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Diritto Familiare: Impedimenti al Matrimonio, Obblighi Coniugali e Regimi Patrimoniali, Appunti di Diritto Privato

Il matrimonio, la comunione e separazione dei beni, la separazione e il divorzio.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/12/2020

Gioprina
Gioprina 🇮🇹

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IL MATRIMONIO
Titolo VI
Il matrimonio è un negozio solenne costitutivo di stato.
È un negozio giuridico bilaterale di carattere non patrimoniale e non espandibile (NON È UN CONTRATTO).
Non espandibile = la normativa del matrimonio non si può applicare anche al di fuori dell’ambito
matrimoniale.
La disciplina del matrimonio distingue, seguendo la tradizione canonica, il matrimonio come atto dal
matrimonio come rapporto.
• Il matrimonio come atto è un negozio solenne costitutivo di status.
• Il matrimonio come rapporto si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi.
IL MATRIMONIO COME ATTO
Capo IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO
Art. 143 - con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Capo I – DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO
Art. 79 - La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il
caso di non adempimento.
Capo III – Sezione I. – Condizioni necessarie per contrarre il matrimonio (84-89)
1. Età maggiorenni oppure minorenni emancipati
2. Interdizione per infermità di mente
3. Libertà di stato non bisogna essere vincolati da un matrimonio precedente
4. Parentela, affinità e affiliazione
Art. 87 - Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimoni
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) Gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) I figli adottivi della stessa persona;
8) L’adottato e i figli dell’adottante;
9) L’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato.
5. Delitto uno dei futuri coniugi ha attentato alla vita del coniuge dell’altra persona.
6. Divieto temporaneo di nuove nozze la donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300
giorni dallo scioglimento del matrimonio precedente (causa: paternità).
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
Il diritto civile distingue:
•Impedimenti che comportano l’invalidità del matrimonio;
•Impedimenti che renderebbero nullo il matrimonio, ma che sono suscettibili di dispensa;
•Impedimenti che ostano alla celebrazione, ma che non rendono invalido il matrimonio egualmente celebrato
nonostante il divieto.
Il matrimonio come atto è preceduto dalle pubblicazioni, ed è celebrato dall'ufficiale di stato civile. Esso
deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu
fatta la richiesta di pubblicazione.
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IL MATRIMONIO

Titolo VI Il matrimonio è un negozio solenne costitutivo di stato. È un negozio giuridico bilaterale di carattere non patrimoniale e non espandibile (NON È UN CONTRATTO). Non espandibile = la normativa del matrimonio non si può applicare anche al di fuori dell’ambito matrimoniale. La disciplina del matrimonio distingue, seguendo la tradizione canonica, il matrimonio come atto dal matrimonio come rapporto.

  • Il matrimonio come atto è un negozio solenne costitutivo di status.
  • Il matrimonio come rapporto si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi.

IL MATRIMONIO COME ATTO

Capo IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO Art. 143 - con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Capo I – DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO Art. 79 - La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Capo III – Sezione I. – Condizioni necessarie per contrarre il matrimonio (84-89)

  1. Età  maggiorenni oppure minorenni emancipati
  2. Interdizione per infermità di mente
  3. Libertà di stato  non bisogna essere vincolati da un matrimonio precedente
  4. Parentela, affinità e affiliazione Art. 87 - Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) Lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimoni dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) Gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) I figli adottivi della stessa persona; 8) L’adottato e i figli dell’adottante; 9) L’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato.
  5. Delitto  uno dei futuri coniugi ha attentato alla vita del coniuge dell’altra persona.
  6. Divieto temporaneo di nuove nozze  la donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio precedente (causa: paternità). IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO Il diritto civile distingue: •Impedimenti che comportano l’invalidità del matrimonio; •Impedimenti che renderebbero nullo il matrimonio, ma che sono suscettibili di dispensa; •Impedimenti che ostano alla celebrazione, ma che non rendono invalido il matrimonio egualmente celebrato nonostante il divieto. Il matrimonio come atto è preceduto dalle pubblicazioni, ed è celebrato dall'ufficiale di stato civile. Esso deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Art. 107. - Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione. N.B. l’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni, con le modalità di cui all'art. 63 dell'Ordinamento dello stato civile Capo II – Sezione III. – Delle opposizioni al matrimonio Art. 102 - I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione. Capo III – Sezione VI. - Della nullità del matrimonio Il matrimonio come atto si fonda sulla volontà libera e consapevole degli sposi. Classificazione delle ipotesi di nullità: Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi

  1. libertà di stato
  2. assenza
  3. morte presunta
  4. vincolo di parentela
  5. delitto Invalidità consensuali (vizi del consenso)
  6. incapacità di intendere e di volere
  7. errore
  8. violenza
  9. timore di eccezionale gravità
  10. simulazione Invalidità miste
  11. età
  12. interdizione Art. 117  matrimonio contratto con violazione degli art. 84-86-87- Art. 119  interdizione Art. 120  incapacità di intendere e di volere Art. 122  vizi della volontà (violenza ed errore) Art. 123  simulazione > un contratto simulato o un negozio giuridico simulato è un contratto del quale le parti non vogliono gli effetti. Ci può essere una simulazione assoluta (non vogliono alcun effetto) oppure una simulazione relativa (non vogliono quel contratto ma ne vogliono un altro “contratto dissimulato”). In questo caso la simulazione determina l’impugnazione perché le parti non vorrebbero alcun effetto! Art. 128matrimonio putativo > Si intende per matrimonio putativo il matrimonio nullo contratto in buona fede. Il matrimonio putativo è il matrimonio che, dichiarato nullo o annullato, era stato contratto dai coniugi o da almeno uno di essi, in buona fede, cioè ignorando i vizi dell’atto; oppure quello in cui il consenso fu estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Art. 128. - Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure

obbligo reciproco alla collaborazione nell'interesse della famiglia  obbligo alla coabitazione  obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia RAPPORTI PATRIMONIALI Complesso di situazioni giuridiche attive e passive (comprendenti diritti ed obblighi, facoltà, oneri) che si costituiscono reciprocamente in capo ai coniugi in seguito al matrimonio aventi contenuto patrimoniale (i c.d. Regimi patrimoniali). La scelta del regime patrimoniale è fatta al momento del matrimonio. Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale della loro futura famiglia. Possono tenere separati i loro patrimoni o possono voler costituire fra di loro una comunione. Nella pratica la scelta si dirige di regola verso il regime di separazione dei beni. Infatti, se i coniugi non stipulano alcuna convenzione, la comunione legale costituisce il regime applicabile Capo VI – DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi il regime patrimoniale legale della famiglia. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo. COMUNIONE LEGALE (Art. 177-197) La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione. Essa è composta da beni in comunione e da beni che restano personali dei coniugi. Si intende per regime legale quello previsto dalla legge, in mancanza di volontà diversa. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, o successivamente stipulata per atto pubblico, è costituito dalla comunione dei beni, o “comunione legale”. Non tutti i beni dei coniugi cadono in comunione. Occorre, quindi, distinguere, instaurato il regime di comunione legale, quali beni andranno a costituire la comunione, e quali resteranno beni personali. Art. 177 – oggetto della comunione.

_1. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

  1. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi_. Art. 179 – beni personali Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione: c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Come si è visto nell’art. 177, alcuni beni sono in comunione durante il matrimonio. Altri beni, invece, restano nella personale disponibilità dei coniugi durante il matrimonio, e cadono in comunione solo al momento dello scioglimento della comunione stessa. L’art. 178 disciplina il regime dei beni appartenenti ai coniugi che non entrano immediatamente nella comunione (art.177) ma che rimangono personali e rientrano nella comunione solo al suo scioglimento. Sono oggetto della comunione de residuo :

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati (177b)
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, non consumati (177c)
  • i beni e gli incrementi destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi (178). Rientrano invece nella comunione immediata le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio (177d). I suddetti beni rientrano quindi nella titolarità e disponibilità di ciascun coniuge fino a quando perdura il regime di comunione, per poi confluire nella massa comune da dividere al momento dello scioglimento della comunione. Da qui l’espressione "de residuo" o comunione differita. Il fondamento di detta normativa è da individuare nell’esigenza di tutelare e “proteggere” l’attività economica esercitata da uno dei due coniugi, senza che l’altro possa inserirsi nelle scelte gestionali o influenzarne le decisioni. Art. da 180 a 183 ci dicono come tali beni devono essere amministrati, perché sia la rappresentanza in giudizio sia l’amministrazione spettano disgiuntamente a ciascuno dei due coniugi (ordinaria amministrazione). Ci vuole, però, comunque sempre la convalida dell’altro coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione. Se un coniuge non convalida l’atto, la controparte può richiedere l’annullamento (entro un anno) se si tratta di beni immobili o mobili registrati. CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE Art. 191 – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE _1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
  1. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
  2. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162._ I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei due coniugi prima del matrimonio. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei due coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio , possono soddisfarsi in via sussidiaria [ 190 ] sui beni della comunione(3), fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato(4). Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione [ 192 ]. I creditori si soddisfano prima sui beni della comunione, poi sui beni personali del debitore e infine sui beni del coniuge ma solo fino alla metà del credito. IL FONDO PATRIMONIALE (Art. 167-171) Il fondo patrimoniale è un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. Art. 167 – costituzione del fondo patrimoniale.

La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura è una struttura associativa elementare regolata da un insieme di norme, a prevalente formazione consuetudinaria, dirette a regolare i rapporti tra i membri della famiglia che insieme vivono e producono un patrimonio comune.

LA CRISI DEL MATRIMONIO

L'ordinamento giuridico regola la crisi coniugale con gli istituti della separazione personale dei coniugi e con lo scioglimento del matrimonio. In passato, si utilizzavano ipotesi di invalidità del vincolo come strumento per porre fine a convivenze difficili.

  • NULLITÀ attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando o l’esistenza di un vizio genetico, e, una volta dichiarata, pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fosse mai esistito
  • SEPARAZIONE è lo strumento per ovviare l’intolleranza della prosecuzione della convivenza (art. 151). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente ad una auspicata riconciliazione (art. 157) oppure allo scioglimento del matrimonio.
  • DIVORZIO sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (art. 1 L. 1° dic. 1970, n. 898). Intervenendo su un matrimonio valido, scioglie i legami di legge con effetto ex nunc, e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato. Art. 151 – Separazione giudiziale La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Art. 1 L. 1° dicembre 1970 n. 898 – Causa del divorzio Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3. LA SEPARAZIONE PERSONALE Capo V del Libro 1°, articoli 150- La separazione personale dei coniugi è un rimedio alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L'art. 150 dispone che è ammessa la separazione personale dei coniugi, precisando che la separazione può essere giudiziale o consensuale.  Separazione giudiziale > consegue ad un procedimento contenzioso  il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.  Separazione consensuale > è frutto dell’accordo dei coniugi, omologato dal tribunale  acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia. Separazione di fatto > consiste nell’interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si realizza senza che vi sia stata pronuncia di separazione giudiziale o accordo omologato dal tribunale. Il giudice pronuncia la separazione personale dei coniugi dopo aver accertato che sussistono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi. Tale accertamento prescinde dall'accertamento della colpa dell'uno o dell'altro coniuge. Tuttavia, può succedere che uno dei coniugi abbia posto in essere un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. In questo caso, il coniuge deve formulare al giudice specifica richiesta. Se ciò avviene, il giudice, pronunziando la separazione giudiziale (non si può richiedere in caso di separazione consensuale), dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE Conseguenze:
  • Condanna alle spese legali del giudizio
  • Perdita del diritto di assegno di mantenimento
  • Perdita dei diritti successori N.B. il coniuge “non colpevole” ha diritto, in caso di morte dell’ex coniuge “colpevole” ad un assegno vitalizio se, al momento della successione, godeva degli alimenti. Coniugi separati possono riconciliarsi. Non è frequente, ma può succedere. La riconciliazione si sostanzia nella ricostituzione della comunione spirituale dei coniugi. Ai sensi dell’art. 154 “ La riconciliazione tra coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta ”. Essi possono far cessare la sentenza di separazione anche senza un intervento del giudice attraverso un’espressa dichiarazione o con un comportamento concludente.

Effetti della separazione

Effetti di natura personale: •cessa l’obbligo di coabitazione •si attenua l’obbligo di fedeltà •la separazione è causa di divorzio (art.3) •fa venir meno la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio (art. 232, 2° comma) •ha effetti sul cognome della moglie (art. 156 bis). Effetti di natura patrimoniale: •obbligo di mantenimento (art. 156) •obbligo alimentare •è causa di scioglimento della comunione legale (art. 191). Alimenti = mira a portare la controparte all’autosufficienza economica, dunque tutela la persona che si trova in stato di bisogno. Mantenimento = mira a preservare al coniuge meno benestante il tenore di vita che aveva durante il matrimonio e si calcola in base al reddito e alle circostanze. Effetti riguardo ai figli:  l'affidamento  il contributo al mantenimento, all'istruzione e all'educazione  il c.d. diritto di visita  l'assegnazione della casa familiare  le disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli Se dal matrimonio sono nati figli, il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli minori sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Affidamento congiunto o condiviso  La titolarità e l'esercizio della potestà permangono in capo ad entrambi i genitori, i quali esercitano in comune la potestà medesima, in attuazione delle scelte esistenziali concordate. Affidamento alternato  Il minore convive, per alcuni periodi dell'anno, con l'uno oppure con l'altro genitore. Affidamento esclusivo  Il minore convive con uno soltanto dei genitori.

IL DIVORZIO

Cause di scioglimento del matrimonio:

  • MORTE DEL CONIUGE (ART. 149)
  • SCIOGLIMENTO PER DIVORZIO (L. 1° dicembre 1970 n. 898)
  • MORTE PRESUNTA (ART. 58)
  • il divorzio non tocca il rapporto di filiazione  Il divorzio, di per sé, non tocca il rapporto di filiazione. Genitori divorziati restano genitori. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.