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domande aperte svolte di diritto penale II della Prof.ssa Trentinella
Tipologia: Panieri
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Domande aperte diritto penale 2
intenzionale volto a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio. La n. 234/1997, in ordine all’elemento soggettivo, dispone che occorre che l'abuso sia commesso dall'agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente". Tale nuova formulazione delinea un dolo generico che, rispetto all'evento che ne completa la struttura, assume la forma necessaria del "dolo intenzionale" mentre prima avevamo un reato di evento a dolo specifico. Condotta: La l. n. 234/1997 ha trasformato l'abuso d'ufficio da reato di pura condotta a reato evento: mentre nel previgente testo veniva punito qualsiasi atto o fatto materiale compiuto dall'agente in violazione di un dovere inerente al suo ufficio o in seguito ad un cattivo utilizzo delle funzioni pubbliche, indipendentemente dal conseguimento di in ingiusto vantaggio o del verificarsi di un ingiusto danno, con la nuova formulazione introdotta dalla l. n. 234/1997, il delitto può dirsi integrato solo, quando l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero con l'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi. La condotta può esprimersi sia in atti interni o esterni (decisionali, consultivi, preparatori, ecc.), in mere attività materiali e, sia in qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che rappresenti un'illecita deviazione dagli scopi istituzionali della P.A. Per quanto riguarda la pena il previgente testo prevedeva la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La successiva l. n. 190/2012 che ha introdotto un aggravamento della pena, dispone la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, che "la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità". E’ competente il tribunale collegiale, il tentativo è configurabile e si procede d’ufficio.
sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Ed è proprio nel comma 2 che si configura il reato di rapina impropria. In ordine all’elemento soggettivo, nella rapina impropria la norma richiede che il dolo sia doppiamente specifico, in quanto la volontà è diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto, sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. Il tentativo è configurabile, nel caso in cui il soggetto abbia sottratto la cosa e poi successivamente abbia tentato di percuotere la vittima per scappare o per assicurarsi il possesso, ma sia stato fermato. Per quanto concerne la condotta, la rapina impropria è consumata nel momento e nel luogo in cui, conclusa la sottrazione, che elimina il possesso altrui, il soggetto agente impiega la violenza o la minaccia al fine di mantenere, per sé o per altri, l’autonomo potere di fatto sulla res, o assicurare a sé o ad altri l’impunità. E’ procedibile d’ufficio ed è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali; il fermo è facoltativo mentre l’arresto è obbligatorio. La competenza è del tribunale monocratico per le ipotesi nel primo e secondo comma; in presenza delle circostanze aggravanti delineate al terzo comma della norma, invece, la competenza passa al tribunale collegiale.
ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con la violenza o la minaccia, al fine di trarne, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La competenza è del tribunale monocratico salvo il verificarsi di circostanze aggravanti per le quali è competente il tribunale collegiale. Si procede d’ufficio.
concernono il minore o soggetti con disabilità, nonché quando è legato ad altro delitto per il quale si procede d’ufficio. Competente è il tribunale in composizione monocratica.
inutilmente. In ordine all’elemento soggettivo la norma presuppone il dolo generico, in quanto il soggetto, oltre a voler il fatto, sa che il reato denunciato o simulato non è stato commesso e che gli organi preposti possano instaurare un processo penale per accertarlo. Si tratta di un delitto istantaneo e di pericolo, e la consumazione avviene nel momento e nel luogo in cui l’Autorità riceve la falsa denuncia o la stessa ha scoperto le finte tracce. La condotta consiste sia nel simulare le tracce di un reato mai commesso creando indizi materiali, e sia attraverso denuncia, una querela, una richiesta oppure un’istanza, con la quale si dichiara falsamente l’avvenimento di un reato, dando il via ad un processo penale. Dalla frazionabilità della condotta deriva l'impossibilità di configurare il tentativo. TIPOLOGIA DI PENA Si prevede la reclusione da 1 a 3 anni. La pena viene diminuita se la simulazione riguarda un fatto previsto dalla legge come contravvenzione. Ma potrebbe essere invocata la ritrattazione come esclusione della punibilità qualora un soggetto ritratti il falso e manifesti il vero? Anche se la simulazione non rientra nelle ipotesi previste nell’art. 376 come esclusione della punibilità, si sostiene l’applicabilità della ritrattazione alla simulazione qualora sia spontanea e quindi non indotta dalle contestazioni degli organi preposti; ed immediata ritenendo sufficiente la sua verificazione prima dell’inizio delle indagini. E’ procedibile d’ufficio e le misure precautelari dell’arresto e del fermo non sono consentite. La competenza è del Tribunale monocratico.
L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa. La competenza spetta al tribunale monocratico e la procedibilità è d’ufficio.
ricattando il minore circa le informazioni confidate. Importante è l’età della vittima, minore di anni 16, facilmente influenzabili in questa fascia d’età. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque, e in ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico in quanto fine dell'agente è quello dell'adescamento finalizzato alla commissione di rapporti sessuali e non. La pena prevista è della reclusione da 1 a 3 anni prevedendo però una clausola di salvaguardia laddove il fatto non costituisca più grave reato. La competenza è del Tribunale monocratico, e la procedibilità è d'ufficio. Inoltre in base al disposto dell'articolo 609- decies c.p., il Procuratore della Repubblica ne deve dare notizia al Tribunale per i Minorenni.
la punibilità di entrambi i soggetti attivi; è un delitto istantaneo e con effetto giuridico permanente in quanto si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa solo in seguito a sentenza definitiva di scioglimento. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la volontà di contrarre nuovo matrimonio avente effetti civili con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica. La procedibilità è d’ufficio.
denaro o cosa mobile. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo è generico che consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione. Il reato è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi. L'autorità competente è il Tribunale in composizione collegiale. La procedibilità è d’ufficio.
reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave, oppure se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il tentativo è ammissibile in considerazione della frazionabilità della condotta. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui l'autorità riceve l'informazione di reato o nel momento in cui l'autorità acquisisce le tracce simulate nell'ipotesi reale. Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico per le fattispecie di reato contenute nel primo comma e del tribunale collegiale per quelle contenute nel 3 e 4 comma.
quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; se il numero degli associati è di dieci o più; oppure nelle ipotesi di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. L'associazione per delinquere, inoltre, è un reato di mera condotta e di pericolo e in quanto tale il tentativo non è configurabile; sebbene si tratta di un’interpretazione non unanime, il tentativo si ritiene possibile quando si è di fronte ad un'associazione già esistente e della quale si voglia entrare a far parte. Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale.
giudice di Pace, mentre nel caso di aggravanti la competenza è del tribunale monocratico.
fanciullo minore degli anni 10, abbandonato o smarrito, una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia (fisica o psichica) o per vecchiaia o per altra causa. L’obbligo di soccorrere sussiste quando si “trovi” un corpo che sia inanimato o un corpo che sembri inanimato, o una persona ferita o una persona altrimenti in pericolo. Le pene sono diverse: in caso di mancato avviso all’autorità il soggetto o di omissione nell’assistenza il soggetto è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 2.500. Se dalla condotta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”. Il tentativo non è consentito, trattandosi di reato omissivo istantaneo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di tutti gli elementi previsti dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice, inclusa la possibilità di attivarsi. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica che è procedibile d’ufficio.