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appunti di diritto tributario parte speciale, ottimi come ripasso della materia
Tipologia: Appunti
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Il diritto tributario è il diritto dei tributi. Occorre, preliminarmente, fornire una definizione di tributo. In particolare, il tributo è un genere, suddiviso in più specie. Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico. Ogni elemento della definizione è fondamentale. Assume rilievo, innanzitutto, l'elemento della “ coattività ”. Infatti il diritto tributario è permeato dall'obbligatorietà del prelievo, nel senso ché non vi è alcuna volontarietà da parte del contribuente nel pagare i tributi, i contribuenti sono obbligati a pagarli. Il tributo è un prelievo di ricchezza , in particolare, di ricchezza monetaria (si utilizza il termine ricchezza e non denaro perché esiste un'eccezione: l'imposta sulle successioni è la una sola ipotesi in cui il tributo può essere soddisfatto dalle opere d'arte). Il prelievo è operato dallo Stato o da un altro ente pubblico, mai da un privato.
I bisogni pubblici , a loro volta, si distinguono in indivisibili e divisibili.
Gli elementi fondamentali del tributo sono 5.
1)SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO. È il soggetto pubblico che istituisce il tributo. Ai sensi dell'articolo 23 della costituzione i tributi possono essere istituiti soltanto con la legge. Ne consegue che nel nostro ordinamento hanno il potere di istituire i tributi soltanto gli enti pubblici dotati di potere legislativo (solo Stato e regioni).
Dal concetto di soggetto attivo deve essere distinto quello di soggetto destinatario del gettito, ovvero quell'ente pubblico che usufruisce del gettito riscosso. Concetto ulteriormente diverso è quello di soggetto impositore, ovvero quell'ente pubblico il quale ha i poteri amministrativi di gestione del tributo. (ICI: soggetto attivoStato, soggetto impositorecomune, destinatario del gettito--> comune. IRAP: soggetto attivo Stato, soggetto impositoreStato, destinatario del gettitoregione).
2)SOGGETTO PASSIVO. È colui il quale è obbligato al pagamento del tributo. Non sempre il soggetto passivo coincide con quello autore del presupposto. Concetto ulteriormente diverso è quello di contribuente, ovvero quel soggetto economicamente percorso del tributo (IVA: soggetto passivoimprenditore o lavoratore autonomo, contribuenteconsumatore finale).
3)PRESUPPOSTO. E il cosiddetto fatto generatore del tributo, ovvero quel fatto al sorgere del quale deriva l'obbligo al pagamento del tributo. (Reddito, patrimonio, scambi, trasferimenti). Diverso dal presupposto è l'oggetto, il quale ha un concetto economico (ad esempio nell’IVA il presupposto costituito dal compimento delle cosiddette operazioni, mentre l'oggetto economico costituito dai consumi).
4)-5) BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA. La base imponibile è una grandezza monetaria alla quale si applica l'aliquota. L'aliquota è quella percentuale che, applicata alla base imponibile, determina l'ammontare del tributo.
Il sistema tributario è fondato sul comma 1 dell'articolo 53 cost., il quale dispone che: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Secondo questo profilo, pertanto, il legislatore con legge (articolo 23) può istituire dei tributi il cui presupposto è espressivo di capacità contributiva; ne consegue al contrario che se il legislatore emanasse dei tributi il cui presupposto non fosse espressivo di capacità contributiva, tali tributi dovrebbero necessariamente essere dichiarati incostituzionali.
È questo il motivo, ad esempio, per cui nel nostro ordinamento è stata abolita l'imposta sui celibi istituita nel periodo fascista; essere celibe infatti non è espressivo di capacità contributiva.
Per lo stesso motivo il legislatore non può istituire tributi sui calvi, sui possessori di occhiali eccetera, perché si tratta di tributi il cui presupposto non è espressivo di capacità contributiva.
Naturalmente occorre stabilire concretamente cosa si intende per capacità contributiva.
Quando la norma costituzionale fu emanata, la dottrina la definì una empty box, ovvero una scatola vuota, cioè una locuzione che doveva essere riempita di contenuti.
L'organo che in Italia riempito di contenuti dalle scatola vuota è stata la corte costituzionale, la quale con le sue sentenze ha delineato concretamente il concetto di capacità contributiva.
Al riguardo si possono delineare due periodi storici:
Dal fondamentale principio della capacità contributiva derivano 4 postulati fondamentali che riformano (dovrebbero riformare) l’intero sistema tributario.
1)Postulato del minimo vitale. Una corretta considerazione della capacità contributiva riguarda anche i limiti quantitativi della cassazione. La domanda è: fino a che punto può essere aumentata l'aliquota dei vari tributi? La risposta si riscontra all'art 53 cost in base al quale la tassazione si può spingere fino al punto di non ledere il cosiddetto minimo vitale , ovvero quelle risorse sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa al contribuente e ai suoi familiari. Inoltre la tassazione non si può spingere fino al punto di diventare esproprio.
2)Principio dell’effettività della capacità contributiva. La tassazione deve essere applicata sulla ricchezza “ effettiva ” e non presuntiva. In particolare deve essere sottoposta a tassazione una ricchezza concreta ed esistente.
Questo principio trova un importante risvolto pratico se si considera che in realtà molti istituti in Italia applicano meri metodi presuntivi (ad esempio studi di settore, redditometro, metodo catastale).
La corte costituzionale investita dalla questione di legittimità costituzionale di questi metodi di tassazione presuntivi ha statuito che possono legittimamente sussistere nel nostro ordinamento a condizione che venga rispettato il principio di ragionevolezza.
In realtà se si considerano questi istituti sotto la lente dell'articolo 53 non si può non rilevarne l'incostituzionalità; tuttavia pressanti esigenze di lotta all'evasione e di ripiano del debito pubblico hanno costretto la consulta a temperare questo principio tramite appunto il cosiddetto criterio della ragionevolezza.
3)Principio dell’attualità della capacità contributiva. Il principio dell’attualità della capacità contributiva è una specificazione del principio di effettività, nel senso che il legislatore nell’individuare il presupposto del tributo deve avere come punto di riferimento una capacità contributiva in atto, ovvero esistente al momento della imposizione. Ne consegue che sono contrari al dettato costituzionale quei presupposti d’imposta che tassano una ricchezza non più esistente (passato) oppure una ricchezza ancora non creata (futuro). E’ questo il cosiddetto problema della retroattività o della ultrattività delle norme di diritto tributario. Anche questo principio ha trovato nell’applicazione concreta delle attenuazioni. Ad esempio è il caso dei cosiddetti acconti che vengono richiesti ai contribuenti sia in relazione alle imposte dirette (IRPEF ed IRES) sia in relazione alle imposte indirette (IVA).
4)Principio della personalità della capacità contributiva. Secondo il dettato costituzionale vi dovrebbe essere una piena coincidenza tra il soggetto passivo del tributo ovvero colui il quale è obbligato al pagamento dell’imposta, e l’autore del presupposto.
Tuttavia nell’ordinamento tributario si riscontrano dei casi in cui tale coincidenza non sussiste: ad esempio è il caso del cosiddetto sostituto d’imposta (in senso proprio ed a titolo d’acconto) nonché il caso del responsabile d’imposta.
Tuttavia in queste ipotesi il principio costituzionale viene rispettato perché la norma impone dei cosiddetti meccanismi di rivalsa a carico dell’effettivo autore del presupposto.
Tradizionalmente i tributi si distinguono in 2 categorie, avendo riguardo ai presupposti d’imposta esistenti nel nostro ordinamento. In particolare si definiscono diretti quei tributi che hanno ad oggetto il reddito o il patrimonio (ad esempio IRPEF e IRES per il reddito; ICI e IMU per il patrimonio).
Il problema è individuare una delle possibili forme di progressività che economicamente sono configurabili. Infatti si possono riscontrare 4 forme diverse di progressività.
Questo tipo di progressività presuppone che il legislatore fissi degli scaglioni di base imponibile; ad ogni scaglione il legislatore riferisce un’aliquota ben precisa. Naturalmente per rispettare la progressività l’aliquota dei vari scaglioni cresce. La progressività per scaglioni, a sua volta, si distingue in 2 forme:
imponibile viene applicata una sola aliquota, e più precisamente l’aliquota dello scaglione in cui ricade l’ultima dose della base imponibile
Nella progressività per detrazioni in realtà si applica una sola aliquota; l’effetto progressivo si determina in virtù di una cosiddetta detrazione fissa che viene applicata sul reddito netto. La detrazione risponde alla logica della detassazione del cosiddetto “minimo vitale”. In questo sistema l’aliquota fissa, pertanto, si applica non sul reddito netto, ma sul reddito imponibile che risulta dalla differenza di reddito netto – detrazione. L’effetto finale è quello progressivo; se infatti si calcola l’aliquota effettiva (pari al rapporto imposta/reddito netto) si riscontra che essa cresce al crescere del reddito netto.
Nel nostro sistema l’IRPEF è tassata con una forma di progressività a scaglioni aggiuntivi; esistono dei progetti di legge tesi a trasformare la tassazione con il sistema della progressività per detrazioni.
L’IVA (lezione 5-6)
Per ogni fase del ciclo produttivo distributivo si distinguono 4 posizioni giuridiche in capo al soggetto passivo, 2 per le operazioni attive (di vendita) e 2 per le operazioni passive (di acquisto).
Operazioni attive
1)Credito in via di rivalsa nei confronti del cessionario
2)debito nei confronti dell’erario pari all’imposta acquisita in via di rivalsa dal cessionario
Operazioni passive
3)debito in via di rivalsa nei confronti del cedente
4)diritto di credito nei confronti dell’erario pari all’imposta pagata al cedente.
Di fatto l’imposta pagata all’erario è pari a: imposta dovuta sulle vendite – imposta assolta sugli acquisti.
Ne consegue che il soggetto passivo può avere nei confronti dell’erario non soltanto un debito ma anche un credito se l’imposta assolta sugli acquisti è superiore all’imposta dovuta sulle vendite.
direttiva. Pertanto tutti i paesi dell’unione europea adottano un imposta che applica il medesimo meccanismo in positivo, basato fondamentalmente sui concetti di rivalsa e di detrazione. L’esigenza di adottare un meccanismo di tassazione uniforme nasce dall’esigenza di creare un mercato unico all’interno dell’unione europea; se unico è il mercato, unico deve essere il sistema di tassazione sugli scambi adottato dai vari paesi.
REQUISITI DELL’IVA (quali sono le operazioni iva?) Perché si abbia l’applicazione dell’Iva occorre la contemporanea presenza si 3 requisiti:
Le operazioni IVA per esse tassate devono rientrare nel relativo “campo di applicazione”. Le operazioni al di fuori del campo di operazione vengono denominate come escluse, e non sono soggette ad IVA.
Nel campo di applicazione rientrano 3 categorie di applicazioni:
A. le operazioni imponibili B. le operazioni non imponibile C. (^) operazioni esenti A) le operazioni imponibili a loro volta si distinguono in 4 categorie:
B) Le operazioni non imponibili vengono altresì denominate come operazioni ad aliquota 0. All’interno di questa categoria rientrano 2 specie:
Le operazioni non imponibili riguardano esclusivamente i rapporti degli operatori residenti con operatori non residenti. Tali operazioni non comportano il pagamento dell’imposta, tanto è vero che sono definite ad aliquota 0. Questa caratteristica è dovuta alla circostanza che il legislatore comunitario ha scelto il sistema della tassazione nel paese di destinazione. Poiché non si possono discriminare gli operatori economici in ragione dei lori sbocchi produttivi, le operazioni non imponibili concedono ad essi il diritto di detrazione (è questo il motivo per cui i cosiddetti esportatori abituali hanno sempre un credito IVA). Naturalmente questo tipo di operazioni è assoggettata ai cosiddetti obblighi formali e rientra nel calcolo del volume d’affari.
Le operazioni esenti, invece, rispondono ad una logica diversa, ovvero di favorire il consumatore finale in relazione all’acquisto di determinati beni e servizi. Esse sono caratterizzate pertanto: 1)dalla mancata applicazione dell’IVA, 2)queste operazioni non concedono all’operatore economico il diritto di detrazione proprio perché esso non ha l’obbligo di pagare l’IVA riscossa in via di rivalsa 3)rientrano nel calcolo del volume d’affari 4)sono soggette agli obblighi formali.
Occorre innanzitutto operare una certa distinzione tra soggetti passivi IVA, i quali sono obbligati al pagamento dell’imposta e soggetti che sopportano l’onere economico del tributo, ovvero i consumatori finali. Secondo il meccanismo applicativo dell’IVA l’imposta è neutrale per i soggetti passivi di essa; infatti il meccanismo applicativo, fondato sulla rivalsa e sulla detrazione, fa si che tali soggetti non sopportino mai l’onere economico del tributo. Nell’IVA sono soltanto 2 le categorie di soggetti passivi:
Il codice civile impernia la nozione di imprenditore sulla base di 3 norme:
Tali eccezioni sono 2:
Il volume d’affari viene anche definito come fatturato o come cifra d’affari. Esso consiste in una grandezza monetaria pari alla somma di tutte le operazioni attive che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (imponibile, non imponibili ed esenti). Tali operazioni per rientrare nel volume di affari devono essere compiute nell’anno di imposta considerato, devono essere registrate o soggette a registrazione. Dal calcolo del volume d’affari occorre sempre escludere la cessione dei cosiddetti beni strumentali. Pertanto rientrano nel calcolo del volume di affari soltanto la cessione dei cosiddetti beni merce. BENI MERCE E BENI STRUMENTALI. I beni merce sono i beni oggetto dell’attività di impresa; i beni strumentali sono invece i beni utilizzati dall’imprenditore per la produzione dei beni merce. Il motivo per cui dal calcolo del volume d’affari vengono escluse le cessioni dei beni strumentali risiede nella circostanza che ove essi venissero ricompresi, verrebbe falsato il regime IVA in cui rientra il soggetto passivo. È impostante ricordare, infatti, che il volume d’affari non serve a quantificare l’iva da pagare; esso serve unicamente ad individuare il suddetto “regime” cui appartiene il soggetto IVA considerato. In particolare il nostro ordinamento individua una serie di regimi IVA:
La base imponibile dell’IVA è costituita dal prezzo. Al prezzo, infatti, si applica l’aliquota per determinare l’imposta. Nell’IVA esistono più aliquote. Tuttavia la compresenza di più aliquote non delinea tale imposta come imposta progressiva, in quanto le diverse aliquote si applicano in ragione della natura dei beni e dei servizi ceduti o prestati.
Nel nostro ordinamento esistono 3 aliquote:
Gli obblighi formali dell’iva si distinguono dall’obbligo sostanziale per eccellenza il quale è il pagamento dell’imposta. Gli obblighi formali sono 3:
dichiarazione IVA. In realtà esistono 4 tipi distinti di dichiarazione: A. (^) Dichiarazione di inizio attività. Con questa dichiarazione il soggetto passivo che intraprende in via abituale un’attività deve comunicare all’agenzia delle entrate una serie di dati fondamentali: le sue generalità, l’oggetto della sua attività, la sede in cui esplica la sua attività. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, l’agenzia delle entrate rilascia al soggetto passivo un cosiddetto n° di partita iva, che vale ad identificarlo univocamente come contribuente di quel tributo. B. Dichiarazione di variazione dati. Se nel corso dell’attività il soggetto passivo varia uno degli elementi comunicati nella dichiarazione di inizio attività, è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione di variazione C. Dichiarazione di cessazione attività. tale dichiarazione deve essere trasmessa all’agenzia delle entrate quando il soggetto passivo cessa dalla sua attività. Tale dichiarazione è l’unica che può essere trasmessa anche dall’erede. D. Dichiarazione annuale. In questa dichiarazione il soggetto passivo deve indicare: l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti attive e passive; l’imposta dovuta sulle vendite; l’imposta assolta sugli acquisti; i dati relativi alle varie liquidazioni dell’imposta; il debito IVA o il credito IVA. Se vi è un debito IVA esso deve esser e pagato. Se vi è un credito esso può essere compensato con l’eventuale debito d’imposta oppure può essere chiesto a rimborso.
il documento fondamentale dell’IVA è la fattura. Esso è un documento che deve essere