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dispense esame diritto scolastico
Tipologia: Appunti
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La costituzione è l’atto fondamentale di un popolo che non può essere modificata come una normale legge ordinaria ma è necessario una revisione costituzionale. Per questo motivo essa è considerata rigida ma anche per tutelare, attraverso le norme costituzionali, le regole fondamentali dello Stato ed evitare una loro violazione. La costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948 e viene elaborata dall’assemblea costituente. I membri di questa assemblea, invece, vengono eletti nel 46 con un referendum istituzionale. La costituzione, essendo l’atto fondamentale di un popolo, può essere definita come: carta d’identità di un popolo, casa comune e fondazione di un nuovo ordine. La costituzione si divide in due parti, precedute da 12 principi fondamentali, i quali non possono mai essere modificati e rappresentano la base dell’edificio costituzionale. La prima parte della costituzione, intitolata diritti e doveri dei cittadini, si articola in quattro titoli: il titolo primo riguarda i rapporti civili; il titolo secondo riguarda i rapporti etico sociali; il titolo terzo riguarda i rapporti economici; il titolo quarto riguarda i rapporti politici. La seconda parte della costituzione, invece, è intitolata ordinamento della repubblica. PRINCIPI COSTITUZIONALI (istruzione) Dai primi tre articoli della costituzione, il primo nesso che viene in rilievo è il legame tra istruzione e principio personalista, in cui l’istruzione deve garantire il pieno sviluppo della persona umana. Il secondo nesso invece, è quello tra il principio di solidarietà e l’istruzione; quest’ultima deve attivare un processo di solidarietà sociale, ovvero deve farsi carico delle esigenze e dei bisogni delle fasce più svantaggiate. In questo caso, viene in rilievo l’istruzione come dovere. Il terzo collegamento e quello tra istruzione e principio di uguaglianza formale e principio di uguaglianza sostanziale; l’istruzione deve tendere ad attuare il principio di uguaglianza formale perché la scuola è aperta a tutti, ma devi anche tendere ad attuare i principi di uguaglianza sostanziale in quanto deve riconoscere pari opportunità e chances a tutti. In questo caso invece viene in rilievo l’istruzione come diritto sociale. DIFFERENZA TRA EGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE L’articolo 3 prevede il principio di eguaglianza, secondo cui: tutti sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione. Il principio di eguaglianza si scompone in: eguaglianza formale in cui tutti sono egualmente soggetti alla legge; eguaglianza sostanziale in quanto la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e di carattere sociale. ARTICOLO 9 L’articolo 9 tratta lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Innanzitutto,
intende riconoscere nel nostro ordinamento il valore della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ma intende anche promuoverlo. Inoltre, da questo articolo, possiamo desumere il riconoscimento di un principio di autonomia per quelle strutture e istituzioni che lavorano per la cultura o per la ricerca, come le università e le accademie. Infine, tra i vari significati dell’articolo 9, rientra anche l’affermazione di un principio di piena e massima libertà nella divulgazione del sapere. Questo perché affermare la piena e massima libertà significa anche affermare, a coloro che promuovo la cultura, la massima libertà di espressione. (COLLEGAMENTO ARTICOLO 33) LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO La libertà di insegnamento, trattata già nell’articolo 9 (che afferma la piena e massima libertà nella divulgazione del sapere e quindi la massima libertà di espressione a coloro che promuovono la cultura), viene riconosciuta ai docenti nell’articolo 33, comma 1. ARTICOLO 33 comma 1 L’articolo 33 comma 1, afferma che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Ritroviamo dunque la libertà di insegnamento, i cui destinatari sono tutti coloro che vogliono trasmettere un sapere, quindi i docenti di scuola. In particolare, questa libertà, va intesa come libertà del docente dallo Stato ma anche come libertà di espressione culturale del docente, al fine di promuovere la piena formazione degli alunni. LIMITI DELL’INSEGNAMENTO L’insegnamento deve rispettare dei limiti, quali: -Il buon costume, ovvero tutte quelle attività che offendono il comune senso del pudore e suscitano scandalo e disagio, come atti o parole oscene. In questo caso, il docente deve esporre gli argomenti con tatto. -L’ordine pubblico, prevede che l’insegnante non deve introdurre elementi che istigano all’odio, alla violenza o alla sovversione sociale. -L’incolumità pubblica, prevede che il docente non deve esporre gli alunni ad attività che possono mettere in pericolo la loro salute e sicurezza. Inoltre, abbiamo anche il limite del rispetto della libertà di opinione degli allievi, delle norme costituzionali e dell’ordinamento scolastico. ARTICOLO 33 comma 2 / SCUOLE STATALI L’articolo 33 comma 2, prevede che la legge deve dettare le norme generali sull’istruzione, ovvero le regole fondamentali che devono disciplinare la scuola su tutto il territorio nazionale in modo uniforme. La legge afferma che lo Stato deve assicurare e garantire l’istituzione di scuole statali per ogni ordine e grado; dove per ordine si intende la classificazione delle varie tipologie di scuole, mentre per gradi si intendono i diversi segmenti in cui si articola l’istruzione.
aventi valore legale. ARTICOLO 33, comma 5 L’articolo 33 comma 5, prevede un esame di Stato sia per l’ammissione ai vari ordini e gradi della scuola (Al fine di garantire un controllo statale sulla formazione culturale degli alunni), sia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni (Al fine di assicurarsi sulla capacità professionale del futuro professionista). ARTICOLO 33, comma 6 L’articolo 33 comma 6, tratta di un principio di riconoscimento dell’autonomia dell’università e di tutte le istituzioni di cultura. Questo riconoscimento dell’autonomia è rivolto anche alle istituzioni scolastiche. SCUOLE DI TENDENZA Le scuole di tendenza sono quelle confessionali di ordine religioso e con particolari ideologie. CASO CORDERO Il prof. Cordero era un docente dell’Università cattolica di Milano, titolare della cattedra di diritto processuale pensare. Quest’ultimo aveva scritto un libro, gli Osservanti, dove si poneva in contrasto con i precetti morali e religiosi dell’istituzione nella quale insegnava. Per questo, la santa sede, aveva ritirato il nulla osta per l’incarico di docenza. Così, il prof. Cordero, andò in corte d’appello contro questa università in quanto, secondo lui, dover subire dei giudizi sulla qualità dei suoi valori morali era una lesione della sua libertà di insegnamento. Dunque, si appellò all’articolo 33 della costituzione. La difesa, ovvero l’Università cattolica di Milano, invocò la libertà di istituire scuole private con indirizzi ideologici e religiosi, riconosciuta in costituzione dall’articolo 33, comma 3. Nel 1972 la corte costituzionale affermò che la libertà di insegnamento del docente non è stata lesa, in quanto quest’ultimo ha aderito liberamente alla chiamata dell’università, accettando le finalità di quest’ultima. Per questo motivo è altrettanto libero di recedere dal rapporto nel momento in cui non condivide più le finalità che aveva accettato. CASSAZIONE 1991/ La cassazione civile, sezione lavoro, in due occasioni si è occupata del licenziamento per giusta causa di un docente laico in una scuola confessionale. La cassazione civile nel 1991 ha riconosciuto legittimo il licenziamento da parte di un istituto religioso di un proprio insegnante laico, in quanto quest’ultimo ha contratto un matrimonio con un rito civile e non con un rito religioso; ciò va in contrasto con i dettami della dottrina cristiana. Quindi, la cassazione, fa prevalere le ragioni dell’università rispetto a quelle del docente, in quanto tiene conto anche dell’interesse dei genitori che se hanno scelto di scrivere i propri figli a una scuola di tendenza, hanno il diritto a vedersi corrisposto l’insegnamento concreto da parte del docente.
La cassazione civile nel 1994, invece, ha precisato che l’insegnamento di una materia differente alla tendenza della scuola non prevede il licenziamento legittimo in caso di matrimonio laico, in quanto tale cattedra non influisce sulla formazione vera e propria della scuola. CASO VALLAURI Il caso Vallauri viene affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1762 del 2005 e coinvolge l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Quest’ultima aveva conferito l’incarico di insegnamento di filosofia e diritto a un docente diverso dal prof. Vallauri, sulla base di una valutazione di gradimento della personalità. Il prof. Vallauri riteneva che non era giusto che l’assunzione del docente dovesse essere subordinata ad un gradimento e si rivolge al Consiglio di Stato, il quale respinge l’appello del professor Vallauri e afferma che: se si negasse ad una libera università il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità, a sua volta si violerebbe la libertà dell’istituzione stessa. In sostanza, il Consiglio di Stato, dà ragione all’università ribadendo la libertà di istituire scuole di tendenza. ARTICOLO 34 L’articolo 34 disciplina la garanzia del diritto all’istruzione. Il comma 1 dell’articolo 34 tratta del principio di inclusione scolastica e prevede che la scuola è aperta a tutti, affermando dunque il diritto di ciascuno di accedere liberamente alla scuola. Il comma 2 dell’articolo 34 afferma che l’istruzione inferiore deve essere obbligatoria e gratuita per almeno otto anni, limite minimo in quanto il legislatore ha innalzato la soglia a 10 anni. Il comma 3 e 4 dell’articolo 34 esprime un principio di eguaglianza sostanziale in quanto si rivolge a determinate categorie, ovvero i capaci e meritevoli ma sprovvisti di mezzi, garantendo loro un diritto allo studio attraverso una serie di aiuti economici. ARTICOLO 38 L’articolo 38 disciplina, nell’ambito dei rapporti economici, le garanzie a favore degli inabili al lavoro e dei minorati, al fine di garantire loro un diritto all’educazione e all’avviamento professionale. DIRITTI E DOVERI DELL’ISTRUZIONE Il diritto all’istruzione: è il diritto del docente ad insegnare ed istruirsi, il diritto dei genitori di poter scegliere la scuola per i propri figli. Il dovere dell’istruzione: è il dovere degli studenti ad impegnarsi, dello Stato a garantire una scuola statale a tutti e un libero accesso alla scuola, dei genitori ad educare ed istruire i propri figli. DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE L’integrazione: È una situazione che si riferisce esclusivamente all’ambito educativo e guarda singolo, nel senso che interviene prime sul soggetto diversamente abile e poi sul contesto. L’inclusione: è invece un processo che si riferisce alla globalità della sfera educativa, sociale e
La diagnosi DSA deve essere formulata con certezza soltanto alla fine della seconda classe della scuola primaria, il cui compito è affidato agli insegnanti, al referente di istituto, al dirigente scolastico e agli uffici scolastici regionali. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Il PDP è un documento che compila la scuola ma rappresenta un patto d’intesa tra docenti, famiglie e istituzioni socio sanitarie, nel quale devono essere identificati: gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi (che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo) e le misure dispensative (che riguardano la dispensa di alcune prestazioni, i tempi personalizzati di realizzazione delle attività e la valutazione. ARTICOLO 117 L’articolo 117 è contenuto nel TITOLO QUINTO della Costituzione, che viene denominato REGIONI, PROVINCE E COMUNI. L’articolo 117 attribuisce la competenza legislativa allo stato o alle regioni, contiene 8 commi, di cui il comma 2,3,4 si prevede un RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI. Il comma 2 dell’articolo 117 prevede la COMPETENZA ESCLUSIVA dello stato sull’istruzione, nel punto M (dove troviamo i LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI, un quantum minimo di prestazione dell’istruzione da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale) e nel punto N (dove troviamo le NORME GENERALE SULL’ISTRUZIONE). Il comma 3 dell’articolo 117 definisce le COMPETENZE CONCORRENTI, ovvero quelle materie per cui concorre sia lo stato che la regione. Lo STATO deve solo fissare i PRINCIPI FONDAMENTALI e la CORNICE DEL QUADRO, mente la REGIONE si occupa del contenuto e quindi del quadro vero e proprio. Il comma 4 dell’articolo 117 prevede la COMPETENZA RESIDUALE, riconosciuta alle regioni ma non esclude l’intervento dello stato. RIFORME LEGISLATIVE DEL SISTEMA SCOLATICO Legge Casati del 1859: cercò di porre rimedio al tasso di analfabetismo. Legge Coppino del 1877: sposta l’obbligatorietà dell’istruzione fino a nove anni, ma non ebbe migliori risultati sull’alfabetizzazione. Caratteristica di questa legge fu la proposta di abolizione dell’insegnamento religioso. Legge Orlando del 1911: estese l’obbligo scolastico da 9 anni a 12 anni. Legge Credaro del 1911: si avvia il passaggio per la gestione della scuola dai comuni allo stato. Riforma Gentile del 1923: ha innalzato l’obbligo scolastico fino a 14 anni e prevedeva 5 anni di scuola elementare, preceduti dalla scuola materna e seguiti dalla scuola media. Dopo la scuola media si aprivano due sbocchi: scuole superiori o un percorso di 3 anni che immetteva lo studente nel mondo del lavoro. DPR 275 del 99
Nel DPR 275 del 99, attuativo dell’articolo 21 della Bassanini, vi è un primo richiamo sul passaggio dalla scuola del programma alla scuola del curriculum, avvenuto poi con la legge 30 del 2000, la cosiddetta riforma Berlinguer. Si parla di percorsi flessibili che poi verranno definiti con le indicazioni nazionali, le quali definiscono gli obiettivi generali e specifici di apprendimento per ciascun ciclo di istruzione. Questi ultimi costituiscono la quota nazionale dei curricoli, che viene poi arricchita dalla quota riservata alle istituzioni scolastiche, con il riconoscimento dell’autonomia didattica e organizzativa. RIFORME ANNI 70 La LEGGE 1859 del 1962: istituisce la SCUOLA MEDIA UNICA. La LEGGE 444 del 1968: ha istituito la SCUOLA MATERNA STATALE, della durata di 3 anni, che accoglieva bambini dai 3 ai 6 anni. La LEGGE 820 del 1971: ha istituito la scuola elementare a tempo pieno, quindi un prolungamento dei tempi. La LEGGE 118 del 1971: avvia il processo di integrazione per gli alunni portatori di handicap. La LEGGE 477 del 1973: prevede la gestione partecipata e sociale della scuola, vengono istituiti gli organi collegiali come strutture partecipative all'interno della scuola. la LEGGE 517 del 1977: Introduce il principio dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di Handicap e viene introdotto l'insegnante di sostegno. Nel 1979 : abbiamo una legge che riforma i programmi della scuola media, eliminando la materia LATINO come insegnamento autonomo. RIFORME ANNI 90 La LEGGE 148 del 1990: disciplina in modo organico e generale la scuola elementare ed introduce il modello di insegnamento del MODULO, che comprende tre docenti su due classi. Infine, prevede anche il tempo lungo e il tempo pieno a scelta delle famialie. Nel 1994 viene approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che è il DECRETO LEGISLATIVO 297 del 1994, il quale ha raccolto tutte le dispositive normative vigenti sulla scuola. Il DPCM del 1995 (decreto del presidente del Consiglio dei ministri): ha introdotto la carta dei servizi scolastici, adottata dal consiglio d'istituto e prevede che le istituzioni si impegnino a fornire un servizio di qualità allo studente. Quindi, è un punto di partenza del processo normativo che ha portato all'autonomia scolastica. Questa carta è una sorta di carta di identità della scuola, rivolta ai genitori e sembra anticipare quello che da li a poco sarà il POF. Nel 1997 viene approvata la RIFORMA BASSANINI, mediante una LEGGE DI DELEGA numero 59 del 1997. LA RIFORMA BASSANINI La riforma Bassanini fu approvata nel 1997 con la legge n.59, precisamente all’articolo 21 ed entra in costituzione con la legge n.3 del 2001. Essa conferisce alle istituzioni scolastiche
in difficoltà sociale ed economica. Il riconoscimento dell’autonomia finanziaria si associa anche a: autonomia gestionale: in cui il vecchio preside diventa dirigente scolastico e deve rispondere della gestione della scuola; autonomia negoziale: in cui il dirigente scolastico può svolgere una serie di attività di natura contrattuale e negoziale, come accettare eredità, chiedere finanziamenti, acquistare e vendere immobili. Il comma 7 dell’articolo 21: prevede l’autonomia organizzativa e didattica delle scuole che hanno ottenuto la personalità giuridica. Il comma 8 dell’articolo 21: disciplina l’autonomia organizzativa delle scuole, al fine di garantire flessibilità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico, oltre all’integrazione, al miglioramento dell’utilizzo delle risorse e all’introduzione di tecnologie. Tutto ciò per rendere più dinamico il servizio d’istruzione. Il comma 9 dell’articolo 21: disciplina l’autonomia didattica, riconoscendo alle scuole il compito di adottare gli obiettivi generali e specifici di apprendimento. Il documento di questa autonomia è il PTOF. In particolare, questa autonomia, può riguardare: l’articolazione delle ore annuali e del gruppo-classe; la flessibilità nell’organizzazione delle attività di recupero di insufficienze. DIFFERENZA TRA OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO Sull’obbligo scolastico: è stato previsto l’innalzamento da 8 a 10 anni con la legge 9 del 1999, abrogata dalla riforma Moratti e successivamente ripristinata dalla finanziaria del 2006. L’obbligo formativo: è stato affiancato all’obbligo scolastico con la legge 144 del 1999, che ha imposto, fino al 18º anno di età, l’obbligo di frequenza di attività formative. Quest’obbligo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. RIFORMA BERLINGUER La riforma Berlinguer entra in vigore con la legge 30 del 2000 e si propone di riformare, in modo organico, i cicli scolastici. Questa riforma è stata poi abrogata dalla riforma Moratti. Innanzitutto, aveva articolato il percorso educativo in due cicli scolastici, sul modello della riforma gentile. Un primo ciclo primario della durata di sette anni, integrando la scuola elementare con la scuola media; Un ciclo secondario della durata di sei anni, articolato nelle aree umanistiche, scientifiche, tecnologiche, artistiche e musicali; Introduce poi l’idea della scuola del curricolo, ovvero l’articolazione del percorso scolastico per obiettivi di apprendimento. RIFORMA DEL TITOLO QUINTO
L’entrata in vigore della riforma del titolo quinto, che avviene con la legge costituzionale tre del 2001 , ridefinisce il quadro delle competenze legislative, in materia di istruzione, tra Stato e regioni, richiedendo un nuovo intervento di attuazione dell’articolo 117 che avviene con la riforma Moratti (legge 53 del 2003). RIFORMA MORATTI La riforma Moratti è una legge che contiene una serie di delega al governo. Con essa i curricoli sono sostituiti dalla dicitura piani di studio personalizzati e contengono: il curricolo nazionale, il quale rappresenta i saperi essenziali e tutte le discipline fondamentali, comuni e obbligatorie per tutti gli studenti; Il curricolo locale, che rappresenta gli itinerari che le varie istituzioni scolastiche ritengono necessari per il contesto socioculturale in cui agiscono. Esso è obbligatorio per tutti gli studenti. Innanzitutto delega al governo a prevedere l’introduzione di un diritto-dovere di istruzione e formazione della durata di 12 anni, realizzabile sia nel sistema d’istruzione (attraverso il percorso a tempo pieno), sia nel sistema di istruzione e formazione che prevede nella scuola secondaria superiore latte Lanza scuola-lavoro. La riforma Moratti propone una nuova articolazione del percorso formativo: Un Primo ciclo di istruzione che comprende la scuola dell’infanzia, non obbligatoria della durata di tre anni, anticipabile su richiesta delle famiglie. Una Scuola media che diventa SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, di 3 anni, con un ESAME DI STATO finale, che conclude il primo ciclo di istruzione. Al primo ciclo segue un SECONDO CICLO, nel quale la Moratti riforma il SISTEMA DEI LICEI, ovvero i vecchi istituti tecnici e professionali vengono ridenominati: LICEO TECNOLOGICO ED ECONOMICO. La durata è di 5 anni Inoltre, affianca il sistema dei licei al SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, della durata di 3 anni + 1 anno, al termine dei quali c'è un esame di stato. Ultimo punto di cui si occupa la Moratti è quello di VALORIZZARE LA VALUTAZIONE, perché accettando questa trasformazione della scuola per curricoli è chiaro che poi c'è un'esigenza di verificare il rispetto del raggiungimento di quegli obiettivi. Infatti, viene istituito l'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE. Parte delle discipline della riforma Moratti sul secondo ciclo di istruzione viene però ABROGATA dalla: La LEGGE FINANZIARIA del 2006, la numero 296, abroga la parte della legge Moratti in cui introduce il diritto-dovere di istruzione e formazione e reintroduce l'obbligo scolastico portandolo a 10 anni, fino al 16esimo anno di età. Dopo di che poi è anche previsto un OBBLIGO FORMATIVO. La LEGGE 40 del 2007, che ha convertito il DECRETO LEGGE 7 del 2007, sopprime i licei economici e tecnologici previsti dalla riforma Moratti, ripristinando gli istituti tecnici e professionali.
Un’altra novità è il lavoro, prevedendo un potenziamento dell’alternanza scuola e, quindi, un RAFFORZAMENTO DEL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA CON IL MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI. Dunque, ha previsto: 400 ore di alternanza scuola- lavoro negli istituti tecnici e professionali; 200 ore di alternanza scuola-lavoro nei licei. Ha introdotto anche l’obiettivo di associare il profilo dello studente ad UN’IDENTITA DIGITALE, attraverso la CARTA DELLO STUDENTE che attesta lo status dello studente, racchiude tutta una serie di agevolazioni a favore dello studente e raccoglie dati utili, identificativi, dal punto di vista digitale dello studente. Ultima previsione è L’ISTITUZIONE DI UN PORTALE UNICO DEI DATI APERTI DELLA SCUOLA, volta a potenziare la partecipazione delle famiglie alle informazioni amministrative della scuola. DIFFERENZA POF E PTOF Entrambi contengono l’offerta formativa della scuola, ma il PTOF è più complesso. Il POF: veniva fatto ogni anno dal collegio dei docenti. Il PTOF: viene fatto ogni 3 anni, quindi c’è più tempo per la progettazione, per individuare le criticità e cercare soluzioni, ma soprattutto è anche un documento di autovalutazione e di valutazione per le scuole. Inoltre, esso viene elaborato dal collegio dei docenti, ma sulla base delle scelte del dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di istituto. DELEGA DELLA BUONA SCUOLA CON SISTEMA INTEGRATO 0- L’ottava delega, attuata con il decreto legislativo 65 del 2017, riguarda l’istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni. Dunque, viene istituito un sistema integrato formato: dai servizi educativi per l’infanzia, che vanno da 0 a 3 anni; dalle scuole dell’infanzia, che va da 3 a 6 anni. Questo sistema è stato istituito per offrire una continuità formativa e garantire a tutti i bambini pari opportunità di educazione, relazione e gioco. LEGGE DI BILANCIO La legge di bilancio, legge 145 del 2018, ha introdotto la riforma della scuola 2019 e riguarda i requisiti per accedere ai concorsi pubblici. La legge ha previsto che: era necessario il possesso della laurea e i 24 crediti formativi in discipline didattiche e pedagogiche. Inoltre, chi avrebbe vinto il concorso riceverà il posto nella regione scelta, ma avrà anche l’obbligo di restarci per cinque anni, per favorire la continuità didattica degli alunni. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO I percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). In particolare, si riduce l’orario di questi percorsi: per i licei si prevedono 90 ore, invece delle 200 previste dalla riforma della buona scuola;
negli istituti tecnici 150 ore; negli istituti professionali 210 ore, a fronte delle 400 ore. RIFORME DEGLI ULTIMI 20 ANNI: Riforma Berlinguer del 2000; Riforma del titolo quinto del 2001; Riforma Moratti del 2003; Riforma Gelmini del 2008; Riforma della buona scuola del 2015; Riforma della scuola del 2019. SCUOLA DELL’INFANZIA Il percorso dell’infanzia non rientra nel primo ciclo di istruzione ma lo precede, è un percorso prodromico in quanto porta il bambino al passaggio dalla famiglia alla scuola e lo avvicina al primo ciclo di istruzione. Quindi, il bambino, trova nuovi punti di riferimento, come: la figura della maestra, la relazione con i bambini, uno sviluppo psicomotorio. La scuola dell’infanzia viene istituita con la legge 444 del 1968, può essere sia statale che paritaria e accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Essa, dunque, dura tre anni, non è obbligatoria ma è gratuita e si articola in sezioni. Per quanto riguarda il numero di bambini va dai 18 ai 26 ma le classi che accolgono bambini con disabilità non possono contenere più di 20 alunni. L’orario scolastico settimanale si articola in 40 ore settimanali, fino ad un massimo di 50 ore, con la possibilità di richiedere un orario ridotto di 25 ore settimanali. Tuttavia, è prevista anche la possibilità della frequenza anticipata per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Infine, per diventare insegnante nella scuola dell’infanzia è obbligatoria la laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione di 60 crediti formativi universitari. SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Essi si articolano in: NIDO; MICRONIDO; SERVIZI INTEGRATIVI; SEZIONE PRIMAVERA. Nel nido e nel micronido vengono accolti i bambini da 3 a 36 mesi; nei servizi integrativi, i bambini dai 12 ai 36 mesi e si tratta di percorsi flessibili che concorrono alla cura e all’educazione dei bambini; infine, nelle sezioni primavera, si favorisce la continuità dei bambini che vanno dai 24 ai 36 mesi. In particolare, quest’ultime sono state introdotte dal legislatore con la legge 296 del 2006.
introdotto un’organizzazione didattica per moduli, il quale consiste in un gruppo di tre docenti su due classi, in cui ciascun docente insegna un’area ben definita; previsto sia il tempo pieno che il tempo prolungato. Quindi, per gli adulti un orario settimanale di 27 ore (elevabili a 30 con la lingua straniera), mentre per i docenti un orario settimanale di 24 ore di servizio, di cui due ore per l’aggiornamento e per le attività collegiali; Infine, ha introdotto l’insegnamento della lingua straniera. RIFORMA GELMINI NELLA SCUOLA PRIMARIA Grazie all’intervento della riforma Gelmini si è previsto un numero di classi che va dai 15 ai 26 alunni, elevabili fino al 27 º alunno. Invece, per le classi che ospitano alunni disabili, non possono avere più di 20 alunni, limite confermato dal decreto 66 del 2017 della riforma della buona scuola in materia di inclusione scolastica. Inoltre, ha introdotto il modello dell’insegnante unico o prevalente, a cui si affiancano altre figure: la maestra di religione, l’insegnante di lingua straniera e l’insegnante di sostegno. In questo caso viene adottato il modello delle 24 ore settimanali. ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA Oggi si configurano diversi modelli a scelta per le famiglie: tempo normale, ovvero 24 ore, in cui abbiamo la figura del maestro unico prevalente; Il modello delle 27 ore, cioè il modulo; Il prolungamento del modulo, ovvero le 30 ore; Infine il modello del tempo pieno, cioè quello delle 40 ore. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA Il decreto legislativo 62 del 2017 della riforma della buona scuola ha previsto una valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe, quindi una valutazione collegiale. Inoltre, prevede che gli alunni della scuola primaria siano ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Quindi, non è possibile la bocciatura durante i cinque anni, se non in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione. La valutazione deve essere sia numerica che accompagnata dall’esplicazione dei livelli di apprendimento raggiunti, mentre nella religione non è previsto il voto numerico. Per quanto riguarda il comportamento, la valutazione avviene attraverso un giudizio sintetico in decimi. Altro momento di valutazione è rappresentato dalle prove invalsi, obbligatorie, e si svolgono nelle classi seconda e quinta della primaria. Quest’ultime sono volte ad accreditare il livello degli apprendimenti in italiano e matematica nella classe seconda, mentre nella classe quinta anche della lingua inglese (aggiunta dal decreto 62 del 2017). Infine, al termine della scuola primaria, viene redatta una certificazione delle competenze chiavi, in cui l’alunno viene valutato per livelli e non per voti: avanzato, intermedio, base e iniziale. La certificazione si affianca alla pagella ma non sostituisce in quanto ha solo carattere
informativo e descrittivo del livello raggiunto dall’alunno. Questo documento viene firmato dal dirigente scolastico, redatto dagli insegnanti al termine del quinto anno della primaria e, successivamente, rilasciato alle famiglie. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO La scuola secondaria di primo grado è un percorso obbligatorio, che dura tre anni e si articola in: un biennio di base e un terzo anno di orientamento per l’istruzione del secondo ciclo. La riforma Moratti con il decreto 59 del 2004 ha ridenominato questo percorso in scuola secondaria di primo grado, in quanto prima si chiamava scuola media. Quest’ultima è stata istituita nel 1962 con la legge 1859 e, successivamente, è stata integrata dalla legge 517 del 77, che ha inserito gli alunni disabili nelle classi comuni. Inoltre, la riforma Moratti, ha introdotto una seconda lingua straniera. La riforma Gelmini, invece, ha previsto per questo segmento d’istruzione due possibili piani settimanali: un primo piano a tempo normale che comprende 30 ore settimanali, quindi 990 ore annuali; un secondo piano settimanale a tempo prolungato che comprende dalle 36 alle 40 ore settimanali, a richiesta delle famiglie. Altra caratteristica è l’introduzione nel tempo normale di un corso ad indirizzo musicale, previsto nelle ore pomeridiane. Invece, tali materie a scelta, vi è anche l’insegnamento del latino. Il triennio della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, con il quale si riceve il diploma di licenza media, utile solo per accesso alla scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda le assenze, risulta necessaria la frequenza minima di almeno tre quarti del monte ore annuale. Le scuole possono porre delle deroghe solo in casi eccezionali o documentati. Qualora non si possa accedere alla valutazione non essendoci i presupposti per farlo, il consiglio di classe delibera la non ammissione dell’alunno. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Con il decreto 62 del 2017 si sono poste nuove regole sia per la valutazione degli studenti che per l’esame di Stato conclusivo. In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti ci si affida ai docenti della classe e deve essere espressa attraverso l’attribuzione di un voto in decimi. Invece, per quanto riguarda l’ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato, avviene con la delibera del consiglio di classe, anche in caso di insufficienza. Quindi, anche in questo caso, la bocciatura è un eccezione alla regola. Infine, per quanto riguarda la valutazione del comportamento, viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Una novità della riforma del 2017 riguarda le prove invalsi, obbligatorie, le quali non si svolgono più nell’esame finale ma durante l’anno di terza media e costituiscono un requisito per l’ammissione all’esame di Stato finale. Infine, così come per la scuola primaria, anche al termine della secondaria di primo grado viene
una serie di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro di 400 ore, oggi portato a 150 ore. Anche i percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, al termine del quale viene rilasciato un diploma di istruzione tecnica che dà accesso: all’università, agli istituti di alta formazione sia artistica, sia musicale che coreutica; agli istituti tecnici superiori. Gli istituti professionali sono stati semplificati dalla riforma Gelmini che li ha portati da 28 indirizzi iniziali a 6 indirizzi ma, con la riforma della buona scuola, diventano scuole territoriali dell’innovazione. Il decreto prevede 11 indirizzi di studio che sono: agricoltura, sviluppo rurale, servizi commerciali, l’industria e artigianato ecc. Inoltre, tra le novità della riforma della buona scuola, si prevedono anche percorsi di apprendimento personalizzati e un rafforzamento fra il sistema di istruzione e quello del mondo delle professioni. Anche questi percorsi si concludono con un esame di Stato, al termine del quale si ottiene il diploma di istruzione professionale. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO La riforma della buona scuola introduce delle novità sulla valutazione degli apprendimenti e l’esame conclusivo del percorso. Innanzitutto, la valutazione dei comportamenti degli alunni viene espressa in decimi e se lo studente ottiene un voto inferiore a sei decimi nello scrutinio finale, non viene ammesso alla classe successiva oppure all’esame finale. La non ammissione può essere decisa dal consiglio di classe solo nei confronti degli studenti ai quali sia stata applicata durante l’anno una sanzione disciplinare. Inoltre, anche per la scuola superiore è prevista la certificazione delle competenze, volta ad attestare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione dell’alunno. Quest’ultima ha un carattere informativo. Infine, anche in questo caso, le prove invalsi sono obbligatorie e si svolgono sia al secondo anno che al quinto anno delle superiori. Esse sono un momento di autovalutazione delle scuole nelle materie di italiano, matematica e inglese. Quelle del quinto anno costituiscono requisito per l’ammissione all’esame finale. L’ESAME FINALE La scuola secondaria di secondo grado prevede un sistema di crediti scolastici fino ad un massimo di 40 crediti, articolati in: massimo 12 crediti per il terzo anno; massimo 13 crediti per il quarto anno; 15 crediti per quinto anno. Questi crediti costituiscono la base ai fini dell’esame di Stato. Nel nuovo esame di maturità viene eliminata la terza prova, vengono ridotti i punti da assegnare all’esame orale e viene dato maggior peso alla carriera scolastica. I presupposti per l’ammissione all’esame di Stato sono: aver svolto le prove invalsi; aver svolto l’alternanza scuola-lavoro; aver frequentato almo almeno i 3/4 del monte ore annuale;
aver ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le materie e nel comportamento. Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato si prevedono due prove scritte (Italiano, materia caratteristica del corso di studi) e un colloquio orale che verte sull’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro. L’esito dell’esame, espresso in centesimi, discende dal punteggio maturato nelle varie prove: sia prove scritte, sia colloquio orale che i crediti maturati nel triennio. Quindi abbiamo: un massimo di 20 punti per la prova scritta e 20 per la prova orale, un massimo di 40 punti per i crediti scolastici. L’esame si intende superato se si è raggiunto il minimo di 60/100. ORGANI COLLEGIALI Abbiamo due anime della scuola: -la scuola come comunità scolastica, la quale si riflette nell’esistenza degli organi collegiali della scuola; -la scuola come istituzione scolastica, la quale è collegata al riconoscimento della personalità giuridica della scuola. Accanto agli organi collegiali della scuola esistono anche gli organi collegiali territoriali, i quali sono previsti dal decreto legislativo 233 del 99 attuativo della Bassanini, ma non sono mai diventati operativi. Parliamo, dunque, del collegio superiore della pubblica istruzione, i consigli regionali dell’istruzione e i consigli scolastici locali. Accanto agli organi collegiali territoriali ci sono poi gli organi collegiali dei singoli istituti, essi sono: il collegio dei docenti; il consiglio d’istituto; il consiglio di intersezione per l’infanzia, composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso; Il consiglio di interclasse per la primaria, composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o plesso; Il consiglio di classe per l’istruzione secondaria, composto dai docenti di ogni singola classe. Si prevede che tali organi siano preceduti dal dirigente scolastico e possono elaborare proposte nei confronti del collegio dei docenti. Quando invece sono composti da soli docenti si occupano del coordinamento didattico interdisciplinare e della valutazione periodica e finale degli alunni. Questi organi durano un anno. IL COLLEGIO DEI DOCENTI Il collegio dei docenti viene disciplinato dal testo unico del 94, in particolare dall’articolo 7 che lo definisce come un organo collegiale composto solo dal personale docente e preceduto dal dirigente scolastico. La formazione del collegio dei docenti è automatica e, per farne parte, è sufficiente la qualifica di docente, sia di ruolo che non, in servizio verso l’istituto. Fanno parte del collegio dei docenti anche i docenti di sostegno. Il collegio dei docenti si riunisce almeno