto intellettuale. Tuttavia, per non essere qualificata come organizzazione in forma d’impresa, l’organizzazione si deve limitare a svolgere un ruolo servente e la prestazione deve essere riconosciuta manifestamente collegata (ascrivibile) alla figura professionale che la eroga. ES: se un commercialista ha un fatturato composto da consulenza e da servizi per la tenuta di scritture contabili per la quale si serve di altri 5 impiegati (che svolgo l’attività in completa Art.2195 : “ Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale dire4a alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. “

autonomia), allora il fatturato sarà diviso e tassato. La parte realizzata da consulenza farà parte della categoria di reddito autonomo, mentre la restante parte (scritture contabili) sarà categorizzata nel reddito d’impresa”.

6. REDDITI DIVERSI:

categoria che non risponde a una logica precisa, comprende diverse fattispecie MA non comprende tutte le fonti di reddito non comprese nelle altre categorie, entrano quindi a far parte di questa categoria ricchezze che la legge riconduce in modo espresso all’interno di questa categoria, non le ricchezze che non si sappia dove collocare. Le fattispecie in questione sono:

  1. Plusvalenze su beni immobili: per la disciplina di questo punto sono fondamentali due punti: (a) arco temporale trascorso tra acquisto e (b) vendita del bene e la modalità di acquisizione del cespite. (a) L’arco temporale è 5 anni, le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso nei cinque anni dall’acquisto rientrano nel campo dell’IRPEF, vengono quindi escluse quelle per cui il periodo di possesso è + grande. (b) Se l’immobile si acquisisce per causa di morte, la plusvalenza non sarà tassabile, lo steso vale per immobili che per la maggior parte del periodo di possesso siano stati abitazione principale del venditore o familiari. I concetti sopra elencati possono essere utilizzati anche con riferimento alla disciplina sui capital gain  plusvalenze realizzate attraverso la negoziazione di azioni, obbligazioni e altri prodotti finanziari per la quale la legge prevede un’imposta sostitutiva al 26% in dichiarazione.
  2. Plusvalenze su partecipazioni societarie
  3. Obbligazioni e altri strumenti finanziari
  4. Plusvalenze sulle cripto-attività
  5. Redditi derivati dall’esercizio d’impresa o lavoro autonomo con carattere di non abitualità : è importante evidenziare la differenza tra attività svolta senza abitualità e atto isolato di commercio (che non fa parte dell’imposizione reddituale), per alcuni questa consiste nella preordinazione dell’atto che esprime un chiaro elemento costitutivo di attività, e sarebbe quindi assente negli atti. Si possono individuare alcuni indicatori di preordinazione: tipologia di beni acquistati, frequenza delle operazioni di acquisto e successiva vendita, spazio temporale tra acquisto e vendita e vendita dettata da ragioni di salute o problemi finanziari
  6. Affitto e usufrutto su aziende : importanti perché spesso viene utilizzata questa tipologia di contratto. Entrano a far parte di redditi diversi a condizione che l’affitto non si perfezioni nell’esercizio di impresa, se fosse così l’affittante sarebbe per es. società commerciali e i canoni sarebbero attratti nella disciplina del reddito di impresa (perché affitto determinerebbe sospensione dell’attività e perdita correlata di titolo di imprenditore se fosse l’unica azienda dell’affittante, questo porterebbe alla tassazione di tutti i beni  per evitare sto casino non deve svolgersi nell’esercizio di impresa)
  7. Redditi degli immobili collocati all’estero
  8. Concorsi a premio
  9. Giochi e scommesse
  10. Proventi derivanti da obblighi di fare, non fare e permettere CAPITOLO 7 LO RECUPERO DAL FILE perché è QUELLO CHE NON ABBIAMO FATTO CAPITOLO 8 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL’IVA E IL POTERE DI CONTROLLO FORMALE L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IRPEF, IRES E IVA La legge stabilisce che i contribuenti che hanno realizzato fatti rilevanti per IVA o imposte sui redditi  devono comunicare l’esistenza di questi fatti all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione mandata per via telematica, in cui oltre a elencare i fatti provvede anche alla loro qualificazione giuridica, da cui poi derivano gli effetti che i fatti hanno su determinazione di ri9cchezza e imposte. Per le imposte su reddito e IVA la dichiarazione contiene: base imponibile e liquidazione dell’imposta da pagare  sistema basato su auto-liquidazione dell’imposta, Amm. finanziaria non deve fare nulla in questa fase, solo ricevere le dichiarazioni. Il contribuente presentando la sua dichiarazione svolge un’attività di auto-accertamento.