•ABBIAMO AVUTO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA UN PRESIDENTE CHE ABBIA RINNOVATO IL
MANDATO? OVVIAMENTE SUL LIBRO NON C’E’: art 83 cost.: il presidente è eletto da un organo collegiale costituito dal
parlamento in seduta comune e da 3 delegati per ogni regione (valle d'Aosta 1) designati dal consiglio regionale. L'elezione si ha con
scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta nei successivi. Art 84 cost.: dispone i requisiti
per essere eletti: -cittadinanza italiana; -50 anni; -godimento dei diritti civili e politici; -incompatibilità con qualsiasi altra carica. La
durata è di 7 anni e trenta gg prima che scada il mandato, il presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune il
parlamento e i delegati regionale per eleggere il nuovo Pdr. La cessazione della carica avviene per: -conclusione del mandato; -morte;
-impedimento permanente; -dimissioni; -decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; - destituzione, disposta
per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla
costituzione.
• FUNZIONI DEL PRES.REPUBBLICA: con la corte costituzionale e il consiglio superiore della magistratura è uno degli organi
costituzionali di garanzia contemplati dalla costituzione italiana. Ex art 87 cost.: il Pdr è il capo dello stato e rappresenta l'unità
nazionale - può inviare messaggi alle camere – indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione - autorizza la
presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo - promulga le leggi ed emana regolamenti e decreti aventi
valore di legge - indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione – nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari
dello stato – ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo della difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle camere, presiede il consiglio superiore della magistratura – può concedere grazie e commutare pene –
conferisce le onorificenze della repubblica.
• *DIRITTO DI ASSOCIAZIONE: ex art 17 cost.: è garantito il diritto di riunirsi liberamente nei luoghi privati, pubblici, e aperti al
pubblico. Tale diritto ha 2 limiti: -deve svolgersi pacificamente e senz'armi; -limitatamente alle riunioni in luogo pubblico è
necessario dare preavviso alla locale autorità. Per la libertà di associazione si sa che l'art 2 cost.: “riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Essa è inoltre garantita dalla art
18 cost.: riconosce la facoltà di associarsi liberamente per fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate solamente:
-le associazioni segrete; -le associazioni militari o paramilitari aventi finalità politiche.
• RISERVA DI LEGGE, RELATIVA ASSOLUTA E RINFORZATA: la riserva di legge è il meccanismo attraverso il quale la
costituzione intende evitare che la disciplina di una certa materia sia sottratta al parlamento: per cui prevede che tale disciplina debba
essere per intero (riserva assoluta) o almeno nei principi (riserva relativa ) regolata con legge o con atto avente forza di legge. Tale
riserva è data dall'art 25 cost.: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”. Esistono altre tipologie di riserva: -di legge costituzionale, a garantire la rigidità della costituzione; -di legge di
assemblea; -di regolamento parlamentare, rivolta a garantire l'indipendenza delle camere; -di statuto e legge regionale.
• LIMITI LIBERTA’ ASSOCIAZIONE: *
• LE SENTENZE: le decisioni della corte costituzionale si dividono in: -sentenza di inammissibilità, quando mancano i presupposti
per procedere ad un giudizio di merito; -sentenza di rigetto, quando la C.C. non ritiene fondata la questione di costituzionalità
sottoposta al suo giudizio, questa sentenza è pubblicata sulla gazzetta ufficiale e non ha efficacia generale ma solo limitata al
processo; -sentenza di accoglimento, produce l'annullamento delle norme dichiarate incostituzionali e deve essere pubblicata entro 10
gg sulla gazzetta ufficiale, art 136 cost.: la norma dichiarata incost. “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della corte”; -sentenza interpretativa di rigetto, l'oggetto del giudizio è l'interpretazione, non è vincolante, ma se l'interpretazione
risulta sempre errata la corte dichiarerebbe incostituzionale la norma; -sentenze manipolative di accoglimento, sono sentenze
interpretative e si dividono in: *additive, la corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui non
prevede qualcosa che dovrebbe prevedere (sarà estesa la portata normativa); *ablative o di accoglimento parziale, incostituzionale
nella parte in cui prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere (eliminare la parte della disposizione considerata incostituzionale);
-*sostitutive, incostituzionale nella parte in cui prevede una cosa anziché un'altra (imporre al giudice comune di sostituire la norma
illegittima con quella individuata dalla corte).
• LE FONTI, LE FONTI REGIONALI: il termine fonte è utilizzato per esprimere il processo produttivo di una norma; fonte del
diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Il sistema delle fonti è dominato dal
principio di gerarchia per il quale una fonte di grado superiore (fonte primaria) o di pari grado può derogare, modificare o abrogare
rispettivamente una fonte di grado inferiore (fonte secondaria) o di pari grado. La gerarchia è: -costituzione e leggi costituzionali,
-leggi ordinarie e decreti governativi, -leggi regionali, -regolamenti, -usi e consuetudini. Le fonti sono: -fonti di produzione,
producono leggi; -fonti di cognizione, contengono il testo legale delle fonti di produzione; -fonti atto, espressione di volontà
normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche; -fonti fatto, tutte le forme che
l'ordinamento riconosce per il semplice fatto che il soggetto esiste. L'autonomia statutaria delle regioni è riconosciuta dall' art 114
cost. unitamente a quelle dei comuni delle province e delle città metropolitane, l'art 123 cost.: disciplina la legge regionale per
l'approvazione dello statuto delle regioni ad autonomia ordinaria; l'art 116 cost.: disciplina la legge costituzionale per l'adozione degli
statuti speciali per Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d'Aosta. Ciascuna regione adotta e modifica il proprio
statuto “con legge approvata dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale con due deliberazioni successive, tra le quali
deve decorrere un intervallo non minore di due mesi”. Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato dalla
costituzione dallo statuto e dal regolamento del consiglio regionale, si divide in: -iniziativa, spetta alla giunta e ai consiglieri
regionali; -approvazione in consiglio regionale, sono previste le classiche tre letture in assemblea, la legge è approvata a maggioranza
relativa; -promulgazione, da parte del presidente della regione. Le fonti comunitarie si dividono in: - regolamenti CE, devono
possedere la portata generale l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta; -direttiva CE, vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli ordinamenti nazionali in merito alla forma ed hai mezzi;
-decisioni CE, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili come i regolamenti CE, ma a differenza hanno
portata particolare, ovvero si rivolgono a soggetti specifici.