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Lo stato : Un ordinamento giuridico può essere definito uno “Stato” se possiede i seguenti caratteri, considerati suoi elementi costitutivi: - la sovranità, l’esistenza di un popolo, la territorialità. Soltanto gli Stati posseggono contemporaneamente queste tre caratteristiche. Ciò che contraddistingue lo Stato, dunque, rispetto agli altri ordinamenti, è il fatto di non dipendere, né con riguardo alla propria nascita né con riguardo alla sopravvivenza, da altro ordinamento. Per tali motivi lo stato si definisce “ordinamento originario e sovrano”. Originarietà dello stato significa che questo non deriva i suoi poteri da un’autorità esterna, ma dalla sua forza. Lo stato è sovrano al proprio interno e indipendente nei confronti degli altri stati. Attributi dello stato: sovranità e indipendenza Come enuncia l’art. 7 Cost. lo Stato è sovrano e indipendente, non è dunque derivato da altri ordinamenti e per esistere non necessita del consenso o del riconoscimento altrui e non subisce limitazioni. L’art. 1 ci ricorda, invece, che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La sovranità implica che uno stato abbia l’autorità e il controllo esclusivi sul suo territorio, sulla sua popolazione e sulle sue decisioni interne ed esterne. Lo stato ha il diritto di stabilire le proprie leggi, di prendere decisioni politiche, di gestire le sue risorse e di esercitare il potere politico all’interno dei suoi confini. La sovranità può essere intesa sia in senso:
- Interno: capacità dello stato di esercitare l’autorità sul suo territorio e sulla sua popolazione.
- Esterna: diritto di uno stato di relazionarsi con gli altri stati e di partecipare agli affari internazionali. L’i ndipendenza consiste nell’assenza di subordinazione a norme emanate da altri Stati o da organizzazioni sovranazionali. Elementi costitutivi dello stato: Gli elementi costitutivi dello stato sono tre:
- un elemento formale, costituito dalla sovranità;
- un elemento materiale, costituito dal territorio;
- un elemento personale, costituita dal popolo. Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini, ossia i soggetti legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza, che si può avere se si nasce in Italia, se ci si sposa con una persona italiana, e attraverso la naturalizzazione, e delle elezioni. La nozione di popolazione esprime l’insieme di persone che si trovano su di un territorio e che sono assoggettate alle leggi in esso vigenti. Il territorio dello Stato rappresenta l’ambito spaziale di riferimento in ordine al quale viene esercitata la sovranità sul popolo ed è costituito da: - terraferma (porzione di superficie delimitata dai confini); - acque interne; - mare territoriale, la cui estensione dipende da Stato a Stato; - la piattaforma continentale, costituita dal fondo marino il cui sfruttamento economico è riconosciuto allo stato; - le navi e gli aerei dello Stato. Si estende al sottosuolo e allo spazio aereo sovrastante.
Potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria: La potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria sono i tre poteri fondamentali di uno Stato democratico e indipendente. Questi poteri sono separati tra loro per evitare l'abuso di potere e garantire il rispetto delle leggi.
- Potestà legislativa: La potestà legislativa è il potere di formulare, approvare e modificare le leggi di uno Stato. Spetta al Parlamento, che ha il compito di elaborare nuove leggi, emendamenti costituzionali e regolamenti che disciplinano la società e l'ordinamento giuridico del paese. La potestà legislativa determina le norme e le regole che regolano la vita di una nazione.
- Potestà esecutiva: La potestà esecutiva è il potere di applicare e far rispettare le leggi stabilite dal ramo legislativo. È affidata al ramo esecutivo del governo. La potestà esecutiva è responsabile dell'applicazione delle leggi e del mantenimento dell'ordine pubblico.
- Potestà giudiziaria: La potestà giudiziaria è il potere di interpretare e applicare le leggi attraverso i tribunali e il sistema giudiziario. Questo potere è affidato al ramo giudiziario del governo, che comprende i tribunali, i giudici e gli avvocati. La potestà giudiziaria ha il compito di garantire la giustizia, risolvere le controversie legali, applicare le leggi e proteggere i diritti e le libertà dei cittadini. Il sistema giudiziario è indipendente e imparziale, e i giudici devono prendere le loro decisioni in base alla legge e ai principi giuridici. In sintesi, la potestà legislativa crea le leggi, la potestà esecutiva le applica e la potestà giudiziaria le interpreta e ne garantisce l'adeguata applicazione. Questa separazione dei poteri è un principio fondamentale della democrazia per assicurare un sistema di governo equilibrato e responsabile. Forma di stato: L’ espressione <> indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati, e quindi definisce il rapporto che si realizza fra autorità e libertà dei singoli. Si distinguono diverse forme di STATO
- stato assoluto: prevede l’appartenenza di tutti i poteri a un Sovrano
- stato liberale: si affermò con la Rivoluzione francese e riconobbe a cittadini fondamentali diritti e, si basa sulla ripartizione dei poteri tra organi diversi
- stato socialista: si basa sulla negazione della proprietà privata e sull’ appartenenza esclusiva dei mezzi di produzione, come industrie, allo Stato. Es. unione sovietica
- stato totalitario: si basa su un regime che controlla ogni potere e reprime le fondamentali libertà es fascismo
- stato democratico: si fonda sulla sovranità popolare. Il monopolio della forza legittima è una delle caratteristiche fondamentali dello Stato e significa che soltanto lo Stato, attraverso il suo apparato, può imporre con la forza la propria volontà. Noi per ottenere ragione dobbiamo rivolgerci al giudice. Repubblica: è una forma di governo in cui il potere è detenuto dai rappresentanti eletti dal popolo. I suoi elementi costitutivi includono la sovranità popolare, la separazione dei poteri, la responsabilità e il controllo, la stabilità costituzionale e i diritti individuali. La sovranità popolare
di controllo si basa sul principio della supremazia della Costituzione, che prevede che nessuna norma può contraddire i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione stessa. Le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate davanti alla Corte costituzionale in vari modi. Ad esempio, la Corte può essere chiamata a pronunciarsi su questioni sollevate dai giudici di altre corti che dubitano della conformità di una norma di legge alla Costituzione. Inoltre, il Presidente della Repubblica, il Governo, un terzo dei membri del Parlamento o le Regioni possono presentare ricorsi di legittimità costituzionale. Le decisioni della Corte costituzionale hanno effetto erga omnes, ossia si applicano a tutti i cittadini e a tutte le autorità dello Stato. Quando una norma di legge viene dichiarata incostituzionale, essa cessa di avere efficacia e non può più essere applicata. In alcuni casi, la Corte può stabilire un termine entro il quale il Parlamento deve adeguare la norma incostituzionale, altrimenti la norma cessa definitivamente di avere efficacia. In conclusione, la Corte costituzionale svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini, garantendo che le leggi rispettino i principi sanciti dalla Costituzione. La sua indipendenza e imparzialità sono cruciali per assicurare un adeguato controllo costituzionale nel sistema giuridico di un paese. Presidente della repubblica: Organo che assicura il buon andamento del meccanismo democratico. Nei momenti di crisi del sistema politico, il presidente vede accentuati i suoi poteri. Lui ha 2 funzioni: quella di nominare il presidente del consiglio e l’altra di scioglimento del sistema politico (il parlamento) per assicurare il continum democratico. Ha una funzione di controllo. Requisiti per essere eletti:
- possesso della cittadinanza italiana
- compimento di 50 anni
- godimento dei diritti civili che esclude l’eleggibilità degli incapaci a provvedere ai propri interessi eccc.
- godimento dei diritti politici, ineleggibili quelli che sono stati cancellati dalle liste elettorali
- no incompatibilità con le altre cariche Il presidente nel caso di impedimento viene sostituito dal presidente del senato. Impedimento: il presidente non è in grado di assolvere alle sue funzioni e ci sono impedimenti permanenti malattia irreversibile o altro tradimento e altri temporanei come malattia breve oppure in viaggio. Rispetto al potete legislativo, il Presidente della Repubblica:
- Convoca le camere in via straordinaria
- Indice le elezioni delle camere e ne fissa la prima riunione
- Nomina 5 senatori a vita
- Scioglie le camere
- Promulga le leggi
- Può rinviare le lessi alla camera
- Invia i messaggi alle camere
- Indice i referendum popolari Rispetto al potere esecutivo:
- Comanda le forze armate
- Nomina il presidente del Consiglio dei ministri
- Nomina i funzionari dello stato
- Emana d.l. d.lgs. e regolamenti
- Concede le onorificenze della Repubblica
- Scioglie nei casi previsti dalla costituzione i consigli regionali Rispetto al potere giudiziario:
- Presiede il consiglio superiore della magistratura
- Può concedere la grazie
- Nomina 5 giudici della Corte costituzionale ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA: La Repubblica (secondo l’art.114) è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (enti autonomi con propri statuti) e dallo Stato.
- COMUNE, i suoi elementi costitutivi sono la popolazione (elemento personale); il territorio (elemento naturale) e il patrimonio (elemento oggettivo). I suoi organi sono: - il Consiglio Comunale, eletto a suffragio universale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; - la Giunta comunale, organo esecutivo del comune, nominata dal Sindaco, che la presiede; - il Sindaco, eletto direttamente dal corpo elettorale, capo dell’amministrazione comunale, nonché ufficiale del Governo, per un periodo di 5 anni. I comuni e le province sono – titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà; - svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- PROVINCIA, è un ente locale intermedio tra comune e regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Gli organi sono: - Il Consiglio Provinciale, organo collegiale che dura in carica due anni ed è formato da un numero di consiglieri variabile in base al numero di abitanti (da 10 a 16); - il Presidente della Provincia, che rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio e l’assemblea dei sindaci. La carica di durata quadriennale può essere ricoperta dai Sindaci dei comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalle elezioni. - l’assemblea dei Sindaci che ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; è un organo non elettivo in quanto formato di diritto dai Sindaci dei Comuni.
governo verso il parlamento e la flessibilità politica nella formazione del governo. Il parlamento elabora e approva le leggi mentre il governo è responsabile dell’amministrazione del paese.
- Presidenziale: il potere esecutivo è concentrato nel presidente, che è eletto separatamente dal parlamento o direttamente dal popolo. Il presidente e il parlamento sono entità separate e hanno un equilibrio di poteri, ma ciò può portare a situazioni di coabitazione, in cui il presidente appartiene a un partito politico diverso da quello che controlla il parlamento. In questi casi possono verificarsi conflitti politici e sfide nella formulazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche. Es. stati uniti.
- Semi- presidenziale: è una forma intermedia tra presidenziale e parlamentare, il potere esecutivo è diviso tra un presidente e un primo ministro, che devono collaborare e lavorare insieme per guidare il paese. Il parlamento svolge un ruolo legislativo e può controllare le azioni del governo. Il presidente e il parlamento condividono il potere e possono esercitare un certo controllo reciproco. Es. Francia. Crisi di governo Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento. Inizia la crisi di governo, il Presidente del consiglio ne prende atto e gli scenari possibili sono tanti: dimissione del premier. Il Presidente del consiglio, preso atto della crisi, presenta le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. L’ esito negativo del voto di fiducia, o l’approvazione di una mozione di sfiducia, revoca il rapporto fiduciario che lega Governo e Parlamento e costringe il Governo a presentare le dimissioni aprendo così una crisi di Governo parlamentare. La fiducia parlamentare è un atto - espresso sotto forma di votazione, da cui la locuzione colloquiale voto di fiducia - con il quale, in una repubblica parlamentare o monarchia parlamentare, il parlamento consente l’entrata in carica di un governo, o ne controlla l’operato. Come nasce il governo: Al sorgere della crisi di governo prende avvio il procedimento di formazione del nuovo governo. La Costituzione prevede solo due momenti di questo procedimento: nomina del presidente del consiglio e su proposta di questo, nomina dei ministri; presentazione alle camere del neonominato governo per ricevere la fiducia; però, prima che il presidente della repubblica, con suo decreto controfirmato dal nuovo presidente del consiglio, nomini formalmente quest’ultimo e i ministri, vi sono altre fasi, in particolare; consultazioni e incarico. Primo atto che si compie dopo la nomina sia da parte del neopresidente che dei ministri, è il giuramento. Dal punto di vista giuridico, la nomina più il giuramento danno luogo alla formazione di Governo; dal punto di vista politico, esso deve ricevere la fiducia delle Camere. La Costituzione esige che il governo si presenti alle camere entro 10 giorni dalla nomina.
Il Parlamento Il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo (dettare le leggi, le regole che i cittadini devono rispettare). È composto da due Camere, da qui il bicameralismo perfetto ossia che entrambe le camere svolgono la stessa funzione, ma operano separatamente: ● La Camera dei deputati-> vi sono 630 membri, per poter votare bisogna avere minimo 18 anni, mentre per poter essere eletti minimo 25 anni. ● Il Senato della Repubblica-> vi sono 315 membri più i senatori a vita (ex Presidenti, coloro che sono stati nominati per meriti in campo scientifico, ecc), per poter votare bisogna avere minimo 25 anni, mentre per poter essere eletti minimo 40 anni. Come si arriva al parlamento in Italia : In Italia, per diventare membro del Parlamento bisogna seguire i seguenti passaggi: Candidatura: Per presentarsi come candidato al Parlamento, è necessario essere cittadino italiano e aver raggiunto l'età di 25 anni per la Camera dei deputati e 40 anni per il Senato. Inoltre, è necessario essere iscritti all'Albo dei candidati, che viene tenuto dalle autorità elettorali competenti. Gli aspiranti candidati devono inoltre presentare una lista di sostegno composta da un numero variabile di firme di cittadini elettori, a seconda del collegio elettorale di competenza. Elezioni : In Italia, le elezioni per il Parlamento si svolgono sulla base di un sistema proporzionale. Ci sono due camere nel Parlamento italiano: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. I membri della Camera dei deputati vengono eletti ogni 5 anni, mentre i membri del Senato vengono eletti ogni 6 anni. Le elezioni per entrambe le camere si svolgono lo stesso giorno. Assegnazione dei seggi : Dopo le elezioni, i seggi parlamentari vengono assegnati in base ai risultati elettorali. Il sistema elettorale italiano prevede che i seggi siano assegnati in base al sistema proporzionale, con un premio di maggioranza che viene attribuito alla coalizione o al partito che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Insediamento nel parlamento : Una volta eletti, i membri del Parlamento italiano prendono servizio nelle rispettive camere. Essi partecipano alle sedute parlamentari, lavorano su questioni legislative, formano parte di commissioni parlamentari e rappresentano gli interessi dei loro elettori. Inoltre, è importante notare che i membri del Parlamento italiano hanno anche il compito di eleggere il Presidente della Repubblica, che è il capo dello Stato italiano. La funzione del parlamento: Il Parlamento in Italia ha diverse funzioni fondamentali nel sistema democratico. Ecco le principali:
- Legislativa: Il Parlamento è responsabile della creazione e dell'approvazione delle leggi. I membri del Parlamento (deputati e senatori) possono presentare proposte di legge, discuterle e votarle. Una volta approvate, le leggi diventano vincolanti per tutti i cittadini italiani.
Spesso usati come sinonimi, legge e norma, hanno in realtà due significati differenti. La legge ha portata più ampia; è intesa (in senso materiale) come fonte di produzione del diritto, ossia come atto normativo che, all’esito di un determinato iter, l’ordinamento qualifica idoneo a produrre norme giuridiche. La norma è invece il contenuto di quell’atto: la regola o l’insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto. La sanzione è la conseguenza giuridica derivante dall’inosservanza del precetto. E’ la conseguenza della trasgressione della norma giuridica, alla quale è sempre attribuito il carattere della coercibilità ossia la sua attuazione forzata in caso di violazione attraverso la predisposizione di una pena, cioè di una conseguenza in danno del trasgressore. La sanzione può operare in modo: a) diretto: la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge; b) indiretto: la sanzione si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma. Antinomia: Le antinomie sono dei contrasti che si creano tra due norme, che disciplinano una medesima fattispecie, nel senso che l'applicazione dell'una esclude l'applicazione dell'altra. Come si risolvono? Per stabilire la maggiore validità di una norma rispetto a un'altra, il giurista ricorre ai cosiddetti criteri di risoluzione delle antinomie normative. Tali criteri sono tre: ● Il criterio cronologico-> (lex posterior derogat priori) ”. Si usa questo criterio per scegliere tra due leggi che sono state ambedue immesse nell’ordinamento in modo valido; con questo criterio le norme delle fonti successive sono di conseguenza prevalenti sulle norme delle fonti anteriori. Fondamento del criterio cronologico è l’inesauribilità. Per l’applicazione, non avviene la cancellazione della fonte o delle sue norme da parte di quelle successive, ma l’abrogazione. ● Il criterio gerarchico-> (lex superior inferiori derogat) comporta la prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore, anche quando quest’ultima sia cronologicamente posteriore. ● Il criterio della competenza-> può rilevare sotto due diversi aspetti: 1. Quando la disciplina di determinati settori è riservata dalla Costituzione in via esclusiva a determinati atti normativi. 2. Quando le attribuzioni costituzionali di competenza non escludono in assoluto gli altri atti normativi. ● Il criterio della specialità-> (lex specialis derogat generali) ”. La fonte generale non può prevalere sulla fonte speciale, anche se posteriore. Il criterio della specialità della norma e il criterio cronologico sono due principi di interpretazione del diritto utilizzati per risolvere eventuali conflitti o ambiguità tra diverse norme legali. Il criterio della specialità afferma che una norma speciale prevale su una norma generale quando entrambe si applicano allo stesso caso. In altre parole, se esiste una norma specifica che affronta una determinata situazione in modo dettagliato, tale norma avrà la precedenza su una norma più generale che si applica in modo più ampio. Questo criterio mira a garantire una regolamentazione specifica ed efficace per situazioni particolari, anche se può sembrare in contrasto con altre disposizioni generali. D'altra parte, il criterio cronologico stabilisce che, in caso di conflitto tra
norme che regolano lo stesso argomento e che sono state adottate in tempi diversi, la norma più recente avrà la precedenza su quella più vecchia. L'idea alla base di questo criterio è che il legislatore, con l'adozione di una norma successiva, abbia intenzionalmente modificato o aggiornato la normativa precedente per adattarla alle nuove esigenze o circostanze. Tuttavia, è importante notare che quando viene introdotta una norma speciale, essa può modificare o derogare alle norme precedenti, inclusa la regola del criterio cronologico. Pertanto, se viene introdotta una norma speciale che disciplina un caso specifico, questa norma avrà la priorità, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata in un momento successivo o precedente rispetto ad altre norme. In sintesi, il criterio della specialità della norma prevale sul criterio cronologico. Se una norma speciale viene introdotta, essa si applicherà in modo prioritario rispetto a una norma generale, indipendentemente dal suo ordine cronologico di adozione. Decreto-legge: Il decreto legge è un provvedimento con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge. Decreto legislativo : Il decreto legislativo, al pari del decreto-legge, è un atto avente forza di legge adottato dal Governo. Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dal decreto-legge perché l’intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione da parte del Parlamento. Voto: Il voto è un metodo attraverso cui il corpo elettorale esprime un giudizio. Il gruppo di persone chiamate a votare può essere più o meno grande e a seconda dei casi può variare e comprendere i partecipanti di una riunione così come gli appartenenti a una circoscrizione elettorale e quindi a un'elezione. Il voto dunque viene dal popolo. Il secondo comma dell'art. 48 Cost. stabilisce i caratteri del voto, definendolo personale, eguale, libero e segreto, e qualificandone l'esercizio come dovere civico. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono due concetti che riguardano il diritto di voto nelle elezioni politiche e amministrative. L'elettorato attivo si riferisce al diritto di voto di ogni cittadino maggiorenne di un determinato paese. In altre parole, l'elettorato attivo riguarda la possibilità per un individuo di partecipare attivamente alle elezioni, esprimendo il proprio voto per eleggere rappresentanti politici o prendere decisioni su questioni specifiche attraverso referendum. D'altro canto, l'elettorato passivo si riferisce al diritto di essere eletto a una carica pubblica. È la possibilità per un cittadino di candidarsi come rappresentante politico o di essere eletto a una posizione di responsabilità, come un ufficio pubblico o una carica amministrativa. Rispetto alla Camera dei deputati tutti i cittadini di 25 anni, rispetto al Senato tutti i cittadini di 40 anni. In sostanza, l'elettorato attivo riguarda il diritto di voto di ogni cittadino, mentre l'elettorato passivo riguarda il diritto di candidarsi e di essere eletto a una carica pubblica.
legge approvata dalle Camere viene mandata al Presidente della Repubblica. La promulgazione consiste nel controllo sul rispetto della Costituzione: se il Presidente ritiene che la nuova legge rispetti la Costituzione, allora la promulga, cioè la firma; altrimenti lo rinvia al Parlamento, rifiutando la promulgazione. Il Parlamento che vede ritornare la legge è libero sia di modificare, accogliendo i suggerimenti del capo dello Stato, sia di confermare la legge esattamente come era prima. Il Presidente della Repubblica, quando gli viene riproposta la legge così com’era prima, è obbligato a firmarla. Tutto ciò ci fa capire che il potere di promulgazione del Presidente è un controllo sulla Costituzionalità delle leggi. Tuttavia, esso non può impedire l’entrata in vigore di una legge, sia perché il Presidente non ha il potere legislativo, sia perché, dopo l’entrata in vigore della legge, può sempre intervenire la Corte Costituzionale ad eliminarla, nel caso sia incostituzionale. 4^ fase – la pubblicazione (l’ultima fase) Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, un giornale che riporta le nuove leggi. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione (vacatio legis). Tutto questo serve a far conoscere la nuova legge ai cittadini, in quanto vige il principio per cui la legge non ammette ignoranza. Dalla descrizione del procedimento legislativo capiamo che esso è abbastanza complesso e che corrono tempi medio-lunghi per avere una nuova legge. Per questo motivo la Costituzione ha previsto che, in casi di urgenza e di necessità, il Governo può eccezionalmente esercitare il potere legislativo, sostituendosi al Parlamento. Vengono fuori così i decreti-legge che contengono norme di 1°grado e che, però devono essere convertiti dal Parlamento. Inoltre, per disciplinare materie tecniche, che magari richiederebbero lunghe sedute parlamentari, il Parlamento si limita ad approvare una legge dai contorni generali sulla materia (legge delega) in base alla quale, sarà poi il Governo a stabilire i dettagli tecnici attraverso il decreto legislativo. Durata di una legge Gli eventi che pongono fine ad una legge sono i seguenti:
- Abrogazione e sostituzione con nuove norme legislative (legge o decreto);
- Referendum abrogativo;
- Eliminazione da parte della Corte costituzionale. Il referendum abrogativo Esso consiste in una consultazione elettorale nella quale i cittadini sono chiamati a scegliere tra il mantenimento in rigore di una legge o la sua abrogazione. Se il popolo si esprime per l’abrogazione, la legge viene eliminata. Questo del referendum è l’unico tipo, insieme alla proposta legislativa popolare, di intervento da parte dei cittadini sul sistema legislativo. In altre Democrazie è ammesso anche il referendum propositivo, cioè i cittadini sono chiamati a decidere sull’entrata in rigore di una legge. In Italia il referendum propositivo non è ammesso, tranne in un caso: una nuova legge Costituzionale che modifica la Costituzione.
Commissioni in sede deliberante e in sede referente: Le commissioni in sede deliberante e in sede referente sono organi consultivi all'interno di un'assemblea legislativa o di un'altra istituzione pubblica che si occupano di valutare le proposte di legge e di formulare pareri e raccomandazioni. Le commissioni in sede deliberante sono costituite all'interno dell'assemblea legislativa o del consiglio comunale e si occupano di esaminare le proposte di legge presentate e di formulare pareri e raccomandazioni all'assemblea plenaria. In genere, le commissioni in sede deliberante sono composte da un numero limitato di membri, scelti in base alle competenze specifiche dei singoli componenti. Le commissioni in sede referente, invece, sono costituite all'interno del governo o di altre istituzioni pubbliche e si occupano di esaminare le proposte di legge prima che vengano presentate all'assemblea legislativa o al consiglio comunale. In genere, le commissioni in sede referente sono composte da esperti in materia, come giuristi, economisti o rappresentanti di categorie professionali interessate dalla proposta di legge. In entrambi i casi, le commissioni svolgono un ruolo importante nel processo legislativo, poiché contribuiscono a valutare la fattibilità e l'efficacia delle proposte di legge e a garantire che siano conformi alla Costituzione e alle leggi esistenti. Rapporto con UE : Il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento UE è sempre stato caratterizzato dalla primazia di quest'ultimo rispetto al primo, se si verifica un contrasto tra norme europee e i principi fondamentali della Costituzione il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale e si procederà all'applicazione della dottrina dei controlimiti (rafforzamento capacità costituzione di resistere a modificazioni). Articolo 116: L'articolo 116 stabilisce che la Repubblica italiana è composta da Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale. Le Regioni a statuto speciale godono di maggiori forme di autonomia e possono esercitare competenze legislative in determinate materie. Possono anche adottare norme e regolamenti diversi da quelli statali, purché siano in linea con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento italiano. Articolo 117: L'articolo 117 definisce le materie di competenza esclusiva dello Stato e le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Le materie di competenza esclusiva dello Stato sono quelle che possono essere regolate solo dal governo centrale. Le materie di competenza concorrente sono quelle in cui lo Stato e le Regioni possono adottare leggi, ma in caso di conflitto prevale la legge statale. Articolo 118: L'articolo 118 sancisce il principio di sussidiarietà, che significa che le funzioni amministrative sono attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini. Questo articolo prevede che lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali promuovano l'autonomia dei singoli enti e favoriscano la loro collaborazione per svolgere le funzioni pubbliche. Inoltre, lo Stato sostiene finanziariamente gli enti locali per l'esercizio delle loro funzioni. In sintesi, l'articolo 116 stabilisce le diverse forme di autonomia delle Regioni, l'articolo 117 delinea le competenze esclusive dello Stato e quelle concorrenti tra lo Stato e le Regioni, mentre l'articolo 118 promuove la sussidiarietà e l'autonomia degli enti locali.
● 2. comma-> il lavoro serve sia come crescita soggettiva, ma, allo stesso tempo, della società in sé. Nel secondo comma viene anche considerato come un dovere civico.
- La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Principio di decentramento, lo Stato Italiano è unitario, cioè uno e indivisibile. Decentramento= decentrare alcune competenze e trasferirle nelle altre regioni.
- La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Minoranze linguistiche, indica che l’Italia è comunque uno Stato multinazionale.
- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Indipendenza e autonomia dello Stato e della chiesa (laicità dello Stato). Prima del 1870 il Papa era sovrano dello Stato pontificio. Dopo l’unificazione dell’Italia esso venne occupato e liberato dai bersaglieri italiani. Il Papa perse tutto e fino al 1929 c’era un forte contrasto tra Stato e chiesa. In quell'anno vennero fatti i Patti Lateranensi, ossia accordi tra Stato e chiesa, per esempio, la religione cattolica nella scuola; riconoscimento della città del Vaticano al Papa; il prete può sposare e non era più compito del comune.
- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Libertà di culto, l’Italia era, in passato, uno Stato confessionale, cioè con un’unica religione, mentre ora (dopo l’entrata della Costituzione) ammette la libertà di religione. La religione confessata non deve contrastare con la legge Italiana. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Cultura e ricerca del paesaggio. Vi sono due comma: ● 1. comma-> sviluppo della cultura e della ricerca. ● 2. comma-> tutela del paesaggio e del patrimonio. Tutto ciò attraverso la riforma dell’assetto scolastico, con la valorizzazione dei beni storici e artistici (musei), tutela dell'ambiente e del paesaggio (attraverso leggi e altri provvedimenti.
- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Straniero. Vi sono 4 comma: ● 1. comma-> lo Stato Italiano si adegua alle norme del diritto internazionale, cioè fa riferimento alle norme che regolano le relazioni tra gli Stati.
● 2. comma-> dice che la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalle norme internazionali, infatti ci sono norme diverse per i cittadini europei e per gli extracomunitari. Loro hanno il diritto di lavorare, alla circolazione e di soggiorno. ● 3. comma-> l’asilo pacifico, cioè la facoltà che hanno gli stranieri di poter risiedere sul nostro territorio per motivi di sicurezza, in quanto nel loro Paese non hanno delle libertà come nella prima parte della Costituzione. Quando uno straniero applica la propria condizione come una da rifugiato, non gli viene appropriato il diritto d’asilo (cioè quando non ne fanno parte legalmente). ● 4. comma-> l’estradizione, cioè un provvedimento che si ha quando uno Stato permette il trasferimento o la consegna di un imputato o di un condannato in un altro stato. In alcuni Paesi Europei venne istituita dal mandato di cattura europeo, che è un provvedimento simile, ma più veloce nei tempi di attuazione. Consiste nella possibilità che ha la polizia di arrestare qualcuno con un mandato emesso da un giudice di un altro Paese. A tal proposito vi è una legge sull’immigrazione: ● Il Presidente del Consiglio ogni anno definisce la quantità massima degli stranieri che possono stare nel nostro territorio. ● L’ingresso nel territorio Italiano è consentito solamente a coloro che hanno un passaporto valido e può avvenire attraverso i valichi di frontiera. ● Una volta entrato regolarmente può chiedere il permesso di soggiorno (periodo in cui sta in Italia). ● Dopo 6 anni di permanenza può chiedere la corte di soggiorno. ● Dopo 10 anni può, invece, richiedere la concessione della cittadinanza Italiana.
- L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo articolo nasce dalla volontà dei costituenti di evitare esperienze devastanti come la guerra e di assicurare alle nuove generazioni un futuro di pace. Viene ribadito il rifiuto alla guerra e il vantaggio di istituzioni internazionali che comprendono rispetto e pace reciproci. L’Italia ha sempre partecipato alle guerre per favorire situazioni di pace e democrazia. Inoltre essa fa parte di organizzazione internazionali come l’ONU e la NATO, le quali possono deliberare interventi di guerra.
- La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. La bandiera Italiana. Il tricolore simboleggia l’unità d’Italia e la storia. Essa nacque prima dell’unificazione e prese il suo ruolo nel 1946. Il 7 Gennaio è la giornata mondiale del Tricolore. La Costituzione è rigida e può essere cambiata solo da una legge Costituzionale (art. 138) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. E spiega le modalità in cui si possono cambiare le leggi:
- Primo giro identico a quello delle leggi ordinarie delle Camere-> la proposta può essere presentata dal Governo o dal Parlamento.
- Discussione e approvazione-> deve essere approvata 2 volte. Una volta approvata per la prima volta deve essere ripresentata dopo 3 mesi e approvata. Viene discussa di nuovo perché ci possono essere nuove idee.
- Lo stato in generale, che cos’è lo stato? Un ordinamento giuridico può essere definito uno “Stato” se possiede i seguenti caratteri, considerati suoi elementi costitutivi: - la sovranità, l’esistenza di un popolo, la territorialità. Soltanto gli Stati posseggono contemporaneamente queste tre caratteristiche. Ciò che contraddistingue lo Stato, dunque, rispetto agli altri ordinamenti, è il fatto di non dipendere, né con riguardo alla propria nascita né con riguardo alla sopravvivenza, da altro ordinamento. Per tali motivi lo stato si definisce “ordinamento originario e sovrano”. Il termine, già utilizzato nell’antichità, nell’età moderna designa quelle organizzazioni politico-territoriali che, a seguito del trattato di Westfalia (1648) erano riuscite a recidere ogni dipendenza dal Papato e dall’Impero.
- Quali sono gli attributi dello stato? Sovranità e indipendenza, Cosa significa sovranità? Cosa significa indipendenza? Come enuncia l’art. 7 Cost. lo Stato è sovrano e indipendente, non è dunque derivato da altri ordinamenti e per esistere non necessita del consenso o del riconoscimento altrui e non subisce limitazioni. L’art. 1 ci ricorda, invece, che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L’esercizio da parte del popolo richiede che sia predisposto un apparato politico in grado di prevalere sugli interessi, esercitando la forza per ottenere il rispetto delle proprie determinazioni. Si introduce così una importante distinzione tra Stato apparato e Stato ordinamento: il primo è costituito dall’insieme di strutture statali che esercitano il potere politico, amministrativo e giudiziario; la seconda nozione indica l’ordinamento generale che dà assetto giuridico alla collettività sociale. La sovranità dello Stato non è solo interna ma anche “esterna”, ossia esercitata sul piano internazionale: in tal senso gli Stati costituiscono i soggetti dell’ordinamento professionale e si rapportano con gli altri Stati in posizione di giuridica equiparazione. Circa la sovranità esterna va ricordato che alcuni Stati, quelli federati, pur essendo Stati, sono privi di sovranità internazionale. L’indipendenza consiste nell’assenza di subordinazione a norme emanate da altri Stati o da organizzazioni sovranazionali. Originarietà dello Stato significa che questo non deriva i suoi poteri da un’autorità esterna, ma dalla sua forza.
- Quali sono gli elementi costitutivi dello stato? Gli elementi costitutivi sono tre:
- un elemento formale, costituito dalla sovranità;
- un elemento materiale, costituito dal territorio;
- un elemento personale, costituita dal popolo. Solo uno di questi, ossia il popolo, può essere considerato elemento dello Stato. Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini, ossia i soggetti legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza. La nozione di popolazione esprime l’insieme di persone che si trovano su di un territorio e che sono assoggettate alle leggi in esso vigenti. Il territorio dello Stato rappresenta l’ambito spaziale di riferimento in ordine al quale viene esercitata la sovranità sul popolo ed è costituito da: - terraferma (porzione di superficie delimitata dai confini determinati da accordi internazionali); - acque interne; - mare territoriale, la cui estensione dipende da Stato a Stato; - la piattaforma continentale, costituita dal fondo marino il cui sfruttamento economico è riconosciuto allo stato; - le navi e gli aerei dello Stato.
- La repubblica, Quali sono gli elementi costitutivi della repubblica? Lo stato, gli enti costitutivi della repubblica (art. 114, la repubblica si compone dello stato, delle province, città metropolitane, comuni) L’ordinamento della Repubblica italiana forma oggetto della Parte II della Costituzione, modificata in più parti nel corso degli anni. La riforma più ampia è intervenuta con la L. 3/2001 che ha ridefinito i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. Il Parlamento, secondo la Costituzione repubblicana, è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, denominate Camere. Queste ultime operano separate, solo in casi eccezionali si riuniscono e costituiscono un terzo organo chiamato Parlamento in seduta comune. La costituzione ha adottato un modello di bicameralismo paritario e perfetto, nel quale la differenziazione tra le due assemblee concerne le modalità di formazione e non le funzioni. Entrambe le camere sono organi elettivi i cui membri sono eletti direttamente dal popolo. Per questo il Parlamento viene considerato l’organo rappresentativo per eccellenza. Il senato non è interamente elettivo in quanto fanno parte di esso anche: - cinque senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica; - tutti gli ex presidenti che diventano senatori a vita, di diritto senza bisogno di nomina. Tra le due camere vi sono altre differenze:
- il numero dei componenti (400 deputati e 200 senatori)
- l’elettorato passivo: per essere eletto senatore, occorre aver compiuto 40 anni e deputati a 25;
- l’elettorato attivo: per votare al senato occorre aver compiuto 25 anni e 18 per la Camera. Le camere sono elette per cinque anni e tale periodo si chiama legislatura. Le camere sono organizzate su base assembleare, ciò significa che il lavoro viene svolto, collettivamente, in assemblea. Il parlamento esercita la funzione legislativa: per divenire legge ciascun progetto di legge deve essere approvato, nell’identico testo, da entrambi i rami del Parlamento. I progetti di legge costituzionale richiedono una doppia approvazione da parte di ciascuna camera e, nella seconda votazione, il voto a maggioranza dei due terzi dei componenti o a maggioranza assoluta essendo in tal caso possibile la loro sottoposizione a referendum popolare. Anche il popolo può incidere sulla funzione legislativa: 50.000 elettori possono presentare un progetto di legge e 500.000 elettori possono chiedere un referendum per abrogare, anche in parte, una legge. Referendum abrogativo: l’art.75 Cost. riserva ai cittadini l’iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli Regionali). Il “quorum” indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione. L’art.75 stabilisce che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Referendum Costituzionale: le camere, in seconda deliberazione, devono raggiungere la maggioranza assoluta; è necessario, quindi, il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti. In questo tipo di referendum non è previsto un quorum ma la legge viene promulgata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.
- che cos’è la forma di stato? Per forma di stato s’intende il rapporto che esiste tra il popolo e le sue istituzioni in un determinato territorio. In particolare, essa è la modalità con cui i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario vengono attribuiti o riconosciuti dal popolo in specifici organi istituiti per amministralo