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L'IVA: Meccanismi, Operazioni e Soggetti Passivi, Appunti di Diritto Tributario

appunti di diritto tributario parte speciale, ottimi come ripasso della materia

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 30/04/2018

starlynagreen
starlynagreen 🇮🇹

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DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario è il diritto dei tributi.
Occorre, preliminarmente, fornire una definizione di tributo.
In particolare, il tributo è un genere, suddiviso in più specie.
Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico per il
soddisfacimento di un bisogno pubblico.
Ogni elemento della definizione è fondamentale. Assume rilievo, innanzitutto, l'elemento della “ coattività”.
Infatti il diritto tributario è permeato dall'obbligatorietà del prelievo, nel senso ché non vi è alcuna
volontarietà da parte del contribuente nel pagare i tributi, i contribuenti sono obbligati a pagarli.
Il tributo è un prelievo di ricchezza, in particolare, di ricchezza monetaria (si utilizza il termine ricchezza e
non denaro perché esiste un'eccezione: l'imposta sulle successioni è la una sola ipotesi in cui il tributo può
essere soddisfatto dalle opere d'arte).
Il prelievo è operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, mai da un privato.
I bisogni pubblici, a loro volta, si distinguono in indivisibili e divisibili.
1. I bisogni pubblici indivisibili sono quelli in cui il beneficiario o destinatario del bisogno pubblico
non può quantificare l'utilità che gli deriva dal soddisfacimento dei bisogni (ad esempio bisogni
pubblici come la giustizia, la sicurezza, la difesa); tutti questi bisogni pubblici per definizione non
possono essere soddisfatti dal fornitore privato.
2. I bisogni pubblici divisibili sono, invece, quelli in cui il destinatario del bisogno può quantificare
l'utilità che gli deriva dal soddisfacimento del bisogno (esempio l'istruzione, la sanità) in questi casi
l'operatore pubblico può essere messo in concorrenza con quello privato.
Nel genere dei tributi rientrano 3 specie:
IMPOSTA: prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, per il
soddisfacimento di un bisogno pubblico indivisibile.
TASSA: prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico prestato su domanda
(esiste pertanto un elemento di volontarietà in questa specie) per il soddisfacimento di un bisogno divisibile.
CONTRIBUTO: questa species presenta alcuni elementi dell'imposta e alcuni della tassa. In particolare è
un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, prestato senza alcuna
volontarietà da parte del contribuente per il soddisfacimento di un bisogno pubblico divisibile.
ELEMENTI FONDAMENTALI DEL TRIBUTO
Gli elementi fondamentali del tributo sono 5.
-soggetto attivo: impositore
destinatario del gettito
-Soggetto passivo: contribuente
sostituto d'imposta
responsabile d'imposta
1)SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO. È il soggetto pubblico che istituisce il tributo.
Ai sensi dell'articolo 23 della costituzione i tributi possono essere istituiti soltanto con la legge. Ne consegue
che nel nostro ordinamento hanno il potere di istituire i tributi soltanto gli enti pubblici dotati di potere
legislativo (solo Stato e regioni).
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DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario è il diritto dei tributi. Occorre, preliminarmente, fornire una definizione di tributo. In particolare, il tributo è un genere, suddiviso in più specie. Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico. Ogni elemento della definizione è fondamentale. Assume rilievo, innanzitutto, l'elemento della “ coattività ”. Infatti il diritto tributario è permeato dall'obbligatorietà del prelievo, nel senso ché non vi è alcuna volontarietà da parte del contribuente nel pagare i tributi, i contribuenti sono obbligati a pagarli. Il tributo è un prelievo di ricchezza , in particolare, di ricchezza monetaria (si utilizza il termine ricchezza e non denaro perché esiste un'eccezione: l'imposta sulle successioni è la una sola ipotesi in cui il tributo può essere soddisfatto dalle opere d'arte). Il prelievo è operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, mai da un privato.

I bisogni pubblici , a loro volta, si distinguono in indivisibili e divisibili.

  1. I bisogni pubblici indivisibili sono quelli in cui il beneficiario o destinatario del bisogno pubblico non può quantificare l'utilità che gli deriva dal soddisfacimento dei bisogni (ad esempio bisogni pubblici come la giustizia, la sicurezza, la difesa); tutti questi bisogni pubblici per definizione non possono essere soddisfatti dal fornitore privato.
  2. I bisogni pubblici divisibili sono, invece, quelli in cui il destinatario del bisogno può quantificare l'utilità che gli deriva dal soddisfacimento del bisogno (esempio l'istruzione, la sanità) in questi casi l'operatore pubblico può essere messo in concorrenza con quello privato. Nel genere dei tributi rientrano 3 specie: IMPOSTA : prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, per il soddisfacimento di un bisogno pubblico indivisibile. TASSA : prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico prestato su domanda (esiste pertanto un elemento di volontarietà in questa specie) per il soddisfacimento di un bisogno divisibile. CONTRIBUTO : questa species presenta alcuni elementi dell'imposta e alcuni della tassa. In particolare è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, prestato senza alcuna volontarietà da parte del contribuente per il soddisfacimento di un bisogno pubblico divisibile.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL TRIBUTO

Gli elementi fondamentali del tributo sono 5.

  • soggetto attivo: impositore destinatario del gettito
  • Soggetto passivo: contribuente sostituto d'imposta responsabile d'imposta

1)SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO. È il soggetto pubblico che istituisce il tributo. Ai sensi dell'articolo 23 della costituzione i tributi possono essere istituiti soltanto con la legge. Ne consegue che nel nostro ordinamento hanno il potere di istituire i tributi soltanto gli enti pubblici dotati di potere legislativo (solo Stato e regioni).

Dal concetto di soggetto attivo deve essere distinto quello di soggetto destinatario del gettito, ovvero quell'ente pubblico che usufruisce del gettito riscosso. Concetto ulteriormente diverso è quello di soggetto impositore, ovvero quell'ente pubblico il quale ha i poteri amministrativi di gestione del tributo. (ICI: soggetto attivoStato, soggetto impositorecomune, destinatario del gettito--> comune. IRAP: soggetto attivo Stato, soggetto impositoreStato, destinatario del gettitoregione).

2)SOGGETTO PASSIVO. È colui il quale è obbligato al pagamento del tributo. Non sempre il soggetto passivo coincide con quello autore del presupposto. Concetto ulteriormente diverso è quello di contribuente, ovvero quel soggetto economicamente percorso del tributo (IVA: soggetto passivoimprenditore o lavoratore autonomo, contribuenteconsumatore finale).

3)PRESUPPOSTO. E il cosiddetto fatto generatore del tributo, ovvero quel fatto al sorgere del quale deriva l'obbligo al pagamento del tributo. (Reddito, patrimonio, scambi, trasferimenti). Diverso dal presupposto è l'oggetto, il quale ha un concetto economico (ad esempio nell’IVA il presupposto costituito dal compimento delle cosiddette operazioni, mentre l'oggetto economico costituito dai consumi).

4)-5) BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA. La base imponibile è una grandezza monetaria alla quale si applica l'aliquota. L'aliquota è quella percentuale che, applicata alla base imponibile, determina l'ammontare del tributo.

ARTICOLO 53 COST COMMA 1 (LEZIONE 3)

Il sistema tributario è fondato sul comma 1 dell'articolo 53 cost., il quale dispone che: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Secondo questo profilo, pertanto, il legislatore con legge (articolo 23) può istituire dei tributi il cui presupposto è espressivo di capacità contributiva; ne consegue al contrario che se il legislatore emanasse dei tributi il cui presupposto non fosse espressivo di capacità contributiva, tali tributi dovrebbero necessariamente essere dichiarati incostituzionali.

È questo il motivo, ad esempio, per cui nel nostro ordinamento è stata abolita l'imposta sui celibi istituita nel periodo fascista; essere celibe infatti non è espressivo di capacità contributiva.

Per lo stesso motivo il legislatore non può istituire tributi sui calvi, sui possessori di occhiali eccetera, perché si tratta di tributi il cui presupposto non è espressivo di capacità contributiva.

Naturalmente occorre stabilire concretamente cosa si intende per capacità contributiva.

Quando la norma costituzionale fu emanata, la dottrina la definì una empty box, ovvero una scatola vuota, cioè una locuzione che doveva essere riempita di contenuti.

L'organo che in Italia riempito di contenuti dalle scatola vuota è stata la corte costituzionale, la quale con le sue sentenze ha delineato concretamente il concetto di capacità contributiva.

Al riguardo si possono delineare due periodi storici:

  1. (^) nel primo periodo la consulta ha affermato che è espressivo di capacità contributiva unicamente quel fatto che esprime ricchezza. In particolare sono stati delineati alcuni indici storici di capacità contributiva: il reddito, il patrimonio, i consumi e i trasferimenti. Ed infatti fino al 1997, tutti tributi vigenti in Italia erano espressivi di uno di questi 4 indici.
  2. Nel 1997 stato istituito il tributo del tutto peculiare, ovvero l’IRAP. Il legislatore ha delineato come presupposto dell’IRAP “ lo svolgimento di un'attività produttiva organizzata nel territorio della regione”. La corte costituzionale fu interrogata sulla pretesa incostituzionalità dell’IRAP sottoprefetto della violazione dell'articolo 53. La consulta, per salvare l’IRAP dalla censura di costituzionalità, elaborò un concetto più ampio di capacità contributiva. In particolare si intendeva come espressivo di capacità contributiva non più soltanto i fatti indici di ricchezza, ma più esattamente i fatti meramente economici. Dopo questa lettura della corte costituzionale l'articolo 53 sopravvive come norma di garanzia del cittadino, ma si è persa quella restrizione originariamente imposta ai presupposti di tributi come espressivi di ricchezza.

POSTULATI DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

Dal fondamentale principio della capacità contributiva derivano 4 postulati fondamentali che riformano (dovrebbero riformare) l’intero sistema tributario.

  1. Capacità contributiva intesa come limite quantitativo (postulato del rispetto del minimo vitale)
  2. il principio dell’effettività della capacità contributiva
  3. principio dell'attualità della capacità contributiva
  4. principio della personalità della capacità contributiva

1)Postulato del minimo vitale. Una corretta considerazione della capacità contributiva riguarda anche i limiti quantitativi della cassazione. La domanda è: fino a che punto può essere aumentata l'aliquota dei vari tributi? La risposta si riscontra all'art 53 cost in base al quale la tassazione si può spingere fino al punto di non ledere il cosiddetto minimo vitale , ovvero quelle risorse sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa al contribuente e ai suoi familiari. Inoltre la tassazione non si può spingere fino al punto di diventare esproprio.

2)Principio dell’effettività della capacità contributiva. La tassazione deve essere applicata sulla ricchezza “ effettiva ” e non presuntiva. In particolare deve essere sottoposta a tassazione una ricchezza concreta ed esistente.

Questo principio trova un importante risvolto pratico se si considera che in realtà molti istituti in Italia applicano meri metodi presuntivi (ad esempio studi di settore, redditometro, metodo catastale).

La corte costituzionale investita dalla questione di legittimità costituzionale di questi metodi di tassazione presuntivi ha statuito che possono legittimamente sussistere nel nostro ordinamento a condizione che venga rispettato il principio di ragionevolezza.

In realtà se si considerano questi istituti sotto la lente dell'articolo 53 non si può non rilevarne l'incostituzionalità; tuttavia pressanti esigenze di lotta all'evasione e di ripiano del debito pubblico hanno costretto la consulta a temperare questo principio tramite appunto il cosiddetto criterio della ragionevolezza.

3)Principio dell’attualità della capacità contributiva. Il principio dell’attualità della capacità contributiva è una specificazione del principio di effettività, nel senso che il legislatore nell’individuare il presupposto del tributo deve avere come punto di riferimento una capacità contributiva in atto, ovvero esistente al momento della imposizione. Ne consegue che sono contrari al dettato costituzionale quei presupposti d’imposta che tassano una ricchezza non più esistente (passato) oppure una ricchezza ancora non creata (futuro). E’ questo il cosiddetto problema della retroattività o della ultrattività delle norme di diritto tributario. Anche questo principio ha trovato nell’applicazione concreta delle attenuazioni. Ad esempio è il caso dei cosiddetti acconti che vengono richiesti ai contribuenti sia in relazione alle imposte dirette (IRPEF ed IRES) sia in relazione alle imposte indirette (IVA).

4)Principio della personalità della capacità contributiva. Secondo il dettato costituzionale vi dovrebbe essere una piena coincidenza tra il soggetto passivo del tributo ovvero colui il quale è obbligato al pagamento dell’imposta, e l’autore del presupposto.

Tuttavia nell’ordinamento tributario si riscontrano dei casi in cui tale coincidenza non sussiste: ad esempio è il caso del cosiddetto sostituto d’imposta (in senso proprio ed a titolo d’acconto) nonché il caso del responsabile d’imposta.

Tuttavia in queste ipotesi il principio costituzionale viene rispettato perché la norma impone dei cosiddetti meccanismi di rivalsa a carico dell’effettivo autore del presupposto.

DISTINZIONE DEI TRIBUTI IN DIRETTI E INDIRETTI

Tradizionalmente i tributi si distinguono in 2 categorie, avendo riguardo ai presupposti d’imposta esistenti nel nostro ordinamento. In particolare si definiscono diretti quei tributi che hanno ad oggetto il reddito o il patrimonio (ad esempio IRPEF e IRES per il reddito; ICI e IMU per il patrimonio).

  1. Un imposta è proporzionale quando l’aliquota da applicare alla base imponibile è fissa, nel senso che l’aliquota non varia al variare della base imponibile. Al riguardo si può affermare che nelle imposte proporzionali ad una base imponibile doppia corrisponde una imposta doppia.
  2. L’imposta, invece, è progressiva quando l’aliquota cresce al crescere della base imponibile. Tendenzialmente si può affermare che ad una base imponibile doppia corrisponde un’imposta più che doppia.

Il problema è individuare una delle possibili forme di progressività che economicamente sono configurabili. Infatti si possono riscontrare 4 forme diverse di progressività.

  1. PROGRESSIVITA’ AD INCREMENTO CONTINUO Questa forma di progressività implica che ad ogni minimo aumento della base imponibile corrisponde un minimo aumento dell’aliquota che ad essa si applica. Questa forma di progressività dal punto di vista teorico è quella perfetta, ma è difficile da applicare nel caso concreto.

2– 3 PROGRESSIVITA’ PER SCAGLIONI

Questo tipo di progressività presuppone che il legislatore fissi degli scaglioni di base imponibile; ad ogni scaglione il legislatore riferisce un’aliquota ben precisa. Naturalmente per rispettare la progressività l’aliquota dei vari scaglioni cresce. La progressività per scaglioni, a sua volta, si distingue in 2 forme:

    1. Progressività per scaglioni aggiuntivi. La base imponibile di ogni contribuente viene spalmata tra gli scaglioni. Ad ogni dose di base imponibile che ricade in uno scaglione si applica l’aliquota dello scaglione di riferimento. Ne consegue che l’imposta dovuta dal contribuente è pari alla somma delle micro imposte che risultano dall’applicazione dell’aliquota dello scaglione alla dose di base imponibile che in esso ricade.
    1. Progressività per scaglioni sostitutivi. Si parte sempre dalla distinzione in scaglioni; la differenza rispetto alla precedente forma di progressività consiste nel fatto che all’intera base

imponibile viene applicata una sola aliquota, e più precisamente l’aliquota dello scaglione in cui ricade l’ultima dose della base imponibile

4. PROGRESSIVITA’ PER DETRAZIONI

Nella progressività per detrazioni in realtà si applica una sola aliquota; l’effetto progressivo si determina in virtù di una cosiddetta detrazione fissa che viene applicata sul reddito netto. La detrazione risponde alla logica della detassazione del cosiddetto “minimo vitale”. In questo sistema l’aliquota fissa, pertanto, si applica non sul reddito netto, ma sul reddito imponibile che risulta dalla differenza di reddito netto – detrazione. L’effetto finale è quello progressivo; se infatti si calcola l’aliquota effettiva (pari al rapporto imposta/reddito netto) si riscontra che essa cresce al crescere del reddito netto.

Nel nostro sistema l’IRPEF è tassata con una forma di progressività a scaglioni aggiuntivi; esistono dei progetti di legge tesi a trasformare la tassazione con il sistema della progressività per detrazioni.

L’IVA (lezione 5-6)

MECCANISMO IN POSITIVO DELL’IVA

Per ogni fase del ciclo produttivo distributivo si distinguono 4 posizioni giuridiche in capo al soggetto passivo, 2 per le operazioni attive (di vendita) e 2 per le operazioni passive (di acquisto).

Operazioni attive

1)Credito in via di rivalsa nei confronti del cessionario

2)debito nei confronti dell’erario pari all’imposta acquisita in via di rivalsa dal cessionario

Operazioni passive

3)debito in via di rivalsa nei confronti del cedente

4)diritto di credito nei confronti dell’erario pari all’imposta pagata al cedente.

Di fatto l’imposta pagata all’erario è pari a: imposta dovuta sulle vendite – imposta assolta sugli acquisti.

Ne consegue che il soggetto passivo può avere nei confronti dell’erario non soltanto un debito ma anche un credito se l’imposta assolta sugli acquisti è superiore all’imposta dovuta sulle vendite.

direttiva. Pertanto tutti i paesi dell’unione europea adottano un imposta che applica il medesimo meccanismo in positivo, basato fondamentalmente sui concetti di rivalsa e di detrazione. L’esigenza di adottare un meccanismo di tassazione uniforme nasce dall’esigenza di creare un mercato unico all’interno dell’unione europea; se unico è il mercato, unico deve essere il sistema di tassazione sugli scambi adottato dai vari paesi.

REQUISITI DELL’IVA (quali sono le operazioni iva?) Perché si abbia l’applicazione dell’Iva occorre la contemporanea presenza si 3 requisiti:

  1. (^) requisito oggettivo (ovvero quali operazioni rientrano nel campo di applicazione dell’iva)
  2. requisito soggettivo (chi sono i soggetti passivi dell’IVA)
  3. requisito territoriale (in quale paese viene effettuata l’operazione)

REQUISITO OGGETTIVO

Le operazioni IVA per esse tassate devono rientrare nel relativo “campo di applicazione”. Le operazioni al di fuori del campo di operazione vengono denominate come escluse, e non sono soggette ad IVA.

Nel campo di applicazione rientrano 3 categorie di applicazioni:

A. le operazioni imponibili B. le operazioni non imponibile C. (^) operazioni esenti A) le operazioni imponibili a loro volta si distinguono in 4 categorie:

  1. le cessioni di beni. Per cessioni di beni si intendono in via generale tutti quegli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento del diritto di proprietà oppure il trasferimento o la costituzione di un diritto di godimento su beni di qualsiasi genere.
  2. Prestazione di servizi. Si tratta di tutti quegli atti che in generale comportano obbligazioni di fare, non fare o permettere a titolo oneroso.
  3. Acquisti intracomunitari. Si tratta di quelle cessioni di beni o di quelle prestazioni di servizi in cui una delle 2 parti ha sede o residenza in uno dei paesi dell’unione europea diversi dall’Italia.
  4. Importazioni. Si tratta di quelle cessioni di beni o di quelle prestazioni di servizi in cui una delle 2 parti è un soggetto con sede o residenza al di fuori dell’unione europea.

B) Le operazioni non imponibili vengono altresì denominate come operazioni ad aliquota 0. All’interno di questa categoria rientrano 2 specie:

  1. (^) Le cessioni intracomunitarie. Se il soggetto residente in Italia cede un bene o presta un servizio ad un soggetto residente in un paese all’interno dell’unione europea
  2. Esportazioni. Se il soggetto residente in Italia cede un bene o presta un servizio ad un soggetto residente o avente sede in un paese al di fuori dell’unione europea C) Le operazioni esenti sono operazioni che da un punto di vista ontologico potrebbero a tutti gli effetti rientrare tra le operazioni imponibili, e che tuttavia per motivi di ordine sociale, costituzionale o di tecnica legislativa vengono “esentati” dall’imposta. Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione devono essere distinte in relazione alle loro caratteristiche, individuate sulla base di 4 parametri:
  1. L’applicazione dell’imposta
  2. La concessione del diritto di detrazione
  3. L’assoggettamento agli obblighi formali
  4. Il calcolo del volume d’affari Le operazioni imponibili sono caratterizzati da questi elementi: 1)danno luogo al pagamento dell’imposta 2)concedono al soggetto passivo il diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti 3)rientrano nel calcolo del volume d’affari 4)sono soggetti ai cosiddetti obblighi formali (dichiarazione, fatturazione, registrazione).

Le operazioni non imponibili riguardano esclusivamente i rapporti degli operatori residenti con operatori non residenti. Tali operazioni non comportano il pagamento dell’imposta, tanto è vero che sono definite ad aliquota 0. Questa caratteristica è dovuta alla circostanza che il legislatore comunitario ha scelto il sistema della tassazione nel paese di destinazione. Poiché non si possono discriminare gli operatori economici in ragione dei lori sbocchi produttivi, le operazioni non imponibili concedono ad essi il diritto di detrazione (è questo il motivo per cui i cosiddetti esportatori abituali hanno sempre un credito IVA). Naturalmente questo tipo di operazioni è assoggettata ai cosiddetti obblighi formali e rientra nel calcolo del volume d’affari.

Le operazioni esenti, invece, rispondono ad una logica diversa, ovvero di favorire il consumatore finale in relazione all’acquisto di determinati beni e servizi. Esse sono caratterizzate pertanto: 1)dalla mancata applicazione dell’IVA, 2)queste operazioni non concedono all’operatore economico il diritto di detrazione proprio perché esso non ha l’obbligo di pagare l’IVA riscossa in via di rivalsa 3)rientrano nel calcolo del volume d’affari 4)sono soggette agli obblighi formali.

REQUISITO SOGGETTIVO AI FINI IVA

Occorre innanzitutto operare una certa distinzione tra soggetti passivi IVA, i quali sono obbligati al pagamento dell’imposta e soggetti che sopportano l’onere economico del tributo, ovvero i consumatori finali. Secondo il meccanismo applicativo dell’IVA l’imposta è neutrale per i soggetti passivi di essa; infatti il meccanismo applicativo, fondato sulla rivalsa e sulla detrazione, fa si che tali soggetti non sopportino mai l’onere economico del tributo. Nell’IVA sono soltanto 2 le categorie di soggetti passivi:

  1. Gli imprenditori
  2. I lavoratori autonomi E’ importante ricordare che le nozioni di imprenditore e di lavoratore autonomo utilizzate ai fini dell’IVA sono diverse dalle analoghe nozioni che si riscontrano nel codice civile. In particolare la nozione di imprenditore ai fini dell’IVA è molto più ampia di quella delineata dal codice civile; tale caratteristica è dovuta al fatto che il legislatore tributario amplia i concetti privatistici per assicurare un gettito maggiore nelle casse erariali.

Il codice civile impernia la nozione di imprenditore sulla base di 3 norme:

  1. Art 2082, nel quale assume un rilievo fondamentale il concetto di organizzazione. Ai sensi di questa norma, se manca l’organizzazione non c’è impresa;
  2. Art 2135, il quale definisce il cosiddetto imprenditore agricolo
  3. Art 2195, il quale elenca le cosiddette attività dell’imprenditore commerciale La norma fiscale che definisce l’imprenditore ai fini dell’IVA delinea 2 concetti alternativi:
  4. È imprenditore ai fini dell’IVA colui il quale esercita una delle attività di cui agli articoli 2135 e 2195, anche se non organizzate in forma di impresa. Secondo questo primo concetto

Tali eccezioni sono 2:

  • Innanzitutto l’operazione si considera effettuata al momento della emissione della fattura, anche se non c’è stata stipulazione, consegna, spedizione, pagamento del corrispettivo
  • La seconda eccezione riguarda unicamente le cessioni di beni; in particolare i beni si considerano ceduti al momento del pagamento del corrispettivo, anche se tale momento precede quello della stipulazione per i beni immobili, o quello della consegna o spedizione se riguarda beni mobili.

VOLUME D’AFFARI

Il volume d’affari viene anche definito come fatturato o come cifra d’affari. Esso consiste in una grandezza monetaria pari alla somma di tutte le operazioni attive che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (imponibile, non imponibili ed esenti). Tali operazioni per rientrare nel volume di affari devono essere compiute nell’anno di imposta considerato, devono essere registrate o soggette a registrazione. Dal calcolo del volume d’affari occorre sempre escludere la cessione dei cosiddetti beni strumentali. Pertanto rientrano nel calcolo del volume di affari soltanto la cessione dei cosiddetti beni merce. BENI MERCE E BENI STRUMENTALI. I beni merce sono i beni oggetto dell’attività di impresa; i beni strumentali sono invece i beni utilizzati dall’imprenditore per la produzione dei beni merce. Il motivo per cui dal calcolo del volume d’affari vengono escluse le cessioni dei beni strumentali risiede nella circostanza che ove essi venissero ricompresi, verrebbe falsato il regime IVA in cui rientra il soggetto passivo. È impostante ricordare, infatti, che il volume d’affari non serve a quantificare l’iva da pagare; esso serve unicamente ad individuare il suddetto “regime” cui appartiene il soggetto IVA considerato. In particolare il nostro ordinamento individua una serie di regimi IVA:

  • Ordinario
  • Semplificato
  • “contribuenti minimi” Ogni regime è caratterizzato da un diverso sistema di obblighi cui sono soggetti i contribuenti (ad esempio coloro che rientrano nel regime IVA ordinario devono liquidare l’imposta mensilmente; invece, i soggetti che rientrano nel regime semplificato devono liquidare l’Iva trimestralmente). L’ingresso in uno dei regimi d’Iva considerati è dovuto al superamento di alcune soglie fissate dal legislatore in termini di volume d’affari. Ben diverso dal volume d’affari è il concetto di liquidazione dell’imposta. L’imposta da pagare è sempre pari alla differenza tra imposta dovuta sulle perdite (operazioni attive) ed imposta assolta sugli acquisti (operazioni passive).

La base imponibile dell’IVA è costituita dal prezzo. Al prezzo, infatti, si applica l’aliquota per determinare l’imposta. Nell’IVA esistono più aliquote. Tuttavia la compresenza di più aliquote non delinea tale imposta come imposta progressiva, in quanto le diverse aliquote si applicano in ragione della natura dei beni e dei servizi ceduti o prestati.

Nel nostro ordinamento esistono 3 aliquote:

  1. Ordinaria del 22% che si applica alla generalità dei beni e servizi
  2. Super agevolata del 4% che si applica ai beni di prima necessità (latte, pane)
  3. (^) Agevolata del 10%
  1. Per completezza esiste anche una cosiddetta aliquota 0, la quale ovviamente è l’aliquota che si applica alle operazioni non imponibili e alle operazioni esenti

OBBLIGHI FORMALI

Gli obblighi formali dell’iva si distinguono dall’obbligo sostanziale per eccellenza il quale è il pagamento dell’imposta. Gli obblighi formali sono 3:

  1. Dichiarazione
  2. Fatturazione
  3. Registrazione
  1. dichiarazione IVA. In realtà esistono 4 tipi distinti di dichiarazione: A. (^) Dichiarazione di inizio attività. Con questa dichiarazione il soggetto passivo che intraprende in via abituale un’attività deve comunicare all’agenzia delle entrate una serie di dati fondamentali: le sue generalità, l’oggetto della sua attività, la sede in cui esplica la sua attività. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, l’agenzia delle entrate rilascia al soggetto passivo un cosiddetto n° di partita iva, che vale ad identificarlo univocamente come contribuente di quel tributo. B. Dichiarazione di variazione dati. Se nel corso dell’attività il soggetto passivo varia uno degli elementi comunicati nella dichiarazione di inizio attività, è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione di variazione C. Dichiarazione di cessazione attività. tale dichiarazione deve essere trasmessa all’agenzia delle entrate quando il soggetto passivo cessa dalla sua attività. Tale dichiarazione è l’unica che può essere trasmessa anche dall’erede. D. Dichiarazione annuale. In questa dichiarazione il soggetto passivo deve indicare: l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti attive e passive; l’imposta dovuta sulle vendite; l’imposta assolta sugli acquisti; i dati relativi alle varie liquidazioni dell’imposta; il debito IVA o il credito IVA. Se vi è un debito IVA esso deve esser e pagato. Se vi è un credito esso può essere compensato con l’eventuale debito d’imposta oppure può essere chiesto a rimborso.

  2. il documento fondamentale dell’IVA è la fattura. Esso è un documento che deve essere

  • Datato
  • Numerato progressivamente