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Documento con appunti relativi al corso di storia del diritto italiano
Tipologia: Sintesi del corso
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Se si vuole sapere come si svolgeva il processo criminale nella seconda metà del Settecento, contro le distorsioni che i media vi hanno apportato, specie in materia di abusi di attuari, arbitrio giudiziale, sistema delle prove penali (che va contestualizzato nella società di Antico Regime, scarsamente alfabetizzata e parecchio agricola) molto può essere tratto dall’Archivio di Stato di Napoli. Nel divario tra governati e governanti questi sistemi costituivano un punto di incontro e mediazione. Le narrazioni, dialettali, erano convertite agli organi giudicanti, in processi segreti, al di fuori dell’opinione pubblica, salvo le condanne a morte. Un caso particolare di omicidio, che si analizzerà, è riportato in un fascicolo nell’Archivio di Stato di Napoli. LA VICENDA GIUDIZIARIA La vicenda è tra i processi “irresoluti”, cosa che accadeva frequentemente, dal momento che la procedura criminale era incentrata sulla fase inquisitoria, in una dimensione puramente amministrativa. In tal caso,
l’istruttoria fu condotta da un mastrodatti, sotto la guida del Governatore; l’Udienza provinciale della Vicaria svolse un ruolo passivo, limitandosi a trasmettere la decisione alla Real Camera per la decisione definitiva.Tutto perveniva al Sovrano, il quale decideva tutto; la promiscuità tra potere esecutivo e potere giudiziario era tale che era il Ministro ad autorizzare l’istruttoria; l’istruttoria era affidata ad un mastrodatti. Il metodo lasciava un arbitrio giudiziale troppo forte, e non era, ovviamente, esente da risvolti politici, come criticò l’Illuminista Tommaso Briganti (pagine 22-23). Il 24 ottobre 1767 a Giuliopoli (Abruzzo) venne ritrovato il cadavere bruciato e ferito con parecchi tagli di Carmina di Lucia. Le perizie sul corpo rivelarono una gravidanza di sei mesi (pagine 21-22). Trascorse più di un anno dall’avviamento dell’istruttoria, che iniziò a luglio 1769; nulla si sa sul periodo intermedio, forse perché vi avvennero già interrogatori preliminari, e quelli formali avvennero a istruttoria terminata, perché il processo vero e proprio fosse una semplice formalità. GLI INTERROGATORI: TESTIMONI E PERITI DI UN MINORE Il processo informativo, secondo la testimonianza del Briganti, constava di due parti: delitto in genere, per l’indagine preliminare sui fatti del delitto; delitto in specie, in cui si ricercava il colpevole. Secondo la testimonianza di Rosello Mattia di Lucia, padre di Carmina, sei mesi prima un armigero sposato, Saverio Luciano, aveva conosciuto Carmina, e i due erano diventati amici, anche se si sospettava vi fosse una relazione tra i due, e che addirittura Carmina fosse incinta. Un giorno Carmina sparì, e non si ebbero più tracce del Luciano. Dopo un po’, si venne a sapere il luogo in cui si trovava la ragazza, ma la nuora Irena Fanti, con le sorelle di Carmina, Angiola e Cecilia, si opposero alla proposta del padre di riprenderla. Giorni dopo si scoprì
la fattispecie del delitto d’onore. LA TORTURA Il Briganti si dilungò sui requisiti della confessione ufficiale: doveva accadere davanti ad un giudice, in un giudizio, nel giorno prefissato, che vi fosse il prerequisito del pieno svolgimento dell’indagine in genere, che le prove fossero chiare e manifeste, con indizi legittimi, che la confessione fosse spontanea, legittima, accertata, e confermata dal coadiutore. Le confessioni furono ripetute e convalidate nell’ottobre 1769, ma va osservato che si sorvolò, come spesso accadeva, sul requisito della spontaneità della confessione: lo stesso fascicolo non nasconde le torture che furono inflitte alle colpevoli (pagina 31). Sulla questione si consumò un gran dibattimento, in concomitanza con il diffondersi delle istanze Illuministe. In Italia, antesignana in materia fu l’opera Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria; a Napoli si espresse Francesco Mario Pagano, il quale avrebbe pagato con la vita le proprie idee, in I principi del diritto penale. Pagano non sbagliava: il tribunale chiese e ottenne di procedere Ad modum belli et per horas, ovvero di trasformarsi in corte marziale, privandoIrena Fanti di ogni garanzia, compresa la facoltà di appello. Irena Fanti venne impiccata; Angiola di Lucia venne condannata all’ergastolo. LA REA CONFESSA DIMENTICATA NELLE CARCERI 14 anni dopo il fatto, nell’agosto 1781, emerse che Irena Fanti era ancora viva. Nel 1772 la Real Camera di Santa Chiara aveva deciso di non decidere. La questione non fu mai del tutto chiarita, come rilevò Gaetano Filangieri nella sua invettiva contro gli arbitri e abusi del processo criminale (pagina 34).
Nel 1960 Umberto Caldora pubblicava Calabria Napoleonica, in cui affrontò la situazione in Calabria nel periodo napoleonico, con particolare riferimento ai fenomeni del dominio latifondista baronale, del brigantaggio, della carboneria con Briot e della repressione che ne seguì, dell’impresa di Murat di riconquistare il Regno. LA “POLVERIERA” CALABRESE DAL 1799 AL 1805 Caldora descriveva la società calabrese di fine Settecento come una società avvilita dal secolare abbandono della provincia, pressata dal dispotismo dei baroni, in cui vigeva la legge del più forte, con rassegnazione alla sottomissione. Contestualmente iniziò il fenomeno della guerra per la terra, con il Governo Borbonico che istituì commissioni d’indagine per raccogliere dati e informazioni sulla situazione. Emblematica fu l’opera Descrizione politica e geografica del Regno delle Due Sicilie, di Giuseppe Maria Galanti, che illustrò un tema prettamente sconosciuto ai più fino ad allora. Anche Luigi Medici aveva rimarcato la situazione di emergenza come una polveriera pronta ad esplodere, ma il Governo Borbonico non prese mai in mano la situazione. Chiaramente bastò poco perché la polveriera esplodesse: l’occasione fu la crisi del 1799, in cui gli stessi calabresi intervennero, nell’Armata Sanfedista, guidata dal Cardinale Ruffo, sperando che contribuendo alla conquista del Regno potessero in qualche modo migliorare la propria situazione. La repressione dei
postunitaria, possono estendersi alla situazione preunitaria, e anche al periodo napoleonico, con particolareriferimento al processo di eversione feudale, in cui non vi fu un sentimento unitario, e ciascuno prese la propria strada; al posto dello spirito nazionale, è più corretto parlare di disperazione dei ceti dominati, con relativa avversione ai ceti dominanti. UNA SOCIETÀ IN GUERRA PER LA TERRA Per Pierre-Joseph Briot, rivoluzionario ex giacobino, incaricato intendente della Calabria, l’impatto con la nuova realtà fu devastante, denunciandosi impotente a fronte di una situazione così anarchica, per non parlare del problema del sistema del doppio binario. Oltretutto, i funzionari indigeni erano incapaci, o corrotti da baroni e Borbone. Vi era la questione dello scioglimento della feudalità, della liquidazione degli usi pubblici, degli abusi sul demanio pubblico da parte dei concessionari. In Calabria l’accertamento della questione fu affidato a Giuseppe Zurlo, il quale redasse il Codice Silano, un fascicolo pregiatissimo, che però scomparve, per riaffiorare solo nel 1838, per il programma di divisione del demanio della Sila, e fu pubblicato solo nel 1864, per denunciare gli abusi esistenti. Zurlo era anche autore, nel periodo murattiano, delle Istruzioni per l’attività dei commissari ripartitori, una vera e propria summa su Demani, usi civili e diritto promiscui, dalle quali trasse ispirazione, in maniera aderente, la successiva legislazione sugli usi civici. Come si è già detto, vi era una forte fame di terra, dalla distribuzione della quale molti disperati erano esclusi, ai quali non restava altro che darsi al brigantaggio, non avendo quel sentimento nazionale necessario per ribellarsi. La terra è dunque metro di misura della questione intera, necessaria per la comprensione della
storia del Mezzogiorno, per quanto restò una questione marginale e dimenticata nel Novecento. “COSA INCREDIBILE A SUPPORSI”: LA FIDUCIA DI MURAT NEI CALABRESI Grazie a Briot si diffuse la carboneria in Calabria, prima ancora che nel resto d’Italia, scontrandosi con la filo- napoleonica e filo-governativa massoneria. La “guerra delle bande” fu antesignana dell’invio delle forze militari del generale Manhés per reprimere i carbonari. I Calabresi non accettarono l’eccidio, ordinato da Murat, lo stesso che proprio dalla Calabria tentò la riconquista del Regno. Negli ultimi tempi del Governo di Murat, questi si riavvicinò alla carboneria, come testimoniava Luigi Medici (pagine 45-56), anche se più presumibilmente il suo avvicinamento alla carboneria era motivato da una disperata ricerca di appoggi, appoggi che non ebbe mai, e a Pizzo Murat andò incontro alla sconfitta e alla morte. IL DIRITTO DI PREDARE: IL CONSIGLIO DELLE PREDE MARITTIME NEL REGNO DI NAPOLI TRA ANTICO E NUOVO REGIME LE PREDE MARITTIME NEL REGNO DI NAPOLI DURANTE IL SETTECENTO Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, nel Mar Mediterraneo venne meno un’autorità forte, salvo l’Impero Romano d’Oriente. Quando venne meno anche quest’altro, il mare rimase esposto alla pirateria, specie da parte dei saraceni. I Longobardi prima, i Normanni dopo, e gli spagnoli infine, attuarono politiche difensive puramente passive. Quanto alle prede marine, una nuova legislazione disponeva che, in caso di naufragio, si doveva differenziare il trattamento in base alla nazionalità della nave: se alleata, fornire soccorso; se nemica, procedere a sequestro. Solo a metà del XVIII secolo il Regno delle Due Sicilie avviò una
Napoli. IL BLOCCO CONTINENTALE E L’ESPLOSIONE DELLA GUERRA DI CORSA. IL CONSIGLIO DELLE PREDE MARITTIME NEL REGNO DI NAPOLI Con la crisi del 1799, quando il Regno perse molte navi, la strategia dovette cambiare di conseguenza. La Francia stessa era fortemente indebolita, con la supremazia britannica nei mari (proprio in quegli anni vinceva la battaglia di Trafalgar). Con la ripresa dell’attività piratesca, i Borbone, dalla Restaurazione in poi trovarono sempre più difficile affrontare la questione marittima. La Francia prima, e i Borbone poi, dovettero fare affidamento alla guerra di corsa. Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli dal 1806, stabilì un codice della predazione marittima, in 101 articoli, più un Consiglio delle Prede Marittime. Il Decreto per lo stabilimento di un Consiglio delle Prede Marittime (presieduto da un Consigliere di Stato e composto da quattro giudici) creava un organo amministrativo-giudiziario competente sulla legittimità delle prede marittime. In caso di cattura, si doveva rispettare una rigorosa procedura nel condurre la nave in porto e procedere all’ispezione del carico e al giudizio di legittimità della preda da parte di un tribunale speciale, il quale, in caso di diniego, avrebbe rimesso la scelta al Consiglio delle Prede Marittime, il quale avrebbe dovuto far convalidare la sentenza al Ministero della Giustizia. Se le prede fossero state condotte in porti stranieri, i commissari avrebbero seguito la vicenda secondo i trattati internazionali esistenti. UN CODICE NAPOLETANO DELLE PREDE MARITTIME: LA LEGGE DEL 12 OTTOBRE 1807 La legge del 12 ottobre 1807 fu un vero e proprio codice delle prede marittime, che costituì nel Regno una
nazione corsara. Si individuarono come prede legittime i bastimenti nemici, o quelli non in regola, o la cui neutralità non sia giustificata. La neutralità costituiva un punto nevralgico, molto oneroso da dimostrare, ponendo il limite di nazionalità straniera ad 1/3 dell’equipaggio, e limiti su alcuni ruoli (pagina 60). La patente di corsa era rilasciata dal Ministero della Marina, previa istruttoria condotta dagli ufficiali di marina o dai commissari delle relazioni internazionali nei porti esteri. Le navi corsare dovevano essere necessariamente assicurate. Limiti sulla nazionalità erano imposti anche all’equipaggio delle navi corsare. Era obbligatorio, in caso di cattura, conservare i documenti e le mercanzie delle navi. Era assolutamente proibito affondare i bastimenti e abbandonarne gli equipaggi su isole deserte, come anche porre riscatti senza autorizzazione. I capitani rispondevano di ogni violazione delle regole. ARMATORI, CAPITANI, COMMERCIANTI E SCHIAVI NEL CONFLITTO DEI MARI Nell’aprile del 1811, la nave ottomana, in realtà inglese, Immacolata era partita da Napoli, con nominale destinazione Tunisi, reale Londra, per non destare sospetti, a causa del Blocco Continentale. La nave venne abbordata, e l’equipaggio abbandonato sulle scialuppe, mentre la nave fu condotta a Palermo come preda corsara. Ne nacque una crisi diplomatica, e il Regno di Napoli affidò il giudizio al Tribunale delle Prede Marittime, che decise la legittimità della preda, insofferente delle pressioni esercitate dagli inglesi. La scelta fu portata in appello dal Supremo Magistrato del Commercio, il quale dichiarò l’illegittimità della preda. Ilcaso dimostra la velleità della regolazione, essendo prevalenti i rapporti internazionali, e la scarsa sicurezza che si aveva nella circolazione marittima. Le due navi Le anime del Purgatorio e La Madonna del Lauro
Nel 1917, Giovanni Curis, nella sua opera Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell’Italia centrale e nell’Emilia, affrontava la spinosa questione degli usi civici (tanto che si utilizzava l’espressione “testa di Medusa”), che da anni era rimasta priva di soluzione, contro ogni tentativo, fallito, di affrancazione degli stessi e di introdurre nuove discipline in materia. La soluzione definitiva giunse con la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, che, tra l’altro, non dava nemmeno una definizione di “usi civici”. Difatti, la materia era vasta, assumeva diversa denominazione a seconda del territorio di riferimento, con discipline, dunque, molto diversificate. Potremmo parlare, pertanto, di assimilazione (alla categoria napoletana, nello specifico) più che di unificazione. LE INCERTEZZE DELLA DOTTRINA La dottrina tentò più volte di dare una definizione il più univoca possibile di “uso civico”. Il Trifone parlava di “un diritto di godimento, ma con struttura non di diritto di credito, bensì di diritto reale”. In quanto diritto reale, era opponibile erga omnes, tutelato da azioni reali, caratterizzato da perpetuità e da imprescrittibilità. Per di più, spettava esclusivamente al titolare in quanto civis (facente parte di un determinato Comune) ed era inalienabile. In particolare, come rilevavano Zaccarini e Palatiello, si distinguevano gli usi civici su terre altrui e gli usi civici in re propria (su beni di Comuni, associazioni, ecc., quasi considerati come diritti collettivi). Si è detto che la disciplina unificata nazionale rispecchiava quella napoletana, ma perché? Perché, più che altrove, nel Regno delle due Sicilie la si era affrontata, ponendo in essere varie procedure di riconoscimento, con annesse conseguenze: o far sussistere il sistema di comunione affidandone all’ente proprietario la
gestione; oppure, procedere alla liquidazione, attraverso uno smembramento in quote del territorio o concessioni in enfiteusi. Non vi fu direzione univoca, specie a causa della natura dell’oggetto: gli usi civici costituivano un residuo storico delle antiche forme di proprietà medievali (come aveva riconosciuto persino la Corte di Cassazione), per cui risultava difficile inquadrarli in schemi moderni. LA DIMENSIONE STORICA DEGLI USI CIVICISulle vere origini storiche degli usi civici si è consumato un dibattito in dottrina, come spesso avveniva nel metodo storico tipico dell’Ottocento, tra germanisti e romanisti: i primi riconducevano la disciplina ad un’importazione germanica nell’epoca delle invasioni barbariche (Raffaglio); i secondi, colmi di spirito nazionalista, rivendicavano le origini nei municipii e coloniae romane (Trifone). Altri addirittura citavano l’età comunale (Cassandro). In ogni caso, fu nel Medioevo che la disciplina degli usi civici si consolidò e prese forma, anche attraverso i nuovi concetti di dominium directum e dominium utile. Ricordiamo, come affermava Paolo Grossi, che i modi di possedere tipici del Medioevo erano diversi da quelli moderni, mancando i due elementi fondamentali di Stato e legge, laddove il diritto nasceva dalle consuetudini e dai fatti. Con il fiorire delle forme embrionali di Stato nelle monarchie tra XI e XII secolo, i sovrani iniziarono a riconoscere gli usi civici, impedendo ai feudatari di erigere difese sui demani, concedendo piuttosto ai cittadini un diritto di uso collettivo. Se nel resto d’Italia gli usi civici ebbero una natura associativa spontanea, nel Regno di Napoli si trattava di esercizio individuale di diritti su suoli demaniali, senza forme associative, a causa della conformazione del territorio e della divergenza di interessi che caratterizzò sempre la società
una commissione speciale, incaricata di valutare l’attendibilità dei titoli di possesso degli ex-baroni, e una commissione feudale, incaricata di risolvere tutte le controversie sorte tra comuni ed ex-baroni. Difatti, le controversie erano molto complesse, e gli ex-baroni facevano di tutto per far valere i loro antichi titoli. I comuni, in particolare, si erano dimostrati molto deboli, dal momento che gli ex-baroni riuscirono ad inserire uomini di fiducia nelle governance dei comuni, rendendoli così malleabili ai loro soprusi. Per questo l’intervento dello Stato si rese necessario per risolvere la situazione, affidando la tutela dei comuni contro i baroni ad un procuratore presso la commissione feudale, il quale avrebbe potuto nominare i difensori o promuovere le cause di persona. Famoso procuratore feudale fu Davide Winspeare, autore di Storia degli abusi feudali, in cui denunciò l’atteggiamento dispotico dei baroni e i vari tentativi dello Stato di contenerlo (pagine 79-80), sempre fortemente avversati, se non ignorati, dai baroni (da ultima, una legge del 1791, mai applicata). I lavori della commissione si protrassero fino al 1810, contro l’aspettativa del 1808, e furono riportati nel Bollettino delle sentenze della commissione feudale. Al ritardo contribuì l’inadeguatezza delle disposizioni speciali che avrebbero dovuto completare la legge del 2 agosto 1806. LA DIVISIONE DEI DEMANI E LE ISTRUZIONI PER L’ATTIVITÀ DEI COMMISSARI RIPARTITORI DEL MINISTRO ZURLOLa prima legge di divisione dei demani, 1° settembre 1806, distingueva i demani in feudali, ecclesiastici e universali dei comuni, più quelli promiscui. L’identificazione dell’una o l’altra categoria sarebbe spettata al consiglio d’intendenza, che avrebbe anche stabilito il canone anno che avrebbero dovuto corrispondere i cittadini. I demani controversi sarebbero stati divisi secondo il possesso attuale. Come si è detto, le pressioni
dei baroni e l’incapacità dei consigli d’intendenza, per non parlare dell’eccessiva genericità della legge (solo 11 articoli) ostacolarono non poco il progetto. L’8 giugno 1807 un nuovo decreto sulla ripartizione dei demani affrontò la questione da un punto di vista più specifico, a partire dalla definizione di “usi civici”, con relativi diritti e doveri degli assegnatari (pagina 81). Vennero a crearsi due filoni interpretativi: un primo definiva l’assegnazione delle terre a titolo di allodio (beni del signore liberi dalla soggezione e dagli obblighi feudali); un secondo parlava di enfiteusi (diritto reale su fondo altrui, con obbligo di apportarvi migliorie, dietro corresponsione di un canone annuo). Le successive leggi seguirono il secondo orientamento interpretativo. Lo stesso decreto condonava agli ex-baroni le proprietà soggette a pascolo, semina o ad uso comune, con particolari condizioni (pagina 85), salvo la Sila, che rimaneva in capo al demanio. Salito al potere Murat, impartì nuove istruzioni al Ministro dell’Interno Zurlo. Va segnalata la creazione della figura degli agenti di circondario, incaricati delle operazioni ripartitorie, soggetti accuratamente selezionati, in modo da evitare conflitti di interesse. L’operato degli agenti sarebbe stato attentamente posto a sindacato da dei commissari ripartitori, di nomina regia, istituiti nel 1809, con il provvedimento Istruzioni per l’attività dei commissari ripartitori, elaborato da Zurlo, di pregevole fattura. Notevole è la definizione di “usi civici”, riposti in tre classi a seconda dell’oggetto e della natura degli usi civici, con elenco, a titolo esemplificativo, dei diritti corrispondenti (pagina 84): essenziali per l’uso strettamente necessario; utili, per le attività aggiuntive; dominicali, per la partecipazione alla percezione dei frutti e al dominio del fondo. I commissari avrebbero dovuto risolvere le controversie in modo definitivo, sciogliere le promiscuità, suddividere la parte dei comuni
maggio 1924 n. 751 (poi convertito nella legge del 16 giugno 1927 n. 1766) per il riordinamento degli usi civici del Regno. Esso stabiliva che porzioni di fondi andassero assegnate in compenso degli usi esercitati; alle famiglie meno abbienti sarebbero state ripartite parti coltivabili a titolo di enfiteusi; ai comuni e alle associazioni preesistenti sarebbero rimasti i terreni utilizzabili come bosco e come pascolo. I diritti di uso civico erano divisi in: essenziali, a stretto uso personale e necessario al mantenimento; utili, qualora vi fossero incluse parti di industria; dominicali, qualora comportassero partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo. Come si può notare, vi è una stretta aderenza con la legislazione napoletana, anche nell’elenco, sempre a titolo esemplificativo, dei diritti (pagina 88). Si riesumavano persino le figure degli intendenti borbonici e deicommissari ripartitori murattiani, ora Commissari per la liquidazione degli usi civici, nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell’Economia Nazionale, con consenso del Ministro per la Giustizia e gli affari di culto. Si riconosceva formalmente il titolo di enfiteusi all’assegnazione delle unità fondiarie (pagina 89). CONCLUSIONI La legge rivelò, nella prassi, carenze e contraddizioni (es. voleva sviluppare l’agricoltura e liberare le terre frazionandole, ma si finì con l’incatenarvi i contadini, con l’enfiteusi), mostrandosi inadatta per molte delle specifiche situazioni, in primis per l’ex Stato Pontificio, ove vi era il fenomeno delle associazioni di assegnatari. L’utilità e la correttezza di un’unificazione normativa di un fenomeno così vasto sono state poste parecchio in discussione. In realtà, la legge è ancora oggi vigente, sebbene le competenze dei commissari siano state trasferite alle Regioni, e molto altro, società in primis, sia cambiato da allora. Nel convegno Gli usi civici.
Realtà attuali e prospettive, nel 1989, emersero due interessanti fattori: da una parte vi era chi richiedeva una nuova disciplina; dall’altra, si riconobbe che l’inadeguatezza della materia aveva consentito una gran libertà di agire alla giurisprudenza, la quale aveva sopperito a molte di quelle carenze. In definitiva, la “testa di Medusa” risulta ancora viva, ma il sistema giurisprudenziale, attraverso la disamina caso per caso, è risultato più efficace di ogni disciplina legislativa inutilmente unificante. IL CODICE NAPOLEONICO NEL REGNO DI NAPOLI DURANTE IL DECENNIO FRANCESE Il Regno di Napoli era stato, in un certo senso, preparato alla ricezione della codicistica francese dalle teorie Illuministe di Genovesi e Filangieri e dalla Repubblica Napoletana del 1799. Con l’occupazione del 1806, il nuovo Re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, diede inizio ad una nuova fase di riforme, impiantando il sistema amministrativo francese, con particolare riguardo al Code Civil (promulgato il 21 marzo del 1804 in Francia), vanto di Napoleone, e prima vera codificazione moderna ad abolire il diritto previgente. Il Regno di Napoli, nonostante i fasti illuministi, appariva uno stato retrogrado in molti aspetti, e Giuseppe era consapevole che non si poteva applicare immediatamente l’intero codice. Napoleone accettò così la via delle gradualità, via per cui si protrassero molte delle più importanti riforme tra 1806 e 1807 (abolizione della feudalità, riforma dell’amministrazione periferica, imposta fondiaria in sostituzione delle antiche tasse, soppressione dei monasteri e incameramento dei beni ecclesiastici). Il contesto del Regno di Napoli era, come si è detto, difficile, con il predominio dei baroni, il fenomeno del brigantaggio, una popolazione alienata, e, a rallentare il processo, l’opposizione del ceto forense. Ciononostante, in Consiglio di Stato l’orientamento prevalente fu