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Imposte Dirette e Indirette in Italia: IRPEF, IRES, IRAP e IVA, Appunti di Diritto Tributario

Imposte dirette e indirette

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La principale distinzione è tra le imposte dirette e le imposte indirette.
Sono dirette le imposte che colpiscono direttamente la ricchezza, quando questa esiste già come un bene
(es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito). Le imposte dirette
non si trasferiscono, cioè rimangono a carico di chi è obbligato dalla legge a pagarle (ad es., quelle che
colpiscono direttamente il reddito o il patrimonio); quindi non provocano una variazione dei prezzi dei prodotti
o dei fattori, ovvero non vi è divario fra prezzi netti per il produttore e prezzi pagati dal consumatore[1]. In
Italia rientrano in questa categoria:
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
Imposta sul reddito delle società (IRES)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Sono indirette le imposte che colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di
un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione): le imposte indirette pertanto
si trasferiscono da chi è tenuto a pagarle per legge ad altri soggetti. Tali imposte possono portare ad un
divario tra prezzi netti per il produttore e prezzi pagati dal consumatore[2] . Esse colpiscono la ricchezza nel
momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quando essa viene o consumata oppure trasferita.
Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro). Tra le imposte
indirette troviamo:
Imposta di registro
Imposta sulle successioni
Imposta sulle assicurazioni
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
IRAP
L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446. Nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della
produzione netto delle imprese ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e
degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.
È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio.
Il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria italiana (Ottobre 2009).
Soggetti passivi d'imposta
Sono soggetti all'Irap (art.3 D.Lgs. 446/97):
Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni
Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale
Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)
Enti non commerciali residenti
L'imposta è stata oggetto di diverse critiche ed anche di alcuni ricorsi alla Corte Costituzionale per presunti
vizi di costituzionalità. Ad oggi (ma alcuni ricorsi sono ancora pendenti), la Corte ha respinto tutte le censure
dei ricorrenti. Particolarmente importante la sentenza 156 del 2001, nella quale la Corte respingendo diverse
questioni di legittimità sull'Irap, ha individuato il presupposto dell'imposta nel valore aggiunto prodotto da
attività autonomamente organizzate.[4] Alla pronuncia sono seguite decine di sentenze delle Commissioni
Tributarie, confermate anche in Cassazione, tendenti ad escludere il pagamento dell'imposta e ad
ammetterne il rimborso per i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. La stessa Agenzia delle
Entrate ha accolto la tesi della necessità dell'autonoma organizzazione per i lavoratori autonomi, dando
istruzioni agli uffici per l'abbandono del rilevante contenzioso in corso. [5]. In ogni caso, doveva proseguire il
contenzioso nei confronti di taluni imprenditori (dal punto di vista fiscale), quali artigiani, agenti di commercio
e promotori finanziari, che avevano avviato cause sostenendo anch'essi la mancanza di organizzazione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'organizzazione è infatti elemento necessario dell'attività d'impresa svolta
da questi soggetti. Le innumerevoli sentenze in materia di autonoma organizzazione hanno ormai fissato due
principi, la cui prova deve essere fornita dal contribuente:
non devono essere presenti lavoratori dipendenti o collaboratori;
i beni strumentali devono limitarsi al minimo indispensabile per l'attività svolta.
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La principale distinzione è tra le imposte dirette e le imposte indirette.

Sono dirette le imposte che colpiscono direttamente la ricchezza, quando questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito). Le imposte dirette non si trasferiscono, cioè rimangono a carico di chi è obbligato dalla legge a pagarle (ad es., quelle che colpiscono direttamente il reddito o il patrimonio); quindi non provocano una variazione dei prezzi dei prodotti o dei fattori, ovvero non vi è divario fra prezzi netti per il produttore e prezzi pagati dal consumatore [1]^. In Italia rientrano in questa categoria:

• Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

• Imposta sul reddito delle società (IRES)

• Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

• Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Sono indirette le imposte che colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione): le imposte indirette pertanto si trasferiscono da chi è tenuto a pagarle per legge ad altri soggetti. Tali imposte possono portare ad un divario tra prezzi netti per il produttore e prezzi pagati dal consumatore [2]^. Esse colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quando essa viene o consumata oppure trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro). Tra le imposte indirette troviamo:

• Imposta di registro

• Imposta sulle successioni

• Imposta sulle assicurazioni

• Imposta sul valore aggiunto (IVA)

IRAP

L' Imposta Regionale sulle Attività Produttive , nota anche con l'acronimo IRAP , è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446. Nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. Il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria italiana (Ottobre 2009).

Soggetti passivi d'imposta

Sono soggetti all'Irap (art.3 D.Lgs. 446/97):

• Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni

• Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale

• Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)

• Enti non commerciali residenti

L'imposta è stata oggetto di diverse critiche ed anche di alcuni ricorsi alla Corte Costituzionale per presunti vizi di costituzionalità. Ad oggi (ma alcuni ricorsi sono ancora pendenti), la Corte ha respinto tutte le censure dei ricorrenti. Particolarmente importante la sentenza 156 del 2001, nella quale la Corte respingendo diverse questioni di legittimità sull'Irap, ha individuato il presupposto dell'imposta nel valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate. [4]^ Alla pronuncia sono seguite decine di sentenze delle Commissioni Tributarie, confermate anche in Cassazione, tendenti ad escludere il pagamento dell'imposta e ad ammetterne il rimborso per i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. La stessa Agenzia delle Entrate ha accolto la tesi della necessità dell'autonoma organizzazione per i lavoratori autonomi, dando istruzioni agli uffici per l'abbandono del rilevante contenzioso in corso. [5]^. In ogni caso, doveva proseguire il contenzioso nei confronti di taluni imprenditori (dal punto di vista fiscale), quali artigiani, agenti di commercio e promotori finanziari, che avevano avviato cause sostenendo anch'essi la mancanza di organizzazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'organizzazione è infatti elemento necessario dell'attività d'impresa svolta da questi soggetti. Le innumerevoli sentenze in materia di autonoma organizzazione hanno ormai fissato due principi, la cui prova deve essere fornita dal contribuente:

• non devono essere presenti lavoratori dipendenti o collaboratori;

• i beni strumentali devono limitarsi al minimo indispensabile per l'attività svolta.

Recentemente, la Cassazione ha sostenuto l'applicabilità del concetto di autonoma organizzazione, anche ad agenti di commercio e promotori finanziari. Secondo la Corte è infatti irrilevante il fatto che tali attività ai fini delle imposte sul reddito siano qualificate come redditi d'impresa, ben potendo le stesse essere svolte anche senza organizzazione. [6]^ Il punto però è ancora controverso.

Un altro intervento contro l'Irap è stato effettuato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell'Iva, come da parere dell'ormai famoso avvocato Jacobs. Tuttavia, il ricorso è stato respinto: in data 3 ottobre 2006 la Corte ha dichiarato la compatibilità dell'IRAP col diritto comunitario (sentenza 82/2006).

L' Imposta di Registro

L' Imposta di Registro è regolata dal Testo unico dell'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Essa è dovuta innanzitutto al momento della registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l'Ufficio del Registro). Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio.

Presupposto dell'imposta

Il legislatore pone quale presupposto dell'Imposta di Registro la richiesta della registrazione dell'atto o del negozio. In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti si articolano in:

• Atti soggetti a registrazione in termine fisso;

• Atti soggetti a registrazione in caso d'uso;

• Atti non soggetti a registrazione.

Ufficio competente

Gli atti rogati da un notaio o da un altro ufficiale rogante devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. Gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi Agenzia delle Entrate in Italia. Per le denunce di eventi successivi alla registrazione lo stesso ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

Misura dell'imposta

La legge, in base alla tipologia dell'atto che deve essere registrato, prevede che l'imposta possa essere:

Fissa Importo fisso a prescindere dal valore dell'atto (vedi sotto per importi). Il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione. Minima Importo minimo da versare quando si effettua la prima registrazione. L'importo è uguale alla fissa. Predeterminata Importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell'atto (es. autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni); Proporzionale Importo percentuale sul valore dell'atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione e la base imponibile è sul valore dell'atto.

Versamento dell'imposta

L'imposta è dovuta da chi richiede la registrazione per gli atti privati e da colui che acquista l'immobile per gli atti notarili. Il versamento dell'imposta per gli atti privati viene effettuato tramite il Modello F23 ed è possibile effettuare il ravvedimento in caso di omesso o tardivo versamento. Il versamento dell'imposta per gli atti rogati da un notaio avviene per via telematica.

Gli atti più comuni

Per i contratti di compravendita, permuta, divisione di immobili c'è l'obbligo di rivolgersi al notaio che provvede ad autenticare le firme, registrare il contratto versando le imposte dovute.