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Domande e risposte di diritto costituzionale , Prove d'esame di Diritto Costituzionale

Domande con relative risposte più frequenti all'esame orale di diritto costituzionale con il professore Imarisio, unito.

Tipologia: Prove d'esame

2014/2015
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•ABBIAMO AVUTO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA UN PRESIDENTE CHE ABBIA RINNOVATO IL
MANDATO? OVVIAMENTE SUL LIBRO NON C’E’: art 83 cost.: il presidente è eletto da un organo collegiale costituito dal
parlamento in seduta comune e da 3 delegati per ogni regione (valle d'Aosta 1) designati dal consiglio regionale. L'elezione si ha con
scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta nei successivi. Art 84 cost.: dispone i requisiti
per essere eletti: -cittadinanza italiana; -50 anni; -godimento dei diritti civili e politici; -incompatibilità con qualsiasi altra carica. La
durata è di 7 anni e trenta gg prima che scada il mandato, il presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune il
parlamento e i delegati regionale per eleggere il nuovo Pdr. La cessazione della carica avviene per: -conclusione del mandato; -morte;
-impedimento permanente; -dimissioni; -decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; - destituzione, disposta
per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla
costituzione.
• FUNZIONI DEL PRES.REPUBBLICA: con la corte costituzionale e il consiglio superiore della magistratura è uno degli organi
costituzionali di garanzia contemplati dalla costituzione italiana. Ex art 87 cost.: il Pdr è il capo dello stato e rappresenta l'unità
nazionale - può inviare messaggi alle camere – indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione - autorizza la
presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo - promulga le leggi ed emana regolamenti e decreti aventi
valore di legge - indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione – nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari
dello stato – ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo della difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle camere, presiede il consiglio superiore della magistratura – può concedere grazie e commutare pene –
conferisce le onorificenze della repubblica.
• *DIRITTO DI ASSOCIAZIONE: ex art 17 cost.: è garantito il diritto di riunirsi liberamente nei luoghi privati, pubblici, e aperti al
pubblico. Tale diritto ha 2 limiti: -deve svolgersi pacificamente e senz'armi; -limitatamente alle riunioni in luogo pubblico è
necessario dare preavviso alla locale autorità. Per la libertà di associazione si sa che l'art 2 cost.: “riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Essa è inoltre garantita dalla art
18 cost.: riconosce la facoltà di associarsi liberamente per fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate solamente:
-le associazioni segrete; -le associazioni militari o paramilitari aventi finalità politiche.
• RISERVA DI LEGGE, RELATIVA ASSOLUTA E RINFORZATA: la riserva di legge è il meccanismo attraverso il quale la
costituzione intende evitare che la disciplina di una certa materia sia sottratta al parlamento: per cui prevede che tale disciplina debba
essere per intero (riserva assoluta) o almeno nei principi (riserva relativa ) regolata con legge o con atto avente forza di legge. Tale
riserva è data dall'art 25 cost.: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”. Esistono altre tipologie di riserva: -di legge costituzionale, a garantire la rigidità della costituzione; -di legge di
assemblea; -di regolamento parlamentare, rivolta a garantire l'indipendenza delle camere; -di statuto e legge regionale.
• LIMITI LIBERTA’ ASSOCIAZIONE: *
• LE SENTENZE: le decisioni della corte costituzionale si dividono in: -sentenza di inammissibilità, quando mancano i presupposti
per procedere ad un giudizio di merito; -sentenza di rigetto, quando la C.C. non ritiene fondata la questione di costituzionalità
sottoposta al suo giudizio, questa sentenza è pubblicata sulla gazzetta ufficiale e non ha efficacia generale ma solo limitata al
processo; -sentenza di accoglimento, produce l'annullamento delle norme dichiarate incostituzionali e deve essere pubblicata entro 10
gg sulla gazzetta ufficiale, art 136 cost.: la norma dichiarata incost. “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della corte”; -sentenza interpretativa di rigetto, l'oggetto del giudizio è l'interpretazione, non è vincolante, ma se l'interpretazione
risulta sempre errata la corte dichiarerebbe incostituzionale la norma; -sentenze manipolative di accoglimento, sono sentenze
interpretative e si dividono in: *additive, la corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui non
prevede qualcosa che dovrebbe prevedere (sarà estesa la portata normativa); *ablative o di accoglimento parziale, incostituzionale
nella parte in cui prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere (eliminare la parte della disposizione considerata incostituzionale);
-*sostitutive, incostituzionale nella parte in cui prevede una cosa anziché un'altra (imporre al giudice comune di sostituire la norma
illegittima con quella individuata dalla corte).
• LE FONTI, LE FONTI REGIONALI: il termine fonte è utilizzato per esprimere il processo produttivo di una norma; fonte del
diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Il sistema delle fonti è dominato dal
principio di gerarchia per il quale una fonte di grado superiore (fonte primaria) o di pari grado può derogare, modificare o abrogare
rispettivamente una fonte di grado inferiore (fonte secondaria) o di pari grado. La gerarchia è: -costituzione e leggi costituzionali,
-leggi ordinarie e decreti governativi, -leggi regionali, -regolamenti, -usi e consuetudini. Le fonti sono: -fonti di produzione,
producono leggi; -fonti di cognizione, contengono il testo legale delle fonti di produzione; -fonti atto, espressione di volontà
normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche; -fonti fatto, tutte le forme che
l'ordinamento riconosce per il semplice fatto che il soggetto esiste. L'autonomia statutaria delle regioni è riconosciuta dall' art 114
cost. unitamente a quelle dei comuni delle province e delle città metropolitane, l'art 123 cost.: disciplina la legge regionale per
l'approvazione dello statuto delle regioni ad autonomia ordinaria; l'art 116 cost.: disciplina la legge costituzionale per l'adozione degli
statuti speciali per Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d'Aosta. Ciascuna regione adotta e modifica il proprio
statuto “con legge approvata dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale con due deliberazioni successive, tra le quali
deve decorrere un intervallo non minore di due mesi”. Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato dalla
costituzione dallo statuto e dal regolamento del consiglio regionale, si divide in: -iniziativa, spetta alla giunta e ai consiglieri
regionali; -approvazione in consiglio regionale, sono previste le classiche tre letture in assemblea, la legge è approvata a maggioranza
relativa; -promulgazione, da parte del presidente della regione. Le fonti comunitarie si dividono in: - regolamenti CE, devono
possedere la portata generale l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta; -direttiva CE, vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli ordinamenti nazionali in merito alla forma ed hai mezzi;
-decisioni CE, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili come i regolamenti CE, ma a differenza hanno
portata particolare, ovvero si rivolgono a soggetti specifici.
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•ABBIAMO AVUTO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA UN PRESIDENTE CHE ABBIA RINNOVATO IL

MANDATO? OVVIAMENTE SUL LIBRO NON C’E’: art 83 cost.: il presidente è eletto da un organo collegiale costituito dal parlamento in seduta comune e da 3 delegati per ogni regione (valle d'Aosta 1) designati dal consiglio regionale. L'elezione si ha con scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta nei successivi. Art 84 cost.: dispone i requisiti per essere eletti: -cittadinanza italiana; -50 anni; -godimento dei diritti civili e politici; -incompatibilità con qualsiasi altra carica. La durata è di 7 anni e trenta gg prima che scada il mandato, il presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune il parlamento e i delegati regionale per eleggere il nuovo Pdr. La cessazione della carica avviene per: -conclusione del mandato; -morte; -impedimento permanente; -dimissioni; -decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; - destituzione, disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione.

  • FUNZIONI DEL PRES.REPUBBLICA: con la corte costituzionale e il consiglio superiore della magistratura è uno degli organi costituzionali di garanzia contemplati dalla costituzione italiana. Ex art 87 cost.: il Pdr è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale - può inviare messaggi alle camere – indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione - autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo - promulga le leggi ed emana regolamenti e decreti aventi valore di legge - indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione – nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato – ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo della difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere, presiede il consiglio superiore della magistratura – può concedere grazie e commutare pene – conferisce le onorificenze della repubblica.
  • *DIRITTO DI ASSOCIAZIONE: ex art 17 cost.: è garantito il diritto di riunirsi liberamente nei luoghi privati, pubblici, e aperti al pubblico. Tale diritto ha 2 limiti: -deve svolgersi pacificamente e senz'armi; -limitatamente alle riunioni in luogo pubblico è necessario dare preavviso alla locale autorità. Per la libertà di associazione si sa che l'art 2 cost.: “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Essa è inoltre garantita dalla art 18 cost.: riconosce la facoltà di associarsi liberamente per fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate solamente: -le associazioni segrete; -le associazioni militari o paramilitari aventi finalità politiche.
  • RISERVA DI LEGGE, RELATIVA ASSOLUTA E RINFORZATA: la riserva di legge è il meccanismo attraverso il quale la costituzione intende evitare che la disciplina di una certa materia sia sottratta al parlamento: per cui prevede che tale disciplina debba essere per intero (riserva assoluta) o almeno nei principi (riserva relativa ) regolata con legge o con atto avente forza di legge. Tale riserva è data dall'art 25 cost.: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Esistono altre tipologie di riserva: -di legge costituzionale, a garantire la rigidità della costituzione; -di legge di assemblea; -di regolamento parlamentare, rivolta a garantire l'indipendenza delle camere; -di statuto e legge regionale.
  • LIMITI LIBERTA’ ASSOCIAZIONE: *
  • LE SENTENZE: le decisioni della corte costituzionale si dividono in: -sentenza di inammissibilità, quando mancano i presupposti per procedere ad un giudizio di merito; -sentenza di rigetto, quando la C.C. non ritiene fondata la questione di costituzionalità sottoposta al suo giudizio, questa sentenza è pubblicata sulla gazzetta ufficiale e non ha efficacia generale ma solo limitata al processo; -sentenza di accoglimento, produce l'annullamento delle norme dichiarate incostituzionali e deve essere pubblicata entro 10 gg sulla gazzetta ufficiale, art 136 cost.: la norma dichiarata incost. “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della corte”; -sentenza interpretativa di rigetto, l'oggetto del giudizio è l'interpretazione, non è vincolante, ma se l'interpretazione risulta sempre errata la corte dichiarerebbe incostituzionale la norma; -sentenze manipolative di accoglimento, sono sentenze interpretative e si dividono in: *additive, la corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui non prevede qualcosa che dovrebbe prevedere (sarà estesa la portata normativa); ablative o di accoglimento parziale, incostituzionale nella parte in cui prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere (eliminare la parte della disposizione considerata incostituzionale); -sostitutive, incostituzionale nella parte in cui prevede una cosa anziché un'altra (imporre al giudice comune di sostituire la norma illegittima con quella individuata dalla corte).
  • LE FONTI, LE FONTI REGIONALI: il termine fonte è utilizzato per esprimere il processo produttivo di una norma; fonte del diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Il sistema delle fonti è dominato dal principio di gerarchia per il quale una fonte di grado superiore (fonte primaria) o di pari grado può derogare, modificare o abrogare rispettivamente una fonte di grado inferiore (fonte secondaria) o di pari grado. La gerarchia è: -costituzione e leggi costituzionali, -leggi ordinarie e decreti governativi, -leggi regionali, -regolamenti, -usi e consuetudini. Le fonti sono: -fonti di produzione, producono leggi; -fonti di cognizione, contengono il testo legale delle fonti di produzione; -fonti atto, espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche; -fonti fatto, tutte le forme che l'ordinamento riconosce per il semplice fatto che il soggetto esiste. L'autonomia statutaria delle regioni è riconosciuta dall' art 114 cost. unitamente a quelle dei comuni delle province e delle città metropolitane, l'art 123 cost.: disciplina la legge regionale per l'approvazione dello statuto delle regioni ad autonomia ordinaria; l'art 116 cost.: disciplina la legge costituzionale per l'adozione degli statuti speciali per Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d'Aosta. Ciascuna regione adotta e modifica il proprio statuto “con legge approvata dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale con due deliberazioni successive, tra le quali deve decorrere un intervallo non minore di due mesi”. Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato dalla costituzione dallo statuto e dal regolamento del consiglio regionale, si divide in: -iniziativa, spetta alla giunta e ai consiglieri regionali; -approvazione in consiglio regionale, sono previste le classiche tre letture in assemblea, la legge è approvata a maggioranza relativa; -promulgazione, da parte del presidente della regione. Le fonti comunitarie si dividono in: - regolamenti CE, devono possedere la portata generale l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta; -direttiva CE, vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli ordinamenti nazionali in merito alla forma ed hai mezzi; -decisioni CE, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili come i regolamenti CE, ma a differenza hanno portata particolare, ovvero si rivolgono a soggetti specifici.
  • DIRITTI E LIBERTA’: libertà ed uguaglianza sono i principi fondamentali, già dai tempi della rivoluzione francese, su cui vengo basati i rapporti tra stato e società civile, e la stessa costituzione. Esistono due posizioni: -liberale, più libertà meno uguaglianza; -socialista, più uguaglianza economica e sociale e meno libertà. La libertà può essere: -formale, assenza di impedimenti da parte dello stato, il cittadino è libero di compiere certi comportamenti quando non sono vietati (libertà di stampa); -sostanziale, lo stato deve impegnarsi a rende la libertà accessibile a tutti (scuole statali). L'art 2 cost.: dice che la libertà è un diritto inviolabile dell'uomo, ma i diritti vengono specificati nell'art 13 cost. e sono parte integrante dello stato italiano. L'uguaglianza si divide in: -formale, uguaglianza di fronte alla legge senza alcuna distinzione; -sostanziale, è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza. Il conflitto tra queste differenze si risolve considerando non tutti i trattamenti differenziati in modo incostituzionale, ma solo quali la cui differenza non è ragionevolmente giustificata.
  • *5 LIBERTA’ DI DOMICILIO: la sua tutela è prevista dall'art 14 cost.: che ne prevede l'inviolabilità tranne nei casi di legittimo ordine dell'autorità giudiziaria, solo eccezionalmente per motivi di: sanità incolumità pubblica o economico fiscali le ispezioni possono realizzarsi senza tale ordine; inoltre le autorità di polizia possono procedere a perquisizioni e a sequestri unicamente sulla base di sospetto della presenza di armi o materie esplosive.
  • LIBERTA’ DI RIUNIONE: *
  • DIRITTI DI PROPRIETA’: art 42 cost.: distingue proprietà pubblica e privata, alla legge è demandato l'obbligo di garantire la funzione sociale e l'accessibilità a tutti, e nella tutela è compreso anche il diritto di successione “mortis causa”. I limiti sono presi in considerazione sia nell'art 42 cost.: -funzione sociale; -accessibilità a tutti; -possibilità di esproprio, la C.C. Ha stabilito che l'indennizzo deve comportare un equo contributo secondo i parametri fissati dalla pubblica amministrazione; art 43 cost.: prevede che lo stato o qualsiasi altro ente pubblico può espropriare un bene pagandolo poco, purché: -si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio; -abbiano carattere di preminente interesse generale; art 44 cost.: prende in considerazione la proprietà terriera privata che viene limitata con la finalità di un razionale sfruttamento del suolo e per l'equità dei rapporti sociali, promuove e impone la bonifica, viene aiutata la piccola e media impresa e sono disposti provvedimenti a favore delle zone montane.
  • CONS.SUP.DELLA MAGISTRATURA: si compone di: -membri di diritto, che sono il presidente della repubblica ( che presiede il C.S.M.), il presidente ed il procuratore della C.C.; -27 membri elettivi, un terzo dei quali eletti dal parlamento tra professori di università in materie giuridiche e avvocati che esercitano da almeno quindici anni, e due terzi scelti tra i magistrati ordinari penali e civili. I compiti sono: -art 105 cost. assunzioni promozioni provvedimenti... nei riguardi dei magistrati; -può fare proposte al ministero di giustizia sulle modificazioni delle giurisdizioni ordinarie e su tutte le materie riguardanti i servizi di giustizia; -da pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario ed ogni altra materia riguardante i servizi di giustizia; gli atti del C.S.M. Assumono vesti di decreti del PDR, il giudice competente è il TAR del Lazio e in appello il consiglio di stato. Art 104 comma 1 cost.: la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere; art 98 cost.: può limitare il diritto di iscriversi ai partiti politici a magistrati, militari in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Esso rappresenta il vertice organizzativo come la C.C. Il vertice funzionale del potere giudiziario. •*1 PERCENTUALE SISTEMA ELETTORALE: il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi, si divide in: -il tipo di scelta, spetta all'elettore e può essere categorica (l'elettore opera una scelta secca), o ordinale (l'elettore esprime un voto principale ed uno o più voti ausiliari destinati al secondo candidato della scheda); -il collegio, che è una circoscrizione territoriale chiamata ad eleggere uno o più candidati, i collegi sono uninominali quando il loro numero è pari a quello dei seggi da assegnare, o plurinominali quando il loro numero è inferiore a quello dei seggi, per cui avremo più seggi per ogni collegio; -la formula elettorale, che è il meccanismo attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale; il sistema elettorale si distingue in: - maggioritario , si vuole accertare solo la volontà espressa dalla maggioranza: -maggioranza assoluta, metà +1, se nessun candidato lo raggiunge si passa al secondo turno di votazione dove accedono solo i candidati che hanno ottenuto una percentuale minima di voti, ed è eletto chi ottiene più voti; -maggioranza relativa, chi ottiene più voti; - proporzionale, si tiene conto anche della volontà espressa dalla minoranza, si tiene conto di tutte le liste che hanno ottenuto una percentuale minima di voti che prende nome di quoziente elettorale, le formule elettorali più utilizzate sono: - metodo d'hont , si divide la cifra elettorale (totale dei voti riportati da ciascuna lista) prima x 1 poi x 2 poi x 3, fino al numero di seggi da coprire, quindi si scelgono i quozienti più alti ottenuti in numero uguale a quello dei deputati da eleggere e si collocano in una graduatoria decrescente, es.: A B C sono le liste, 6 i seggi, A= 1500 (cifra elettorale), B= 900, C=700, divido A B C per i seggi A (1500, 750, 500, 375, 300, 250), B (900, 450, 300, 225, 180, 150), C (700, 350, 233, 175, 146, 116), la graduatoria sarà A(1500) B(900) A(750) C(700) A(500) B(450) i seggi saranno 3 ad A, 2 a B, e 1 a C; - metodo del quoziente , si divide la cifra elettorale generale per il numero dei seggi e si ottiene il quoziente elettorale, poi si calcola la cifra elettorale di ciascuna lista che è uguale al totale dei voti validi conseguiti dalla lista e si divide per il quoziente elettorale, es.: 10 seggi, A+B+C=1000, 1000:10=100 è il quoziente elettorale, A=466 B=351 C=183, A= 466:100= 4,66= 4 seggi, B= 351:100= 3,51= 3seggi, C= 183:100= 1,83= 1 seggio, 4+3+1= 8, mancano 2 seggi allora ripeto tutto aggiungendo una unità al numero dei seggi totale per abbassare il quoziente e ridurre i resti.
  • FIRMA E CONTROFIRMA DEL PRESIDENTE REPUBBLICA: art 89 cost.: “nessun atto del presidente della repubblica è valido se non controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità” ed aggiunge che “gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri”. La controfirma è quindi la firma apposta da un membro del governo sull'atto adottato e sottoscritto dal P.D.R., da validità all'atto e trasferisce la responsabilità dal P.D.R. al governo; ci sono: -atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, il loro contenuto è deciso dal governo e la controfirma ha funzione di vigilanza sul rispetto da parte del governo dei fondamentali principi costituzionali; -atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, adottati dal presidente, e il loro contenuto è deciso dal presidente, e la controfirma serve per evitare che il P.D.R. Eserciti i suoi poteri per imporre un proprio indirizzo politico; -atti complessi, il contenuto è deciso d'accordo tra P.D.R. e governo; la controfirma riguarda tutti gli atti presidenziali tranne quelli personalissimi (le dimissioni) e

di accoglimento parziale, incostituzionale nella parte in cui prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere (eliminare la parte della disposizione considerata incostituzionale); -sostitutive, incostituzionale nella parte in cui prevede una cosa anziché un'altra (imporre al giudice comune di sostituire la norma illegittima con quella individuata dalla corte).

  • SENTENZE DI RIGETTO: si presentano quando la C.C. non ritiene fondata la questione di costituzionalità sottoposta al suo giudizio, questa sentenza è pubblicata sulla gazzetta ufficiale e non ha efficacia generale ma solo limitata al processo, e vincolano soltanto le parti e quel giudice in particolare; nulla esclude perciò di risollevare la questione di costituzionalità accompagnata da diverse motivazioni ed avere un esito diverso, ma se un giudice diverso risolleva la questione senza aggiungere argomentazioni nuove, la corte non entra neanche in merito e pronuncia, con ordinanza in camera di consiglio, la manifesta infondatezza della questione stessa.
  • QUESTIONE DI FIDUCIA: il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione; ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Va inoltre ricordato che tale istituto giuridico, compattando la maggioranza cerca di annullare i franchi tiratori che si nascondono dietro il voto segreto.
  • GIUDIZIO INDIDENTALE: per giudizio incidentale di regola si intende un giudizio che si aziona in via indiretta, all'interno di un altro giudizio. Il giudice penale, ad esempio, risolve incidentalmente ogni questione (es. la proprietà del bene nel caso di furto) da cui dipende la decisione finale, salvo che sia diversamente stabilito. Un altro esempio di giudizio incidentale è il sindacato di costituzionalità delle leggi che si svolge innanzi alla Corte Costituzionale. Nel nostro sistema, infatti, soltanto le Regioni e gli organi dello Stato possono adire direttamente la Corte Costituzionale. I cittadini non hanno azione diretta davanti alla Consulta. Una legge o un atto avente forza di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte soltanto in forza di un'ordinanza di rimessione di un giudice inferiore che abbia ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata.
  • DECRETO LEGISLATIVO: è l'atto con forza di legge emanato dal governo in esercizio della delega conferitagli dalla legge; il governo esercita le proprie funzioni attraverso la forma del decreto; si formano in questo modo: -proposta del ministro competente; -il testo normativo delegato è deliberato dal consiglio dei ministri; -l'atto viene poi emanato con decreto dal presidente della repubblica e con la denominazione ufficiale di decreto legislativo, art 14,1 cost; l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine stabilito dalla legge di delegazione art 14,2 cost; ilo decreto legislativo deve essere: -conforme a quanto stabilito nella legge di delega; -non può modificare la legge di delega, perché è da essa che deriva lo stesso potere delegato; la trasgressione di una qualsiasi norma posta nelle disposizioni di delega si traduce nella illegittimità della norma violatrice; nel caso in cui sia la stessa legge di delega ad essere illegittima e il decreto viene emanato ugualmente l'illegittimità della legge si riflette sul decreto (illegittimità derivata).
  • CRISI DI GOVERNO: consiste nelle dimissioni da parte del governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra governo e maggioranza; ci sono: -crisi parlamentari, determinate dall'approvazione di una mozione di sfiducia o di un voto contrario nella questione di fiducia, così il governo è obbligato a presentare le sue dimissioni al capo dello stato; -crisi extraparlamentare, sono le dimissioni volontarie del governo causate da una crisi politica all'interno della sua maggioranza, e fanno parte anche le dimissioni del solo presidente del consiglio (visto che ha proposto lui i ministri) causando la cessazione dalla carica dell'intero governo; con il caso Mancuso del 1995, la corte costituzionale ha ritenuto che la sfiducia individuale (presentata nei confronti di un singolo ministro) si inquadra nella forma di governo parlamentare previsto dalla costituzione.
  • CRITERIO CRONOLOGICO-ABROGAZIONE: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente a quella più antica, la sua prevalenza si esprime attraverso l'abrogazione, il cui effetto consiste nella cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente; gli atti normativi sono irretroattivi dispongono cioè soltanto per il futuro. L'abrogazione può essere: -abrogazione espressa, per dichiarazione espressa dal legislatore; -abrogazione implicita, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti; -abrogazione tacita, perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore; diversa è la deroga, che è un contrasto tra norme di tipo diverso, la norma derogata è generale, quella derogante è una norma particolare; simile alla deroga invece è la sospensione dell'applicazione della norma, che è limitata ad un certo periodo trascorso il quale la norma generale riprende tutta la sua applicabilità.
  • INSINDACABILITA’ DEI PARLAMENTARI: *2.
  • ELETTORATO PASSIVO/ATTIVO: l'elettorato attivo è la capacità giuridica e la legittimazione ad esprimere, in genere tramite il proprio voto o comunque dichiarando in qualche modo la propria scelta, la preferenza per un candidato nell'elezione a cariche in genere pubbliche; coincide in genere con il possesso del diritto di voto ed è la base per la formazione delle liste elettorali (intese come elenchi degli elettori); la legge elettorale definisce in pratica i requisiti che devono essere posseduti da un soggetto per potersi esprimere su uno o più candidati in votazioni per l'elezione ad una carica.; i requisiti, di grande variabilità nei diversi ordinamenti, afferiscono in genere all'età, alla cittadinanza, alla posizione giudiziaria, o ad altri elementi particolari, ad esempio, in Italia la legge negava il diritto di voto ai gestori di case da gioco, mentre in altri sistemi un dato simile non era considerato. L'elettorato passivo è la capacità giuridica a ricoprire cariche elettive; la legge elettorale definisce in pratica i requisiti che devono essere posseduti da un soggetto per potersi candidare in votazioni per l'elezione ad una carica, in genere pubblica. I requisiti, di grande variabilità nei diversi ordinamenti, afferiscono in genere all'età, alla cittadinanza, alla posizione giudiziaria (in molti sistemi precedenti condanne per taluni reati escludono l'eleggibilità), o ad altri elementi particolari.
  • SISTEMI ELETTORALI-ELETTORATO MISTO: il sistema elettorale è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una

democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi; un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi, quest'ultimo richiede l'applicazione di una formula matematica predefinita, che viene detta formula elettorale; tradizionalmente, la formula elettorale era classificabile in due grandi categorie: -formule maggioritarie; -formule proporzionali; a partire dagli anni novanta si è fatta sempre più ampia una terza categoria, quella dei sistemi misti, il sistema era caratterizzato dall'elezione di tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di collegi uninominali. I restanti seggi venivano attribuiti con il sistema proporzionale: alla Camera ripartendoli, nelle 26 circoscrizioni, tra le liste concorrenti che avessero superato la soglia del 4 per cento dei voti in ambito nazionale; al Senato, ripartendoli tra gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti nei collegi di ciascuna regione dai candidati non eletti.

  • PREMIO DI MAGGIORANZA: un premio di maggioranza, nei sistemi elettorali proporzionali, è una percentuale di seggi maggiore della proporzione di votanti, assegnata al principale partito o coalizione per metterlo in condizione di governare agevolmente; un premio di maggioranza può comportare una distorsione della rappresentanza proporzionale a fini di governabilità.
  • SENTENZA SPAZIALE:
  • ART 117 ART. 68: art 68 cost: *2; art 117,1 cost: disciplina la potestà legislativa dello stato e delle regioni esercitata “nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” ; art 117,2 cost: elenca le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello stato; art 117,3 cost: elenca le materie per le quali è attribuito allo stato e alle regioni potestà legislativa concorrente, secondo gli ambiti riservati a ciascuno di essi; art 117,4 cost: attribuisce alla potestà legislativa delle regioni “ogni materia non espressamente riservata (dalla costituzione) alla legislazione dello stato” ; art 117,5 cost: “la legge regionale ratifica le intese della regionecon altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni” ; art 117,6 cost: tratta della ripartizione della potestà regolamentare che spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva, che però può essere delegata alle regioni.
  • LEGGE ANNULLATA CHE DESTINO Avrà?: la prevalenza (secondo il criterio gerarchico) di una norma superiore su di una inferiore (facendo perdere validità) si esprime tramite l'annullamento; l'atto annullato non può più essere applicato a nessun rapporto giuridico, e a differenza dell'abrogazione opera anche per il passato; gli atti invalidi sono viziati, i vizi possono essere di due tipi: -formali, riguardano la forma (es è stato emanato da un organo non competente); -sostanziali, riguarda i contenuti (produce un contrasto con norme tratte da disposizioni di rango superiore).
  • SE IL REFERENDUM SI CELEBRA, E VINCONO I SI COSA SUCCEDE?: *3.
  • ITER LEGISLATIVA: definisce il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge, che viene discussa dal parlamento, per essere promulgata dal presidente della repubblica sulla gazzetta ufficiale, e la sua vacatio legis è di quindici giorni dalla messa in vigore.
  • LIMITI NEL PROCEDIMENTO DELLE CAMERE •*3 REFERENDUM PROCEDIMENTO: il referendum ha forza di legge in quanto può abrogare le leggi referendum abrogativo ; per essere valido il referendum deve essere richiesto da 500.000 elettori, o 5 consigli regionali; non si può chiedere il referendum: -in relazione alle leggi che disciplinano le camere, perché potrebbe paralizzare le istituzioni previste dalla costituzione; -in relazione a leggi che disciplinano organi costituzionali; -per l'abrogazione di leggi di delegazione; art 75,3 cost: hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati; art 75,4 cost: occorre che partecipi alla votazione la maggioranza degli aventi diritto altrimenti l'esito è nullo; se l'esito è favorevole, il presidente della repubblica lo pubblica direttamente sulla gazzetta ufficiale, e l'abrogazione decorre dal giorno successivo la pubblicazione; se è negativo, ne viene semplicemente data notizia e non può essere posto un altro referendum per l'abrogazione delle stesse disposizioni prima di 5 anni.
  • DIRITTO DI DOMICILIO: *5.
  • REVISIONE COSTITUZIONALE: art 138 cost: leggi di revisione costituzionale e di altre leggi, dove le prime sono quelle rivolte a modificare il testo della costituzione, mentre le seconde sono quelle che non modificando la costituzione hanno uguale rango e non possono essere modificate dalla legge ordinaria; a differenza del procedimento legislativo ordinario quello di revisione è più gravoso in quanto: -la legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna camera; -tra le due approvazioni di ogni camera devono trascorrere almeno tre mesi; -nella seconda approvazione da parte di ogni camera si deve raggiungere la maggioranza assoluto; -sulla modifica può essere chiesto un referendum; i primi due passaggi mirano a verificare che la volontà di modificare la costituzione abbia una certa stabilità e non sia dovuta al formarsi di maggioranze occasionali, la maggioranza assoluta per verificare che sia la volontà di tutti i parlamentari e non solo l’assenza di molti, mentre il referendum per vedere se il volere dei parlamentari è lo stesso degli elettori e quindi la legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza degli elettori; se nei tre mesi il referendum non viene richiesto la legge viene promulgata e quindi pubblicata per entrare in vigore; se nella seconda votazione non si raggiunge in ciascuna camera i 2/3 dei componenti non si può chiedere il referendum.
  • FONTI REGIONALI: l’autonomia statutaria delle regioni è riconosciuta dall’articolo 114 cost unitamente a quelle dei comuni, delle province e delle città metropolitane; gli artt 123 cost e 116 cost disciplinano per gli statuti delle regioni due diversi atti-fonte ed i relativi procedimenti di formazione: -art 123 cost, la legge regionale (approvata secondo uno specifico procedimento) per l’approvazione dello statuto delle regioni ad autonomia ordinaria; -art 116,1 cost, la legge costituzionale per l’adozione degli statuti speciali delle regioni Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, valle d’Aosta; l’art 116,3 cost definisce inoltre un particolare procedimento di approvazione della legge dello stato quale ulteriore atto-fonte con il quale possono essere attribuite anche alle regioni a statuto ordinario “forme e condizioni particolari di autonomia”.