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Appunti di diritto tributario
Tipologia: Appunti
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Il termine "tributo" è il genus , cioè la famiglia di appartenenza delle fattispecie "tasse, imposte e contributi", che rappresentano, dunque, le species.
DEF. Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta che attua la partecipazione di ciascuno alla spesa pubblica. Questo vuol dire che tutti devono contribuire alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.
DEF. L' imposta è un'obbligazione di riparto di oneri economici pubblici e ciascun contribuente è debitore di una quota insieme a tutti gli altri contribuenti. DEF2. L'imposta è una prestazione patrimoniale obbligatoria resa a fronte di servizi di carattere indivisibile. A fronte della dazione di denaro non si individua un servizio specifico reso dalla Pubblica Amministrazione; non vi è, infatti, corrispondenza tra quanto prestato dalla P.A. e quanto reso dal contribuente. Si possono distinguere:
DEF. La tassa è una prestazione patrimoniale obbligatoria resa a fronte di uno specifico servizio (es. iscrizione all'università).
DIFFERENZA TRA TASSA E CORRISPETTIVO DI DIRITTO PRIVATO. In entrambi i casi vi è un sinallagma,^ ma^ la^ tassa^ è^ determinata^ in maniera autoritativa dalla P.A. ed è, quindi, imposta dalla legge. Si ha corrispettivo se esiste un contratto, mentre si ha tassa se è presente l'elemento della coattività. L'importanza di questa distinzione risiede nel fatto che ai corrispettivi possono applicarsi le imposte (iva, irpef, ires, ecc.), mentre alle tasse no.
DIFFERENZA TRA TASSA ED IMPOSTA.^ La^ differenza^ riguarda^ il presupposto dell'obbligazione , poichè la tassa è dovuta in relazione alla fruizione di un servizio pubblico o di un'attività resa dall'ente pubblico all'obbligato (principio della controprestazione), mentre l'imposta nasce in relazione ad una situazione di fatto che presenta i connotati di indice di riparto riferibile al soggetto passivo (es. percezione di un reddito) al fine di attuare la contribuzione alla spesa pubblica. Il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) è applicabile solo alle imposte. Per le tasse, invece, operano le seguenti regole:
E' un'obbligazione legale, cioè trae la sua fonte dalla legge: l'obbligo di adempiere al tributo deve essere statuito con la legge, sia in senso formale che in senso sostanziale.
1) Presupposto (o fattispecie imponibile) : è l'atto o il fatto al cui verificarsi si connette la nascita dell'obbligazione. Es.: a. nell'IRPEF il presupposto è il possesso dei redditi; b. nell'IRES il presupposto è, ugualmente, il possesso dei redditi; c. nell'IVA presupposto sostanziale è il consumo, presupposto formale è l'effettuazione di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni nel territorio dello Stato; d. nell'IMU il presupposto è la proprietà ovvero la presunzione di diritti reali di godimento su beni immateriali. Restringimento del presupposto tipico
a. dirette, b. indirette; a. progressive, b. proporzionali, c. regressive (raro, ma c'è stata l'INVIM); a. periodiche, b. istantanee. Quest'ultima distinzione si ha a seconda che il presupposto sia riferito ad un arco temporale o che si risolva in un atto. Es. le imposte sul reddito sono periodiche poichè il presupposto corrisponde all'anno solare per le persone fisiche ed all'esercizio sociale per le persone giuridiche.
2) Tasso d'imposta (o aliquota) L'imposta può essere fissa o^ variabile,^ a^ seconda^ che^ essa^ sia espressa in una somma di denaro determinata o in una quota da ragguagliarsi alla grandezza della base imponibile. Il sistema dominante è quello dell'imposta variabile, commisurata alla grandezza della base imponibile. Dunque, se la base imponibile è costituita dall'estensione o dal peso dell'oggetto o dal numero degli oggetti, il tasso dell'imposta è indicato in una cifra per ciascuna unità di misura o per ciascun oggetto (es. le accise hanno un'imposta calcolata applicando una somma fissa all'unità di misura prescelta dalla legge). Se, invece, la base imponibile è formata dal valore dell'oggetto,^ il tasso dell'imposta è espresso in una percentuale di questo valore. L'applicazione del tasso alla base imponibile può avvenire in modo proporzionale o progressivo, da cui si ha la distinzione tra imposte proporzionali o progressive.
3) Base imponibile : è il valore sul quale viene applicata l'aliquota per il calcolo dell'imposta. Essa si determina in modo diverso e specifico a seconda del tributo preso in considerazione. Es.1. Nell' imposta sui redditi la base imponibile è rappresentata dal reddito (il possesso del reddito è il presupposto). A seconda della
La funzione della riscossione è esercitata, per delega da parte dell'Agenzia delle Entrate, da Equitalia S.P.A., anche se titolare della riscossione resta l'Agenzia delle Entrate. Equitalia S.P.A. è detenuta al 51% dall'Agenzia delle Entrate e per il restante 49% dall'Inps.
5) Soggetti passivi : sono soggetti passivi tutti coloro i quali il legislatore intende che siano soggetti passivi di un determinato tributo. Il soggetto passivo dipende dal tributo. Es.1. Nelle imposte sui redditi soggetti^ passivi^ sono^ coloro^ i^ quali realizzano il presupposto impositivo (possesso del reddito). Es.2. Nell' IVA soggetti^ passivi^ sono^ consumatori^ ed^ esercenti^ arti, impresa e professioni. Es.3. Nell' imposta di registro soggetti passivi sono i contraenti, cioè coloro i quali partecipano alla redazione dell'atto, per cui questo è uno dei casi in cui vi è una plurisoggettività in relazione al presupposto impositivo ( solidarietà tributaria ). Es.4. L'art. 73 d.p.r. 967/76 (TUIR), che enuncia la soggettività passiva ai fini IRES , ci dice che i soggetti che pagano IRES sono:
Il reddito prodotto dal Trust, per il legislatore, va assoggettato ad imposizione, ma con una distinzione fondamentale tra:
Solidarietà tributaria Vi si assiste ogni qualvolta alla realizzazione di un presupposto impositivo, siconnette la legittimazione passiva di più soggetti. Es. imposta di registro in cui il dante causa e l'avente causa sono obbligati in solido nei confronti dell'Erario per l'adempimento dell'obbligazione. Prima del 1968 vigeva un fenomeno detto supersolidarietà tributaria , che consisteva, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria avesse emanato due diversi atti impositivi nei confronti di due obbligati solidali e nell'ipotesi in cui, inoltre, uno dei due atti fosse divenuto definitivo, nella definitività operante nei confronti anche dell'altro obbligato. Con sentenza 42/68 di Corte Costituzionale tale fenomeno è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo perchè contrario al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, comma 1. Nell'ambito della solidarietà tributaria si può distinguere:
1) sostituzione totale con ritenuta di rivalsa facoltativa : è quella che riguarda, ad esempio, le vincite al lotto o le vincite radio- televisive. Il sostituto, cioè colui che eroga il denaro, non è obbligato ad applicare la ritenuta e il soggetto passivo deve essere identificato nel sostituto. 2) sostituzione totale con ritenuta di rivalsa obbligatoria : è rappresentata dalla cedolare secca ,^ che^ si^ caratterizza^ perchè l'esecuzione di tale ritenuta determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, per cui, una volta versata tale ritenuta, il soggetto che realizza il presupposto impositivo (sostituito) non dovrà versare più nulla nei confronti dell'Erario. Es. ritenuta su determinati redditi di capitale (art. 44 d.p.r. 917/86). La banca che eroga interessi trimestralmente, al momento dell'accredito di tali interessi, applica una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e l'applicazione della stessa determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria. La cedolare secca, che è imposizione con aliquota proporzionale al 27%, non è imposta progressiva. Risvolti patologici della cedolare secca:
3) pseudo-sostituzione con ritenuta di rivalsa obbligatoria (ritenuta d'acconto) : si parla di pseudo-sostituzione perchè il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è e rimane comunque il sostituito, cioè il soggetto che realizza il presupposto impositivo. Nel caso in cui il sostituto, contra legem, non esegua la ritenuta sui redditi corrisposti al sostituito, l'Erario sarà legittimato a richiedere quel tributo esclusivamente al sostituito. Nei casi in cui il sostituto non esegua la ritenuta, sarà tenuto a versare la sanzione (pari al 30%), mentre il tributo dovrà essere versato dal sostituito. Es. il datore di lavoro deve effettuare la ritenuta sui redditi corrisposti ai dipendenti, ma, se la omette, paga solo la sanzione. Il sostituito è comunque obbligato ad indicare nella dichiarazione dei redditi il compenso al lordo della ritenuta, poichè obbligato resta esclusivamente il sostituito. Il sostituito non è sempre obbligato a presentare una dichiarazione e ad indicare in essa i redditi percepiti su cui si effettuerà ritenuta d'acconto: infatti non lo è nel caso in cui sia lavoratore dipendente che ha come unico reddito quello di lavoro dipendente e non detiene fabbricati diversi rispetto alla propria abitazione. In tal caso la ritenuta eseguita dal sostituto, che è ritenuta a titolo d'acconto, si tramuta in ritenuta definitiva a titolo d'imposta. Quali sono i redditi assoggettati a ritenuta d'acconto? a. Redditi di lavoro dipendente b. Redditi di lavoro autonomo. In tal caso bisogna distinguere:
Sono riconducibili a legge ordinaria, decreto legge e decreto legislativo, trattati internazionali e fonti comunitarie. Il decreto legislativo deriva dall'attuazione, fornita dal Governo, di una preventiva legge-quadro di origine parlamentare che fissa i criteri direttivi cui l'esecutivo si dovrà attenere per regolamentare un aspetto di dettaglio. Il d.lgs. deve rispettare le disposizioni dell'art. 76 Cost, per cui l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e dei criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti. I trattati internazionali sono operativi nell'ordinamento nazionale solo una volta che siano stati ratificati con legge ordinaria. Importanti sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, che sono trattati bilaterali con cui l'Italia ed uno Stato estero si preoccupano di introdurre disposizioni specifiche per evitare che un soggetto venga tassato in due Stati differenti per determinate forme di capacità contributiva. Le fonti comunitarie si distinguono in: a. direttive comunitarie , che vincolano gli Stati membri sul risultato da raggiungere, ma non sono efficaci nell'ordinamento interno finchè non vengono recepite con leggi interne. La Corte di Giustizia Europea ha, però, stabilito che, qualora presentino disposizioni sufficientemente dettagliate, sono self-executing, ossia di immediata applicazione nel contesto nazionale; b. regolamenti comunitari ,^ che^ sono^ direttamente^ applicabili nell'ordinamento interno e possono abolire tributi già esistenti, ma non possono istituire nuovi tributi.
Norme secondarie Sono contenute in atti emanati da autorità differenti da quelle cui compete l'esercizio della funzione legislativa. Sono essenzialmente rappresentate da regolamenti , che assumono la forma di decreti presidenziali e ministeriali ed hanno il compito di adattare e specificare concretamente gli aspetti operativi del tributo, poichè la legge istitutiva del tributo stesso si limita a dettarne
i principi fondamentali, rinviando alla legislazione secondaria la disciplina di dettaglio. Vi sono, poi, i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate , che sono atti emanati dallo stesso in funzione delle attribuzioni conferitegli dalla legge e nei limiti dettati dalla norma per fornire concreta attuazione alle prescrizioni e ai principi generali contenuti in una disposizione di legge.
Pronunce ministeriali Si distinguono in: a. circolari , che hanno valenza generalizzata; b. risoluzioni , che prendono in riferimento un caso concreto. In generale, le pronunce ministeriali forniscono un'interpretazione ministeriale su determinate norme e diventano uno strumento per i contribuenti per individuare l'indirizzo degli organi preposti all'accertamento, permettendo al contribuente di adeguarsi a tale indirizzo ed evitando contestazioni in caso di verifica. Sono pseudo- fonti perchè si rivolgono agli Uffici dell'A.F. e non ai contribuenti.
Sentenze della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale può essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una norma di diritto tributario. Gli effetti di una sentenza di Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità di una norma hanno un' efficacia ex tunc (da quando la disposizione è entrata in vigore): nel caso di un tributo che viene dichiarato illegittimo lo Stato subisce un danno perchè dovrà rimborsare tutto quanto versato dai contribuenti (es. ILOR). Unico limite alle sentenze è quello relativo ai rapporti esauriti , cioè non possono essere rimborsati tributi versati se è trascorso un certo lasso temporale.
Consuetudine Rappresenta soltanto la ripetizione di un certo tipo di comportamenti da parte dei cittadini sulla base di una prassi diffusa, per cui NON è fonte.
L'interpello ordinario si distingue da altre tipologie di interpello ed ognuna di esse ha delle sue regole. Altra tipologia è quella dell' interpello disapplicativo della normativa CFC (Controlled Foreign Companies, trad. soggetti esteri controllati). L'art. 167 TUIR prevede una particolare tipologia di imposizione per i soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (Stati di black list ) che sono controllati da soggetti residenti. La disposizione sancisce che i redditi imputabili ai soggetti esteri devono essere assoggettati ad imposizione in Italia in capo al soggetto controllante in relazione alla sua quota di partecipazione all'interno del soggetto non residente (se un soggetto italiano A residente in Italia detiene una partecipazione nel soggetto non residente B e se B produce un reddito pari a 100, il 50% di tale reddito viene assoggettato ad imposizione in Italia in capo al soggetto A). La disposizione stabilisce una condizione esimente, una condizione, cioè, al verificarsi della quale questa imposizione per trasparenza non spiega la sua efficacia. L'esimente consiste nella presentazione, da parte del soggetto residente in Italia, di un'istanza di interpello volta a disapplicare la normativa. Il soggetto A ha, comunque, l'onere di dimostrare che il soggetto B opera effettivamente nello Stato estero.
Efficacia delle disposizioni tributarie
L'art. 11 delle pre-leggi al cod. civ. dice che "le disposizioni legislative non hanno efficacia che per l'avvenire". Di norma le disposizioni hanno, dunque, efficacia per il futuro e non per il passato. Ad ogni modo, tale norma non è sempre vera nel diritto tributario. Le disposizioni tributarie possono essere abrogate:
L'art. 8 l. 212/2000 sancisce che le disposizioni tributarie non possono essere oggetto di abrogazione tacita per^ garantire^ la^ certezza^ dei rapporti giuridici. Anche in questo caso ci si trova a confrontarsi con la validità dello Statuto del Contribuente, che è legge ordinaria e può essere abrogata da una disposizione di pari grado, ma successiva nel tempo.
Le disposizioni tributarie spiegano la loro efficacia nel territorio politico dello Stato. Bisogna chiedersi cosa succede quando un soggetto residente nel territorio dello Stato detenga, ad esempio, un immobile in uno Stato estero: dove paga le imposte sul reddito derivanti dall'immobile? Occorre verificare il presupposto sul reddito nello Stato italiano ed in quello estero. Spesso si può verificare il caso della doppia imposizione internazionale. I metodi per scongiurare tale fenomeno possono essere:
Doppia imposizione interna. Si ha quando una medesima ricchezza è assoggettabile ad imposizione due volte nel territorio dello Stato (es. doppia imposizione sui redditi di capitale, art. 44 ss. TUIR). I redditi di capitale si distinguono in due macro-categorie:
Le norme sostanziali si dividono in: a. norme impositrici , che descrivono gli elementi delle varie fattispecie tributarie (soggetto attivo, soggetto passivo, presupposto di fatto, criteri di determinazione della base imponibile, ecc.), i regimi fiscali sostitutivi e le cautele patrimoniali applicabili; b. norme sanzionatorie , che individuano gli elementi costitutivi di ogni fattispecie di illecito fiscale penale o extrapenale; c. norme agevolatrici , che accordano esenzioni oggettive e soggettive in senso stretto, ma anche esclusioni che dissimulano esenzioni e riduzioni del quantum debeatur sotto forma di detrazioni e deduzioni. Le norme procedurali si dividono in: a. norme di procedura amministrativa , che regolano gli atti della procedura che conduce all'imposizione, all'esazione del tributo, all'irrogazione ed esazione delle sanzioni amministrative ed all'assunzione delle prove; b. norme di procedura giurisdizionale , che regolano il processo davanti ai giudici speciali tributari o ad altre autorità giurisdizionali fissando, ad esempio, i criteri di redazione e presentazione del ricorso; c. norme sulle prove , che disciplinano l'efficacia dei mezzi di prova, cioè confessione, giuramento, testimonianza, ecc.
Tecnica di produzione delle norme tributarie La tecnica legislativa seguita in Italia è oggetto di critiche per le seguenti motivazioni:
Abrogazione della norma tributaria La norma diviene obbligatoria dopo il periodo di vacatio legis , cioè dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia disposto diversamente, e tale efficacia viene a cessare con l'abrogazione che può essere espressa, tacita o per regolamentazione dell'intera materia. L'abrogazione, inoltre, può essere disposta:
Retroattività delle norme tributarie In linea generale la legge non dispone che per l'avvenire , ma può accadere che il legislatore intenda estendere l'efficacia della nuova legge ai rapporti pregressi, dotandola così di efficacia retroattiva. Sorge, così, un problema di legittimità relativamente a tali norme, per cui esistono tre soluzioni prospettabili: