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Domande Aperte Diritto Penale II - Prof.ssa Trentinella, Panieri di Diritto Penale

domande aperte svolte di diritto penale II della Prof.ssa Trentinella

Tipologia: Panieri

2020/2021
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Caricato il 30/03/2021

mrs.brown
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Domande aperte diritto penale 2
1. Atti osceni: dettato della norma, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena,
competenza, procedibilità
Gli atti osceni in luogo pubblico sono disciplinati dall’art. 527 c.p. il quale contempla
oggi 2 distinte fattispecie, punite rispettivamente come illecito amministrativo (co.1 )
e come illecito penale (co 2). L’elemento oggettivo dell’illecito si caratterizza per il
compimento di atti osceni. La dottrina ha individuato 2 categorie di atti osceni: gli atti
assolutamente osceni e gli atti relativamente osceni. I primi sono caratterizzati da tutti
quegli atti sulla cui oscenità non è possibile avere alcun dubbio. Nei secondi invece
rientrano tutti gli atti per i quali la valutazione circa la loro oscenità deve essere
effettuata in relazione al modo oppure alle circostanze di tempo e di luogo attraverso
le quali l’atto viene posto in essere.
2. Furto: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena,
competenza, procedibilità
Il furto rappresenta il più comune dei delitti contro il patrimonio. È previsto dall’art.
624 c.p. che dispone: “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”. L’elemento soggettivo
richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico, ossia coscienza e
volontà di sottrarre la cosa al detentore e impossessarsene. La condotta infatti
consiste nella sottrazione e nell’impossessamento, che sono due azioni diverse e che
devono realizzarsi entrambe affinché venga integrato l’intero disvalore del furto, con
il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. E per profitto, si intende “una
qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La sottrazione
costituisce, quindi, l’elemento negativo della condotta, mentre l’impossessamento ne
rappresenta l’aspetto positivo ovvero un autonomo potere esercitato dall’agente sulla
cosa di altri illecitamente acquisita. In ordine all’elemento soggettivo la norma
richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi
della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. La
competenza è del tribunale in composizione monocratica, ovvero di quello collegiale
quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 533/1977. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze
di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 c.p.”; in tal caso la procedibilità sarà d’ufficio. E’
punito con la pena congiunta.
3. Abuso di ufficio: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di
pena, competenza, procedibilità
L'abuso d'ufficio previsto all’art. 323 del c.p., si verifica quando il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale". Il reato è stato oggetto di due riforme legislative, la l. n. 86/1990 e la l.
n. 234/1997, che ne hanno modificato l'assetto, "ridimensionando" l'astrattezza e la
genericità della norma previgente configurando il reato di evento sorretto dal dolo
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Domande aperte diritto penale 2

  1. Atti osceni: dettato della norma, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Gli atti osceni in luogo pubblico sono disciplinati dall’art. 527 c.p. il quale contempla oggi 2 distinte fattispecie, punite rispettivamente come illecito amministrativo (co.1 ) e come illecito penale (co 2). L’elemento oggettivo dell’illecito si caratterizza per il compimento di atti osceni. La dottrina ha individuato 2 categorie di atti osceni: gli atti assolutamente osceni e gli atti relativamente osceni. I primi sono caratterizzati da tutti quegli atti sulla cui oscenità non è possibile avere alcun dubbio. Nei secondi invece rientrano tutti gli atti per i quali la valutazione circa la loro oscenità deve essere effettuata in relazione al modo oppure alle circostanze di tempo e di luogo attraverso le quali l’atto viene posto in essere.
  2. Furto: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Il furto rappresenta il più comune dei delitti contro il patrimonio. È previsto dall’art. 624 c.p. che dispone: “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”. L’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico, ossia coscienza e volontà di sottrarre la cosa al detentore e impossessarsene. La condotta infatti consiste nella sottrazione e nell’impossessamento, che sono due azioni diverse e che devono realizzarsi entrambe affinché venga integrato l’intero disvalore del furto, con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. E per profitto, si intende “una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La sottrazione costituisce, quindi, l’elemento negativo della condotta, mentre l’impossessamento ne rappresenta l’aspetto positivo ovvero un autonomo potere esercitato dall’agente sulla cosa di altri illecitamente acquisita. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. La competenza è del tribunale in composizione monocratica, ovvero di quello collegiale quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 533/1977. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 c.p.”; in tal caso la procedibilità sarà d’ufficio. E’ punito con la pena congiunta.
  3. Abuso di ufficio: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L'abuso d'ufficio previsto all’art. 323 del c.p., si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale". Il reato è stato oggetto di due riforme legislative, la l. n. 86/1990 e la l. n. 234/1997, che ne hanno modificato l'assetto, "ridimensionando" l'astrattezza e la genericità della norma previgente configurando il reato di evento sorretto dal dolo

intenzionale volto a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio. La n. 234/1997, in ordine all’elemento soggettivo, dispone che occorre che l'abuso sia commesso dall'agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente". Tale nuova formulazione delinea un dolo generico che, rispetto all'evento che ne completa la struttura, assume la forma necessaria del "dolo intenzionale" mentre prima avevamo un reato di evento a dolo specifico. Condotta: La l. n. 234/1997 ha trasformato l'abuso d'ufficio da reato di pura condotta a reato evento: mentre nel previgente testo veniva punito qualsiasi atto o fatto materiale compiuto dall'agente in violazione di un dovere inerente al suo ufficio o in seguito ad un cattivo utilizzo delle funzioni pubbliche, indipendentemente dal conseguimento di in ingiusto vantaggio o del verificarsi di un ingiusto danno, con la nuova formulazione introdotta dalla l. n. 234/1997, il delitto può dirsi integrato solo, quando l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero con l'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi. La condotta può esprimersi sia in atti interni o esterni (decisionali, consultivi, preparatori, ecc.), in mere attività materiali e, sia in qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che rappresenti un'illecita deviazione dagli scopi istituzionali della P.A. Per quanto riguarda la pena il previgente testo prevedeva la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La successiva l. n. 190/2012 che ha introdotto un aggravamento della pena, dispone la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, che "la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità". E’ competente il tribunale collegiale, il tentativo è configurabile e si procede d’ufficio.

  1. Danneggiamento: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Previsto dall’art. 635 del c.p. è definito come attività comportante la distruzione, la dispersione o il deterioramento della cosa. L’introduzione del decreto legislativo n. 7/2016, ha proceduto ad un’opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali ma sono oggi puniti con una sanzione civile compresa tra 100 euro e 8mila euro. Tra di esse rientra il c.d. danneggiamento semplice, consistente nell’atto di danneggiare oggetti che non sono di proprietà esclusiva dell'agente e rappresenta un'ipotesi di illecito amministrativo. Diversa è la disciplina per le ipotesi di danneggiamento aggravato ancora penalmente rilevanti che sono punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo la sospensione condizionale della pena, al verificarsi di due condizioni alternative:1) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;2) prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. E’ un reato comune e può essere commesso da chiunque ad esclusione di colui che sia unico proprietario del bene. In ordine all’elemento soggettivo, è il dolo generico l'elemento psichico: è necessario, che ci sia la coscienza e volontà di aggredire il bene, nonché la consapevolezza che tale bene appartenga ad altri da parte del soggetto autore del fatto al momento della sua commissione. In caso di danneggiamento procedibile a querela di parte competente è il Giudice di Pace; mentre se ricorrono i casi particolari di cui al II comma dell'articolo 635 c.p la competenza sarà del Tribunale in composizione monocratica essendo perseguibile d’ufficio.

sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Ed è proprio nel comma 2 che si configura il reato di rapina impropria. In ordine all’elemento soggettivo, nella rapina impropria la norma richiede che il dolo sia doppiamente specifico, in quanto la volontà è diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto, sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. Il tentativo è configurabile, nel caso in cui il soggetto abbia sottratto la cosa e poi successivamente abbia tentato di percuotere la vittima per scappare o per assicurarsi il possesso, ma sia stato fermato. Per quanto concerne la condotta, la rapina impropria è consumata nel momento e nel luogo in cui, conclusa la sottrazione, che elimina il possesso altrui, il soggetto agente impiega la violenza o la minaccia al fine di mantenere, per sé o per altri, l’autonomo potere di fatto sulla res, o assicurare a sé o ad altri l’impunità. E’ procedibile d’ufficio ed è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali; il fermo è facoltativo mentre l’arresto è obbligatorio. La competenza è del tribunale monocratico per le ipotesi nel primo e secondo comma; in presenza delle circostanze aggravanti delineate al terzo comma della norma, invece, la competenza passa al tribunale collegiale.

  1. Truffa: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’art. 640 del c.p. disciplina il reato di truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. Gli elementi di tale reato sono la tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso nei negozi patrimoniali. Nel dettaglio, la punibilità non riguarda solo un reato contro il patrimonio ma anche contro la persona (infra c.d. truffa contrattuale), affinché non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Pertanto, per la consumazione del reato si reclama anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, conseguendo un ingiusto profitto. In ordine all’elemento soggettivo la truffa è punibile a titolo di dolo generico; si tratta di un reato a forma vincolata e la condotta consiste nel comportamento dell’agente che attraverso artifizi o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole. Tipologia di pena La competenza è del tribunale monocratico; la procedibilità è a querela di parte tranne che per le circostanze indicate nel comma 2 per le quali si procede d’ufficio.
  2. Rapina propria: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Il reato di rapina è previsto dall’art. 628 del c.p.: “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” (comma 1) o da chi “adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Ed è proprio nel comma 1 che si configura il reato di rapina propria. La condotta: il momento consumativo è l’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per averne l’esclusivo possesso e la violenza o la minaccia è posta in essere per appropriarsi della cosa, al fine di vincere la resistenza del detentore. In

ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con la violenza o la minaccia, al fine di trarne, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La competenza è del tribunale monocratico salvo il verificarsi di circostanze aggravanti per le quali è competente il tribunale collegiale. Si procede d’ufficio.

  1. Ricettazione: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità E’ previsto dall’art. 648 del c.p. Si tratta di un reato comune contro il patrimonio in quanto l'oggetto è sempre una cosa materiale di provenienza illecita. Può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, coscienza e volontà (e qui si delinea la condotta dell’agente) di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto o di intromettersi in tale attività. Tipologia di pena: pena congiunta con procedibilità d’ufficio, mentre la competenza è del Tribunale monocratico.
  2. Usura: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità In base all ‘art. 644 del c.p. si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode. La disciplina di questo reato è stata oggetto di importanti modifiche attuate attraverso la legge n. 108/1996, la quale, tramite l’art. 11, ha aggiunto l’art. 644 ter c.p. il quale definisce l’usura come un reato a consumazione prolungata. Ciò sta a significare che il delitto si perfeziona e si consuma già al momento della promessa rendendo essenziali i pagamenti eseguiti dalla persona offesa del patto usurario. Infatti, se i suddetti pagamenti prima venivano considerati il post-factum, attualmente si sostiene che non solo compongono la fattispecie di reato ma ne determinano anche la consumazione. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico sorretto dalla coscienza e volontà di concludere un contratto con interessi o controprestazioni di natura usuraria. La condotta tipica è integrata dal farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Tipologia di pena Si tratta di un reato procedibile d’ufficio; la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. Sono consentiti il fermo e l’arresto facoltativo in flagranza, nonché la custodia cautelare in carcere e l’applicazione delle altre misure cautelari personali.
  3. L’omicidio preterintenzionale: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’art. 584 c.p. dispone: l’omicidio preterintenzionale si consuma quando chiunque con atti diretti unicamente a percuotere o a provocare lesioni personali nei confronti di un altro soggetto (ex artt. 581 e 582 c.p.), ne cagioni, senza volerlo, la morte. E’ necessaria la volizione di un evento (percosse o lesioni personali dolose) nonché la realizzazione involontaria di un evento più grave (morte). In ordine all'elemento soggettivo si ravvisa il dolo intenzionale per le lesioni personali o percosse in quanto le condotte assunte mirano a compiere tali reati. E’ necessaria la mancanza di dolo, cioè di volontà, di produrre l’evento, in quanto altrimenti si avrebbe omicidio doloso

concernono il minore o soggetti con disabilità, nonché quando è legato ad altro delitto per il quale si procede d’ufficio. Competente è il tribunale in composizione monocratica.

  1. Maltrattamenti in famiglia: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Previsto dall'art. 572 c.p. Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione. Viene annoverato fra i delitti contro l'assistenza familiare e la materia è stata innovata dalla legge 172/2012 che, eliminando il riferimento ai fanciulli e aggiungendo quello ai soggetti conviventi, ha voluto attribuire alla condotta una portata più generale. Trattasi di un reato abituale proprio, originato da condotte lecite che diventano illecite a causa del loro protrarsi. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di infliggere una pluralità di afflizioni alla vittima. Le condotte possono essere sia commissive che omissive (nel caso sussistano in capo al soggetto agente dei doveri di protezione) Tipologia di pena: si procede d’ufficio e la competenza è il tribunale in composizione monocratica.
  2. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Previsto dall'articolo 388 del c. p. È un delitto contro l'amministrazione della Giustizia e si configura, dunque, come una vera e propria violazione dell'autorità dello Stato. Tale delitto si verifica quando un qualunque soggetto, dopo una sentenza, si rifiuti di eseguire l'ordine del giudice o compia un atto volto a renderne impossibile l'applicazione. Trattasi di un reato proprio e può essere commesso solo dal destinatario del provvedimento o della sentenza del giudice. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede un dolo diverso a seconda della condotta assunta. Nel dettaglio, nel caso si compiano, sui beni, atti simulati o fraudolenti con lo scopo di non ottemperare all'ingiunzione di eseguire gli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna si richiede il dolo specifico. Nel caso in cui invece si richiede come presupposto del reato che vi sia stato un provvedimento del giudice civile attinente l'affidamento dei minori o di incapaci, oppure l'adozione della tutela cautelare della proprietà, del credito o del possesso è sufficiente il dolo generico. Tipologia di pena Procedibilità: il colpevole è punito a querela della persona offesa e la competenza è del tribunale monocratico.
  3. Simulazione di reato: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Prevista dall’art. 367 del c.p. consiste nella condotta di chi, con denuncia o querela, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. Tale delitto mira a tutelare il corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia e, in particolar modo, dell’attività giudiziaria. Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque e il fine è quello di impedire che l'autorità giudiziaria preposta all’accertamento e alla repressione dei reati possa agire

inutilmente. In ordine all’elemento soggettivo la norma presuppone il dolo generico, in quanto il soggetto, oltre a voler il fatto, sa che il reato denunciato o simulato non è stato commesso e che gli organi preposti possano instaurare un processo penale per accertarlo. Si tratta di un delitto istantaneo e di pericolo, e la consumazione avviene nel momento e nel luogo in cui l’Autorità riceve la falsa denuncia o la stessa ha scoperto le finte tracce. La condotta consiste sia nel simulare le tracce di un reato mai commesso creando indizi materiali, e sia attraverso denuncia, una querela, una richiesta oppure un’istanza, con la quale si dichiara falsamente l’avvenimento di un reato, dando il via ad un processo penale. Dalla frazionabilità della condotta deriva l'impossibilità di configurare il tentativo. TIPOLOGIA DI PENA Si prevede la reclusione da 1 a 3 anni. La pena viene diminuita se la simulazione riguarda un fatto previsto dalla legge come contravvenzione. Ma potrebbe essere invocata la ritrattazione come esclusione della punibilità qualora un soggetto ritratti il falso e manifesti il vero? Anche se la simulazione non rientra nelle ipotesi previste nell’art. 376 come esclusione della punibilità, si sostiene l’applicabilità della ritrattazione alla simulazione qualora sia spontanea e quindi non indotta dalle contestazioni degli organi preposti; ed immediata ritenendo sufficiente la sua verificazione prima dell’inizio delle indagini. E’ procedibile d’ufficio e le misure precautelari dell’arresto e del fermo non sono consentite. La competenza è del Tribunale monocratico.

  1. Oltraggio a P.U.: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità n passato disciplinato dall’art. 341 del c.p. abrogato dall’art. 18 della l. n. 205/1999 è attualmente previsto dall’art. 341 bis c. p. introdotto dalla l. n. 94/2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”), tutela l'onore ed il decoro del pubblico ufficiale. Il reato concerne l’offesa proferita “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone”, all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale “mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Si tratta di un reato comune perché commesso da chiunque ed è un reato a forma libera perché la condotta per rivelarsi lesiva /offensiva debba essere congiunta e cumulativa sia dell’onore che del prestigio del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e può essere arrecata con qualsiasi mezzo e in qualunque modo idoneo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, che esige la coscienza e volontà di aggredire all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale. La consumazione si verifica quando il soggetto passivo percepisce la frase oltraggiosa. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni e la pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. La legge prevede alcune cause di non punibilità: nel dettaglio, non possono essere punite quelle offese provocate dal pubblico ufficiale che ha ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni e “se la verità del fatto è provata”. Inoltre, la riforma del 2009 ha introdotto una causa di “estinzione” contenuta nel comma 3 dell’art. 341-bis c.p., il quale prevede che “ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”. Si procede d’ufficio mentre la competenza è del tribunale in composizione monocratica.

L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa. La competenza spetta al tribunale monocratico e la procedibilità è d’ufficio.

  1. Lesioni personali a p.u. durante manifestazioni sportive: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La fattispecie è regolata dall’art. 583 quater del c.p. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni”. Il bene giuridico tutelato viene rappresentato dall’integrità fisica del pubblico ufficiale il quale espleta attività di ordine pubblico, proprio in occasione di manifestazioni sportive. Si tratta, altresì, di un reato comune, di danno, di evento ed a forma libera in quanto può essere realizzato attraverso qualsiasi condotta idonea al raggiungimento dello scopo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà di provocare a taluno delle lesioni personali. Invece, l’elemento oggettivo consiste nella condotta criminale che si manifesta all’esterno nel cagionare ad un p.u., una lesione personale grave o gravissima, dalla quale ne deriva una malattia nel corpo o nella mente. La competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale nel caso di lesioni gravissime mentre, invece, è di competenza del Tribunale monocratico nell’ipotesi di lesioni gravi. Inoltre, sono consentiti sia l’arresto facoltativo in flagranza che il fermo, infine, si tratta di un delitto che è procedibile d’ufficio.
  2. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La fattispecie è regolata dagli artt. 583 bis e ter del codice penale introdotti dalla L. 7/2006. Il bene giuridico tutelato è la salute ed integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Non vi rientrano le pratiche dirette alla mutilazione degli organi maschili, potendosi comunque punire ai sensi dell'art. 582 e delle aggravanti specifiche ad esso applicabili. Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione che viene punita di per sé, e la lesione di organi genitali femminili è punita qualora determini una malattia nel corpo o nella mente. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede, per la mutilazione, il dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale nei casi di cui al 1° comma, mentre il Tribunale Monocratico per i casi di cui al 2° comma. La procedibilità è d'ufficio. E’ prevista la reclusione da 4 a 12 anni.", per le ipotesi previste nel primo comma; per le ipotesi del 2 comma è prevista la reclusione da 3 a 7 anni e la pena viene diminuita fino a 2/3 se la lesione è di lieve entità.
  3. Adescamento di minorenni (cd. Grooming): dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La fattispecie è regolata dall’art 609-undecies del c.p. La condotta penalmente rilevante consiste in una attività di manipolazione psicologica (lusinghe, artifici e minacce) dall’adescatore in fasi consecutive volte prima ad individuare la vittima attraverso canali web ovvero altri mezzi di comunicazione; instaurare con essa un rapporto confidenziale per poi affrontare la materia sessuale ed esercitare pressioni,

ricattando il minore circa le informazioni confidate. Importante è l’età della vittima, minore di anni 16, facilmente influenzabili in questa fascia d’età. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque, e in ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico in quanto fine dell'agente è quello dell'adescamento finalizzato alla commissione di rapporti sessuali e non. La pena prevista è della reclusione da 1 a 3 anni prevedendo però una clausola di salvaguardia laddove il fatto non costituisca più grave reato. La competenza è del Tribunale monocratico, e la procedibilità è d'ufficio. Inoltre in base al disposto dell'articolo 609- decies c.p., il Procuratore della Repubblica ne deve dare notizia al Tribunale per i Minorenni.

  1. L’incesto: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’incesto è disciplinato dall’art. 564 c.p. e comunemente viene individuato come la relazione che intercorre tra due persone appartenenti ad una medesima “famiglia”, quindi con un medesimo sangue. La norma in oggetto è posta a tutela della morale familiare, e la fattispecie del reato è classificabile come reato proprio in quanto i soggetti che commettono il reato sono il discendente, l’ascendente, l’affine in linea retta, la sorella o il fratello. In realtà ciò che rileva ai fini della punibilità dell’incesto come elemento imprescindibile è il pubblico scandalo per il quale non è richiesta la volontà dei colpevoli di determinare tale condizione. SI richiede solamente che la sua verificazione sia causalmente riconducibile alla condotta dei soggetti agenti, escludendosi dunque la punibilità qualora il pubblico scandalo derivi da indagini della polizia o dalla curiosità di terzi. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui avviene la condotta incestuosa. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni per le ipotesi previste al 1 comma; la pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nel caso l’incesto è commesso da persona maggiore d’età la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La competenza è del tribunale collegiale e la procedibilità d’ufficio.
  2. Diffamazione col mezzo stampa: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’art. 595 del c.p. comma 3 disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa. Si concreta nell’offesa all’altrui reputazione operata a mezzo della stampa. In questo caso assume importanza il bilanciamento tra il reato in questione da un lato, e la libertà di manifestazione del pensiero dall’altra tutelata dagli articoli 21 della costituzione e 51del c.p. Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. In quest’ultimo contesto si deve precisare che l’esercizio dei diritti di cronaca e critica possono “scriminare” l’illiceità del fatto-reato qualora ricorrono le seguenti condizioni:
  • l’utilità sociale dell’informazione, ossia l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia;
  • la verità della notizia pubblicata (pertinenza), ossia la corrispondenza fra i fatti accaduti e quelli narrati;
  • la correttezza della forma espositiva ossia la continenza. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e

la punibilità di entrambi i soggetti attivi; è un delitto istantaneo e con effetto giuridico permanente in quanto si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa solo in seguito a sentenza definitiva di scioglimento. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la volontà di contrarre nuovo matrimonio avente effetti civili con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica. La procedibilità è d’ufficio.

  1. Le lesioni colpose: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità l reato di lesioni personali colpose è disciplinato dall’art. 590 c.p., il quale stabilisce che “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro”. Il bene giuridico tutelato è quello della vita e dell’incolumità individuale cioè la salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene “salute”. Si tratta di un reato comune, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque, mentre il soggetto passivo è la persona cui è cagionata la lesione (o malattia). Si tratta di un reato di danno e la consumazione avviene nel momento in cui si verifica la lesione personale colposa, ovvero la malattia nel corpo e nella mente. L’art. 590 c.p. prende in considerazione tre figure di lesioni personali colpose:  lesioni colpose lievi destinate ad una guarigione clinica non superiore ai 40 giorni e punite con la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro;  e lesioni gravi, quando dal fatto “deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»; o un “indebolimento permanente di un senso o di un organo” e punite con la reclusione da uno a sei mesi, o la multa da 123 euro a 619 euro.  lesioni colpose gravissime: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso o di un arto, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”, con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da 309 a 1.239 euro. In ordine all’elemento soggettivo la norma stabilisce che il responsabile risponde a titolo di colpa dell’agente nella verificazione dell’evento ovverosia, quando l’evento, anche non voluto dallo stesso, si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e rientra nella competenza del Giudice Pace, mentre in presenza di aggravanti, la competenza a decidere è il tribunale monocratico.
  2. Il peculato: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 314 del C.p: “ il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Trattasi di un reato contro la P.A. perché mira a ledere gli interessi patrimoniali di quest’ultima. E’ un reato proprio e può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e la consumazione si verifica nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui,

denaro o cosa mobile. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo è generico che consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione. Il reato è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi. L'autorità competente è il Tribunale in composizione collegiale. La procedibilità è d’ufficio.

  1. La concussione: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Prevista dall’art. 317 del c.p. è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da un soggetto che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. Lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere il buon andamento della pubblica amministrazione. La ratio della norma mira a punire l pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La condotta del p.u. si estrinseca nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. In termini di consumazione del reato possiamo definire la concussione come un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, in quanto il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa e le consegne di danaro a posteriori spostano in avanti la consumazione del reato, con effetti differenti, come la prescrizione postecipata del reato, o il potenziale subentro di altri concorrenti. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede dolo generico, che si manifesta nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta criminosa. Il tentativo è possibile in quanto affinché si verifichi tale reato è necessaria la cooperazione con la vittima. Dal punto di vista sanzionatorio tale reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Competente è il tribunale in composizione collegiale e si procede d’ufficio. Differenza con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il quale con minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune obiettivo illecito.
  2. La corruzione: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’art. 318 del c.p. disciplina il reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Lo scopo della ratio della norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. Ai fini della condotta tale reato si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per il compimento o mancato compimento di un atto del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La condotta è rappresentata dal pubblico funzionario che accetta la prestazione o la promessa di danaro o altra utilità per omettere o ritardare il compimento di un atto del suo ufficio (c.d. corruzione impropria); oppure accettando la consegna di danaro o altra utilità il funzionario si impegna a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio (corruzione propria). In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico che si manifesta oltre che dalla coscienza e volontà del fatto della corruzione anche dalla consapevolezza del fine dell'omissione o del ritardo di un atto d'ufficio. La pena prevista per il reato di corruzione, che può essere diversa in virtù delle varie

reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave, oppure se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il tentativo è ammissibile in considerazione della frazionabilità della condotta. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui l'autorità riceve l'informazione di reato o nel momento in cui l'autorità acquisisce le tracce simulate nell'ipotesi reale. Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico per le fattispecie di reato contenute nel primo comma e del tribunale collegiale per quelle contenute nel 3 e 4 comma.

  1. La falsa testimonianza: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Tale reato è trattato nell’art.372 del c. p. Lo scopo della norma è quello di tutelare il corretto e normale funzionamento dell'attività giudiziaria, potenzialmente leso dalla mancanza di veridicità e completezza della deposizione. Trattasi di un reato proprio in quanto può essere commesso solo da soggetti con ruoli e condizioni particolari. In quest’ultimo caso ci si riferisce ai testimoni n un processo civile o penale, mentre i soggetti chiamati in giudizio non commettono tale reato, in quanto sono solo persone informate dei fatti. Il reato si realizza mediante tre condotte: dicendo il falso, negando il vero, essendo reticenti. E’ opportuno sottolineare che la falsa testimonianza non va intesa in termini assoluti ma sulla base di ciò che effettivamente il testimone sa. Si parla in questo caso di vero soggettivo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico che si manifesta con la coscienza e la volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere. La pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni. Sono previste delle aggravanti speciali nei casi contenuti nell’art. 375 c.p. L’art. 376 del c.p. prevede delle cause di non punibilità, previste in caso di ritrattazione e l’art. 384 del c.p. nelle ipotesi in cui il reato è stato in base al principio “nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione)”. Si procede d’ufficio e la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica. Essendo un reato di pericolo il tentativo non è configurabile.
  2. Associazione a delinquere: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità Tale reato è disciplinato dall’art. 416 del c.p. Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico minacciato per il solo fatto dell'esistenza di una stabile organizzazione a prescindere dal commettere delitti. Trattasi di reato comune perché il soggetto attivo può essere commesso chiunque. La ratio della norma prevede due ipotesi delittuose con diverso trattamento sanzionatorio precisamente promuovere», «costituire», «organizzare» da un lato e partecipare dall’altro. La sola partecipazione integra il reato punita con una pena più lieve. Per configurare l’associazione a delinquere è necessario un accordo associativo stabile e un programma diretto al compimento di una pluralità di reati. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico che si manifesta con la coscienza e la volontà di far parte di un'associazione composta da almeno tre persone con lo scopo di commettere più delitti. La pena prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione è la reclusione da tre a sette anni, mentre per i partecipanti è la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre la norma prevede tre circostanze aggravanti: in caso di brigantaggio

quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; se il numero degli associati è di dieci o più; oppure nelle ipotesi di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. L'associazione per delinquere, inoltre, è un reato di mera condotta e di pericolo e in quanto tale il tentativo non è configurabile; sebbene si tratta di un’interpretazione non unanime, il tentativo si ritiene possibile quando si è di fronte ad un'associazione già esistente e della quale si voglia entrare a far parte. Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale.

  1. L’evasione: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’ar. 385 del c.p. disciplina il reato di evasione. “Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni”. ll bene giuridico tutelato dal reato di evasione è l’amministrazione della giustizia cioè l’interesse generale dello Stato al mantenimento ed all’osservanza delle misure restrittive della libertà personale. L'evasione è un reato proprio, in quanto può essere commessa solo da persona legalmente arrestata o detenuta, e la condotta tipica è rappresentata dalla elusione della sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza; trattandosi di reato a forma libera, risulta irrilevante la concreta modalità utilizzata per realizzare la fuga. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di allontanarsi, in assenza della necessaria autorizzazione, dal luogo degli arresti domiciliari o di detenzione. Trattasi ancora di reato istantaneo con effetti permanenti e la consumazione si verifica nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari. Come anticipato nella definizione dell’articolo, la norma stabilisce la pena della reclusione da uno a 3 anni”. Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.
  2. L’omicidio volontario: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 575 del c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Si tratta di un reato comune in quanto il soggetto attivo può essere chiunque. Il bene giuridico che si intende proteggere è la vita umana del singolo individuo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero il soggetto agente deve aver agito con intenzione, prevedendo e accettando le conseguenze della propria azione/omissione; l’elemento oggettivo è rappresentato dall’evento morte che caratterizza il momento della consumazione del reato. L’autorità competente è la Corte d’Assise e il tribunale collegiale in caso di tentativo. Si procede d’ufficio.
  3. L’omicidio colposo: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità a disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 589 del c.p. “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. L'omicidio colposo è l'omicidio commesso non volontariamente ma per un fatto

giudice di Pace, mentre nel caso di aggravanti la competenza è del tribunale monocratico.

  1. Associazione a delinquere di stampo mafioso: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità L’art. 416 bis contempla tale reato. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. L’elemento distintivo tra associazione comune ed associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., risiede nell’uso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Si tratta di un reato associativo a struttura mista, in cui oltre all’elemento organizzativo, è richiesta la realizzazione dei delitti/scopo con violenza e minaccia, sia pure implicita o palliata, nei confronti delle persone o delle cose. L’art. prevede due fattispecie criminose: la prima concernente chi” fa parte” di un’associazione di tipo mafioso (1° co.); la seconda coloro che “promuovono”, ”dirigono“, o ” organizzano” l’associazione (2° co.). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis. Trattasi di reato permanente, e la consumazione si verifica nel momento in cui nasce un sodalizio idoneo a turbare l'ordine pubblico. Il tentativo non è configurabile. (art. 56). In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero "la coscienza e la volontà di tenere una condotta violenta. La competenza è del tribunale collegiale e la procedibilità d’ufficio.
  2. La rissa: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 'art. 588 c.p. e si realizza se più persone o gruppi usano violenza per ledersi reciprocamente. “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro”. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Il bene giuridico tutelato è la vita e incolumità individuale. Per quanto riguarda la condotta: trattasi di un reato a condotta vincolata, cioè solo le condotte materialmente partecipative al fatto di rissa sono imputabili, le condotte istigatrici o agevolatrici casomai sono imputabili in concorso ex artt. 110 c.p. + 588 c.p. Trattasi di reato di pericolo in quanto è sufficiente la mera partecipazione, di almeno 3 persone alla rissa. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la coscienza e volontà di partecipare alla rissa. Trattamento sanzionatorio: - semplice, punito d’ufficio con multa fino a 309 €; - aggravata, punito d’ufficio con la reclusione da 3 mesi a 5 anni. La competenza è del tribunale monocratico e la procedibilità d’ufficio.
  3. Omissione di soccorso: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 'art. 593 del c.p. “Delitti contro la persona”. L’obbligo riguarda “chiunque” si trovi di fronte a persona “ferita” o “altrimenti in pericolo”. L’obbligo di avvisare l’autorità sussiste quando si “trovi”: un

fanciullo minore degli anni 10, abbandonato o smarrito, una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia (fisica o psichica) o per vecchiaia o per altra causa. L’obbligo di soccorrere sussiste quando si “trovi” un corpo che sia inanimato o un corpo che sembri inanimato, o una persona ferita o una persona altrimenti in pericolo. Le pene sono diverse: in caso di mancato avviso all’autorità il soggetto o di omissione nell’assistenza il soggetto è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 2.500. Se dalla condotta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”. Il tentativo non è consentito, trattandosi di reato omissivo istantaneo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di tutti gli elementi previsti dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice, inclusa la possibilità di attivarsi. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica che è procedibile d’ufficio.

  1. La violenza privata: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 610 del c.p: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. Il bene giuridico tutelato è la libertà morale di ogni individuo, e dunque la libertà di autodeterminarsi libero da condizionamenti. La condotta delittuosa è a forma vincolata e consiste nelle violenze o nelle minacce che hanno l’effetto di costringere altri a fare, tollerare o omettere una determinata cosa. Si tratta di un reato comune perché commesso da qualunque individuo e di un reato “sussidiario”, perché “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica. Infine è un delitto istantaneo e la consumazione si verifica quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo.” In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, e non specifico, dato che il fine di costrizione realizza il momento consumativo. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica che è procedibile d’ufficio.
  2. La minaccia: dettato della norme, elemento soggettivo, condotta, tipologia di pena, competenza, procedibilità l reato di minaccia, contenuto nell’art. 612 del c.p. recita: ”Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1. euro del c.p. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339, la pena è della reclusione fino ad un anno. Tale reato sussiste qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica. Si tratta di un reato che ha natura di pericolo, in quanto è sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore. In ordine all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, ovvero la volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, con la coscienza di che la minaccia sia percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto. È procedibile a querela di parte per le ipotesi previste al co.1, cui ora si aggiunge anche l’ipotesi aggravata della minaccia grave, di cui al primo periodo del co.2 dell’art. 612. Il delitto è invece ora procedibile d’ufficio solo nell’ipotesi aggravata della minaccia grave prevista dal d. Lgs n. 36/2018 se la minaccia è commessa: con armi, da persona