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Appunti di diritto tributario , parte speciale , Tesauro
Tipologia: Appunti
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Nel nostro corso studieremo due distinti tributi sul reddito: IRPEF (tributo di maggior importanza nell’ordinamento tributario italiano) e IRES. Esse sono contenute nel DPR 917/1986 (TUIR):
L’IRPEF è dunque, un tributo diretto, sul reddito, personale e progressivo, che rappresenta l’architrave del sistema tributario italiano. Esso assume grande importanza in merito al contributo che fornisce al gettito erariale. L’IRPEF costituisce il risultato di una riforma tributaria: Il precedente sistema di tassazione era articolato su un insieme di imposte reali e cedolari che colpivano separatamente i vari terreni, redditi agrari, fabbricati e ricchezza mobile, ed era ancorata ad una rigorosa applicazione del principio di territorialità, al fine di assicurare una progressività dell’imposizione Nel nuovo sistema viene mantenuta e confermata la classificazione dei redditi in sei distinte categorie, ma la natura del reddito diviene irrilevante ai fini della tassazione confluendo tutti i redditi di categoria nel reddito complessivo, soggetto a tassazione personale e progressiva. L'imposta sul reddito è un importante stabilizzatore automatico della congiuntura economica.
La norma che stabilisce il tributo individua, correlativamente alla riserva di legge: Presupposto d’imposta all’articolo 1 Soggetti passivi all’articolo 2 Base imponibile all’articolo 3 Art. 1 TUIR (presupposto d’imposta): il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6. In primo luogo, il presupposto dell’imposta è il possesso di reddito in denaro o in natura, ma il legislatore puntualizza la portata del tributo ai soli redditi rientranti nell’articolo 6. In linea di principio, quindi, l’Amministrazione finanziaria non è libera di individuare i redditi tassabili: questi sono solo i redditi rientranti nell’elencazione dell’articolo 6 ossia:
Alcuni autori definiscono le s.n.c. come un “mero centro di calcolo”: si calcola il reddito e lo si imputa in capo ai soci in relazione alla partecipazione dei soci alla società. Il riferimento è l’articolo 5 TUIR (non si identifica una nuova categoria di reddito, si prevedono solo a questo articolo regole per la ripartizione dello stesso tra i membri degli enti collettivi cui si applica tale modello impositivo). Articolo 5 TUIR: i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. I redditi devono essere tassati proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In linea generale, il legislatore tributario postula che il socio sia immediatamente nella disponibilità della provvista finanziaria per far fronte al prelievo: gli imputa quel reddito a prescindere dall’effettiva percezione. Questo sistema della tassazione per trasparenza è stato adottato anche nell’ambito IRES per alcune fattispecie (trascurare questa parte del manuale in ambito IRPEF). Infatti, alcune società possono esser tassate per trasparenza in capo ai soci (bisogna valutare la convenienza di ciò), tra questi vi sono le piccole s.r.l. e le società di capitali residenti partecipate da altre società di capitali residenti (con partecipazione tra il 10 e il 50%). Per quanto riguarda le perdite (vedi anche più avanti), queste si imputano ai soci analogamente agli utili, andando a diminuire il loro reddito. Se la perdita è maggiore del loro reddito, la differenza può esser portata in deduzione negli anni successivi (non oltre l’80% dei redditi di tale periodo) per un massimo di 5 anni. Nel sistema ci sono quindi tre tipologie di soggetti:
L’individuazione dell’esatta categoria di reddito è determinante perché in ragione di essa ci sono diverse regole applicabili (essi costituiscono dei microsistemi). Ogni reddito ha proprie regole su:
Per quanto riguarda le regole sul momento in cui il reddito concorre a formare il reddito complessivo del contribuente, il riferimento è l’articolo 7 TUIR. Art. 7 comma 1 TUIR: l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Tendenzialmente, nei tributi periodici, dal momento che il tributo grava anno per anno (il reddito si produce anno per anno), la circostanza che il tributo sia dovuto per periodi d’imposta impone di stabilire volta per volta se il reddito concorre a formare il reddito complessivo di un periodo d’imposta o di un altro. Le regole sono diverse a seconda della categoria reddituale per la determinazione dell’imputazione. Il reddito può essere tassato secondo:
Il riferimento è l’articolo 6 comma 2 TUIR. Art. 6 comma 2 TUIR: I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti […] Alla definizione di reddito fiscalmente rilevante si connette il principio di sostituzione dei redditi: il legislatore ritiene che siano redditi della stessa categoria di quello sostituiti o perduti e sono assoggettati a tassazione con le medesime regole dei redditi che sostituiscono.
Per una prima ricostruzione, va attribuito lo stesso significato adottato in ambito civile, ossia una relazione di fatto tra il soggetto e una cosa materiale. Per una diversa tesi, il possesso esprime l’effettività dell’incremento patrimoniale e dunque l’effettiva disponibilità dei mezzi monetari per assolvere il debito d’imposta. Una terza ricostruzione, la prevalente, fa coincidere il possesso del reddito con la titolarità della fonte produttiva di questo. Il possesso dei redditi ne implica la titolarità giuridica, così come la si ricava dalle singole norme che qualificano i diversi redditi. È ormai assodato che il possesso presupponga la disponibilità di quel reddito, nel senso che esso deve essere entrato nel patrimonio del contribuente. Per quanto riguarda il rapporto tra i criteri di imputazione a periodo e il presupposto di imposta:
I soggetti passivi dell’IRPEF sono individuati dall’art. 2 TUIR. Art. 2 TUIR (soggetti passivi): Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. I soggetti passivi IRPEF sono tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Il concetto di persona fisica non crea particolari problemi basandosi sulla disciplina civilistica, non assumendo rilievo l’età, la capacità di agire, il sesso, lo stato civile e la cittadinanza. Art. 2 TUIR [comma 2]: ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c. Una persona fisica, anche se non è iscritta all’anagrafe comunale, è residente in Italia ai fini fiscali se ha nel territorio dello Stato il domicilio, inteso come il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. A parere della giurisprudenza civilistica, cui la giurisprudenza tributaria si è adeguata, il domicilio dovrebbe essere individuato avendo riguardo a tutti i rapporti (economici, sociali, familiari, morali, culturali), mentre secondo la dottrina il domicilio dovrebbe individuarsi avendo riguardo alla limitata sfera economico-patrimoniale per evitare confusioni con la nozione di residenza.
(riassunto) Si considerano quindi residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (vale il requisito temporale): Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente Hanno il domicilio in Italia, ai sensi del Codice civile Hanno la residenza nel territorio dello Stato. A seguito del verificarsi di condotte evasive basate su trasferimenti all’estero, sono ulteriormente considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali). Si tratta di una presunzione legale relativa e riveste natura antievasiva, rispondendo alla necessità di contrastare efficacemente la fittizia immigrazione in Paesi e territori a fiscalità privilegiata. Redditi del nucleo familiare Per quanto riguarda i redditi del nucleo familiare, la loro tassazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi. L’art. 4 TUIR prevede, per lo specifico tema della tassazione della famiglia, delle regole ad hoc, che tengono in considerazione che la disciplina dei rapporti finanziari tra coniugi o la disciplina delle forme di separazione patrimoniale ha già una disciplina all’interno del Codice civile. Precedentemente era previsto un regime di cumulo tra i redditi derivante dalla convivenza dei coniugi. Tale sistema era penalizzante per il nucleo familiare, che finiva per sopportare un onere tributario complessivamente più gravoso di quanto sarebbe stato in assenza del regime di cumulo. La Corte costituzionale ha sancito l’incostituzionalità di tale sistema per violazione del principio di uguaglianza, del principio di capacità contributiva e della tutela della famiglia. Da quel momento, fu introdotto un sistema che prevedeva la soggettività passiva distinta di ciascun coniugi, limitatamente ai redditi a ciascuno di essi spettanti. Per quanto riguarda:
In base a tali criteri di localizzazione, in merito ai redditi prodotti dai soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato (art. 23 TUIR): a) Redditi fondiari: redditi che derivano da beni immobili e terreni situati sul territorio dello Stato b) Redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali Esempio: dividendi corrisposti da società italiane o interessi corrisposti da debitori italiani c) Redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato Esempio: un francese che viene a svolgere un’attività di lavoro dipendente in Italia. d) Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e) Redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni f) Redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con alcune esclusioni. Nel comma 2 art. 23 TUIR si afferma che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) Le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto b) I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente c) I compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico d) I compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. In sintesi, anche i non residenti che producono reddito in Italia possono essere tassati sui redditi posseduti in Italia, ma solo su quelli che abbiano fonte in una delle categorie indicate nell’articolo 6 , individuando diversi criteri di collegamento a seconda della fonte. Nei confronti dei soggetti non residenti, l’IRPEF si applica sull’insieme dei redditi che si considerano prodotti in Italia, a meno che non ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione separata.
L’art 8 TUIR e seguenti riguardano le diverse fasi del tributo. Sinteticamente, può rilevarsi che il contribuente deve procedere:
Art. 11 TUIR (determinazione dell’imposta lorda): L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%; e) oltre 75.000 euro, 43%. È stato inoltre introdotto un contributo di solidarietà del 3% per tutti i contribuenti titolati di un reddito complessivo superiori a 300.000€ annui. Va precisato che le aliquote indicate colpiscono solo gli scaglioni di reddito imponibile aggiuntivo, ferma restando l’applicazione delle minori aliquote sugli scaglioni precedenti.
In sintesi: al verificarsi di un fatto a contenuto economico inputato ad un soggetto presupposto al possesso di un reddito, soggetto passivo, persona fisica, residente o non residente, il soggetto dovrà calcolare la base imponibile, che nel caso di imposta sui redditi è data dalla sommatoria delle singole categorie di reddito che risentono della fonte di produzione del reddito. Determinato il reddito complessivo, che si determina al netto delle perdite (bisogna stabilire la fonte della perdita) si potranno applicare gli oneri deducibili, quindi sottrarre quelle componenti negative che riducono la base imponibile e realizzano la personalità del tributo. Una volta stabilita la base imponibile si passa ad applicare le aliquote.
L’art. 17 TUIR individua tassativamente i redditi soggetti alla tassazione separata: tale sistema riguarda i redditi a formazione pluriennale. La ratio della tassazione separata deve rinvenirsi nell’esigenza di evitare che redditi formatisi in più anni ma erogati in un’unica soluzione subiscano un prelievo più oneroso di quello che sconterebbero qualora venissero tassati nei diversi periodi d’imposta in coincidenza con la loro maturazione (come il TFR). Tali redditi possono essere classificati in due principali gruppi:
Questo accade nel caso dell’imprenditore: l’art. 55 TUIR ritiene non essenziale ai fini fiscali il fatto che l’attività sia organizzata in forma d’impresa commerciale: questa sussiste anche laddove manchi l’organizzazione commerciale (è invece necessaria ai fini del Codice civile). Nella definizione dell’art. 55, oltre alle attività dell’art. 2195 cc si sommano quelle indicate dal comma 2. Art. 55 TUIR [comma 2]: Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. Sono redditi d’impresa: a) Le attività volte alla prestazione di servizi (che non sarebbero in linea di principio riconducibili alla definizione dell’art. 1) se organizzate in forma d’impresa. b) Le attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. Sebbene questi redditi si avvicinino a quelli fondiari, sono considerate attività che comportano una necessaria e articolata organizzazione in forma d’impresa. Un’altra fattispecie è quella della lettera c. Nel sistema delle categorie reddituali il legislatore stabilisce dall’inizio la categoria per fattispecie di difficile inquadramento, come quelle dell’art. 32 TUIR: a date condizioni configurano come reddito agrario ma, superati determinati limiti, configurano come reddito d’impresa. c) Il reddito del terreno, per la parte derivante da attività agricole (anche se nei limiti stabiliti), se spetta a una società commerciale (s.n.c. o s.a.s.). Abbiamo parlato dell’art. 32 in relazione ai limiti da esso individuati. Art. 32 TUIR [comma 2]: Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considera attività agricola non solo quella diretta alla coltivazione del terreno (lettera a), ma anche quella di: Allevamento degli animali (lettera b), che è agricola solo se svolta con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno Produzione di vegetali (lettera b), che è agricola se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la stessa insiste (per esempio quando si produce su più livelli). Nel caso si eccedano tali soglie quantitative, si sarà di fronte ad un reddito d’impresa. Nella lettera c, il legislatore afferma che sono agricole anche tutte le attività strumentali alla realizzazione del profitto che non si svolgono sul fondo (volte alla manipolazione, conservazione, trasformazione): l’importante è che si tratti di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dell’allevamento di animali. Un’ultima precisazione è che tra le fattispecie che determinano un reddito d’impresa non vi sono soltanto le persone fisiche: il riferimento è l’art. 6 comma 3 TUIR, che individua il reddito d’impresa sulla scorta di un criterio puramente soggettivo. Art. 6 TUIR [comma 3]: I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Tra i redditi d’impresa rientrano anche i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. (società di persone a forma commerciale). Essendo reddito di soggetti non passivi IRPEF, bisogna stabilire a quale categoria reddituale rientri il reddito prodotto da questi enti. È controverso se la società tra professionisti produca reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa: l’ordinamento prevalente lo identifica come reddito d’impresa.
La categoria del reddito d’impresa ha una rilevanza fondamentale in quanto vi sono tanti tributi che se ne occupano (IRAP, IVA, imposte sui redditi). Nelle imposte sui redditi, la tassazione del reddito d’impresa si dipana su due tributi tra loro connessi: