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Una introduzione alla teoria del diritto patrimoniale, con un focus sui beni, la spesa, i fatti giuridici e i negozi giuridici. Il testo copre la distinzione tra beni in patrimonio e extra patrimonio, la natura di spesa necessaria, utile e voluttuaria, e la classificazione dei fatti giuridici in termini di effetti propri, dipendenza, efficacia retroattiva e quiescenza. Inoltre, vengono descritti i diversi tipi di negozi giuridici, tra cui quelli unilaterali, bilaterali, dichiarativi, reali, solenni, semplici e complessi, a titolo oneroso o gratuito, causali e astratti, inter vivos o mortis causa.
Tipologia: Dispense
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Età arcaica : dopo 7 re > 27 a.C. Augusto
Età del Principato : 27 a.C. > 280 d.C.
Età del Dominato : 280 d.C. > 453 d.C.
Ius Quirintium > diritto dell'età arcaica.
I quiriti sono le prime comunità formatesi sul territorio di Roma. Per darsi una pacifica convivenza devono porsi delle regole di comportamento, queste sono diritto orale: i mores. In
questa fase il diritto è legato al fas (elemento religioso) infatti i custodi dei^ mores^ sono le alte magistrature del tempo: i pontifex. Con l'allargamento di Roma nelle prime guerre conquista
nuovi territori>sviluppo commerciale> ius civile (azionabile solo dai cittadini romani).
Le prime fonti di ius civile sono i^ mores^ stessi e si aggiungono nuovi mezzi giuridici, in particolare il verbo oportere. Molte erano le formalità. La rigidità del sistema in rapporto all'evoluzione di Roma porta a iniquità ossia l'applicazione dello ius in una società commerciale non regge più e porta a situazioni non eque. Come rimediare: il pretore urbano che riconosce anno per anno nuove azioni ai cittadini romani. Dal pretore si forma lo ius honorarium dalla concessione, anno per anno di nuove azioni. Ha 3 azioni nei confronti dello ius civile : ) Adiuvandi : aiuta nei negozi di ius civile ad adattarsi alle nuove esigenze di Roma. ) Supplendi : interviene un'azione che supplisce alla mancanza dello ius civile. ) Correggendi : lo^ ius civile^ provoca iniquità allora si fa funzionare lo stesso negozio con altre azioni 3 sistemi per rimediare alle iniquità.
Lo ius honorarium nasce completamente staccato ma negli anni, prima si integra, poi si unisce (età del principato). E' l'editto del pretore (carica che assume rilevanza nella repubblica). Anno per anno il pretore fa un nuovo editto anche se vengono riconosciute sempre alcune azioni (nocciolo duro). Nell'età del principato l'imperatore ha paura di perdere potere e nel 130 d.C. Adriano fa fare l'editto perpetuo> il pretore perde potere. Lo ius honorario diventa stantio come lo ius civile : 4° sec a.C. i romani vogliono commerciare con le genti vinte ma non hanno le azioni giuridiche per commerciare>si formano strumenti giuridici nuovi: ius gentium.
Nel 212 d.C. Caracalla concede a tutti la cittadinanza: ius civile, ius honorarium, ius gentium sono un tutt'uno.
Le fonti di produzione nel loro ordine. ) MORES MAIORUM e INTERPRETATIO PRUDENTIUM : rappresentano lo ius Quirintium.
EDITTO DEL PRETORE> quest'ultimo quale magistrato interviene a correggere, supplire o aiutare lo ius civile nelle sue iniquità dovute allo stretto formalismo. Tale meccanismo avviene attraverso il programma di governo annuale del pretore (>editto) nel quale di volta in volta vengono riconosciute nuove azioni (rimedi pretori) a tutela delle situazioni giuridiche non riconosciute dallo ius civile. L'evoluzione di tale editto in editto tralaticio e successivamente editto perpetuo (Adriano, 130 d.C.) porta la formazione dello ius honorarium il quale si affianca e successivamente si interseca con lo ius civil.
Attività del praetor peregrinus avrà la funzione di sviluppare il diritto di tutte le genti. -- Fonti del diritto. ) Leges : ciò che il popolo prescrive e stabilisce. ) Plebiscitis : ciò che prescrive e stabilisce la plebe, inizialmente non aveva valore vincolante per il popolo, solo con l'emanazione della lex Hortentia nel 287 a.C. fu equiparata alla lex. ) Senatus consulta : è ciò che prescrive e stabilisce il senato ed ha lo stesso valore della legge. ) Costitutiones principis : é ciò che l'imperatore stabilisce mediante decretum o edictum ed ha lo stesso valore della legge. ) Aedictis magistratum : sono i precetti di coloro che hanno lo ius aedicendi , ciò è il potere di
emettere ordinanza (pretore urbano e pellegrino). ) Responsa Prudentes : pareri ed opinioni di coloro cui è stato concesso di produrre diritto,
ossia i giuristi. Il diritto romano si può dividere in : A) diritto proprio della civitas o^ ius civile B) diritto di tutte le genti o ius gentium A) Lo ius civile si compone di particolari elementi che sono : -- mores 2-- leges 3-- apporto dei prudentes Questi elementi hanno carattere vincolante nella fase primordiale (età arcaica), questo
carattere andrà perdendosi man mano che la relazione tra individuo e individuo non riguarderà più solo i cittadini romani ma romani e stranieri.
Nell ' ampliarsi dei confini geografici romani si allargano anche i confini economici e quindi le relazioni con questi popoli: il principio della personalità del diritto (in base al quale io romano
voglio vivere secondo il mio diritto, i miei dei) non è più sufficiente per regolare i rapporti fra le popolazioni. Sorge la necessità di elaborare un nuovo sistema giuridico idoneo regolare tali
rapporti. Nasce quindi lo ius gentium. B) Lo ius gentium si forma su varie componenti: °. adattamento del diritto civile anche agli stranieri ad es. attraverso lo svilire alcuni formalismi ed estensioni dello ius civile. Il diritto antico infatti è un diritto formale per eccellenza, si rappresenta attraverso delle forme solenni e di rituali particolari al fine di attirare attraverso il rito immutabile e ripetuto l' attenzione degli dei su quella che è la vita degli uomini. In realtà questo rito è necessario perché rappresenta l'embrione della lotta primitiva quando non vi era lo stato a regolare le liti e la ragione era quella del più forte. L'intervento dello stato vuole evitare la lite e dato che gli dei romani non sono gli stessi dei stranieri è necessario che venga svilito per poter essere adattato anche agli stranieri. Ad es. la sponsio con l'uso di un verbo diverso diventa stipulatio ed è applicabile anche agli stranieri. °. è il riconoscimento dell'esperienza comune di tutti i popoli di consuetudini giuridiche che sono uguali e comuni perché discendono dallo stesso gruppo etnico primordiale: i romani
La lex è "ciò che prescrive e stabilisce il popolo"(Gaio) dopo la votazione dei comizi centuriati (o tributi, dopo la loro istituzione). Il magistrato > iniziativa > proposta di legge respinta o approvata dal popolo nei comizi. Sullo stesso piano della lex troviamo i plebiscita (equiparati alle leges dalla legge Hortentia nel 286 a.C. da Gaio) sanciti dalla plebe nei^ concilia tributa plebis convocati dai tribuni, che vincolarono prima solo i plebei, e poi tutti i cittadini. In 5 sec. di storia della Roma repubblicana vi furono non più di 30 leges > assai limitato. Le Leges erano: Inperfecta (non hanno sanzione: es. Lex Cincia de donis et muneribus ), Minus quam perfecta (sanzionano: Lex Furia testamentaria ), Perfect a (nullità dell'atto: Lex Falcidia de legatis ).
§ 3 L'editto del praetor urbanus e gli altri magistrati muniti di jurisdicio.
Contrapposto allo Ius civile venne a crearsi il diritto, del tutto nuovo, detto pretorio o onorario. Il pretore innestava la propria attività (la jurisdictio che promanava dal suo imperium ) nel processo bipartii delle legis actiones e delle formulae , ma solo nella II° poté, grazie alla Lex Aebutia , a partire dal II sec. a.C., creare realmente nuove norme (qui diviene il signore
incontrastato del processo). Il pretore divenne il vero signore del processo perché a lui competeva iudicium dare e iudice dare e poteva anche paralizzare, con l' exceptio , l'azione. La jurisdisdictio del pretore si esplicava con l’esposizione nel foro, all’inizio dell’anno,
dell' edictum ,^ nel^ quale^ spiegava^ i^ criteri^ secondo^ i^ quali^ avrebbe^ esercitato^ la^ sua giurisdizione. L ’edictum si trasmetteva di anno in anno da un pretore all’altro, così che l’editto, salvi alcuni cambiamenti, presentava un nocciolo duro. Gli editti non furono però solo del praetor urbanus , ma anche del praetor peregrinus e dei curili. Nell’editto, accanto ai mezzi
processuali veri e propri, troviamo anche i rimedi complementari come: stipulationes praetoriae , missiones in possesionem , restitutiones in integrum , interdicta.
§ 4 L'attività del praetor peregrinus (242a.C.)e il Ius gentium.
Dopo la prima guerra punica (264-241), Roma estese i propri interessi e nel 242 a.C. vi fu l’istituzione praetor peregrinus. Nel processo del praetor peregrinus vennero abolite le procedure lente delle parole sacramentali, i contendenti erano liberi nell'esposizione. Si adottò il criterio della fides bona (fedeltà alla parola data) e nacque così lo ius gentium del praetor peregrinus che venne presto adottato anche a Roma. Lo Ius gentium può essere Ius civile (perché ben presto applicato anche nel tribunale del praetor urbanus ), il contrario no.
§ 5 Ius civile , Ius honorarium e Ius gentium nel sistema repubblicano delle fonti.
Lo Ius praetorio o honorario serve ad integrare ed aiutare lo Ius civile (che trova la propina ragione nei mores ). Lo ius gentium è, invece, espressione dell’evoluzione dell’economia.
b) LE FONTI DI COGNIZIONE.
Poco rimane della storia di Roma di prima del 200 a.C., anno della stesura di Sesto Elio Peto. Possiamo avere solo nozioni frammentarie per quanto riguarda le XII Tavole a noi non pervenute. Qualcosa rimane negli ultimi 2 sec. della Repubblica. Si ricorda: a) Tabula Bantina >scritta in dialetto osco, e rinvenuta vicino Banzi è interessante il processo di esecuzione sulla persona
del debitore > manus iniectio ; b) Tabula di Veleia >^ indefensio^ e^ confessio in iure^ 49 a.C., norme di procedura civile;c) Lex coloniae Genetivae Juliae seu Ursonensis , 4 tavole in bronzo
rinvenute in Spagna. Vanno ricordate anche le opere comiche (Plauto, Terenzio, Menandreo) e teologiche. Tra i grammatici va ricordato, Terenzio Varrone (116 a.C.) >^ de lingua latina , 5 libri. Catone il Censore ( Liber de agri cultura ), Cicerone ( De legibus, le orationes Pro
CAP 2 Dal 27 a.C. ( Augusto ) al 280 d.C. L'ETA' DEL PRINCIPATO
a) FONTI DI PRODUZIONE ( Epoca detta CLASSICA )
L’elenco delle fonti del diritto nel principato ci derivano da GAIO, e sono (6): " leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti, responsi ".
§1 Leges e plebiscitas.
Sotto Augusto, formalmente restaurata la costituzione repubblicana, con la sovrapposizione della figura del princeps , si ebbe, da parte dei comizi, una fertile proliferazione di lege s come quelle demografiche, manomissione schiavi, etc... Importanti sono anche le leggi che regolano il processo civile e criminale. Dopo Augusto, sotto Tiberio,^ incontriamo^ ancora^ una^ Lex^ Iunia^ Norbana^ (viene^ qui disciplinata la posizione equivoca degli schiavi manomessi nel diritto onorario) , Lex Iunia Petronia, Lex Visellia , ma l’attività legislativa si inaridisce. Con Nerva (96-98 d.C.) le leggi diminuiscono progressivamente moltissimo. Erano tutte perfectae (nullità dell'atto).
§ Senatusconsulta.
Def.(GAIO) "Il senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce e questo ha valore di legge nonostante se ne sia discusso". Il senato incominciò (ultimo sec.. della repubblica, I Principato) suggerendo al pretore l’inserimento nell'editto di nuovi rimedi processuali, a favore dei privati. Il divenire legge (direttamente - Gaio > dapprima il senato suggerisce, poi emana direttamente la legge tramite Oratio > mediante cui imperatori o legati facevano proposte, sempre accettate, al senato) dei
senatusconsulta fu una conquista del tempo, e del declinare dell’attività legislativa dei comizi (es. è la manomissione legale degli schiavi, grazie ad un senatoconsulto Siliano ove lo schiavo denunci l’uccisore del padrone).
§ La constitutiones principum.
Costituzione dei principi: “ciò che l'imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera“ Def di Gaio (Inst. I , 5). Gli atti dell ' imperatore sono 4 : ( E.M.E.D. )
) edicta : ordinanze emanate dal principe in virtù dello^ ius aedicendi , erano validi in tutto l’impero. ) mandata : istruzioni ai funzionari e governatori delle provincie, e sopravvivevano alla persona. ) epistulae (e rescripta che nel Dominato divengono adnotatio ): risposte scritte, date dall’imperatore, a domande dei magistrati (erano di vario genere).
b) Tavolette di pompei 127 atti di natura economico-finanziaria. c) Tavolette di ercolano (contratti e testamenti ; atti processuali). d) Testamentum Antonii Silvani ecquitis (testamento heredis instituzio assai complesso).
e) Gesta apud Praefctum Aegypti de reorum contumacia.
§ Le opere della giurisprudenza classica.
Le Istituzioni di Gaio (sostituite con le Instituziones , da Giustiniano nel 533) sono l'unica opera della giurisprudenza classica a noi pervenuta, manuale elementare diviso in 4 libri. L'opera si dividerà in 3 parti dedicate alla persona (= I° libro) , res (II° e III° libro) , actiones (IV° libro) ove
egli parlando delle fonti delle obbligazioni, per quelle riguardanti gli illeciti extracontrattuali, inserì solo: furto, rapina, damnum iniuriam datum , iniuria.
CAP 3 dal 280 d.C. al 453 ( esattamente nel 476 l’impero d’oriente finisce 1000 anni dopo )
L'ETA' DEL DOMINATO
a) LE FONTI DI PRODUZIONE IN GENERALE.
Il sovrano, con l’istituzione della monarchia assoluta, diviene l'unica fonte di produzione nel periodo del dominato > unificazione delle fonti nella nuova accezione di lex.
§ Forme delle constitutiones principum.
La forma tipica di leges divenne quella degli edicta o leges generales ( imperator .... dixit ), vista la trasformazione istituzionale dello Stato in monarchia assoluta. Rescripta (risposte in calce a domande dei magistrati, che persero carattere di fonte e si contrapposero alle constitutiones generales ) e mandata (istruzioni del principe ai funzionari) persero importanza come i decreta. La pubblicazione delle leges generales (che venivano discusse nel
consistorium , e la cui approvazione definitiva da parte dell’imperatore, veniva suggellata da questi con inchiostro purpureo) avveniva mediante affissione nelle capitali e nelle città più importanti. Compaiono 2 nuovi tipi di costituzioni: adnotatio = rescripta , ma più solenni.
pragmatica : disposizioni relative a singole provincie o a gruppi di persone, o erano destinate a risolvere problemi transitori con carattere d’urgenza, stanno tra il rescritto e leges generales. Le pragmatica sanctio furono anche il raccordo tra i 2 imperi dopo Teodosio II ( Codex Theodosianus , che nel 438 stabilì per l’innanzi che le leges emanate da un imperatore avessero vigore anche nell’altra parte dell’impero solo se trasmesse con una pragmatica santio , con la facoltà, però, di rifiutarla). Teodosio muore nel 395 e l’impero viene diviso tra i 2 figli (ad Arcadio tocca l’Oriente, ad Onorio l’Occidente).
§ I jura .(opere della giurisprudenza precedente).
Abbiamo un grande proliferare di epitomi delle grandi opere della giurisprudenza classica, e addirittura, delle opere già di per sé elementari. Sono le grandi opere della giurisprudenza precedente il cui uso venne disciplinato e burocratizzato per togliere incertezza ed abusi. Venne vietato, soprattutto da Costantino nel 321, l’uso delle note (di Ulpiano e Papiniano);
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Teodosio II e Valentiniano III fecero una costituzione nota come la ”legge delle citazioni“ (estremamente vasta; mantenuta da Giustiniano nel primo codice, fu abrogata dopo il Digesto escludendola dal Codex repetitae praelectionis ), con la quale si cerca di disciplinare tutte le fonti di diritto. La costituzione riconosce valore normativo alle opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino Gaio, Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello. Fu detta “tribunale dei morti viventi presieduto da Papiniano“ ed ebbe vigore per oltre un secolo. L'uso delle notae di Ulpiano è qui vietata. In caso di contrasto di opinione, il giudice deve seguire l'opinione della maggioranza, se paritetica quella di Papiniano, e in mancanza di questa, quella che gli è preferibile. a) Pauli Sententiae , 5 libri b) Tituli ex corpore Ulpiani , operetta elementare c) Epitome Gai , riassunto istituzioni gaiane
d) Fragmenta Auustoduniensia , commentario con i caratteri di una modestissima e prolissa parafrasi.
§ Antitesi leges-jura.
Il complesso di jura (ovvero la giurisprudenza precedente) ha valore normativo nei limiti e secondo i presupposti fissati dalla legislazione imperiale, mentre è alla lex che bisogna fare
riferimento se vogliamo dare un fondamento al valore normativo dei jure medesimi. Nell’età del dominato è infatti solo la lex a produrre diritto. Basti pensare al Digesto di Giustiniano,
raccolta imponente di jura , che acquista efficacia di legge dello Stato solo perché così ha stabilito l’imperatore nella costituzione detta, con la prima parola, Tanta.
a) Fragmenta Vaticana , cost.+ jura. b) Mosaicarum et romanorum legum collatio , confronta il diritto mosaico con quello romano. c) Consultatio veteris cuiusdam jurisconsulti. d ) Scholia Sinaitica , annotazioni ai libri di Ulpiano.
§ La consuetudine.
Def: Comportamento costante, convincimento dei consociati e il rilievo che l'esistenza della norma consuetudinaria si desume dal comportamento costante sono le caratteristiche della consuetudine. L’efficacia della consuetudine, pari a quella della legge, è ribadita nel Digesto; ma non rientra nelle forme di produzione considerate nelle enunciazioni fatte da Gaio. Giuliano > la consuetudine è come la lex pubblica, manifestazione di volontà del popolo solo fatta in modo tacito rispetto alla manifestazione espressa della lex. La consuetudine non rientra nelle fonti di produzione ma ha valore pari alla legge (ove la legge non c'è) Giustiniano la considerò integrazione alla legge (che comunque vince sempre). La desuetudine mancata applicazione di una norma per la non utilizzazione protratta nel tempo.
b) FONTI DI COGNIZIONE.
Le prime raccolte di leges furono private, e risalgono al tempo di Diocleziano e furono opera di Gragorio e Ermogeniano, due maestri orientali ( codex di Gregorius 291 d.C. , 15 libri,
segue l’ordine dell’editto perpetuo, rescritti imperiali di diritto privato, e^ Hermogenianus^^293 d.C., integrazione al Gregorio, mai a noi pervenute). 429\438 Theodosianus rispetto ai due
codici precedenti ha più diritto pubblico che privato. Fece 2 tentativi nel 429 e nel 438:^ Codex Theodosianus > larga diffusione soprattutto in Occidente ove venne inviata, presso il senato
Nel 534 con il solito aiuto di Triboniano, pubblicò il Codex repetitae praelectionis (che sostituì il Novus Iustinianus Codex). In 12 libri diviso in vari titoli, è l’unico a noi pervenuto, ha + diritto privato, e segue l’ordine dei codici precedenti (di Gregoriano e Ermogeniano ossia dei Digesta classici ); prevalgono i rescritti.
§ Le novelle di Giustiniano.
Giustiniano riservò a se il potere di legiferare su eventuali casi non contemplati nelle compilazioni con le Novellae Constitutiones. a) Collezione greca di 168 Novelle (578). b) Authenticum (533). Collezioni epitomate di Novelle sono invece: a) Epitomae Iuliani ( 555 ) b) Epitome greca di Teodoro di Ermopoli (600) c) Epitome greca di Atanasio di Emesa (575)
§ Cenni sullo studio e la critica della compilazione giustinianea e sulle vicende del diritto romano dopo Giustiniano FINE IUS E LE SUE FONTI
DIRITTO DELLA PERSONA E DI FAMIGLIA Romano4.doc
Cap.primo Il soggetto di diritto
§ Nozioni generali
Soggetto di diritto è colui che è titolare di diritti soggettivi > personalità giuridica. La capacità giuridica è l’attitudine ad essere soggetto di diritti o a essere soggetto attivo o passivo, di un rapporto giuridico, mentre la capacità di agire, è attitudine a porre in essere atti volontari ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce effetti. (Persone, res ed actiones sono le 3 parti in cui si articola l'esposizione del diritto privato sia
nelle Istituzioni di Gaio sia in quelle di Giustiniano. Il termine persona nel diritto romano è inteso diversamente rispetto ai tempi odierni ed è riferito solo a quelle che per noi sono persone fisiche. Tutti gli esseri umani sono detti persone ma non tutti hanno la capacità giuridica: possono averla le persone libere,^ non possono mai averla gli schiavi. La^ capacità di agire era riconosciuta alle persone capaci di intendere e di volere ma diversamente rispetto a oggi non
presupponeva in modo necessario la capacità giuridica: il paterfamilias era contemporaneamente giuridicamente capace e capace di agire, invece gli schiavi e i
filiifamilias erano capaci di agire ma non avevano la capacità giuridica. Per esemplificare la
capacità giuridica delle persone fisiche nel diritto romano è utile rifarsi allo schema degli status proposto dai giuristi romani: status libertatis, status civitatis, status familiae.
§ La persona fisica e i presupposti della capacità giuridica.
(La parola status indica la posizione giuridica della persona: piena capacità giuridica ha la persona che nel contempo libera cittadino romano e^ paterfamilias^ o comunque non soggetto a potestà ( sui iuris ). Ai sui iuris si contrappongono gli alieni iuis , persone giuridicamente incapaci soggette ad altrui potestà che può essere dominium, mancipium, patria potestas o
manus. Status libertatis > il possesso di tale status , cioè essere uomo libero, era la prima condizione per poter godere a Roma di capacità giuridica. Liberi si nasce o si diventa: nascono liberi i nati liberi da madre libera, diventano liberi gli schiavi liberati. Schiavi si nasce o si diventa: si nasce schiavi per nascita da madre schiava, e il figlio della schiava è un frutto, si diventa schiavi per captivitas , cioè per prigionia di guerra. Era infatti regola diffusa nel mondo antico che la persona libera catturata dal nemico perdesse la libertà e divenisse schiava, un'autorità pubblica avrebbe provveduto alla vendita, così che, i nuovi schiavi si acquistassero in proprietà ai privati. Ovviamente tale regola valeva sia per i romani che per i loro nemici, ma i romani prevedevano l'istituto ius post liminii per il quale il cittadino romano catturato e diventato schiavo avrebbe riacquistato libertà, cittadinanza e posizione giuridica personale e patrimoniale una volta in patria (ad eccezione del matrimonio e del possesso). Inoltre, non era dapprima prevista la possibilità di avere eredi per lo schiavo, ma una Lex Cornelia dell’a.C. stabilì che il testamento fatto prima della captivitas mantenesse la sua validità nell’ipotesi in cui il cittadino morisse nella condizione di prigioniero di guerra; la disciplina classica estese questa disciplina a tutte le successioni. La schiavitù è un istituto antico (già noto alle XII Tavole), è istituto del ius civile infatti lo schiavo era oggetto di dominium ex iure Quiritium e come tale era classificato tra le res mancipi. In età post classica fu consentita la vendita dei figli ancora neonati che sarebbero diventati schiavi del compratore: si dava però ai genitori la possibilità di riscatto così da restituire il figlio alla condizione di libertà. Giustiniano limitò la facoltà dei genitori di vendere i figli ai soli casi di estrema indigenza.) PECULIO E' già dall'epoca arcaica la presi di concedere ai servi e ai filifamilias (per i quali il peculio poté essere anche castrense , ossia acquisito durante il servizio militare) un peculio : dapprima un gruzzolo di denaro poi anche beni di differente natura, nel caso anche altri schiavi, servi vicari, e persino immobili. Proprietario del peculio restava il dominus , ma si ammise presto che i servi potessero, purché a titolo oneroso, trasferire il possesso delle res peculiari salva la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento. I servi che avevano peculio potevano con esso trafficare con i terzi ed eventualmente anche con il dominus , potevano quindi accrescerlo ed anche spenderlo, il che significava fare onore agli impegni assunti. Di qui il riconoscimento di fatto che i servivi potessero adempiere agli obblighi assunti con atto lecito e potessero adempiervi validamente pure se i terzi mai avrebbero potuto costringerveli (i servi non stavano in giudizio per lo ius civile , il dominus risponde per i loro obblighi, ma le
obbligazioni sono naturali). Nella crescita dell'economia romana l'esigenza di utilizzare i servi nella gestione degli affari
del dominus fu sempre maggiore, bisognava però che i terzi potessero fare pieno affidamento sul fatto che il servo avrebbe fatto onore ai propri impegni, occorreva quindi che i terzi
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d) che denunci gravi crimini, come la delazione, il ratto
e) che sia stato venduto affinché^ il^ compratore^ lo manometta^ e^ costui^ non^ compia^ la manomissione nel tempo dovuto. Una volta liberato, lo schiavo diventa libertus (legato all’ex padrone da obsequium ).
B2) Status civitatis. Per avere la piena capacità giuridica era necessaria ( ex ius civile ) la qualità di cittadino. Cittadini si nasce (da padre o madre cittadini) o si diventa (schiavo manomesso, per atto dello stato). Nel 212 Caracalla dà la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, livellandoli come sudditi.
B3) Status familiae. E’la posizione che il cittadino ha nella familia. La qualità di paterfamilias costituisce il terzo presupposto della piena capacità giuridica.
A) Sino alla fine dell’età classica. E’istituto di diritto romano arcaico. Conferimento di uno o più diritti al marito. a) Funzione : originariamente era la ricompensa alla figlia per la perdita dell’eredità nelle
nozze cum manu. b) Costituzione : la dote si costituiva mediante Dotis : datio , promissio , dictio ( che poi
scompare ). c) Appartenenza: era il marito che diveniva titolare dei diritti, ma doveva restituire la dote alla
moglie al momento della separazione. d Restituzione : frequentemente mediante stipulatio (più tardi mediante : actio rei uxoriae ). B) Da età postclassica. Scompare la dotis dictio , si afferma la maggiore appartenenza della dote alla moglie ( actio in rem ) ed utilizzo del suo mantenimento dopo il matrimonio.
I beni parafernali sono beni extra dotem della moglie che ella affidava al marito. Le donazioni ante nuptias sono di influsso orientale e di notevole consistenza.
Il matrimonio romano consisteva nel fatto in sé della convivenza stabile di due persone di sesso diverso con la volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie ( effectio maritalis , senza il quale si aveva concubinato). Al matrimonio poteva accompagnarsi la conventio in manu per effetto della quale la moglie cadeva sotto la manus del marito così che veniva incorporata nella famiglia del marito, mutava lo status familiae e perdeva iure civili ogni legame con i parenti di prima. Si avrà così il matrimonio cum manu o sine manu.
Il matrimonio era generalmente preceduto dalla promessa di matrimonio mediante sponsio
(da cui sponsalia ) vero e proprio vincolo giuridico, mitigato più tardi.
Presupposto per la costituzione di una famiglia erano le iustae nuptiae (matrimonio legittimo) che richiedevano: 1) il connubium ( era una sorta di capacità civile , attitudine a vivere in matrimonio legittimo con l’altro coniuge ), 2) l’età pubere (capacità di generare), 3) il consenso ( escluso per i pazzi, e se filifamilias , dei genitori).
Non richiedeva alcun rito per la costituzione;^ unico^ requisito^ era^ la^ convivenza.^ Era monogamico. Le conseguenze erano che solo i nati da iustae nuptiae erano legittimi e cadevano sotto la patria potestas. Inoltre l’ actio furti era esclusa tra i cognugi. La moglie adultera poteva essere uccisa. Vietate erano le donazioni tra cognugi.
Se il matrimonio era insieme convivenza ed affectio maritalis si scioglieva ( divortium^ , o repudium se unilaterale) per il venir meno dell’ affectio maritalis , o per morte , senza formalità. Poteva interrompersi anche per intervento del paterfamilia della sposa ( se sine manu ). ( Fine Marrone riinizio Scapini pag 45 )
Si aveva l’estinzione per morte o per il venir meno di uno degli^ status > capitis diminutio (ovvero peggioramento della situazione), che poteva essere: maxima (schiavitù, ad es. per guerra), media (perdita della cittadinanza),^ minima (perdita dello^ status familiae ).
Limitano la capacità giuridica: il sesso, l’infamia (i condannati nell’ actio doli , o nell’ actio pro socio , secondo l’editto pretorio. Giustiniano allarga le possibilità di infamia), la confessione religiosa, la condizione di liberato, la condizione di colono.
Raggiungimento dell’età pubere (capacità di generare 12/donne, 14 o concreta /uomini).
Tolgono o limitano la capacità di agire: età, sesso (donne), infermità di mente e fisica (> per la II solo per alcuni atti come per es. la stipulatio che consisteva in domanda e contestuale risposta, ed era dunque impossibile per il sordo), la prodigalità (rovinosa gestione del proprio patrimonio).
Gli impuberi (pupilli) pur avendo la capacità giuridica erano, a causa dell’età, incapaci di agire
e venivano così sottoposti a tutela (da parte di un tutore, rappresentanza indiretta prima, diretta poi).
Sono i BENI (def: “tutto ciò che presenta utilità per l’uomo“), che però sono tali se rispondono a certi requisiti, quali: 1 Concretezza (appartenenza al mondo della realtà); 2 Utilità (attitudine a soddisfare un bisogno); 3 Limitatezza (interesse a compiere un sacrificio per appropiarsi di un dato bene);
Beni sono le res che sono una porzione limitata del mondo esterno.
Gaio li suddivide dapprima in corporali (quelle che si possono toccare) e incorporali (che non si possono toccare > eredità, usufrutto, le obbligazioni). A) Dal punto di vista della idoneità ad essere soggette a rapporti giuridici patrimoniali i beni ( res ) si dividono in: res in patrimonio (in^ commercio),^ e^ res^ extra^ patrimonium^ (extra commercium) > attitudine delle cose a far parte in concreto di un patrimonio.< (GAIO) >. Poi si suddividono in: a) res divini iuris : res sacrae (sono le cose consacrate agli dei come i templi, i boschi sacri) , res religiose (dedicate agli dei inferi, come i sepolcri ), res sanctae (porte e mura della città) ,
non suscettibili di signoria da parte dell’uomo b) res humani iuris :( res privatae, e res publicae , suscettibili di umana signoria).
B) Dal punto di vista del prevalente interesse sociale le^ res privatae^ si possono a loro volta suddividere in res mancipi (ovvero le cose indispensabili, come i rustici, gli schiavi, la casa, il passaggio, i cavalli, etc... qui era necessaria la^ mancipatio^ e la^ in iure cessio^ in difetto delle quali, non passava il dominio quirintario ma solo il possesso utile all’usucapione)e res nec mancipi (tutte le altre). Gaio !! C) Dal punto di vista della valutazione che l’ordinamento giuridico fa di talune loro caratteristiche : fungibili (grano, denaro - possono essere sostituite da cose dello stesso genere) e infungibili (uno schiavo , un’opera d’arte); consumabili ed inconsumabili ; divisibili (un fondo) e indivisibili (uno schiavo); semplici (uno schiavo), complesse (una nave), collettive (il gregge).
Parte di cosa è ogni elemento costitutivo che contribuisce alla integrità della medesima, è necessario perché la cosa possa dirsi completa. E’invece accessoria quella cosa che ha una semplice funzione strumentale rispetto ad un’altra. La distinzione ha la sua importanza quando si considera che la cosa accessoria ha una sua autonomia, al contrario della parte.
FRUTTO è la cosa che staccandosi da un’altra senza diminuire la sostanza ne costituisce il reddito e ne determina l’importanza economica (es. i prodotti dell’albero da frutta, la lana, il latte). Possono essere: pendenti, separati, precetti, percipiendi, esistenti, consumati (anche in senso giuridico con alienazione, o trasformazione). SPESA è era ciò che veniva erogato per una data cosa o impiegato in essa, e poteva essere: necessaria (per il mantenimento e la coservazione della cosa), utile (per rendere maggiormente produttiva la cosa), voluttuaria (per ornare o abbellire la cosa).
Cap.terzo Il fatto giuridico ( appunti Silvia e testo Scapini pag. 73 )
def Fatto giuridico è qualunque avvenimento che produce effetti giuridici.
Es .: dall’occupazione della res nullius deriva l’effetto giuridico della proprietà.
A) Esistenza, modificazione, cessazione dei presupposti necessari al costituirsi, modificarsi, estinguersi dei rapporti giuridici in capo al soggetto (cap.giu - cap. d’agire), ovvero l’attitudine alla titolarità di un diritto o l’assunzione di obblighi. B) Effettiva nascita, modificazione, estinzione (di diritti soggettivi e dei vincoli corrispondenti) dei rapporti giuridici
a)effetti propri e di altro ordine
b)pendenza dei rapporti giuridici ( o sospensione ) > condizione
c)effetti anticipati o prodromi ( negozio sottoposto a condizione sospensiva )
d)efficacia retroattiva
e)efficacia differita o limitata nel tempo ( termine finale o iniziale )
f)quiescenza o riviviscenza
g)conversione di un rapporto giuridico(trasformazione di contenuto o natura di un rapporto giuridico)
a)fatti positivi(verificarsi) e negativi(non verificarsi) b) fatti semplici e complessi
a) fatto giuridico propriamente detto, evento che comporta conseguenze giuridiche quando
esso non sia determinato dalla volontà dell ' uomo o comunque risulti indipendente dalla stessa
b) atto giuridico, evento che comporta conseguenze giuridiche volute dall'uomo, si distingue in: b1) atto giuridico propriamente detto o evento determinato dalla
volontà dell'uomo per sua azione od omissione dal quale derivano conseguenze giuridiche non particolarmente volute oppure indipendentemente dal fatto che siano volute.
b2) negozio giuridico evento^ determinato^ dalla^ volontà^ dell'uomo^ le^ cui^ conseguenze giuridiche risultano volute dall'uomo che l'ha posto in essere. Pertanto negozio giuridico è quel fatto voluto dall'individuo le cui conseguenze anch'esse specificatamente volute siano giuridicamente rilevanti in quanto dirette a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Può essere: ) UNILATERALE: la volontà è manifestata da una sola persona. ) BILATERALE: la volontà è manifestata da 2 persone. ) PLURILATERALE: la volontà è manifestata da più di due persone. ) INTER VIVOS : la volontà esplica la sua efficacia durante la vita del dichiarante. ) MORTIS CAUSA : la " " " " " dopo la morte del dichiarante o, se bilaterale, di una delle parti
Presupposti : a) capacità d’agire delle parti b) idoneità dell’oggetto (sua esistenza e possibilità che riceva gli effetti) c) legittimazione delle parti (ossia la loro competenza) Se mancano a) b) o c) il negozio è nullo !!!!
Elementi essenziali A) manifestazione della volontà, qualsiasi modo di estrinsecazione della volontà. La forma può essere comportamento o dichiarazione (non recettizia o recettizia; espressa o tacita);
costitutiva, essenziale o^ ad solemnitatem.
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’PER MEZZO D’ALTRI a) Nuncius (= strumento = alla lettera): l’interessato non è estraneo alla formulazione del negozio, era impossibile nei negozi solenni dello ius civile. b) Solo inter vivos di carattere patrimoniale con esclusione dei negozi del diritto di famiglia e testamento la gestione d’affari altrui era: senza rappresentanza o con rappresentanza (diretta: con cui non vanno confuse alcune figure ( paterfamilias , persona giuridica, responsabilità adiettizia, contratto a favore di terzi), il trasferimento è immediato in nome e per conto dell’interessato, è usato oggi; indiretta: usata tra i romani, il rapporto va poi perfezionato con un successivo contratto, per es.: tutore, curatore del pazzo ...) B) scopo pratico (causa) E’elemento costitutivo del negozio giuridico, e va tenuta distinta dai motivi e dall’oggetto del
negozio. Ognuno di questi elementi può essere considerato sotto tre profili:
a) soggettivo ossia considerando l'atteggiamento psicologico di chi compie l'atto (coscienza e volontà). b) oggettivo ossia considerando l'evento nella sua realizzazione esteriore. c) l'intervento dell'ordinamento giuridico teso ad analizzare i motivi dell'intervento stesso nel campo dell'autonomia privata e conseguente l'estensione ed i limiti della libertà concessa ai privati di autoregolamentare i propri interessi. Considerare l'atto dal punto di vista soggettivo 19
significa riferire l'atto alla volontà di chi lo compie anche se coartato e dunque significa che esso deve essere espressamente voluto dalle parti. Considerare l'atto dal punto di vista oggettivo significa considerare i modi e le forme delle manifestazioni dell'atto il quale può essere: ) espresso: la volontà viene esternata con parole o scritti
) tacito: quando l'interiore volontà appare da un movimento, comportamento o contegno. Considerare l'atto dal punto di vista della tutela dell'ordinamento giuridico significa riconoscere come l'ordinamento stesso abbia creato per astrazione degli schemi (tipi) astratti di negozio che comportano di per se la tutela pubblica in quanto previsti e quindi tipici. I tre profili dell'analisi dell'atto sono importanti perché può verificarsi l'eventualità di una manifestazione di volontà che non corrisponda a quanto effettivamente voluto, perché il soggetto voleva che la situazione fosse diversa da quello che è in realtà (errore) vuoi perché il soggetto è stato tratto in errore da un comportamento altrui (dolo), vuoi perché il soggetto è stata coartata mediante la minaccia di male ingiusto e notevole (violenza). Considerare il contenuto dell'atto dal punto di vista: a) soggettivo: significa riconoscere al soggetto agente la consapevolezza (coscienza) del
valore giuridico dell'atto che compie. b) oggettivo: significa sottolineare il valore precettivo del negozio per cui le singole dichiarazioni impegnano le parti nei loro rapporti. c) Tutela dell'ordinamento giuridico: significa individuare i presupposti di validità senza i quali l'atto non è idoneo a produrre gli effetti giuridici che gli sono propri. Tali presupposti sono la capacità delle parti e la legittimazione delle parti. Considerare la causa dell'atto dal punto di vista: ) soggettivo significa rilevare come il negozio giuridico si debba informare non solo all'utilità individuale ma anche ad una funzione economico sociale che giustifica la tutela dell'ordinamento ) oggettivo significa rilevare come l'utilità sociale che viene a caratterizzare i singoli atti o negozi è una funzione economica sociale tipica per cui ad ogni tipo di negozio corrisponde una funzione sociale ed economica che trascende quella del privato interesse ) tutela dell'ordinamento giuridico significa valutare la funzione tipica del negozio stesso. Tale valutazione mentre è implicita per i negozi tipici (previsti dallo ius civile o dall'editto del pretore) dovrà essere effettuata di volta in volta quando riguarda negozi atipici (contratti innominati), in quanto non previsti dall'ordinamento stesso. In rapporto a tali negozi l'ordinamento offrirà loro tutela solo se la causa del negozio non è:
) illecita in quanto contraria alla legge e ai^ boni mores^ (legge, buon costume, ordine pubblico) ) indifferente ossia comunque non meritevole di interesse da parte dell'ordinamento giuridico.
L'ordinamento romano riconosce più meritevoli di tutela i rapporti sinallagmatici o corrispettivi, che indica come contratti innominati e li distingue in 4 categorie: A) do ut des , B) do ut facias , C) facio ut des, D) facio ut facias
Elementi naturali del negozio giuridico Sono le normali consegue che l'ordinamento di norma prevede dato un certo regolamento di interessi tra le parti. Queste ultime possono escludere tali conseguenze configurando diversamente il suddetto regolamento, es.: garanzia per evizione nel contratto di compravendita. Le norme giuridiche da cui dipendono gli elementi naturali, possono essere
evitate in presenza di un accordo tra le parti.
Elementi accidentali: