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Dolo e colpa- Diritto penale, Appunti di Diritto Penale

capitolo Dolo e colpa, diritto penale Canestrari

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 23/12/2015

meggie
meggie 🇮🇹

7 documenti

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DOLO E COLPA
CAPITOLO 4 LIBRO 3
Il dolo è l’intenzione di provare l’evento dannoso, provocare come conseguenza il danno. Qui è un dolo
diverso da quello del vizio del consenso, dove dolo equivale a danno, ma ci sono ipotesi in cui le due figure
si contrappongono es: dolo incidentale (consiste nei raggiri da parte di un 3, dove la sua responsabilità è
extracontrattuale per i danni cagionati al contraente)
È colpa la mancata di diligenza, prudenza, imperizia; l’evento dannoso non è voluto ma è provocato per
negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di norme di comportamento fissate per legge o per
regolamento, accertata la sua inosservanza, si rende superfluo la prova di negligenza,…sempre che esiste il
nesso di casualità fra inosservanza e danno.
La differenza fra dolo e colpa è problematica quando si parla di dolo eventuale e colpa cosciente. Dolo
eventuale l’atteggiamento psicologico di chi pur non agendo per realizzare l’evento dannoso, si rappresenta
il suo possibile verificarsi come conseguenza della propria azione o omissione, diretta a realizzare un evento
diverso. Es. sparo per intimidire, ma ugualmente ferisco qualcuno. È colpa cosciente l’atteggiamento di chi
si comporta imprudentemente o negligentemente con la previsione del possibile evento dannoso, che confida
di poterlo evitare. Es. il poliziotto che confida nelle sue qualità di tiratore e spara sul malvivente ma invece
colpisce l’ostaggio.
Può accadere che un evento dannoso sia il risultato del concorso di una antecedente fatto illecito doloso di un
soggetto e di un successivo fatto illecito colposo di un altro soggetto, e che tra i due fatti illeciti ci sia un
rapporto per cui senza il comportamento colposo del 2 soggetto il fatto doloso del primo non avrebbe potuto
produrre l’evento dannoso e viceversa. È necessario che il successivo fatto colposo non interrompa il nesso
di casualità fra il fatto doloso e il danno. 2 ipotesi:
1. L’antecedente fatto doloso ASSORBE il fatto colposo successivo, esclude la responsabilità del 2
soggetto verso il 3 danneggiato. Quando il comportamento colposo è privo di efficienza casuale
rispetto all’evento, che risulta esclusivamente dovuto dal fatto doloso. L’assorbimento non ha luogo
quando il soggetto in colpa è in grado di prevedere l’evento dannoso oppure quando la colpa consiste
nella violazione di regole di condotta dirette a proteggere contro il pericolo di danno proveniente da
terzi.
2. Gli autori dei due fatti illeciti rispondono in solido verso il 3 danneggiato, salvo il diritto dell’autore
del fatto colposo, che sia stato chiamato a risarcire il danno, di essere ripeugato

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DOLO E COLPA

CAPITOLO 4 LIBRO 3

Il dolo è l’intenzione di provare l’evento dannoso, provocare come conseguenza il danno. Qui è un dolo diverso da quello del vizio del consenso, dove dolo equivale a danno, ma ci sono ipotesi in cui le due figure si contrappongono es: dolo incidentale (consiste nei raggiri da parte di un 3, dove la sua responsabilità è extracontrattuale per i danni cagionati al contraente)

È colpa la mancata di diligenza, prudenza, imperizia; l’evento dannoso non è voluto ma è provocato per negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di norme di comportamento fissate per legge o per regolamento, accertata la sua inosservanza, si rende superfluo la prova di negligenza,…sempre che esiste il nesso di casualità fra inosservanza e danno.

La differenza fra dolo e colpa è problematica quando si parla di dolo eventuale e colpa cosciente. Dolo eventuale l’atteggiamento psicologico di chi pur non agendo per realizzare l’evento dannoso, si rappresenta il suo possibile verificarsi come conseguenza della propria azione o omissione, diretta a realizzare un evento diverso. Es. sparo per intimidire, ma ugualmente ferisco qualcuno. È colpa cosciente l’atteggiamento di chi si comporta imprudentemente o negligentemente con la previsione del possibile evento dannoso, che confida di poterlo evitare. Es. il poliziotto che confida nelle sue qualità di tiratore e spara sul malvivente ma invece colpisce l’ostaggio.

Può accadere che un evento dannoso sia il risultato del concorso di una antecedente fatto illecito doloso di un soggetto e di un successivo fatto illecito colposo di un altro soggetto, e che tra i due fatti illeciti ci sia un rapporto per cui senza il comportamento colposo del 2 soggetto il fatto doloso del primo non avrebbe potuto produrre l’evento dannoso e viceversa. È necessario che il successivo fatto colposo non interrompa il nesso di casualità fra il fatto doloso e il danno. 2 ipotesi:

  1. L’antecedente fatto doloso ASSORBE il fatto colposo successivo, esclude la responsabilità del 2 soggetto verso il 3 danneggiato. Quando il comportamento colposo è privo di efficienza casuale rispetto all’evento, che risulta esclusivamente dovuto dal fatto doloso. L’assorbimento non ha luogo quando il soggetto in colpa è in grado di prevedere l’evento dannoso oppure quando la colpa consiste nella violazione di regole di condotta dirette a proteggere contro il pericolo di danno proveniente da terzi.
  2. Gli autori dei due fatti illeciti rispondono in solido verso il 3 danneggiato, salvo il diritto dell’autore del fatto colposo, che sia stato chiamato a risarcire il danno, di essere ripeugato