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Effetti patrimoniali: fine vincolo matrimoniale e contribuzioni post-coniugali, Appunti di Diritto Privato

Il concetto di contributi post-coniugali nel contesto della fine del vincolo matrimoniale, discutendo l'impatto sulla distribuzione del patrimonio comune e le regole per determinare il profilo e il quantum di queste contribuzioni. Il documento anche analizza la separazione e il divorzio, e come le ragioni della decisione possono influenzare la valutazione del giudice.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 23/02/2022

mariavittoriasicignano
mariavittoriasicignano 🇮🇹

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Lezione Ventunesima (10-12-21)
Una delle Tematiche più rilevanti riguarda la Solidarietà Materiale tra Ex ConiugiTema legato al fatto
che il Divorzio sciolga il vincolo coniugale e faccia cessare gli effetti del vincolo civile. Rimuovendo l’Atto
bisogna giustificare la sussistenza di doveri economici tra le parti. Potrebbero ammettersi oneri restitutori, e
ciò troverebbe senso nella cessazione del regime di comunione che è legato, tra le tante eventualità, anche al
divorzio. La cessazione della comunione comporta effetti divisori del patrimonio comune, ed in qualche
misura anche restitutoriIn ragione della contitolarità dei diritti sui beni comuni e sulla comunione de
residuo, allo scioglimento ciascuno torna in proprietà esclusiva del cinquanta per cento dei beni. Altrettanto
dovrebbe succedere in tema divorzile: sciolto l’Atto, venuto meno il rapporto, proprio in ragione del fatto
che i coniugi divengono ex-coniugi, nulla dovrebbe essere dovuto. Ciononostante il Legislatore del 1970 ha
correttamente ritenuto che il divorzio non dovesse necessariamente comportare il venir meno di ogni onere
contributivo, giustificando questa posizione attraverso l’affermazione di un dovere di solidarietà post-
coniugale. La ragione è legata al fatto che nel Contesto Matrimoniale (tanto più nel 1970) era innegabile che
talune aspettative lavorative, professionali, di carriera, potessero venire accantonate nell’interesse della
famiglia. Il lavoro femminile era riconosciuto a tutti gli effetti, com’era riconosciuto il contributo dato alla
famiglia da parte della donna, ma nonostante ciò ancora non esisteva la Legge di Riforma del Diritto di
Famiglia (si avrà nel ’75) e la posizione di marito e moglie era completamente differente e di
disuguaglianzaAncora vigeva la regola secondo cui era il marito a decidere l’indirizzo di residenza della
famiglia a proprio piacimento e la moglie doveva seguirlo.
Occorreva non ignorare la Fine del Vincolo, quindi costruire il sistema contributivo post-coniugale in modo
differente rispetto agli oneri di solidarietà materiale derivanti dalla separazione perché essa sospende il
vincolo, mentre il divorzio scioglie l’atto (il vincolo)Intenzione del Legislatore era quella di non far
corrispondere il contributo di solidarietà post-coniugale al mantenimento del coniuge. Il mantenimento aveva
ed ha senso in costanza del matrimonio ed è volto al consentire a colui che si trova in posizione economica
deteriore rispetto all’altro di poter beneficiare della capacità economica effettiva del proprio coniuge; motivo
per il quale l’assegno dato in costanza di separazione è volto al far mantenere al beneficiato il medesimo
tenore di vita effettivo legato alla capacità economica, di cui si godeva in costanza matrimoniale. Non era
legato a ciò che nel concreto era vissutoSe causa della separazione, ad esempio, era la parsimonia di uno
dei due coniugi che faceva vivere all’altro, nonostante le potenzialità, una vita non pienamente soddisfacente
o non in linea con le potenzialità, è chiaro che l’assegno di mantenimento è volto al far mantenere al coniuge
il tenore di vita che avrebbe potuto vivere con quelle potenzialità economiche.
Se ciò vale nel contesto matrimoniale fisiologico e nel contesto della separazione, non può valere in quello
divorzile, e sulla scorta di tali premesse il Legislatore del 1970 giunge al definire le regole al fondo della
contribuzione post-coniugale individuandone tanto il profilo dell’An debeatur (se può esserci, quando
può esserci il diritto a percepire questo contributo) quant’anche quello del Quantum debeatur (quanto
debba esser dato). La prima formulazione dell’Art. 5 Comma 6, Legge 898 del 1970 individuava
nell’assegno divorzile tre componenti che rimangono (anche se con formulazione diversa) nell’attuale
formulazione della LeggeRiforma del 1987.
Una componente era quella Compensativa; una seconda era Risarcitoria ed una terza era Assistenziale: tali
convergevano nella determinazione della Somma. La Risarcitoria era legata al fatto che la norma prevede e
prevedeva che nel determinare l’assegno il giudice dovesse tener conto delle ragioni della decisione, del
perché si fosse arrivati al divorzio, cosa ha determinato la crisi coniugale in modo così irreversibile (siamo
sempre prima del 1975, vigeva ancora la separazione per colpa Individuare le ragioni del divorzio
significava andare a trovare, nel contesto della separazione, le regioni di quest’ultimaLa separazione era
per colpa).Con il 1975 Separazione non è più sinonimo di Sanzione ma di Rimedio generico verso la ritenuta
intollerabile prosecuzione della convivenza salvo che anche in tale contesto residua la separazione per colpa.
Anche dopo il 1975 il giudice ha modo di valutare le ragioni della decisione divorzile andando ad analizzare
ciò che era successo in separazione.
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Lezione Ventunesima (10-12-21) Una delle Tematiche più rilevanti riguarda la Solidarietà Materiale tra Ex Coniugi Tema legato al fatto che il Divorzio sciolga il vincolo coniugale e faccia cessare gli effetti del vincolo civile. Rimuovendo l’Atto bisogna giustificare la sussistenza di doveri economici tra le parti. Potrebbero ammettersi oneri restitutori , e ciò troverebbe senso nella cessazione del regime di comunione che è legato, tra le tante eventualità, anche al divorzio. La cessazione della comunione comporta effetti divisori del patrimonio comune , ed in qualche misura anche restitutori In ragione della contitolarità dei diritti sui beni comuni e sulla comunione de residuo, allo scioglimento ciascuno torna in proprietà esclusiva del cinquanta per cento dei beni. Altrettanto dovrebbe succedere in tema divorzile: sciolto l’Atto, venuto meno il rapporto, proprio in ragione del fatto che i coniugi divengono ex-coniugi, nulla dovrebbe essere dovuto. Ciononostante il Legislatore del 1970 ha correttamente ritenuto che il divorzio non dovesse necessariamente comportare il venir meno di ogni onere contributivo, giustificando questa posizione attraverso l’affermazione di un dovere di solidarietà post- coniugale. La ragione è legata al fatto che nel Contesto Matrimoniale (tanto più nel 1970) era innegabile che talune aspettative lavorative, professionali, di carriera, potessero venire accantonate nell’interesse della famiglia. Il lavoro femminile era riconosciuto a tutti gli effetti, com’era riconosciuto il contributo dato alla famiglia da parte della donna, ma nonostante ciò ancora non esisteva la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia (si avrà nel ’75) e la posizione di marito e moglie era completamente differente e di disuguaglianza Ancora vigeva la regola secondo cui era il marito a decidere l’indirizzo di residenza della famiglia a proprio piacimento e la moglie doveva seguirlo. Occorreva non ignorare la Fine del Vincolo , quindi costruire il sistema contributivo post-coniugale in modo differente rispetto agli oneri di solidarietà materiale derivanti dalla separazione perché essa sospende il vincolo, mentre il divorzio scioglie l’atto (il vincolo)Intenzione del Legislatore era quella di non far corrispondere il contributo di solidarietà post-coniugale al mantenimento del coniuge. Il mantenimento aveva ed ha senso in costanza del matrimonio ed è volto al consentire a colui che si trova in posizione economica deteriore rispetto all’altro di poter beneficiare della capacità economica effettiva del proprio coniuge; motivo per il quale l’assegno dato in costanza di separazione è volto al far mantenere al beneficiato il medesimo tenore di vita effettivo legato alla capacità economica , di cui si godeva in costanza matrimoniale. Non era legato a ciò che nel concreto era vissutoSe causa della separazione, ad esempio, era la parsimonia di uno dei due coniugi che faceva vivere all’altro, nonostante le potenzialità, una vita non pienamente soddisfacente o non in linea con le potenzialità, è chiaro che l’assegno di mantenimento è volto al far mantenere al coniuge il tenore di vita che avrebbe potuto vivere con quelle potenzialità economiche. Se ciò vale nel contesto matrimoniale fisiologico e nel contesto della separazione, non può valere in quello divorzile, e sulla scorta di tali premesse il Legislatore del 1970 giunge al definire le regole al fondo della contribuzione post-coniugale individuandone tanto il profilo dell’An debeatur ( se può esserci, quando può esserci il diritto a percepire questo contributo ) quant’anche quello del Quantum debeatur ( quanto debba esser dato ). La prima formulazione dell’Art. 5 Comma 6, Legge 898 del 1970 individuava nell’assegno divorzile tre componenti che rimangono (anche se con formulazione diversa) nell’attuale formulazione della Legge Riforma del 1987. Una componente era quella Compensativa ; una seconda era Risarcitoria ed una terza era Assistenziale : tali convergevano nella determinazione della Somma. La Risarcitoria era legata al fatto che la norma prevede e prevedeva che nel determinare l’assegno il giudice dovesse tener conto delle ragioni della decisione , del perché si fosse arrivati al divorzio, cosa ha determinato la crisi coniugale in modo così irreversibile (siamo sempre prima del 1975, vigeva ancora la separazione per colpaIndividuare le ragioni del divorzio significava andare a trovare, nel contesto della separazione, le regioni di quest’ultimaLa separazione era per colpa).Con il 1975 Separazione non è più sinonimo di Sanzione ma di Rimedio generico verso la ritenuta intollerabile prosecuzione della convivenza salvo che anche in tale contesto residua la separazione per colpa. Anche dopo il 1975 il giudice ha modo di valutare le ragioni della decisione divorzile andando ad analizzare ciò che era successo in separazione.

I giudizi di separazione e di divorzio sono autonomi ed indipendenti Ciò che è deciso in separazione può anche non esser confermato in sede di divorzio. Nella prassi, nella realtà dei fatti, spesso viene confermato ciò che era deciso in separazione. La componente Compensativa emerge nella parte della Norma che richiama per un verso la durata del matrimonio in rapporto al contributo che ciascun coniuge ha fornito al ménage familiare ed alla determinazione del patrimonio comune. In quest’ambito vengono in rilievo una serie di voci materiali (beni, dati) a favore della famiglia, quanto personali (contributo dato alla famiglia in termini di lavoro domestico, cura dei figli, della casa) ma viene anche in considerazione ciò che materialmente è stato messo a disposizione da ciascuno dei coniugi per la famiglia stessa. Questo canone trova fondamento nel dovere di contribuzione proporzionale (in proporzione ai redditi di ciascuno dei coniugi) stabilito all’Art. 144 c.c. La componente Assistenziale permetteva di valutare la concreta esigenza di un coniuge di ricevere quella somma; si fa riferimento al fatto che il coniuge possa beneficiarne se non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive. Formulata la norma ed entrata in vigore la legge, si radica una tendenza giurisprudenziale andata avanti per anni con diversi ed altalenanti risultati. L’espressione della norma è in chiave totalmente neutra ; nonostante le indicazioni del legislatore la tendenza sviluppatasi ha ritenuto privilegiare la posizione femminile in ogni contesto divorzile, dando prevalente rilievo alla componente assistenziale dell’assegno sino ad intendere l’assegno divorzile come assegno di Mantenimento Volto al far mantenere al coniuge debole lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza del matrimonio. A fronte di tale lettura Assistenziale, si arriva nell’ a riformare la Legge sul Divorzio , giungendo ad una rideterminazione stilistica più che sostanziale dell’Art.5, Comma 6, che vede oggi invertiti i paradigmi ma non mutata la sostanza: il legislatore voleva fotografare la prevalenza della componente assistenziale dell’assegno ponendo l’esigenza assistenziale a presupposto dell’assegno stesso. (Studiare la Norma.) Analisi: Il Legislatore dell’87 con questa nuova formulazione tenta di orientare la giurisprudenza subordinando quelle valutazioni richiamate in apertura dalla norma alla condizione ultima, al fatto che il coniuge non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarsene per ragioni oggettive. Tenta di distinguere il profilo del quantum debeatur da quello dell’an debeatur , e l’ultima parte cerca di stabilire l’an debeatur (il sé è dovuto l’assegno). È come se il legislatore dicesse che se il coniuge può procurarsi mezzi adeguati al sostentamento o ne dispone, l’assegno non è dovuto. Egli esalta la funzione assistenziale della norma. L’intento della formulazione è chiaroDare prevalenza alla componente esistenzialeIl giudice deve valutare l’An, il , c’è impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi per il sostentamentoValutato il Sé, vi è la valutazione delle componenti quali il contributo personale, patrimonio, redditi, ragioni della decisione. Nonostante ciò la giurisprudenza pur leggendo e concependo la norma in chiave assistenziale, ritiene l’assegno divorzile come un mezzo per garantire il mantenimento al coniuge più debole. Non vi erano casi di oggettiva valutazione (sino ad epoca recente) delle capacità lavorative di un coniugeSolo recentemente si è iniziato a ragionare in questi termini al punto che in molti casi si è assistito all’intendere l’assegno di divorzio come strada per assicurare una sorta di rendita all’ex coniuge. Queste tendenze sono consolidate dall’orientamento della Corte di Cassazione (1990, a Sezioni Unite) la quale fornisce una lettura della disposizione dell’87 che suscita un contrasto interno ad essa, che ci accompagna fino al 2017. Si tendeva al vedere in queste norme (separazione e divorzio) la strada per “ rendere giustizia alle donne ”, beneficiarie al 90 per cento degli assegni di separazione e divorzio , ma anche beneficiarie di rendite oggettive, (stessa tendenza si sviluppa nella questione dell’affidamento della prole dove per anni è andata avanti una maternal preference , ad oggi messa in parziale discussione) ha comportato sia situazioni paradossali legate al patrimonio dei coniugi o di uno di essi, sia una forte tendenza all’approfittarsi di questa deriva giurisprudenzialeSi assiste, nella prassi, ad una pluralità significativa di matrimoni , contratti, fra giovani donne e persone di varia età (patrimonialmente solide) durati pochissimo (poco più del termine di una gravidanza). L’intrinseco svilimento del ruolo della donna Apre una questione di giustizia sostanziale ed iniziano ad esserci conseguenze sul piano sociale di queste numerose ma non eccessive derive: se si vede nella

Presumibilmente la risposta è negativa, ma le tendenze giurisprudenziali contraddicono, motivo per il quale nel 2017 si arriva alla pronuncia, che è di Denuncia La Cassazione data la deriva giurisprudenziale determina l’opposto. Diviene rigida, la valutazione deve essere oggettiva. Non è ammissibile che i giudici determinino situazioni di rendite parassitarie. A distanza di un anno avendo la pronuncia nel 2017 creato una divergenza rispetto alla tendenza che dal ’ andava avanti, interviene la Cassazione a Sezioni Unite Civili con una altrettanto importante pronuncia che ha ridimensionato la portata della pronuncia precedente, tornando a fornire un’interpretazione composita dell’assegno divorzile affermandone la natura compensativa e perequativaL’assegno divorzile è assegno assistenziale ed inquadrato sotto tale ottica emerge la funzione compensativa- perequativa dell’assegno stesso. Ad oggi l’assegno ha natura composita, non vale il principio di autoresponsabilità e tale principio non può negare o svilire la funzione assistenziale dell’assegno. Il giudice deve tener conto della funzione assistenziale anche in un’ottica di autoresponsabilità. Non può non valutare se il coniuge abbia o non abbia mezzi adeguati, possa o non possa procurarseli per ragioni oggettive; deve valutare in un’ottica assistenziale, non può valere in assoluto il principio di autoresponsabilità Ci possono essere situazioni di difficoltà o impossibilità oggettiva. La funzione compensativa-perequativa che interviene è duplice e volta al riequilibrio. Bisogna considerare ciò che è stato dato, il contributo dato al ménage familiare. Tornano le tre componenti originarie (assistenziale, risarcitoria e compensativa) fuse nell’ottica assistenziale in questa duplice veste. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite da inoltre rilievo alla durata del matrimonio e nel far questo da altrettanto valore ad un ultimo aspetto già previsto dalla Legge del DivorzioLa Possibilità accordata al coniuge più forte di proporre all’altro coniuge una contribuzione una tantum : al posto del periodico assegno risolvo ciò che devo proponendoti un’entità economica (somma, titoli, appartamento, gioielli) a chiusura tombale del rapporto. Una sorte di liquidazione che è già prevista ma crea una situazione anomala perché il dovere di contribuzione non è disponibile tant’è che la valutazione è emessa dal giudice anche a fronte del divorzio congiuntoNon si può procedere al divorzio consensuale come nella separazione, perché esso non esiste. In questo contesto di intervento dello Stato il legislatore già aveva previsto il contributo una tantum, espressione dell’autonomia privataAccettata la contribuzione una tantum l’altro coniuge non può pretendere assolutamente più nulla. Tale contribuzione può quindi esser vantaggiosa : con un’unica soluzione si chiude una situazione senza aver più a che fare con pretese del coniuge. Le condizioni economiche , il quantum dell’assegno , può essere oggetto di rivisitazione a fronte della condizione dell’uno o dell’altro coniuge, del beneficiato e dell’oneratoSe il beneficiato vincesse un’ingente somma di denaro, l’onerato potrebbe chiedere una riduzione; la deteriore posizione dell’onerato invece, può giustificare la richiesta di riduzione. Se si accetta la contribuzione una tantumSi chiude il vincolo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel contesto del 2018 sostiene che i beni oggetto dell’assegno divorzile sono relativi a beni disponibiliSi rompe la tradizione di indisponibilità di queste somme, dei contributiApre ulteriormente alla possibilità dell’accordo, alla possibilità che le parti arrivino ad un accordo di natura patrimoniale. Non è da dimenticare che la disciplina divorzile, definita sulla scorta dell’eterosessualità del matrimonio, oggi è applicata anche alle unioni civili. La figura della donna tradizionalmente in posizione deteriore dopo la fine del matrimonio trova in questo caso poco senso, c’è infatti uguaglianza di genere, femminile, quindi avremo ben due donne, quanto maschileAndando a donare un’ultima lettura giurisprudenziale sembra che il Giudice di Cassazione voglia tener conto preventivamente di come dovremmo confrontarci con l’applicabilità della disciplina divorzile e dei parametri interpretativi forniti, con queste nuove situazioni legate alle crisi delle unioni civili. I paradigmi usati precedentemente non valgono più.