CAPITOLO 1
DIRITTO SINDACALE
CAPITOLO 1 – I SINDACATI
Il diritto sindacale è una branca del diritto del lavoro che mira a controllare e risolvere i conflitti tra
lavoratori e datori di lavoro nell'ambito lavorativo. Il diritto sindacale riguarda gli aspetti collettivi
del rapporto di lavoro, occupandosi delle relazioni tra i lavoratori, i sindacati e i datori di lavoro.
Il diritto sindacale si occupa di:
• l'organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro;
• la contrattazione collettiva (accordi tra sindacati e datori di lavoro);
• la gestione dei conflitti collettivi (come scioperi e proteste).
Anche gli attori del diritto sindacale sono collettivi, tra i quali rientrano i sindacati dei lavoratori e
degli imprenditori, nonché lo Stato.
Cos'è un sindacato?
Nel nostro ordinamento, non esiste una definizione precisa di sindacato, ma questa si può dedurre
dagli articoli 39 e 40 della Costituzione.
Un sindacato deve avere questi requisiti:
1. Essere un'associazione libera;
2. Agire in modo collettivo per tutelare gli interessi comuni di lavoratori e datori di lavoro.
ART. 39 →riguarda la libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva
L'articolo 39 della Costituzione stabilisce che“L’organizzazione sindacale è libera”. Questo
rappresenta un grande cambiamento rispetto al periodo fascista, quando esisteva un solo sindacato
controllato dallo Stato. Con l'art. 39, invece, si garantisce la possibilità di:
• Costituire sindacati diversi nella stessa categoria professionale;
• Scegliere liberamente a quale sindacato aderire o non aderire;
• Esercitare liberamente attività sindacale (es. sciopero, manifestazioni, trattative collettive).
I commi successivi dell'art. 39 prevedono:
• L'obbligo di registrazione del sindacato per il riconoscimento giuridico;
• L'organizzazione interna del sindacato deve essere democratica;
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi validi per
tutti i lavoratori del settore.
Queste disposizioni però non sono mai state completamente attuate, perché i sindacati hanno
preferito mantenere un’organizzazione più autonoma.
Le conseguenze della parziale mancata attuazione dell'art.39 sono state:
● La configurazione del sindacato come “associazione non riconosciuta” → di conseguenza al
sindacato non si applicano le norme sulle associazioni con personalità giuridica, ma si applicano le
scarne norme destinate alle associazioni non riconosciute (artt. 36-37-38 cc).
● Le organizzazioni sindacali (in quanto associazioni non riconosciute) in caso di fallimento,
vengono commissariate → si nomina un terzo super partes, chiamato commissario, per un periodo
che va da 1 a 3 anni, al fine di risolvere le sorti del sindacato.
Modelli di sindacato:
1. Sindacati di mestiere: rappresentano specifiche professioni (es. saldatori, carpentieri);
2. Sindacati per ramo di industria: rappresentano tutti i lavoratori di un settore produttivo (es.
metalmeccanico, tessile).
Nell'organizzazione dei lavoratori, i due modelli coesistono, mentre per i datori di lavoro esistono
solo sindacati per settore (es. Confindustria per l'industria, Confartigianato per gli artigiani).
SINDACATO DEI LAVORATORI
Struttura gerarchico-piramidale ripartita in 3 livelli: