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Dispense lezione informatica, Dispense di Informatica Giuridica

Dispense lezione professore di santo

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 02/12/2025

federica-bianchi-28
federica-bianchi-28 🇮🇹

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La storia dell’informatica giuridica inizia nel secondo dopoguerra. Anche in Italia si sono distinti
studiosi di grande rilievo, come Vittorio Frosini. Numerosi studiosi italiani hanno accolto e
sviluppato gli studi di Lehninger, che fu tra i primi a indagare i rapporti tra diritto e matematica,
cercando di comprendere come le due discipline potessero reciprocamente influenzarsi e
arricchirsi. Frosini, in questo contesto, cercò di offrire il proprio contributo introducendo il termine
“giuritecnica”, una denominazione che tuttavia non ebbe grande successo, a differenza di
“giurimetria”, termine che si affermò maggiormente. Successivamente, si è arrivati alla
definizione attuale di informatica giuridica, anche se questa espressione appare oggi, per certi
versi, limitata rispetto all’ampiezza della materia. L’informatica giuridica si suddivide in due
grandi settori: informatica del diritto e il diritto dell’informatica
Nell’informatica del diritto, è il diritto a essere oggetto dell’informatica. In questo ambito si
studiano, ad esempio, le applicazioni dell’intelligenza artificiale al diritto, un campo nato molto
prima dell’era contemporanea e che ha conosciuto fasi alterne di sviluppo e crisi. Al contrario,
nel diritto dell’informatica, è l’informatica a essere oggetto del diritto. Questo settore comprende
tutte le normative che disciplinano l’uso degli strumenti informatici, la robotica, e
l’amministrazione pubblica digitale.
Un esempio significativo di questa evoluzione è rappresentato dal Codice dell’amministrazione
digitale (CAD), attraverso il quale la Pubblica Amministrazione (PA) ha riconosciuto la necessità
di regolamentare l’informatica e di coordinare le numerose disposizioni che ne disciplinano
l’utilizzo. Tuttavia, il Codice non si limita alla sola regolamentazione: esso rappresenta anche un
motore di sviluppo per l’informatica e l’intelligenza artificiale nel settore privato. Il d.lgs. n. 82 del
2005, che ha istituito il CAD, è stato successivamente novellato e modificato più volte, con
interventi quasi annuali. Queste modifiche, spesso derivate da normative europee, hanno
trasformato profondamente il quadro originario, soprattutto in relazione ai principi di trasparenza
e digitalizzazione dei servizi. Un esempio concreto di questa evoluzione è dato dallo SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), che testimonia l’avanzamento del processo di
informatizzazione e di accesso ai servizi online. In generale, ci troviamo di fronte a una materia
in continua evoluzione. Con l’avvento di Internet, si è attraversata dapprima una fase
informativa, seguita da un periodo di uso diffuso da parte dei privati, soprattutto tramite
strumenti come i social network, veri e propri contenitori di contenuti generati dagli utenti. Oggi
stiamo vivendo una nuova fase, che possiamo definire Internet 3.0, ovvero l’Internet delle Cose
(IoT). In questa fase, la rete non è più limitata ai soli dispositivi tradizionalmente connessi (come
computer o smartphone), ma coinvolge anche oggetti di uso quotidiano, come i moderni
elettrodomestici intelligenti. Un esempio emblematico è quello dei frigoriferi connessi, in grado
di monitorare il contenuto interno, segnalare i prodotti mancanti e persino ordinarli
automaticamente online.
Alla fine, è necessario chiedersi se occorra davvero una regolamentazione in questo ambito.
Per poterlo fare, dobbiamo innanzitutto individuare i principi fondamentali che governano il
mondo delle nuove tecnologie. Il termine informatica giuridica risulta oggi troppo limitato:
occorre includere anche il concetto di intelligenza artificiale (IA), che sta ormai assumendo un
ruolo centrale nella società contemporanea.
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La storia dell’informatica giuridica inizia nel secondo dopoguerra. Anche in Italia si sono distinti studiosi di grande rilievo, come Vittorio Frosini. Numerosi studiosi italiani hanno accolto e sviluppato gli studi di Lehninger, che fu tra i primi a indagare i rapporti tra diritto e matematica, cercando di comprendere come le due discipline potessero reciprocamente influenzarsi e arricchirsi. Frosini, in questo contesto, cercò di offrire il proprio contributo introducendo il termine “giuritecnica”, una denominazione che tuttavia non ebbe grande successo, a differenza di “giurimetria”, termine che si affermò maggiormente. Successivamente, si è arrivati alla definizione attuale di informatica giuridica, anche se questa espressione appare oggi, per certi versi, limitata rispetto all’ampiezza della materia. L’informatica giuridica si suddivide in due grandi settori: informatica del diritto e il diritto dell’informatica

Nell’informatica del diritto, è il diritto a essere oggetto dell’informatica. In questo ambito si studiano, ad esempio, le applicazioni dell’intelligenza artificiale al diritto, un campo nato molto prima dell’era contemporanea e che ha conosciuto fasi alterne di sviluppo e crisi. Al contrario, nel diritto dell’informatica, è l’informatica a essere oggetto del diritto. Questo settore comprende tutte le normative che disciplinano l’uso degli strumenti informatici, la robotica, e l’amministrazione pubblica digitale.

Un esempio significativo di questa evoluzione è rappresentato dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), attraverso il quale la Pubblica Amministrazione (PA) ha riconosciuto la necessità di regolamentare l’informatica e di coordinare le numerose disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo. Tuttavia, il Codice non si limita alla sola regolamentazione: esso rappresenta anche un motore di sviluppo per l’informatica e l’intelligenza artificiale nel settore privato. Il d.lgs. n. 82 del 2005, che ha istituito il CAD, è stato successivamente novellato e modificato più volte, con interventi quasi annuali. Queste modifiche, spesso derivate da normative europee, hanno trasformato profondamente il quadro originario, soprattutto in relazione ai principi di trasparenza e digitalizzazione dei servizi. Un esempio concreto di questa evoluzione è dato dallo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che testimonia l’avanzamento del processo di informatizzazione e di accesso ai servizi online. In generale, ci troviamo di fronte a una materia in continua evoluzione. Con l’avvento di Internet, si è attraversata dapprima una fase informativa, seguita da un periodo di uso diffuso da parte dei privati, soprattutto tramite strumenti come i social network, veri e propri contenitori di contenuti generati dagli utenti. Oggi stiamo vivendo una nuova fase, che possiamo definire Internet 3.0, ovvero l’Internet delle Cose (IoT). In questa fase, la rete non è più limitata ai soli dispositivi tradizionalmente connessi (come computer o smartphone), ma coinvolge anche oggetti di uso quotidiano, come i moderni elettrodomestici intelligenti. Un esempio emblematico è quello dei frigoriferi connessi, in grado di monitorare il contenuto interno, segnalare i prodotti mancanti e persino ordinarli automaticamente online.

Alla fine, è necessario chiedersi se occorra davvero una regolamentazione in questo ambito. Per poterlo fare, dobbiamo innanzitutto individuare i principi fondamentali che governano il mondo delle nuove tecnologie. Il termine informatica giuridica risulta oggi troppo limitato: occorre includere anche il concetto di intelligenza artificiale (IA), che sta ormai assumendo un ruolo centrale nella società contemporanea.

Il primo principio da considerare è quello della neutralità della rete, ossia la necessità che gli strumenti tecnologici siano accessibili all’intera collettività. Tutti i cittadini devono trovarsi nelle condizioni di poterli utilizzare. Alcuni studiosi sostengono addirittura che questo principio dovrebbe essere riconosciuto a livello costituzionale, data la rilevanza che Internet riveste nella nostra società, la quale continua a evolversi e a espandersi, senza segni di regressione. Tuttavia, non basta garantire l’accesso: è fondamentale che l’uso di Internet sia uguale per tutti, alle stesse condizioni. Non è accettabile, ad esempio, che esistano reti con velocità diverse, creando disparità tra gli utenti, come purtroppo spesso accade. Oltre alla neutralità, vi sono altri due concetti fondamentali da affrontare: l’interoperabilità e la sicurezza. Il principio di interoperabilità riguarda la necessità che i sistemi informatici possano dialogare tra loro. Oggi, infatti, molti sistemi sono proprietari: ciascun ente o soggetto utilizza un proprio sistema autonomo e chiuso. Questo ostacola l’efficienza e vanifica i vantaggi della digitalizzazione, come la semplificazione e la rapidità delle procedure. Senza interoperabilità, ogni sistema rimane isolato e, nel momento in cui deve comunicare con altri, si rischia di tornare indietro, perdendo tutti i benefici dell’informatizzazione. Lo stesso vale per le banche dati: ogni ministero o amministrazione possiede spesso la propria banca dati separata, creando inutili complicazioni. Sarebbe molto più efficiente creare un sistema unico di banche dati, capace di garantire maggiore rapidità e coordinamento.

Un esempio concreto dell’importanza dell’interoperabilità è dato dal diritto alla portabilità dei dati, previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Tale diritto consente a una persona di trasferire i propri dati personali da un titolare del trattamento a un altro. Tuttavia, se i sistemi informatici dei vari titolari non sono interoperabili, l’applicazione effettiva di questo diritto risulta compromessa: si tratta, in tal caso, di un diritto solo parzialmente tutelato. Il secondo concetto fondamentale è quello della sicurezza informatica ( cyber security ), che oggi, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, è divenuta una materia di primaria importanza. Ci si è resi conto che, con adeguate competenze, hacker specializzati possono bloccare infrastrutture critiche come i sistemi di erogazione dell’acqua o del gas: basta un attacco informatico per mettere in crisi un intero Paese. Oggi, infatti, quasi tutte le infrastrutture nazionali sono gestite a livello informatico, e ciò le rende vulnerabili. Oltre alla sicurezza delle infrastrutture, è essenziale anche la sicurezza personale. Ogni individuo, spesso volontariamente o inconsapevolmente, è registrato su diverse piattaforme digitali o banche dati, come ad esempio attraverso lo SPID. Se le proprie informazioni personali vengono smarrite o compromesse, le conseguenze possono essere molto gravi. Pertanto, è ormai assodato che la sicurezza informatica rappresenti un aspetto imprescindibile. Tuttavia, fino al 2013-2014, né in Italia né a livello europeo esistevano disposizioni normative organiche in materia di sicurezza informatica. Successivamente, la situazione è cambiata in modo significativo. Nel 2017, in Italia sono state emanate circolari che prevedevano misure minime di sicurezza per gli enti pubblici. Tuttavia, già nel 2016, l’Unione Europea aveva introdotto, con una direttiva denominata NIS (Network and Information Security), l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure elevate di sicurezza. Successivamente, è stata emanata la direttiva NIS 2, per correggere le criticità della precedente e fornire una disciplina più completa ed efficace. L’Italia ha recepito la direttiva NIS 2, istituendo con un apposito provvedimento l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), incaricata di definire e indicare alle pubbliche amministrazioni e agli operatori di servizi essenziali le misure tecniche e

dell’essere umano, senza sacrificare la dignità o la libertà individuale. Questo approccio è chiaramente riscontrabile nell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che pone l’accento sulla sicurezza, sulla trasparenza e sulla responsabilità dei sistemi automatizzati. Diversa è la prospettiva di altri Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, si tende a privilegiare l’innovazione tecnologica rispetto alla tutela dei diritti fondamentali: l’obiettivo principale è favorire un’evoluzione rapida, rinviando la soluzione dei problemi etici o giuridici a un momento successivo. La Cina, invece, rappresenta la potenza che più di ogni altra persegue lo sviluppo tecnologico senza vincoli, concentrandosi sull’efficienza e sull’espansione, con scarsi limiti etici o regolatori. Tuttavia, l’assenza di limiti nell’uso dell’intelligenza artificiale può portare a sviluppi potenzialmente inquietanti. Alcuni sistemi di IA generativa o integrativa, infatti, si basano su principi e dati di riferimento che non sempre garantiscono risposte corrette o affidabili. Possono verificarsi errori noti come “allucinazioni”, ovvero risultati o affermazioni errate generate dal sistema. Questi strumenti restano estremamente utili, ma devono essere utilizzati con cautela e consapevolezza, poiché solo un uso responsabile può garantire un equilibrio tra progresso tecnologico e tutela dei diritti umani.

Passando alla corrente dei connessionisti, si è compreso che alcuni sistemi di intelligenza artificiale sono strutturati in modo analogo al cervello umano. Da questa idea nascono le reti neurali, modelli che si ispirano al funzionamento del cervello e dei suoi processi sinaptici. Le reti neurali artificiali costituiscono strutture estremamente complesse, basate su un approccio probabilistico: quando vengono create, partono da uno stato “ignorante”, cioè privo di conoscenze, e devono essere addestrate attraverso un processo di apprendimento progressivo.Il cuore del loro funzionamento è rappresentato da un algoritmo di apprendimento, secondo cui la rete migliora le proprie prestazioni man mano che viene esercitata e sottoposta a nuove informazioni. Oggi, le reti neurali sono utilizzate in numerosi ambiti applicativi, come la gestione degli aeroporti o il controllo dei moderni aerei di linea, nei quali si realizza una stretta interazione tra uomo e macchina. Tuttavia, queste reti presentano anche limiti di conoscenza e di trasparenza: spesso l’uomo non è in grado di comprendere fino in fondo come e perché una rete neurale giunga a determinati risultati o quanto possa effettivamente evolversi nel tempo. Un altro esempio di apprendimento automatico è rappresentato dal Machine Learning, che si basa su un processo di miglioramento attraverso l’errore. In passato, un sistema di intelligenza artificiale che giocava a scacchi si limitava a memorizzare migliaia di partite e a replicarle. Oggi, invece, grazie a enormi basi di dati e a sofisticati algoritmi di autoapprendimento, l’IA migliora le proprie strategie giocando e commettendo errori, diventando progressivamente più performante e autonoma. Anche nell’ambito dell’IA, esistono principi etici fondamentali che devono essere rispettati. Tra questi:

● Legalità: i sistemi di intelligenza artificiale devono operare nel rispetto delle leggi vigenti;

● Robustezza: le IA devono essere affidabili e sicure, evitando di arrecare danni agli esseri umani, in coerenza con le famose leggi della robotica formulate da Isaac Asimov;

● Equità: principio cardine che mira a evitare discriminazioni. Nonostante i progressi, molte IA ancora oggi possono generare risultati discriminatori, ad esempio in base alla razza,

al genere o all’origine etnica.

Alla base di questi problemi vi è il fatto che le IA vengono addestrate su grandi quantità di dati raccolti dal web, spesso tramite tecniche di web scraping. Se i dati di partenza sono parziali, errati o distorti, si generano i cosiddetti bias (pregiudizi), che possono portare la macchina a compiere errori sistematici o a riprodurre discriminazioni presenti nei dati originari. Per affrontare queste criticità, l’AI Act — il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale — ha introdotto strumenti come i sandbox regolamentari: spazi controllati in cui i sistemi di IA possono essere sperimentati liberamente, in deroga temporanea ad alcune norme, al fine di sviluppare e testare le tecnologie in un ambiente sicuro e supervisionato. Oltre all’AI Act, l’Unione Europea ha approvato una serie di atti normativi complementari che compongono il cosiddetto pacchetto digitale europeo:

● Il Digital Services Act (DSA), che disciplina le piattaforme online e tutela i diritti degli utenti, imponendo maggiore trasparenza e responsabilità ai gestori dei servizi digitali;

● Il Digital Markets Act (DMA), che riguarda le grandi piattaforme digitali (come Amazon, Google o Meta) e introduce regole volte a limitare gli abusi di posizione dominante e a garantire la concorrenza leale tra operatori del mercato;

● Il Data Act e il Data Governance Act, che hanno l’obiettivo di regolamentare la condivisione dei dati relativi a prodotti e servizi all’interno dell’Unione Europea.

Questi ultimi due atti nascono dalla consapevolezza che la condivisione dei dati rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo della ricerca scientifica, per l’innovazione tecnologica e per il miglioramento dei servizi pubblici, in particolare in ambito sanitario e accademico. L’obiettivo finale è la creazione di uno spazio europeo dei dati, in cui gli Stati membri possano collaborare e condividere informazioni in modo sicuro, trasparente e coordinato.

Un’altra dimensione importante legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la distinzione, già teorizzata negli anni Settanta, tra contratti telematici e contratti cibernetici. Già allora si iniziava a immaginare l’esistenza di sistemi autonomi in grado di gestire dati e stipulare contratti senza l’intervento diretto dell’uomo. Oggi questa intuizione si è concretizzata grazie alla tecnologia del registro distribuito, alla base dei cosiddetti smart contract. Si tratta di software autoesecutivi che, al verificarsi di determinate condizioni o eventi prestabiliti, attuano automaticamente le prestazioni previste dal contratto, senza bisogno di ulteriori interventi umani. Già in diversi Paesi tali sistemi trovano applicazioni pratiche, ad esempio nel settore assicurativo: quando si verifica un incidente stradale, il sistema rileva l’evento, lo confronta con le clausole contrattuali e dispone automaticamente il pagamento dell’indennizzo. Tuttavia, è importante distinguere questi casi da quelli più complessi che riguardano vizi della volontà contrattuale, come errore, dolo o violenza: in tali ipotesi l’automazione non è ancora in grado di gestire correttamente la componente giuridica e soggettiva del contratto. Alla base degli smart contract vi è la blockchain, un sistema informatico che funziona come un registro distribuito e decentralizzato, capace di registrare transazioni in modo immutabile, trasparente e sicuro.