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Diritto ecclesiastico
prof. A. Bettetini
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LIBERTÀ RELIGIOSA E LAICITÀ DELLO
STATO
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ISTITUZIONALE, LIBERTÀ RELIGIOSA INDIVIDUALE E LIBERTÀ
RELIGIOSA COLLETTIVA
Il diritto ecclesiastico NON è il diritto della Chiesa (che è il diritto canonico), ma è un diritto dello Stato o comunque di ordinamenti giuridici secolari laici nei riguardi del fenomeno religioso , inteso come diritto di libertà religiosa nei suoi vari profili e come rapporto tra l’uomo e la divinità. Ma perchè si chiama ecclesiastico? Perchè riguardava quel diritto dello stato che regolava i rapporti con la chiesa cattolica: si può quindi definire come il “diritto ecclesiastico dello Stato”. Attualmente il diritto ecclesiastico dello Stato non ha come unico interlocutore la Chiesa cattolica, sicuramente per motivi storici riguarda soprattutto la Chiesa cattolica ma non solo. Per comprendere il diritto ecclesiastico sono fondamentali due concetti: la libertà religiosa e la Costituzione. L'oggetto del diritto ecclesiastico è il diritto di libertà religiosa di cui all’ Art 19 Cost nei suoi vari profili: ISTITUZIONALE, COLLETTIVO, INDIVIDUALE E ASSOCIATIVO (collettivo e associativo possono essere studiati assieme): ⛥ PROFILO ISTITUZIONALE : studia il rapporto dello Stato con le istituzioni religiose. C'è un rapporto equiordinato tra ordinamenti giuridici. La libertà religiosa istituzionale è tutelata da due articoli della nostra carta costituzionale. La prima libertà riconosciuta nel momento in cui l'Europa ha perso la sua unità politica è stata quella di religione, riassunta nel principio ora superato del cuius regio eius religio (i sudditi dovevano seguire la religione del sovrano, ma se si credeva in una diversa religione si poteva emigrare in altro Stato). Ma la libertà di religione viene tutelata attraverso molti altri articoli, come l’art. 3 (uguaglianza) o l’art. 21 (libertà di pensiero). La Corte Costituzionale ha enunciato il principio di laicità dello Stato per il bene dell'uomo e del Paese. La libertà religiosa istituzionale è tutelata dagli artt. 7 (rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica) e 8 (rapporti tra Stato e confessioni diverse da quella cattolica) della Costituzione. Entrambi gli articoli sono caratterizzati da un principio di bilateralità, i rapporti sono gestiti da accordi tra Stato e le confessioni religiose. ⛥ PROFILO INDIVIDUALE : l' Art. 19 Cost. tutela la libertà di coscienza e religiosa dell’individuo, come singolo e nei gruppi informali, nelle sue differenti forme di libertà di “professare” una fede religiosa, dei “farne propaganda” e di “esercitarne in privato o in pubblico il culto”. ⛥ PROFILO COLLETTIVO (E ASSOCIATIVO) : la libertà religiosa collettiva consiste nel diritto di professare e manifestare una fede religiosa anche in “forma associata” (Art 19) e il divieto di trattamenti discriminatorio degli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto (Art 20).
La variegata tutela della libertà religiosa comporta quindi la presenza di: 4 articoli che la
riguardano esplicitamente (Art 7 sulle relazioni Stato-Chiesa cattolica; Art 8 sulle relazioni tra Stato e confessioni religiose, che tutela l’aspetto istituzionale di tale libertà; Art 19 sull’aspetto individuale della libertà religiosa; Art 20 sul divieto di limitazione legislative del carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o un’istituzione) e 4 articoli che implicitamente ne richiamano la tutela (l’Art 2 , l’Art 3 , l’Art 117 che attribuisce potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose e l’Art 21 sulla libertà di pensiero). Da ciò comprendiamo che è una libertà molto presente nel nostro ordinamento e risulta pienamente “vibrante”.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ISTITUZIONALE: ART 7 COST
L’art 7 Cost regola in maniera specifica i rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica, mentre l’art 8 cost , una volta ricordata l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose, ha ad oggetto e bene giuridico tutelato i rapporti del nostro ordinamento con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’art 7 dispone che: “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ”. Primo comma: Indipendenza e sovranità Il primo comma sembra è per così dire una norma statica , che prende atto del fatto che, nella medesima realtà territoriale insiste e convive una pluralità di ordinamenti giuridici (e non solo quello statuale), ognuno con il suo specifico ambito di competenze che attengono a diversi ambiti, quello religioso e quello politico. Inoltre sembra più programmatico che precettivo e ha un valore storico ed ermeneutico fondamentale, in quanto da esso rileviamo che lo stato italiano riconosce che la chiesa cattolica, oltre che INDIPENDENTE, è un ordinamento giuridico SOVRANO ( superiorem non recognoscens ). Lo Stato e la Chiesa sono degli ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani , e come tali traggono da se stessi la propria autorità (potestas) e la propria legittimazione. Sul piano pratico, ne discendono la soggettività internazionale della Chiesa cattolica e la conseguente necessità dello stato di intrattenere relazioni e regolare i rapporti con essa ricorrendo a strumenti giuridici propri del diritto internazionale (relazioni diplomatiche, stipula di concordati ecc). Nel corso della storia però non sono stati adeguatamente definiti l’ambito spirituale e l’ambito politico: per effettuare questa distinzione bisogna risalire alle radici storiche del fenomeno religioso, cioè al CRISTIANESIMO: prima del cristianesimo non era chiara la distinzione tra potere politico e potere religioso, in quanto l’imperatore, titolare del potere politico, era allo stesso tempo sommo pontefice, titolare del potere religioso (cesaropapismo)—> vi era dunque un monismo , una coincidenza tra le due figure. La relativa distinzione avviene con il cristianesimo, che distingue la realtà spirituale dalla realtà politica, che si ravvisa in un brano del Vangelo, che recita: “ date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio ”. Alcuni ebrei chiedono a Cristo se fosse lecito pagare il tributo a Cesare. La domanda è insidiosa perché la risposta positiva avrebbe significato disconoscere l’autorità politica ebrea e accettare l’autorità politica romana. Gesù conoscendo la loro malizia chiese che gli fosse data una moneta e domandò chi vi fosse rappresentato. L’immagine era di Cesare, quindi Gesù rispose di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Questa parole sorpresero molto gli ascoltatori, in quanto viene effettuata una distinzione molto chiara tra il mondo spirituale e quello politico: queste due realtà sono sì dipendenti, ma hanno dei punti di connessione. La legge di dio e la legge dell’uomo sono due leggi ottonome che non devono essere in contrasto tra di loro, ma nel caso di un contrasto deve prevalere la legge di Dio, che è inscritta nella coscienza della singola persona. Abbiamo quindi due leggi: di Dio e degli uomini, tra cui prevale la legge di Dio, e questo comporta che se l’autorità civile comanda qualcosa che è contraria al precetto religioso, nel caso di contrasto prevale quest’ultimo. Questo non significa disprezzo dell’autorità civile in quanto svolge una funzione essenziale, tuttavia l’obbedienza è dovuta nelle misure in cui il comando dell’autorità civile sia conforme al diritto divino. le due autorità devono sia obbedienza a Dio e alla legge divina. Altra forma di monismo era la TEOCRAZIA, secondo cui chi era a capo del potere spirituale era anche a capo del potere politico (es. nell’antico Israele, in cui i sommi sacerdoti esercitavano il potere politico sulla popolazione ebrea). Il documento che riafferma il dualismo cristiano e quindi la separazione tra potere temporale e spirituale è la LETTERA di papa GELASIO all’imperatore ANASTASIO del 404 , fondamentale dal punto di vista dogmatico. Nel documento il papa afferma che le potestà che reggono questo mondo sono due : la sacra autorità dei vescovi e la potestà del re, delle quali tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti in quanto devono rendere conto anche dei re. Gelasio afferma che se nell’ordine delle cose pubbliche i vescovi riconoscono l’autorità data da Dio all’imperatore ed obbediscono alle sue leggi, anche l’autorità politica deve obbedire a coloro che sono incaricati di dispensare i sacri misteri. Questa idea di un dualismo cristiano era quindi ben presente nella comunità ecclesiale, anche se non manca di problemi in quanto quest’idea dualista molto spesso è stata travisata nel corso dei secoli assumendo la forma di un cesaropapismo o di un
- Leggi eversive —> tramite queste leggi lo Stato italiano esproprio numerosissimi beni ecclesiastici, emanate con un regio decreto del 7 luglio 1866 n. 3036 , che negavano il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni della chiesa o vennero espropriati o sottoposti al controllo dello stato, e quindi un ente ecclesiastico non poteva alienare o acquistare un bene a condizione che non ricevesse autorizzazione dallo Stato. Inoltre vennero soppressi enti ecclesiastici per incamerarne il patrimonio, soprattutto ai fini di finanziare le leggi risorgimentali. Oggi in Italia più di 800 Chiese sono di proprietà dello Stato.
- Alcune leggi limitarono le capacità degli enti , che per ricevere un bene dovevano essere autorizzati dallo Stato. In questo modo lo Stato controllava anche l’attività economica degli enti ecclesiastici.
- Nell’ambito del matrimonio, con il codice civile del 1865 fu introdotto il matrimonio civile obbligatorio. Venne eliminata ogni rilevanza del matrimonio cattolico: l’unico matrimonio riconosciuto dallo stato era quello CIVILE, e questo comportava che il religioso che voleva sposarsi doveva sottoporsi all’onere della doppia celebrazione (civile e religiosa). L’Art 1 dello statuto Albertino, ancora vigente, riconosceva la fede cattolica come religione di stato, ma nella realtà lo stato italiano assumeva una politica anti-ecclesiale, che con il tempo si venne sciogliendo poichè anche la chiesa si rese conto che l’uno contro uno dei rapporti con lo stato non le conveniva. dunque poco a poco si iniziò a far venir meno quel divieto di non interferire nella vita politica del paese: infatti, già nelle elezioni amministrative del 1904, fu promesso ai cattolici di partecipare sia come eletti sia come elettori con una sorta di dispensa. Lo Stato italiano emanò la legge delle Guarentigie (1871), ossia la legge delle garanzie pontificie, che regolava in maniera unilaterale le relazioni fra Stato e Chiesa. Lo Stato con una legge unilaterale regolava il regime della Chiesa cattolica in Italia e la posizione giuridica del romano pontefice. Questa legge è divisa in due titoli: il TITOLO I riguarda l'offerta di specifiche garanzie reali e personali offerte dallo stato italiano al pontefice, e il TITOLO II riguarda la condizione giuridica tra Chiesa e Stato, cioè le attività della Chiesa in Italia. Questa legge regola la situazione giuridica della chiesa da parte dello stato, e non verrà mai accettata ufficialmente dalla chiesa cattolica in quanto la intacca universalmente ed è priva di ogni garanzia di diritto internazionale. La chiesa nel 1873 reagisce a questa legge con un decreto di un organismo della santa sede con il cosiddetto “ non expedit” (non conviene) , cioè un DIVIETO ai cattolici di partecipare alla vita politica italiana. I cattolici non potevano essere eletti in Parlamento e non potevano partecipare alle elezioni (fino al 1913 le liste elettorali erano costituite sulla base del censo, gli elettori erano molto pochi). Nel corso degli anni, tuttavia, la chiesa si rese conto che non conveniva rimanere esclusi completamente dalla vita politica dello stato: la Chiesa autorizzò la partecipazione dei cattolici alle elezioni amministrative (non a quelle politiche), sia come elettorato attivo sia come elettorato passivo. La situazione mutò nel 1913, quando fu introdotto il suffragio universale maschile. Il sistema elettorale non fu più basato sul censo, ma sulla mera cittadinanza e ciò comportava un forte cambiamento degli equilibri politici. I liberali cercarono l’appoggio dei cattolici, si arrivò a un accordo (PATTO GENTILONI). Con la firma dei patti lateranensi nel 1929, giunta al termine di tre anni di trattative segrete che comportarono la redazione di svariati testi, la legge delle guarentigie fu abrogata: il titolo I fu sostituito dal Trattato è il titolo II dal Concordato. È indubbio che il Governo italiano che concluse i Patti, quello fascista guidato da Mussolini, si prefiggeva con tale accordo di realizzare un assorbimento del religioso nel civile, l'impiego della religione cattolica come instrumentum regni. Da parte della Chiesa, i Patti erano invece considerati soprattutto quale pactum amicitiae, mezzo attraverso cui poter svolgere il proprio ministero spirituale universale (Trattato) e particolare in Italia (Concordato) con la libertà e la certezza che uno strumento giuridico convenzionale di rango internazionale poteva garantire. Venendo ai singoli documenti, il Trattato del Laterano, anzitutto, si proponeva di eliminare ogni motivo di dissidio fra stato italiano d Santa Sede, con l'addivenire, come recitava il Preambolò: "ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia e alla dignità delle due Alte Parti [...] assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto è di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo", e "consenta alla Santa Sede stesa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la questione romana". A tal fine, il Trattato riconosce alla Santa Sede quella sovranità da questa ritenuta indispensabile per poter adempiere alla propria missione: non solo dà vita allo
Stato della città del Vaticano quale ente territoriale sovrano funzionale al suo organo di governo (la Santa Sede), ma afferma in modo esplicito "la sovranità della Santa sede internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua posizione e alle esigenze della sua missione nel mondo".
POSIZIONI DEI CATTOLICI NELLE ELEZIONI E RAPPORTI CON I LIBERALI
Nel 1909 il pontefice Pio X promosse la creazione dell’Unione Elettorale Cattolica Italiana, un’associazione con il compito di indirizzare i cattolici italiani impegnati in politica: furono eletti 21 deputati cattolici nelle liste dei liberali di Giolitti, ma la situazione mutò negli anni successivi in quanto nel 1912 fu approvata la riforma elettorale che introduceva il SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE, che non aumentò molto il numero degli elettori, che erano circa 3 milioni, in quanto si votava in base al censo (se ho i soldi posso essere eletto, altrimenti no). L’elettorato attivo era quindi molto ristretto. Con il suffragio universale TOTALE del 1946 si triplicò il numero degli elettori e il partito socialista riscuoteva numerosi consensi in quando molti elettori erano operai. Giolitti approvò la riforma perchè i socialisti appoggiarono gli operai durante la guerra e quindi il prezzo che Giolitti dovette pagare con i socialisti portò all’introduzione del suffragio universale. Giolitti quindi si rese conto della necessità di trovare consenso tra i moderati, principalmente tra i cattolici, che vantavano una grande presenza in Italia. cattolici e liberali stipularono un accordo, in base al quale i cattolici potevano partecipare alla vita politica ma come ELETTORI solamente se si impegnavano a votare o candidati cattolici o candidati liberali i quali sottoscrivevano un impegno in 7 punti (il Tettarum) con cui i candidati si impegnavano a difendere la scuola privata, il matrimonio come istituto indissolubile, l’istituzione religiosa in sè. Quindi, da un lato quindi i candidati dovevano sottoscrivere questo Tettarum, mentre i cattolici potevano votare solo quei soggetti che l’avevano sottoscritto. 228 dei 270 deputati vennero eletti grazie a elettori cattolici Quindi si verificò uno sviluppo dei rapporti tra potere politico e spirituale in quanto ufficialmente rimaneva il “non expedit” ma nella realtà era dispensato dal suffragio universale.
IL PPC, RAPPORTI CON IL FASCISMO E LA STIPULA DEI PATTI
Il “non expedit” verrà poi revocato da papa Benedetto XV nel 1919 dopo la prima guerra mondiale, e nello stesso periodo si darà vita a un partito di ispirazione cristiana: il partito popolare cattolico fu fondato da Luigi Sturzo , che nelle elezioni del 1919 ottenne il consenso elettorale. quindi, io cattolici ormai avevano una pluralità di partiti a cui votare: quello popolare e quello liberale nella misura in cui i candidati liberali si impegnavano a far proprio determinati valori cristiani. Il problemi iniziano quando dopo il 1922 il governo italiano fu affidato a Mussolini: alle elezioni il partito fascista ottiene la maggioranza assoluta e gli altri partiti vengono ridotti con le buone o con le cattive a un ruolo secondario. si giunse quindi a una vera e propria dittatura fascista. Mussolini si rese conto che avere un buon rapporto con la chiesa cattolica era un elemento necessario per il governo dell’Italia, in quanto la maggioranza degli italiani era cattolica, e assumere una posizione anticattolica (andando apertamente contro la Chiesa) avrebbe significato assumere una posizione antisociale. Mussolini dunque abbandonò ufficialmente la sua posizione anticattolica per essere più benevolo nei confronti della chiesa. nel 1926 iniziarono i primi rapporti diplomatici con la Santa Sede per poter giungere a un accordo che termina con la questione romana comportando una DEBELLATIO dello stato pontificio. Ricordiamo che dopo la conquista di Roma non si giunse mai a una pace con la Santa Sede e il governo italiano, ma si giunse a una DEBELLATIO, cioè una sconfitta bellica che non comporta nessuna pacificazione. Un eventuale accordo della chiesa con il governo le avrebbe permesso di condurre la sua missione spirituale in tutto il mondo, inoltre manteneva la sua autonomia da un lato, e dall’altro manteneva alcune prerogative dell’ordinamento internazionale come invio e ricevimento di ambasciatori (ruolo attivo e passivo). alla chiesa quindi conveniva stringere un accordo con lo stato italiano, accordo che non comportasse cedimenti eccessivi nei confronti dello stato italiano stesso. ci furono 3 anni di elaborazioni complesse e articolate fino a che nel 11/2/1929 si giunse alla stipula dei Patti Lateranensi (composti da un Trattato, un Concordato e una convenzione finanziaria), espressione della concordia tra lo stato italiano e la chiesa cattolica. il Trattato sostituiva il titolo I della legge delle guarentigie e il suo unto principale era la creazione dello STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO; invece attraverso la convenzione finanziaria lo stato
I Patti comprendono: un Trattato (che ha valenza internazionale ), un Concordato e una convenzione finanziaria. sono stati sottoscritti nell’ 11 febbraio 1929 in seguito a anni di trattative segrete e hanno posto fine alla questione romana che si era aperta nel 1870. in rappresentanza della Santa Sede c’era il cardinale di stato Pietro Gasparri, mentre in rappresentanza dello Stato italiano c’era Presidente del Consiglio dei Ministri, all’epoca Mussolini. quest’ultimo con la firma di questi accordi aveva un obiettivo ben preciso, cioè di utilizzare la chiesa cattolica e le sue strutture come strumento di consenso o di governo del territorio. viceversa la chiesa cattolica, di cui il pontefice era Achille Ratti (Pio XI), attraverso la firma dei patti vedeva un patto di alleanza ma finalizzato a garantirsi una libertà sia interna che internazionale di svolgere il proprio ministero, cioè il pontefice voleva uscire da questa situazione di reclusione e vedeva nei Patti la possibilità di riconquistare la propria libertà di azione sia nell’ambito nazionale che internazionale. Per quanto riguarda il contenuto dei tre documenti dei Patti:
- il TRATTATO: ha una prospettiva internazionale in quanto dà vita al nuovo Stato, la Città del Vaticano , che è una piccola porzione territoriale all’interno di Roma che diventa uno stato indipendente sotto la sovranità esclusiva del romano pontefice, e vengono riconosciute tutte le prerogative internazionali del pontefice in quanto capo di stato come il diritto di legazione attiva e passiva, cioè il diritto di accreditare ambasciatori dello Stato della Chiesa (i nunzi apostolici) presso altri stati e ambasciatori di altri stati presso lo stato titolare del diritto. la chiesa cattolica è l’unica confessione religiosa che ha i suoi ambasciatori. questo diritto viene riaffermato e sancito nel trattato, in cui la chiesa dichiara il suo impegno a rimanere estranea alle contese tra i vari stati
- la CONVENZIONE FINANZIARIA: si prevede un indennizzo economico non molto cospicuo alla Santa Sede per tutti i danni subiti, i territori e i beni espropriati a seguito della prese di Roma e delle debellatio dello stato pontificio. con la questione romana e le leggi eversive erano stati incamerati dallo stato italiano una serie di beni come il palazzo del Quirinale.
- il CONCORDATO: è il documento più significativo dei 3 e disciplina la condizione giuridica della chiesa nel territorio italiano e la posizione generale dei cattolici nello stato italiano. viene introdotto il matrimonio concordatario, matrimonio con doppio valore canonico e civile, introdotti gli enti ecclesiastici, vengono affrontate tutte quelle materie “miste”, di comune interesse tra la chiesa e lo stato italiano. mentre il trattato e la convenzione finanziaria esauriscono i loro effetti dalla loro introduzione, il concordato invece verrà completamente riscritto nel 1984. Con la firma dei patti lateranensi è stata abrogata la legge delle guarentigie Art 7 Cost: “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionaleLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ” + Art 8 garantiscono la libertà religiosa istituzionale. il 7 regola in maniera specifica i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica. il fatto che pare che ai costituenti abbiano voluto riservare una norma specifica alla chiesa cattolica non significa che si sia voluto accordare ala chiesa cattolica una particolare posizione di privilegio, ma i costituenti hanno preso atto che i rapporti con la confessione cattolica costituiscono un prisma, un particolare angolo il quale della disciplina delle istituzioni religiose nell’ordinamento italiano, anche per la chiesa cattolica non solo nell’ordinamento italiano ma anche nel mondo occidentale. la chiesa cattolica ha una particolare posizione anche nell’ambito della comunità internazionale. e infine, perchè il cattolicesimo è certamente il fenomeno confessionale socialmente più rilevante. NON privilegio ma la presa d’atto di tutti questi aspetti. ANALISI DELLA NORMA I. COMMA 1 II. “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”. due aspetti importanti: lo stato italiano RICONOSCE che la chiesa cattolica nel proprio ordine è indipendente ma anche sovrana. con questa formula è sancita in tal modo la primarietà e l’originarietà dell’ordinamento giuridico della chiesa cattolica, ordinamento che è primario e originario non perchè queste caratteristiche derivano dal riconoscimento statale, ma in quanto è nato e sussiste oggi per forza propria, a prescindere dalla volontà e dall’intervento
dello stato. in conseguenza di questa primarietà sarebbero in contrasto con la norma costituzionale tutti quegli atti statali che seppur adottati considerando primario e originario l’ordinamento della chiesa, trattasse la chiesa cattolica con un ordinamento subordinato allo stato. da questa primarietà e originarietà dell’ordinamento giuridico della chiesa cattolica discendono 3 CONSEGUENZE:
- (^) PRIMA: l’Art 7.1 esclude che lo stato italiano possa instaurare un regime cesaro-papista, ossia un regime nel quale il capo dello stato diventa capo e arbitro della religione, e esclude anche che lo stato italiano possa instaurare un regime giurisdizionalista nel quale lo stato eserciti una somma di poteri per tutelare la chiesa cattolica e tutelarsi dalla chiesa cattolica o possa creare una chiesa nazionale o prevedere una costituzione civile del clero. la norma in esame, oltre alla chiesa cattolica tende anche a garantire lo STATO, impegnando i suoi organi ad escludere che possa essere introdotto un sistema di rapporti stato-chiesa cattolica nel quale lo stato sia subordinato alla chiesa.
- (^) SECONDA: dal primo comma dell’Art 7 Cost discende la soggettività internazionale della chiesa cattolica, che è considerata un soggetto di diritto internazionale legittimato ad intrecciare relazioni con le autorità statuali.
- TERZA (collegata alla seconda): dalla soggettività internazionale della chiesa cattolica discende la conseguente necessità dello stato di intrattenere relazioni e regolare i rapporti con la chiesa cattolica ricorrendo a strumenti giuridici propri del diritto internazionale come relazioni diplomatiche, stipula di concordati ecc. gli strumenti di negoziazione della chiesa con gli altri stati, denominati CONCORDATI, vengono considerati analoghi ai Trattati di diritto internazionale e per questa ragione sono resi esecutivi nell’ordinamento italiano mediante legge di ratifica ed esecuzione (com’è avvenuto per i Patti Lateranensi). il vero problema del primo comma è però che cosa significa “ciascuno nel proprio ordine”, cioè il principale snodo interpretativo è determinare che cosa significa questa espressione perchè solo se lo si capisce si potranno delimitare gli ambiti di competenza in cui i due stati possono esercitare la propria sovranità producendo diritto in una condizione di indipendenza l’uno dall’altro. notiamo che la norma non fornisce alcuna precisazione utile per determinare i due ordini (della chiesa e statale). tradizionalmente l’ordine della chiesa è fatto coincidere con i rapporti spirituali e religiosi come l’organizzazione del culto, la liturgia, la cura delle anime, mentre l’ordine dello stato con i rapporti temporali e sociali (ad ex garanzia della sicurezza interna ed esterna attraverso la polizia e l’esercito9. in molti casi la frontiera tra i due ordini non è così evidente, nel senso che la distinzione appena tracciata è assai generica e di scarsa utilità: vi sono infatti non pochi rapporti giuridici e sociali o materie temporali che sono manifestazione immediata e necessaria anche dell’ordine spirituale, o che rivestono un interesse anche religioso. rispetto a queste materie nella chiesa e nello stato possono dichiararsi incompetenti—> esempio: il matrimonio. rimane aperto il problema del riparto delle competenze, con riferimento ai confini tra le due sovranità che in genere rispetto a quelle materie vengono definite “materie miste”, di interesse sia dello stato che della chiesa. nella disciplina di queste materie si dovrà procedere, ai sensi dell’Art 7, per via PATTIZIA, ossia ricercando un ACCORDO tra le parti, fermo restando che è rimessa alla ragionevole valutazione dello stato giudicare se vi sia o non vi sia la necessità di ricercare un accordo con la chiesa rispetto a un determinato ambito materiale (competenza delle competenze). II. COMMA 2 è l’ unica norma costituzionale che RICHIAMA espressamente un Trattato internazionale e prevede una regola sulle fonti, ossia una specifica procedura dei patti lateranensi. nell’ordinamento della chiesa essi sono stati resi esecutivi negli Acta apostolicae seis. il trattato del laterano si proponeva di eliminare ogni momento di dissidio tra lo stato italiano e la chiesa, addivenendo a una sistemazione dei reciproci rapporti tra i due, e riconosce alla santa sede quella sovranità che dalla santa sede è ritenuta indispensabile per svolgere la sua missione nel mondo, e inoltre non solo dà vita allo stato città del vaticano considerandolo come ente territoriale sovrano funzionale al suo organo (la Santa Sede), ma si spinge oltre affermando in modo esplicito la sovranità della santa sede nel campo internazionale. di conseguenza, a seguito di questo riconoscimento, alla santa sede viene riconosciuto il diritto di legazione attivo e passivo e, da parte sua, dichiara in modo unilaterale che essa vuole e vorrà rimanere estranea a qualsiasi competizione temporale. lo stato di città del vaticano infatti è per sua natura NEUTRALE. con la convenzione finanziaria dei Patti si avviene alla liquidazione dei crediti della santa sede verso l’Italia, vantata come indennizzo per i danni da essa subiti in seguito alla perdita nel 1870 del
- SECONDA: la corte può dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei patti lateranensi ma a condizione che il parametro di legittimità che essa vorrà assumere al riferimento non siano le norme della carta costituzionale o le leggi costituzionali, ma i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (la laicità dello Stato, la tutela giurisdizionale e l’inderogabile tutela dell’ordine pubblico) III. terzo comma: quante sono le possibilità di modificazione dei Patti? 2
- modificazione con le legge ordinaria—> “ le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ”, possono quindi essere modificati con legge ordinaria SOLO se le modifiche sono accettare dalle due parti.
- decisione unilaterale dello Stato—> nel caso di decisione unilaterale dello Stato occorre seguire un procedimento di revisione costituzionale (Art 138 )
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ISTITUZIONALE (ART 8 COST)
La norma l’Art 8 è suddiviso in 3 commi: il primo riguarda tutti le confessioni religiose, il secondo e il terzo quelle diverse dalla cattolica. I. PRIMO COMMA “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”. ma cosa si intende per confessioni religiose? quando il legislatore costituente hanno redatto l’Art 8.1 questo concetto era abbastanza chiaro, in quanto comprendeva delle confessioni diverse rispetto alla cattolica che in maniera politicamente poco corretta il legislatore con una legge chiamava “ culti diversi rispetto al cattolico ” o “ culti di minoranza ”, intendendo dei culti che da tempo avevano una loro istituzione in Italia (ortodossi, valdesi, luterani ecc). [a quel tempo non si parlava di musulmani: in un manuale del 1950 sul diritto ecclesiastico si diceva che aveva senso parlare di musulmani solo per poche persone viventi presso le ambasciate e i consolati. è evidente come la realtà sociologica del nostro paese è fortemente cambiata.] ora ci si chiede, alla luce dei flussi migratori e i cambiamenti sociali avvenuti in iItalia dal punto di vista religioso, cosa si intende per “confessioni religiose”, che è un concetto poco chiaro. abbiamo tante realtà istituzionalmente riconosciute e ben delineate come la comunità ebraica, le chiese valdesi o ortodosse o anglicane, ma allo stesso tempo altre realtà che non è chiaro se si tratti di comunità religiose o meno (i c.d. nuovi movimenti religiosi). possiamo distinguere tanti tipi di movimenti religiosi come:
- quelli basati sulla Sacra scrittura che formano la maggioranza di quei movimenti che causano una grave preoccupazione pastorale in ambienti come quello americano
- quelli che non derivano dal cristianesimo ma da altre religioni
- quelli che hanno degli elementi sia propri del cristianesimo che di altre religioni e talvolta anche con ritorni a superstizioni tipiche del paganesimo
- quelli di origine gnostica (salvezza attraverso la conoscenza).
- quelli che offrono una via verso la salvezza attraverso la purificazione senza alcun rimando a una divinità. ci sono tanti concetti sociologici che rimandano a diverse confessioni religiose, ma ciò che fondamentale capire è il concetto giuridico e non sociologico. in realtà non c’è un concetto giuridico neanche della religione ma si danno per presunte delle conoscenze. nella Sentenza 195/1993 la Corte Costituzionale ha dettato alcuni PARAMETRI possibili per individuare un concetto giuridico di confessione religiosa: il problema concreto era la legittimità costituzionale e la possibile illegittimità costituzionale di una LEGGE REGIONALE abruzzese di FINANZIAMENTO all’EDILIZIA dei culti. questa legge prevedeva il finanziamento solamente alle confessioni religiose che avessero stipulato INTESE con lo stato italiano ai sensi dell’Art 8. la corte ha affermato che questa legge è incostituzionale nella parte in cui viene violato il principio di uguaglianza dell’Art 3 ma anche la libertà e uguaglianza giuridica dell’Art 8: infatti, negare un finanziamento solo perché una confessione religiosa non ha stipulato un’intesa con lo stato significa negare l’uguaglianza giuridica sancita a livello costituzionale dall’Art 8. chiarito questo principio di uguaglianza sostanziale, i giudici della Corte chiarirono che affinché un gruppo sociale possa godere dei finanziamenti deve essere REALMENTE una confessione religiosa—>
ma come si fa a capire se un gruppo sociale può considerarsi una confessione religiosa? considerando alcuni CRITERI indicativi non esaustivi delineati dagli stessi:
- PRIMO (criterio tautologico): è confessione religiosa quel gruppo sociale che ha stipulato un’intesa con lo stato, ma allo stesso tempo lo stato non stipula un’intesa con un ente che NON SIA una confessione religiosa—> questione dubbia. ci potrebbero essere dei gruppi sociali che stipulano un’intesa con lo stato ma non sono confessioni religiose: il problema è comprendere se quell’ente o gruppo sociale che ha stipulato l’intesa è una confessione religiosa
- SECONDO: che vi sia comunque un riconoscimento pubblico di quella confessione anche se non ha stipulato ancora l’intesa. si intende che lo stato deve riconoscere pubblicamente quell’ente come confessione religiosa attraverso un procedimento pubblico. criterio oggettivo. per riconoscimento pubblico si intende un riconoscimento di un gruppo sociale come con gli articoli della legge 2 e 3 della L. 1159/1929 , la legge sui “culti ammessi nello stato”. quell’ente diviene persona giuridica con un d.P.R. e lo stato riconosce quell’ente come ente di culto ai sensi di questi articoli. l’ente che chiede il finanziamento deve aver avuto un riconoscimento pubblico come ente di culto ai sensi di questa legge.
- TERZO: parametro dell’ autoreferenzialità/autoqualificazione , cioè cosa dice la confessione religiosa DI SÈ STESSA. è un criterio delicato perchè affinchè la confessione sia tale il giudice o l’autorità amministrativa deve verificare gli statuti della confessione stessa, perchè se la confessione non si definisce essa stessa come religiosa automaticamente non possiamo definirla come religiosa. se un ente non vuole essere definito “di culto” non possiamo farlo noi, non possiamo cambiare la natura di un ente. questo criterio va inquadrato con l’ effettività dell’attività svolta dall’ente stesso: l’ente che si qualifica come ente di culto deve essere sottoposto a un ACCERTAMENTO dell’autorità che verifica che l’ente stesso svolga un’attività effettivamente di culto. l’autoqualificazione quindi è un criterio importante ma non sufficiente in quando è integrato dall’accertamento dell’autorità.
- QUARTO: è la comune considerazione , ossia come venga considerata quella determinata entità, se come confessione religiosa o no. la comune considerazione è quella che anche a livello sociale si ha di quell’ente. quali sono i criteri che qualificano l’attività dell’ente come attività di culto? spesso non è semplice definire che cosa sia la religione e cosa sia la confessione religiosa. Sentenza della Corte di Cassazione del 1997 : “ la mancanza nell’ordinamento del concetto di religione non è casuale ma ispirato alla complessità e alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguenza della necessità di non limitare la libertà religiosa assicurata dalla normativa costituzionale ”. il primo comma dell’Art 8 ricorda l’eguaglianza tra tutte le confessioni religiose, anche se non usa proprio il termine “eguale” perchè il legislatore parte dall’idea che le confessioni religiose non si considerano una uguale all’altra ma OGNUNA ha una sua SPECIFICA IDENTITÀ in senso sostanziale che l’Art 8 delinea come uguaglianza. vuol dire che da un lato non può essere riservato un trattamento identico l’una rispetto all’altra però le condizioni di partenza del loro rapporto con lo stato sono eguali per tutte. non ci può essere disparità di trattamento tra una confessione e l’altra, ma le basi di uguaglianza sono uguali per tutti. il fatto che una confessione abbia stipulato un’intesa NON significa che debba essere PREFERITA rispetto a un’altra confessione che non l’ha stipulata: tutte godono di intese di diritto. l’art 8.1 si riferisce anche a tutte le confessione religiose, anche quella cattolica. II. SECONDO COMMA “ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ”. vediamo differenza tra i primi due commi: la chiesa cattolica è sempre stato un soggetto con presenza millenaria anche a livello internazionale e dotato di una sua sovranità generalmente riconosciuta in quanto gode di specifiche prerogative a livello nazionale e sovranazionale: è un ordinamento giuridico autonomo rispetto allo stato (Art 7.1 Cost). le altre confessioni invece non hanno una loro sovranità, non sono soggetti che hanno importanza sovranazionale ma sono organizzazioni socialmente organizzate con finalità di culto che non sono ordinamenti nè nazionali nè giuridici come la chiesa cattolica. hanno una propria regolamentazione normativa che però l’Art 8 delinea anche dal punto di vista tecnologico: parla di STATUTI, che sono un atto di normazione SECONDARIO e in quanto tale deve sottostare al principio di legittimità. le confessioni quindi si possono organizzare in statuti ma che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. quindi anche le norme della chiesa cattolica non contrastano con l’ordinamento
ulteriore accordo con la confessione religiosa (vedi anche Art 7.2). se lo stato lo facesse violerebbe un articolo costituzionale—>ecco perchè l’intesa è una fonte atipica. Modalità di redazione di un’intesa e la sua efficacia giuridica prima intesa: con i valdesi nel 1984. dopo questa sono state stipulate altre intese di cui 13 approvate mediante legge di approvazione: in alcuni casi infatti lo stato non ha approvato l’intesa perchè non sottoposto a un obbligo costituzionale (ciò è affermato anche dalla corte cost). con la l. 240/2021 è stata approvata l’intesa con gli anglicani. abbiamo intese che prima erano state approvate e poi modificate sulla base di un previo accordo con la confessione religiosa con cui si era stipulata inizialmente. per quanto riguarda il PROCEDIMENTO di stipula di un’intesa la competenza ad avviare la stipula spetta al Governo , a cui si rivolgono le confessioni religiose interessate; poi l’incarico di condurre le trattative è affidato al sottosegretario del consiglio dei ministri. i REQUISITI per presentare un’istanza alla presidenza del consiglio sono:
- i rappresentanti delle confessione devono esserlo effettivamente. si tratta di capire se i gruppi sociali che presentano l'istanza siano oggettivamente delle confessioni religiose. bisogna poi capire se la presidenza del consiglio può respingere in limine , cioè dopo la presentazione, l’istanza di richiesta di intesa.
- possono presentare un’istanza solo quegli enti che sono stati riconosciuti come enti di culto ai sensi della L. 1159/1929 , ossia solo quei gruppi sociali RICONOSCIUTI come confessione religiosa. le trattative sono avviate con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica su pareri favorevoli del consiglio di stato. il governo può respingere un’istanza presentata da un gruppo sociale che afferma di NON essere una confessione? SI, perchè non c’è una legge che regoli il procedimento, e quindi siamo nell’ambito in cui il governo ha una piena discrezionalità politica. c’è solo una responsabilità politica dell’esecutivo ma NON giuridica perchè non c’è una legge che disciplini il procedimento di revisione di un’intesa, che è prassi solo costituzionale. nel momento in cui un ente stipula un’intesa e lo stato rigetta quell’istanza, la confessione religiosa non può ricorrere a vie giurisdizionali perchè si tratta solo di un atto politico non giustiziabile. il discorso sarebbe diverso se ci fosse una legge che imponga un certo iter procedurale stabilendo dei criteri di ammissione alla stipula dell’intesa: non ci sarebbe una legge ma solo una PRASSI MINISTERIALE. in caso di rigetto di un’istanza la confessione non può presentare alcun ricorso giurisdizionale o amministrativo in quando si tratta di un atto politico insindacabile. se invece l’itinerario procede nella normalità, viene stipulata l’intesa come atto bilaterale tra stato e confessione e nella bozza esprime il proprio parere la commissione consultiva per la libertà religiosa. dopo le trattative le intese sono sottoposte all’esame del consiglio dei ministri, il quale autorizza la firma del premier e del rappresentante dell’intesa: da quel momento l’intesa è trasmessa al parlamento mediante approvazione in legge. anche in questo caso c’è responsabilità politica dell’esecutivo, che non è obbligato a trasmettere al parlamento il disegno di legge con cui si chiede l’approvazione dell’intesa stessa. ➪QUINDI: è possibile che un’intesa stipulata e firmata non sia trasmessa al parlamento (ad esempio l’intesa con i testimoni di Geova, stipulata già due volte e firmate dal premier e dal rappresentante della confessione ma mai approvata dal parlamento mediante legge). l’intesa in quanto atto politico risponde al parlamento e non all’ente stesso. in questo caso non c’è possibilità di ricorso perchè non c’è legge che obbliga lo stato a presentare un disegno di legge per l’approvazione di questa intesa. Attualmente abbiamo 13 intese approvate mediante legge. per le confessioni religiose che abbiano stipulato intese rimane vigente il regime della legge 1159/1929, mentre in caso di approvazione dell’intesa l’ultima norma di chiusura della legge di approvazione prevede che per la confessione religiosa non valga più il regime giuridico della L. 1159/1929. la Corte costituzionale non ha mai dichiarato nella sua totalità incostituzionale l’intera norma ma alcuni apporti specifici in tema di libertà di culti, richiesta di autorizzazione per l’apertura dei luoghi di culto, ma per il resto questa legge è stata dichiarata conforme alla costituzione.
LIBERTÀ RELIGIOSA INDIVIDUALE: ART 19 COST
"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Si tratta del riconoscimento a TUTTI di un diritto soggettivo fondamentale inviolabile (art 2 Cost), personalissimo, indisponibile, imprescrittibile, inalienabile e intransigibile. La libertà religiosa non è solo un diritto soggettivo, valevole cioè nei confronti e nei rapporti tra privati, singoli o gruppi, ma si configura come "diritto pubblico soggettivo", azionabile anche nei confronti dello Stato in caso di provvedimenti o leggi ordinarie che intendessero limitarne l'esercizio. La formulazione testuale di questo articolo è assai ampia in quanto si articola nell' enunciazione di molteplici contenuti:
- TRE FACOLTÀ ESTERIORI in cui si estrinseca la vita religiosa (professare, fare propaganda ed esercitare il culto);
- DUE COPPIE DI MODALITÀ DI ESERCIZIO di queste facoltà (in privato o in pubblico + in forma individuale o associata)
- UN LIMITE riferito all'esercizio del culto, e non anche alla libertà di professare e alla facoltà di propagandare una fede religiosa (la contrarietà dei riti contrari al buon costume) Le tre facoltà
- Libertà di professare La facoltà di professare liberamente ala propria fede religiosa fa riferimento alla libertà di coscienza dell'individuo, la quale si articola in due aspetti inscindibili: la libertà INTERIORE di aderire a un credo religioso e la libertà ESTERIORE di dichiarare agli altri tale adesione e di agire nella società in modo conforme ai precetti religiosi di riferimento. L'esercizio di tale facoltà può avvenire "in qualsiasi forma, individuale o associata".
- Fare propaganda L'esplicita garanzia di questa libertà si ricollega invece alla libertà di proselitismo religioso , cioè al diritto dell'individuo di diffondere pubblicamente e di condividere con altri i contenuti del proprio credo, anche allo scopo di convincere questi ultimi ad aderire ad esso o di formarli come nuovi fedeli.
- Esercitare il culto La facoltà di esercizio della libertà religiosa mediante il compimento di atti di culto è tutelata sia nei luoghi privati, come la residenza o il domicilio dei singoli fedeli, sia nei luoghi aperti al pubblico: quest'ultima ipotesi risulta delicata perché intercetta anche l'esercizio del diritto di riunione di cui all'art 17 Cost e pone il problema dell'apertura dei luoghi di culto. Quelle che elenca l’Art 19 sono soltanto alcune delle manifestazioni della fede giuridicamente rilevanti, ce ne possono tuttavia essere alta che non entrano nel campo del giuridicamente rilevante. Un’altra manifestazione è ad esempio la libertà di vivere coerentemente con la propria fede, libertà sancita da tanti convenzioni internazionali di poter impartire ai propri figli un’educazione coerente con la propria fede religiosa o poter scegliere un’istituzione scolare che sia coerente con il proprio credo religioso. Nella CEDU la libertà religiosa viene enunciata in maniera ampia ma vengono enunciati alcuni limiti. Limite del buon costume Questo è l'unico limite esplicitato nella norma in esame: gli atti del culto non devono esprimersi in " riti " (= comportamenti cerimoniali e azioni sacrali organizzate, in genere codificati e ripetitivi) " contrari al buon costume ". Questo concetto esprime un concetto dinamico che muta con il mutare dei tempi e con l'evolversi della società: la portata del relativo limite, pertanto, non appare definibile a priori con il ricorso a fattispecie tassativamente determinate ma deve sempre essere valutata in relazione al caso concreto contestualizzato nella società contemporanea. Ha una sua fluidità, dovuta al fatto che le norme cambiano ma anche la realtà sociale, e questo si nota in materia penalistica ad esempio con la depenalizzazione del reato di adulterio (norma prevista dal c.p. che è stata depenalizzata con un lungo cammino operato dai giudici della consulta, prima parificando l’adulterio di entrambi i sessi e poi eliminando questo reato perchè è cambiata la realtà sociale e la struttura dell’ordinamento in sè). In prima battuta il limite del buon costume può essere intesto come il divieto di compiere, in privato o in pubblico, pratiche rituali contrarie alla pubblica decenza nella sfera sessuale. L’idea
È infine opportuno ricordare che l'art 19 riconosce, promuove e tutela non solo la libertà religiosa positiva, ma anche quella negativa , ovvero la libertà degli individui di NON CREDERE , di non aderire ad una confessione religiosa, di mostrare indifferenza verso l'ambito spirituale r di professarsi atei o agnostici. Tale libertà può essere esercitata in qualsiasi firme, individuale o associata, in privato o in pubblico, e può esprimersi anche mediante la propaganda della non credenza. Insomma, in ordine alla garanzia costituzionale della libertà religiosa individuale "credenti e non credenti si trovano esattamente sullo stesso piano" (sent. Corte cost 334/1996). Si lascia molta discrezionalità al giudice—> sentenza della Cassazione. Fattispecie: nella confessione religiosa dei RASTAFARIANI si presume che sia un atto di culto fumare l’hashish, perchè si ritiene che crescesse sulla tomba del re Salomone e quindi è un atto di culto fumarla e anche detenerne quantità superiore alla quantità prevista della legge. Un rastafariano era stato arrestato perchè deteneva quantità di erba superiore a quella normativamente prevista. La corte è intervenuta dicendo che il tribunale di merito aveva sbagliato e sentenza doveva essere annullata —> principio affamato: nel vantare la modica quantità, dovevano essere valutati non solo i parametri stabiliti precedentemente dal ministero ma anche la finalità per cui viene utilizzata tale quantità: nel caso concreto la finalità era di culto, che prevedeva un uso maggiore della quantità normativamente prevista. Il fattore religioso ha la sua specifica rilevanza in ragie dell’applicazione concreta delle norme del codice penale.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA COLLETTIVA: ART 20 COST
Art 20 cost : “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” La norma tutela in maniera esplicita la libertà collettiva delle religioni, ossia la libertà degli enti esponenziali di confessioni e di altri enti religiosamente connotati di agire nel nostro ordinamento per perseguire le proprie finalità; nel contempo si è anche inteso porre un preciso limite alla possibile produzione di norme speciali peggiorative della condizione giuridica di tali enti, motivate solo dalla loro natura religiosa. Scopo dichiarato dai costituenti era di esplicitare l'incompatibilità tra il nuovo ordinamento repubblicano e leggi analoghe a quelle con cui si erano soppressi enti e incamerati beni della Chiesa cattolica. Si è sviluppato un certo dibattito dottrinale intorno al significato da attribuirsi alle singole espressioni di "carattere ecclesiastico", "fine di religione o di culto", "istituzione" e "associazione". Una doverosa lettura dell'art 20 in prospettiva pluralista impone di dilatare al massimo lo spettro soggettivo da esso garantito, fino a ricomprendervi qualsiasi ente che persegua un "fine di religione o di culto", a prescindere dal suo collegamento con un'organizzazione maggiore (confessione o chiesa), dal suo carattere o qualifica nell'ordinamento statale e dal tipo di modello organizzativo che lo contraddistingue (fondazione, associazione ecc ). Incontroversa è invece la natura dei provvedimenti VIETATI dall'art 20: oggetto del divieto costituzionale sono soltanto i provvedimenti di tipo restrittivo, limitativo o aggravanti , che colpiscano gli enti religiosi in maniera specifica e più sfavorevole rispetto a quanto previsto per i soggetti giuridici aventi fini diversi. La garanzia offerta dal divieto di provvedimenti discriminatori in peius copre qualunque ambito o settore di normazione, incluso quello "fiscale" e ogni aspetto o profilo della vita giuridica delle istituzioni e delle associazioni a carattere religioso. L'art 20 cost invece non preclude né un generale ed omogeneo assoggettamento a "limitazioni legislative" o "gravami fiscali" di tutte le associazioni o istituzioni, indipendentemente cioè dal fine che essere perseguono; né un eventuale trattamento di maggior favore degli enti a carattere ecclesiastico e con fine di religione o di culto che li avvantaggi rispetto a tutte le altre istituzioni o associazioni. Per essere legittimo tale trattamento di favore esige, tuttavia, il rigoroso rispetto di due condizioni:
- La differenziazione di disciplina tra enti religiosi ed enti di diritto comune e deve rispondere a un criterio di RAGIONEVOLEZZA
- Del regime di maggior favore devono potersi avvantaggiare in eguale misura tutti gli enti religiosi, senza che nessuna confessione si trovi in una posizione di privilegio rispetto alle alte (come impone il principio supremo dei laicità dello Stato).
La norma ci riporta il principio di uguaglianza sostanziale , affermando che l’ente religiosamente qualificato non può far sì che tale qualificazione dell’ente comporti un trattamento peggiorativo dell’ente stesso. i costituenti hanno redatto questo articolo in negativo per evitare che si potessero evitare situazioni come quelle che si verificarono nel 19esimo secolo come l’emanazione di leggi che avevano come oggetto l’espropriazione del patrimonio della chiesa per finanziare le guerre risorgimentali. Ci fu una legge che prevedeva che la persona giuridica non potesse godere di libertà contrattuale ma la sua attività negoziale era sottoposta al controllo dell’autorità governativa. gli unici acquisti sottratti al controllo dell’autorità governativa erano quelli a titolo oneroso di beni mobili: tutti gli altri acquisti di beni immobili a titolo oneroso o beni mobili e immobili a titolo gratuito erano sottoposti ad autorizzazioni governative. L’acquisto resta autorizzato dal prefetto. Questa legge è rimasta in vigore fino al 1997 quando sono state abrogati alcuni controlli dello stato sui diritti. lo stato sciolse la maggior parte degli enti religiosi incamerandone il relativo patrimonio—>furono emanate numerose leggi a riguardo. Un parrocchiano aveva donato a una chiesa una certa quantità di denaro e il rettore l’ha assunto: lo stato è intervenuto chiedendo la restituzione di questi beni perchè per quanto devoluta alla parrocchia l’ente proprietario aveva acquisito il dominio dominicale su quei beni. lo stato è quindi proprietario di chiese che sono state espropriate nel 19esimo secolo. la norma costituzionale voleva sottolineare la funzione storica, evitando che si verificassero casi di disuguaglianze come questa. si è discusso quando si è modificata la legge sul discorso delle persone giuridiche. Questo decreto presidenziale ha la forza di abrogare alcune norma del codice civile prevedendo una semplificazione del riconoscimento degli enti all’interno del registro delle persone giuridiche, ma escludendo da questo riconoscimento gli enti religiosi, provocando quindi una disparità di trattamento—> perchè gli enti di diritto comune possono essere riconosciuti come persone giuridiche mentre gli enti RELIGIOSI no? questa è una disuguaglianza che però trova una sua giustificazione formale: un regolamento presidenziale non ha la forza normativa sufficiente per abrogare una legge di rilevazione concordataria: non possono modificare unilateralmente un procedimento previsto dalla norma concordataria. vi è una disparità di trattamento giustificata dal fatto che il procedimento previsto per il riconoscimento per gli enti religiosi è previsto in via PATTIZIA che resiste passivamente all’abrogazione e alla deroga di una legge ordinaria. un regolamento non può quindi modificare questa legge. La norma quindi prevede il principi di uguaglianza sostanziale per TUTTI GLI ENTI delle confessioni religiose che si definiscono ecclesiastici : per gli enti di altre confessioni religiose che non si definiscano come “ecclesia” li definiamo come enti di ordine di religione o di culto. non ci può essere discriminazione nè ne riconoscimento civile dell’ente nè nella sua operatività e anche per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’ente stesso. principio di uguaglianza sostanziale che riguarda gli enti religiosi. l’Art 20 quindi tutela la libertà collettiva la normativa degli enti religiosi ha diverse fonti: fonti concordate e dettate unilateralmente da parte dello stato. la principale fonte unilaterale in questo momento è la legge 1159/1929 per gli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non abbiano stipulato l’intesa. per tutte le altre il regime degli enti religiosamente qualificati è quello previsto da quella specifica intesa. lo stato inoltre ha dettato alcuni regolamenti di attuazione in maniera unilaterale delle leggi o di approvazione di intesa o del culto cattolico. per quanto riguarda il sistema di fonti esso è articolato: Art 20, nuovo concordato reso esecutivo con L. 121/1985 che a differenza di quello del non prevede una regolazione specifica degli enti religiosi ma solo una NORMA QUADRO, rinviando per la normazione specifica a un accordo specifico sugli enti religiosi da approvare anch’esso mediante legge.
IL PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITÀ DELLO STATO
Alla luce delle norme costituzionali finora esaminate, appare chiaro che lo stato italiano NON È UNO STATO:
- (^) Confessionista , ossia con una religione ufficiale—> a ciò non osta solo il dettato costituzionale, che pone su un piano di uguaglianza sostanziale tutte le confessioni religiose e che tutela in eguale maniera la libertà religiosa di tutti, ma anche il n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, che ha espressamente dichiarato non più in vigore il principio secondo cui la religione cattolica era la religione dello Stato.
- (^) Giurisdizionalista , ossia che rivendica un ruolo attivo di tutela e di controllo sugli interna corpora delle confessioni religiose. Infatti, pur riscontrandosi nell'ordinamento vigente istituti
FONTI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
l’attuale disciplina del riconoscimento degli enti ecclesiastici è caratterizzata da una pluralità di fonti, che affondano le loro radici nella nostra costituzione. per quanto concerne gli enti della chiesa cattolica, rispetto al quale il sistema pattizio con lo stato è ispirato al principio del riconoscimento degli enti secondo la loro struttura originaria, cioè secondo la struttura che questi enti assumono nell’ordinamento canonico, le fonti prossime di cognizione sono:
- (^) l’ Art 20 Cost per il suo diretto riferimento agli enti ecclesiastici: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ”.
- l’Art 7 Cost, per la rilevanza costituzionale che questa norma fa assumere alla normativa pattizia. in relazione a questo articolo, la Sentenza 30/1971 ha chiarito che tale norma non sancisce solo un generico principio pattizio per quanto concerne la disciplina dei rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica, ma contiene anche un preciso riferimento al Concordato. la Corte costituzionale ha equiparato tali norme di origine concordataria a quelle poste dalle leggi costituzionali, con al conseguenza che se ne sarebbe potuta dichiarare l’illegittimità costituzionale solo quando sarebbero state in contrasto con i principi supremi del nostro ordinamento. la posizione della corte è stato ribadita anche in merito all’accordo del 18/2/ di revisione del concordato, reso esecutivo con L. 25/3/1985 n. 121, ritenendo anche in relazione all’accordo di revisione che il giudizio di legittimità costituzionale debba assumere a parametro NON una norma costituzionale ma i principi supremi del nostro ordinamento. questa posizione, espressa prima con riferimento alla costituzione ma anche altre sentenze con la 203/1989 e la 13/1991. In relazione delle fonti relative al riconoscimento degli ENTI ECCLESIASTICI DELLA CHIESA CATTOLICA , con riferimento agli accordi diVilla Madama, bisogna ricordare: I. Art 7 dell’accordo di revisione/di Villa Madama (del 18/2/1984 reso esecutivo con L. 25/3/1985 n. 121): questo articolo costituisce una vera e propria NORMA QUADRO per tutta la legislazione successivamente sviluppatasi. la norma recita: “ 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 4. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 6. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche .” II. Le disposizioni dell’8/2/1984 dalla commissione paritetica istituita in forza dell’Art 7 n. dell’Accordo di Villa Madama: il n. 6 ha previsto infatti l’istituzione di una commissione paritetica italo-vaticana, a cui è stato affidato lo scopo di terminare entro 6 mesi i lavori diretti alla formulazione delle norme da sottoporre all’approvazione delle due alte parti relative all disciplina di tutta la materia degli bei e degli enti ecclesiastici alla revisioni degli impegni finanziari dello stato e ai suoi interventi nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. le norme in questione sono state rese esecutive in Italia tramite un procedimento singolare: is tratta infatti di norme che sono ORA in vigore in base a due differenti fonti normative—>la L. 20/5/1985 n. 206 che autorizza
la ratifica del protocollo che le ha approvate e la !!L. 20/5/1985 n. 222, che è detta Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico nel servizio delle diocesi. questa legge detta identiche norme rispetto alla legge 206/1985, ma differiscono formalmente solo per il fatto che la legge 222/1985 ha recepito nelle proprie formule le pochissime modificazioni delle parti contraenti avevano reputato di dover introdurre nelle disposizioni proposte dalla commissione paritetica: invece nella legge 206 queste disse devono essere coordinate con le notte di modifica collegate al protocollo di approvazione. la legge 222 è formalmente una legge ordinaria e unilaterale dello stato, ma per la sua entrata in vigore è stato previsto non solo una pubblicazione nella GU ma anche la sua pubblicazione negli acta apostolicae sedis ossia sugli atti ufficiali della chiesa. C’è una specialità di regime degli enti ecclesiastici, che ne differenzia la disciplina rispetto a un diritto comune delle persone giuridiche dettate dal codice civile. gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche aventi effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. non sono quindi applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. resta esclusa la richiesta di requisiti ULTERIORI rispetto alla normativa che costituiscono oggetto di accettazione e valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici nonché la richiesta di produzioni di documenti non attinenti ai requisiti medesimi. la specialità di regime copre non soltanto la struttura interna dell’ente e le sue tipiche attività di culto soggette all’autorità ecclesiastica ma anche le regole della sua amministrazione dettate dal diritto canonico, capacità negoziale dettata dai controlli canonici come anche riconosciuto dalla cassazione. Accanto alle fonti di derivazione bilaterale abbiamo anche fonti di diritto comune come normative e regolamenti, alcune volte in modo diretto o in via incidentale che riguardano la normativa sugli enti: il d.P.R. n. 33/1987 (modificato da un successivo d.P.R. del 1989)—>è importante perchè detta il regolamento di attuazione della L. 222/ d.P.R. 361/2000 sul riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati d.lgs. 112 e 117 del 2017 che hanno riformato l’impresa sociale e introdotto nel nostro ordinamento il codice del terzo settore Abbiamo anche le NORME CANONICHE, alcune delle quali assumono una diretta rilevanza nell’ordine dello stato. ricordiamo: le delibere di una conferenza episcopale italiana n. 4, 6, 15, 20, 37, 38 della CEI adottate ed entrate in vigore DOPO la promulgazione del codice di diritto canonico del 1983 delibera n. 58 del testo unico in materia di sostentamento del credito delibera n. 57 della CEI relativa alla ripartizione e assegnazione delle norme derivanti dall’8x !!istruzione in materia amministrativa della CEI del 30/5/2005 approvata dalla sua assemblea generale e promulgata a settembre del 2005 attraverso la pubblicazione del notiziario della CEI
FORME DI RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
Ci sono diverse modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici: la modalità ORDINARIA è quella per decreto (c.d. riconoscimento per decreto), mentre ci sono anche delle forme PARTICOLARI di riconoscimento che sono:
- riconoscimento per antico possesso di stato
- riconoscimento per legge
- riconoscimento abbreviato per determinate categorie di enti della chiesa cattolica MODALITÀ ORDINARIA PER DECRETO La disciplina di questa modalità si evince dal comminato disposto dai commi 1 e 2 dell’Art 7 dell’accordo di revisione concordataria e dagli artt 1-113 della L. 222/1985. oltre a queste, queste norme vanno integrate anche dalle norme di diritto comune a cui si fa rinvio. quali sono i requisiti che la P.A. dovrà accertare ai fini del conferimento della personalità giuridica civile dell’ente ecclesiastico (che costituisce la finalità del procedimento di riconoscimento)? alcuni sono