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Intese Stato-Chiesa: Patti Lateranensi e Concordato Lateranense, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Intese tra Stato e Chiesa, con particolare riferimento ai Patti Lateranensi e Concordato Lateranense del 1929. la natura giuridica di questi accordi, le loro conseguenze sulla libertà religiosa e la loro evoluzione nel tempo. Vengono anche menzionate le clausole relative alla nomina dei vescovi, al finanziamento del clero e alla celebrazione del matrimonio.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 06/02/2020

studentessauniversitaria90
studentessauniversitaria90 🇮🇹

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1. Secondo la Corte Costituzionale la SENTENZA SUPER RATO non può essere delibata perché nel
diritto canonico la dispensa è considerata un provvedimento amministrativo e che quindi non
fornisce garanzia del diritto di difesa.
2. In caso di FINANZIAMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE affinché gli venga attribuita la quota
dell’ 8 per mille, i contribuenti devono dichiarare a quali confessioni intendano destinare la loro
offerta? E se non lo dichiarano che succede?
La parte non dichiarata viene divisa proporzionalmente in base alle dichiarazioni fatte.
3. CLAUSOLA POLITICA: con il Concordato del '29 la Santa Sede riconosce all'Italia la clausola
politica per le nomine dei vescovi o dei coadiutori in successione, in occasione delle quali la Santa
Sede comunica il nome del prescelto al governo per assicurarsi l'assenza di ragioni di carattere
politico contrarie alla nomina.
4. CONFRATERNITE E IPAB
IPAB : Con la legge Crispi del 1890 viene modificato quello che era stato fino ad allora il regime
giuridico delle confraternite, perché questa legge prevede la trasformazione delle confraternite in
IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ) e prevede pure che le confraternite che
non potevano trasformarsi in Ipab dovevano essere soppresse.
Le Ipab hanno il fine principale di assistenza e beneficienza , quindi le confraternite che avevano
solo uno scopo di culto non avrebbero potuto trasformarsi in Ipab e avrebbero dovuto essere
soppresse.
Con il concordato del 1929 la chiesa ottenne la possibilità di poter istituire delle nuove
confraternite e la possibilità per quelle trasformate in Ipab di ritornare sotto il controllo
dell’autorità ecclesiastica attraverso un provvedimento che era disciplinato dal RD 2862/1929.
Con il DPR 616/1977 si trasferisce alle competenze delle regioni la materia della beneficienza e
dell’assistenza. Con questo decreto viene previsto che le Ipab esistenti su basi regionali venissero
trasferite in toto alle regioni e di fatto queste avrebbero dovuto trasferirle ai comuni che dovevano
amministrare le Ipab. Senonchè questi trasferimenti vennero dichiarati illegittimi dalla corte
costituzionale con sent. 173/1981. Il decreto stabilisce tre requisiti , ma basta la presenza anche di
uno solo perché l’Ipab possa essere riconosciuto come ente privato.
Questi requisiti sono:
La natura associativa dell’ente;
Il consiglio di amministrazione dell’ente sia composto per la maggior parte da privati;
Il fine di destinazione religiosa dell’ente.
Deve ritenersi che il procedimento per il trasferimento delle Ipab ad associazioni di natura privata
possa avvenire in due modi: o attraverso il procedimento amministrativo di competenza delle
regioni o attraverso l’autorità giudiziaria ordinaria. Mentre questo secondo procedimento segue le
regole ordinarie del giudizio contenzioso e non può essere impugnato dinanzi all’autorità
amministrativa, ma solo di fronte ad organi giurisdizionali competenti, invece il provvedimento di
diniego che conclude il procedimento in via amministrativa potrebbe essere impugnato davanti
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le ragioni dovranno nominare delle apposite commissioni che
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  1. Secondo la Corte Costituzionale la SENTENZA SUPER RATO non può essere delibata perché nel diritto canonico la dispensa è considerata un provvedimento amministrativo e che quindi non fornisce garanzia del diritto di difesa.
  2. In caso di FINANZIAMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE affinché gli venga attribuita la quota dell’ 8 per mille, i contribuenti devono dichiarare a quali confessioni intendano destinare la loro offerta? E se non lo dichiarano che succede? La parte non dichiarata viene divisa proporzionalmente in base alle dichiarazioni fatte.
  3. CLAUSOLA POLITICA: con il Concordato del '29 la Santa Sede riconosce all'Italia la clausola politica per le nomine dei vescovi o dei coadiutori in successione, in occasione delle quali la Santa Sede comunica il nome del prescelto al governo per assicurarsi l'assenza di ragioni di carattere politico contrarie alla nomina.
  4. CONFRATERNITE E IPAB IPAB : Con la legge Crispi del 1890 viene modificato quello che era stato fino ad allora il regime giuridico delle confraternite, perché questa legge prevede la trasformazione delle confraternite in IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ) e prevede pure che le confraternite che non potevano trasformarsi in Ipab dovevano essere soppresse. Le Ipab hanno il fine principale di assistenza e beneficienza , quindi le confraternite che avevano solo uno scopo di culto non avrebbero potuto trasformarsi in Ipab e avrebbero dovuto essere soppresse. Con il concordato del 1929 la chiesa ottenne la possibilità di poter istituire delle nuove confraternite e la possibilità per quelle trasformate in Ipab di ritornare sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica attraverso un provvedimento che era disciplinato dal RD 2862/1929. Con il DPR 616/1977 si trasferisce alle competenze delle regioni la materia della beneficienza e dell’assistenza. Con questo decreto viene previsto che le Ipab esistenti su basi regionali venissero trasferite in toto alle regioni e di fatto queste avrebbero dovuto trasferirle ai comuni che dovevano amministrare le Ipab. Senonchè questi trasferimenti vennero dichiarati illegittimi dalla corte costituzionale con sent. 173/1981. Il decreto stabilisce tre requisiti , ma basta la presenza anche di uno solo perché l’Ipab possa essere riconosciuto come ente privato. Questi requisiti sono: La natura associativa dell’ente; Il consiglio di amministrazione dell’ente sia composto per la maggior parte da privati; Il fine di destinazione religiosa dell’ente. Deve ritenersi che il procedimento per il trasferimento delle Ipab ad associazioni di natura privata possa avvenire in due modi: o attraverso il procedimento amministrativo di competenza delle regioni o attraverso l’autorità giudiziaria ordinaria. Mentre questo secondo procedimento segue le regole ordinarie del giudizio contenzioso e non può essere impugnato dinanzi all’autorità amministrativa, ma solo di fronte ad organi giurisdizionali competenti, invece il provvedimento di diniego che conclude il procedimento in via amministrativa potrebbe essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Le ragioni dovranno nominare delle apposite commissioni che

vaglieranno domande presentate dalle Ipab per il riconoscimento della natura privata.

  1. INTESE E ACCORDI Si parla di intese con riferimento ai patti assunti di concerti tra lo Stato e le confessioni religiose invece di accordi con riferimento alla Chiesa Cattolica. Inoltre, l'accordo è simile al trattato di diritto internazionale (considerato che la Chiesa è soggetto di diritto internazionale), mentre si discute se l'intesa sia atto di diritto pubblico interno o esterno( a secondo se si consideri l'ordinamento delle confessioni di minoranza come primario o meno). Sembra preferibile la soluzione di considerare le intese come atti di diritto esterno, dove l'ordinamento esterno non è l'ordinamento internazionale, ma un ordinamento creato dall'incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione religiosa, disciplinati in via analogica dalle regole di buona fede e lealtà che presiedono i rapporti bilaterali fra ordinamenti indipendenti. Quindi, in definitiva le intese sono atti bilaterali, che per garantire in modo perfetto la libertà e l'indipendenza delle confessioni religiose, la Costituzione mostra di collocare in una sfera giuridica che non è quella dell'ordinamento statuale, ma quella di un ordinamento che viene creato, di volta in volta, dall'incontro della volontà dello Stato e delle comunità confessionali. Per quanto riguarda il concordato, è uno strumento negoziale destinato a disciplinare le materie di comune interesse (rex mistae). Sono accordi bilaterali a carattere transattivo, con i quali le parti si obbligano rispetto a tali materie di tenere un dato comportamento nell'ambito della sovranità territoriale dello Stato stipulante. Per quanto riguarda la natura giuridica vi sono varie teorie (vedi pag36-37), ma alla fine si considera il concordato, appartenente all'ordinamento internazionale, poichè esso non è costituito soltanto dalla comunità di Stati, ma comprende anche organismi non statali come la Santa Sede.6. FINANZIAMENTO DELL’EDILIZIA RELIGIOSA Troviamo la competenza regionale affiancata a quella statale. In particolare, lo Stato si è accollato l’onere di costruire il rustico dell’edificio di culto e della canonica e, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, anche l’onere per l’acquisto delle aree occorrenti. Inoltre alcuni provvedimenti legislativi hanno posto a totale carico dello Stato la ricostruzione delle chiese distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, e il concorso del 50 % per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali. Le regioni , legiferando sulle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare con la costruzione di edifici di culto, hanno seguito propri criteri. Alcune regioni prevedono l’erogazione di finanziamenti per tutte le confessioni religiose senza discriminazione; altre prevedono tali finanziamenti solo per le confessioni riconosciute; altre ancora concedono tali finanziamenti solo a favore di quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati per legge; ed infine, alcune regioni prevedono tali finanziamenti solo a favore della Chiesa cattolica.
  2. PATTI LATERANENSI Patti Lateranensi è il nome con cui sono noti gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929 , grazie ai quali per la prima volta dall'Unità d'Italia furono stabilite regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa

Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e 8 della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e 20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli. La revisione del 1984: il nuovo concordato Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984 , fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano. Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia. Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare, mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.

7. RADIO VATICANA Condanna definitiva per "getto pericoloso di cose" Sede amministrativa e di alcune trasmissioni, all'interno della Città del Vaticano. Nel 1999 , dopo una denuncia della ASL, è stato aperto un procedimento contro Radio Vaticana per "getto pericoloso di cose" (art. 674 C.P.). Tale procedimento si è concluso in via definitiva il 24 febbraio 2011 : la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla II Corte d'Appello di Roma, la quale certifica che "sono stati superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti da tutte le leggi speciali in materia", riconoscendo la sopravvenuta prescrizione nei confronti dell'unico imputato superstite, cardinale Roberto Tucci (ex presidente del comitato di

gestione di Radio Vaticana), e il non luogo a procedere per padre Pasquale Borgomeo (ex direttore generale), in quanto deceduto nel 2009 , ma nondimeno condannando l'emittente al risarcimento dei danni. Il 9 giugno 2011 è stata infatti depositata, dalla IV Sezione Penale, la sentenza n. 23262 [11]^ che respinge definitivamente l'istanza di ricorso presentata presso la Corte d'Appello di Roma dai legali degli imputati: le motivazioni affermano che risulta provato "il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde" da parte di Radio Vaticana, causa delle molestie arrecate agli abitanti di Cesano, ed è accertata la consapevolezza dei due imputati che, pur responsabili delle emissioni, non ne dismisero la produzione. Procedimento penale per omicidio colposo e lesioni colpose Nel Marzo 2001 la Procura della Repubblica di Roma ha aperto una seconda inchiesta, inizialmente a carico di ignoti, per Omicidio colposo[12], tesa ad accertare la relazione di causa ed effetto tra l'incidenza delle leucemie e le morti per cancro avvenute nella zona e la potenza degli impianti di Radio Vaticana. Nell'ottobre 2003 il cardinale Roberto Tucci, padre Pasquale Borgomeo e Costantino Pacifici ricevono avvisi di garanzia in quanto indagati per i ruoli rivestiti all'interno dell'emittente, rispettivamente presidente del comitato di gestione, direttore generale e vicedirettore tecnico. Il 13 novembre 2010 si è concluso l'incidente probatorio richiesto nel 2006 dalla Procura[13]. I risultati indicano una associazione «coerente, importante e significativa» di rischio di morte per leucemia o di rischio di ammalarsi di leucemia, linfoma e mieloma per lunga esposizione residenziale ai ripetitori dell'emittente della Santa Sede fino a 12 chilometri di distanza da questa. L'accertamento è stato condotto da Andrea Micheli, della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Radio Vaticana ha presentato la perizia dei propri consulenti Umberto Veronesi, Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, Milano e Susanna Lagorio, Primo Ricercatore, Centro Nazionale di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, nella quale si criticano i metodi usati nell'incidente probatorio.[14] Nel giugno 2012 padre Federico Lombardi, portavoce ufficiale della Sala Stampa Vaticana, ha annunciato che dal 1º luglio 2012 sarebbero finalmente cessate le trasmissioni in onde medie e in onde corte rivolte al continente europeo e al Nord America[15]^ spiegando come "ciò rientri nelle nuove strategie che prevedono la copertura tramite ritrasmissioni da parte di radio regionali e locali e l'accesso via Internet".

  1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA La Segnatura apostolica è un dicastero della Curia romana ed è il supremo tribunale della Santa Sede: è composto da un numero non definito di vescovi, arcivescovi e cardinali nominati dal pontefice, di cui uno funge da prefetto che si avvale della collaborazione di un segretario; organi consultivi del Tribunale sono il Collegio dei votanti e quello dei referendari. Esso si articola in due sezioni.  La prima sezione (giudiziaria) tratta le cause assegnatele secondo il Codice di diritto canonico; proroga la competenza dei tribunali costituiti anche per le cause matrimoniali; cura l'erezione dei tribunali regionali o interregionali e gode dei diritti conferiti dai concordati con alcuni stati (per esempio l'Italia, la Repubblica Dominicana, il Portogallo).