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Il matrimonio, la comunione e separazione dei beni, la separazione e il divorzio.
Tipologia: Appunti
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Titolo VI Il matrimonio è un negozio solenne costitutivo di stato. È un negozio giuridico bilaterale di carattere non patrimoniale e non espandibile (NON È UN CONTRATTO). Non espandibile = la normativa del matrimonio non si può applicare anche al di fuori dell’ambito matrimoniale. La disciplina del matrimonio distingue, seguendo la tradizione canonica, il matrimonio come atto dal matrimonio come rapporto.
Capo IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO Art. 143 - con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Capo I – DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO Art. 79 - La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Capo III – Sezione I. – Condizioni necessarie per contrarre il matrimonio (84-89)
Art. 107. - Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione. N.B. l’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni, con le modalità di cui all'art. 63 dell'Ordinamento dello stato civile Capo II – Sezione III. – Delle opposizioni al matrimonio Art. 102 - I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione. Capo III – Sezione VI. - Della nullità del matrimonio Il matrimonio come atto si fonda sulla volontà libera e consapevole degli sposi. Classificazione delle ipotesi di nullità: Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi
obbligo reciproco alla collaborazione nell'interesse della famiglia obbligo alla coabitazione obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia RAPPORTI PATRIMONIALI Complesso di situazioni giuridiche attive e passive (comprendenti diritti ed obblighi, facoltà, oneri) che si costituiscono reciprocamente in capo ai coniugi in seguito al matrimonio aventi contenuto patrimoniale (i c.d. Regimi patrimoniali). La scelta del regime patrimoniale è fatta al momento del matrimonio. Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale della loro futura famiglia. Possono tenere separati i loro patrimoni o possono voler costituire fra di loro una comunione. Nella pratica la scelta si dirige di regola verso il regime di separazione dei beni. Infatti, se i coniugi non stipulano alcuna convenzione, la comunione legale costituisce il regime applicabile Capo VI – DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi il regime patrimoniale legale della famiglia. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo. COMUNIONE LEGALE (Art. 177-197) La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione. Essa è composta da beni in comunione e da beni che restano personali dei coniugi. Si intende per regime legale quello previsto dalla legge, in mancanza di volontà diversa. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, o successivamente stipulata per atto pubblico, è costituito dalla comunione dei beni, o “comunione legale”. Non tutti i beni dei coniugi cadono in comunione. Occorre, quindi, distinguere, instaurato il regime di comunione legale, quali beni andranno a costituire la comunione, e quali resteranno beni personali. Art. 177 – oggetto della comunione.
_1. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Come si è visto nell’art. 177, alcuni beni sono in comunione durante il matrimonio. Altri beni, invece, restano nella personale disponibilità dei coniugi durante il matrimonio, e cadono in comunione solo al momento dello scioglimento della comunione stessa. L’art. 178 disciplina il regime dei beni appartenenti ai coniugi che non entrano immediatamente nella comunione (art.177) ma che rimangono personali e rientrano nella comunione solo al suo scioglimento. Sono oggetto della comunione de residuo :
La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura è una struttura associativa elementare regolata da un insieme di norme, a prevalente formazione consuetudinaria, dirette a regolare i rapporti tra i membri della famiglia che insieme vivono e producono un patrimonio comune.
L'ordinamento giuridico regola la crisi coniugale con gli istituti della separazione personale dei coniugi e con lo scioglimento del matrimonio. In passato, si utilizzavano ipotesi di invalidità del vincolo come strumento per porre fine a convivenze difficili.
Effetti di natura personale: •cessa l’obbligo di coabitazione •si attenua l’obbligo di fedeltà •la separazione è causa di divorzio (art.3) •fa venir meno la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio (art. 232, 2° comma) •ha effetti sul cognome della moglie (art. 156 bis). Effetti di natura patrimoniale: •obbligo di mantenimento (art. 156) •obbligo alimentare •è causa di scioglimento della comunione legale (art. 191). Alimenti = mira a portare la controparte all’autosufficienza economica, dunque tutela la persona che si trova in stato di bisogno. Mantenimento = mira a preservare al coniuge meno benestante il tenore di vita che aveva durante il matrimonio e si calcola in base al reddito e alle circostanze. Effetti riguardo ai figli: l'affidamento il contributo al mantenimento, all'istruzione e all'educazione il c.d. diritto di visita l'assegnazione della casa familiare le disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli Se dal matrimonio sono nati figli, il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli minori sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Affidamento congiunto o condiviso La titolarità e l'esercizio della potestà permangono in capo ad entrambi i genitori, i quali esercitano in comune la potestà medesima, in attuazione delle scelte esistenziali concordate. Affidamento alternato Il minore convive, per alcuni periodi dell'anno, con l'uno oppure con l'altro genitore. Affidamento esclusivo Il minore convive con uno soltanto dei genitori.
Cause di scioglimento del matrimonio: