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dispensa leggi, 2021, Dispense di Diritto

dispensa leggi per concorsi 2021

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 18/05/2021

gessica1991
gessica1991 🇮🇹

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DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE [PG.1]
LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (L.35/86) [PG. 14] E LEGGE REGIONALE IN
MATERIA DI POLIZIA LOCALE [PG. 17]
ILLECITI AMMINISTRATIVI E SISTEMA SANZIONATORIO, DEPENALIZZAZIONE (LEGGE n. 689/1981) [PG. 23]
CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE [PG. 30 – PG. 65]
NORMATIVA EDILIZIA, AMBIENTALE E URBANISTICA [PG. 69]
POLIZIA AMMINISTRATIVA E NORME DI PUBBLICA SICUREZZA [PG. 72]
DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)
Capo I - Principi generali ed ambito applicativo
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla
lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e
servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di
prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;
l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di
commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche
amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilità' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi
informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto
delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento
o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi
elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi
articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è
situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di
trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti
radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 3. Il portale «impresainungiorno»
1. Il portale:
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 DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE [PG.1]

 LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (L.35/86) [PG. 14] E LEGGE REGIONALE IN

MATERIA DI POLIZIA LOCALE [PG. 17]

 ILLECITI AMMINISTRATIVI E SISTEMA SANZIONATORIO, DEPENALIZZAZIONE (LEGGE n. 689/1981) [PG. 23]  CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE [PG. 30 – PG. 65]  NORMATIVA EDILIZIA, AMBIENTALE E URBANISTICA [PG. 69]  POLIZIA AMMINISTRATIVA E NORME DI PUBBLICA SICUREZZA [PG. 72] DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010) Capo I - Principi generali ed ambito applicativo Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico; c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge; h) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa; i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi; k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività; l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni; o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione; p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
  2. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
  4. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Art. 3. Il portale «impresainungiorno»
  6. Il portale:

a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.

  1. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
  2. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6. Capo II - Funzioni e organizzazione del SUAP Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP
  3. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
  4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
  5. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
  6. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
  7. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
  8. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
  9. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
  10. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  11. Il collegamento di cui al comma 8: a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese; b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del d.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
  12. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
  13. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
  14. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
  15. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi
  1. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
  2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. Capo V - Disposizioni comuni Art. 9. Chiarimenti tecnici
  3. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo. Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
  4. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  5. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
  6. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
  7. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
  8. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. Capo VI - Monitoraggio istituzionale Art. 11. Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico
  9. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
  10. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge. Capo VII - Disposizioni finali Art. 12. Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
  11. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  12. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
  13. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.
  14. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.
  15. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  16. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole

tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  1. Il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato - Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art 38 del D.L. 112/2008 ”Impresa in un giorno” Allegato (ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO Art. 1. Definizioni, riferimenti e convenzioni Ai fini del presente allegato si intendono per: a. “regolamento”, il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 112 del 2008; b. “decreto-legge n. 7 del 2007”, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40; c. “decreto della modulistica della comunicazione unica”, il decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007; d. “R.E.A”, il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995; e. “PEC”, la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; f. “provider di PEC”, Certificatore accreditato di Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005; g. “sito istituzionale del SUAP”, il sito internet che eroga i servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge; h. “W3C”, World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet; i. “XML”, eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; j. “Schema XML”, documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C; k. “Web Services”, insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C; l. “WSDL”, Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C; m. “Web Browser”, un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C; n. “firma digitale”, la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lett. s del CAD; o. “validazione temporale”, la validazione temporale di cui all'art. 1, comma 1, lett. bb del CAD; p. “casella dell'impresa”, la casella di PEC dell'impresa; q. “Documento Informatico”, il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p del CAD; r. “PDF” o “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici; s. “PDF/A”, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico “ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation”; t. “HTTPS”, il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818. u. “autenticazione informatica”, la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del CAD; v. “Carta Nazionale dei Servizi” o “CNS”, il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD; w. “Carta d'Identità Elettronica” o “CIE” il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD; x. “porta di dominio” componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; y. “protocollo informatico”, le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000; z. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio “etichetta”, indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio , indicano valori variabili che il sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo; aa. l' “oggetto”, il “corpo”, gli “allegati” di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della PEC di cui al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n.

Art. 2. Oggetto Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del regolamento. In particolare sono descritti:

  • i servizi informativi e di modulistica del Portale.
  • la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
  • le modalità di invio telematico da parte del dichiarante;
  • le modalità di risposta telematica di un SUAP;
  • le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
  • i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
  • i collegamenti tra SUAP e altri enti;
  • i sistemi di pagamento; Art. 3. Pubblicazione delle specifiche di formato La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere. Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico. Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale.

AAAA .. anno (valori compresi tra 2008 e 9999) HH .... ora (valori compresi tra 00 e 23) MM .... minuto (valori compresi tra 00 e 59) Ogni pratica informatica ha un nome file standard: “<codice-pratica>. SUAP.zip” In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica è composta da dai seguenti file, denominati come segue:

  • Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in formato xml con nome: “<Codice-pratica>. SUAP.xml”
  • Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale: “<Codice-pratica>. SUAP.PDF.P7M”
  • Un file modello-attività, file informatico in formato xml con nome: “<Codice-pratica>.MDA.xml”
  • Un file distinta-del-modello-attività (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale: “<Codice-pratica>. MDA.PDF.P7M”
  • Eventuali allegati: “<Codice-pratica>..PDF.P7M” 3. Il formato del modello-riepilogo Il modello è composto dai seguenti riquadri:
  1. Ufficio destinatario
  2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
  3. Oggetto della comunicazione
  4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
  5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
  6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
  7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni file presente nella pratica )
  8. Estremi di protocollazione e versione tracciato Il formato XML del modello è pubblicato nel Portale. 4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello è pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico. 5. Invio della pratica telematica La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:
  • Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: “SUAP: - -
  • Nel corpo del messaggio i seguenti campi: “SUAP: ” “Pratica: “ “Impresa: - ” “Richiesta
  • In allegato: Il file di pratica SUAP (“<codice-pratica>.SUAP.zip”) previsto ai paragrafi precedenti. Il campo potrà assumere i valori pubblicati nel Portale nell'ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio : “richiesta”, “esito”, “domanda” 6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni. La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche descritte all'articolo 10 del presente allegato. Art. 6. Risposte telematiche di un SUAP Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi di competenza. 1. Ricevute telematiche La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:
  • Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: “SUAP: - -
  • Nel corpo del messaggio i seguenti campi: “Pratica: “ “Protocollo ” Il messaggio è composto di allegati descritti nel seguito. La ricevuta è composta da un file XML nominato “SUAP-ricevuta.xml” che riporta:
  • Ufficio ricevente
  • Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
  • Oggetto della comunicazione
  • Estremi del dichiarante
  • Elenco dei documenti informatici allegati
  • Estremi del responsabile del procedimento
  • Estremi di protocollazione Il formato XML della ricevuta di pratica SUAP è pubblicato nel Portale. La ricevuta di pratica SUAP è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale. Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC. 2. Altre comunicazioni Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento, sono resi accessibili dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le

modalità previste dal CAD, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

  • Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: “SUAP: - -
  • Nel corpo del messaggio i seguenti campi: “Pratica: “ “Protocollo ” La comunicazione è composta da un file XML nominato “SUAP-comunicazione.xml” che riporta:
  • Ufficio emittente
  • Destinatario, cioè l'impresa che ha inviato l'istanza
  • Destinatario per conoscenza, cioè il dichiarante
  • Oggetto della comunicazione
  • Testo della comunicazione/provvedimento
  • Estremi del responsabile del procedimento
  • Estremi di protocollazione Il formato XML della comunicazione è pubblicato nel Portale. La comunicazione è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale. Art. 7. Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale del SUAP Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del regolamento il SUAP riceve domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalità telematica. 1. Protocollo Informatico Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa. 2. Ricevute e comunicazioni telematiche Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell'articolo 6 del presente allegato. 3. Accesso alle pratiche presentate Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche. L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD. Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento. Art. 8. Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di delega alla Camera di Commercio Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di commercio può essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP. 1. Protocollo Informatico Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP gestito dalla camera di commercio può utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa. _2. Ricevute e comunicazioni telematiche Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell'articolo 6 del presente allegato.
  1. Accesso alle pratiche presentate_ Ai sensi del art. 4, comma 3, punto b) del regolamento, il Portale rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche. L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD. Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento. Art. 9. SCIA contestuale alla comunicazione unica Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento è prevista la presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica. La comunicazione unica è quindi integrata secondo quanto di seguito previsto. 1. Estensioni al modello di comunicazione unica Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della SCIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica. 2. Trasmissione al SUAP La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:
  • Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: “RI: - -
  • Nel corpo del messaggio i seguenti campi: “SUAP: ” “Pratica: “ “Impresa: - ” “Protocollo RI
  • In allegato il file del modulo SCIA, gli altri allegati necessari al SUAP ed un file “SUAPRI.xml” con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche. Art. 10. Specifiche tecniche per la cooperazione Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento. Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento. Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.
  • In caso di utilizzo di PEC:
  • la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente;
  • l'esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente;

Il sistema di pagamento sarà attivato sul Portale fornendo servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. La quantità delle transazioni previste e la necessità di garantirne l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un confronto con le pubbliche amministrazioni interessate. Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA 1), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 luglio 2016, n. 162) Art. 1. Libertà di iniziativa privata

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.
  2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. Art. 2. Informazione di cittadini e imprese
  3. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
  4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
  5. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  6. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
  7. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Art. 3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
  8. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: _«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)
  9. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
  10. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»_ ; b) all'articolo 19,
  1. al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,» ;
  2. al comma 3, a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse; b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato» ; c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.» ; c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: _«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi)
  1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti_

di accesso sul territorio.

_2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

  1. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»_ ; d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.» ; e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.» ; f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,». Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione
    1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017. Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA 2), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277) Art. 1. Oggetto
  2. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
  3. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  4. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
  5. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni. Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private
  6. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
  7. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
  8. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
  9. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  10. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.
  11. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
  12. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano- volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

  1. ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione» ; h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis» ; i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

_2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

  1. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
  2. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
  3. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82; d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
  4. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»_ ; j) l'articolo 25 è abrogato; k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata» ; l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01» ; m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01» ; n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01» ; w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24» ; x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati» ; y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis» ;
  2. al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.» ;
  3. al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da» ;
  4. dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.» ; z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,» ;
  2. al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
  3. al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica». Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
  1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.» ; b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato; c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone» , sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
  2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto. Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione
  3. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Art. 6. Disposizioni finali
  4. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
  5. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017. LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (L.35/86) (GU n.62 del 15-3-1986) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Servizio di polizia municipale
  6. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
  7. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. Art. 2. Funzioni del sindaco Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Art. 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Art. 4.Regolamento comunale del servizio di polizia municipale I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
  1. che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
  2. che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
  3. che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
  4. che siano osservati i seguenti criteri per i sotto elencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto. Art. 5.Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
  1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
  2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
  3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
  4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
  5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo.
  1. Il comandante del Corpo di polizia municipale é responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo.
  2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale
  3. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
  4. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
  5. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non é cumulabile con qualsiasi altra indennità. Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo. Art. 12. Applicazione ad altri enti locali
  6. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
  7. É altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte. Art. 13. Decorrenza dell'indennita' prevista dall'articolo 10 L'indennita' prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge. Art. 14. Copertura dell'onere finanziario All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. REGIONE CALABRIA - LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 17-04- Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale Art. 1. Norme generali
  8. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, con la presente legge detta norme sull'ordinamento e sull'organizzazione dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale, un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale.
  9. A tale scopo tutti i Comuni, singoli o Associati, possono istituire il Servizio di Polizia Municipale. I Comuni, nei quali il servizio viene svolto da almeno 7 unità, istituiscono il Corpo di Polizia Municipale in forma individuale o associata. Art. 2. Responsabilità e coordinamento dell'attività di polizia locale Note all'art. 10, comma 2:
    • Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), e' il seguente: "Sono previste le seguenti indennità: a) il compenso per la funzione di coordinamento é stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2; b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000; c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000; d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennita' annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000; e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000; f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, selvo - pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennita' di L. 360. previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000".
    • Con la legge n. 93/1983 é stata approvata la legge - quadro sul pubblico impiego.
    • L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), così dispone: "Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia é costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio". Nota all'art. 10, comma 3: Per il testo dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.
  1. Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni.
  2. Il Comandante del corpo o responsabile del servizio di Polizia Municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo articolo 6 ed é responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico - operativo del personale appartenente al corpo.
  3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste dalla legge, restano escluse dalla delega all'assessore.
  4. In caso di gestione in forma associata del servizio o del corpo di Polizia Municipale, le direttive sono impartite dal legale rappresentante dei Comuni associati il quale, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità non derogabili attribuiti dalla legge al Sindaco presiederà ai soli compiti organizzativi e strumentali all'esercizio delle funzioni di Polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i Comuni. Art. 3. Finalità e compiti
  5. Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di Polizia Municipale compete l'espletamento di tutte quelle attività di Polizia locale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, secondo le proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.
  6. In particolare compete loro di: a) prevenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizia locale; b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, nonché delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi e dei regolamenti la cui esecuzione e' demandata alla competenza della Polizia Municipale; c) assumere o dare informazioni agli organi competenti, operare ricerche ed accertamenti connessi con i compiti di istituto e relativi ai servizi comunali; d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sul patrimonio comunale e pubblico; e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di tutte le attività ed i compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza; f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso ai cittadini bisognosi ed in casi di pubbliche calamità e disastri; g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Art. 4. Protezione Civile
  7. Il Sindaco o l'Assessore delegato coordina nell'ambito del territorio comunale, in caso di calamità, il personale preposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
  8. Il Sindaco, attraverso i suoi organi, assicura la efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Municipale e garantisce l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili. Art. 5. Altre funzioni
  9. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti al servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. Esercitano altresì, quelle di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 137 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nonché le funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita, quest'ultima, ai responsabili del Servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno é destinato e secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale. Art. 6. Regolamento comunale
  10. I Comuni singoli o associati, che a norma dell'articolo 1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  11. I regolamenti, muniti dell'approvazione del CO.RE.CO., dovranno essere inviati all'Assessorato regionale agli Enti Locali che provvederà alla relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino della Regione Calabria e comunicati al Commissario di governo. Art. 7. Criteri ed indirizzi per la determinazione del contingente numerico
  12. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio o al Corpo di Polizia Municipale, terranno conto dei seguenti elementi: a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti; b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici; c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico; d) aree di insediamento industriale, dell'edilizia, commerciale e turistico; e) quantità dei servizi; f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso; g) complessità del servizio; h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti.
  13. Il numero degli operatori (Vigili) non può, comunque, essere inferiore a due. Art. 8. Scuola regionale di polizia municipale
  14. La Regione Calabria, nell'ambito delle specifiche competenze previste all'art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65, organizza e finanzia la scuola per l'addestramento e la formazione del personale di Polizia Municipale e la partecipazione alla stessa del relativo personale.
  15. L'attività di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui é assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.
  16. Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi, delle docenze e della struttura didattico - operativa, verranno stabilite con apposito regolamento di attuazione della presente legge, che sarà approvato con deliberazione di Giunta e pubblicato sul Bollettino Regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivo di cui al successivo articolo 12.
  17. La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà essere istituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si avvarrà, per i corsi di istruzione e aggiornamento, anche di Atenei universitari e di strutture scolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati, mediante apposita convenzione.
  18. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipare al corso teorico - pratico che avrà durata non inferiore a mesi 6, durante il quale non potranno essere impiegati in servizi di alcun genere se non ad unico scopo di addestramento.
  19. Tali corsi si concludono con prova di accertamento dell'arricchimento culturale e professionale dei partecipanti che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.
  1. Entro 6 mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati, provvedono ad adeguare eventuali regolamenti già vigenti alle disposizioni in essa contenute.
  2. Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare i modelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi, caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, secondo quanto previsto dagli allegati A e B.
  3. Coloro i quali all'entrata in vigore della legge rivestono un grado superiore a quello previsto nell'allegato "A"', conservano il distintivo ad esaurimento. Art. 17. Norme finali
  4. Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di Polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'Ente Locale e gli Organi corrispondenti. Art. 18. Norma finanziaria
  5. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
  6. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primo comma, 13, secondo comma e 14, sesto comma, della presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 17 aprile 1990 OLIVO (Omissis). LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2018 , N. Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale (BURC n. 58 dell’8 Giugno 2018) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità e oggetto
  7. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
  8. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.
  9. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla legge regionale 10 gennaio 2007, n.5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza). Art. 2 - Politiche Regionali
  10. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla l. r. 5/2007: a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale; b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato; c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  11. La Regione assume altresì il compito di: a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea; b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio; c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale; d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione. Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana e delle province
  12. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso: a) l'istituzione del corpo di polizia locale;

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla l.r. 5/2007; c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio. Art. 4 - Funzioni dei comuni

  1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso: a) l'istituzione del corpo di polizia locale; b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla l.r. 5/2007; c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana; d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Art. 5 - Festa regionale della polizia locale
  2. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.
  3. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale. CAPO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE Art. 6 - Principi organizzativi
  4. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il responsabile.
  5. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio -economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
  6. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.
  7. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente legge.
  8. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo. Art. 7 - Personale addetto al servizio di polizia locale
  9. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del corpo o servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.
  10. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della polizia locale. Art. 8 - Funzioni di polizia amministrativa
  11. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni dì polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. Art. 9 - Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
  12. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla legge 65/86. Art. 10 - Servizi esterni di supporto e soccorso
  13. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
  14. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Art. 11 - Mezzi di servizio
  15. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale.
  16. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi di polizia marittima.
  17. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi dì polizia locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, compresi i mezzi aerei.
  18. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto. Art. 12 - Uniformi e segni distintivi
  19. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.
  20. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.
  21. Sull’uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.
  22. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
  23. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.