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Le sanzioni applicate per irregolarità fiscali, inclusi casi di mancato pagamento o errori nella dichiarazione, e le possibili riduzioni di queste sanzioni in base al tempo trascorso dal commissariato della violazione al ravvedimento operoso. Il documento include dettagli sulle diverse tipologie di ravvedimento e le relative quote di riduzione della sanzione.
Tipologia: Appunti
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Articolo 13 - Ravvedimento D.LGS 472 DEL 1997
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Entrambi gli abbattimenti sanzionatori appena illustrati si cumulano poi con l’ ulteriore riduzione ad 1/10 prevista dal primo scaglione temporale del ravvedimento operoso, come si vedrà nel paragrafo successivo. In base al tempo intercorso tra la violazione di un obbligo fiscale e la sua successiva spontanea regolarizzazione da parte del contribuente, si distinguono diverse tipologie di ravvedimento, cui corrispondono quote via via decrescenti di abbattimento della sanzione: Il ravvedimento si perfeziona con il contestuale pagamento del tributo eventualmente omesso o versato in misura insufficiente, della sanzione ridotta e degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quello in cui il saldo viene effettivamente eseguito. Qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Dopo aver individuato lo scaglione temporale all’interno del quale si colloca il ravvedimento, sarà possibile applicare la corrispondente quota di abbattimento alle sanzioni previste in relazione a ciascun singolo tributo. Per individuare la sanzione connessa ad ogni specifica violazione occorrerà fare riferimento alla disciplina di ogni singolo tributo. Un punto di riferimento può comunque essere il già menzionato D.Lgs. 471/1997 , all’interno del quale hanno trovato organica collocazione le norme in materia di sanzioni amministrative riguardanti le imposte dirette, l’Iva e la riscossione dei tributi.
Articolo 20 - Decadenza e prescrizione
Articolo 24 - Riscossione della sanzione
Resta aperto il problema delle conseguenze al fatto che l’ agenzia continui le ispezioni oltre i 30 giorni , ed in assenza di normative a riguardo abbiamo una serie di interpretazioni giurisprudenziali : chi sostiene che non vi siano conseguenze, e chi sostiene che le prove raccolte oltre il termine siano inutilizzabili (non viene travolta da nullità l’intera verifica, ma diventano inutilizzabili le prove raccolte dopo i 30 giorni). Anche perché il contribuente non ha particolari tutele: può solo rivolgersi al Garante, che però può solo invitare l’amministrazione ad attenersi alle regole, non può far molto di più. Se vengono accertate delle infrazioni nelle prove, queste vengono raccolte nei processi verbali giornalieri, e poi alla fine in un processo verbale detto di constatazione poi notificato al contribuente. Un problema a monte è il dubbio su quali siano le conseguenze se l’ufficio compie l’accesso senza rispettare le regole sulle autorizzazioni (senza per esempio l’autorizzazione del PM o in assenza di gravi indizi). La sentenza n. 20096 del 2018 riguarda l’ipotesi nella quale la guardia di finanza fa un accesso e rinviene nel locale adibito ad abitazione contabilità in nero, ma l’accesso viene fatto con l’autorizzazione del PM che motiva l’autorizzazione dicendo che esistevano gravi indizi di violazione, e questi indizi erano costituiti da una denuncia anonima: il contribuente fa ricorso affermando che la denuncia anonima non sia un grave indizio; il ricorso viene respinto, e il contribuente fa ricorso in Cassazione che emana una sentenza nel 2010, e avendogli questa dato ragione torna davanti alla commissione territoriale di Trento in cui viene affermato che è giustificata l’assenza della motivazione, non guardando il fatto che fosse corretta o meno la motivazione del PM, ma dal risultato, perché essendo poi stata confermata l’evasione allora gli indizi c’erano. Il ricorrente fa nuovamente ricorso in Cassazione: la dichiarazione anonima può equipararsi a “gravi indizi”? La Corte di Cassazione dice di no, perché l’autorizzazione del PM è sì contraddistinta da un largo margine di discrezionalità, ma il controllo il giudice lo deve effettuare lo stesso: il giudice tributario ha il potere e il dovere, oltre di verificare l’esistenza di una motivazione concisa, anche di verificare la correttezza in diritto dell’apprezzamento, e quindi doveva essere controllato se la dichiarazione anonima poteva essere equiparata o meno ad indizi. Le dichiarazioni anonime quindi non assurgono ad indizi, e quindi il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare se c’erano degli indizi, cosa che invece non ha fatto, e quindi la sentenza è censurabile. Vi è poi un’altra questione: una volta che si è verificato che l’accesso era illegittimo (perché l’autorizzazione era illegittima essendo fondata su dichiarazioni anonime che non possono essere considerate gravi indizi) qual è la conseguenza in termini di tutela del contribuente? Può impugnare l’accesso illegittimo davanti al giudice tributario chiedendo di bloccare l’accesso illegittimo? Non rientra questo nell’elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie dell’art. 19 D. LGS 546/1992, quindi l’autorizzazione illegittima non può essere impugnata davanti al giudice tributario. Ma può impugnarla davanti ad un giudice amministrativo? O ordinario? L’orientamento dei giudici amministrativi è quello secondo cui in questa materia esiste la giurisdizione esclusiva del giudice tributario: non si può andare di fonte a nessuno di questi giudici quindi. Ma come si tutela allora il contribuente?
Processo verbale di constatazione: ultima parte dell’attività conoscitiva Legge 212 del 200 Articolo 12 comma 7 Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. L’attività conoscitiva si conclude con la consegna al contribuente del processo verbale di constatazione. Che può fare il contribuente quando lo riceve? Non è tra gli atti elencati nell’art. 19 D.Lgs 546 del 1992 e quindi non è impugnabile. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 472 del 1997 il contribuente sulla base del processo verbale di constatazione se vuole può fare un ravvedimento operoso. Il contribuente può cioè pagare le imposte indicate nel processo verbale di constatazione e in questo caso gli viene erogata, e deve pagare, una sanzione corrispondente solo ad un quinto del minimo edittale previsto. Altra cosa che può fare il contribuente, per il comma 7 dell’articolo 12, è presentare all’amministrazione delle memorie entro 60 giorni per contestare quanto affermato nel processo verbale di constatazione. In questo caso il contribuente instaura con l’amministrazione un contraddittorio. Si aggiunge che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del detto termine, salvo casi di urgenza: nel caso fosse emanato prima, però, di nuovo, che succede? La nullità di un atto è una sanzione particolarmente grave, quindi una sanzione di nullità non si può trarre solamente per interpretazione: la conseguenza quindi non può essere la nullità. Per quanto riguarda i casi d’urgenza, bisogna dire che l’amministrazione deve fare l’avviso di accertamento, pena decadenza della possibilità di farlo, entro determinati termini: entro cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione; quindi l’amministrazione deve aspettare 60 giorni per poter emanare l’avviso di accertamento, ma se conclude la verifica quando aspettando i 60 giorni scade il termine entro cui poterlo notificare? Per questo rischio di decadenza l’amministrazione non aspetta il termine dei 60 giorni: è uno dei casi di urgenza. Negli altri casi invece deve aspettare il termine dei 60 giorni, ma se non lo facesse?