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Domande e risposte Diritto Commerciale Bocchiola, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Elenco di domande e risposte tipiche di Diritto Commerciale con il professor Bocchiola. Ho provato a inserire Bicocca ma non risultano i corsi di studio.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 23/12/2021

iltrube
iltrube 🇮🇹

5

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2 documenti

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DOMANDA: Cos’è la prelazione?
La clausola di prelazione, inseribile nello statuto (sia alla costituzione che successivamente con
modifica a maggioranza dello stesso), è una clausola che limita la circolazione delle azioni
(eccezione alla libera circolazione di queste). Con tale clausola il socio si obbliga, nel caso voglia
alienarle, ad offrirle preventivamente agli altri soci e a preferirli a parità di condizioni.
Prelazione cd. impropria = clausola per cui il corrispettivo per cui vendere ai soci sia inferiore al
prezzo di mercato. La legge tutela l’alienante permettendo il recesso dalla società e il rimborso.
DOMANDA: Operazioni pericolose (su azioni proprie)
Pericolose per:
* Integrità del capitale sociale (elusione dell’obbligo di conferimento e del divieto di restituzione
anticipata dei conferimenti eseguiti);
* Funzionamento dell’organizzazione societaria (troppa concentrazione dei diritti di voto nel
gruppo di comando);
* Mercato dei titoli (alterazione del valore delle azioni).
1. Sottoscrizione (emissione di nuove azioni e acquisto)
Non si possono sottoscrivere proprie azioni, indirettamente o direttamente aumento del
capitale sociale nominale ma nessun incremento del capitale reale.
Sottoscrizione diretta (a nome della società): gli amministratori/fondatori/promotori diventano
titolari delle azioni sottoscritte.
Indiretta (per conto della società): i terzi diventano titolari delle azioni acquistate per conto della
società, senza possibilità di rivalsa verso la stessa.
N.B. Il DEBITO DEL CONFERIMENTO viene imputato anche a chi ha contribuito alla violazione del
terzo a titolo di responsabilità per colpa. NON la titolarità delle azioni.
2. Acquisto di azioni proprie (già circolanti)
Riduzione del capitale reale ma invarianza del capitale sociale nominale. Non è vietata ma ci sono
4 condizioni:
La somma spesa non può eccedere l’ammontare di utili distribuibili e riserve disponibili
(ultimo bilancio approvato)
Le azioni devono essere interamente liberate (conferimenti pagati del tutto)
Autorizzazione assemblea ordinaria con modalità d’acquisto (numero max di azioni,
durata dell’autorizzazione non >18 mesi, spesa minima e spesa massima)
SOLO SOC. RIC. MERC. CAP. RISCHIO il valore nominale delle azioni non può eccedere 1/5
del capitale sociale, contando anche le azioni possedute da controllate.
Acquisti in violazione delle condizioni sono validi ma sanzioni penali per amministratori.
Le azioni acquistate violando le condizioni vanno vendute entro 12 mesi, altrimenti annullamento
delle azioni e riduzione del cap. sociale.
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DOMANDA: Cos’è la prelazione?

La clausola di prelazione, inseribile nello statuto (sia alla costituzione che successivamente con modifica a maggioranza dello stesso), è una clausola che limita la circolazione delle azioni (eccezione alla libera circolazione di queste). Con tale clausola il socio si obbliga, nel caso voglia alienarle, ad offrirle preventivamente agli altri soci e a preferirli a parità di condizioni. Prelazione cd. impropria = clausola per cui il corrispettivo per cui vendere ai soci sia inferiore al prezzo di mercato. La legge tutela l’alienante permettendo il recesso dalla società e il rimborso.

DOMANDA: Operazioni pericolose (su azioni proprie)

Pericolose per:

  • Integrità del capitale sociale (elusione dell’obbligo di conferimento e del divieto di restituzione anticipata dei conferimenti eseguiti);
  • Funzionamento dell’organizzazione societaria (troppa concentrazione dei diritti di voto nel gruppo di comando);
  • Mercato dei titoli (alterazione del valore delle azioni).

1. Sottoscrizione (emissione di nuove azioni e acquisto) Non si possono sottoscrivere proprie azioni, indirettamente o direttamente  aumento del capitale sociale nominale ma nessun incremento del capitale reale. Sottoscrizione diretta (a nome della società): gli amministratori/fondatori/promotori diventano titolari delle azioni sottoscritte. Indiretta (per conto della società): i terzi diventano titolari delle azioni acquistate per conto della società, senza possibilità di rivalsa verso la stessa. N.B. Il DEBITO DEL CONFERIMENTO viene imputato anche a chi ha contribuito alla violazione del terzo a titolo di responsabilità per colpa. NON la titolarità delle azioni. 2. Acquisto di azioni proprie (già circolanti) Riduzione del capitale reale ma invarianza del capitale sociale nominale. Non è vietata ma ci sono 4 condizioni:  La somma spesa non può eccedere l’ammontare di utili distribuibili e riserve disponibili (ultimo bilancio approvato)  Le azioni devono essere interamente liberate (conferimenti pagati del tutto)  Autorizzazione assemblea ordinaria con modalità d’acquisto (numero max di azioni, durata dell’autorizzazione non >18 mesi, spesa minima e spesa massima)  SOLO SOC. RIC. MERC. CAP. RISCHIO il valore nominale delle azioni non può eccedere 1/ del capitale sociale, contando anche le azioni possedute da controllate. Acquisti in violazione delle condizioni sono validi ma sanzioni penali per amministratori. Le azioni acquistate violando le condizioni vanno vendute entro 12 mesi, altrimenti annullamento delle azioni e riduzione del cap. sociale.

Casi speciali : non ci sono limitazioni se le azioni vengono acquistate, con delibera assembleare, per l’unico fine di annullarle e ridurre il cap. sociale; Acquisto per compensare il recesso di un socio le cui azioni non si sono riuscite a piazzare ad altri soci o sul mercato. IL DIRITTO AL VOTO SULLE AZIONI PROPRIE È SOSPESO Conteggio azioni: Nelle società che non fanno ricorso al merc. Cap. rischio le azioni propri sono conteggiate sia nel quorum costitutivo che in quello deliberativo. Nelle altre soltanto in quello costitutivo (dal 2010).

3. Altre operazioni Assistenza finanziaria della società per l’acquisto o sottoscrizione di azioni proprie: Necessaria autorizzazione dell’assemblea straordinaria previa relazione degli admin che giustifica l’operazione e attesta che sia avvenuta a condizioni di mercato. Il finanziamento non può superare utili distribuibili + riserve disponibili all’ultimo bilancio approvato. Azioni proprie in garanzia: Divieto di carattere assoluto. Parziale deroga ad entrambi se operazioni sono atte a favorire l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società o di controllate o controllanti.

DOMANDA: Assemblea dei soci SRL

Più competenze rispetto alla SPA. Inderogabili decisioni dei soci:

  1. Approvazione bilancio e distrib. Utili
  2. Nomina degli admin, se prevista nell’atto cost.
  3. Nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore
  4. Modifiche atto cost.
  5. Operazioni che comportano modifiche sostanziali dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci L’atto cost. può prevedere decisioni tramite consultazione scritta/consenso per iscritto. In questi casi almeno la metà del cap. soc. totale come maggioranza. Bisogna necessariamente usare metodo assembleare per:  Mod. atto cost.  Mod. oggetto sociale e diritti dei soci  Riduzione obbligatoria capitale sociale per perdite  Quando lo richiedono soci o admin che rappresentino 1/3 del cap. sociale Il metodo di convocazione è rimesso all’atto cost., altrimenti convocano gli admin con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Ci si riunisce presso la sede sociale. Tutti i soci possono intervenire e possono farsi rappresentare (salvo divieto atto cost.). Il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione. Assemblea ordinaria : almeno metà del cap. sociale e delibera con maggioranza assoluta del capitale presente

Diritti amministrativi: sono prive di voto, non vengono contate nei quorum, non contano nelle percentuali di capitale per i diritti delle minoranze (es. convocazione assemblea), non può intervenire in assemblea. Diritti patrimoniali: particolari privilegi determinati da atto costitutivo: contenuto, condizioni, limiti e termini. I contenuti sono modellati in base alle esigenze del mercato. Diritto di opzione: in caso di aumento di capitale i titolari hanno diritto ad altre azioni di risparmio della stessa categoria o, se mancano, ad azioni di risparmio di altra cat., ad azioni privilegiate, ad azioni ordinarie (in quest’ordine). Organizzazione di gruppo: prevista in maniera simile agli obbligazionisti. Composta da assemblea speciale e rappresentante comune. L’assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune (soprattutto che pregiudicano i diritti della categoria) e sulla transazione delle controversie con la società, sulla nomina/revoca del rap. comune, sulla costituzione di fondo per tutela dei comuni interessi e sul rendiconto. Il rap. comune esegue le deliberazioni e tutela gli azionisti di risparmio, oltre che esaminare il libro dei soci e delle adunanze e poter assistere alle assemblee societarie e impugnarne le deliberazioni. Azioni a favore dei prestatori di lavoro Azioni gratuite: assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti. Gli utili sono imputati a capitale e la società emette azioni speciali gratuite ai prestatori di lavoro. Si possono stabilire norme particolari riguardo le stesse. Azioni a pagamento: la società può limitare fino a 1/4 del diritto d’opzione degli azionisti per offrire quelle azioni ai dipendenti propri o di controllanti/controllate. La soc. può inoltre concedere prestiti e garanzie a favore dei dipendenti per favorire l’acquisto delle proprie azioni, purché questi siano nei limiti di utili dist. + riserve disp. Strumenti finanziari partecipativi: con delibera ass. straor. La soc. può assegnare strumenti finanziari partecipativi ai propri dipendenti o quelli di controllate, con particolari norme per l’esercizio dei diritti attribuiti. Piani di compensi su azioni: nelle soc. con azionariato diffuso si sta praticando la paga basata su azioni o strumenti finanziari a favori di admin e alti dirigenti per incentivare fedeltà e motivazione. Per evitare che admin gestiscano la soc. pensando alle loro azioni nel breve termine, si impongono obblighi di trasparenza per queste società, quindi tutti i piani di compensi basati su azioni vanno approvati dall’assemblea ordinaria. (Stock grant = azioni; Stock options = diritto a sottoscrivere azioni di futura emissione a un prezzo predeterminato) Strumenti finanziari partecipativi Non sono parte del cap. sociale. Gli apporti con cui vengono liberati non sono conferimenti (aumentano il patrimonio sociale, non il cap. sociale). NON attribuiscono la qualità di azionista. Possono avere diritti patrimoniali o amministrativi (non diritto di voto nell’assemblea degli azionisti). Possono avere voto su argomenti specifici e avere riservata la nomina di un componente indipendente del CDA o del Consiglio di Sorveglianza o di un Sindaco. Se danno diritto al rimborso si usa la disciplina delle obbligazioni. Anche qui assemblea speciale e rap. comune. Per il resto autonomia statutaria ampia sulle modalità.

DOMANDA: Trasferimento di azioni, azioni al portatore/nominative, girare

un’azione, prelazione, trasf. di azioni al portatore, sistema di trasferimento

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta del socio (se statuto o leggi speciali non specificano diversamente). Attualmente le azioni sono tutte nominative, eccetto quelle di risparmio e quelle emesse dalle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), in cui si ha scelta. Le azioni nominative sono intestate a persona fisica o giuridica e intestate in libro dei soci (registro). Per il trasferimento serve il mutamento della doppia intestazione. Due metodi:  Transfert Cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura della soc. emittente. Se richiesto dall’alienante, questo deve provare la sua identità e la capacità di disporne. Se richiesto dall’acquirente deve esibire il titolo e dimostrare l’acquisto tramite atto con firma autenticata o atto pubblico. Se tutto è corretto, la società annota il nome dell’acquirente nel libro dei soci e sul titolo o rilascia nuovo titolo, ritirando il precedente.  Trasferimento mediante girata Metodo più diffuso. L’annotazione sul titolo (GIRATA) è fatta dall’alienante, quella nel libro dei soci dalla società e serve soltanto quando l’acquirente vuole esercitare i diritti sociali. L’acq. può anche rivendere con ulteriore girata. La girata deve:  Essere datata  Contenere il nome del giratario  Sottoscritta da girante e giratario, ma quest’ultimo solo se azioni non liberate  Autenticata da agente di cambio, banca autorizzata o Società Intermediazione Mobiliare La girata non abilita all’esercizio dei diritti, eccetto per i titoli azionari, dal 2003 il giratario di una serie continua di girate può esercitare i suoi diritti anche prima dell’annotazione sul libro dei soci. Resta l’obbligo per la società di aggiornare il libro. N.B. I TITOLI AZIONARI sono documenti fisici che certificano le quote di partecipazione in società non quotate e non diffuse in maniera rilevante tra il pubblico. Questi documenti sono morti per le altre società a causa della progressiva dematerializzazione delle azioni. Le azioni al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo all’acquirente. Al possessore basta la presentazione del titolo per esercitarne i diritti. Nel 1978 nasce Monte Titoli SPA con il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari:  È gestito da società apposite a statuto speciale, vigilate da Consob e Banca d’Italia  Le categorie di soggetti (enti) e gli strumenti finanziari ammessi sono determinati dalla Consob  Il funzionamento varia a seconda che gli strumenti possano o meno essere rappresentati da titoli dematerializzati

Clausola di riscatto La società può riscattare le azioni dopo certi eventi (es. morte azionista). In caso di riscatto trova applicazione l’acquisto di azioni proprie.

DOMANDA: Impugnazione delle delibere assembleari

Il socio concorre alla volontà sociale in proporzione alle azioni possedute. Il voto va esercitato in modo da non arrecare danno patrimoniale alla società. Le deliberazioni REGOLARI sono annullabili SOLO se la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali, con danno, anche solo potenziale, alla società. È in conflitto di interessi (2373 cc) l’azionista che in una delibera ha, per conto proprio o altrui, un interesse contrastante con l’interesse della società. Non è necessaria, in verità la contrapposizione di interessi, ma basta che il socio possa ricavare da essa un vantaggio differenziale, anche potenziale. NON è vietato al socio il voto ma la delibera è IMPUGNABILE se:  Il suo voto è stato determinante (PROVA DI RESISTENZA)  Potrebbe recare danno alla società (DANNO POTENZIALE) Due tipiche ipotesi di conflitto di interessi: divieto di voto agli admin nelle deliberazioni sulle loro responsabilità, divieto nel sistema dualistico che i componenti del Consiglio di Gestione votino riguardo nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. Se la maggioranza delibera a danno della minoranza:  Aumento del cap. sociale a pagamento per ridurre la quota di un socio di minoranza impossibilitato a pagare l’aumento.  Non distribuire i dividendi per ridurre il valore di mercato delle azioni e costringere il socio di minoranza a vendere i titoli.  Sciogliere in anticipo la società e formarne una nuova senza il socio sgradito Non c’è danno alla società (no 2373) ma la dottrina tutela la minoranza con il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del contratto e nelle delibere. Quindi è ANNULLABILE la delibera che ha il solo scopo di danneggiare i singoli soci. È annullabile anche in caso di abuso del diritto di voto della maggioranza per ledere altri soci. L’abuso di potere della minoranza non rende annullabile la delibera ma si può annullare il voto stesso e avere risarcimento dei danni, nel caso in cui la minoranza blocchi la decisione della maggioranza. + ANNULLABILITA’

DOMANDA: Sistemi alternativi di amministrazione e controllo

SISTEMA DUALISTICO (in rosso le differenze col tradizionale)

Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza. Controllo contabile affidato a revisore contabile o società di revisione. Consiglio di gestione: svolge le funzioni proprie del CDA nel tradizionale (almeno due membri, mai uno solo)

Consiglio di sorveglianza: funzioni di controllo proprie del collegio sindacale e funzioni di indirizzo della gestione proprie dell’assemblea dei soci. RIDUCE le competenze dell’assemblea L’assemblea:  Nomina e revoca i componenti del CDS e delibera sull’azione di responsabilità verso loro  Nomina il revisore  NON nomina né revoca gli admin  NON approva il bilancio MA decide solo sulla distribuzione degli utili Più distacco tra organo gestorio e azionisti, adatto per società ad azionariato molto diffuso. CDS Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Ha membri che possono essere soci o meno e devono essere almeno 3 (come quotate tradizionale, diverso da non quotate) Per le società che non fanno ricorso al mercato (e oltre):  Almeno un membro iscritti al registro dei revisori contabili  NON eleggibili se attualmente legati da rapporto di lavoro, consulenza o prestazione d’opera  NON eleggibili se nel Consiglio di Gestione Nelle quotate o con strum. Finanziari diffusi:  Limite di cumulo di incarichi determinato dalla Consob Nelle quotate:  NON eleggibili per qualsiasi rapporto patrimoniale, anche passato  NON eleggibili coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado degli admin La paga è predeterminata e invariabile in corso di carica. La delibera di revoca dev’essere approvata da almeno 1/5 del cap. sociale. NON sono previsti supplenti. Nomina e cessazione dell’ufficio vanno iscritte dagli admin entro 30 giorni. Come il collegio sindacale, può:  Convocare l’assemblea (con comunicazione al presidente del CDG) qualora noti fatti censurabili e urgenza di provvedere  Deve sostituirsi agli admin per ritardo nella convocazione dell’assemblea e nell’esecuzione delle pubblicazioni  È destinatario delle denunce dei soci  Almeno una volta all’anno riferisce all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta  Può fare denuncia al tribunale Nelle quotate:  Deve denunciare le irregolarità alla Consob  I poteri esercitabili individualmente o congiuntamente da due sindaci, possono essere esercitati anche da due CDS TRANNE l’esercizio di atti di ispezione e controllo. Solo nelle società quotate è consentito ma tramite un componente appositamente delegato.

bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono quelle dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante la prevalente utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o di ricezione ed ospitalità. ELIMINAZIONE della necessità di utilizzare il fondo, con il termine “ possono ” Sono imprese agricole anche: orticoltura, coltivazioni in serra o viva e floricoltura (incluse in “coltivazione del fondo” Coltivazioni idroponiche ed aeroponiche, allevamento in batteria, allevamento di cavalli da corsa, di animali da pelliccia, attività cinotecnica e imprenditore ittico Le attività agricole per connessione sono ora: a) Attività dirette a manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale. b) Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante la prevalente utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o di ricezione ed ospitalità Queste sono attività oggettivamente commerciali MA considerate agricole se esercitate in connessione con una delle tre essenziali. La connessione dev’essere:  Soggettiva  Il soggetto dev’essere qualificabile come imprenditore agricolo e svolgente un’attività coerente con quella connessa.  Oggettiva  È necessaria una connessione oggettiva tra le due attività Questi due criteri sono sostituiti da quello della prevalenza: basta che si tratti di attività con prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di attività agricola essenziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni
  3. Attività di trasporto per terra, acqua o aria
  4. Attività bancaria o assicurativa
  5. Altre attività ausiliarie delle precedenti Le attività 3, 4 e 5 sono specificazioni delle prime due. Dunque gli elementi distintivi dell’impresa commerciale sono: il carattere industriale dell’attività di produzione di beni e servizi e il carattere intermediario dell’attività di scambio. Si potrebbe configurare una terza categoria né commerciale né agricola, l’impresa civile.

DOMANDA: Società di persone (amministrazione)

Le società di persone si distinguono dalle società di capitali e dalle società cooperative in base alla personalità giuridica, di cui le società di persone sono prive. Società semplice: solo attività non commerciale , è il regime residuale dell’attività societaria non commerciale, si applica, quindi, quando le parti non hanno specificato uno degli altri tipi previsti. NON è sottoposta al fallimento e tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Società in nome collettivo: sia attività commerciale che non, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Società in accomandita semplice: due categorie di soci: accomandatari e accomandanti. Gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e hanno il diritto di essere amministratori. Gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita ed hanno divieto di immistione (non possono intromettersi negli affari degli accomandatari, altrimenti rispondono solidalmente e illimitatamente anche loro). L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale, il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per il modello legale chiunque sia illimitatamente responsabile, ma l’atto costitutivo può prevedere diversamente. Se ci sono più amministratori e il contratto sociale non dispone diversamente, si ha amministrazione disgiuntiva (ognuno può intraprendere da solo tutte le operazioni senza chiedere il consenso agli altri admin). Nella SS prevale la disgiuntiva per evitare di “bloccare” le decisioni della società. Gli altri admin hanno diritto di opposizione , esercitabile prima che l’operazione sia compiuta e paralizzante il potere decisorio del singolo. Sulla fondatezza dell’opposizione decide la maggioranza dei soci (a capitale). Clausola di arbitraggio: l’atto cost. può stabilire che la decisione venga presa da uno o più terzi ( arbitratori ) In alternativa si ha amministrazione congiuntiva , in cui diventa necessario il consenso di tutti gli admin o la loro maggioranza. I singoli admin possono comunque agire in casi urgenti. Il potere di rappresentanza è il potere di agire verso i terzi in nome della società. Esige la contemplatio domini (spendita del nome). Secondo il modello legale il pot. Di rappresentanza coincide con il potere gestorio, dunque, salvo diversamente stabilito da atto cost, la rappresentanza spetta a ciascun admin. La rappresentanza, oltre che sostanziale, è anche processuale attiva o passiva. L’ opponibilità ai terzi dell’assenza rappresentanza è risolta tramite: pubblicità legale nell’SNC regolare, non opponibilità nell’SNC irregolare (si presume che ogni socio che agisce per la società abbia la rappresentanza, salvo conoscenza dei terzi), sempre opponibile nelle SS, ma le successive limitazioni o estinzioni vanno portate a conoscenza dei terzi, altrimenti saranno opponibili solo provando che ne fossero a conoscenza. I soci amministratori possono essere nominati nell’atto cost o con atto separato. La revoca dell’admin nominato nell’atto cost comporta una modificazione del contratto sociale e va decisa dagli altri soci all’unanimità e per giusta causa. L’admin nominato per atto separato è revocabile secondo le norme del mandato, anche senza giusta causa, salvo risarcimento dei danni.

3. Potere di rappresentanza : manifestano all’esterno la volontà sociale ponendo in essere atti giuridici. È funzione individuale degli admin. Se ad averla sono in due o più, può essere congiuntiva o disgiuntiva. 4. Convocazione : convocano l’assemblea, ne fissano l’odg, attuano le delibere della stessa e impugnano quelle che violano legge o atto cost. **5. Scritture contabili e 6. adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge

  1. Progetto di bilancio
  2. Prevenire atti pregiudizievoli per la società Adottare e attuare modelli di gestione idonei a non commettere reati** Le delibere sono invalide se con voto determinante di admin in conflitto di interessi, oltre che impugnabili tutte quelle non in conformità di statuto o legge. Admin assenti o dissenzienti e collegio sindacale possono impugnare entro 90 giorni.

DOMANDA: Compiti del collegio sindacale

L’organo funziona collegialmente ma ci sono anche poteri individuali, come le ispezioni. Si deve riunire almeno ogni 90 giorni , anche telematicamente. È costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Dalle riunioni deve redarsi un verbale che viene trascritto nei libri delle adunanze e delle deliberazioni del collegio. Se ricevono denuncia da soci che rappresentano almeno il 5% del cap sociale (2% nelle quotate) devono indagare sui fatti denunciati. *1. Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

**2. Controlla le disposizioni impartite alle controllate e che rispettino gli obblighi di informazione previsti per legge

  1. Vigila sull’attuazione delle regole di governo societario previsti dai codici di comportamento a cui la società ha dichiarato di volersi attenere* @4. Potere-dovere di intervenire nelle assemblee, nelle riunioni del CDA e nelle riunioni del comitato esecutivo
  2. Potere di convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni in caso di omissione degli admin
  3. Potere di chiedere al tribunale di disporre la riduzione del cap sociale obbligatoria per legge se l’assemblea non provvede.
  4. Potere-dovere di effettuare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo o richieste di notizie agli admin@ #8. Promozione dell’azione sociale di responsabilità contro gli admin
  5. Convocazione dell’assemblea in casi gravi e urgenti, nelle quotate anche solo due sindaci.#**

DOMANDA: Revisore e compiti dei revisori

Dal 2003 si è perfezionato il processo di separazione del controllo sull’amministrazione dal contabile. Da questo si rende necessaria la figura del revisore legale. La revisione legale spetta a un revisore legale (iscritto) o a una società di revisione (iscritta). Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell’atto cost, poi l’incarico viene conferito dall’assemblea. Il revisore dev’essere indipendente , non si può incaricare un sindaco della società revisionata e chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità dei sindaci. L’incarico dura 3 esercizi e la revoca avviene solo per giusta causa , previo parere del collegio sindacale e deliberazione approvata con decreto del tribunale. In caso di dimissioni la società deve sostituire, altrimenti resta in carica in regime di prorogatio (6 mesi). --- Per gli ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (azioni o altri strum. Finanziari quotati o molto diffusi + altre società regolate da leggi speciali) la durata è di 9 esercizi (se revisore è società), 7 (se è persona fisica), con impossibilità di rinnovo prima di 4 anni. I requisiti di indipendenza si ampliano:  Divieto di prestare ulteriori servizi alla società oltre alla revisione  Stesso divieto per chi partecipa alla rete del revisore (es. dipendenti)  Maggiore controllo sul trasferimento di personale tra società di revisione e revisionata. Non si può passare dall’una all’altra prima di un periodo di 2 anni. La violazione dei divieti porta a sanzioni pecuniarie e altri provvedimenti stabiliti da autorità di vigilanza (fino alla revoca o cancellazione dal registro dei revisori). Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila sul revisore. Se ci sono motivi giustificati il revisore di un ente di interesse pubblico può essere rimosso dal tribunale su richiesta dei soci che siano almeno 5% del capitale, dell’organo di controllo o della consob. Per gli enti declassati da “Enti di interesse pubblico” a “ Enti sottoposti a regime intermedio ” (dal

  1. sono valide tutte le regole sopracitate, escluso il controllo interno e la revoca giudiziale .--- Le FUNZIONI PRINCIPALI del revisore sono:  1. Verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione  2. Verificare che il bilancio d’esercizio e quello consolidato corrispondano alle scritture contabili e siano conformi alle norme che li disciplinano.

**3. Diritto di ottenere dagli admin documenti e notizie utili per la revisione

  1. Possibilità di fare accertamenti, ispezioni e controlli autonomamente
  2. Dovere di diligenza, segretezza su fatti di cui è venuto a conoscenza e responsabilità delle attestazioni**
    1. GIUDIZIO SUL BILANCIO

 Atto costitutivo  manifestazione di volontà di costituire la società e dati fondamentali della struttura organizzativa  Statuto  norme legali e convenzionali di funzionamento della società Condizioni costituzione Capitale minimo 50.000 euro, ma per società particolari ci sono capitali minimi più elevati (es. banche, intermediazione mobiliare). Sono necessarie per la costituzione le seguenti condizioni:  Che il capitale sociale sia sottoscritto per intero  Che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro o l’intero ammontare se costituzione per atto unilaterale  Che ci siano le autorizzazioni governative o altre condizioni richieste da leggi speciali in relazione a determinati oggetti sociali Vi sono ulteriori condizioni non necessarie per la stipula ma per l’iscrizione. In questo caso il termine entro cui il notaio deve chiedere l’iscrizione (20 giorni) decorre da quando gli è stata consegnata l’autorizzazione. Iscrizione nel registro Il notaio che riceve l’atto deve depositarlo al registro nella cui circoscrizione avrà sede la società entro 20 giorni. Se non provvede il notaio, tocca agli admin. In seguito all’eliminazione della fase di omologazione, il notaio deve controllare le condizioni. Se il notaio iscrive nonostante manchino, per lui ci sono pene amministrative. L’ultimo controllo spetta comunque al registro delle imprese, se l’iscrizione avviene questa ha EFFICACIA COSTITUTIVA, infatti non esistono SPA irregolari. Per gli atti posti in essere tra la stipulazione dell’atto e l’iscrizione coloro che hanno agito sono illimitatamente e solidalmente responsabili, oltre che il socio fondatore e coloro che hanno autorizzato o consentito l’azione. Nullità SPA Il contratto iniziale può essere dichiarato nullo o annullato nei casi previsti per i contratti in generale. La società iscritta può ricevere una pronuncia di nullità SOLO nei seguenti casi:  Atto costitutivo non stipulato per atto pubblico  Oggetto sociale illecito  Mancanza nell’atto cost di denominazione, conferimenti, ammontare capitale sociale, oggetto sociale La nullità della SPA non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione. Si applica successivamente il normale procedimento di liquidazione. La nullità delle SPA è SANABILE , a differenza dei contratti, sarà necessaria solo una delibera a maggioranza per sanare la causa di nullità. Resta l’imprescrittibilità e la possibilità di denuncia da parte di chiunque ne abbia interesse. La singola partecipazione può essere dichiarata nulla o annullata secondo i principi di diritto comune, ma, anche se essenziale, non determina la nullità della società (al massimo lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto sociale).

DOMANDA: Conferimenti SPA Vs. SRL

SRL

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro (sempre 25%) (QUOTE non azioni). 10.000 euro di capitale iniziale, da 1 a 9.999,99 per SRL a capitale minimo. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. È espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi, vietato nelle SPA, purché l’intero conferimento sia garantito da polizza d’assicurazione/fideiussione bancaria o con il versamento del corrispondente importo in denaro come cauzione. Semplificata la disciplina per la valutazione dei conferimenti in natura. È disciplinata specificamente la posizione del socio moroso. Decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere non può partecipare alle decisioni e la società può vendere coattivamente le quote. Si offrono prima in opzione ai soci, poi all’incanto (se atto cost permette). Se non si riescono a trovare compratori gli admin escludono il socio moroso e tengono la somma, ma devono ridurre il capitale sociale, perché la SRL NON PUO’ possedere proprie quote. Gli admin non possono rimborsare i finanziamenti dei soci quando il rimborso potrebbe mettere a rischio il soddisfacimento di altri creditori. Le SRL non hanno più il divieto di emettere obbligazioni. L’atto cost può prevedere l’emissione di titoli di debito e stabilire se questa spetta a soci o admin, determinando limiti e modalità. Sono a titolo di prestito, quindi il rimborso non è condizionato dall’andamento della SRL (al massimo possono esserlo gli interessi). L’atto cost può prevedere l’emissione dei titoli di debito come TITOLI DI MASSA (rendendoli simili alle obbligazioni). Possono essere sottoscritti SOLO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SPA Se non stabilito diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. Dev’essere versato presso la società almeno il 25% del valore e l’eventuale sovrapprezzo va interamente versato alla sottoscrizione. Il numero di azioni dev’essere assegnato proporzionalmente alla quota sottoscritta, per un valore non superiore al conferimento. È possibile una ripartizione non proporzionale ma non si possono assegnare azioni a chi non ha conferito. Nelle SPA NON possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi , a causa della difficoltà di attribuirvi una valutazione oggettiva e attendibile, possono però essere prestazioni accessorie ai conferimenti. Ci sono delle limitazioni riguardanti i beni in natura e i crediti, le azioni corrispondenti infatti vanno liberate interamente contemporaneamente alla sottoscrizione, dunque NO cose generiche, future

La presenza di un sindacato di voto può inficiare la validità delle delibere solo se uno o più soci sono in conflitto di interesse con la società. La durata dei patti non può essere superiore a 5 anni, se invece sono a tempo indeterminato si può recedere con preavviso di 180 giorni. PUBBLICITA’ Nelle società non quotate che fanno ricorso al merc cap rischio i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati prima di ogni assemblea , pena sospensione del diritto di voto. Nelle quotate bisogna comunicare i patti alla Consob e alla società , si devono pubblicare sulla stampa quotidiana e devono depositarsi presso il registro delle imprese , pena sanzioni amministrative, nullità dei patti e sospensione del diritto di voto. Nelle non quotate che non fanno appello al mercato del cap di rischio non è necessaria alcuna forma di pubblicità.

DOMANDA: invalidità delibere assembleari

L’invalidità può essere determinata da:  Violazioni delle norme che regolano il procedimento assembleare  Vizi sul contenuto della delibera Con la riforma del 2003 si introduce una disciplina più complessa, volta ad eliminare le delibere inesistenti e ricondurre tutti i vizi ad annullabilità o nullità- Le delibere non in conformità della legge o dello statuto sono ANNULLABILI :

  1. Partecipazione di persone non legittimate all’assemblea (se determinanti per il quorum costitutivo)
  2. Invalidità dei singoli voti o conteggio errato (se determinanti per la maggioranza)
  3. Incompletezza o inesattezza del verbale (se impediscono accertamento di contenuto, effetti e validità della delibera) L’impugnativa può essere proposta SOLTANTO da:
  4. Soci assenti, dissenzienti o astenuti
  5. Amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale
  6. Rappresentante comune degli azionisti di risparmio
  7. Azionisti equivalenti all’1/1000 nelle quotate o ric. capitale merc. rischio, 5% nelle altre Entro 90 giorni al tribunale. L’annullamento ha effetto verso tutti i soci ma restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi. L’annullamento non si attua se la delibera è stata sostituita , la sostituzione ha effetto sanante retroattivo. Ai soci non legittimati all’impugnazione è concesso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati da una delibera invalida. Sono NULLE le delibere:
  8. Oggetto impossibile
  9. Oggetto illecito
  1. Mancata convocazione dell’assemblea
    • Non è nulla se l’avviso è soltanto irregolare
    • Non può essere esercitata da chi abbia dichiarato suo assenso allo svolgimento dell’assemblea
    • Se l’assemblea viene costituita con rappresentanza dell’intero cap sociale
  2. Mancanza verbale
  • Non è considerato mancante se contiene la data della deliberazione e l’oggetto è sottoscritto da presidente assemblea / presidente CDA / presidente consiglio di sorveglianza E segretario / notaio
  • La nullità viene sanata retroattivamente tramite la verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. La delibera nulla è inefficace , salvo venga sanata. La nullità è imprescrittibile per le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibile. Negli altri casi il termine è di 3 anni dall’iscrizione. La nullità non pregiudica diritti acquisiti in buona fede dai terzi. La nullità non può essere dichiarata se la delibera è sostituita con altra in conformità di legge. Casi speciali:  Aumento capitale sociale  Riduzione capitale sociale  Emissione obbligazioni Per queste delibere il termine è di 180 giorni. Mentre per le società che fanno ricorso al MCR la nullità non può più essere pronunciata dopo l’iscrizione nel registro dell’aumento di capitale , stessa cosa per riduzione ed emissione obbligazioni, ma in questo caso dopo l’esecuzione (non necessariamente iscrizione). Infine l’invalidità della delibera sul bilancio non è impugnabile dopo l’approvazione del bilancio successivo.

DOMANDA: Trasferimento quote SRL sì o no? Come?

A differenza delle SPA, in cui abbiamo la cosiddetta girata azionaria , i trasferimenti inter vivos vengono effettuati come un vero e proprio atto di cessione sottoscritto da venditore e acquirente , con scrittura privata autenticata da notaio , che poi deve depositarlo entro 30 giorni al registro. Il trasferimento è efficace dopo il consenso tra le parti, ma produttivo di effetti solo dopo l’iscrizione. Se la stessa quota viene alienata a più persone il primo a registrare prevale, purché in buona fede. NON si possono effettuare operazioni sulle proprie quote (salvo PMI per attuazione di piani di incentivazione che prevedono quote ad admin, dipendenti e collaboratori)