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Tipologia: Prove d'esame
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1. Cosa sono i Patti Lateranensi? I Patti Lateranensi sono gli “accordi bilaterali” tra lo Stato italiano e la Santa Sede che furono firmati nel Palazzo di San Giovanni in Laterano, in Roma, l’11 febbraio 1929 dal Capo del Governo italiano, Benito Mussolini, e dal Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Gasparri. Con la firma di tali Patti – ai quali venne data esecuzione nello Sato italiano con la Legge n. 810 del 1929 e con un successivo scambio di ratifiche avvenuto in data 7 giugno 1929 – da una parte si realizzò il superamento della c.d. “ Questione romana ” (ossia il conflitto per la sovranità su Roma sorto tra il Regno d’Italia e la Santa Sede all’indomani della breccia di Porta Pia ed inaspritosi con l’emanazione della Legge delle Guarentigie Pontificie del 1871) e, dall’altra parte, la Santa Sede fu riconosciuta come soggetto di diritto internazionale, rappresentante della Chiesa Cattolica e con giurisdizione sul nuovo Stato della Città del Vaticano. I c.d. Patti Lateranensi constavano di due distinti documenti: il Trattato ed il Concordato. Il Trattato proclamava la religione cattolica come la sola religione di Stato, riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; esso conteneva quattro allegati, fra i quali anche la Convenzione finanziaria , volta a regolare definitivamente i rapporti finanziari tra lo Stato italiano e la Santa Sede, anche in relazione ai crediti vantati da quest’ultima a titolo di risarcimento danni subiti per la perdita dello Stato Pontificio e dei beni appartenenti agli alti enti ecclesiastici a seguito delle c.d. Leggi eversive dell’asse ecclesiastico; nel Trattato, inoltre, erano previste, in favore della Santa Sede, delle garanzie reali (la piena proprietà su determinati immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole che, oltre ad essere immuni dalla giurisdizione dello Stato Italiano, non erano assoggettabili ad espropriazione per pubblica utilità ed erano esenti da tributi verso lo Stato) e delle garanzie personali (si pensi, ad esempio, alla sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, al trattamento fiscale di favore per i dignitari, dipendenti ed impiegati della Santa Sede, alla garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, ecc.); nel Trattato, infine, veniva disciplinato il rapporto tra la Santa Sede e la giurisdizione penale italiana. Il Concordato , invece, allineandosi a quanto previsto dal Trattato, innanzitutto proclamava la religione cattolica come la sola religione di Stato, sanciva poi: il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e la riserva ai Tribunali ecclesiastici delle cause relative; una serie di privilegi per gli ecclesiastici; la preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci, e giuramento di fedeltà alla Stato italiano dei Vescovi; il riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro gli ecclesiastici; un particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici; delle forme di intervento finanziario nei confronti del clero (c.d. congrue); il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e la riserva ai Tribunali ecclesiastici delle cause relative; l’insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, ad eccezione delle Università, insegnamento considerato come il “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica”. 2. Quale norma della Costituzione richiama i Patti Lateranensi? La Costituzione richiama i Patti Lateranensi all’ articolo 7 , il quale , dopo aver chiarito, al primo comma , che << lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani >>, al secondo comma stabilisce che << I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi >>, specificando che << le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale >>. Il primo comma dell’art. 7 Cost., oltre ad affermare il principio di laicità dello Stato, sancisce due importanti principi: quello dell’ originarietà dell’ordinamento canonico (l’ordinamento della Chiesa Cattolica è un ordinamento autonomo; esso, infatti, non deriva la sua legittimazione dall’ordinamento dello Stato; di conseguenza, tutti gli atti che realizzano una subordinazione della Chiesa allo Stato devono considerarsi illegittimi) e quello della sovranità dei rispettivi ordini (la Chiesa, in quanto sovrana, è legittimata ad esercitare la giurisdizione esclusiva all’interno del proprio ordinamento, senza dover tollerare ingerenze di sorta da parte dell’ordinamento dello Stato). Più dibattuta è stata invece l’interpretazione del secondo comma dell’articolo 7 Cost.; secondo una parte della dottrina (ormai superata), l’articolo 7, comma 2, Cost. avrebbe costituzionalizzato i Patti Lateranensi , i quali, pertanto, avrebbero potuto prevalere non solo nei confronti delle norme ordinarie di legge, ma anche nei confronti delle norme costituzionali. Oggi, invece, la dottrina prevalente è unanime nel ritenere che l’art. 7, comma 2, Cost. abbia costituzionalizzato il principio concordatario ; in base a tale principio, lo Stato sarebbe vincolato a disciplinare bilateralmente i propri rapporti con la Chiesa; qualora, invece, l’accordo non sia raggiungibile, la modifica unilaterale delle norme concordatarie richiede il ricorso alla procedura aggravata di cui all’art. 138 Cost., essendo infatti costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 7, comma 2, Cost., una modifica non concordata adottata con legge ordinaria. 3. Cos’è il Nuovo Concordato? Con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1 gennaio 1948), si pose il problema della compatibilità dei principi contenuti nei Patti Lateranensi con i principi contenuti nella Carta Fondamentale dello Stato; la Costituzione, infatti, oltre ad ammettere la libertà di culto con gli artt. 19 e 20, con gli artt. 7 e 8 sanciva (e sancisce tutt’ora) anche il principio di laicità dello Stato, nettamente contrastante con il principio confessionista adottato dai Patti Lateranensi. In realtà, l’avvento dei nuovi valori costituzionali non determinò una frattura immediata tra lo Stato ed il mondo religioso; il dibattito, però, cominciò ad animarsi negli anni ’70, come riflesso dei nuovi rapporti sociali. Tale dibattito si concretizzò nel contrasto tra la posizione abrogazionista (tenuta da coloro che ritenevano non più praticabile lo strumento concordatario del 1929 per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa) e la posizione revisionista (tenuta invece da coloro che propendevano per una revisione dei Patti Lateranensi mediante un accordo tra Stato e Chiesa che avesse natura di trattato di diritto internazionale). Ebbene, il 18 febbraio 1984, dopo numerose trattative, l’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, ed il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Agostino Cesaroli, firmarono il Nuovo Concordato (altrimenti noto come Accordo di Villa Madama o Concordato- bis ), un accordo bilaterale tra lo Stato e la Santa Sede che vide luce dopo ben sei bozze di revisione e che, anche se formalmente definito “di modifica” del precedente Concordato, costituisce
in realtà uno strumento radicalmente nuovo di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica. Il Nuovo Concordato – al quale venne data esecuzione nello Sato italiano con la Legge n. 121 del 1985, entrata in vigore il 4 giugno 1985 in seguito alla scambio di ratifiche tra le parti – consta di tre distinti documenti, quali: il Preambolo , l’ Accordo ed il Protocollo Addizionale. Nel Preambolo vengono esplicitate le motivazioni politiche e giuridiche in base alle quali si è addivenuti ad un nuovo accordo: da una parte si rileva il processo di trasformazione politica e sociale che ha interessato l’Italia, trasformazione caratterizzata dalla sviluppo in senso democratico dei principi di libertà in materia religiosa; dall’altra parte, invece, vengono richiamati i principi di separazione e collaborazione tra Stato e Chiesa espressi nel Concilio Vaticano II ed illustrati nel documento “ Gaudium et Spes ” del 1965. Nell’ Accordo , invece, che è composto da 14 articoli, sono enunciati i principi ispiratori del rapporto tra Stato e Chiesa, che possono essere cosi riassunti: a ) neutralità dello Stato in materia religiosa (art. 1): viene meno il principio confessionista (religione cattolica come la sola religione di Stato) e viene affermato il principio di laicità dello Stato; neutralità dello Stato, però, non significa indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso; lo Stato, infatti, conscio dell’importanza che la religione riveste per la maggioranza dei suoi cittadini, si impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo anche in anche in questo campo, disinteressandosi solo di quegli aspetti che si collocano nella sfera dell’irrilevante giuridico; in quest’ottica, l’art. 11 prevede che lo Stato si impegna a garantire l’assistenza spirituale dei cittadini in determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e di cura, istituti di pena e di prevenzione, secondo le modalità da stabilire con successive intese tra lo Stato e l’autorità ecclesiastica; b ) completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica (art. 4): la neutralità dello Stato in materia religiosa si traduce anche in una maggiore libertà per la Chiesa: viene infatti abrogata quella norma del Concordato che prevedeva la preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci ed il giuramento di fedeltà alla Stato italiano dei Vescovi, permanendo soltanto l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate (art. 3.2); viene sancita la libertà per la Chiesa Cattolica di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e santificazione (art. 2.1); viene sancita la libertà di comunicazione tra Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana, Regionale, Vescovi, clero e fedeli, nonché la libertà di pubblicazione di atti e documenti relativi alla missione della Chiesa (art. 2.2); viene sancita la libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero sia per i cattolici sia per le loro associazioni ed organizzazioni (art. 2.3); viene sancita la libertà di determinazione delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali ; c ) quanto alla disciplina del matrimonio , viene sancito il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze di nullità pronunciate dal Tribunale ecclesiastico (art. 8), ma viene superata la riserva di giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità del matrimonio prevista dall’art. 34 del Concordato del 1929; d ) quanto all’insegnamento della religione cattolica , viene riconosciuto il diritto per la Chiesa Cattolica di istituire scuole e di insegnare la religione cattolica nelle scuole pubbliche ad eccezione delle Università (art. 9), salvo il diritto di non avvalersene: l’insegnamento della religione cattolica, dunque, non viene più considerato come “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica”. L’Accordo, infine, contiene alcune norme di chiusura, con le quali si afferma che:
4. Quali sono i principi costituzionali in materia religiosa? La nostra Costituzione disciplina la materia religiosa negli artt. 7 , 8 , 19 e 20 ; queste disposizioni, come si vedrà, nel dettare i principi fondamentali del diritto ecclesiastico italiano, richiamano indirettamente i principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare l’ articolo 2 Cost. [in forza del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (tra i quali rientra anche il “diritto di professare la propria religione”), sia come singolo sia nelle “formazioni sociali” ove si svolge la sua personalità (tra le quali rientrano anche le formazioni sociali con finalità di culto, strumento indispensabile per la realizzazione della persona umana e delle sue libertà, quindi destinatarie delle stesse garanzie e delle stesse libertà godute dagli individui] e l’ articolo 3 Cost. [il quale, nel proclamare, con i suoi due commi, il “principio di eguaglianza”, nella sua duplice accezione di “eguaglianza formale” ed “eguaglianza sostanziale”, vieta qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini che sia basata sul credo religioso]. Premesso ciò, possiamo affermare che il diritto ecclesiastico italiano si basa su tre principi fondamentali: libertà religiosa , uguaglianza religiosa e laicità dello Stato.
La libertà religiosa , può essere definita come “ quella sfera di libertà, garantita dallo Stato all’individuo, di seguire la propria inclinazione spirituale e la propria fede (la libertà religiosa non va confusa con la “libertà di religiosità”, intesa come la libertà di ciascun individuo di determinarsi rispetto al sentimento religioso; quest’ultimo, infatti, è un concetto extragiuridico, attinente alla sfera personale, quindi irrilevante per il diritto ). Il principio di libertà religiosa è contenuto nell’ articolo 19 Cost. , ai sensi del quale << Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume >>. La libertà religiosa, alla luce dell’articolo 19 Cost., va intesa in un quadruplice senso: a ) libertà di fede : intesa come libertà di aderire o di non aderire ad una determinata confessione religiosa, come libertà di cambiare le proprie credenze o come libertà di mostrare indifferenza verso il fenomeno religioso, professando l’agnosticismo o l’ateismo; b ) libertà di propaganda : intesa come libertà di manifestare la propria religione, anche al di fuori dei luoghi di culto, al fine di raccogliere accoliti (cioè seguaci) mediante esaltazione del proprio pensiero ovvero
Statuto Albertino. Da ciò ne consegue l’impossibilità di applicargli la legge penale italiana e di ritenerlo soggetto imputabile penalmente. Lo stesso art. 8 del Trattato Lateranense equipara la tutela penale del Sommo Pontefice a quella del Re (da intendersi oggi come Presidente della Repubblica) per quanto riguarda l’attentato alla sua persona e la provocazione a commetterlo, nonché le offese e le ingiurie pubbliche arrecate con discorsi, fatti o scritti. Dal punto di vista strutturale, invece, lo Stato della Città del Vaticano è una monarchia (perché il suo capo a vita è il Sommo Pontefice), assoluta (perché il potere legislativo, esecutivo e giudiziario spettano al Sommo Pontefice), elettiva (perché il Pontefice è eletto dal Consiglio dei Cardinali) e confessionale (perché persegue fini religiosi). Il Sommo Pontefice riveste quindi contemporaneamente il ruolo di Capo temporale dello Stato Vaticano e di Capo spirituale della Chiesa Cattolica.
6. Com’è organizzato lo Stato della Città del Vaticano? L’organizzazione interna dello Stato della Città del Vaticano, fino al 2001, rinveniva la sua fonte nella Legge fondamentale emanata dalla Santa Sede il 7 giugno del 1929 in occasione della stipula dei Patti Lateranensi, la quale individuava gli organi costituzionali, le loro specifiche attribuzioni, nonché i simboli dello Stato. Tale Legge, però, è stata sostituita dalla nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano , emanata motu proprio dal Papa Giovanni Paolo II il 26 novembre del 2000 (ed entrata in vigore il 22 febbraio del 2001) al fine di fornire una nuova struttura organizzativa ad uno Stato la cui posizione e la cui missione nel mondo aveva subito negli anni radicali cambiamenti. La nuova Legge delinea un assetto costituzionale in cui tutti i poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario) risultano concentrati nella figura del Sommo Pontefice ; durante il periodo di Sede vacante , gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali , il quale, però, potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica (si noti che in caso di vacanza della Sede Apostolica, la Sede vacante viene presieduta da un Cardinale, il c.d. Camerlengo). Al Sommo Pontefice, inoltre, spetta la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, nonché la cura delle relazioni diplomatiche ed il potere di concludere i Trattati; nell’esercizio di tali funzioni, il Sommo Pontefice è coadiuvato dalla Segreteria di Stato. Quanto al potere legislativo , esso è esercitato, in via ordinaria, da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, nominati dal Sommo Pontefice per cinque anni, e in via straordinaria, dal Sommo Pontefice che se ne sia riservato o da altra istanza, sempre individuata dal Sommo Pontefice. Il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Commissione , il quale viene coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale ; nelle materie di maggiore importanza, il Cardinale Presidente della Commissione deve operare di comune accordo con la Segreteria di Stato ; per la predisposizione dei bilanci, invece, deve essere assistito dal Consiglio dei Direttori. Il potere giudiziario , infine, che viene sempre esercitato a nome del Sommo Pontefice, è attribuito ad appositi organi giudiziari individuati dalla Legge n. 119 del 1987, ossia: il Giudice Unico (competente in materia sia civile che penale); il Tribunale di prima istanza (organo collegiale con triplice competenza: cause civili e penali non attribuite al Giudice Unico, impugnazioni contro le decisioni del Giudice Unico e cognizione esclusiva per le controversie aventi ad oggetto lo stato civile ed i tributi); la Corte d’Appello (competente a decidere sulle impugnazioni avverso le decisioni emesse dal Tribunale di prima istanza nonché sulle richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esteri); la Corte di Cassazione (formata dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri tre Cardinali, competente a decidere sulle impugnazioni avverso le decisioni emesse dagli organi giudicanti di grado inferiore); il Tribunale Apostolico della Rota Romana (per quelle controversie disciplinate dal diritto canonico); il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (competente a decidere sulle impugnazioni avverso le decisioni emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana); giova ricordare, infine, che nel 1994 è stato istituito, all’interno della Santa Sede, l’ Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica , il quale svolge numerose funzioni, tra le quali, per quel che qui ci interessa, anche una funzione giurisdizionale: esso, infatti, giudica sulle controversie individuali o collettive di lavoro involgenti i dipendenti della Santa Sede. 7. Quali sono le fonti del diritto? Fino al 2008, il sistema delle fonti del diritto della Città del Vaticano era regolato dalla Legge sulle fonti del 1929 , la quale indicava quali fonti primarie il Codice Canonico del 1917, le Costituzioni Apostoliche, le Leggi emanate dal Sommo Pontefice per la Città del Vaticano ed i Regolamenti. Significativo era il meccanismo che prevedeva una sorta di recezione automatica del diritto italiano, seppure in via suppletiva: per le materie non disciplinate dalla legislazione vaticana, si applicavano le norme giuridiche dello Stato italiano, purché tali norme non fossero contrarie ai precetti del diritto divino, ai principi del diritto canonico oppure alla norme dei Patti Lateranensi. La Legge sulle fonti del 1929, tuttavia, è stata sostituita con la Legge sulle fonti del diritto n. 71 , emanata motu proprio da Papa Benedetto XVI il 1 ottobre 2008, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2009; quattro le fondamentali novità: il conferimento di una posizione di preminenza al diritto canonico; una più chiara decifrazione delle fonti primarie e dei rapporti con le fonti secondarie; il richiamo al principio di conformazione dell’ordinamento interno a quello internazionale; il cambiamento del meccanismo di recepimento del diritto italiano, che da automatico diviene subordinato alla previa trasformazione in diritto vaticano. La nuova Legge sulle fonti, inoltre, contiene dei rinvii ad alcuni codici, quali: il codice penale italiano del 1889, integrato dalle leggi vaticane; il codice di procedura penale italiano del 1913, integrato dalle leggi vaticane; il codice civile italiano del 1942 e successive modifiche, salvo alcune materie quali cittadinanza, stato civile, rapporti di lavoro, adozione, beni ecclesiastici ecc.; il codice di procedura civile vaticano del 1946 e successive modifiche. 8. Quali sono i rapporti tra Stato della Città del Vaticano e Repubblica italiana? Il fatto che lo Stato della Città del Vaticano si trovi racchiuso all’interno dello Stato italiano ha da sempre posto alcune problematiche, la maggior parte delle quali sono state risolte con il Trattato del 1929. Quanto ai rapporti in campo giudiziario , innanzitutto l’art. 22 del Trattato Lateranense, in materia penale , prevede che, a richiesta della Santa Sede, l’Italia provvederà a giudicare, secondo il diritto
italiano, coloro i quali abbiano commesso dei reati nel territorio del Vaticano; la Santa Sede, a sua volta, si impegna a consegnare alle autorità italiane i soggetti imputati di reati che siano tali anche per la legge vaticana e che si siano rifugiati nel territorio del Vaticano; per quanto riguarda l’ esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali del Vaticano , l’art. 23 del Trattato Lateranense ritiene applicabili le relative norme del diritto internazionale e le norme comuni interne italiane (per la materia civile, gli artt. 64-71 della Legge n. 218 del 1995; per la materia penale, l’art. 12 c.p. e gli artt. 730-745 c.p.p.). Lo stesso art. 23, infine, al comma 2, garantisce una piena efficacia giuridica a tutti quei provvedimenti emessi dalle autorità ecclesiastiche e comunicate ufficialmente alle autorità civili italiane che riguardino persone ecclesiastiche o religiose e/o materie spirituali e disciplinari. Quanto ai rapporti in materia di notificazioni , la materia è regolata in una apposita Convenzione stipulata nel 1932 e resa esecutiva dalla Legge n. 379 del 1933. Tale Convenzione prevede che: per le notifiche da eseguirsi all’interno dello Stato della Città del Vaticano , l’interessato deve inoltrare apposita richiesta al Procuratore della Repubblica, il quale, a sua volta, inoltrerà un’apposita istanza al Promotore di Giustizia presso il Tribunale di prima istanza del Vaticano; per le notifiche da eseguirsi nel territorio italiano , l’interessato dovrà inoltrare apposita richiesta al Promotore di Giustizia presso il Tribunale di prima istanza del Vaticano, il quale, a sua volta, inoltrerà apposita istanza al Procuratore della Repubblica italiano. Quanto, infine, ai rapporti in campo infrastrutturale ed economico , da una parte, lo Stato italiano si è impegnato: a fornire allo Stato della Città del Vaticano gli allacciamenti necessari d’acqua, telegrafici, telefonici, postali, ferroviari, nonché a coordinare gli altri pubblici servizi; a lasciare libero il transito delle merci provenienti da Paesi esteri; vietare nuove costruzioni o modificare quelle preesistenti nelle zone attigue al Vaticano; a impedire il sorvolo degli aeromobili nello spazio aereo vaticano; dall’altra parte, invece, lo Stato della Città del Vaticano ha accettato: che la Piazza San Pietro rimanga aperta al pubblico e sia soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane fino ai piedi della scalinata della Basilica e che le opere d’arte custodite in Vaticano ed in Laterano siano accessibili ai visitatori, rimanendo in facoltà delle autorità vaticane regolarne la fruibilità.
9. Chi sono le persone fisiche del diritto ecclesiastico? Gli appartenenti alla Chiesa Cattolica possono essere suddivisi in due categorie: i fedeli (ossia coloro che professano la religione cattolica) e gli ecclesiastici (ossia coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa). In virtù dell’articolo 3 Cost. (il quale pone il divieto di discriminazione per motivi religiosi), la qualifica di fedele è irrilevante per il diritto; viceversa, la qualifica di ecclesiastico determina l’acquisto di un preciso status giuridico che comporta delle esenzioni, delle incapacità e delle capacità speciali. In realtà, il nostro ordinamento giuridico più che alla nozione di ecclesiastico, fa riferimento alla nozione di ministro di culto , ma omette di specificare cosa debba intendersi per tale. I due termini (ecclesiastico e ministro di culto) non sono sinonimi, in quanto non tutti gli ecclesiastici sono ministri di culto (non lo sono, ad esempio, coloro che si avviano al sacerdozio). Al fine di identificare il ministro di culto, la dottrina è solita adoperare due criteri. Qualora si voglia attribuire ad un ministro di culto una particolare capacità (es. art. 609 c.c. che riconosce al ministro di culto la capacità di raccogliere il testamento speciale in caso di calamità pubbliche) oppure in caso di applicazione delle norme penali, la figura del ministro di culto viene individuata secondo il criterio formale , ossia tenendo conto sia delle funzioni concretamente esercitate dal soggetto, sia dell’esistenza dell’investitura che la competente autorità ecclesiastica ha attribuito a quel soggetto; in tutti gli altri casi, invece, la figura del ministro di culto viene individuata secondo il criterio funzionale , ossia prescindendo dall’elemento formale dell’investitura e tenendo conto esclusivamente delle funzioni concretamente esercitate dal soggetto. Prima di procedere all’analisi della condizione giuridica e della condizione patrimoniale degli ecclesiastici, giova sottolineare che gli ecclesiastici, in quanto tali, non possono ritenersi pubblici ufficiali , in quanto le funzioni di culto da essi esercitate, seppur di interesse pubblico, non sono pubbliche funzioni; essi, tuttavia, lo diventano tutte le volte in cui esercitano funzioni che, per le conseguenze che producono, sono da ritenere pubbliche: (ad es., il ministro di culto che riceve il testamento nei casi e nelle forme di cui all’art. 609 c.c., o il parroco che certifica, ai fini della trascrizione, l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico). 10. Qual è la condizione giuridica degli ecclesiastici? Abbiamo detto che la qualifica di ecclesiastico determina l’acquisto di un preciso status giuridico che comporta delle esenzioni , delle incapacità e delle capacità speciali. Quanto alle esenzioni , in base all’art. 4 del Nuovo Concordato, i Sacerdoti, i Diaconi ed i Religiosi che abbiano preso i voti hanno la facoltà di chiedere ed ottenere l’esonero dal servizio militare oppure l’assegnazione al servizio civile sostitutivo (allo stato attuale, com’è noto, la leva militare obbligatoria è stata sospesa con la Legge n. 226 del 2004, pur potendo essere in futuro ripristinata). Lo stesso art. 4 del Nuovo Concordato, inoltre, prevede che in caso di “mobilitazione generale”, gli ecclesiastici con cura d’anime non sono obbligati a rispondere alla chiamata, mentre gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono obbligati ad esercitare il loro ministero fra le truppe armate oppure, in subordine, sono assegnati ai servizi sanitari. Delle esenzioni analoghe vigono per i ministri di culto acattolico. Sempre ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Concordato, infine, gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero (la stessa esenzione è prevista dagli artt. 200 c.p.p. e 249 c.p.c. anche per i ministri di culto acattolici). Quanto alle incapacità , i ministri di qualsiasi culto non possono ricoprire né la carica di giudice popolare né quella di sindaco, né possono esercitare l’ufficio di notaio o di esattore delle imposte; gli ecclesiastici con cura d’anime, invece, non possono candidarsi al consiglio comunale e non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore. Quanto alle capacità speciali , infine, l’art. 609 c.c. stabilisce che, qualora il testatore non possa avvalersi delle forme ordinarie perché si trova in luogo dove domina una malattia contagiosa o per cause di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido anche se ricevuto da un ministro di culto in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni. La qualità di ecclesiastico, infine, assume rilievo anche ai fini penalistici ; in particolare, se il ministro di culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva come circostanza aggravante del reato (l’articolo 61, n. 9, c.p., infatti, stabilisce che costituisce circostanza aggravante l’avere commesso il fatto con abuso dei