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Tipologia: Panieri
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LEGISLATIVO→ Parlamento ESECUTIVO→ Governo GIUDIZIARIO→ Magistratura
Sono entrambi ATTI LEGISLATIVI, leggi emanate dagli organi UE. Hanno lo scopo di concretizzare gli obiettivi posti nei trattati UE(fonti secondarie). DIRETTIVE: Atti legislativi che pongono obiettivi vincolanti per gli stati membri. Lasciano però loro, la libertà di scegliere la via normativa più consona per raggiungere tali obiettivi. Ogni stato emetterà il provvedimento sulla base del “recepimento”. REGOLAMENTO: atto legislativo che impone agli stati membri il rispetto per intero dello stesso. Non occorre il recepimento in quanto è immediatamente vincolante ed obbligatorio verso tutti gli stati membri.
Sono fonti secondarie con la quale il governo, nel rispetto delle fonti primarie,pone regole di carattere, organizzativo e procedurale o provvede a disporre quanto necessario per dare attuazione delle leggi. Tra i regolamenti dell’esecutivo troviamo:
Il governo autorizzato dal parlamento può regolare una certa materia già coperta da legge attraverso regolamenti, modificando o abrogando la disciplina legislativa ovvero sostituire una disciplina legislativa con una regolamentare.
Premesso che la delegificazione non deve essere coperta da riserva di legge assoluta, il governo può regolare una certa materia coperta da legge attraverso i regolamenti, modificando o abrogando la disciplina legislativa che si occupa di quella materia. L’art. 172 della legge 400/88, prevede questo meccanismo:
L’art. 76 della Cost. prevede che il governo tramite l’approvazione di una legge ordinaria da parte delle Camere possa essere delegato ad esercitare la funzione legislativa su di una determinata materia, per un tempo limitato di validità ed a determinati principi. Viene fatto ricorso a questo strumento per introdurre riforme particolarmente vaste come la riforma del fisco o che rivestono carattere di urgenza.
Le fonti europee costituiscono l’insieme di norme giuridiche che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’unione europea e i rapporti tra questa e gli stati membri. L’Europa nacque subito dopo la seconda Guerra Mondiale. Processo nato per motivazioni politiche, ma integrazione soprattutto della sfera economica). Trattato di Maastricht (1992); ad integrazione Carta dei diritti (1999); Trattato di Lisbona.
È l’esercizio del potere legislativo esercitato dal governo. Per l’Art. 77 Cost. Il fondamento di tale potere deriva da una situazione di straordinaria NECESSITA’ ed URGENZA. È un atto del governo con forza di legge, adottato in caso di necessità ed urgenza.
Il governo è tenuto a trasmettere il D.L. alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Se entro i 60 giorni non avviene la conversione, perde efficacia sin dall’inizio e va data tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il D.L. deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal P.D.R. ed immediatamente pubblicato in G.U. La legge di conversione ha la precedenza nell’ordine dei lavori delle Camere. Ciò ha portato a rendere quasi inevitabile adottare i provvedimenti “URGENTI” con D.L. per assicurare l’immediata entrata in vigore di un provvedimento legislativo che è di cruciale importanza per l’esecutivo. Così facendo, più D.L. si emanano, più saranno i decreti che rischiano di decadere. È intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza (360/1996) in cui viene dichiarata incostituzionale la REITERAZIONE.
E’ incostituzionale la reiterazione.
Detta anche USO NORMATIVO, è la fonte del diritto non scritta per eccellenza. Consiste in un comportamento costante ed uniforme, tenuto dai consociati con la convinzione che, tale comportamento, sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio.
Alle origini dell’ordinamento italiano: Statuto Albertino. Evoluzione dell’ordinamento statutario Dalla caduta del fascismo al Referendum del 2 Giugno 1946 L’Assemblea Costituente e la Costituzione del 1948 Le fasi della storia della Costituzione repubblicana fino agli anni 90. La costituzione e i tentativi di riformarla.
L'articolo 138 stabilisce le norme per la revisione della Costituzione. Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale o di revisione deve essere approvata dalle due Camere con due deliberazioni a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica. Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblica in Gazzetta Ufficiale in modo tale da consenti re l’avvio del possibile iter referendario (il referendum costituzionale può essere chiesto, entro tre mesi, da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque Consigli regionali o da cinquecentomila elettori). Se il referendum viene effettivamente promo sso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrat a in vigore. Non modificabili sono la forma repubblicana, i diritti inviolabili dell’uomo (art 2) e l’indivisibilità della repubblica (art 5).
La reiterazione del D.L. ovvero la RI-PRESENTAZIONE di un decreto decaduto, è stata dichiarata INCOSTITUZIONALE dalla Cassazione (sentenza 360/1996). Le disposizioni di un D.L. che non soddisfano i requisiti di specificità, omogeneità, corrispondenza al titolo, sono da ritenersi costituz. Illegittime, anche se aggiunte in sede di emendamento parlamentare.
Per legge ordinaria si intende l’atto normativo deliberato dalle due camere del parlamento in un identico testo promulgato dal P.D.R. e pubblicato in gazzetta ufficiale (legge formale ordinaria)
La camera si divide in commissioni legislative permanenti, formate da parlamentari di vari partiti. Esistono 2 tipi di commissione: 1 - Commissione referente (redige la relazione sul progetto a tutti gli altri deputati); 2 - Commissione deliberante: se delegata può votare direttamente il progetto di legge (Proc. Abbreviato). Ciò è possibile solo per leggi di minore importanza. Possono inoltre essere costituiti altri organismi come sistemi rilevanti socialmente e politicamente, oppure le commissioni bicamerali (formate da deputati e senatori per una stretta collaborazione).
Esso stabilisce infatti che quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciale in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione.
“L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Fino alla caduta del fascismo, questi principi non erano così scontati come oggi e nontutti potevano godere dei diritti. Dopo la caduta della dittatura e la fine della II Guerra Mondiale, il 2 giugno 1946 si svolsero le prime votazioni a suffragio universale e venne così proclamata la Repubblica. Il 1 gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione Italiana.
Si distinguono in regolamenti governativi, regionali e degli enti locali. I regolamenti sono atti formalmente amministrativi (in quanto emanati da organi del potere esecutivo), aventi forza di legge,in quanto contenenti norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico.
Ovvero l’Istitut o mediante il quale il governo può regolare una materia già oggetto di una normativa di rango legislativo, che viene sostituita dalla normativa regolamentare.
E’ un atto normativo avente valore di legge adottato dall’organo costituzionale che ha il potere esecutivo per delega formale dell’organo costituzionale che ha il potere legislativo. È definito dall’art. 76 Cost. “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri diretti vi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Il Governo viene delegato con la stessa legge, entro un certo termine, a disporre una nuova disciplina ed entro un termine più lungo ad adottare decreti integrativi e correttivi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.
Hanno ad oggetto situazioni soggettive (ossia rivolte a soggetti individuati) “curano” una situazione non ripetibile. A differenza degli atti normativi, siamo di fronte a regole espresse da un atto avente forza di legge.
I regolamenti sono fonti secondarie. Rappresentano l’attività normativa secondaria del governo diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti L.gs., regolamenti comunitari). A seconda del soggetto che li emana si dividono in:
⚫ Regolamento Ministeriale (D.M.), emanati dai singoli ministri; ⚫ Regolamento Interministeriale (D.P.C.M.) emanati dal P.D.C.M. e riguardanti materie afferenti a più ministeri. Vengono Emanati con D.P.R. e pubblicati in G.U.
Parliamo di fonti secondarie, più precisamente dei regolamenti dell’esecutivo. (governo). I Regolamenti ministeriali sono adottati nelle materie di competenza di un ministro o di una autorità sotto ordinate al Ministro; I regolamenti interministeriali sono adottati in materie di competenza di più ministri. (D.P.C.M.) I Regolamenti ministeriali si dividono in: A) R. di esecuzione (leggi, D.Lgs, Reg.UE); B) R. di attuazione (attuazione e integr. Di leggi e D.Lgs.) C) R. di organizzazione (org. e funzione delle P.A.) Poi abbiamo i così detti regol. indipendenti che disciplinano una materia in cui non vi è la legge.
Il D.P.C.M. è un provvedimento emanato in forma di decreto, dal P.C.D.M. che, al pari di ogni D. Ministeriale ha natura amministrativa.Può essere impugnato qualora sia ILLEGITTIMO o VIZIATO in merito (cioè per errata valutazione della situazione). Può essere impugnato con ricorso gerarchico rivolto all’autorità superiore. Vanno seguite le formalità seguenti: ⚫ Termine→ 30 gg dalla comunicazione; ⚫ Stesura→ scritto su carta bollata; ⚫ Presentazione→ va spedita con racc. AR o notificato mezzo ufficiale giudiziario; ⚫ Decisione→ deciso entro 90 gg. Oltre il termine è da considerarsirespinto In quanto atto amm.vo non ha forza di legge e ha carattere di fontesecondaria, pertanto come atto amm.vo può essere impugnato dal TAR (tribunale amm.vo regionale).
La riserva di legge prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti secondarie. Ha funzione di garanzia, in quanto assicura che le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano. ASSOLUTA→ materia regolata integralmente dalla legge; RELATIVA→ principi stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità dell’esecutivo che però, potrà intervenire con i propri regolamenti.
Insieme degli enti pubblici (Pubbliche Amministrazioni) che concorrono all’esercizio di uno Stato, nelle materie di sua competenza.