Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


dispensa diritto enti locali, Dispense di Diritto

dispensa diritto degli enti locali

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 08/03/2020

paolo-sarno
paolo-sarno 🇮🇹

4.8

(4)

9 documenti

1 / 52

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI
www.provincia.torino.it
I
I
°
°
M
MO
OD
DU
UL
LO
O:
:
L
La
an
nz
zo
o
1
10
0
n
no
ov
ve
em
mb
br
re
e
2
20
00
09
9
I
Iv
vr
re
ea
a
1
12
2
n
no
ov
ve
em
mb
br
re
e
2
20
00
09
9
I
II
I°
°
M
MO
OD
DU
UL
LO
O:
:
I
Iv
vr
re
ea
a
1
17
7
n
no
ov
ve
em
mb
br
re
e
2
20
00
09
9
L
La
an
nz
zo
o
1
19
9
n
no
ov
ve
em
mb
br
re
e
2
20
00
09
9
R
Re
el
la
at
to
or
re
e:
:
D
Dr
r.
.
G
Gi
io
ov
va
an
nn
ni
i
L
Lo
om
mb
ba
ar
rd
di
i
In collaborazione con DTC PAL s.r.l.
Agenzia per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione Locale
www.dtcpal.it
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34

Anteprima parziale del testo

Scarica dispensa diritto enti locali e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity!

SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI www.provincia.torino.it

I I (^) °° MOMODDUULLOO:: La Lannzzoo (^1100) nnoovveemmbbrree 20200099 IIvvrreeaa^1212 nonovveemmbbrree^22000099

IIII°°^ MMOODDUULLOO:: IIvvrreeaa 1717 nonovveemmbbrree 22000099 La Lannzzoo 1199 nnoovveemmbbrree 20200099

Re Rellaattoorree:: DrDr.. GiGioovvaannnnii LoLommbbaarrddii

In collaborazione con Agenzia per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione Locale DTC PAL s.r.l. www.dtcpal.it

PARTE I

NOZIONI GENERALI

TITOLO I – IL DIRITTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L’EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Le prime norme che hanno iniziato a disciplinare l’attività dei Comuni, risalgono al 1859, allorquando il Regno di Sardegna in data 23 ottobre, approvò il cosi detto decreto Rattazzi, così denominato dal nome del suo proponente Urbano Rattazzi.

Tale decreto stabilì che tutti i Comuni dovevano essere organizzati allo stesso modo indipendentemente dalla grandezza demografica; l’unica distinzione era rappresentata dal numero dei consiglieri e degli assessori, che era proporzionata l’ampiezza del Comune, e la possibilità di usufruire del titolo di “città” che veniva riservato solo ad alcuni Comuni.

Il 20 marzo del 1865 venne promulgato il decreto n. 2248 che costituisce la prima vera legge comunale e provinciale del Regno D’Italia.

In questa legge sono contenuti i seguenti principi:

  1. Gli unici enti locali riconosciuti sono i Comuni e le Province, non si parla ancora di Regioni;
  2. Le funzioni dei Comuni e delle Province si esprimono attraverso le spese obbligatorie e le spese facoltative, vale a dire quelle legate o meno al perseguimento di fini previsti dalle leggi ;
  3. Fondamentale è la figura del Prefetto, che preside la Deputazione Provinciale e soprattutto esercita il controllo sugli atti degli enti locali.Inoltre poteva partecipare ai consigli comunali e aveva un ruolo decisivo nello scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

 la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 cosiddette leggi “Bassanini” dal nome del Ministro che le propose, hanno poi sancito il conferimento di funzioni statali a Regioni, Province e Comuni in base al principio secondo il quale la generalità delle funzioni amministrative attribuita agli enti locali con la sola eccezione di quelle che devono essere necessariamente esercitate a livello regionale. Ma la novità più importante introdotta dalle leggi Bassanini , è la

suddivisione del potere politico dall’ attività amministrativa e quindi la istituzione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio;

 La Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 “ Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle regioni" che introdusse l’elezione diretta del Presidente della Regione.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”il quale pur con l’intento di raccogliere in un unico testo unico “tutte” o quasi , le norme che regolano l’attività degli enti locali, ha apportato una serie di importanti innovazioni nel settore di cui si dirà più avanti;  La Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ” ha riformato il titolo V della Costituzione modificando notevolmente il regime delle autonomie locali, quale risultava dalla Costituzione del 1948.

Le principali innovazioni sono:

a) Spostamento del baricentro del sistema amministrativo a favore dei Comuni: mentre il precedente testo dell’art. 114 della Costituzione poneva al centro del sistema la Repubblica, che si ripartiva in Regioni, Province e Comuni, la legge di riforma ha invertito l’elencazione degli enti, infatti il nuovo testo così recita: " La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato …"

b) Abolizione dei controlli esterni dell’autorità regionale: con l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione so no stati soppressi i comitati regionali di controllo (CO.RE.CO.);

De Deccrreettoo LeLeggiissllaattiivvoo 1212 apaprriillee

20200066 n°n° 161633 – – COCODDIICCEE

DE DEII COCONNTTRRAATTTTII

PU PUBBBBLLIICCII RREELLAATTIIVVII

A L A LAAVVORORII ,, SSEERRVVIIZZII

E E FOFORRNNIITTUURRAA ININ

AT ATTTUUAAZZIIOONNEE DEDELLLLEE

DI DIRREETTTTIIVVEE 2020004 4//1 17 7//CCEE EE

2020004 4//1 18 8//CCEE

CAPITOLO IV - IL DIRITTO APPLICABILE AI COMUNI

Ai Comuni si applica quella branca del DIRITTO PUBBLICO che si chiama DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Diritto Amministrativo è quella branca del diritto (PUBBLICO ) che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, e le forme di attività della Pubblica Amministrazione e i conseguenti rapporti tra la medesima e gli atri soggetti (Zanobini- “Corso di Diritto Amministrativo”)

Quando la Pubblica Amministrazione agisce in regime di Diritto Privato?

Secondo quanto prescritto dal c.1-bis dell’ art. 1 della L.7/8/1990 N. 241: La pubblica amministrazione,nell’adozione di atti di natura non autoritativa ,agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.

Ad esempio l’acquisto o la vendita di un terreno appartenete al patrimonio disponibile,l’acquisto o la vendita di un automezzo, ecc..: sono tutti atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione in regime di Diritto Privato

b) principi dettati da altre leggi dello Stato (in particolare dalla L.241/1990):  ECONOMICITA’: (art. 1 c. 1 L.241/90)- L’attività amministrativa si deve svolgere con il minor dispendio di risorse economiche e umani possibili

 EFFICIENZA : sfruttare al meglio le risorse ottimizzando i tempi e gli strumenti a disposizione

 EFFICACIA : Risultato idoneo e proporzionato alle risorse impiegate,

 TRASPARENZA: soprattutto attraverso l’accesso in quanto è principio generale che tutti gli atti amministrativi sono visibili e consultabili, ad eccezione naturalmente dei casi di divieto previsti dalla legge e dai regolamenti specifici.

 RESPONSABILIZZAZIONE: chi firma l’atto è responsabile personalmente;

USO DELL’INFORMATICA E DELLA TELEMATICA;

OBBLIGO DI COMUNICARE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO;

 OBBLIGO DI CONCLUDERE IL

PROCEDIMENTO ENTRO I TERMINI

STABILITI;

 OBBLIGO DI MOTIVARE IL

PROVVEDIMENTO;

 OBBLIGO DI COMUNICARE –

PREVENTIVAMENTE - ALL’INTERESSATO IL

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

CAPO VII - GERARCHIA DELLE LEGGI

L’ordine gerarchico delle varie leggi ( o atti aventi valore di legge) che la Costituzione italiana riconosce, sono:

  1. La COSTITUZIONE e le Leggi Costituzionali;
  2. Le LEGGI ORDINARIE DELLO STATO che sono: a) le Leggi vere e proprie, b)i Decreti Legislativi, c)i Decreti Legge, i Decreti del Presidente della Repubblica;
  3. Le LEGGI REGIONALI, e le LEGGI DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO;
  4. Lo STATUTO
  5. I REGOLAMENTI

CAPO II - CONTENUTO DELLO STATUTO

Secondo quanto prescritto dall’art. 6 del T.U.E.L. 267/ lo statuto deve trattare almeno i seguenti oggetti:

 Funzionamento degli organi e organizzazione degli uffici, nelle sue articolazioni in Aree, Settori,Servizi ed Uffici.  Lo statuto può stabilire il numero degli assessori entro un massimo stabilito dalla legge, nonché la possibilità di nominare, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, assessori che non siano consiglieri comunali ( c.d. “ assessori esterni” ).  Lo statuto può altresì prevedere, sempre per i Comuni minori, la nomina di un Presidente del Consiglio.

 Non può invece ampliare o restringere le attribuzioni degli organi istituzionali dell’ente, né consentire la delegabilità delle funzioni di un organo a favore di un altro.

 lo Statuto può prevedere e quindi disciplinare il referendum che può essere propositivo o consultivo, con cui cioè si sottopone alla consultazione popolare una proposta avanzata dalla stessa amministrazione o da gruppi di elettori.

 lo Statuto può istituire il Difensore civico che è un organo titolare di “compiti di garanzia della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione”.

CAPO III - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Per l'approvazione dello Statuto comunale e per l'approvazione delle sue modifiche occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Qualora tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione in una successiva seduta, da tenersi entro 30 giorni.

In tal caso lo Statuto si considera approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La votazione avviene in modo palese ed in seduta pubblica.

CAPO IV - PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto dopo la sua approvazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Lo Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

I principali regolamenti sono :  Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari,  Il regolamento di contabilità,  Il regolamento di funzionamento degli uffici e servizi,  Il regolamento di Polizia Urbana,  Il regolamento di Polizia Rurale,  Il regolamento edilizio,  Il regolamento di igiene,  Il regolamento dei servizi in economia,  Il regolamento dei contratti,  Il regolamento per il servizio idrico,  Il regolamento per il servizio raccolta rifiuti,  Il regolamento per le pubbliche affissioni,  Ecc.

PARTE II GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

TITOLO IV –

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I : COMPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. In base all’art. 37 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, è composto dal Sindaco e da :  12 consiglieri nei Comuni fino a 3.000 abitanti;  16 consiglieri nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti;  20 consiglieri nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;  30 consiglieri nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;  40 consiglieri nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, oppure nei comuni con popolazione inferiore ma che siano capoluogo di provincia;  46 consiglieri nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;  50 consiglieri nei comuni da 500.001 a 1.000. abitanti;  60 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.

La popolazione è determinata in base all’ultimo censimento. (Il censimento della popolazione si svolge ogni 10 anni a cura dell’ISTAT. L’ultimo censimento si è svolto ottobre 2001).

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione degli eletti e durano in carica fino all’elezione dei nuovi.Nella prima seduta del Consiglio Comunale si effettua la verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri eletti.

CAPO III - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

Il consiglio comunale viene sciolto quando: a) si dimette il Sindaco, b) si dimettono contemporaneamente più della metà dei consiglieri. In ambedue i casi il Prefetto nomina provvisoriamente un Commissario Prefettizio (che può essere affiancato anche da un Sub-Commissario). Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, viene nominato un Commissario Straordinario che svolge tutte le funzioni di competenza del consiglio della giunta e del sindaco, fino successive elezioni. Al Commissario (e al Sub-Commissario) viene attribuita, dal Prefetto una indennità (di solito pari a quella del Sindaco e del Vice Sindaco).

Nell’ipotesi invece che il consiglio comunale non approvi il bilancio di previsione, entro il termine stabilito dalla legge, il Prefetto (esercitando il potere sostitutivo) intima ai consiglieri di provvedere entro 20 giorni, scaduto tale termine nomina un commissario ad acta esclusivamente per l’approvazione del bilancio.

CAPO IV - COMPETENZE

A differenza di quanto prevedeva la legislazione precedente, l’attuale normativa stabilisce che il Consiglio Comunale è competente solo ed esclusivamente nelle materie indicate dalla legge (art. del T.U. 267/2000).

Tutto ciò di cui non è competente il consiglio e che non sia di competenza del Sindaco o del Segretario Comunale o dei Dirigenti, è di competenza della Giunta Comunale ( cosiddetta competenza residuale ).

La competenza del Consiglio è quindi limitata ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)Programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,