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PROCEDURA PENALE
LA GIURISDIZIONE PENALE
La giurisdizione è caratterizzata da:
⁃ strumentalità, in quanto rappresenta lo strumento attraverso il quale viene imposta
l’obbedienza alla legge;
⁃ indipendenza, in quanto gli organi giurisdizionali sono indipendenti da ogni altro potere
dello Stato;
⁃ imparzialità, dal momento che il giudice deve essere estraneo agli interessi sui quali è
chiamato a pronunciarsi;
⁃ indeclinabilità, in quanto il giudice non può rifiutarsi di decidere;
⁃ identità, in quanto la giurisdizione è una funzione unica, nonostante si snodi in
giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale. La giurisdizione penale è la funzione diretta ad applicare ai casi concreti la legge penale, valutando la fondatezza della pretesa punitiva dello Stato. Pertanto, essa presuppone una violazione effettiva o presunta della legge penale sostanziale, per cui il suo esercizio deve tendere:
- ad accertare l’avvenuta o meno violazione della norma;
- ad infliggere o meno al trasgressore la conseguente sanzione penale. Il procedimento penale è una serie ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione del giudice penale, che si apre con la ricezione della notizia di reato e la sua iscrizione nell’apposito registro. Invece, il processo penale è quella fase del procedimento che comincia con l’esercizio dell’azione penale da parte del PM. Il diritto processuale penale è una disciplina strumentale al diritto penale sostanziale, in quanto quest’ultimo definisce ciò che è reato, mentre il diritto processuale penale definisce le modalità di accertamento del reato. Il codice di procedura penale attualmente in vigore è il Codice Vassalli, emanato nel 1989. Le fonti che regolano il procedimento penale si distinguono in fonti nazionali e fonti sovranazionali. Le fonti nazionali sono: la Costituzione, il codice di procedura penale, le leggi e gli atti aventi forza di legge, i regolamenti e i bandi militari in tempo di guerra. Le fonti sovranazionali sono: il diritto internazionale generale, il diritto internazionale pattizio, in particolare la CEDU, e le fonti europee ad efficacia diretta. L’efficacia della legge processuale penale nello spazio è limitata dal principio di territorialità, per cui si applica solo ed unicamente sul territorio dello Stato italiano. La legge processuale penale, inoltre, dopo essere stata promulgata, resta in vigore finché non viene abrogata o dichiarata incostituzionale. A differenza della norma penale, la norma processuale penale non può essere retroattiva, neppure se più favorevole all’imputato. I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE Il sistema processuale penale italiano è un sistema accusatorio, con alcuni profili di carattere inquisitorio nelle indagini preliminari, mentre il codice di procedura penale precedente si ispirava al sistema misto. Il sistema accusatorio vede al vertice il giudice, come super partes, terzo e imparziale, e ai due lati, in condizioni di parità, l’accusa e la difesa. Viceversa, nel sistema inquisitorio, la figura del giudice è dominante, poiché assorbe le funzioni dell’inquisizione e del giudizio; in tal caso, accusa e difesa non sono sullo stesso piano.
A differenza del sistema inquisitorio, caratterizzato da un processo scritto e segreto, le caratteristiche del processo accusatorio sono l’oralità e la pubblicità. Infatti, la prova si forma oralmente in presenza del giudice, pur essendo previste delle eccezioni in cui è possibile presentare atti scritti. Inoltre, le udienze dibattimentali devono essere pubbliche, per consentire la massima trasparenza nei confronti del soggetto titolare esclusivo della sovranità nel momento dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Solo nella fase delle indagini preliminari gli atti sono coperti dal segreto, sia per il pubblico, sia per lo stesso indagato. Dall’art. 13 della Costituzione, si evincono diversi principi:
- il principio di riserva assoluta di legge in materia di restrizioni della libertà personale;
- il principio del favor libertatis, in quanto solo il giudice può limitare il diritto di libertà personale, sempre nei modi e nei casi previsti dalla legge;
- l’obbligo della motivazione, in quanto tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere motivati;
- la ricorribilità in cassazione avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- l’eccezionalità dei casi in cui l’autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi provvisori, che devono essere convalidati entro 48 ore;
- la previsione dei termini massimi consentiti per la custodia cautelare a tutela dell’imputato non condannato con sentenza definitiva. L’art. 24 afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche attraverso la costituzione di parte civile, e stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, per cui viene garantita anche ai non abbienti mediante il patrocinio gratuito a spese dello Stato (difensore d’ufficio). L’art. 25 stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, vietando che il giudice possa essere designato a posteriori in relazione a una determinata controversia. Ciò per garantire che il cittadino sia sempre giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge, in base a criteri oggettivi relativi alla competenza. Per tale motivo, è vietata l’istituzione di giudici straordinari o speciali. L’art. 27 sancisce la presunzione di colpevolezza, secondo cui nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Da ciò deriva il principio dello stato di diritto (nulla poena sine iudicio), in base al quale nessun cittadino può essere punito senza un regolare processo e una conseguente sentenza del giudice. L’art. 101 sancisce il principio di amministrazione della giustizia in nome del popolo, il quale, in alcune occasioni, è chiamato direttamente ad esercitare la funzione giurisdizionale nella veste di giudice popolare (nei giudizi di competenza della corte d’assise) o di giudice onorario nei casi previsti dalla legge. L’art. 104 garantisce il principio di autonomia e d’indipendenza della magistratura. L’autonomia si riferisce alla struttura organizzativa, mentre l’indipendenza riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale, per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge. L’art. 111 disciplina il principio del giusto processo, il quale si fonda su altri importanti principi:
- riserva assoluta di legge in materia processuale, in quanto solo il legislatore può predisporre la disciplina del processo penale, essendo precluso ogni intervento in tal senso da parte degli organi amministrativi o giurisdizionali;
- la terzietà ed imparzialità del giudice, in cui terzietà sta a significare estraneità del giudice alle parti e alle funzioni diverse da quella giudicante, mentre imparzialità significa equidistanza del magistrato degli interessi in questione;
I giudici speciali sono i giudici dei tribunali militari, del Consiglio di Stato, del TAR, della corte dei conti e della corte costituzionale. Per garantire l’imparzialità e la neutralità del giudice, qualora sussistano casi di incompatibilità, sono utilizzati gli istituti della rimessione, dell’astensione e della ricusazione. L’incompatibilità è quella situazione in cui il giudice non può esercitare la funzione giurisdizionale poiché non si trova in una posizione di imparzialità, per cui viene sostituito da un altro giudice. La rimessione determina l’attribuzione di competenza ad un ufficio diverso da quello che sarebbe territorialmente competente. I casi di rimessione sono tre:
- gravi situazioni di pericolo alla sicurezza e all’incolumità pubblica,
- turbamento della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo,
- legittimo e concreto sospetto di dubbio sull’imparzialità del giudice. Sulla richiesta motivata di rimessione decide la corte di cassazione con ordinanza. L’astensione è la rinuncia spontanea da parte del giudice del potere di giudicare in un determinato processo. Il giudice ha l’obbligo di astenersi nelle seguenti ipotesi:
- se ha interesse nel procedimento;
- se alcuna delle parti private o il difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni;
- se vi è inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- se un suo prossimo congiunto è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- se un suo prossimo congiunto svolge o ha svolto funzioni di PM;
- se esistono gravi ragioni di convenienza. Il giudice dichiara di astenersi con atto scritto, che deve presentare al presidente della corte di appello o del tribunale enunciandone i motivi. Il presidente provvede con decreto senza formalità, assegnando il procedimento ad un altro magistrato. La ricusazione consiste in un provvedimento emesso in camera di consiglio con ordinanza, con cui un giudice diverso priva il giudice procedente del potere di giudicare in un determinato processo. Le parti, compreso il PM, possono ricusare il giudice negli stessi casi di astensione, ad eccezioni delle gravi ragioni di convenienza, nonché quando nell’esercizio delle proprie funzioni il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. Sulla ricusazione decide la corte di appello. Il giudice ricusato o astenutosi non può compiere alcun atto del procedimento: ogni sentenza emessa dopo la dichiarazione di astensione o ricusazione è affetta da nullità assoluta. Se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione prevale la dichiarazione di astensione. Il difetto di giurisdizione si ha quando il procedimento spetta ad un giudice avente giurisdizione diversa rispetto a quello innanzi al quale è incardinato. Può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La decisione sulla giurisdizione assume la forma dell’ordinanza, se pronunciata nella fase delle indagini preliminari; invece, se viene emanata dopo la chiusura delle indagini preliminari, assume la forma di sentenza. La competenza è la porzione di giurisdizione attribuita ad uno specifico organo giudiziario.
La competenza per materia si articola su un criterio qualitativo, che fa riferimento al tipo di reato, e su un criterio quantitativo, che fa riferimento alla pena edittale del reato. Il giudice di pace ha competenza qualitativa sui reati di percosse, minaccia semplice e ingiuria. Il tribunale monocratico ha carattere residuale, in quanto ha competenza quantitativa sui reati puniti con pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni, che non siano di competenza del giudice di pace, e ha competenza qualitativa sui delitti in materia di stupefacenti. Il tribunale collegiale ha competenza quantitativa sui reati puniti con pena detentiva compresa nel massimo tra 10 e 24 anni, che non siano di competenza della corte di assise, e ha competenza qualitativa sui reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, reati finanziari, delitti concernenti le armi, delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. La corte d’assise ha competenza quantitativa sui delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a 24 anni e ha competenza qualitativa sui reati di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale, omissione di soccorso ecc. Il tribunale per i minorenni ha competenza qualitativa sui reati commessi da persone minori di 18 anni. La competenza per territorio, secondo le regole generali, spetta:
- al giudice del luogo in cui il reato è stato commesso;
- al giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione, se dal fatto sia derivata la morte di una o più persone;
- al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione per i reati permanenti;
- al giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto, nel caso di delitto tentato. Secondo le regole suppletive, la competenza spetta:
- al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione;
- al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato;
- al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che per primo ha provveduto a inscrivere la notizia di reato nell’apposito registro. Per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata dal luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell’imputato. Nel caso di più imputati, spetta al giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è commesso a danno del cittadino, la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma, quando non è possibile determinarla nei modi precedenti. La competenza per connessione è un criterio attributivo della competenza per i casi in cui due o più procedimenti sono incardinati davanti al medesimo ufficio giudiziario. I casi di connessione sono:
- connessione soggettiva, che si ha quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o da più persone con condotte indipendenti che hanno determinato l’evento;
- connessione oggettiva, che si ha in caso di concorso formale di reati e di reato continuato;
- connessione teleologica, che si ha quando i reati per cui si procede sono stati commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri. La competenza funzionale è la ripartizione della giurisdizione penale fra i vari organi con riferimento ai vari stati e gradi del procedimento:
- il GIP è competente per le indagini preliminari;
- il GUP è competente per l’udienza preliminare;
- il tribunale, il giudice di pace e la corte d’assise sono competenti per il giudizio di primo grado;
- la corte d’appello e la corte d’assise d’appello sono competenti per il giudizio di appello;
In generale, la PG ha il compito di:
- prendere notizia dei reati;
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. La funzione di polizia giudiziaria è svolta sotto la direzione dei PM e dei giudici, ma si tratta di una dipendenza funzionale, in quanto gli ufficiali e gli agenti rientrano comunque nell’organico del corpo di appartenenza. Il vincolo di dipendenza tra l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria è di intensità diversa a seconda che si tratti di sezioni, servizi od organi. Le sezioni di PG rappresentano il livello più intenso di dipendenza funzionale, in quanto sono adibiti in via prioritaria e continuativa all’attività di PG, sono istituite presso ogni procura della Repubblica e sono alle dipendenze dei magistrati. I servizi di PG, invece, realizzano il livello intermedio di dipendenza funzionale, svolgono attività di PG in via esclusiva e continuativa e sono istituiti presso le Questure e le Caserme, ma conservano la dipendenza originaria dei rispettivi corpi di appartenenza. Gli organi di PG, infine, rappresentano il livello più blando di dipendenza funzionale, poiché sono normalmente investiti di funzioni amministrative, ma sono tenuti per legge ad espletare indagini a seguito dell’apprensione di una notizia di reato. INDAGATO E IMPUTATO L’indagato è la persona sottoposta alle indagini preliminari relative a un determinato reato; tale qualità si acquista con l’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato. Le indagini preliminari possono svilupparsi senza alcuna preventiva conoscenza da parte dell’indagato, anzi il PM può anche decidere di omettere il compimento di atti che comportino la necessità dell’informazione di garanzia, pervenendo alla conclusione delle indagini nel termine ordinario di sei mesi, senza che l’indagato ne sappia nulla. L’informazione di garanzia consiste in un atto che il PM invia all’indagato quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere. Pertanto, l’informazione di garanzia non mira ad esercitare l’azione penale, bensì a salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell’indagato. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione di tutte le facoltà e I diritti che gli sono attribuiti dalla legge, l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che, in mancanza, verrà assistito da un difensore nominato d’ufficio, l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, l’informazione del diritto all’interprete e l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’imputato è lo status che si acquista con l’esercizio dell’azione penale, quando il PM formula l’imputazione, ritenendo di aver raccolto elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Tale qualità permane in ogni stato e grado del processo, finché non sia più impugnabile la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna, sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. Durante tutto il procedimento penale, l’imputato deve mantenere la capacità processuale, ovvero l’idoneità a partecipare liberamente e consapevolmente al procedimento, esercitando tutti i diritti e le facoltà di legge. Se a seguito di accertamenti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale evento è reversibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento.
Invece, nei casi in cui viene accertato che l’imputato non potrà mai partecipare coscientemente al proprio procedimento e che tale stato mentale è irreversibile, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere. PERSONA INFORMATA DEI FATTI La persona informata dei fatti è colui che può rendere testimonianza riguardo ai fatti per i quali si procede. Questa figura deve essere tenuta distinta da quella dell’indagato, in quanto l’indagato ha la facoltà di non rispondere e di mentire, con il limite della calunnia e della simulazione di reato, perché nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale. La persona informata, invece, ha l’obbligo di rispondere e di dire la verità, altrimenti è responsabile del reato di falsa testimonianza e di false informazioni al PM. Di fronte all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, una persona informata sui fatti può rendere dichiarazioni autoindizianti, dalle quali emergono indizi di reità a proprio carico. In tal caso, l’autorità procedente deve interrompere immediatamente l’esame, avvertirla che a seguito di tali dichiarazioni potranno svolgersi indagini nei suoi confronti e invitarla a nominare un difensore. PERSONA OFFESA La persona offesa è il titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice che è stata violata con la commissione del reato. Egli è un soggetto del procedimento ma non una parte. Se poi, oltre ad essere titolare del bene giuridico leso, è anche danneggiato dal reato, può costituirsi parte civile nel processo penale ed esercitare l’azione risarcitoria. Non deve necessariamente avere un difensore, ma la nomina è necessaria per lo svolgimento di investigazioni difensive. In ogni stato e grado del procedimento, l’offeso può presentare memorie e indicare elementi di prova e ha poteri di controllo sull’attività del PM. Se il PM chiede l’archiviazione o la proroga delle indagini, la persona offesa dovrà essere informata e potrà presentare le proprie conclusioni o proporre opposizione all’archiviazione. Inoltre, la persona offesa:
- riceve l’informazione di garanzia;
- ha accesso al registro delle notizie di reato;
- ha la facoltà di ricevere comunicazioni sullo stato del procedimento o sulla richiesta di archiviazione;
- deve essere informata se il PM intende procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile e può nominare un consulente tecnico di parte;
- può chiedere al PM di promuovere l’incidente probatorio e il suo difensore può partecipare alla relativa udienza;
- ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato e ridefinire il procedimento con remissione di querela. La condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta dall’età, dall’infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato o dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (come violenza alla persona, odio razziale, criminalità organizzata, terrorismo, tratta degli esseri umani ecc.). PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Le memorie contengono questioni di fatto o di diritto che la parte intende far conoscere al giudice o alle controparti. Le richieste sono domande che la parte propone al giudice, al fine di ottenere una decisione. Gli atti del procedimento vengono portati a conoscenza dei vari destinatari attraverso il procedimento di notificazione. La notifica correttamente eseguita determina la presunzione legale di avvenuta conoscenza dell’atto. Le notifiche vengono effettuate:
- dall’ufficiale giudiziario o dalla polizia penitenziaria, qualora il destinatario sia detenuto o in custodia cautelare;
- dal giudice per gli atti compiuti in udienza;
- dal PM tramite l’ufficiale giudiziario oppure tramite la PG;
- dalle parti private tramite ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata. La prima notifica all’imputato o all’indagato va eseguita in mani proprie presso il luogo eletto per le notifiche. Se non è possibile in tal modo, la notifica è eseguita presso l’abitazione o il luogo di lavoro, mediante consegna a persona convivente o al portiere, purché maggiori di 14 anni e capaci di intendere o di volere. Se queste persone mancano o rifiutano di ricevere la copia e in seguito a ulteriori ricerche, in caso di esito negativo l’autorità giudiziaria emette un decreto di irreperibilità, con il quale ordina che la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore che rappresenta l’irreperibile. La violazione delle regole previste per il procedimento di notificazione determina la nullità della notifica. I VIZI DEGLI ATTI L’atto è irregolare quando presenta delle difformità non qualificate dalla legge come invalidità, quindi è comunque valido ed efficace. L’atto è inesistente, laddove presenta dei vizi così macroscopici da non potersi neanche riconoscere come tale, ne sono esempio:
- la carenza di potere giurisdizionale del giudice che ha pronunciato la sentenza;
- sentenza pronunciata nei confronti di un imputato incapace;
- sentenza pronunciata nei confronti di una persona che non esiste. L’atto è abnorme quando, pur essendo valido, presenta delle anomalie tali che l’ordinamento non ammette la sua permanenza. Esistono due tipi di abnormità:
- genetica o strutturale, che si ha quando l’atto ha un contenuto che lo rende estraneo all’ordinamento;
- funzionale, quando un atto, pur essendo astrattamente espressione di un potere legittimo, è tuttavia stato utilizzato per fini diversi da quelli contemplati dalla norma. L’atto è invalido quando è difforme dal modello legale e ciò è espressamente previsto dalla legge, che contempla 4 categorie di invalidità: l’inammissibilità, la decadenza, la nullità e l’inutilizzabilità. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, finché la sentenza non sia divenuta irrevocabile. Essa impedisce al giudice di esaminare nel merito un atto, perché realizzato in assenza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità. Il requisito può riguardare:
- il tempo entro il quale presentarlo;
- la legittimazione al suo compimento;
- il contenuto;
- la forma.
La decadenza deriva dall’inosservanza dei termini perentori fissati dalla legge e denota la perdita del potere di compiere un atto oltre un certo termine. La nullità è la più grave tra le invalidità e si distingue in:
- nullità generale, prevista in via generale ed astratta;
- nullità speciale, prevista espressamente dal legislatore nelle singole disposizioni normative. Inoltre, in base al regime giuridico si distinguono in:
- nullità assolute, cioè le inosservanze più gravi che riguardano i soggetti necessari del procedimento e sono rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- nullità intermedie, cioè le inosservanze di gravità media che riguardano comunque i soggetti del procedimento e sono rilevabili anche d’ufficio prima della sentenza di primo grado o entro la sentenza del grado successivo;
- nullità relative, cioè le inosservanze meno gravi che sono rilevabili solo su eccezione di parte, prima della decisione nell’udienza preliminare e, in mancanza di udienza preliminare, entro le questioni preliminari al dibattimento. L’inutilizzabilità riguarda solo il valore probatorio di un atto viziato, che pertanto non potrà essere utilizzato dal giudice a sostegno della decisione. Si distingue in:
- inutilizzabilità assoluta o patologica, quando le prove sono state assunte in violazione di divieti di legge; è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- inutilizzabilità relativa o fisiologica, che colpisce gli atti delle indagini preliminari che non possono essere utilizzati per la decisione in dibattimento, ma solo per i provvedimenti da assumere nelle indagini, nell’udienza preliminare e nei riti speciali. LA PROVA La prova è lo strumento attraverso il quale si rappresentano al giudice i fatti o altre circostanze necessarie per la decisione. Bisogna distinguere:
- la fonte di prova, ovvero la persona o l’oggetto in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione del fatto da accertare (testimone);
- l’elemento di prova, cioè l’informazione ottenuta dalla fonte (deposizione del teste);
- il mezzo di prova, ovvero lo strumento processuale attraverso cui dalla fonte si ricava l’elemento (la testimonianza);
- il mezzo di ricerca della prova, cioè lo strumento che permette di rintracciare elementi e fonti di prova (l’ispezione o la perquisizione). La prova può avere ad oggetto i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali o i fatti che sono inerenti alla responsabilità civile da reato. La prova è tipica quando il mezzo di prova o di ricerca della prova è espressamente previsto dal legislatore. Le prove atipiche sono ammesse a condizione che siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti, al fine di evitare inutili costi e sprechi di tempo, e che non arrechino pregiudizio alla libertà morale della persona. Le prove atipiche possono distinguersi in:
- prove innominate, utilizzate come componenti non tipiche in un mezzo di prova previsto dalla legge, ad esempio la ricognizione con un cane addestrato;
- prove irrituali, che si hanno quando, all’interno di un mezzo tipico, si inserisce un elemento diverso, ad esempio il riconoscimento informale dell’imputato da parte del testimone. Si distingue, inoltre, tra:
- prova rappresentativa o storica, la quale ha ad oggetto il fatto di reato;
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se il teste ha avuto conoscenza di fatti solo tramite dichiarazione di terzi, si parla di testimonianza indiretta. In questo caso, il teste indiretto deve indicare la persona o la fonte da cui ha preso l’informazione e, se una parte richiede l’escussione del teste diretto, il giudice deve disporne l’assunzione a pena di inutilizzabilità della prova. Non è ammessa la deposizione sui fatti appresi da soggetti coperti da segreto, a meno che questi non li abbiano in qualche modo divulgati. Vi sono diversi tipi di segreto. Il segreto professionale è quello a cui sono vincolati i professionisti qualificati (avvocati, notai, ministri di culto, medici), i quali hanno facoltà di astenersi quando vengono chiamati a deporre su fatti conosciuti per ragioni professionali; tuttavia, vi sono dei casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, ad esempio il medico di pronto soccorso pubblico, se assiste il responsabile di un delitto procedibile d’ufficio, ha obbligo di denuncia referto, mentre un medico di una struttura privata può astenersi dal referto quando assiste il responsabile di un reato. Quando il professionista oppone il segreto, il giudice provvede agli accertamenti necessari, all’esito dei quali, se ritiene infondata l’eccezione, ordina al teste di deporre. Il segreto d’ufficio è quello a cui sono vincolati i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio, i quali hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. Il segreto di Stato è quello a cui sono vincolati i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio, i quali hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Il segreto di polizia è quello a cui sono vincolati la polizia giudiziaria e il personale dei servizi di sicurezza, i quali possono astenersi dal dare il nome dei loro informatori. L’esame delle parti è il mezzo di prova attraverso il quale le parti private del procedimento forniscono un contributo all’accertamento dei fatti. Questo mezzo di prova si distingue dalla testimonianza, in quanto la parte è sottoposta ad esame solo se ne abbia fatto richiesta o se vi acconsenta. Inoltre, in questo caso il soggetto ha la facoltà di non rispondere, ma se rifiuta ne è fatta menzione nel verbale; può mentire e, se afferma il sentito dire, si applicano le regole della testimonianza indiretta. L’imputato concorrente nel medesimo reato, nei cui confronti si procede separatamente, non può assumere l’ufficio di testimone, ma può essere sentito con lo strumento dell’esame delle parti, su richiesta di parte, o d’ufficio, se un testimone indiretto l’ha indicato come teste di riferimento. Egli ha l’obbligo di presentarsi, ha diritto di farsi assistere da un difensore, deve essere avvisato dal giudice della facoltà di non rispondere, può mentire ma facendolo può rispondere di calunnia e simulazione di reato. Queste regole si applicano anche all’imputato di un procedimento connesso teleologicamente, è che anche l’imputato connesso ha la facoltà di non rispondere, ma se risponde diventerà testimone assistito e dovrà poi rispondere secondo verità, pena la responsabilità per falsa testimonianza. Il confronto consiste nell’esame congiunto di persone già esaminate o interrogate, quando vi è un disaccordo su fatti o circostanze importanti. Il giudice procede al confronto richiamando a ciascuno le precedenti dichiarazioni, chiedendo se le confermano o le modificano e le invita a reciproche contestazioni. Con la ricognizione, un soggetto è chiamato ad individuare una persona o una cosa che sia corpo del reato o cosa pertinente al reato, della quale abbia avuto diretta percezione.
Il giudice procura la presenza di almeno due persone o cose, dette distrattori, il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione. Il ricognitore deve poi riconoscere qualcuno tra i presenti ed indicarlo. Se ne è certo, per evitare intimidazioni o pressioni, è possibile fare in modo che il ricognitore non sia visto dalla persona sottoposta a ricognizione. L’esperimento giudiziale consiste in una riproduzione della situazione in cui si ritiene essersi verificato il fatto per accertare se questo è avvenuto in un determinato modo. La perizia è utilizzata quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Il perito viene scelto tra gli iscritti in appositi albi o tra persone aventi particolari competenze in materia; egli è un ausiliario del giudice, quindi deve essere terzo ed imparziale. Per svolgere l’incarico, il perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione di atti, documenti o cose prodotti dalle parti, che devono confluire nel fascicolo per il dibattimento. Egli può essere assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove, può servirsi di ausiliari di sua fiducia per attività meramente materiali, può chiedere notizie all’imputato, alla persona offesa e ad altre persone. Il giudice non è vincolato dalle conclusioni dell’esperto, ma se intende discostarsene deve motivare adeguatamente. Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, preferendo le tecniche meno invasive. Il giudice può disporre la perizia coattiva:
- in caso di procedimenti per delitti di particolare gravità;
- per necessità di procedere ad atti idonei ad incidere sulla libertà personale;
- in assenza del consenso dell’interessato;
- in caso di indispensabilità per la prova dei fatti. I documenti sono mezzi di prova che si formano fuori dal procedimento, idonei a rappresentare fatti, persone o cose mediante la scrittura, la fotografia, la fonografia ecc. La prova documentale si distingue dalla documentazione, che invece rappresenta un’attività compiuta nel corso del procedimento e consiste essenzialmente nel verbale. Non possono essere acquisiti i documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico o sulla moralità delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. Invece, è sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, previo consenso del legittimo titolare. È obbligatoria l’acquisizione dei documenti che costituiscono corpo del reato, mentre è sempre consentita l’acquisizione di quelli provenienti dall’imputato, anche d’ufficio, anche se sequestrati presso altri o prodotti da altri. L’efficacia probatoria di un documento è subordinata alla certezza della provenienza; non può essere utilizzato se è anonimo o se contiene dichiarazioni di cui sia ignota la provenienza, ma solo se proviene dall’imputato o costituisce corpo del reato. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA I mezzi di ricerca della prova sono strumenti che consentono di rintracciare ed individuare cose materiali, tracce o dichiarazioni, aventi capacità probatoria. Si differenziano dai mezzi di prova, in quanto i mezzi di ricerca della prova forniscono elementi che non sono di per sé fonte di convincimento, bensì rintracciano un elemento probatorio preesistente. Sono disposti prevalentemente dal PM, con l’intervento del GIP, e dal difensore, durante le indagini preliminari e sono atti irripetibili a sorpresa, quindi confluiscono nel fascicolo del dibattimento.
Materialmente il sequestro si attua con l’apposizione di sigilli sulla cosa. Se si tratta di cose deperibili o alterabili, l’autorità giudiziaria ne ordina l’alienazione o la distruzione, dopo averne estratto copia. Vi sono particolari ipotesi di sequestro:
- il sequestro di corrispondenza, di cui solo l’autorità giudiziaria può conoscerne il contenuto;
- il sequestro di dati informatici presso i provider;
- il sequestro presso banche, anche di cose non intestate all’imputato;
- l’acquisizione di documenti o atti presso i servizi segreti o per i quali viene eccepito il segreto di Stato. Il sequestro probatorio va distinto dal sequestro preventivo e conservativo, i quali sono misure cautelari reali e non mezzi di ricerca della prova. L’intercettazione consiste nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione privata tra due o più soggetti, mediante strumenti tecnici di percezione. Occorre distinguere tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali. Le intercettazioni telefoniche hanno ad oggetto conversazioni tra soggetti lontani, che comunicano a distanza, tramite telefono o altri strumenti di comunicazione, anche telematici. Le intercettazioni ambientali hanno ad oggetto un colloquio tra presenti, all’insaputa di almeno uno dei partecipanti. Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni incidono sul bene giuridico inviolabile della libertà e segretezza della corrispondenza, il quale ammette limitazioni solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), nonché con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge). La riserva di giurisdizione consiste dunque nella necessaria autorizzazione del GIP alle intercettazioni, su richiesta del PM. La riserva di legge richiede che vi siano gravi indizi di reato, cioè:
- elementi che indichino l’esistenza di un reato già commesso;
- l’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini;
- un procedimento relativo a determinati reati (stupefacenti, armi, delitti puniti con la detenzione superiore nel massimo a 5 anni ecc.) I gravi indizi di reato si distinguono dai gravi indizi di colpevolezza, in quanto i gravi indizi di reato riguardano la commissione di un reato sotto il profilo oggettivo, senza alcun riferimento a chi ne è l’autore; diversamente, i gravi indizi di colpevolezza sono un presupposto delle misure cautelari e hanno un’accezione soggettiva, infatti non basta che vi sia un reato, ma occorre che gli indizi indichino che un soggetto ne è il possibile autore. Il PM richiede l’autorizzazione al GIP, il quale provvede con decreto motivato. Nei casi di urgenza, il PM può disporla con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e non oltre 24 ore al GIP per la convalida; se il GIP non convalida il decreto entro 48 ore, le intercettazioni effettuate sono inutilizzabili. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente tramite gli impianti installati nella procura della Repubblica, mentre se sono insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, è possibile avvalersi di impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria. Le comunicazioni intercettate sono registrate e viene redatto un verbale, che confluisce nel fascicolo del dibattimento e può essere consultato o copiato dai difensori. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati come prove solo nel procedimento nel quale sono state disposte; al di fuori, possono essere utilizzati solo come notizia di reato, a meno che siano indispensabili per l’accertamento dei delitti che prevedono l’arresto in flagranza obbligatorio.
Sono illegittime ed assolutamente inutilizzabili le intercettazioni eseguite fuori dei casi di legge, in assenza dei presupposti o senza l’osservanza delle dovute formalità, relative a conversazioni o comunicazioni di persone vincolate al segreto professionale, se hanno ad oggetto fatti coperti da segreto e purché esse non abbiano già divulgato le informazioni. LE MISURE CAUTELARI Le misure cautelari sono misure volte ad evitare che il tempo o altre circostanze vanifichino determinate esigenze procedimentali. Per questo motivo, esse sono strumentali al procedimento, si caratterizzano per l’urgenza e la provvisorietà e sono applicate nel rispetto della riserva di giurisdizione e della riserva di legge. Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale e si distinguono in interdittive e coercitive. Le misure interdittive comportano la perdita di determinati poteri e facoltà, come sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Le misure coercitive invece impongono una determinata condotta e si distinguono in obbligatorie e custodiali. Le misure coercitive obbligatorie comprendono il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto e l’obbligo di dimora. Le misure coercitive custodiali sono gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in istituto per detenute madri e la custodia cautelare in luogo di cura. Per applicare una misura cautelare personale è necessario che sussistano delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari. Le condizioni di applicabilità sono:
- i gravi indizi di colpevolezza, che devono essere gravi, cioè devono giustificare la limitazione della libertà del soggetto prima della sentenza definitiva;
- la punibilità in concreto, cioè non vi devono essere cause di giustificazione, cause di non punibilità o cause di estinzione del reato o della pena;
- la gravità del delitto, che deve essere punito con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Le esigenze cautelari sono situazioni di pericolo per le indagini o per il processo che il legislatore mira ad evitare mediante l’applicazione di misure cautelari. Esse sono:
- pericolo di inquinamento probatorio, a fronte di situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova;
- pericolo di fuga, legato all’esigenza di assicurare l’esecuzione della sentenza definitiva, anche in questo caso occorre che il pericolo sia concreto ed attuale, il quale non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;
- pericolo di reiterazione del reato, ovvero l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza di fronte al pericolo concreto ed attuale che l’imputato possa commettere altri delitti. L’autorità giudiziaria deve scegliere una delle misure previste dalla legge sulla base di seguenti criteri:
- adeguatezza, ovvero il giudice deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze riscontrate;
- proporzionalità della misura rispetto all’entità del fatto e alla sanzione erogabile, che deve sussistere per tutta la durata della misura, pertanto impone una costante verifica della perdurante idoneità della misura;
- gradualità, in quanto la custodia in carcere è l’extrema ratio, applicabile soltanto quando le
La misura viene concessa dal giudice competente, ma in caso di urgenza nelle indagini preliminari può provvedervi direttamente il PM; se quest’ultimo non ha ancora assunto la direzione delle indagini, il sequestro può essere disposto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che gli trasmetteranno il verbale. La misura perde efficacia:
- in caso di revoca, disposta quando sono venute meno le esigenze preventive;
- in caso di mancata convalida;
- qualora sia intervenuta sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Contro il decreto di sequestro l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che ha diritto alla loro restituzione, possono proporre riesame. È consentito inoltre il ricorso per cassazione per violazione di legge. LE INDAGINI PRELIMINARI Le indagini preliminari sono la prima fase del procedimento penale, che prendono avvio con la ricezione della notizia di reato e terminano con la formulazione dell’imputazione. Sono finalizzate a determinare se il pubblico ministero possa proseguire o meno all’esercizio dell’azione penale. I soggetti che svolgono attività in tale fase sono: il PM, la PG, il difensore e il GIP, il quale esercita un controllo imparziale sull’attività del PM, riguardo ai provvedimenti più incisivi sui diritti e sulle libertà dell’indagato. La notizia di reato è l’informazione relativa all’avvenuta commissione di un reato. L’acquisizione della notizia di reato spetta al PM e alla polizia giudiziaria di propria iniziativa o tramite denuncia o referto. Dopo aver acquisito la notizia di reato, il PM verifica la sussistenza degli elementi costitutivi di un reato e, in caso positivo, ha l’obbligo di iscriverla nel registro delle notizie di reato. Le notizie tipiche sono la denuncia, il referto e l’informativa di reato. Sono invece notizie atipiche:
- le denunce anonime, di cui non può esserne fatto alcun uso, tranne l’utilizzazione se costituiscono corpo del reato o sono provenienti dall’imputato;
- le notizie confidenziali degli informatori di polizia, assimilabili alle denunce anonime;
- le notizie di mezzi di comunicazione di massa, quando diffondono notizie di reato. La denuncia è la comunicazione di un fatto illecito da parte di chi ne abbia in qualche modo avuto conoscenza. Deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell’acquisizione della notizia, le fonti di prova e, se possibile, le generalità del soggetto attivo, della persona offesa e di coloro che siano in condizione di riportare informazioni utili. Hanno obbligo di denuncia i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio. Hanno obbligo di denuncia anche i privati cittadini, quando abbiano ricevuto cose provenienti da delitto o notizia di materie esplodenti situate nella propria abitazione. Viene presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale al PM o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il referto è la notizia di reato proveniente da chi abbia avuto conoscenza della commissione di un reato nell’esercizio di una professione sanitaria. È obbligatorio quando il sanitario in libera professione ha prestato la propria assistenza alla persona offesa di un delitto procedibile d’ufficio, mentre è facoltativo quando abbia assistito il presunto responsabile. Il sanitario di una struttura pubblica ha invece sempre l’obbligo di referto, in quanto assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.
Il referto deve essere trasmesso entro 48 ore al PM o ad un ufficiale di PG e deve indicare innanzitutto la persona alla quale è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo in cui si trova attualmente, il luogo, il tempo e le circostanze dell’intervento, le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso, nonché gli effetti che ha causato e che può causare. L’informativa di reato è un’informazione completa e organica redatta dalla PG contenente la notizia di reato ricevuta, gli elementi essenziali del fatto, gli elementi di prova e le prime attività investigative svolte. Di regola viene trasmessa al PM senza ritardo e per iscritto, ma in casi di urgenza, di gravi delitti o di arresto in flagranza, deve essere trasmessa immediatamente; mentre se si tratta di atti per i quali occorre l’assistenza del difensore, entro 48 ore. Le condizioni di procedibilità sono dei presupposti in assenza dei quali non è possibile esercitare l’azione penale, pur essendo possibile svolgere le indagini preliminari. Se manca una condizione di procedibilità, il procedimento è destinato a concludersi con l’archiviazione di non luogo a procedere o di proscioglimento. Esse sono la querela, l’istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. La querela è l’atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Deve essere presentata entro 3 mesi dalla notizia del fatto di reato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale al PM o alla PG, oppure ad un agente consolare all’estero. Essa non va confusa con la denuncia, in quanto la denuncia è una semplice comunicazione della commissione di un reato, può provenire da soggetti diversi dalla persona offesa, ha una funzione di notitia criminis, che legittima l’inizio dell’indagini preliminari. La querela, invece, è la manifestazione della volontà che si proceda per l’accertamento e la punizione del reato, proviene solo dalla persona offesa ed è una condizione di procedibilità, in assenza della quale non può essere esercitata l’azione penale. L’istanza di procedimento è la manifestazione della volontà che si proceda penalmente per un reato commesso all’estero, che se fosse stato commesso in Italia sarebbe procedibile anche d’ufficio. La richiesta di procedimento è l’atto con cui il ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero o negli altri casi di legge. L’autorizzazione a procedere è un atto discrezionale e irrevocabile con il quale l’autorità competente consente l’esercizio dell’azione penale nei confronti di determinati soggetti, ad esempio un parlamentare. Gli atti del PM e della PG nella fase delle indagini preliminari sono segreti, fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza o comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (segreto istruttorio). È previsto inoltre il segreto esterno, attraverso il divieto di pubblicazione o di stampa di determinati atti del procedimento. Tuttavia, il PM può consentire che singoli atti o parti di essi vengano pubblicati, può disporre con decreto motivato la segretazione di singoli atti già conoscibili e può vietare la pubblicazione di singoli atti o notizie specifiche. Gli atti che possono essere conosciuti sono di due tipi:
- atti garantiti, i quali non possono essere compiuti senza darne il preavviso al difensore che ha diritto di assistervi (interrogatorio e confronto, ispezione, individuazione di persone, accertamento tecnico non ripetibile), ma soltanto in caso di assoluta urgenza possono essere compiuti prima del termine fissato, avvisando tempestivamente il difensore;