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Giurisdizione e processo penale. Modelli di processo: accusatorio, inquisitorio, misto. Principi costituzionali e sovranazionali. Soggetti: giudice; Pm; Pg; imputato; p.o., danneggiato, parte civile; responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria; difensore. Atti, forma dei provvedimenti giurisdizionali e del Pm. Prove: procedimento probatorio, i mezzi di prova e di ricerca della prova Procedimento ordinario: notizia di reato; indagini preliminari; investigazioni difensive; archiviazione; esercizio dell'azione penale; udienza preliminare; dibattimento; sentenza. Impugnazioni ordinarie e straordinarie. Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; decreto penale di condanna; map. Giustizia riparativa. Procedimenti differenziati: procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; procedimento davanti al Gip. Misure precautelari, cautelari personali e reali.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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1. Cause di inammissibilità dell’impugnazione Il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento sono trasmessi senza ritardo al giudice competente a conoscere
Questo giudice verifica tanto l’ammissibilità dell’impugnazione quanto la regolarità delle notificazioni. L’art 591 c.p.p prevede le cause di inammissibilità generali, comuni a tutti i mezzi di impugnazione e cioè in particolare a appello e ricorso per cassazione; quindi, in particolare le riconosce per le impugnazioni ordinarie. L’impugnazione è inammissibile:
Il Pm e la Pg ai sensi dell’art 330 c.p.p sono i due soggetti che possono acquisirla sia di propria iniziativa sia attraverso una denuncia o un referto. La denuncia è la comunicazione di un fatto illecito da parte di chi ne è stato vittima o di chi ne abbia comunque avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e il giorno dell’acquisizione e tutto quanto valga a riconoscere l’autore del reato, la persona offesa e tutte le persone private in grado di riferire fatti utili alla ricostruzione del fatto. Il legislatore distingue i soggetti che possono presentare denuncia e afferma che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia se hanno avuto notizia del reato nell’esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, mentre i privati cittadini di regola non hanno l’obbligo di denuncia, ne hanno solo la facoltà a meno che non si trovino in una delle seguenti situazioni in cui invece hanno l’obbligo di denuncia:
depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Lì rimarranno per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non dia una proroga. Tuttavia, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o di ispezionare i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice acquisisce le conversazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (questa udienza viene definita "udienza di stralcio"). Conclusa quest'attività, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire. A questo punto le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
4. Il giudizio abbreviato I procedimenti speciali disciplinati dagli artt. 438 e ss. c.p.p. si discostano dal procedimento penale ordinario perché omettono una delle fasi processuali quali l’udienza preliminare, l’udienza dibattimentale o tutte e due. Il giudizio abbreviato è disciplinato dagli artt 438 e seguenti del c.p.p. È un procedimento speciale che consente al giudice decidere con una condanna o con proscioglimento già nella fase dell'udienza preliminare, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La particolarità di questo procedimento è la sua premialità: ovvero, in caso di condanna è concessa la riduzione di pena nella misura fissa di un terzo in caso di delitti e della metà in caso di contravvenzioni. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il rito abbreviato può essere disposto dal giudice sull'unico presupposto della richiesta dell'imputato, tale richiesta è un atto proponibile personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale e deve essere presentata entro, e non oltre, la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare. Esistono due tipi di giudizio abbreviato:
probatoria, tuttavia, l'imputato potrà chiedere di proseguire il processo nelle forme ordinarie. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti pronuncia una sentenza di condanna o proscioglimento, utilizzando il materiale probatorio raccolto dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, nonché gli altri documenti acquisiti in udienza preliminare, terminata quindi la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di condanna, la pena è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Con la recente riforma Cartabia, è stato stabilito che quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
che implica il diretto coinvolgimento del G.I.P: il Pm fa richiesta al giudice per le indagini preliminari di poter procedere ai prelievi necessari; il G.I.P., verificati i presupposti, può autorizzarlo a procedere con i prelievi emettendo un'ordinanza motivata. Eccezionalmente, nei casi di urgenza, caratterizzati dal pericolo che il ritardo possa determinare un grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il Pm può disporre autonomamente lo svolgimento dei prelievi, emettendo un proprio decreto motivato. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e a parità di risultato sono prescelte le tecniche meno invasive. Nel caso in cui la procedura non sia totalmente rispettata il legislatore ha previsto una doppia sanzione processuale:
aumentato a nove mesi nei casi in cui i delitti siano particolarmente gravi o per le notizie di reato che richiedono indagini particolarmente complesse. Se allo scadere di questi termini il Pm non ha ancora archiviato o richiesto il rinvio a giudizio, il Procuratore Generale può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini, ovvero può sottrarle a quel Pm e darle, ad esempio, ad un altro. Il Pm, se ritiene che gli elementi raccolti non consentano di prevedere ragionevolmente che il dibattimento possa concludersi con una condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca deve presentare la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Il Pm può decidere di richiedere l'archiviazione di un procedimento in casi individuati espressamente dal codice e distinguiamo:
questo caso, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. L’udienza preliminare si svolge attraverso una serie di fasi: a. La prima consiste negli atti introduttivi, che sono gli adempimenti preliminari all'apertura dell'udienza vera e propria che deve compiere il G.U.P. il quale, in seguito alla fissazione dell'udienza, deve comunicare alle parti del processo una serie di avvisi, in particolare, all'imputato ed alla persona offesa di cui sia nota l'identità, fa notificare un avviso contenente, a pena di nullità: La data e il luogo dell’udienza La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, con l'avvertimento all'imputato che se non si presenta, si applicheranno le disposizioni di legge degli artt. 420-bis e seguenti. La possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa b. Accertamento delle genericità o dell’indeterminatezza dell’imputazione in questa fase si rileva una violazione dell’art 417 c.p.p il giudice sentite le parti in vita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione, qualora il pubblico ministero non provveda il giudice sentite le parti dichiara anche l’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero, qualora il pubblico ministero dia seguito alla sollecitazione del giudice modifichi l’imputazione esse inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato presente. c. Ammissione di atti e documenti se non dispone la restituzione degli atti atti al pubblico ministero il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti compresa la documentazione delle investigazioni difensive e successivamente dichiara aperta la discussione. d. Esposizione del pubblico ministero il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e degli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio giudizio e. Dichiarazioni spontanee dell’imputato f. Esposizione dei difensori delle parti private g. Conclusioni il pubblico ministero difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione. h. Decisione definitiva o interlocutoria al termine dell’udienza il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, prende invece una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti, in questo caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare L’articolo 425 cpp che impone al G.U.P. di deliberare il non luogo a procedere quando si è in presenza di una causa di estinzione del reato, in presenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere eseguita, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, quando il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, oppure quando l’imputato per qualsiasi altra ragione non è punibile. La sentenza di non luogo a procedere è appellabile. Il GUP emetterà il decreto che dispone il giudizio se non ricorrono le condizioni per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere, il decreto che
dispone il giudizio è quel provvedimento giurisdizionale che conclude l'udienza preliminare in modo sfavorevole all'imputato, perchè lo conduce alla fase dibattimentale. L'art. 429 c.p.p. sancisce che tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice dell'udienza preliminare deve di dividere gli atti raccolti fino a quel momento, per predisporre due differenti fascicoli: il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del P.M.
9. Il doppio fascicolo Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il Gup deve dividere gli atti raccolti fino a quel momento, per predisporre due differenti fascicoli: il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del P.M. É necessario dividere i fascicoli per garantire che il giudice del dibattimento non sia influenzato dagli atti compiuti nel corso delle fasi precedenti. Il fascicolo del Pm è disciplinato ai sensi dell’art 433 c.p.p e contiene:
è vincolato ai punti della decisione impugnata, ma non anche ai motivi che le parti hanno dedotto a sostegno dell'impugnazione stessa in sostanza, opera il
Attraverso la proposizione dell'appello, oltre a denunciare un vizio della sentenza, si determina l’instaurazione di un giudizio che ha ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale e basato, eventualmente, anche su nuove prove, quindi la sentenza conclusiva dell'appello sostituisce completamente la sentenza impugnata. Quando ad appellare è il solo Pm il giudice di secondo grado non ha limiti particolari alla sua cognizione, nel senso che:
11. La rimessione del processo Oltre ai casi di non imparzialità del giudice che possono determinare l’astensione e la ricusazione, si possono avere dei casi in cui la violazione delle regole della imparzialità riguardi non già il giudice persona fisica, bensì il giudice quale ufficio nel suo complesso. In questo caso entra in gioco un istituto chiamato della rimessione del processo. Con la cd. legge Cirami è stata dettata una specifica normativa che amplia i casi di rimessione ed ha introdotto alcune ipotesi di sospensione obbligatoria del processo. Le ragioni che giustificano la richiesta di rimessione consistono essenzialmente in gravi situazioni locali, ovvero in situazioni effettivamente esistenti e ineliminabili idonee a:
Esistono due forme di patteggiamento:
equivoci, non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile e infine per concordanti si intendono fatti non contrastanti tra loro, infatti tutti gli indizi devono condurre verso la stessa direzione. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che anche la presenza di un solo indizio possa consentire di desumere l'esistenza di un fatto di reato, purché lo stesso sia talmente grave e preciso da non lasciare spazio a ragionevoli alternative (es. prova del DNA).
14. Sentenza di non luogo a procedere Al termine dell’udienza il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, prende invece una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti, in questo caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare L’articolo 425 cpp impone al G.U.P. di deliberare il non luogo a procedere quando si è in presenza di:
necessariamente pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. Contro la sentenza di appello, sarà proponibile il ricorso per cassazione. La riforma Cartabia ha apportato delle modifiche, essa infatti stabilisce che non si può proporre appello contro le pronunce su reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Il codice disciplina, in un titolo a parte, la revoca della sentenza di non luogo a procedere, questo rimedio è utilizzabile se sopravvengono o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o insieme a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio. In queste circostanze il pubblico ministero formula una richiesta di revoca della sentenza al G.I.P. e sulla richiesta di revoca, il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza all'esito di un procedimento in camera di consiglio ex 127 c.p.p. E il GUP emetterà il decreto che dispone il giudizio se non ricorrono le condizioni per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.
15. Esame incrociato Le prove sono tutte assunte mediante l’esame incrociato. Quest’istituto può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata. L’esame incrociato si articola nelle tre fasi dell’esame dire, del controesame e del riesame ai sensi dell’articolo 498. I soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero e i difensori delle parti private. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha deciso di interrogare il testimone, il controesame è eventuale nel senso che le parti che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste possono a loro volta porre domande, il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame e nel riesame la parte che ha condotto l’esame diretto può proporre nuove domande. L’esame diretto tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone, questi fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha chiamato deporre e lo scopo è quello di dimostrare che il teste attendibile è credibile e per questo motivo sono vietate le domande su suggerimento di denominate nella prassi domande suggestive. Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del testimone, esso può avvenire sui fatti o sulla credibilità del testimone o anche su entrambi, il controesame sulla credibilità tende a far dichiarare al testimone i fatti che dimostrano la non credibilità di quest’ultimo, il controesame sui fatti tende a far dichiarare al testimone un fatto diverso o contrario a quello esposto nell’esame diretto. Nel controesame sono ammesse le domande suggestive dove il loro scopo è quello di saggiare come il testimone reagisce sia quello di far cadere quest’ultimo in contraddizione. Il riesame condotto della persona che ha chiesto l’assunzione della testimonianza ed è doppiamente eventuale perché avviene soltanto se si è svolto il controesame, la funzione del riesame è quella di consentire a chi ha
L’impugnazione deve essere proposta con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data e il giudice che lo ha messo con anche l’enunciazione specifica:
Il codice ai sensi dell’articolo 192 sancisce che le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità si tratta infatti di una regola giuridica di valutazione della prova dalla quale si ricava che le dichiarazioni degli imputati connessi o collegati possono essere valutati come prova soltanto se vi sono dei riscontri. La ragione di questo istituto è che le dichiarazioni di un imputato connesso potrebbero essere finalizzati ad alleggerire la propria posizione e per questo motivo l’imputato ha un forte interesse a dire il falso. Una volta che riscontro abbia avuto esito positivo il giudice dovrà verificare se le dichiarazioni possono essere utilizzate a ricostruire il fatto storico e quello che conta è che il riscontro sia effettuato con modalità rigorose. Il riscontro, appunto, deve essere particolarmente accurato perché il codice impone di valutare altri elementi di prova, non occorre che essi siano tali da permettere di provare da soli il fatto affermato al dichiarante ma è sufficiente che gli altri elementi di prova siano tali da permettere semplicemente di affermare l’attendibilità del dichiarante su quel determinato. Può accadere che l’imputato ammetta la propria responsabilità indicando altri come colpevoli del medesimo fatto di reato e in questo caso si ha quella che comunemente viene chiamata in correo. Ma può anche accadere che un imputato indichi un’altra persona come responsabile di un altro fatto di reato e così si ha la dichiarazione accusatoria. Il codice precisa che il riscontro deve avere ad oggetto altri elementi di prova e quindi se ne ricava che gli elementi devono essere esterni o estrinseci rispetto alla dichiarazione stessa, può trattarsi di una dichiarazione di altre persone, anche di testimoni o imputati, e in questo caso si parla di riscontri incrociati. Quindi sulla base di quanto previsto dal codice il riscontro può essere definito quell’elemento di prova che serve a confermare la attendibilità di una dichiarazione.
18. Procedimento applicativo di una misura cautelare Il procedimento cautelare rappresenta una parentesi strutturalmente autonoma ma logicamente funzionale al procedimento principale. E strutturalmente autonomo perché segue un proprio percorso che inizia con la richiesta del Pm rivolto al giudice che procede per far sì che provveda all’emanazione di una misura cautelare e termina con la decisione del giudice di rigetto o di accoglimento della richiesta stessa. Nel caso in cui il giudice accolga la richiesta seguirà un’ulteriore fase esecutiva della misura curata dallo Pm. È un procedimento logicamente funzionale al procedimento principale perché in definitiva l’emanazione della misura si rende opportuna per assicurare le esigenze cautelari proprio per evitare che l’esito del processo sia compromesso. Per quanto riguarda la competenza in materia di misure cautelari sotto il profilo dell’applicazione, della revoca e delle eventuali modifiche sulle modalità esecutive questa nel corso delle indagini preliminari spetta al GIP, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale spetta al giudice che procede.