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DIRITTO PROCESSUALE PENALE, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Giurisdizione e processo penale. Modelli di processo: accusatorio, inquisitorio, misto. Principi costituzionali e sovranazionali. Soggetti: giudice; Pm; Pg; imputato; p.o., danneggiato, parte civile; responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria; difensore. Atti, forma dei provvedimenti giurisdizionali e del Pm. Prove: procedimento probatorio, i mezzi di prova e di ricerca della prova Procedimento ordinario: notizia di reato; indagini preliminari; investigazioni difensive; archiviazione; esercizio dell'azione penale; udienza preliminare; dibattimento; sentenza. Impugnazioni ordinarie e straordinarie. Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; decreto penale di condanna; map. Giustizia riparativa. Procedimenti differenziati: procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; procedimento davanti al Gip. Misure precautelari, cautelari personali e reali.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2025/2026

In vendita dal 13/01/2026

Sabrinamartini
Sabrinamartini 🇮🇹

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DOMANDE PROCEDURA PENALE
1. Cause di inammissibilità dell’impugnazione
Il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento
sono trasmessi senza ritardo al giudice competente a conoscere
l’impugnazione (giudice
ad quem
).
Questo giudice verifica tanto l’ammissibilità dell’impugnazione quanto la
regolarità delle notificazioni.
L’art 591 c.p.p prevede le cause di inammissibilità generali, comuni a tutti i
mezzi di impugnazione e cioè in particolare a appello e ricorso per cassazione;
quindi, in particolare le riconosce per le impugnazioni ordinarie.
L’impugnazione è inammissibile:
- Quando è proposta da un soggetto non legittimato o che non vi ha
interesse
- Quando il provvedimento non è impugnabile
- Quando c’è stata rinuncia ad impugnare
- Quando non sono state rispettate le disposizioni sulle impugnazioni che
concernono la forma, la presentazione, la spedizione e i termini
espressamente indicati dalla legge.
Per non incorrere in inammissibilità in appello la legge prescrive che devono
essere enunciati in modo specifico:
- I capi e i punti ai quali si riferisce l’impugnazione
- Le prove dalle quali si deduce che l’inesistenza, l’omessa assunzione o
erronea valutazione,
- Le richieste anche istruttorie
- I motivi con l’indicazione delle ragioni di fatto o di diritto che sorreggono
ogni richiesta (Riforma Cartabia)
Inoltre, la Riforma Cartabia aggiunge che l’appello è inammissibile per:
- Mancanza di specificità dei motivi quando per ogni richiesta non sono
enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle
ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
Il giudice dell’impugnazione dichiara con ordinanza l’inammissibilità
dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato,
l’ordinanza di inammissibilità è pronunciata de plano anche di ufficio ed è
notificata a chi ha proposto impugnazione perché la stessa possa proporre
ricorso per cassazione.
Nel giudizio di impugnazione vale ai sensi dell’art 592 c.p.p il principio di
soccombenza secondo cui la parte privata che ha visto confermata la sentenza,
rigettato il ricorso per cassazione o dichiarata inammissibile l’impugnazione è
condannata alle spese di giustizia, questo principio però non vare quando
l’impugnazione è stata richiesta dalla pubblica accusa.
2. Notizia di reato
Ogni procedimento penale trova la sua fonte nella notizia di reato, ovvero la
comunicazione di un fatto che integra un illecito penale.
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DOMANDE PROCEDURA PENALE

1. Cause di inammissibilità dell’impugnazione Il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento sono trasmessi senza ritardo al giudice competente a conoscere

l’impugnazione (giudice ad quem).

Questo giudice verifica tanto l’ammissibilità dell’impugnazione quanto la regolarità delle notificazioni. L’art 591 c.p.p prevede le cause di inammissibilità generali, comuni a tutti i mezzi di impugnazione e cioè in particolare a appello e ricorso per cassazione; quindi, in particolare le riconosce per le impugnazioni ordinarie. L’impugnazione è inammissibile:

  • Quando è proposta da un soggetto non legittimato o che non vi ha interesse
  • Quando il provvedimento non è impugnabile
  • Quando c’è stata rinuncia ad impugnare
  • Quando non sono state rispettate le disposizioni sulle impugnazioni che concernono la forma, la presentazione, la spedizione e i termini espressamente indicati dalla legge. Per non incorrere in inammissibilità in appello la legge prescrive che devono essere enunciati in modo specifico:
  • I capi e i punti ai quali si riferisce l’impugnazione
  • Le prove dalle quali si deduce che l’inesistenza, l’omessa assunzione o erronea valutazione,
  • Le richieste anche istruttorie
  • I motivi con l’indicazione delle ragioni di fatto o di diritto che sorreggono ogni richiesta (Riforma Cartabia) Inoltre, la Riforma Cartabia aggiunge che l’appello è inammissibile per:
  • Mancanza di specificità dei motivi quando per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Il giudice dell’impugnazione dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato, l’ordinanza di inammissibilità è pronunciata de plano anche di ufficio ed è notificata a chi ha proposto impugnazione perché la stessa possa proporre ricorso per cassazione. Nel giudizio di impugnazione vale ai sensi dell’art 592 c.p.p il principio di soccombenza secondo cui la parte privata che ha visto confermata la sentenza, rigettato il ricorso per cassazione o dichiarata inammissibile l’impugnazione è condannata alle spese di giustizia, questo principio però non vare quando l’impugnazione è stata richiesta dalla pubblica accusa. 2. Notizia di reato Ogni procedimento penale trova la sua fonte nella notizia di reato, ovvero la comunicazione di un fatto che integra un illecito penale.

Il Pm e la Pg ai sensi dell’art 330 c.p.p sono i due soggetti che possono acquisirla sia di propria iniziativa sia attraverso una denuncia o un referto. La denuncia è la comunicazione di un fatto illecito da parte di chi ne è stato vittima o di chi ne abbia comunque avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e il giorno dell’acquisizione e tutto quanto valga a riconoscere l’autore del reato, la persona offesa e tutte le persone private in grado di riferire fatti utili alla ricostruzione del fatto. Il legislatore distingue i soggetti che possono presentare denuncia e afferma che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia se hanno avuto notizia del reato nell’esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, mentre i privati cittadini di regola non hanno l’obbligo di denuncia, ne hanno solo la facoltà a meno che non si trovino in una delle seguenti situazioni in cui invece hanno l’obbligo di denuncia:

  • Hanno ricevuto cose provenienti dal delitto
  • Sappiano che nella loro abitazione ci sia materiale esplodente
  • Che hanno subito un furto di armi o di materiale e esplodente
  • Che sappiano che ci è stato un sequestro di persona a fini di estorsione
  • Che si sia configurato un reato contro la personalità dello stato punito con l’ergastolo. Delle denunce anonime poi non è possibile farne alcuni uso a meno di quanto afferma l’art 240 c.p.p il quale sancisce che delle denunce anonime si può far uso se costituiscono corpo del reato o se provengono direttamente dall’imputato. Il referto invece l’atto che consiste nella comunicazione della notizia di reato da parte dei soggetti che esercitano una professione sanitaria e che nello svolgimento delle loro azioni abbiano appreso del verificarsi di una fattispecie criminosa. Si distingue in questo caso assistenza della persona offesa = si obbligo di referto; assistenza dell’autore del reato = no obbligo di referto per evitare all’assistito di essere sottoposto ad un procedimento penale. 3. Le intercettazioni L’intercettazione nel processo penale è una tecnica investigativa utilizzata per raccogliere prove durante una indagine. Essa consiste nel captare mediante l’uso di strumenti tecnici le comunicazioni private di una persona sospetta di aver commesso un reato. Si distingue tra:
  • Intercettazioni telefoniche  consistono nella captazione di conversazioni tra soggetti non presenti, ma che conversano utilizzando il telefono o altre modalità di trasmissione
  • Intercettazioni ambientali  consistono nella captazione di un colloquio che sta avvenendo tra soggetti presenti, all'insaputa di almeno uno dei soggetti che vi prende parte. Il codice ai sensi dell’art. 266 c.p.p. elenca una serie tassativa di reati in presenza dei quali l'autorità inquirente può fare ricorso all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.

depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Lì rimarranno per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non dia una proroga. Tuttavia, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o di ispezionare i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice acquisisce le conversazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (questa udienza viene definita "udienza di stralcio"). Conclusa quest'attività, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire. A questo punto le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

4. Il giudizio abbreviato I procedimenti speciali disciplinati dagli artt. 438 e ss. c.p.p. si discostano dal procedimento penale ordinario perché omettono una delle fasi processuali quali l’udienza preliminare, l’udienza dibattimentale o tutte e due. Il giudizio abbreviato è disciplinato dagli artt 438 e seguenti del c.p.p. È un procedimento speciale che consente al giudice decidere con una condanna o con proscioglimento già nella fase dell'udienza preliminare, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La particolarità di questo procedimento è la sua premialità: ovvero, in caso di condanna è concessa la riduzione di pena nella misura fissa di un terzo in caso di delitti e della metà in caso di contravvenzioni. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il rito abbreviato può essere disposto dal giudice sull'unico presupposto della richiesta dell'imputato, tale richiesta è un atto proponibile personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale e deve essere presentata entro, e non oltre, la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare. Esistono due tipi di giudizio abbreviato:

  • Giudizio abbreviato secco  si ha quando l'imputato decide di sottoporsi ad una decisione allo stato degli atti, ovvero alla luce di quanto è contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero. In questo caso, il giudice è obbligato a disporre il giudizio abbreviato a meno che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che è, invece, necessaria una integrazione istruttoria. All'esito di questa eventuale integrazione

probatoria, tuttavia, l'imputato potrà chiedere di proseguire il processo nelle forme ordinarie. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti pronuncia una sentenza di condanna o proscioglimento, utilizzando il materiale probatorio raccolto dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, nonché gli altri documenti acquisiti in udienza preliminare, terminata quindi la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di condanna, la pena è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Con la recente riforma Cartabia, è stato stabilito che quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

  • Giudizio abbreviato condizionato alla concessione di un'integrazione probatoria durante dell'udienza preliminare  si ha quando l'imputato subordina la propria richiesta ad una integrazione probatoria. L'imputato deve, quindi, indicare le prove di cui chiede l'ammissione. Mentre la richiesta non condizionata è insindacabile, il giudice può invece valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, accogliendola oppure rigettandola. Il giudice deve rigettare la richiesta se il mezzo di priva tende a far entrare in forma diversa un elemento già esistente negli atti scritti, inoltre, l’integrazione deve prefigurarsi come indispensabile ad assicurare il completo accertamento di tutti quei fatti che sono oggetto di prova. L'imputato può comunque chiedere, se la richiesta di rito abbreviato condizionato viene rigettata, che il processo sia definito con rito abbreviato secco o attraverso applicazione concordata della pena. In caso di accoglimento della richiesta condizionata, il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria. La parte civile non ha alcuna possibilità di opporsi alla scelta fatta dall’imputato di accedere al rito abbreviato; tuttavia, può non accettare il rito abbreviato così da ottenere dei benefici quali:
  • Può evitare che il processo civile sia sospeso
  • Può impedire che l’eventuale sentenza di assoluzione dell’imputato possa avere efficacia nei suoi confronti. 5. La perizia La perizia è disciplinata ai sensi dell’art 220 ss cpp. La perizia è il mezzo di prova disposto dal giudice, anche d'ufficio, quando è necessario svolgere indagini oppure acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

che implica il diretto coinvolgimento del G.I.P: il Pm fa richiesta al giudice per le indagini preliminari di poter procedere ai prelievi necessari; il G.I.P., verificati i presupposti, può autorizzarlo a procedere con i prelievi emettendo un'ordinanza motivata. Eccezionalmente, nei casi di urgenza, caratterizzati dal pericolo che il ritardo possa determinare un grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il Pm può disporre autonomamente lo svolgimento dei prelievi, emettendo un proprio decreto motivato. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e a parità di risultato sono prescelte le tecniche meno invasive. Nel caso in cui la procedura non sia totalmente rispettata il legislatore ha previsto una doppia sanzione processuale:

  • la nullità delle operazioni
  • l’inutilizzabilità delle informazioni così acquisite 6. L’archiviazione Siamo alla conclusione delle indagini preliminari. Le indagini preliminari devono essere concentrate in un arco temporale determinato che di regola è:
  • 6 mesi per le contravvenzioni
  • 1 anno per i delitti
  • 1 anno e 6 mesi per i delitti di cui art 407 cpp quindi criminalità organizzata Questi termini decorrono dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle indagini è inserito nel registro delle notizie di reato. Alla scadenza dei termini, se il Pm ritiene di aver raccolto elementi di prova sufficienti, richiederà l'archiviazione oppure il rinvio a giudizio. Se invece non è in grado di chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio, allora potrà chiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga dei termini. Questa richiesta di proroga va depositata prima della scadenza del termine ordinario nella cancelleria del giudice stesso e deve contenere la notizia di reato e i motivi che la giustificano. La richiesta deve essere giustificata alla luce della complessità delle indagini e la proroga può essere concessa per una sola volta e per non più di sei mesi, tale termine massimo non può essere in nessun caso ulteriormente prorogato e gli atti eventualmente compiuti oltre questo termine sono inutilizzabili. Con le modifiche che la riforma Cartabia ha effettuato al codice il Pm è tenuto ad esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, Il termine è

aumentato a nove mesi nei casi in cui i delitti siano particolarmente gravi o per le notizie di reato che richiedono indagini particolarmente complesse. Se allo scadere di questi termini il Pm non ha ancora archiviato o richiesto il rinvio a giudizio, il Procuratore Generale può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini, ovvero può sottrarle a quel Pm e darle, ad esempio, ad un altro. Il Pm, se ritiene che gli elementi raccolti non consentano di prevedere ragionevolmente che il dibattimento possa concludersi con una condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca deve presentare la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Il Pm può decidere di richiedere l'archiviazione di un procedimento in casi individuati espressamente dal codice e distinguiamo:

  • I presupposti di fatto  l’archiviazione è pronunciata dal GIP in presenza di presupposti di fatto e di diritto, è pronunciata in presenza di presupposti di fatto quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ex art 408 cpp e si tratta di effettuare un vaglio sulle indagini svolte applicando allo stato degli atti la regola di giudizio dell’al di là del ragionevole dubbio che opererebbe in dibattimento
  • I presupposti di diritto  ex art 411 cpp sono presupposti di diritto l’infondatezza della notizia di reato, mancanza delle condizioni di procedibilità, estinzione del reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sulla richiesta di archiviazione del P è previsto un controllo da parte del Gip, che può pronunciarsi in due modi:

- può accogliere semplicemente la richiesta di archiviazione de plano in

questo caso, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

  • In alternativa, può non accogliere la richiesta in questo caso, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. All'esito dell'udienza il giudice può adottare tre diversi provvedimenti: a. Può pronunciare ordinanza di archiviazione, se le parti lo abbiano convinto della possibilità di pronunciarsi in tal senso; b. Può disporre le cosiddette indagini coatte, ovvero indagini ulteriori che il giudice ritiene necessarie per poter decidere correttamente sulla richiesta di archiviazione; In questo caso il Gip indica al Pm sia le indagini da fare che il termine entro cui concluderle. c. Può disporre la cosiddetta imputazione coatta: si tratta del caso in cui il Gip ritenga che il Pm debba necessariamente esercitare l'azione penale, formulando entro dieci giorni un'imputazione. Il titolare dell'azione penale resta sempre il Pm, al quale il G.I.P. può soltanto imporre di formulare una imputazione; quindi, non la può fare il GIP stesso. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Il Pm può richiedere l'archiviazione al G.I.P. anche nel caso in cui ritenga che il fatto

acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. L’udienza preliminare si svolge attraverso una serie di fasi: a. La prima consiste negli atti introduttivi, che sono gli adempimenti preliminari all'apertura dell'udienza vera e propria che deve compiere il G.U.P. il quale, in seguito alla fissazione dell'udienza, deve comunicare alle parti del processo una serie di avvisi, in particolare, all'imputato ed alla persona offesa di cui sia nota l'identità, fa notificare un avviso contenente, a pena di nullità:  La data e il luogo dell’udienza  La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, con l'avvertimento all'imputato che se non si presenta, si applicheranno le disposizioni di legge degli artt. 420-bis e seguenti.  La possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa b. Accertamento delle genericità o dell’indeterminatezza dell’imputazione  in questa fase si rileva una violazione dell’art 417 c.p.p il giudice sentite le parti in vita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione, qualora il pubblico ministero non provveda il giudice sentite le parti dichiara anche l’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero, qualora il pubblico ministero dia seguito alla sollecitazione del giudice modifichi l’imputazione esse inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato presente. c. Ammissione di atti e documenti se non dispone la restituzione degli atti atti al pubblico ministero il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti compresa la documentazione delle investigazioni difensive e successivamente dichiara aperta la discussione. d. Esposizione del pubblico ministero il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e degli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio giudizio e. Dichiarazioni spontanee dell’imputato f. Esposizione dei difensori delle parti private g. Conclusioni il pubblico ministero difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione. h. Decisione definitiva o interlocutoria al termine dell’udienza il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, prende invece una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti, in questo caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare L’articolo 425 cpp che impone al G.U.P. di deliberare il non luogo a procedere quando si è in presenza di una causa di estinzione del reato, in presenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere eseguita, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, quando il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, oppure quando l’imputato per qualsiasi altra ragione non è punibile. La sentenza di non luogo a procedere è appellabile. Il GUP emetterà il decreto che dispone il giudizio se non ricorrono le condizioni per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere, il decreto che

dispone il giudizio è quel provvedimento giurisdizionale che conclude l'udienza preliminare in modo sfavorevole all'imputato, perchè lo conduce alla fase dibattimentale. L'art. 429 c.p.p. sancisce che tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice dell'udienza preliminare deve di dividere gli atti raccolti fino a quel momento, per predisporre due differenti fascicoli: il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del P.M.

9. Il doppio fascicolo Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il Gup deve dividere gli atti raccolti fino a quel momento, per predisporre due differenti fascicoli: il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del P.M. É necessario dividere i fascicoli per garantire che il giudice del dibattimento non sia influenzato dagli atti compiuti nel corso delle fasi precedenti. Il fascicolo del Pm è disciplinato ai sensi dell’art 433 c.p.p e contiene:

  • Gli atti delle indagini preliminari
  • Atti delle indagini suppletive
  • Atti dell’udienza preliminare
  • Atti che non rientrano nel fascicolo del dibattimento
  • Fascicolo del difensore Il fascicolo del dibattimento è disciplinato ai sensi dell’art 431 c.p.p è formato nel contraddittorio delle parti ed è composto:
  • Atti sull’azione penale
  • Verbali di atti non ripetibili della Pg, del Pm e del difensore
  • Verbali degli atti assunti ex art 392 c.p.p ovvero tramite incidente probatorio
  • Il certificato del casellario giudiziale
  • Il corpo del reato e le altre cose pertinenti allo stesso a meno che non debbano essere conservate in luogo diverso. 10. La cognizione del giudice di appello

Il giudice di appello ha il potere-dovere di decidere esclusivamente sui « punti

della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». In particolare, il giudice

è vincolato ai punti della decisione impugnata, ma non anche ai motivi che le parti hanno dedotto a sostegno dell'impugnazione stessa in sostanza, opera il

principio tantum devolutum quantum appellatum.

Attraverso la proposizione dell'appello, oltre a denunciare un vizio della sentenza, si determina l’instaurazione di un giudizio che ha ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale e basato, eventualmente, anche su nuove prove, quindi la sentenza conclusiva dell'appello sostituisce completamente la sentenza impugnata. Quando ad appellare è il solo Pm il giudice di secondo grado non ha limiti particolari alla sua cognizione, nel senso che:

  • nel caso di appello contro la sentenza di condanna può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, mutare la specie e la quantità della pena in peggio, revocare benefici ed applicare misure di sicurezza;

11. La rimessione del processo Oltre ai casi di non imparzialità del giudice che possono determinare l’astensione e la ricusazione, si possono avere dei casi in cui la violazione delle regole della imparzialità riguardi non già il giudice persona fisica, bensì il giudice quale ufficio nel suo complesso. In questo caso entra in gioco un istituto chiamato della rimessione del processo. Con la cd. legge Cirami è stata dettata una specifica normativa che amplia i casi di rimessione ed ha introdotto alcune ipotesi di sospensione obbligatoria del processo. Le ragioni che giustificano la richiesta di rimessione consistono essenzialmente in gravi situazioni locali, ovvero in situazioni effettivamente esistenti e ineliminabili idonee a:

  • turbare lo svolgimento del processo;
  • pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano;
  • pregiudicare la sicurezza o l'incolumità pubblica;
  • determinare motivi di legittimo sospetto La richiesta di rimessione può essere avanzata in ogni stato e grado del processo:
  • dal Procuratore Generale presso la corte d'appello, o
  • dal pubblico ministero, presso il giudice che procede o
  • dall'imputato. Questa è, inoltre, depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice, che provvede a trasmetterla immediatamente alla Corte di Cassazione con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Sia il giudice di merito che la stessa Corte di Cassazione possono disporre la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 cpp, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. In caso di accoglimento dell'istanza, la Corte di Cassazione emette un'ordinanza con cui trasferisce il processo ad un altro giudice che abbia la medesima competenza per materia e sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello secondo il disposto dell'art. 11 c.p.p. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta, ugualmente verrà emessa un'ordinanza con la quale la Corte potrà anche condannare le parti private al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. 12. Patteggiamento e l’impugnazione dello stesso Il patteggiamento consiste nell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo procedimento consente di arrivare ad una sentenza, di regola già nella fase dell'udienza preliminare, sulla base di un accordo tra imputato e P.M. sul quantum, ovvero la quantità di pena da dare. Si tratta di un procedimento speciale che omette la fase dibattimentale, l'imputato così rinuncia a difendersi dalle accuse e questo gli permette di accedere a rilevanti benefici, tra cui la riduzione della pena in misura variabile fino ad un terzo.

Esistono due forme di patteggiamento:

  • il c.d. patteggiamento tradizionale consente all’imputato ed al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva, quando questa, ridotta fino ad un terzo, non supera due anni. L'ammissibilità del patteggiamento tradizionale non è condizionata da alcun limite, né soggettivo né oggettivo; quindi, questo rito è applicabile a tutti i reati, anche quelli più gravi e a tutti i soggetti, anche se delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati.
  • Il patteggiamento allargato consente all'imputato ed al Pm di chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, sempre ridotta fino ad un terzo, per reati puniti da due anni e un giorno fino a cinque anni. Il patteggiamento allargato ha dei limiti sia sotto il profilo oggettivo in quanto è escluso per i procedimenti relativi a delitti particolarmente gravi, come l'associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù; sia sotto il profilo soggettivo perché sono esclusi i procedimenti contro i delinquenti abituali, professionali per tendenza e recidivi reiterati. Inoltre, al patteggiamento allargato non conseguono i benefici di cui all'art. 445 c.p.p., propri del patteggiamento tradizionale quali la non irrogazione delle pene accessorie, la sospensione condizionale o il pagamento delle spese di procedimento. Le due forme di patteggiamento hanno in comune la disciplina procedimentale ed il beneficio della non menzione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale. Il giudice procederà a valutare la richiesta delle parti in presenza di due presupposti, uno positivo ed uno negativo:
  • in primo luogo, è necessario che le parti abbiano raggiunto un accordo sul quantitativo di pena da applicare;
  • in secondo luogo, è necessario che non ricorra una causa di non punibilità; infatti, in presenza di una di queste cause, il giudice pronuncerà direttamente una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Davanti a questi presupposti, il giudice procederà ad un controllo di carattere sostanziale sul contenuto dell'accordo, ovvero valuterà la sua correttezza; in particolare, dovrà verificare e darne conto nella motivazione della sentenza che le parti:
  • abbiano dato una corretta qualificazione giuridica al fatto,
  • abbiano correttamente applicato e comparato le circostanze del reato,
  • abbiano indicato una pena congrua quindi non sproporzionata Se il giudice ritiene la richiesta è corretta pronuncerà immediatamente la sentenza di applicazione della pena, dicendo nel dispositivo che c’è stata la concorde richiesta delle parti. Per quanto riguarda le impugnazioni, il Pm di regola non può appellare la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, infatti, ai sensi dell’articolo 448, quando il Pm non ha consentito al patteggiamento ed il giudice ha applicato la pena su richiesta dell’imputato, la pubblica accusa può

equivoci, non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile e infine per concordanti si intendono fatti non contrastanti tra loro, infatti tutti gli indizi devono condurre verso la stessa direzione. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che anche la presenza di un solo indizio possa consentire di desumere l'esistenza di un fatto di reato, purché lo stesso sia talmente grave e preciso da non lasciare spazio a ragionevoli alternative (es. prova del DNA).

14. Sentenza di non luogo a procedere Al termine dell’udienza il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, prende invece una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti, in questo caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare L’articolo 425 cpp impone al G.U.P. di deliberare il non luogo a procedere quando si è in presenza di:

  • Una causa di estinzione del reato,
  • In presenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere eseguita,
  • Quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, quando il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso
  • Quando l’imputato per qualsiasi altra ragione non è punibile La sentenza di non luogo a procedere quindi è motivata. La sentenza di non luogo a procedere è appellabile e l'appello può essere proposto:
  • dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale;
  • dall'imputato, a meno che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, questo è previsto perché sono le due formule più favorevoli all’imputato e quindi si vuole evitare un nuovo procedimento sostanzialmente inutile e anche inutilmente dispendioso.
  • dalla persona offesa, ma solo ed esclusivamente nei casi di nullità previsti dal codice o in caso di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il procedimento in appello seguirà le forme dell'art. 127 c.p.p. con la partecipazione necessaria delle parti, all'esito del processo, la Corte d'appello può confermare o meno la sentenza. Il legislatore distingue le ipotesi in cui l'appello sia stato proposto dal P.M. da quelle in cui l'appello sia stato proposto dall'imputato:
  • Se l'appello è stato proposto dal P.M., in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, la Corte potrà o pronunciare decreto che dispone il giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
  • Se, invece l'appello è stato proposto dall'imputato, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, la Corte dovrà

necessariamente pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. Contro la sentenza di appello, sarà proponibile il ricorso per cassazione. La riforma Cartabia ha apportato delle modifiche, essa infatti stabilisce che non si può proporre appello contro le pronunce su reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Il codice disciplina, in un titolo a parte, la revoca della sentenza di non luogo a procedere, questo rimedio è utilizzabile se sopravvengono o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o insieme a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio. In queste circostanze il pubblico ministero formula una richiesta di revoca della sentenza al G.I.P. e sulla richiesta di revoca, il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza all'esito di un procedimento in camera di consiglio ex 127 c.p.p. E il GUP emetterà il decreto che dispone il giudizio se non ricorrono le condizioni per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.

15. Esame incrociato Le prove sono tutte assunte mediante l’esame incrociato. Quest’istituto può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata. L’esame incrociato si articola nelle tre fasi dell’esame dire, del controesame e del riesame ai sensi dell’articolo 498. I soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero e i difensori delle parti private. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha deciso di interrogare il testimone, il controesame è eventuale nel senso che le parti che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste possono a loro volta porre domande, il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame e nel riesame la parte che ha condotto l’esame diretto può proporre nuove domande. L’esame diretto tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone, questi fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha chiamato deporre e lo scopo è quello di dimostrare che il teste attendibile è credibile e per questo motivo sono vietate le domande su suggerimento di denominate nella prassi domande suggestive. Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del testimone, esso può avvenire sui fatti o sulla credibilità del testimone o anche su entrambi, il controesame sulla credibilità tende a far dichiarare al testimone i fatti che dimostrano la non credibilità di quest’ultimo, il controesame sui fatti tende a far dichiarare al testimone un fatto diverso o contrario a quello esposto nell’esame diretto. Nel controesame sono ammesse le domande suggestive dove il loro scopo è quello di saggiare come il testimone reagisce sia quello di far cadere quest’ultimo in contraddizione. Il riesame condotto della persona che ha chiesto l’assunzione della testimonianza ed è doppiamente eventuale perché avviene soltanto se si è svolto il controesame, la funzione del riesame è quella di consentire a chi ha

L’impugnazione deve essere proposta con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data e il giudice che lo ha messo con anche l’enunciazione specifica:

  • Dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione
  • Delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione
  • Delle richieste anche istruttorie
  • Dei motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta riforma Cartabia domanda n. I capi della sentenza si riferiscono alle parti principali e autonome della decisione del giudice e ogni capo rappresenta una decisione indipendente del giudice su una determinata questione o su un determinato aspetto della causa. I punti a differenza rappresentano i singoli elementi o aspetti specifici all’interno del capo infatti ogni capo può essere scomposto in vari punti che costituiscono i singoli passaggi logici e giuridici che hanno portato il giudice a quella decisione. Ad esempio il primo capo riguarda la condanna dell’imputato per furto e all’interno del primo capo i punti potrebbero essere la qualificazione del furto come furto aggravato o la qualificazione della pena per il furto. Fino a 15 giorni prima dell’udienza davanti al giudice è possibile presentare motivi nuovi, ulteriori rispetto a quelli già presentati ma sempre riferiti ai capi e ai punti della sentenza già impugnati e a questo punto la cancelleria del giudice che ha messo la decisione deve notificare alle parti private senza ritardo il provvedimento emesso dal giudice e anche comunicarlo al pubblico ministero. I termini per impugnare sono di:
  • 15 giorni per i provvedimenti emessi in seguito procedimento in camera di consiglio
  • 15 giorni per i casi di motivazione contestuale al dispositivo
  • 30 giorni quando la motivazione sia stata depositata successivamente all’udienza di deliberazione, e in questo caso i termini decorrono dalla scadenza del termine per il deposito
  • 45 giorni quando si tratti di sentenza con motivazione complessa per la quale il termine di deposito della motivazione può raggiungere addirittura i 90 giorni. Tutti questi termini sono aumentati dei 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza ai sensi dell’articolo 420 bis. Ovviamente i termini di decadenza sono previsti solo per le impugnazioni ordinarie come l’appello a ricorso per cassazione perché per i mezzi straordinari visto che hanno ad oggetto sentenze già passate in giudicato non sono soggetti a termini. 17. Chiamata in correità Il legislatore impone che sia fatto un riscontro particolarmente accurato delle dichiarazioni rese dall’imputato connesso o collegato e anche al testimone assistito. Per riscontro si intende comunemente il controllo sulla attendibilità e sulla credibilità del dichiarante e della sua dichiarazione.

Il codice ai sensi dell’articolo 192 sancisce che le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità si tratta infatti di una regola giuridica di valutazione della prova dalla quale si ricava che le dichiarazioni degli imputati connessi o collegati possono essere valutati come prova soltanto se vi sono dei riscontri. La ragione di questo istituto è che le dichiarazioni di un imputato connesso potrebbero essere finalizzati ad alleggerire la propria posizione e per questo motivo l’imputato ha un forte interesse a dire il falso. Una volta che riscontro abbia avuto esito positivo il giudice dovrà verificare se le dichiarazioni possono essere utilizzate a ricostruire il fatto storico e quello che conta è che il riscontro sia effettuato con modalità rigorose. Il riscontro, appunto, deve essere particolarmente accurato perché il codice impone di valutare altri elementi di prova, non occorre che essi siano tali da permettere di provare da soli il fatto affermato al dichiarante ma è sufficiente che gli altri elementi di prova siano tali da permettere semplicemente di affermare l’attendibilità del dichiarante su quel determinato. Può accadere che l’imputato ammetta la propria responsabilità indicando altri come colpevoli del medesimo fatto di reato e in questo caso si ha quella che comunemente viene chiamata in correo. Ma può anche accadere che un imputato indichi un’altra persona come responsabile di un altro fatto di reato e così si ha la dichiarazione accusatoria. Il codice precisa che il riscontro deve avere ad oggetto altri elementi di prova e quindi se ne ricava che gli elementi devono essere esterni o estrinseci rispetto alla dichiarazione stessa, può trattarsi di una dichiarazione di altre persone, anche di testimoni o imputati, e in questo caso si parla di riscontri incrociati. Quindi sulla base di quanto previsto dal codice il riscontro può essere definito quell’elemento di prova che serve a confermare la attendibilità di una dichiarazione.

18. Procedimento applicativo di una misura cautelare Il procedimento cautelare rappresenta una parentesi strutturalmente autonoma ma logicamente funzionale al procedimento principale. E strutturalmente autonomo perché segue un proprio percorso che inizia con la richiesta del Pm rivolto al giudice che procede per far sì che provveda all’emanazione di una misura cautelare e termina con la decisione del giudice di rigetto o di accoglimento della richiesta stessa. Nel caso in cui il giudice accolga la richiesta seguirà un’ulteriore fase esecutiva della misura curata dallo Pm. È un procedimento logicamente funzionale al procedimento principale perché in definitiva l’emanazione della misura si rende opportuna per assicurare le esigenze cautelari proprio per evitare che l’esito del processo sia compromesso. Per quanto riguarda la competenza in materia di misure cautelari sotto il profilo dell’applicazione, della revoca e delle eventuali modifiche sulle modalità esecutive questa nel corso delle indagini preliminari spetta al GIP, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale spetta al giudice che procede.