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Dolo e Colpa, Appunti di Diritto Penale

dolo e colpa definizione

Tipologia: Appunti

Pre 2010

Caricato il 02/12/2010

lui80maschio
lui80maschio 🇮🇹

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Dolo e colpa
La definizione normativa di ciascuna figura è contenuta nell'art. 43 c.p., il dolo si configura
quando l'evento è dall'agente preveduto e voluto,invece la preterintenzione, è caratterizzata dal
verificarsi di un evento più grave di quello voluto; infine, si ha colpa quando l'evento non è voluto
ma si determina a causa di «negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline».
Pertanto, nel dolo si individuano due momenti costitutivi: la previsione dell'evento e la
volizione, cioè l'azione con cui l'agente intraprende la condotta lesiva; oggetto del dolo non è
solo l'evento, ma anche la condotta, ed il contesto in cui la stessa si svolge.
La colpa si individua negativamente, in quanto il legislatore richiede che l'evento non sia stato
voluto. Si distingue la colpa cosciente o con previsione dalla colpa incosciente, nella prima, l'agente
ha previsto l'evento come possibile ma ha escluso assolutamente che lo stesso si potesse
concretamente verificare; la seconda, invece, si caratterizza per l'assenza di previsione, e
l'imputazione avviene sulla base del nesso di causalità tra evento lesivo e violazione di una regola
di diligenza, prudenza, etc.

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Dolo e colpa La definizione normativa di ciascuna figura è contenuta nell'art. 43 c.p., il dolo si configura quando l'evento è dall'agente preveduto e voluto,invece la preterintenzione, è caratterizzata dal verificarsi di un evento più grave di quello voluto; infine, si ha colpa quando l'evento non è voluto ma si determina a causa di «negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». Pertanto, nel dolo si individuano due momenti costitutivi: la previsione dell'evento e la volizione, cioè l'azione con cui l'agente intraprende la condotta lesiva; oggetto del dolo non è solo l'evento, ma anche la condotta, ed il contesto in cui la stessa si svolge. La colpa si individua negativamente, in quanto il legislatore richiede che l'evento non sia stato voluto. Si distingue la colpa cosciente o con previsione dalla colpa incosciente, nella prima, l'agente ha previsto l'evento come possibile ma ha escluso assolutamente che lo stesso si potesse concretamente verificare; la seconda, invece, si caratterizza per l'assenza di previsione, e l'imputazione avviene sulla base del nesso di causalità tra evento lesivo e violazione di una regola di diligenza, prudenza, etc.