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dispensa diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

dispensa contenente appunti diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 05/04/2026

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Sara Brambilla
Docente: Marchei Natascia
Diritto Elesiastico
Diritto, religione e cultura in Italia
Il corso si occupa di studiare quel se:ore dell’ordinamento dello Stato che regola il pluralismo religioso, etnico e culturale in
una società, quale quella a2uale, nella quale si trovano a convivere diverse religioni, culture, etni e e, dunque, patrimoni
valoriali sempre più complessi e variega@.
PERCHÉ LO STATO SI OCCUPA DELLE CREDENZE ETICHE E DI FEDE?
Le domande di partenza:
-Perché gli ordinamen1 secolari (gli Sta1) possono/devono occuparsi delle religioni, delle etnie e delle culture?
-Gli Sta1 democra1ci che si proclamano laici non potrebbero disinteressarsene totalmente e lasciare la regolazione ai
gruppi religiosi o alle diverse realtà che compongono la società?
-Quali sarebbero le conseguenze di un tale disinteresse?
Si è abitua@ a pensare, e così è, che il nostro è uno Stato laico. Quando si u@lizza tale termine, che può avere mol@ signica@
diversi, si pensa allo stesso come una SEPARAZIONE tra Stato e Chiesa o, meglio, tra ASPETTO SPIRITUALE E TEMPORALE.
Quindi, si è conformi a pensare che uno Stato, in quanto laico, si dovrebbe occupare di ques@oni temporali, volte a regolare
le ques@oni statali del ci:adino, della vita di tuJ i giorni.
Allora la domanda è: perché lo Stato temporale dedica tanta energia e spazio a regolare e ges5re gli aspe6 spirituali della
vita e quali sarebbero le conseguenze di un mancato a:eggiamento di questo 5po? All’esito di tale quesito, si può anche
cercare di capire come e se una scelta di questo @po impa:a sulla fisionomia di uno Stato democra@co, cioè sul livello di
democra@cità.
Quindi, perché l’ordinamento se ne deve occupare?
In mol@ ordinamen@ esistono delle maggioranze religiose: c’è quasi sempre una fede che ha il predominio; tu:avia, NON
bisogna dimen@care che ci sono le c.d. minoranze.
Si aggiunga che i fondamenJ della vita sono pieni di istanze spiritualmente orientate, da quelle fondan@ e nevralgiche, come
matrimonio, inizio vita e ne vita, ma non solo, bas@ pensare alle fes5vità durante l’anno, l’istruzione (che, nei regim i NON
democra@ci, viene denito “indoBrinamento”), ques5oni alimentari (scelta stre:amente legata alla sfera spirituale della vita,
seppur non alle religioni, da cui si distacca sempre di più). Talvolta, queste stesse istanze possono anche venire in confli2o
tra di loro (es.: macellazione animale), l’abbigliamento, polizia mortuaria (regole di ges@one della morte, che variano in
base alle diverse religioni).
A questo punto, allora, si può dire che l’istanza religiosa/spirituale regola tu2a la vita dell’uomo. I gruppi religiosi, ma non
solo, sono ENTI AFFINI GENERALI: gruppi che intendono intervenire su tuJ gli aspeJ della vita dell’uomo, dal più banale e
quo@diano (es.: cibo, abbigliamento, giorni fes1vi) a quelli più nevralgici (es.: inizio e fine vita, matrimonio, scuola,
insegnamento). Quindi, il primo mo@vo per cui gli ordinamen@ se ne devono occupare è che non è possibile separare MAI le
due sfere, anche perché la moJvazione religiosa e spirituale (come per cer@ versi la storia insegna) è forJssima, per cui
quando è radicata spinge le azioni in maniera parJcolarmente forte, più di altre moJvazioni. Il tema dell’inizio vita è un
esempio chiaro: obbligare qualcuno ad intervenire in un caso di interruzione di gravidanza ha, per chi è obbligato, delle
conseguenze molto gravi se deve intervenire su una persona; perciò, la mo@vazione so:ostante è molto forte, non a caso
esiste l’obiezione di coscienza.
Allora, se il legislatore NON intervenisse imporrebbe una VERSIONE UNIVOCA, questo significa che o non consente nulla,
seppur anche questo obblighi una scelta, oppure opterà per la scelta con maggiore adesione (in Italia sarebbe la religione
ca:olico).
Appare, dunque, che c’è una tale aderenza, nella maggior parte degli ordinamen@, tra l’aspe2o spirituale e temporale della
vita, che le culture dei Paesi saranno fortemente inuenzate dalle appartenenze maggioritarie. Bas@ pensare ai giorni
fes5vi: il fa:o che la domenica non si lavora è entrato, ormai, nella nostra cultura, c’entra poco che è il giorno di festa per i
ca:olici, sicché c’è un collegamento streUssimo tra un patrimonio storico-culturale di uno Stato e le presenze
maggioritarie, tant’è che la Corte cos@tuzionale, in una sentenza rela@vamente recente, dice che l’insegnamento della
religione caBolica, facolta1vo, nelle scuole è gius1ficato dal faBo che questa verde fa parte proprio di quel patrimonio di cui
sopra.
A questo proposito, se il legislatore non regola e non è accorto nel farlo vincono SEMPRE le MAGGIORANZE. Non è
necessarie che queste si impongano. L’inerzia del legislatore è già l’imposizione stessa, in materia spirituale e di coscienza,
perché queste maggioranze si auto impongono e, normalmente, sono tali non perché sono di più, anzi, ormai anche meno,
se si guarda al nostro ordinamento; tu:avia, sono consolidate da ventenni e sono parte del nostro patrimonio storico, che è
intriso di ques@ principi; quindi, la maggioranza si segue da sola. Allora, mentre per dare ragione a questa non bisogna far
fa@ca, per far valere le minoranze se ne farà molJssima: i giorni fes5vi ne sono un esempio lavante: il nostro calendario
civile è intriso di fes1vità religiose che, ormai, interessano a pochissime persone, perché queste feste sono entrate nella
nostra cultura, più che nella nostra religione, seppur la loro matrice sia religiosa. Dunque, se ne trae la conclusione di cui
prima: il NON INTERVENTO COMPORTA LA VITTORIA DELLE MAGGIORANZE (il nostro ordinamento è intervenuto).
Nonostante questo, il legislatore ha un compito molto arduo, perché la ges@one del pluralismo non è facile, sicché è vero che
vuole dare ragione alle minoranze, però non può nemmeno fare il contrario, altrimen@ succerebbe che ognuno fa ciò che
vuole, quindi il compito di costui è complesso, poiché deve decidere sempre tu:o, ma mai niente, riconoscere tu:e le istanze
o non riconoscerne neanche una; l’a:eggiamento del legislatore impa:erà mol@ssimo sul livello di democrazia
dell’ordinamento.
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Diritto Elesiastico

Diritto, religione e cultura in Italia Il corso si occupa di studiare quel se:ore dell’ordinamento dello Stato che regola il pluralismo religioso, etnico e culturale in una società , quale quella a 2 uale , nella quale si trovano a convivere diverse religioni, culture, etnie e, dunque, patrimoni valoriali sempre più complessi e variega@. PERCHÉ LO STATO SI OCCUPA DELLE CREDENZE ETICHE E DI FEDE? Le domande di partenza:

- Perché gli ordinamen 1 secolari (gli Sta 1 ) possono/devono occuparsi delle religioni , delle etnie e delle culture_?

  • Gli Sta 1 democra 1 ci che si proclamano_ laici non potrebbero disinteressarsene totalmente e lasciare la regolazione ai _gruppi religiosi o alle diverse realtà che compongono la società?
  • Quali sarebbero le_ conseguenze di un tale disinteresse? Si è abitua@ a pensare, e così è, che il nostro è uno Stato laico. Quando si u@lizza tale termine, che può avere mol@ significa@ diversi, si pensa allo stesso come una SEPARAZIONE tra Stato e Chiesa o, meglio, tra ASPETTO SPIRITUALE E TEMPORALE. Quindi, si è conformi a pensare che uno Stato, in quanto laico, si dovrebbe occupare di ques@oni temporali, volte a regolare le ques@oni statali del ci:adino, della vita di tuJ i giorni. Allora la domanda è: perché lo Stato temporale dedica tanta energia e spazio a regolare e ges 5 re gli aspe 6 spirituali della vita e quali sarebbero le conseguenze di un mancato a:eggiamento di questo 5 po? All’esito di tale quesito, si può anche cercare di capire come e se una scelta di questo @po impa:a sulla fisionomia di uno Stato democra@co, cioè sul livello di democra@cità. Quindi, perché l’ordinamento se ne deve occupare? In mol@ ordinamen@ esistono delle maggioranze religiose: c’è quasi sempre una fede che ha il predominio; tu:avia, NON bisogna dimen@care che ci sono le c.d. minoranze. Si aggiunga che i fondamenJ della vita sono pieni di istanze spiritualmente orientate, da quelle fondan@ e nevralgiche, come matrimonio , inizio vita e fine vita , ma non solo, bas@ pensare alle fes 5 vità durante l’anno , l’ istruzione (che, nei regimi NON democra@ci, viene definito “ indoBrinamento ”), ques 5 oni alimentari (scelta stre:amente legata alla sfera spirituale della vita, seppur non alle religioni, da cui si distacca sempre di più). Talvolta, queste stesse istanze possono anche venire in confli 2 o tra di loro (es.: macellazione animale ), l’ abbigliamento , polizia mortuaria (regole di ges@one della morte, che variano in base alle diverse religioni). A questo punto, allora, si può dire che l’ istanza religiosa/spirituale regola tu 2 a la vita dell’uomo. I gruppi religiosi , ma non solo, sono ENTI AFFINI GENERALI : gruppi che intendono intervenire su tuJ gli aspeJ della vita dell’uomo, dal più banale e quo@diano (es.: cibo, abbigliamento, giorni fes 1 vi ) a quelli più nevralgici (es.: inizio e fine vita, matrimonio, scuola, insegnamento ). Quindi, il primo mo@vo per cui gli ordinamen@ se ne devono occupare è che non è possibile separare MAI le due sfere , anche perché la moJvazione religiosa e spirituale (come per cer@ versi la storia insegna) è forJssima , per cui quando è radicata spinge le azioni in maniera parJcolarmente forte, più di altre moJvazioni. Il tema dell’ inizio vita è un esempio chiaro: obbligare qualcuno ad intervenire in un caso di interruzione di gravidanza ha, per chi è obbligato, delle conseguenze molto gravi se deve intervenire su una persona ; perciò, la mo@vazione so:ostante è molto forte, non a caso esiste l’ obiezione di coscienza. Allora, se il legislatore NON intervenisse imporrebbe una VERSIONE UNIVOCA , questo significa che o non consente nulla, seppur anche questo obblighi una scelta, oppure opterà per la scelta con maggiore adesione (in Italia sarebbe la religione ca:olico). Appare, dunque, che c’è una tale aderenza , nella maggior parte degli ordinamen@, tra l’aspe 2 o spirituale e temporale della vita , che le culture dei Paesi saranno fortemente influenzate dalle appartenenze maggioritarie. Bas@ pensare ai giorni fes 5 vi : il fa:o che la domenica non si lavora è entrato, ormai, nella nostra cultura, c’entra poco che è il giorno di festa per i ca:olici, sicché c’è un collegamento streUssimo tra un patrimonio storico-culturale di uno Stato e le presenze maggioritarie , tant’è che la Corte cos@tuzionale, in una sentenza rela@vamente recente, dice che l’ insegnamento della religione caBolica, facolta 1 vo, nelle scuole è gius 1 ficato dal faBo che questa verde fa parte proprio di quel patrimonio di cui sopra. A questo proposito, se il legislatore non regola e non è accorto nel farlo vincono SEMPRE le MAGGIORANZE. Non è necessarie che queste si impongano. L’ inerzia del legislatore è già l’imposizione stessa , in materia spirituale e di coscienza , perché queste maggioranze si auto impongono e, normalmente, sono tali non perché sono di più, anzi, ormai anche meno, se si guarda al nostro ordinamento; tu:avia, sono consolidate da ventenni e sono parte del nostro patrimonio storico , che è intriso di ques@ principi; quindi, la maggioranza si segue da sola. Allora, mentre per dare ragione a questa non bisogna far fa@ca, per far valere le minoranze se ne farà molJssima : i giorni fes 5 vi ne sono un esempio lavante: il nostro calendario civile è intriso di fes 1 vità religiose che, ormai, interessano a pochissime persone , perché queste feste sono entrate nella nostra cultura , più che nella nostra religione, seppur la loro matrice sia religiosa. Dunque, se ne trae la conclusione di cui prima: il NON INTERVENTO COMPORTA LA VITTORIA DELLE MAGGIORANZE (il nostro ordinamento è intervenuto). Nonostante questo, il legislatore ha un compito molto arduo, perché la ges@one del pluralismo non è facile, sicché è vero che vuole dare ragione alle minoranze, però non può nemmeno fare il contrario, altrimen@ succerebbe che ognuno fa ciò che vuole, quindi il compito di costui è complesso, poiché deve decidere sempre tu:o, ma mai niente, riconoscere tu:e le istanze o non riconoscerne neanche una; l’a:eggiamento del legislatore impa:erà mol@ssimo sul livello di democrazia dell’ordinamento.

Tale scelta, però, non è a costo zero, sicché ci fa diventare più o meno democra@ci. Ma cosa vuol dire democrazia (in par@colare cos 5 tuzionale )? Lo Stato garanJsce alcuni diriU fondamentali a tuU (es.: libertà di espressione , di coscienza, di riunione e associazione, di creazione di par 11 poli 1 ci ) (oltre alla partecipazione al potere dei ci 2 adini ), quindi ci sono una serie di diriU fondamentali, riconosciuJ nella CosJtuzione, che fanno in modo che lo Stato sia cosJtuzionale. Inoltre, alcune democrazie, aldilà di riconoscere tali diriJ, sono anche pluraliste (come ha affermato la Corte cos@tuzionale ed anche la nostra Carta cos@tuzionale) e pluralismo è parte integrante, quantomeno, della nostra democrazia. Il comportamento del legislatore in materia di istanze spirituali impa:a notevolmente sul livello della nostra democrazia, sicché, altrimen@, si rischia di me:ere in dubbio il pluralismo. Ci sono ordinamenJ democraJci , però, che non apprezzano parJcolarmente il pluralismo , anche in Europa, di conseguenza non tu 2 e le democrazie sono pluraliste. Si hanno, infaJ, casi di DEMOCRAZIE ASSIMILAZIONISTICHE (termine sociologico – indica un modello), che significa che l’ordinamento non vuole riconoscere la diversità , decide lui, assimila lui e cerca di rendere lo spazio pubblico uno spazio neutro. Tu:avia, nessuno vieta ciò nello spazio privato , ove nessun legislatore negherà l’esercizio delle libertà in questo o imporrà mai comportamen@ o elemen@, per i mo@vi di cui sopra; quindi, la differenza sta proprio se l’istanza trova o meno un riconoscimento nello spazio pubblico. Pertanto, il legislatore che non vuole riconoscere il pluralismo tenderà ad assimilare queste istanze differen@ in modo da realizzare uno spazio pubblico neutro , in cui queste trovano albergo nello spazio privato. Perciò questo @po di legislatore di queste libertà asfiJca: devono solo esercitarsi nello spazio privato, appunto. Molto probabilmente, però, la neutralità dello spazio pubblico si Jngerà del colore della maggioranza , allora saranno più che altro le minoranze a vivere le proprie istanze nel privato. I modelli TuJ gli ordinamenJ secolari , con diverse modalità, disciplinano il pluralismo confessionale, e@co e culturale, a:raverso “ modelli ”. Il legislatore ha molte opzioni quando si trova a ges@re il livello di diriU, libertà. Tu:avia, questa libertà è “ tra virgole:e ”, perché egli compie una scelta condizionata. Tali modelli a cui si può accedere, infaJ, sono veicola@ da vari elemen@. I due che più degli altri influenzano la sua scelta sono la STORIA e le PRESENZE PROFESSIONALI E CULTURALI NEL PAESE. Il legislatore, dunque, quando vuole innovare, come accaduto nel 1946 , non potrà prescindere dalla storia accaduta; quindi, anche le scelte dei Cos@tuen@ non saranno totalmente libere. Un altro elemento importante, come accennato, sono le presenze etniche, confessionali, culturali : più un Paese è omogeneo dal punto di vista delle presenze etniche, culturali, religiose, tanto più sarò facile per il legislatore intervenire: è evidente che la complessità nasce dal dover ges@re il PLURALISMO , cioè la diversità , sempre se decide di ges@re ciò, perciò è chiaro che tali presenze, più o meno maggioritarie, all’interno di un tessuto sociale influenzano, in maniera importante, la scelta del legislatore stesso. Il termine “ modelli ”, poi, è sempre rela@vo, perché ques@ sono, per loro natura, astraJ, quindi nessuno Stato concreto ne incarna uno, difaJ si prende un po’ dai vari, per cui è proprio un lavoro comprendere tu:o questo. Per quanto riguarda l’Italia, in par@colare, questa informazione va presa “ con le pinze ”, sicché, dal 1929 , con la firma dei PaU Lateranensi e la presa di potere del parJto fascista , in realtà, incarna bene diversi modelli, seppur, negli ul@mi decenni, dopo l’ accordo del 1984 (la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa ca:olica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden@ e sovrani, impegnandosi al pieno rispe:o di tale principio nei loro rappor@ ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese), che ha sos@tuito l’accordo dei PaJ Lateranensi, sarà più difficile. Le scelte influenzano , in misura determinante, il godimento di diriU fondamentali , quali la LIBERTÀ DI COSCIENZA , PENSIERO e RELIGIOSA e, dunque, determinano il livello di democrazia del Paese. Importante fa:ore di valutazione del livello di democrazia è la TUTELA DELLE MINORANZE. Dunque, come si può addentrarsi alla definizione dei modelli? Dis@nguendo l’ ASPETTO FORMALE (come il legislatore, dal punto di vista delle fon@, approccia il fenomeno religioso, culturale, e@co) da quello SOSTANZIALE , che è molto più complicato. Ques@ due si coniugano per formare modelli diversi. Se si guarda al criterio formale , ovvero con quali fon@/norma@ve/strumen@ il legislatore decide di approcciare il fenomeno religioso, si può dis@nguere lo STATO SEPARATISTA , da quello CONCORDATARIO.

  • STATO SEPARATISTA : forte separazione tra ordine temporale e ordine spirituale ; u@lizzo di FONTI UNILATERALI da parte del legislatore, per regolare il fenomeno religioso e culturale (ad esempio, nel diri:o privato, si ricorre spesso a fon@ unilaterali, cioè emanate dallo Stato, poi, magari, riprendono regolamen@ dell’UE).
  • Le scelte e@co-religiose sono limitate alla sfera privata. Lo spazio pubblico è connotato da forte neutralità. Un esempio è la Francia, sicché esiste una legge del 1905 , in@tolata “ Legge di separazione tra Stato e Chiese ” (adesso con Macron la ques@one si è un po’ complicata). Nonostante ciò, quando si parla di questo Stato, tale aspe 2 o del separaJsmo supera solo l’aspe 2 o formale e si riverbera anche sul piano sostanziale. - STATO UNIONISTA : for@ssima commisJone (fino, in alcuni casi, all’iden@ficazione, seppur rara) tra le due isJtuzioni religiose e isJtuzioni civili. Un esempio forte è l’ Inghilterra , in cui, Re Carlo , dunque il sovrano, è re e capo della Chiesa anglicana, peculiarità in Europa, perché vi è una vera e propria idenJficazione (realizzata da Enrico VIII, da cui è nata questa Chiesa), quindi NON riconoscono il Papa come il capo della Chiesa , bensì il re , per l’appunto. Comunque, lo Stato unionista è molto presente in Europa, seppur, negli altri casi, con una commis@one meno forte, che è più rara.

- STATO LAICO : questo dovrebbe essere anche democraJco , sicché, siccome lo Stato laico deve avere un PROPRIO PATRIMONIO VALORIALE PROPRIO , lo deve realizzare, appunto, con metodo democra@co, cioè tenendo conto delle istanze, delle presenze, che si scontrano nell’arena poli@ca. Se, poi, lo Stato democra@co è anche cosJtuzionale , il patrimonio deve trovare riconoscimento in una Carta, meglio ancora se rigida, che non può essere modificata, coperta di garanzie, sopra:u:o a tutela delle minoranze. Inoltre, non deve né discriminare , né realizzare situazioni di privilegio , ma non c’è nessuno Stato che lo fa in maniera serie e convincente.

  • Dunque, se si dovesse u@lizzare in maniera rigorosa questo criterio, nessun ente statale si salverebbe, perché ci sono troppi aspeJ che influenzano il legislatore e molto difficilmente si riesce a smuoverli, cioè storia e presenze, che diventano cultura, patrimonio e si entra in un campo in cui c’è difficoltà a dis@nguere tra discriminazione e differenze di tra 2 amento lecito.
  • Parlando del modello di laicità , pur rispe:ando ques@ criteri fondamentali ( proprio patrimonio valoriale e non fare discriminazioni ), l’a:eggiamento può essere il più vario:

‣ LAICITÀ ACCOGLIENTE :^ riconosce e sviluppa il pluralismo; è^ aperta, inclusiva, definita dalla nostra Corte cos@tuzionale

come “ posi 5 va ”;

  • LAICITÀ ESCLUSIVA : poco accogliente, che interpreta in maniera rigorosa il conce:o di neutralità assimilazionista.
  • VIA DI MEZZO , in cui ci sono taluni aspeJ che a:engono ad una laicità di @po esclusivo e ad altri a quella posi@va: **_- Stato separa 5 sta laico
  • Stato separa 5 sta e confessionista
  • Stato concordatario e laico_**
  • Stato concordatario e confessionista
  • Stato unionista e laico
  • Stato unionista e confessionista Alcune combinazioni sono più credibili, più facilmente immaginabili: separaJsta laico è facile da immaginare (es.: Francia ), accade più spesso, difaJ è più difficile immaginarne uno separa@sta confessionista, che spesso sarà unionista (forte commis@one, non serve il concordato). Se si parla di uno Stato concordatario , come l’Italia a:uale, che non lo è da sempre, difaJ ci sono state parecchie guerre con la Chiesa ca:olica per giungere ad un accordo, che dimostrano quanto questa ci tenesse ad averlo, si può avere sia confessionista , sia laico. Come è evidente l’Italia ha incarnato entrambi i modelli: lo Stato fascista era confessionista concordatario, mentre quello democra@co dovrebbe essere laico concordatario. Rimanendo sul piano dei modelli, è molto più facile essere confessionisJ se si è concordatari : con l’accordo già si capisce che si può realizzare un privilegio; mentre, è più arduo , seppur i nostri Cos@tuen@ ci hanno provato lo stesso, ma era ed è un proge:o par@colarmente ambizioso, essere concordatari e laici , quindi è una scommessa importante, che i nostri Cos@tuen@ e il nostro ordinamento hanno un po’ perso, perché comunque, quando si diventa concordatari e si vuole diventare laici, siccome prima l’Italia non lo era, bisogna acce 2 are la scommessa di riconoscere le istanze, le diversità, di senJre le istanze dell’altra parte , cioè di fare un accordo , ma, nello stesso tempo, di restare laico, senza fare situazioni di privilegio, discriminazioni, mantenere il proprio patrimonio eJco-valoriale. Sarebbe stato, allora, più facile rimanere confessionis@, se si vuole rimanere anche concordatari, infaJ, nei lavori preparatori alla Cos@tuzione, queste ques@oni sono state ampiamente diba:ute in maniera molto vivace dai Padri con@nen@, che rappresentavano tu:e le forze poli@che del Paese, anche le minori, di cui, poi, non si ha più sen@to parlare (es.: Par 1 to dell’Uomo Qualunque ), quindi era molto ricca la rappresentanza all’interno dell’Assemblea cos@tuente e, sopra:u:o, della Commissione per la CosJtuzione , composta da circa 70 persone, che ha realmente reda:o, velocissimamente, in un anno e mezzo, la Carta cos@tuzionale, componendo le diversità più marcate, perché in questa Commissione vi erano tu:e le forze poli@che esisten@. Allora, su ques@ temi così importan@, come la libertà, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, i rappor 5 con la Chiesa ca:olica e con le confessioni diverse da questa, la libertà di associazione , si hanno scri:o le pagine più ricche dei nostri lavori preparatori. L’ Italia è a:ualmente uno Stato;
  • CONCORDATARIO (criterio formale)
  • LAICO (criterio sostanziale) Un po’ di storia… lo Stato liberale In questa materia non si può prescindere dal vedere come si è arrivaJ alla situazione a 2 uale , perché essa, che, per cer@ versi dovrebbe trovare riscontro, sopra 2 u 2 o, nella nostra Carta cosJtuzionale , ha origini an@che. Si parte, però, convenzionalmente, dallo Stato liberale , perché riguarda la nascita dell’Italia. Si vedranno incarna@, in questa storia, tuJ i modelli di cui si ha parlato: una serie di scelte del legislatore, che, appunto, hanno condo:o alla situazione a:uale. Lo stato italiano, dal punto di vista cos@tuzionale, nasce nel 1861, come una MONARCHIA (da cui ci si libererà solo nel 1946) COSTITUZIONALE ; quindi, l’ Italia nasce con una sua CosJtuzione , che ha preso a pres@to, in par@colare lo Statuto AlberJno che, fino a quel momento governava la vita solo di uno degli Sta@ (Regno di Sardegna) viene ado:ato come Cos@tuzione italiana. Esso si apriva con una dichiarazione molto alJsonante : “ La Religione Ca:olica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri cul 5 ora esisten 5 sono tollera 5 conformemente alle leggi ” —> più che la dichiarazione, è importante la tolleranza : oggi c’è un diri 2 o, una libertà religiosa , ma qui si può parlare di diriBo o di libertà? Si parla di Stato liberale , eppure è molto difficile conoscere/trarre, da una dichiarazione del genere, un diri 2 o di libertà religiosa , per cui si potrebbe arrivare a dire che il nostro Stato nasce confessionista , o meglio, dovrebbe nascere così, ma non trova conferma nella

legislazione e ciò viene rafforzato dicendo che gli altri culJ sono “ tollera 5 , cioè non sono liberi , non godono di un diri 2 o di libertà. Il neonato Stato italiano è definito anche “ liberale ”, seppur acerbo , per via di posizioni anche abbastanza contraddi:orie, per cui tutela le libertà, perché la Dichiarazione in sé non è sufficiente, se non è suffragata dai faU , per cui, di lì a poco, e forse anche un po’ prima, questa stessa, così al@sonante, che resta fino al 1948, quando viene approvata ed entra in vigore la Carta cos@tuzionale, viene svuotata di contenuto : l’ ordinamento giuridico , ancora molto “zoppicante” (un elemento molto importante è che, nel ’61, lo Stato nasce senza Stato Pon@ficio - molto importante, che racchiudeva quasi tu:a l’Italia centrale – che non era stato annesso all’Italia) nasce confessionista, senza lo Stato PonJficio e di lì a poco questo confessionismo si svuota. Alcuni esempi di leggi che svuotano di contenuto questo confessionismo : Legge Sineo del 1848 : “La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diri 6 civili e poli 5 ci, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari ”. Grazie a questa legge le minoranze confessionali (benché meramente “tollerate” con le parole dell’art. 1 dello Statuto Alber@no) pote:ero vivere ed operare in Italia in una condizione di piena libertà ed autonomia —> questa legge pone un divieto di discriminazione. Pertanto, per cer@ versi, quindi, saranno anche meramente tollera@, ma non si possono discriminare , o meglio, non possono essere discriminaJ i ci 2 adini che appartengono alle confessioni. Leggi Siccardi del 9 aprile e 5 giugno 1850: avviano con decisione il processo di separazione dello Stato dalla Chiesa , contraendo dras@camente l’ambito di rilevanza civile della giurisdizione canonica, confinata all’interno di un ordine sempre più ristre:o e priva@s@camente inteso, sguarnito dell’assistenza del braccio secolare —> avvia un processo di separazione dello Stato dalla Chiesa , sopra 2 u 2 o in relazione alla giurisdizione , cioè, fino ad allora la Chiesa godeva del “braccio secolare” dello Stato, per cui non aveva la possibilità, in sé stessa, di dare esecuzione alle sue decisioni, ma si serviva dello Stato per farlo. Allora, si dividono gli ambiJ : si scrive quali sono quelli di competenza delle giurisdizioni ecclesiasJche e quali, invece, quelli in cui esse non la hanno , perciò la Chiesa viene, come de:o, man mano, violentemente tolta del suo braccio liberale. Legge Lanza del 1857: “ Negli is 5 tu 5 e nelle scuole pubbliche la religione ca:olica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa ”. Solo dell’istruzione religiosa e non come successivamente di tu:a l’istruzione pubblica. Quindi, queste sono tu 2 e leggi che, man mano, già prima dell’Unità d’Italia sciolgono/annacquano questo confessionismo. In quel periodo storico, subito dopo la nascita dell’Italia, questa si dota di due Codici : Codice civile del 1865 e il Codice penale del 1889 —> due corpi norma@vi molto importan@, che risentono, in maniera decisiva, dell’impianto liberale dello Stato italiano: sono tu 2 ’altro che Codici di stampo confessionista.

  • Codice Pisanelli : è una rivoluzione importan@ssima, perché il Codice civile disciplina per la prima volta il matrimonio civile , cioè il matrimonio con gli effeJ civili, mentre prima ci si sposava in Chiesa, e dice che che i matrimoni religiosi NON hanno effeU civili —> ci si può sposare in Chiesa, ma se si vogliono gli effeJ civili, bisogna sposarsi due volte, quindi i matrimoni religiosi sono un fa 2 o, non un diri 2 o. Questo ha avuto delle conseguenze molto rilevanJ sulla società civile , perché, per molto tempo, le persone hanno con@nuato a sposarsi in Chiesa, ma gli esiJ sono sta@ che quelle unioni non erano legiUme e i figli naJ da tali unioni erano illegiUmi , in un periodo storico in cui essere tali non era facile, aveva, infaJ, delle conseguenze importanJ sullo stato delle persone. È una scelta di campo che il legislatore ha fa:o, che ha avuto un impa 2 o notevole sulla vita delle persone , sulle successioni, ecc.
  • Erano, peraltro, anni in cui più del 95/99% della popolazione era ca 2 olica , quindi, si sposava in Chiesa.
  • Tu:o ciò cambierà dras@camente con i PATTI LATERANENSI e sarà il primo effe:o importante (non l’unico) di ques@; quindi, i matrimoni religiosi ca 2 olici ritorneranno ad avere effeU importanJ , ma bisogna a 2 endere il 1929.
  • Codice Zanardelli : i Codici sono molto importan@ per capire il comportamento del legislatore nei confron@ del fenomeno e quello penale lo è all’ennesima potenza, perché rileva mol@ssimo dell’a:eggiamento del legislatore, sicché è la lingua che parla il potere poli@co, dal momento in cui si trovano i beni giuridici di interesse del legislatore e si ha una sorta di “graduatoria/gerarchia ”, perché più un bene è tutelato con sanzioni importan@, più si capisce che il legislatore riconne:e a quel bene un’importanza fondamentale e ciò vale per tuJ i Codici penali, sempre —> es.: il legislatore del ’30, fascista, aveva previsto ed immaginato il reato di violenza sessuale , come un reato contro la morale sessuale, non contro la persona, fino agli anni ’90 la violenza sessuale è stata così ritenuta, mentre oggi è un reato contro la persona, a tuO gli effeO.
  • Comunque, questo Codice non tutela la religione di Stato , ma tutela il senJmento religioso individuale (da bestemmie, vilipendi), quindi prevedeva un reato di opinione, cioè punisce un’opinione, ma contro il fedele di qualsiasi culto “ammesso ” (termine che, per la prima volta, entra nella storia e avrà molta fortuna con la legislazione del Ventennio) —> tutela penale egualitaria per tuU, ma è singola, non dei gruppi, indipendentemente dalla religione di appartenenza.
  • Leggi eversive dell’asse ecclesias 5 co : hanno avuto poco rilievo. Con una serie di leggi tra gli anni 1860 e 1870 lo Stato, per sopperire al gravoso deficit nel quale si trovava, incamerò il patrimonio di proprietà degli enJ ecclesiasJci. Tra gli interven@ eversivi si può ricordare la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contempla@va ritenu@ non u@li: più precisamente vennero elimina@ “ gli en 5 ritenu 5 superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della colle 6 vità o dannosi agli interessi statuali ” —>

Tu:avia, gli storici dicono che questo invito non ebbe l’effe:o sperato: i ca 2 olici parteciparono sempre aUvamente alla vita civile e poliJca , quindi, sicuramente, ebbe qualche effe 2 o, ma non quello di separazione e ro 2 ura che egli immaginava. Furono, perciò, anni molto difficili e complessi ( non a caso ci fu l’emanazione del Codice civile e penale + leggi eversive dell’asse ecclesias@co), ma non di così forte astensione da parte dei ca 2 olici. I rapporJ , per cer@ versi, subirono una parziale distensione anche in forza della Prima guerra mondiale , il cui scoppio era talmente grave e fu un evento talmente tragico e trauma@co per tuJ, che fece superare questo periodo di grande tensione, perché i ca 2 olici parteciparono alla guerra e fecero la loro parte, tanto che, nel 1914, quesJ parteciparono come possibili eleU alle elezioni , tramite il famoso Pa 2 o GenJloni : non entrarono dire 2 amente, ma lo fecero all’interno di queste liste, quindi furono inseri@, in qualche modo, inseri@ tra gli eleJ, tramite il sudde:o Pa:o. Mentre, il superamento indubbio del NON EXPEDIT si ebbe solo nel 1919 , subito dopo la 1WW, nel senso che venne abolito formalmente (se il Papa non lo dichiarerà mai in maniera esplicita) quando nacque il PARTITO POPOLARE ITALIANO (che, dopo, diventerà la Democrazia CrisJana ) da parte di un presbitero , DON LUIGI STURZO , quindi un prete che crea un parJto ca 2 olico , che avrà, addiri:ura, il nome “ cris 1 ano ” nel suo stemma. A questo punto ci si sarebbe aspe:a@ da parte di questo par@to poli@co neonato un’ azione posiJva, proposiJva, conciliatoria dei rapporJ tra lo Stato e la Chiesa , mentre questa operazione non avvenne , almeno non dal ParJto Popolare italiano, che, invece, rimase sullo sfondo. In ques@ anni si vive il BIENNIO ROSSO : for@ disordini pubblici, un desiderio da parte delle piazze di una rivoluzione comunista in Italia, come in Russia e, poi, l’ ASCESA DEL FASCISMO. Mussolini nasce facinoroso ( violento, ribelle, turbolento ), poi, ad un certo punto, finisce per creare la di 2 atura , quindi un parJto unico e arrivare alle posizioni che sono, a:ualmente, dell’estrema destra. Egli, peraltro, dichiarerà alla Camera che mai più si darà potere temporale alla Chiesa , che non lo avrà mai; quindi, è molto negaJvo nei confronJ della Chiesa e del Papa. È molto par@colare questo passaggio, perché alla fine, quest’uomo riesce a capire, molto più di altri, che se vuole mantenere il potere in Italia, portando avan@ un Paese coeso all’interno della sua di:atura, non può dimen@carsi della Chiesa ca:olica: intuizione che ha cambiato la nostra storia (anche molto in male), sicché essa ha fa 2 o sì che lui intravedesse la possibilità di usare la situazione difficile e compromessa con la Chiesa ca 2 olica a suo vantaggio ed ha uJlizzato ciò per trasformare la Chiesa ca 2 olica in strumenJ di potere , quindi ha capito subito quali erano gli aspeU di fragilità , sui quali poteva inserirsi ed insinuarsi, per rafforzare il suo potere. Inoltre, ha capito subito che uno di ques@ aspeJ, il potere temporale , per la Chiesa ca:olica è irrinunciabile , e si è espresso proprio a riguardo, su cui aveva de:o che questo fosse morto, ma, ad un certo punto è stato chiaro che quello una ques@one indiscu@bile; quindi, proprio su questo che c’è stato il vero cambio di prospeUva , che, poi, ha portato alla RICONFESSIONALIZZAZIONE —> ci sono mol@ elemen@ che, dal 1920 partono, per arrivare al 1929 ed a:uare questa. L’ incipit di tu:o ciò è stato la PRESA D’ATTO DI BENITO MUSSOLINI , che doveva cedere sulla QUESTIONE DEL POTERE TEMPORALE, ALTRIMENTI NON SE NE SAREBBE MAI USCITI. InfaJ, lui ed il Papa (che non era più Pio IX, nel fra:empo) hanno escogitato questa soluzione, per cer@ versi geniale, della CREAZIONE DI UNO STATO TERRITORIALE ENCLAVE , molto piccolo e con dentro gli stessi Palazzi che la Legge delle Guaren@gie voleva cedere al Papa, nel 1871. A questo punto, quest’ulJmo aveva il suo Stato , che non dava fas@dio a nessuno, in quanto piccolo, come sudde:o, all’interno della ci 2 à di Roma , ma è una SOLUZIONE CHE CONSENTE DI SUPERARE LA QUESTIONE ROMANA , perché il Papa, a quel punto, non è più suddito, è RE : lo Stato Ci 2 à del VaJcano è una delle poche monarchie assolute esistenJ sulla faccia della terra , sicché il pontefice racchiude, almeno formalmente, tuU e tre i poteri : legislaJvo, esecuJvo e giudiziario :intuizione che, progressivamente, consenx a Benito Mussolini e, sopra:u:o, al par@to fascista di cambiare completamente la prospeJva e fu un processo, per cer@ versi veloce, sul quale Benito Mussolini rinunciò a due cose: questa ed al matrimonio , altra quesJone centrale ed irrinunciabile , cioè gli effeU civili del matrimonio canonico , a cui il Papa non poteva rinunciare , altrimen@ questo avrebbe significato rinunciare a gesJre il diri 2 o di famiglia o la vita matrimoniale del 99% dei ci 2 adini italiani : abbandonare completamente la vita familiare della stragrande maggioranza dei ci:adini italiani: infaJ, l’altra cosa che il Papa o:enne, assieme allo Stato pon@ficio, fu che il matrimonio canonico , dunque, aveva immediatamente effeU civili. Siccome, poi, era contra 2 o fondamentalmente da tuU , di fa:o, in quegli anni, la Chiesa ca 2 olica acquisì, con tu 2 a una serie di strumenJ , pressoché totalmente , il controllo del desJno del matrimonio della quasi totalità dei ci 2 adini italiani. Allora, la Chiesa uscirà da questo periodo, grazie a Benito Mussolini (chiamato anche “ uomo della conciliazione/ provvidenza ”, o:enendo le due cose irrinunciabili e cos@tu@ve viste, considerate elemento fondante per ritrovare quella che è stata definita , negli anni, la PACE RELIGIOSA , che viene più volta citata, anche dai Cos@tuen@ stessi, per sostenere una cosa ed il contrario di essa, ed è la conciliazione tra il Papa e lo Stato italiano (che in quel momento era rappresentato da Mussolini) con lo scioglimento di ques@ due aspeJ doverosi ed irrinunciabili. Non sono più in vigore i PaJ Lateranensi, modifica@ nel 1984. Fare domanda su Mussolini e il rapporto con la Chiesa – se è che prima fa mangia pre@ e, poi, riconfessionalizzazione.

Lo stato fascista Le tappe verso la RICONFESIONALIZZAZIONE hanno dato vita ad un processo molto veloce , perché nel 1920/21 Mussolini, alle Camere , diceva di avere un a 2 eggiamento contrastante e, comunque, poco propenso a rapportarsi con la Chiesa ca 2 olica ; già nel 1929 s@pula i PATTI LATERANENSI ; quindi, è un processo condensato tra il 1922/23 al 1929 —> molto veloce , perché una volta che si ha capito , con par@colare astuzia, l’obbieUvo da raggiungere , i tempi sono sta@ molto concita@. RIFORMA GENTILE : Riforma fondamentale in questo processo , che riguardava la scuola, il sistema scolasJco , rimasta in vigore per mol@ anni, anche dopo l’entrata in vigore della Carta cos@tuzionale, cosa che accadrà con molte discipline nate all’interno della di:atura, sopravvissute anche per molto tempo alla Cos@tuzione (alcune, addiri:ura, vigen@ non ancora, ma non questa vicenda). È stato uno stravolgimento importante , perché è stata una Riforma molto confessionista , tant’è che l’art. 3 di essa diceva proprio che la religione ca 2 olica apostolica romana, ancora religione di Stato (era ancora in vigore lo Statuto Alber@no – art.1, quindi poteva avere anche un senso prevedere una situazione del genere) se non fosse che il principio confessionista si era, nel fra:empo, svuotato completamente di significato), non solo prevede l’ora di religione ca 2 olica obbligatoria , ma, addiri:ura, la prevede come fondamento e coronamento di tu 2 a l’istruzione pubblica. Questa frase verrà, poi, ripresa nel Concordato Lateranense —> rilevante , perché, uno dei mezzi di indo 2 rinamento più direU ed efficaci, sono proprio le scuole. Il fa:o che la Riforma dicesse che tu 2 a l’istruzione pubblica (libri di testo e materie) era improntata ancora ai principi della religione ca 2 olica voleva dire un cambio forJssimo —> modello di Stato confessionista : una delle dire:rici era la mutuazione di principi e valori da una fede o religione o da sistema valoriale esterno allo Stato , proprio ciò che fa la Riforma Gen@le: principi e valori posJ a base di TUTTA L’ISTRUZIONE PUBBLICA (quindi della cultura) dovevano essere della religione ca 2 olica —> funzione indo:rinante decisamente importante. Questo Stato fascista confessionista presentava diverse sfacce:ature, di cui il confessionismo era soltanto una: lo Stato fascista non era solo confessionista , ma anche eJco , nel senso che i principi del ca:olicesimo erano pos@ a base dell’istruzione pubblica (col Concordato la Chiesa ca:olica riceverà tra:amen@ privilegiari), ma non basta: lo Stato fascista aveva un suo patrimonio valoriale eJco , non solo quello mutuato dalla Chiesa ca 2 olica. C’erano dei libri importan@ su “ Il manuale del piccolo Balilla ”, con tuBa una serie di indicazioni puntuali e precise dei comportan 1 del piccolo Balilla, nel caso di specie, perché si traBava di bambini, che erano così chiamato, ma riguarda anche madri, padri, adolescen 1 , giovani. Quindi, c’era un sistema valoriale molto preciso di regole , improntate ad un proprio valore e@co, @po la maternità—> tante regole che dovevano essere implementate aldilà del patrimonio valoriale della religione ca 2 olica. Dunque, quesJ due patrimoni, in parte, coincidevano, perché avevano valori comuni , ma avevano anche delle parJ che non coincidevano perfe 2 amente e, comunque, coesistevano nello stesso ordinamento, che era sia confessionale, ma, sopra 2 u 2 o, eJco. Pertanto, in realtà, per cer@ versi non è neanche corre:o dire che prendeva solo un patrimonio valoriale dall’ordinamento esterno, perché ne aveva anche uno suo proprio, con regole precise, morali, e@che, che indicavano come bisognava comportarsi nella vita di tuJ i giorni. Allora, non è l’unico all’interno della di 2 atura fascista, forse neanche il prevalente. Mussolini , così, è andato anche oltre, costruendo un suo patrimonio. OBBLIGHI DI APPOSIZIONE DEL CROCIFISSO ( 1922-1926 ): anni in cui i crocifissi si trovano dappertu:o, nei luoghi scolas@ci, negli ospedali, nei Tribunali, negli uffici pubblici —> emerge una serie di decre@, che imponevano questo obbligo di apposizione, in serie ad una serie di altri arredi, come il ritraBo del re. Queste norme , del pari della Riforma Gen@le, ma forse anche di più, non sono mai state abrogate ; infaJ, sono arrivate sino ai giorni nostri. Proprio su di esse, che erano decre@, quindi norme secondarie, si è concentrata gran parte della giurisprudenza non solo italiana, ma anche europea, in par@colare sulla vicenda nota, che ha portato davanJ alla Corte EDU, che si è pronunciata due volte : la prima volta c’è stata la condanna , la seconda no per violazione della libertà religiosa. RICONOSCIMENTO, COME FESTE CIVILI, DELLE PIÙ IMPORTANTI FESTE RELIGIOSI CATTOLICESIMO : tu:e diventano feste civili. Questo è un aspe:o che resterà, più o meno, invariato. Cambierà un po’ il fa:o che nelle intese (nello stato a:uale 13) con le confessioni diverse dalla ca 2 olica , che l’Italia ha s@pulato, sono riconosciute con cerJ temperamenJ anche delle feste diverse , cioè di religioni diverse dalla ca:olica, ma non fanno parte del calendario civile, che, tu:’ora, è stru:urato con il riconoscimento di molte feste religiose ca:oliche. Questo per arrivare alla STIPULAZIONE DEI PATTI LATERANENSI — 12 FEBBRAIO 1929. Essi erano compos@ da vari aJ:

  • Tra:ato Lateranense : regolava le ques@oni patrimoniali economiche, infaJ, al suo interno, si ritroverà la nascita dello Stato Ci 2 à del VaJcano. Esso è ancora in vigore, mai abrogato e modificato, proprio perché regola i rappor@ patrimoniali ed economici; quindi, anche la vita dello Stato Ci:à del Va@cano che è, ovviamente, ancora esistente.
  • Concordato : regolava lo status della Chiesa ca:olica all’interno del nostro ordinamento; riconosceva ad essa importan@ privilegi. Esso non è più in vigore: è stato sos@tuito nel 1984 da un altro accordo successivo, che ha modificato e sos@tuto il Concordato —> esiste l’accordo.
  • Convenzione finanziaria , regolava tu:a una serie di ques@oni di ordine finanziario con il neonato Stato di Ci:à del Va@cano. È ancora in vigore.
  • Art. 34 del Concordato : capo saldo irrinunciabile del Concordato. È uno degli aspeJ su cui la Chiesa ca:olica non avrebbe mai rinunciato, come la sovranità, lo Stato Ci:à del Va@cano, il MATRIMONIO —> la Chiesa voleva che il matrimonio canonico avesse effeU civili , uscendo dall’enpasse del CODICE PISANELLI, CHE AVEVA RIDOTTO TUTTI I MATRIMONI RELIGIOSI e ha preteso questo riconoscimento ; dal primo comma già si capiscono delle cose:
  • “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’is 1 tuto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni caBoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diriBo canonico, gli effeO civili”.
  • Questo è il punto principale di questa norma. Tale riconoscimento ed isJtuto , che nasce come nuovo ( matrimonio canonico con effeU civili – CONCORDATARIO ) è, fondamentalmente, dotato di una serie di automa@cità, che realizzano quella che viene definita, in do:rina, l’ UNIFORMITA’ DEGLI STATUS , per cui coloro che risultavano sposaJ davanJ alla Chiesa automaJcamente, anche indipendentemente dalla loro volontà, risultavano sposaJ davanJ allo Stato —> non se ne usciva, perché, per un verso la trascrizione (is@tuto che riconosceva gli effeJ civili) era automaJca ; per altro verso, anche la nullità veniva riconosciuta immediatamente : se i Tribunali ecclesiasJci dichiaravano la nullità di quel matrimonio, quella sentenza di nullità aveva IMMEDIATAMENTE effeU civili e, a conclusione di questo is@tuto, esisteva una riserva di giurisdizione, a favore dei Tribunali ecclesiasJci :
  • “Le cause concernen 1 la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesias 1 ci”.
  • Questo voleva dire che se si sposavano in Chiesa il matrimonio veniva automaJcamente trascri 2 o ; se il matrimonio fosse stato annullato dai Tribunali ecclesiasJci, la sentenza di nullità avrebbe ricevuto immediatamente esecuzione. Gli unici giudici competenJ a dichiarare la nullità erano quelli ecclesiasJci. In relazione all’art. 34, l’ UNIFORMITA’ DEGLI STATUS ERA ASSICURATA , non c’era via d’uscita —> il sacramento del matrimonio.
  • Da ul@mo, c’è l’ art. 36 del Concordato : è la ripresa totale della Riforma gen@le, infaJ prevede l’ora di religione obbligatoria in tu 2 e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e disciplina un po’ questa ora di religione, dicendo che la base, la moJvazione è che :
  • “L’ Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della do:rina cris 5 ana (ricopia quanto scri:o nella Riforma Gen@le) secondo la forma ricevuta dalla tradizione caBolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impar 1 to nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdo 5 e religiosi approva 5 dall’autorità ecclesias 5 ca , e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muni 1 di un cer 1 ficato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano. La revoca del cer 1 ficato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Per il deBo insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adoBa 1 che i libri di testo approva 1 dalla autorità ecclesias 1 ca”. (Ques@ insegnan@, in realtà, hanno il gradimento della Santa Sede, ma sono paga@ dallo Stato). Allora, l’art. 36 realizza l’ora di religione e quello che già, per cer@ versi, era scri:o nella Riforma Gen@le. Sia l’art. 34, sia l’art. 36 (matrimonio e ora di religione), che sono due capi saldi del Concordato, sono ancora esistenJ : i due is@tu@ sono ancora in vigore, nonostante l’accordo del 1984. Tu:avia, essendo, nel fra:empo, intervenuto il medesimo, sono cambiaJ molJssimo. Mentre l’ art. 5 del Concordato non c’è più , l’art. 1 ha avuto delle vicende, ma, formalmente, è ancora in vigore, ciononostante non è più in vigore. A conclusione, si parla della LEGISLAZIONE UNILATERALE : è la prova provata di come il principio confessionista abbia avuto un’estensione ben oltre il Concordato ed il Tra 2 ato , bensì in tu 2 a la legislazione unilaterale , che riguardava aspeJ connessi con la libertà di coscienza, la libertà di religione. ImportanJssima , perché ancora in vigore (anomalia), è la LEGGE SUI CULTI AMMESSI , del 1929l.1159/1929 e il suo r.d. (Regio decreto) n. 289/1930. Il legislatore dell’epoca, molto prolifico (ha emanato mol@ssime leggi, molto coeren@ ed armoniche ed a:ento alla coerenza del sistema), non si dimen@ca degli altri cul@ ed emana tale legge ed il suo decreto a:ua@vo, così chiamata, peraltro, perché quei pun@ che, nell’art. 1 dello Statuto Alber@no, erano considera@ “ tollera 5 ”, qui diventano “ ammessi ”. L’ art. 1 di questa legge, che non è più in vigore, in quanto in palese contrasto con la nostra Carta cos@tuzionale, quindi è abrogato tacitamente. Comunque, esso me 2 eva le condizioni di ammissione di quesJ culJ dello Stato e prevedeva un QUADRUPLICE ORDINE DI LIMITI : “Sono ammessi nello Stato cul 1 diversi dalla religione caBolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano ri 5 contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali cul 1 è libero”. L’ art. 19 Cost ., che ha preso come base questo stesso ar@colo (i Cos@tuen@ l’hanno usato come base), ha espunto sia l’ ordine pubblico , sia i principi : allo stato a:uale, restano come limi@ solo i RITI e il BUON COSTUME. I Cos@tuen@ si sono mossi così, perché ciò era @pico delle di 2 ature , mentre in uno Stato democraJco i pensieri e principi non dovrebbero essere so 2 oposJ a controllo, anche se non piacciono. Eppure, ci sono molJ reaJ che puniscono le opinioni , ma uno Stato democraJco che so 2 opone a controlli i principi sta rinunciando ad una serie di libertà e principi stessi (es.: principio di dis 1 nzione degli ordini ), dunque, decide quali sono quelli confessionali che vanno bene o male —> certamente, non è uno Stato che sta sul suo, che rispe:a il sudde:o principio di dis@nzione degli ordini e neanche uno Stato laico. Pertanto, necessariamente i Padri cosJtuenJ dovevano togliere tale controllo sui principi , ma, forse, del pari, necessariamente, dovevano togliere l’ ordine pubblico , perché in questa legge, come in tu:e quelle di stampo totalitario, è inteso come avente un valore poliJco ed ideale ; quindi, quando si parla di esso, è proprio un modo per incarnare l’ideologia che sta dentro allo Stato totalitario.

Ora l’ordine pubblico avrebbe dovuto assumere un significato molto più materiale , legato alla sicurezza (tutela dei beni della vita) , cosa che mancava in questa legge, ove, invece, era ideale, poli@co ed incarnava questo Stato un po’ e@co, un po’ confessionista. Pertanto, inserire il limite dell’ordine pubblico, in questo stesso, rappresentava un rischio elevaJssimo per i CosJtuenJ del nuovo ordinamento , infaJ è stato rimosso , dopo, però, una discussione, che, invece, non c’è stata per i principi. L’ esito è che questo ar@colo, allora, non è più in vigore, ma la legge, nel suo complesso, lo è ancora; quindi, alcuni ar@coli di essa sono ancora in vigore , o sono sta@ dichiaraJ incosJtuzionali , negli anni ’50 , siccome la Corte cos@tuzionale inizia ad operare nel 1956. Poi, altri arJcoli sono staJ dichiaraJ incosJtuzional i, così come quelli del Testo Unico sulla Libertà di Stampa , per esempio. Ma, appunto, si deve aspe:are l’ avvento della Corte cosJtuzionale , il cui ruolo, in questa materia, è essenziale. CODICE PENALE 1930 – IL CODICE ROCCO Questo Codice è ancora in vigore nel suo complesso, tu:avia vi sono degli arJcoli non più in vigore dal 2006 , quando il legislatore è intervenuto, modificando ques@ ar@coli. Nel fra:empo, però, la Corte cosJtuzionale era intervenuta a più ripresa, su, praJcamente, tuU quesJ , ma, comunque, nonostante le sue sentenze, rimasero in vigore, fino all’entrata in vigore della legge del 2006. Essi, comunque, rappresentavano un’estensione del Concordato, del Tra 2 ato e della Legge sui CulJ ammessi , trasponendo tu:o ciò che aveva scri:o nelle altre leggi. Allora, questo Codice tutelava la religione dello Stato e i culJ ammessi , da offese, vilipendi, bestemmie , ma lo faceva con modalità molto diverse, sia dal punto di vista qualitaJvo, ma anche quanJtaJvo —> la religione dello Stato aveva una sua norma a sé (art. 402) – vilipendio generico , senza nessun’altra qualifica. Art. 402 – VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO : “ Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno ”. TuJ gli altri ar@coli, che, invece, rappresentavano vilipendi specifici (di cose, di persone, turbamento di funzioni religiose del culto ca:olico) erano tutela@ anche se l’offesa riguardava un culto ammesso, ma le pene erano diminuite —> differenza qualitaJva , perché la norma principale è quella più importante, quella generica, che si prestava, fondamentalmente, a condannare tu:o (il termine “ vilipendio ” veniva inteso in maniera abbastanza estensiva), che riguardava solo la religione dello Stato, non gli altri cul@ ammessi (differenza importan@ssima). In più le altre norme prevedevano pene diminuite , come già de:o. L’ animo del Codice Rocco era chiaramente inteso a dare applicazione a quanto era contenuto nel resto della legislazione , a dire al mondo che è chiaro che la propria religione, proprio perché tale, vale più delle altre, che, seppur gradite e ammesse, le si tutela, ma di meno. L’entrata in vigore della ca costituzionale (lavori prepatori) Cosa è successo dopo il 2 giugno del 1946. La prima so 2 ocommissione si è occupata dei diriU , quindi di ques@oni cruciali per tu:a la Carta cos@tuzionale. L’ Assemblea cosJtuente era composta da tante realtà , in par@colare dalla Commissione per la CosJtuzione , circa 70 persone, che doveva scrivere la Carta cos@tuzionale. All’interno si questa, si erano create delle so 2 omissioni , ognuna competente per macro-materia. La so 2 ocommissione ha lavorato per tuU il 1946 e 1947 , poi, i lavori sono passa@ alla Commissione dei 75 , che ha reda:o il testo unico della CosJtuzione —> entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Questo fa capire una cosa importante, cioè che ques@ cos@tuen@ sono sta@ velocissimi, perché in un anno e mezzo, anche meno, hanno scri:o 139 arJcoli , di un provvedimento/legge fondamentale, che è durata nel tempo, des@nata a durare ed è durata. All’interno degli Sta@ europei, infaJ, essa è una delle più longeve. Allora, si ha fa:o un oUmo lavoro, in cui gli occhi e la testa erano rivolJ al futuro, a ciò che volevano realizzare. Questa presenta delle cara 2 erisJche fondamentali per la nostra materia :

  • Provenivano da tu 2 e le forze poliJche esistenJ , anche talune che, ormai, non esistono più. C’era un’ ampissima rappresentanza della DC (originaria dal Par@to popolare), cosa che non stupisce, visto l’ampia presenza ca:olica in Italia. In par@colare, c’era Giuseppe DosseU , nella prima so:ocommissione, che era un presbitero (prete) e avrà un ruolo di spicco nelle discussioni sulle nostre materie. C’erano, poi, i comunisJ (par@to abbastanza rappresentato), il cui capogruppo era TogliaU , anch’egli nella prima Commissione; poi, c’erano i socialisJ ed anche mol@ssimi gruppi minoritari, che, però, avevano una rappresentanza. Dunque, ci si trova in un’ Assemblea composta da 75 persone, diversissime, per idee, opinioni poliJche, estrazioni sociali (es.: donne che derivavano da contes 1 anche poveri );
  • Aleggia, all’interno di quesJ lavori preparatori, uno spirito della CosJtuzione , che era unitario , per cui, aldilà delle divergenze gravi ed importan@ che emergeranno, sicché ci saranno degli scontri, anche e sopra:u:o nelle nostre materie, comunque i Cos@tuen@ avevano dei capisaldi non totalmente, ma largamente condivisi , sui quali non si discuteva, anche da forze poli@che molto distan@ le une dalle altre. Tu:avia, gli obieUvi erano chiari , nonostante minoranze con posizioni parzialmente diverse, anche, appunto, nelle nostre materie che sono state tra le più diba:ute nella prima so:ocommissione, per mo@vi intuibili.

L'argomento doBrinario consiste nel faBo che i comunis 1 intendono respingere l'affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non può avere una religione; lo Stato garan 1 sce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l'hanno gli individui. Ora nella vecchia Cos 1 tuzione italiana, cioè nello Statuto Alber 1 no, c'era un ar 1 colo che affermava che lo Stato aveva una religione e che questa era la religione caBolica apostolica romana Questo ar 1 colo, che i comunis 1 respingono per una ques 1 one di principio, viene riportato dal TraBato Lateranense e, aBraverso questo, verrebbe ad essere inserito nella Cos 1 tuzione. In poche parole, nei lavori questa vicenda è ripresa molte volte, ma si ha molto chiara la posizione di TogliaJ. Giuseppe DosseU , dopo vari mesi, fa un discorso importan@ssimo. Egli risponde, punto per punto, a queste affermazioni e, con una interpretazione geniale, dà ragione del richiamo, facendolo passare come una norma sulla PRODUZIONE GIURIDICA. È un discorso passato alla storia, perché ha dimostrato un’arte oratoria decisamente importante, da parte di costui, ed anche di convincere non da poco. Democrazia cris 5 ana – seduta del 21 marzo 1947, prima commissioneQuando qualcuno di voi, onorevoli colleghi, ci domanda perché noi esigiamo che nel nostro testo cos 1 tuzionale sia posta espressamente la norma che gli Accordi Lateranensi non possano essere modifica 1 che per aBo bilaterale, noi possiamo rispondere: perché abbiamo sen 1 to qui dentro troppe affermazioni intese a sostenere la incompa 1 bilità di singole disposizioni del TraBato e del Concordato con i principi della nostra nuova Cos 1 tuzione e del nuovo Stato democra 1 co, e tali affermazioni implicherebbero una conseguenza inevitabile, cioè che nell’aBo in cui noi ci appres 1 amo a porre nuove norme cos 1 tuzionali, che si suppongono contrastan 1 col TraBato e col Concordato, in questo stesso aBo noi non soltanto denunzieremmo implicitamente il TraBato e il Concordato, ma addiriBura violeremmo il principio che, tuO d’accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di rappor 1 fra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario ”.

‣ Il^ fa:o che si con@nui ad insistere su questa^ incosJtuzionalità manifesta ,^ gli fa penare che l’indomani si modifichino

unilateralmente ques@ PaJ (“ con una maggioranza fi 6 zia ed effimera ”), tu:avia, non solo questo impilerebbe una grave lesione e ferita con la Chiesa ca 2 olica , ma anche la violazione del PRINCIPIO CONCORDATARIO , per regolare i princìpi con la Chiesa ca 2 olica (poi esteso anche alle altre confessioni). Ciò che gli preme è che ci sia una garanzia cosJtuzionale che le MODIFICHE NON SARANNO UNILATERALI , cioè nel momento in cui ci avrebbero messo mano (lui stesso, ne era consapevole di doverlo fare) tale testo verrebbe modificato, appunto, con un a 2 o unilaterale , siccome si violerebbero i contenuJ di tale testo e, così, anche il principio : si muterebbe un testo con origine bilaterale.

‣ Qualcuno aveva proposto di aggirare l’ostacolo ,^ scrivendo e precisando^ solo che c’è un principio concordatario, senza

citare il testo dei PaU , che sono palesemente in contrasto; quindi, i RAPPORTI TRA STATO E CHIESA SARANNO REGOLATI IN TERMINI CONCORDATARI. Ma DosseU diceva che anche quell’accordo doveva avere tutelato ed essere modificato con procedimento bilaterale e non unilaterale, siccome era, peraltro, quello più a rischio. Allora, egli fa passare ciò, come sudde:o, come una norma sulla produzione giuridica : ciò non indica una ricezione delle norme nella nostra CosJtuzione , bensì propone una norma come quella sudde:a, proponendo un testo , per cui i loro rapporJ sono regolaJ dai PaU Lateranensi e le modifiche dei PaU , concordate tra le par@, non richiedono un procedimento di revisione cosJtuzionale —>aggiunge ciò nella proposta, che, secondo il suo ragionamento, dovrebbe assicurare i cos@tuen@ sul fa:o che non ci sarà, appunto, una ricezione, così la CosJtuzione non nasce bacata : si spiega solo come andranno modificaJ. Tali sono le due possibilità : procedere a revisione cosJtuzionale o aggiungere quanto sudde 2 o , per cui il procedimento aggravato di revisione cosJtuzionale non serve. Segue... Discorso di Giuseppe Dosse 6Perché questo non sia, non c’è che un mezzo: riconoscere esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni della Cos 1 tuzione non vi è contrasto, e stabilire formalmente che il passaggio dall’aBuale sistema concordatario al sistema in cui lo Stato unilateralmente disciplina i rappor 1 con la Chiesa non può avvenire oggi surreOziamente e per trasparenza (per usare proprio una frase dell’onorevole Calamandrei) e non potrà avvenire domani in forza di una leggina deliberata quasi di sorpresa e con una maggioranza fiOzia ed effimera, ma solo in forza di un aBo solenne, che sia espressione sicura della maggioranza del popolo italiano, cioè in forza di un procedimento di revisione cos 1 tuzionale ”. Allora, dice che non sta facendo una previsione su contrasJ tra norme , perché questo richiamo non avrà valore materiale, bensì chiede di scrivere come può avvenire la modifica, con un procedimento di revisione cosJtuzionale , siccome questa, come già de:o, è una norma sulla produzione giuridica. Allora, nasce il primo COMPROMESSO STORICO : DosseU vota a favore di TogliaU , infaJ verrà ampiamente cri@cato. Ciò accade, nello specifico, in una seduta del ’47, usciJ dalla so 2 ocommissione, in Assemblea cosJtuente. In ogni caso, lo fa per il popolo italiano e, sopra:u:o, per la pace religiosa. Dunque, questa norma passa col voto contrario dei socialis@, che non hanno mai voluto piegarsi al compromesso, mentre COMUNISTI E DC VOTANO A FAVORE. Palmiro Toglia 6 (Intervento all’Assemblea Cos 5 tuente 25 marzo 1947)Per questo non è soltanto alla nostra coscienza e convinzione personale, individuale che noi ci richiamiamo, come si richiamano altri colleghi, nel decidere il nostro voto. Essenzialmente facciamo appello a questa nostra responsabilità poli 1 ca, e al modo come noi realizziamo la linea poli 1 ca che ci siamo tracciata nella aBuale situazione del nostro Paese. La classe operaia non vuole una scissione per mo 1 vi religiosi, così come non vuole la scissione fra noi e i socialis 1. Noi siamo dunque

lie 1 , anche se voteremo differentemente dal Par 1 to socialista, che questo faBo non apra un contrasto fra di noi. In pari tempo però sen 1 amo che è nostro dovere fare il necessario perché una scissione e un contrasto non si aprano tra la massa comunista e socialista da una parte e i lavoratori caBolici dall’altra ”.

‣ TogliaU^ ne fa un^ discorso, fondamentalmente, di^ responsabilità poliJca ,^ dinnanzi , peraltro,^ all’Assemblea cosJtuente. Di

lì a poco verrà approvato l’ art. 7 Cost. (Allora era l’art. 5), che, appunto, è stato il più discusso in Assemblea cosJtuente.

  • L’ arJcolo 5 della CosJtuzione, che poi divenne l’a 2 uale art. 7, fu approvato con il voto favorevole di 350 cosJtuenJ contro 149. A favore 201 democris@ani, 95 comunis@ e 54 di altre provenienze. Contro i voJ dei socialisJ —> vi:oria importante. Tale vicenda passa alla storia, come sudde:o, come un grande compromesso , per il quale i comunis@ hanno portato, negli anni, un grande peso. - Art. 7 CosJtuzione
  • Lo Stato e la Chiesa caBolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden 1 e sovrani” —> primo comma, che esprime il principio della dis 1 nzione degli ordini e ha contrassegnato meno discussioni, rispeBo al secondo, che, aBualmente recita:
  • “I loro rappor 1 sono regola 1 dai PaO Lateranensi. Le modificazioni dei PaO, acceBate dalle due par 1 , non richiedono procedimento di revisione cos 1 tuzionale ”.
  • Quest’ul@mo ha modificato la gerarchia delle fonJ , perché in questa materia essa è diversa: è l’ unica in cui le fonJ di dri 2 o interno sono disJnte , sicché c’è un’anomalia già evidente sul piano formale, che, appunto, la ricostruzione di DosseJ ha creato, così come l’ art. 7, 2° comma , perché questo, con il riconoscere il principio di bilateralità necessaria nei rapporJ tra lo Stato e la Chiesa , di fa:o crea una nuova fonte di diri:o, che si trova in una posizione intermedia , tra le norme cos@tuzionali e le norme ordinarie, infaJ vengono chiamate LEGGI RINFORZATE (leggi formalmente ordinarie, che danno esecuzione ai PaJ e, adesso, con l’Accordo, sicché il Concordato è stato modificato). Questa legge ordinaria che c’era allora, la quale dà esecuzione all’ Accordo del 1984 , dà vita a NORME ATIPICHE o RINFORZATE , perché si ha creato una fonte che, formalmente, è come una legge ordinaria , ma, in realtà, ha la forza passiva di una legge cosJtuzionale, perché non possono essere modificate (cosa che, per le leggi ordinarie, può accadere, da qualsiasi legge successiva di pari grado), per via della forza passiva di cui si è sudde:o —> VIA INTERMEDIA. Ciò succede solo ed esclusivamente in questa materia, perché lo prevede la Cos@tuzione stessa, a differenza di quanto accade con i Tra:a@ internazionali, per cui la ricezione, ex art. 117 Cost., è un po’ diversa. Quindi, le discussioni dell’Assemblea cos@tuente ebbero come esito l’ inserimento espresso dei PaU Lateranensi nella Carta cosJtuzionale , in par@colare dell’allora 5.2, che poi, nella stesura finale della Carta diventerà 7.2. Il cambiamento sulla gerarchia delle fonJ , oltre che a:enere al piano formale, a:errà anche all’aspe:o sostanziale , perché, come si vedrà meglio poi, le paure di Toglia 6 , nel tempo, si realizzarono completamente , ma non quelle di DosseJ che, invece, aveva realizzato il suo obieJvo. Comunque, la paura concreta del primo era la COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLE NORME PATTIZIE , ovvero di recepire, nel nostro ordinamento, tramite questo richiamo materiale, norme in contrasto. Allora, DosseU gli dice che, invece, è un richiamo formale, perché, appunto, è una norma sulla produzione giuridica. Tu:avia, ciò si realizzerà come l’aveva paventato TogliaJ: per molto tempo, i PaU Lateranensi furono ritenuJ tout court norme cosJtuzionali , quindi parificate, come rango, alla CosJtuzione. Questo richiamo divenne proprio, davvero, un RICHIAMO MATERIALE. Le immediate conseguenze di questa interpretazione , sopra:u:o, giurisprudenziale sono rela@ve al fa:o che, essendo parificate alle norme cos@tuzionali, erano escluse dallo stesso CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ , perché, nel fra:empo, nacque la CORTE COSTITUZIONALE , un organo rivoluzionario, già largamente previsto dalla Carta cos@tuzionale, che cominciò ad operare. La prima sentenza (1/1956) ha rivoluzionato la nostra democrazia , tanto che ha subito cominciato, da questa stessa, a fare un enpasse delle norme precedenJ. Se, però, si dice che una norma è cosJtuzionale , c’è “ zona franca ”, nessuno può a:uare sindaca@ di illegiJmità, come voleva, effeJvamente, DosseU. Allora, il primo esito è che quelle norme diventano, come sudde:o, “ zona franca ”, intoccabili, so 2 ra 2 e ai principi cosJtuzionali , tanto che quando un pretore (ad oggi non più esistente), giudice, cercava di formulare l’ordinanza di rinvio, di fisso la Corte di Cassazione lo negava , perché sono norme paUzie che, allora, neanche arrivavano alla Corte cosJtuzionale : i giudici le fermavano prima. La situazione muterà , in maniera importante, a parJre dagli anni ‘60/’. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale A conferma dell’orientamento di cui si ha parlato poc’anzi, si può dire che, sempre in quegli anni (in realtà, poco dopo), invece, i PaJ Lateranensi sono sta@ u@lizza@, grazie al richiamato nell’ar@colo 7, come parametro di cosJtuzionalità essi stessi , con un completo ribaltamento della ques@one —> non erano so 2 oposJ al sindacato di legiUmità, ma erano essi stessi parametri. Quindi, se una legge violava i medesimi, avrebbe potuto essere tacciata di incosJtuzionalità , infaJ è ciò che è successo, con esi@ nega@vi, con la Legge sullo scioglimento del matrimonio , sempre perché una parte dei giudici aveva ritenuto che questa (898/1970, ancora in vigore) violasse l’art. 34 del Concordato. Quindi, il parametro di cosJtuzionalità era proprio questa norma, così come richiamato dall’art. 7. Dunque, sono sta@ anni, in cui, non c’era solo una zona franca, ma, al contrario, le norme di legge dovevano pareggiarsi ai PaU. Questo, allora, dimostra che si sono realizzaJ i Jmori di TogliaU. Sono anni di completa stasi, completo blocco.

Allora, è assodato che si trovano nella CosJtuzione , ma come si fa a capire se si tra:a o meno di un principio supremo? In primo luogo, quando fa da base per altro, tant’è che molto spesso ques@ sono il COMBINATO DISPOSTO DI PIÙ NORME, non sempre. Ma chi lo dice? La Corte. Dunque, essa dichiara l’incosJtuzionalità delle norme cosJtuzionali (in questo caso paJzie, ma cos@tuzionali), quando violano i principi supremi e decide quando un principio è supremo e la relaJva cosJtuzionalità —> fa sia il giudice , sia il legislatore : fa tu:o lei. Se vuole dichiarare l’incos@tuzionalità, dirà che si tra:a di un principio supremo , o viceversa. Quindi, fondamentalmente, questa categoria di principi supremi negli anni ’70 è stata molto cri@cata in do:rina, proprio per via di ciò, perché il potere che si trova in mano la Corte è infinito : può fare tu:o quello che le pare, ha amplissima discrezionalità , e lo fa. Dopo questa sentenza, la situazione cambia notevolmente , perché la Corte comincia a potersi occupare di queste norme paJzie. In questa sentenza, poi, la Corte @ra fuori “dal cappello” questa categoria, ma non la usa, perché dice che non c’è violazione, neanche di una norma cos@tuzionale, figurarsi di un principio supremo —> anche l’art. 102 non è violato. Tu:avia, apre, come visto. La Corte uJlizza quesJ principi non sempre per dichiarare l’incosJtuzionalità , ma li individua ; fino ad oggi (perché non è un elenco chiuso), ha u@lizzato questo conce:o dei principi supremi, lo ha delineato in solo due sentenze:

  1. S. 18/1982 : in materia di matrimonio concordatario , perché l’ art. 34 del Concordato era quello più bersagliato dai giudici, siccome era evidente che presentava rischi di cosJtuzionalità molto elevaJ. Dunque, in questo caso, ci si occuperà del riconoscimento delle sentenze ;
  2. S. 203/1989 : sentenza del pari storica e compromissoria. Tu:avia, mentre nella prima la Corte fa altro, perché non individua solo i principi supremi, ma dichiara l’incosJtuzionalità della norma paUzia , nella seconda, la Corte, che per la prima volta in assoluto (mo@vo della sentenza storica) parlerà di laicità dello Stato , ma, prima d’allora, non c’è nessun giudice e nessuna legge che ne ha parlato , a differenza, invece, della do:rina che già lo faceva. Allora, si parlerà della laicità dello Stato come PRINCIPIO SUPREMO , ma (compromesso/compromissoria) non dichiara l’ incosJtuzionalità della norma so:oposta a sindacato, che era l’ora di religione. Allora, tornando alla S. 18/1982 , questa è la PRIMA SENTENZA NON COMPROMISSORIA , in cui la Corte dichiara la incosJtuzionalità , non ci sono compromessi. La Corte dice che il procedimento per il riconoscimento delle sentenze di nullità viola alcuni principi supremi , che sono: il diri:o di difesa (il quale, nella materia matrimoniale avrà un ruolo fondamentale per scardinare l’art. 34) e la sovranità dello Stato , cioè la “tutela dell’ordine pubblico posta a presidio della sovranità dello Stato ”. Quindi, la Corte dice che ques@ due principi supremi sono lesi dal riconoscimento automa@co delle sentenze di nullità canoniche, quindi dichiara l’ incosJtuzionalità. Poi, innanzitu:o, è una sentenza di accoglimento , in cui si dichiara l’ incosJtuzionalità di una norma paUzia , quindi, fondamentalmente, si dice che una norma che è stata creata dalla volontà di due parJ (come un Tra:ato internazionale), viene dichiarata incosJtuzionale da una sola delle due parJ —> scelta forte e violazione del principio di bilateralità, che esiste nella nostra Cos@tuzione —> l’ ARTICOLO 34 è INCOSTITUZIONALE, VIOLA I PRINCIPI SUPREMI. La Corte , però, non fa solo questo : questa è sia di ACCOGLIMENTO PARZIALE (perché non si dichiara tout-court l’incos@tuzionalità dell’art. 34), ma è anche una sentenza MANIPOLATIVA-ADDITIVA , vale a dire che la Corte aggiunge un pezzo alla norma, che prima non c’era ( sentenze manipolaJve , che la Corte fa spesso, infaJ la do:rina, a riguardo, è spesso cri@ca), oltre che a manipolare. Quindi, l’incursione nel lavoro del legislatore è ancora più evidente, perché scrive. Tu:avia, in questo caso è ancora più inquietante, perché lo fa in un testo reda:o da due par@, essendo essa una fonte bilaterale —> LA CORTE RISCRIVE UN PEZZO DEL CONCORDATO , cioè aggiunge controlli, che la Corte d’Appello deve fare, prima di riconoscere gli effeU civili della nullità, in forza di quesJ principi supremi. Quindi, in questo caso la Corte è stata coraggiosa ; non è per nulla compromissoria, perché essa stessa ha veramente dato fede a quello che aveva de:o nella sentenza del ’71 e ha portato ciò alle estreme conseguenze. In ogni caso, si è nel 1982 , periodo in cui mancavano due soli anni all’entrata in vigore del nuovo Accordo , perciò, fondamentalmente, i lavori per la revisione di esso, che hanno concordato un numero importante di bozze (circa 7, dagli anni ’70 a ’80), erano, pressoché, fini@. L’ ulJma bozza, non a caso del 1982, riprende pari pari quello che dice la Corte. Pertanto, è evidente che, nonostante tu:o, essa si è mossa in una situazione in cui “ aveva le spalle coperte ”, cioè sapeva di non sconvolgere nessuno. Dopodiché, bisogna anche dire che, siccome ques@ processi sono lunghi ed indicono mol@ssimo sulla società civile, non si deve escludere che, nelle Tra:a@ve con la Santa Sede per la revisione del Concordato, abbia pesato mol@ssimo questa intenzione della Corte cos@tuzionale di procedere a dichiarare l’incos@tuzionalità.

‣ È come se^ tuU^ quesJ^ a^2 ori, che sono staJ^ importanJ^ in quel periodo storico, abbiano agito, siccome si stava andando

verso una specifica parte (es.: divorzio ), cioè stava cambiando tu:o; quindi, questo flusso di mutamento è entrato nelle Tra 2 aJve : la Chiesa ca:olica sapeva benissimo che non avrebbe potuto o:enere un altro art. 34, siccome non vi erano più le condizioni cos@tuzionali, ma non solo, anche e, sopra:u:o sociali, per o:enere ciò.

‣ È stato un^ lavoro in cui tuU^ hanno fa^2 o la loro parte. Sicuramente,^ quest’ul@ma scelta della Corte cos@tuzionale nel

1982 , che an@cipa, di pochissimo, l’entrata in vigore dell’Accordo del 1984 , è stata una scelta in cui la Corte sapeva di non star facendo nulla di rivoluzionario (il cambiamento era già in a:o, sopra:u:o nel diri:o di famiglia, con il divorzio , che ha completamente sbarellato e messo in difficoltà il sistema). Non così, invece, accadde nel 1971 , ove, invece, il cambiamento, è da considerarsi, rivoluzionario.

‣ Unica sentenza nella storia a dichiarare l’incosJtuzionalità di una norma paUzia^ (mo@vo per cui^ rimane nella storia).

Per quanto concerne la sentenza 203/1989 , essa spiega ancora i suoi effeJ nel nostro ordinamento. Questa, peraltro, era in relazione all’ora di religione e riguardava già il nuovo Accordo , quindi una norma nuova, per cui dichiararne l’incos@tuzionalità non era il massimo. Tornando all’is@tuto di cui si occupa, cioè l’ ora di religione nelle scuole pubbliche , esso era tacciato di incosJtuzionalità : anche per come è organizzato ( gradimento da parte dell’Autorità ecclesias 5 ca – maestri di regione, licenzia 5 se questa, invece, quello stesso gradimento non lo dà ; alla fine, sono, a tu 6 gli effe 6 paga 5 dallo Stato ) è, evidentemente, uno degli is@tu@ più discussi all’interno della nostra democrazia, da parte di poteri poli@ci, par@@. Nonostante i vari dibaUJ, anche nel processo di revisione, le parJ hanno, però, convenuto di mantenerlo in vigore, con qualche modifica (es.: l’ora, adesso, non è più obbligatoria, ma facolta 1 va; i ragazzi possono scegliere dal 14 esimo anno di età, anche se non sono maggiorenni ). Allora, in questa sentenza, molJ giudici, con molte ordinanze di rinvio alla Corte cosJtuzionale , hanno de:o che questo isJtuto è obsoleto, essendo in uno Stato laico, pluralista, democraJco, con la libertà di religione, è incosJtuzionale conJnuare ad insegnare una sola religione nelle scuole pubbliche. Nel fra:empo, era stata modificata la Riforma GenJle , che diceva che la Chiesa ca:olica era coronamento e fondamento di tu:a l’istruzione pubblica. Dunque, a maggior ragione, la scuola non avrebbe dovuto essere do 2 rinale. Da qui, la Corte emana questa sentenza rivoluzionaria, ma compromissoria : per un verso dice che l’Italia è uno Stato laico, nonostante di laicità non si parli mai , all’interno della Carta cos@tuzionale, nei lavori preparatori. La LAICITÀ , poi, non si accontenta di vivere in uno Stato laico, bensì essa appar@ene ai PRINCIPI SUPREMI e si inquadra in un sistema di norme cosJtuzionali : il fa:o di essere uno Stato laico, lo si ricava da tu:a una serie di queste: art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 19, art. 20dal combinato disposto di queste norme, si è laici ; la laicità è un principio supremo e cara 2 erizza la nostra forma di Stato — dichiarazioni straordinarie, che non era mai state fa:e prima da nessun giudice. La Corte , però, non usa questo principio per dichiarare l’incosJtuzionalità , bensì per declinare un parJcolare modello di laicità —> la LAICITÀ , quindi, è un PRINCIPIO SUPREMO ; l’ ora di religione non lo intacca, perché la nostra laicità è parJcolare, posiJva, è benevola, nei confronJ dei gruppi religiosi e culturali, ed è, pertanto, ampia di spazi, di riconoscimento delle istanze, anche nello spazio pubblico. Quesito: perché solo quella ca:olica? La Corte risponde appoggiandosi all’ art. 9.2 , dell’Accordo , cioè quello che prevedeva l’ora di religione, che dice: “ La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del caBolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano , con 1 nuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione caBolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ”. Allora, la Corte , se si pensa all’art. 36 del Concordato e alla Riforma gen@le, cambia la RATIO : nelle fon@ precedentemente de:e, la ra 5 o dell’ora di religione era il firmamento ed il coronamento di tu 2 a l’istruzione pubblica , e non si scappava —> tu 2 a l’istruzione pubblica, a prescindere dalla materia, deve essere improntata ai principi del ca 2 olicesimo. Qui, invece, come de 2 o, la ra 5 o cambia e questa viene recepita dalla Corte : non è più fondamento e coronamento , bensì è PATRIMONIO STORICO (interazione che, anche in altre materie, si vedrà fare dalla Corte stessa, ad esempio materia di tutela del sen 1 mento religioso, di simboli religiosi ) —> questo criterio storico culturale , la Corte lo userà molte altre volte per legiJmare quelli che sono privilegi. Essa, infaJ, dirà che non è un privilegio, bensì una differenza di tra 2 amento (termini diversi dalla discriminazione), legiUmata, ragionevole (parola che si vedrà molto spesso), perché quei principi non sono solo una religione, sono ANCHE una religione, ma sono altre 2 anto principi della nostra storia e cultura. Quest’ul@mo argomento può essere anche convincente, ma anche assai scivoloso. Riassumendo, COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI PATTI : la Corte cosJtuzionale , con la sentenza 30/1971 ci richiama, dicendo che si aveva prodo:o diri:o con la frase di cui sopra. Quel richiamo nei Lavori preparatori sembrava molto collegato proprio al testo della Cos@tuzione, cioè al fa:o che il suo testo citava i PaJ Lateranensi, con richiamo testuale , che poi è diventato materiale ; in realtà, con la sentenza storica n. 203 del 1989 , in tema di religione e laicità , il discorso assume un significato molto più ampio. Quella sentenza, al contrario di quella del 1982, non riguardava una norma del vecchio Concordat o (il Tra:ato, invece, era ancora in vigore), bensì del nuovo Concordato, cioè l’art. 9, comma 2, dell’Accordo del 1984. Quindi, questa decisione si colloca in un momento storico in cui il Concordato del 1929 non esisteva più , essendo stato sos@tuito dall’ Accordo del 1984. In tal senso, ci si sarebbe potu@ a:endere un superamento della categoria dei principi supremi come parametro di cosJtuzionalità delle norme paUzie. Quel richiamo, infaJ, non aveva più senso materiale, poiché le norme del vecchio Concordato erano di fa 2 o abrogate dal nuovo accordo. La Corte, dunque, nel 1989 , avrebbe potuto scegliere di affermare che, per valutare la cosJtuzionalità del nuovo Concordato, non era più necessario ricorrere alla categoria dei principi supremi.

Il primo comma non ha suscitato grossi problemi o grossi interessi all’interno della Commissione. L’unica ques@one che ha interessato, in maniera decisiva, i Padri cos@tuen@, è se questo comma avesse o no un senso ; cioè, una delle accusa più pesan@ era proprio di inuJlità della norma , vale a dire che questa norma fosse completamente inuJle ed anche inopportuna in un testo cosJtuzionale , perché Calamandrei diceva che una dichiarazione di questo @po, in realtà, si trova normalmente in un Preambolo o, comunque, nei primi ar@coli di un Tra:ato internazionale, in cui le parJ si riconoscono reciprocamente l’indipendenza e la sovranità , quindi prendono accordi in relazione a diverse materie. Tu:avia, dice lui, in questo caso parla la CosJtuzione , ovvero lo Stato , per sé stesso e non si capisce perché ci debba me:ere dentro una dichiarazione di indipendenza e sovranità della Chiesa ca:olica. Per il primo comma, che dice « Lo Stato e la Chiesa caBolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden 1 e sovrani », questo è stato deBo a sazietà; l'hanno deBo gli onorevoli Orlando, Croce, NiO, Labriola, che questo non è, né per la sua forma né per a sua sostanza, un ar 1 colo che possa trovar posto in una Carta cos 1 tuzionale. È un ar 1 colo di un traBato internazionale; è un ar 1 colo in cui due en 1 , che si affermano tuO e due sovrani, si meBono d'accordo per riconoscere reciprocamente la loro sovranità. Ma la Cos 1 tuzione, quella che noi s 1 amo discutendo, è l'aBo di una sola sovranità: de popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla soltanto il popolo italiano, la Re-pubblica. La Chiesa qui, in questa sede, in questo momento, non ha aperi 1 o oris. Non c’è nessuno che la rappresen 1 ; né credo che pensino di rappresentarla in questa sede gli amici democris 1 ani, i quali sono sta 1 man-la 1 qui per rappresentare il popolo e non per rappresentare la Chiesa. Lo Stato è sovrano e non c'è bisogno che la Chiesa ne riconosca la sovranità. E vero - lo ha deBo l'amico La Pira e lo sen 1 remo ripetere io credo anche dal collega ed amico DosseO - che ormai è comunemente ammessa la teoria della pluralità degli ordinamen 1 giuridici. L'an 1 ca teoria, secondo la quale il diriBo deriverebbe soltanto dallo Stato, è stata superata. Questa argomentazione dell'onorevole TogliaO non mi persuade. Perché questo riconoscimento è qui necessario? Se veramente ques 1 due ordinamen 1 vivessero su piani diversi, non mi pare che da ciò deriverebbe la conseguenza voluta da TogliaO. In che potrebbe consistere la diversità di piano di ques 1 due ordinamen 1? Si potrebbe pensare che lo Stato regoli l'ordine temporale, la Chiesa regoli l'ordine spirituale; ma se così fosse, se veramente ques 1 due ordinamen 1 fossero interamente su piani dis 1 n 1 , in diverse dimensioni per cosi dire, ordinamen 1 non si incontrerebbero mai; non ci sarebbe mai fra essi ragione di confliBo e di collisione; e non vi sarebbe bisogno dunque di reciproco riconoscimento. Parliamoci chiari; questa norma del primo comma è assolutamente superflua (Interruzioni al Centro - Commen 1 ); è messa ll' per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena di significa 1 arcani, ma che in realtà non significa nulla.

‣ Pietro Calamandrei (seduta 20 marzo 1947 )

‣ Pezzo dei lavori preparatori , in par@colare è ciò che dice^ Calamandrei , quindi^ bisogna cercare di dare significato a questa

frase, perché, in realtà, questo comma esprime un principio , che viene definito il PRINCIPIO DI DISTINZIONE DEGLI ORDINI , che, poi, verrà ripreso , diversamente, anche nell’ art.8 , che è un principio cardine dello Stato cosJtuzionale/ democraJco , irrinunciabile dello Stato democraJco, che fonda sia la democrazia , che la laicità , per cui si potrebbe non essere completamente d’accordo con Calamandrei , ma bisogna capire perché. Lo Stato e la Chiesa sono “ indipenden 5 e sovrani ”:

  • Sono ordinamenJ/soggeU primiJvi, originari —> non può parlarsi di Sta@, perché la Chiesa non è uno Stato territoriale , anche se si vedranno applica@ alla Chiesa tan@ssimi is@tu@ di diri:o internazionale ed anche se i PaJ Lateranensi sono Tra:a@ di diri:o internazionale, nonostante tu:o ciò, la Chiesa non è uno Stato territoriale, quindi non sono due StaJ, ma sono due ordinamenJ originari.
  • Allora, ci si chiede come si possa parlare di sovranità , i cui elemenJ essenziali sono: Popolo Governo Territorio Se la Chiesa ca 2 olica fosse sovrana , dovrebbe avere quesJ suddeU tre elemenJ , altrimen@ la stessa sovranità un po’ vacilla:
  • POPOLO : la Chiesa ca 2 olica ha un popolo (i ca:olici ) ed esso si considera tale, in considerazione del fa:o che, a differenza delle altre confessioni religiose organizzate diversamente, è una ed universale ( ce n’è una in tu 2 o il mondo , non è nazionale, cioè non è stru:urata all’interno di una o più nazioni, come, ad esempio, gli ortodossi , che hanno Chiese nazionali – Chiesa greca , Chiesa russa - e così altre confessioni) —> il popolo coincide con i ca 2 olici di tu 2 o il mondo.
  • GOVERNO : la Chiesa ca 2 olica ha un Governo parJcolarmente organizzato, gerarchicamente organizzato ; ha un’ organizzazione perfe 2 a , da cui noi abbiamo copiato tanto, in par@colare dai Codici canonici della Chiesa ca:olica.
  • TERRITORIO : la Chiesa ca 2 olica non ha un territorio, ad averlo è lo Stato Ci 2 à del VaJcano. Nessuna confessione religiosa, infaJ, ha un territorio (ha un Governo e un popolo), quindi non è tanto sovrana, per cui questa sovranità , molto diversamente dall’indipendenza che, invece, va intesa come originarietà, altrimenJ, non avrebbe soggeUvità di diri 2 o internazionale (in quanto, appunto, indipendente e ges@sce un potere superiore, che non dipende da nessuno), ma non è sovrana, secondo i nostri standard e la nostra idea di sovranità, cioè quella dello Stato territoriale.

Allora, la « sovranità » della Chiesa ca:olica è una sovranità sui generis. Dunque, per dare ragione di questa frase, si è costreJ ad interpretare l’inciso, altrimen@ essa non avrebbe nessun significato: “ ciascuno nel proprio ordine ” —> dà ragione del PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE DEGLI ORDINI. “ Ordinenon vuol dire ordinamento, perché esso è riferito all’ “ indipendenza , allora tale termine va riferito ai “ sovrani ”, dunque bisogna a:ribuirgli un contenuto sostanziale, di materie. L’ ordine temporale o quello spirituale cosJtuiscono un gruppo di materie, più o meno definito o definibile. Allora, lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nelle materie di propria dipendenza, indipendenJ e sovrani —> godono di una sovranità, ma ciascuno nelle materie di propria competenza. A questo punto, il termine “ sovrano ” acquisisce un significato diverso: è vero che il popolo della Chiesa ca 2 olica non ha un suo territorio, ma è sparso in tu 2 o il mondo. Pertanto, all’interno dei territori in cui la Chiesa ca 2 olica ha il suo popolo, essa avrà anche una sua sovranità specifica , su alcune materie, che, evidentemente, non appartengono alla competenza dello Stato. È come se, così, tuU fedeli ca 2 olici (ques@one della doppia fedeltà) fossero divisi a metà :

- Su una c’è la competenza dello Stato - Sull’altra c’è la competenza dello Stato Da qui, si apre, come de:o, il PROBLEMA DELLA DOPPIA FEDELTÀ : regole dello Stato (ordine delle materie temporali, non spirituali) e regole di non appartenenza dello Stato (regole delle materie spirituali). Se ci si fermasse qua, come dice Calamandrei, non bisognerebbe scrivere nulla nella Carta cos@tuzionale, ma le cose non stanno così: ci sono materie su cui ci sono entrambe le competenze, che sono tante e nevralgiche (es.: fine vita, inizio vita, ves 1 ario ), oltre che importanJ. Perciò, il problema è che ci sono un’infinità di materie che appartengono ad entrambi gli ordini. Allora, questa frase del senso lo ha: se così è, cosa succede nei casi di DOPPIA COMPETENZA? O meglio, chi decide la competenza delle competenze? Chi decide se una competenza appar 5 ene allo Stato ed una alla Chiesa? Questa, bisogna ricordare, come dice Calamandrei , è una Carta cosJtuzionale italiana , non una legge di diri:o canonico; perciò, è lo Stato italiano a parlare, per tanto è ques@ che decide quali sono le materie di sua competenza. Tu:avia, esso, in questa frase, qualche passo indietro lo fa, nel senso che dice, di fa:o, su di sé, che c’è un ORDINE DI MATERIE, sulle quali lui non ha competenze : DISTINZIONE DEGLI ORDINI ; quindi, c’è una rinuncia dello Stato ad occuparsi dell’ordine spirituale , ma comunque è uJle decidere i contorni di essa spe 2 ano sempre ad una sua decisione. TuBavia, ad esempio, se il Parlamento decidesse che vuole promulgare una legge per regolare l’accesso ai sacramen 1 , per decidere chi può fare la Comunione e chi no, chi può sposarsi in Chiesa o chi no, non lo può fare, perché i sacramen 5 appartengono alla sfera spirituale , ma se lo facesse, decidendo lo Stato che i sacramen 1 sono di suo interesse, non va bene: questo non è libero di decidere i suoi stessi interessi —> le materie di interesse dello Stato le si trovano nella Carta cos 5 tuzionale , per cui, questa norma ha un significato importan@ssimo, perché dice che lo Stato non si occuperà MAI di quesJoni a 2 enenJ all’ordine spirituale , che non abbiano un interesse dire 2 o nell’ordine temporale —> questa è la base della democrazia e della laicità , siccome se lo Stato si me:esse a regolare materie spirituali (es.: accesso ai sacramen 1 , principi confessionali, la libertà religiosa, intesa in senso contenu 1 s 1 co, non solo libertà ), succederebbe immediatamente che non si sarebbe più uno Stato né laico, né democraJco, perché esso avrebbe un appannaggio dell’ordine spirituale, quello in cui si esalta la coscienza dell’uomo. Allora, non si parlerebbe più né di libertà religiosa, né di libertà di coscienza, né di laicità e né di democrazia. Dunque, il portato principale di questa frase è proprio, come an@cipato, la rinuncia dello Stato , non della Chiesa, perché tale frase l’ha scri:a proprio il medesimo: in questa norma la Chiesa non rinuncia a nulla (la quale farà, poi, un passo avan@ con l’ Accordo del 1944 ) —> lo Stato dice che su quesJoni spirituali non entra, perché non è il suo ordine, non è la sua competenza: è appannaggio della Chiesa (poi con l’art. 8. si vedrà che non solo suo, siccome ci sono altre confessioni, altri gruppi, ecc.). Così, tu 2 o ciò che rientra nell’ordine spirituale non riguarda lo Stato e non è arbitro nel decidere cosa in esso vi rientra : può e decide lui nei casi in cui effeJvamente ci sono due competenze, ma se la materia non appar@ene al suo ordine di interessi, quindi, non trova riscontro nella Carta cos@tuzionale, che prevede la libertà religiosa, la dis 1 nzione degli ordini , ecc., fa un passo indietro , come de:o. In sintesi: INDIPENDENZA

  • Chiesa ca 2 olica è ordinamento originario , non dipendente dallo Stato;
  • Ordinamento autocefalo , non subordinato allo Stato;
  • Si pone su un piano di parità rispe 2 o allo Stato non è da questo legiUmato ;
  • Il principio che trova conferma nell’art. 8, comma secondo, della CosJtuzione. SOVRANITÀ
  • La peculiarità della sovranità della Chiesa ca:olica si gius@fica grazie al riferimento « ciascuno nel proprio ordine »;
  • La Chiesa ca:olica è sovrana nel proprio ordine che è quello degli interessi « spirituali » e lo Stato è sovrano nel proprio ordine che è quello degli interessi « temporali »;