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Tipologia: Appunti
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il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono soprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione della Santa Sede).
2. ENTI L’ordinamento dello stato nel disciplinare il fenomeno sociale religioso, considera una molteplicità di soggetti tra cui gli enti, siano essi personificati o non, con un fine di religione o di culto. L’art. 20 della cost., con una norma ribadita dall’art. 7.1 dell’accordo dell’ prevede che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o di una fondazione non possono importare speciali limitazioni legislative o speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la capacità giuridica e per ogni forma di attività. Ciò non significa che le leggi non possono prendere in considerazione la sua appartenenza ad una confessione religiosa o al suo ambito di competenza, per dettare apposite norme, purché queste non siano più restrittive di quelle previste dal diritto statuale per tutte le altre associazioni o istituzioni. Un ente per il diritto statuale è ecclesiastico ai fini del riconoscimento della personalità giuridica civile se è stato o costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica circa il proprio assenso ed è presupposta la disciplina canonistica della conferenza episcopale italiana e , in genere, degli enti che rientrano nella sfera di competenza della chiesa cattolica. Lo stesso avviene per gli enti delle altre confessioni religiose , secondo quanto dispongono gli art. 2 della l.n.1159 del 1929 e 10 e ss. r.d. 289 del 1930 , nonché secondo quando disposto nelle singole intese con le varie confessioni. Nell’ordinamento italiano assumono rilevanza anche fuori di una più vasta organizzazione confessionale, le formazioni sociali con fine di religione o di culto. Tali formazioni rientrano nella previsione dell’art. 2 cost ., che le garantisce in quanto siano centri di svolgimento della personalità individuale. le confessioni religiose non sono (di norma) dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano, invece hanno personalità giuridica gli enti creati da tali confessioni. Ma non sempre lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica agli enti delle confessioni religiose. RICONOSCIMENTO
il riconoscimento giuridico di enti confessionali può avvenire **_1) mediante norme speciali
civile per le diocesi, le parrocchie e gli Istituti per il sostentamento del clero avviene mediante un PROCEDIMENTO ABBREVIATO : parifica tali enti a quegli enti privati (come le società di capitali) che acquistano la personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto concerne il riconoscimento degli enti della chiesa cattolica , è necessario che vi siano i seguenti requisiti : a) l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica ; b) l’autorità ecclesiastica deve dare il proprio assenso a che l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile ; c) l’ente deve aver sede in Italia ;
Sono considerate ATTIVITÀ RELIGIOSE O DI CULTO quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime; alla formazione del clero e dei religiosi; a scopi missionari; alla catechesi e all’educazione cristiana. Non sono considerate attività di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e le attività lucrative e commerciali. il fine “COSTITUTIVO” ed “ESSENZIALE” che consente di qualificare un ente ecclesiastico “civilmente riconosciuto” è quello che esso persegue nel concreto operare in quelle attività religiose che abbiamo visto in precedenza. ottenuta la personalità giuridica civile -> onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche *
riconoscimento della personalità giuridica. Infine, per quanto riguarda i mutamenti del modo di esistenza degli enti, essi attengono alla struttura della persona giuridica ; essi potrebbero riguardare la circoscrizione territoriale, l’unione di più enti o lo scorporo di un ente con la sottrazione, a favore di altro, di talune attività. l’ ESTINZIONE. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cessano di esistere quando sono soppressi dall’autorità ecclesiastica o quando viene revocato il loro riconoscimento civile. Affinché l’estinzione sia efficace nel diritto statale, vi deve essere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento ecclesiastico si estinzione. Quindi, il provvedimento canonico di estinzione o soppressione deve essere trasmesso al Ministro dell’interno: questi, con decreto, dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Ma l’ente ecclesiastico può perdere la qualifica di “civilmente riconosciuto” (cioè la personalità giuridica) anche per un provvedimento autonomo di revoca del riconoscimento da parte dell’autorità governativa. Questo avviene quando l’ente perde uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento civile siccome avviene per iniziativa dell’autorità governativa, è previsto che sia sentita l’autorità ecclesiastica la revoca può avvenire solo ed esclusivamente a causa della perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge.
alle leggi dello Stato (ambito civilistico normativo e tributario). norme emanate recentemente hanno precisato tra le attività diverse da quelle di religione e di culto sono comprese: la beneficenza, l’assistenza, l’istruzione, l’educazione e la cultura (oltre alle attività commerciali o a scopo di lucro ). Gli stessi principi valgono per gli enti delle confessioni religiose di minoranza. grande importanza le attività esistenziali svolte da enti ecclesiastici ospedalieri. È fuor di dubbio che gli enti ecclesiastici che svolgono tale attività ospedaliera non possono essere qualificati come enti pubblici. qualifica giuridica degli enti ecclesiastici. Alcuni affermano che tali enti sarebbero da considerare come se posti in mezzo tra gli enti privati e gli enti pubblici: quindi dotati di una pubblicità speciale. Altri invece affermano che tali enti sarebbero da considerare privati , altri ancora che dovrebbero essere considerati pubblici. gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono né privati né pubblici, ma enti che godono di una più grande ed autonoma organizzazione confessionale (a cui lo Stato si limita a riconoscere la personalità giuridica). In poche parole, gli enti ecclesiastici occupano una categoria a sé.
18 febbraio 1984 non ha fatto altro che riprendere tale principio. Nessun istituto religioso, nessuna associazione di fedeli può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile senza l’assenso della Santa Sede : un ente potrebbe essere considerato ecclesiastico dalla Chiesa, ma potrebbe non avere tale qualifica dallo Stato; questo perché lo Stato riconosce gli enti della Chiesa come ecclesiastici quando essi hanno come fine “costitutivo ed essenziale” quello di religione o di culto.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) : è un istituto permanente la cui struttura di base è data dall’assemblea dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio. Queste Conferenze sono erette, soppresse o innovate dalla Santa Sede e acquistano di diritto la personalità giuridica (nell’ordinamento della Chiesa) non appena vengono erette legittimamente. Data l’importanza di questo istituto, non poteva non essere presente all’interno dell’Accordo del 1984. In questo documento viene assicurata la libertà di comunicazione e di corrispondenza tra la Santa sede, la CEI e le Conferenze Episcopali regionali; inoltre, sempre questo documento, legittima la CEI a stipulare intese con le autorità dello Stato per le materie in cui vi è l’esigenza di collaborazione tra Chiesa e Stato. Infatti la CEI è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti nell’esercizio di poteri sia normativi che amministrativi. Tra i POTERI NORMATIVI ricordiamo che la CEI: definisce l’esercizio del ministero del clero; determina periodicamente quanto dovuto al clero; emana le disposizioni necessarie per l’attuazione nel diritto canonico delle norme sui beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero. Tra i POTERI AMMINISTRATIVI: ha eretto è dotato l’Istituto centrale per il sostentamento del clero ; stabilisce la ripartizione degli avanzi di gestione degli Istituti diocesani tra questi e l’Istituto centrale ; riceve dallo Stato una determinata somma di denaro, e ne determina la destinazione. DIOCESI E PARROCCHIE : con il termine diocesi si indica una “ Chiesa particolare ”. Con il termine parrocchia si indica una “ comunità stabile di fedeli ”. Detto questo diciamo subito che nel diritto della Chiesa sia la diocesi che la parrocchia acquistano ipso iure la personalità giuridica appena vengono erette. Nel diritto dello Stato si è avuta una recente semplificazione del settore. Una volta determinata dall’autorità ecclesiastica la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie, il Ministro dell’interno (in forma abbreviata e con proprio decreto) conferisce a queste la qualifica di “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. CAPITOLI : i capitoli cattedrali o collegiali , che sarebbero le adunanze dei canonici di una cattedrale o di una collegiata , fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa e sono stati riconosciuti come persone giuridiche nel diritto dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1987, l’autorità ecclesiastica ha potuto richiedere la revoca del riconoscimento civile a suo tempo concesso a tali capitoli quando questi non rispondano più alle particolari esigenze o alle tradizioni religiose della popolazione. L’autorità competente a chiedere la revoca è la Santa Sede per i capitoli cattedrali ed il vescovo per i capitoli collegiali. La revoca del riconoscimento della personalità giuridica dei capitoli avviene con decreto del Ministro dell’interno (sentito il parere del Consiglio di Stato). FONDAZIONI DI CULTO : esse consistono in una massa patrimoniale stabilmente destinata a fine di culto che, con l’attribuzione della personalità giuridica, diventano autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi. Il termine culto deve essere inteso in senso molto ampio, in quanto deve comprendere il finanziamento di ogni attività che abbia un fine strettamente religioso : così saranno riconosciute come fondazioni di culto sia quelle che riguardano il culto in senso proprio (come l’organizzazione della festa del Santo patrono, la fornitura degli strumenti necessari per avere la musica), che quelle rivolte a sostenere il magistero ecclesiastico (mediante il finanziamento degli esercizi spirituali, delle missioni periodiche, della catechesi). Il riconoscimento della personalità giuridica è molto discrezionale
matrimonio civile, senza riuscirci. Solo dopo la realizzazione dell’unità d’Italia, e precisamente dopo l’introduzione del codice civile del 1865 in Italia fu introdotto il matrimonio civile. Tale regime del matrimonio civile obbligatorio (obbligatorio perché era l’unico modo riconosciuto per avere un rapporto di coniugio) rimase inalterato fino al Concordato del 1929. In questo arco di tempo, la celebrazione del matrimonio religioso non aveva alcuna rilevanza giuridica per lo Stato: infatti, affinché il matrimonio fosse riconosciuto sia dallo Stato che dalla Chiesa, si doveva effettuare una doppia celebrazione. Dopo il 1929 il matrimonio canonico era rilevante agli effetti civili , purché fosse trascritto nei registri dello stato civile; le cause di nullità del vincolo erano riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello Stato. Il riconoscimento del matrimonio canonico e della giurisdizione ecclesiastica sulla sua nullità e sul suo scioglimento comportava la rilevanza civile del diritto della chiesa per ciò che riguardava la disciplina degli impedimenti, dei requisiti di capacità e delle cause di nullità del vincolo. Ma, in questo modo, il diritto italiano non rispettava l’uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile: infatti, il principio della rilevanza della legge personale confessionale valeva solo a favore dei cattolici. Fu proprio circa il matrimonio concordatario che si ebbe la così detta “ unione imperfetta ” tra ordinamento civile ed ordinamento canonico. È chiaro che con l’adozione della Costituzione (pensiamo al principio dell’uguaglianza dei cittadini “senza distinzione di religione”, art. 3 ) tale situazione dovesse terminare. Nel matrimonio concordatario vi era una specie di diarchia tra chiesa e stato : la prima competente a disciplinare la validità del negozio matrimoniale e a dichiarare l’eventuale nullità; il secondo competente a disciplinare l’attribuzione degli effetti civili al negozio canonico. I singoli che, per unirsi nel vincolo coniugale, optavano per il matrimonio concordatario compivano un autonomo atto di scelta (del tutto disciplinato dal diritto dello Stato). L’atto di scelta aveva fondamento nel rilievo dato alla volontà delle parti, ai fini della produzione degli effetti civili del matrimonio canonico. Gli effetti civili del matrimonio devono essere voluti da parte di persona capace d’intendere e di volere; inoltre, la persona che prende tale decisione deve essere sufficientemente matura (un maggiorenne). Quindi. l’atto di scelta non è solo un procedimento intellettivo che rimane nella testa degli sposi; esso, invece, è un atto volitivo poiché coincide con l’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione (nel caso di trascrizione tempestiva, corrisponde alla richiesta della pubblicazione civile effettuata dalle parti insieme al parroco; nel caso di trascrizione tardiva, corrisponde con la richiesta delle parti all’ufficiale dello stato civile per ottenere la trascrizione). per tutti questi motivi, il regime degli effetti civili del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale è passato da una “unione imperfetta” ad una “ separazione imperfetta ” che sarebbe stata approfondita dall’Accordo di revisione del Concordato del 1929; la revisione dell’84 ha accresciuto il numero degli impedimenti civili alla trascrizione del matrimonio canonico e ha disciplinato il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche in modo da effettuare un controllo di esse che non fosse meramente formale. Così si è avuta la fine dell’uniformità tra lo status coniugale canonico e lo status coniugale civile. Con l’Accordo del 18 febbraio 1984, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione
Dall’ art. 7 della Costituzione di deduce subito che la chiesa cattolica gode di un ordinamento giuridico originario ; alcuni affermano che, alla luce dell’ art. 8, 2° comma della Costituzione , non è sicuro che tale qualifica spetti anche alle altre confessioni religiose. La disposizione dell’articolo che ci interessa afferma che le confessioni diverse da quella cattolica “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Ma il fine della norma è di far si che le confessioni diverse da quella cattolica abbiano un minimo di organizzazione, affinché si possa dire che esiste un ordinamento giuridico; quindi l’ordinamento di tutte le confessioni è originario. Molti hanno voluto trovare un collegamento tra l’ art. 8 , 2° comma Cost. con l’ art. 18 Cost. ; ma l’esistenza di un ordinamento giuridico è qualcosa di diverso dall’esistenza di un’associazione. L’ordinamento giuridico è originato dall’impulso organizzatorio del gruppo, che prescinde dall’esistenza di un’associazione; invece, le associazioni sono regolate dagli accordi presi dagli associati (nel rispetto delle norme previste dal codice civile), e non hanno nulla a che fare con la religione. Non si è cristiani, ebrei o musulmani in forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma è un impulso che ognuno ha dentro di sé. Tanto è vero che quando si stipulano degli accordi che creano diritti e doveri tra i contraenti, non possiamo più parlare di “confessione religiosa”, ma di associazione. per ottenere la qualifica di “confessione religiosa”, il primo problema è quello dell’entità numerica del gruppo. Infatti, non è che un piccolo gruppo può pretendere di essere considerato una confessione religiosa; ciò vale per le associazioni, ma non per le confessioni. Ma se pensiamo al fatto che Cristo aveva solo 12 discepoli, questo discorso potrebbe facilmente cadere. Per questo la dottrina ha posto l’accento su altre caratteristiche: 1) ISTITUZIONALITÀ DEL GRUPPO : il gruppo dovrebbe presentarsi legato dal vincolo di una fede comune che dia ad esso un assetto unitario. Ma questa tesi viene criticata perché l’opinione che il gruppo, per essere qualificabile come confessione, debba avere carattere istituzionale va oltre la legge. Infatti, l’art. 8 Cost. ammette che possano esserci confessioni religiose organizzate o non, ma egualmente qualificabili come confessioni religiose. 2) PECULIARITÀ DEL FINE SPECIFICO PERSEGUITO : anche questa tesi è criticata in quanto non riesce a chiarire la nozione di “confessione religiosa”. Infatti anche le associazioni hanno un loro fine specifico; quindi potrebbe sembrare che non vi sia distinzione tra associazioni e confessioni religiose. 3) TRADIZIONALITÀ RELIGIOSA : la critica mossa a questa tesi è che la conformità del fine religioso alla tradizione italiana è estraneo alla Costituzione, in quanto qui è prevista la libertà di organizzazione religiosa per tutte le confessioni di minoranze, e perciò anche per quelle che non sono entrate nella tradizione italiana. -> confessione religiosa: Gruppo con fine di religione, comunità, confessione religiosa, sono espressioni che stanno ad indicare una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale; il fatto che tale organismo abbia una meta comune, indica che esso è mosso da un interesse che è proprio di ognuno dei partecipi del gruppo, ma che, nello stesso tempo, comprende e supera gl’interessi individuali. Fin qui non c’è differenza apprezzabile tra una associazione con fine di religione o di culto e una confessione religiosa, perché anche un’associazione religiosa persegue un fine che trascende gli interessi personali dei singoli associati.
La differenza sostanziale tra una confessione religiosa e un’associazione con fini di religione o di culto è che la confessione religiosa ha una propria concezione totale ed originale del mondo , che riguarda non solo i rapporti tra l’uomo e Dio, ma anche i rapporti tra uomo e uomo (dettando regole che disciplinano il comportamento dell’individuo all’interno di altre comunità). Quindi possiamo affermare che la caratteristica fondamentale di una confessione religiosa è l’avere una propria originale concezione del mondo.
. Però dobbiamo stare attenti al significato dell’aggettivo “ religiosa ”: infatti esso qualifica i gruppi e li differenzia dalle altre comunità. Con il termine religione si intende quel complesso di dottrine costruite intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere trascendente, al quale l’uomo è tenuto a dare rispetto, obbedienza e anche amore. Le comunità che accettano una fede trascendente, la esplica mediante riti con cui si adora questo Essere e si chiede ad esso un atteggiamento benevolo. Però il discorso cambia nel momento in cui prendiamo in considerazione le religioni che hanno una concezione immanentista del divino. Secondo tali teorie, l’uomo deve cercare il divino in se stesso o per liberarsi nel nirvana dal desiderio e dalla volontà di vita (buddismo), o per esaltare la propria personalità e conoscere il divino attraverso la scienza (gnosi, Scientology) o cercando il divino in tutto ciò che è nel mondo sensibile. Da questo discorso possiamo definire le CONFESSIONI RELIGIOSE come “ comunità sociali stabili dotate (o non) di organizzazione e normazione propria ed originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell’immanenza ”. Da qui nasce la differenza tra le confessioni religiose e i circoli ateistici (i quali affermano la non esistenza di Dio). Quando lo Stato attribuisce la qualifica di confessione religiosa deve tener conto dei criteri enunciati dalla corte costituzionale, da seguire dal primo all’ultimo: 1) stipulazione di un’intesa (ex art. 8, 3° comma cost.); 2) eventuali precedenti riconoscimenti pubblici; 3) esistenza di uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione; 4) comune considerazione. Per quanto riguarda le confessioni diverse da quella cattolica , dobbiamo ricordare che la legge non dice che essi sono ordinamenti, perché lo Stato non vuole violare l’immagine di questi gruppi; ma, ad ogni modo, la legge dice che quando una confessione religiosa dia vita ad un ordinamento, questo è rispettato dal diritto dello Stato. Chiaramente, per ottenere il riconoscimento statale, tali confessioni devono avere uno statuto organizzativo conforme all’ordinamento italiano. 4. STATO CITTÀ DEL VATICANO Le GARANZIE REALI riguardano l’ambito territoriale in cui si svolge il governo centrale della Chiesa cattolica , in regime di assoluta immunità da qualsiasi controllo proveniente dall’esterno. La legge n. 214 del 1871 aveva stabilito che il Papa avrebbe continuato a godere dei palazzi apostolici del Vaticano e del Laterano (con tutti i giardini, gli edifici e terreni annessi), compresi i musei e la biblioteca. Proprio perché destinati al godimento del Papa, questi beni erano collocati tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato. Il Trattato del Laterano del 1929 per la creazione dello Stato Città del Vaticano, riconobbe alla Santa Sede “la piena proprietà e l’assoluta potestà e giurisdizione
Santa Sede richiede allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano. Inoltre, è prevista la consegna allo Stato italiano delle persone imputate di fatti ritenuti delittuosi rifugiatesi nello SCV. Un problema particolare riguarda il regime di PIAZZA SAN PIETRO , che è l’unica parte del perimetro vaticano che è rimasta aperta al pubblico : per questo motivo, essa è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane (siano ai piedi della scalinata della Basilica). Quando la Santa Sede ritenesse di dover sottrarre temporaneamente la piazza al libero accesso del pubblico per lo svolgimento di particolari funzioni, le autorità italiane, salvo che non siano invitate all’autorità competente a rimanere, si riterranno al di là delle linee Quando l’imputato di un delitto commesso nella piazza sia stato catturato dagli agenti italiani o sia stato a questi consegnato, si considera rifugiato nel territorio italiano: dunque si procederà contro di lui senza la richiesta della Santa Sede. La notificazione degli atti in materia civile (e commerciale) nei rapporti tra lo SCV e l’Italia è regolata da una Convenzione con la Santa Sede. Tale convenzione prevede che, per le notificazioni da effettuare nello SCV, occorre che l’interessato faccia istanza al Procuratore della Repubblica, il quale farà domanda al promotore di giustizia del Tribunale di prima istanza dello stesso SCV, che provvederà a notificare l’atto. Per le notificazioni da effettuare in Italia, i ruoli vengono invertiti. La Convenzione di cui abbiamo parlato adesso risulta importante anche per un altro motivo: infatti essa disciplina i casi in cui possono essere convenuti in giudizio in Italia la Santa sede, lo SCV e il Papa. Nei casi in cui vengano citati il Papa o la Santa Sede, la citazione deve avvenire in persona del Cardinale Segretario di Stato; se la citazione in giudizio riguarda lo SCV, la citazione va fatta in persona del Governatore. da questo accordo si deduce che la chiesa abbia rinunciato al privilegio del foro civile , ossia all’immunità giurisdizionale dei suoi soggetti nei riguardi dello Stato italiano. Le altre garanzie reali riconosciute dal Trattato del 1929 riguardano (oltre alla piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo, del Palazzo Pontificio e di Castel Gandolfo) il riconoscimento a tali immobili delle immunità previste dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici****. La stessa garanzia vale anche per gli uffici della Santa Sede non ubicati nel territorio dello SCV. I fatti giuridicamente rilevanti (leciti o illeciti) che avvengono in tali edifici sono di competenza dell’autorità italiane. Chi nascesse in tali luoghi, nascerebbe in Italia; la successione di chi abbia domicilio in tali edifici si apre in Italia; un reato commesso in questi edifici, è stato commesso in territorio italiano ed è perseguito dalle leggi italiane. Comunque, se confrontati con altri immobili, la garanzia riguarda l’esclusione dell’assoggettamento a vincoli o a espropriazione per pubblico ufficio, e l’esenzione da tributi ordinari e straordinari. Oltre alle guarentigie reali, esistono anche le guarentigie personali. In primo luogo, esse riguardano la figura del Papa. Egli, con l’abbattimento dello Stato pontificio, aveva perduto la qualità di Capo dello Stato ed era divenuto un cittadino italiano in una posizione particolarissima: cioè, egli era un cittadino dotato delle prerogative e delle garanzie di un sovrano ( legge n. 214 del 1871 ). A questa situazione pose fine il Trattato del Laterano del 1929 , riconoscendo la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale. Lo stesso documento considera “sacra e inviolabile la persona del sommo pontefice” e ne parifica la tutela penale a quella del Presidente della
Repubblica. Qualificando la persona del Papa “sacra e inviolabile”, la legge ha prima di tutto escluso che a questi possa essere applicata la legge penale: cioè, al Papa manca del tutto la capacità di diritto penale. In secondo luogo, per la tutela del Pontefice da attentati ed offese, la sua parificazione al Capo dello Stato implica l’utilizzo degli art. 276-282 e 301-303 c.p.. Concludendo, grazie alle disposizioni contenute nel Trattato, il Papa è un vero proprio sovrano con una limitata potestà territoriale : perciò a questi vengono riconosciute le garanzie competenti al Capo di uno Stato (con le varianti viste in precedenza). Le guarentigie personali non riguardano solo il Papa, ma anche tutti coloro i quali partecipano all’attività della Santa Sede secondo le funzioni ad essi attribuite. Già la legge n. 241 del 1871 aveva previsto l’obbligo dello Stato di assicurare la libertà del Papa, dei conclavi e dei concili ecumenici. Nessun pubblico ufficiale poteva introdursi nei luoghi di residenza del Papa o dove fosse adunato un conclave o un concilio (se non mediante l’autorizzazione del Papa); nessuna autorità giudiziaria poteva impedire o limitare la libertà personale dei Cardinali. L’accento all’autorità giudiziaria riguardo alla libertà dei Cardinali sede vacante, stava a significare che, ove un cardinale fosse stato in carcere, ancorché per una sentenza definitiva di condanna, avrebbe dovuto essere posto in libertà per partecipare al conclave. Analoghe garanzie vennero successivamente riconosciute anche dal Trattato del Laterano , che aggiunse altri riconoscimenti ed esenzioni. Ad esempio, ha parificato i Cardinali ai “principi del sangue”, ossia ai principi che nelle case reali spettava il posto immediatamente successivo a quello del re; dunque, nell’ordine delle precedenze, i Cardinali vengono subito dopo il Presidente della Repubblica. Inoltre i Cardinali, se devono testimoniare ad un processo civile, hanno il diritto di rendere le deposizioni a domicilio o nel luogo da essi scelto. Infine ricordiamo che i Cardinali non residenti nello SCV sono comunque cittadini vaticani. Le garanzie che riguardano il libero esercizio della potestà di magistero, previste a favore della Santa Sede, sono menzionate nell’Accordo del 18 febbraio 1984. Questo documento, oltre a riconoscere alla Chiesa “ la piena libertà di svolgere la sua missione ”, ha riconosciuto ad essa la libertà “di esercizio del magistero e del ministero spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica ”. Nell’Accordo viene assicurata anche la libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli; è anche garantita la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. Lo Stato è, per questi motivi, tenuto ad astenersi da ogni interferenza o ingerenza in questi diritti. Un’altra importante norma contenuta nel Trattato del 1929 afferma che gli enti centrali della chiesa sono esenti da ogni ingerenza da parte dello stato e dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. gli enti centrali della chiesa sono gli organismi che costituiscono la curia romana, i quali provvedono al governo supremo della chiesa. Essi sono: le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici della Santa Sede. La “centralità” degli enti è riferita alla struttura dell’organizzazione della Santa Sede per lo svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. Per altri, invece la locuzione “enti centrali” equivale a “enti pontifici”, ossia enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche se autonomi rispetto agli enti e agli uffici della Curia romana. Tali enti (“centrali” o “pontifici” che siano), quando svolgono la loro attività all’interno dello SCV o in edifici immuni, sfuggono a qualsiasi ingerenza da parte dello Stato poiché operano in un territorio dove non vige la potestà dell’ordinamento italiano. Ma la
romana, ossia tutti quegli uffici che collaborano con il Papa. Si tratta pertanto di un concetto ampliamente utilizzato nei rapporti di diritto internazionale e, quando si parla di “Santa Sede”, ci si riferisce a colui che ricopre l’ufficio di Pietro e a tutti gli uffici che aiutano il Papa nell’esercizio della sua funzione. In particolare, il concetto di Santa Sede in ambito internazionale è utilizzato quasi prevalentemente per riferirsi agli uffici che aiutano il Papa, che vengono individuati nella Segreteria di Stato, nelle Congregazioni e nei Tribunali. La Segreteria di Stato è l’ufficio che più da vicino aiuta il Papa nell’esercizio della sua missione, agendo in nome e per conto del Papa a livello internazionale; è presieduta da un cardinale (Cardinal segretario di sua Santità o Cardinale di Stato) che è il massimo esponente dell’attività politica e diplomatica della Santa Sede. All’interno della Segreteria di Stato c’è il Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa che si occupa di tutte le questioni riguardanti il rapporto tra la Santa Sede e gli Stati e ha il compito di occuparsi delle Nunziature. Esse sono delle sedi diplomatiche che la Santa Sede ha in tutti gli Stati accreditati, ossia che hanno con essa rapporti diplomatici e sono presiedute da un Nunzio; diversamente, quando uno Stato on ha relazioni diplomatiche con la Santa sede, al posto delle Nunziature, sono previste le delegazioni apostoliche: la Chiesa invia un proprio rappresentante presso le Chiese locali. Oltre la Segreteria di Stato, la Curia romana è costituita da Congregazioni, che sono degli organi amministrativi sempre presieduti da Vescovi, e dai Tribunali, i cui principali sono la Segnatura Apostolica (organo a metà tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato) e la Rota Romana. Questo apparato rientra nel concetto di Santa Sede e, pertanto, quando il diritto italiano o internazionale utilizzano il concetto di Santa Sede si riferiscono sia all’ufficio del Romano Pontefice, sia a tutte queste strutture che aiutano il Papa nella sua attività.]
5. TRASCRIZIONE La pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile. Al fine della pubblicazione, le parti devono presentare all’ufficiale dello stato civile i documenti richiesti dall’ art. 97 c.c. : inoltre, le parti devono presentare una richiesta scritta del parroco (in maniera che l’ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile). Nel caso in cui sussistano impedimenti civili derogabili , l’ufficiale dello stato civile può procedere alla pubblicazione solo quando le parti abbino ottenuto l’autorizzazione del tribunale (prevista per gli impedimenti). Effettuata la pubblicazione e trascorsi tre giorni, l’ufficiale dello stato civile rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione civile. Il rilascio del certificato in questione è importante perché tale atto assicura che il matrimonio canonico sarà trascritto tempestivamente, sempre che l’atto che lo certifichi sia regolare. Ai fini della trascrizione civile , occorre che subito dopo la celebrazione il parroco spieghi ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi ( art. 143, 144 e 147 ): inoltre, egli deve redigere in doppio originale l’atto di matrimonio, in cui potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. Visto che queste azioni sono compiute dal ministro di culto, la norma gli attribuisce la qualità di pubblico ufficiale : infatti egli esercita una pubblica funzione certificativa nel momento in cui redige l’atto di matrimonio in doppio originale e ne trasmette uno all’ufficiale dello stato civile, con la richiesta di trascrizione.
Affinché l’atto di matrimonio risulti regolare , esso deve contenere: 1) le generalità delle parti e dei rispettivi genitori; 2) la data della pubblicazione; 3) il luogo e la data della celebrazione; 4) il nome dell’ufficiale ecclesiastico; 5) la menzione dell’avvenuta lettura degli articoli del codice civile. Il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato richiede la trascrizione, trasmettendo l’atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione ; l’ufficiale dello stato civile provvederà alla trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell’atto. La trascrizione del matrimonio canonico è un atto giuridico appartenente al genere delle certazioni , che qualifica il “matrimonio canonico” come idoneo a produrre nel diritto dello Stato gli stessi effetti del matrimonio civile. Esistono due tipi di trascrizione : quella tempestiva e quella tardiva. La trascrizione tempestiva ha luogo quando il parroco trasmette l’atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione e l’ufficiale dello stato civile trascriva l’atto nelle 24 ore dalla sua ricezione: perciò è indispensabile che le parti effettuino la pubblicazione civile prima di celebrare il matrimonio. La trascrizione tempestiva ritardata è inammissibile: l’art. 34 del Concordato lateranense aveva previsto tale possibilità, consentendo la trascrizione anche quando non vi fosse stata la pubblicazione civile, purché l’autorità ecclesiastica avesse trasmesso l’atto entro i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. La trascrizione poteva aver luogo dopo che l’ufficiale dello stato civile aveva effettuato la pubblicazione dell’avviso del matrimonio celebrato e non v’erano state opposizioni, né erano risultati impedimenti che escludessero l’efficacia civile del matrimonio. il sistema dell’accordo del 1984 è diverso perché il matrimonio canonico produce effetti solo quando le parti potrebbero contrarre matrimonio civile e perché, prima della celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili, le parti compiono un atto di scelta tra tale regime e il regime del matrimonio civile, un atto di iniziativa del procedimento diretto a conseguire tali effetti attraverso la trascrizione del matrimonio canonico. Ammettere tale possibilità sarebbe in contrasto con il principio enunciato dall’8.1 quinto comma secondo il quale il matrimonio trascritto produce effetti civili dal momento della celebrazione. Questo principio è del tutto coerente con il regime della trascrizione tempestiva disciplinato dall’Accordo con le sequenze temporali stabiliti presuppone che la pubblicazione civile sia stata richiesta in tempo antecedente alla celebrazione del matrimonio. La trascrizione tardiva consente al matrimonio canonico di produrre i propri effetti anche se la trascrizione non sia stata effettuata dal parroco entro 5 giorni dalla celebrazione. Questo tipo di trascrizione può essere effettuata solo a richiesta di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altra parte. La trascrizione tardiva serve a recuperare gli effetti civili del matrimonio canonico anche a notevole distanza di tempo: matrimonio che originariamente era destinato alla trascrizione, ma che casi fortuiti hanno impedito. Ecco allora che la pubblicazione civile dovrà essere ripetuta in occasione della richiesta della trascrizione tardiva, perché dopo 180 giorni perde efficacia. Infine ricordiamo che la trascrizione tardiva produce effetti dal momento della celebrazione, ma lascia impregiudicati i diritti da tempo legittimamente riconosciuti ai terzi prima della trascrizione e in contrasto con lo stato coniugale delle parti.
Totalmente non trascrivibile è il matrimonio canonico celebrato davanti ai soli testimoni ; dunque, il matrimonio celebrato in mancanza del ministro di culto non è assolutamente trascrivibile. Anche il matrimonio canonico celebrato all’estero non è trascrivibile. Infatti, l’ Accordo del 18 febbraio 1984 prevede che il matrimonio canonico avente effetti civili è attuabile solo nel territorio nazionale italiano. Comunque, il matrimonio canonico celebrato all’estero può assumere rilevanza nell’ordinamento dello Stato per altra via: quella delle norme di diritto internazionale privato. Esse prevedono che il matrimonio tra cittadini o tra cittadini e stranieri fuori dal territorio dello Stato può aversi dinanzi alla competente autorità diplomatica o consolare, ovvero con le forme stabilite dalla legge del luogo davanti all’autorità competente. Quindi, se la legge del paese straniero riconosce il matrimonio canonico come forma valida per la costituzione del rapporto coniugale, tale matrimonio sarà rilevante anche nel nostro ordinamento: però, siccome tale rilevanza ha luogo secondo le norme privatistiche internazionali, il matrimonio viene riconosciuto non come matrimonio canonico. Ma come matrimonio civile celebrato all’estero. Per quanto riguarda il matrimonio canonico degli stranieri in Italia (tra stranieri o tra cittadini e stranieri), dobbiamo dire che essi possono celebrare un matrimonio che produce effetti civili a seguito della trascrizione: l’unico problema è che per la trascrizione civile, la capacità dello straniero a sposarsi è disciplinata dalla sua legge nazionale. Infine abbiamo il matrimonio canonico per procura. Qui è ammessa la trascrizione quando vi siano le circostanze previste dall’ art. 111 c.c. , ossia si tratti di militari o di persone al seguito di forze armate in tempo di guerra, ovvero quando uno degli sposi si trovi all’estero e vi siano gravi motivi. Al fine della trascrizione non basta la procura canonica, ma occorre che la procura sia rilasciata per atto pubblico e che le parti abbiano ottenuto l’autorizzazione del tribunale (che deve valutare la sussistenza dei gravi motivi). Il giudizio sulla trascrizione civile del matrimonio canonico , in quanto atto dello stato civile, rientra nella giurisdizione del giudice dello Stato. La trascrizione può cessare di produrre i suoi effetti ex nunc (da ora) quando una sentenza passata in giudicato emessa da tale giudice, accogliendo una domanda di divorzio, dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio canonico; invece, può venir meno con effetti ex tunc (da allora) tutte le volte in cui il giudice dello Stato accolga una domanda diretta all’annullamento di essa. Se vi è la presenza di vari vizi, è attribuita la facoltà di impugnare davanti al giudice dello Stato la trascrizione civile del matrimonio canonico: pensiamo ai casi in cui la trascrizione sia avvenuta sussistendo uno degli impedimenti inderogabili visti sopra, o quando la trascrizione tardiva si sia avuta senza il consenso delle parti e così via. Nel caso in cui sia stato trascritto come matrimonio “concordatario” un matrimonio canonico non previsto dall’ Accordo del 18 febbraio 1984 dobbiamo distinguere due diverse circostanze. Se si tratta di un matrimonio celebrato all’estero (efficace secondo la legge del luogo), la trascrizione come matrimonio concordatario va solo rettificata; se si tratta di un matrimonio che non possa produrre effetti civili, il procedimento ha come oggetto l’annullamento della trascrizione. l’effetto dell’annullamento della trascrizione è la cancellazione dai registri dello stato civile. Per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti a norma dell’Accordo, occorre osservare che il rapporto tra Stato e
Chiesa risulta molto differente agli accordi tra Stati in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento delle sentenze (basati sul principio della reciprocità). nel rapporto tra stato e chiesa il riconoscimento è unilaterale : lo Stato riconosce le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico trascritto, ma la Chiesa non riconosce le sentenze di nullità pronunciate dal giudice statale. Infatti nell’ordinamento canonico vige il principio secondo cui, data la natura sacramentale del matrimonio tra battezzati, solo il giudice ecclesiastico può dichiararne la nullità; e solo il Papa può dichiararne lo scioglimento nel caso di matrimonio rato e non consumato. nell’accordo del 18 febbraio 1984 non troviamo più il principio della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. Prima di questo Accordo, tutte le sentenze ecclesiastiche di nullità erano riconosciute agli effetti civili con un procedimento ufficioso ed automatico: invece, dopo l’Accordo, le sentenze possono essere rese esecutive nell’ordinamento statale solo a domanda di parte e in forza di un vero e proprio giudizio di delibazione (a seguito del quale non è detto che le sentenze vengano sicuramente riconosciute, in quanto si potrebbe avere una pronuncia di rigetto). La giurisprudenza prevalente ha accertato il venir meno di tale riserva di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del giudice civile sul matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (alternativa a quella del giudice ecclesiastico). Anche la corte costituzionale ha espresso il proprio giudizio in merito a questo problema. La Corte ha affermato che è vero che la riserva è venuta meno, ma il giudice civile non può pronunciarsi sul matrimonio canonico, in quanto esso è un “presupposto” da cui l’ordinamento statale fa discendere gli effetti civili. Un “presupposto” che resta esterno ed estraneo all’ordinamento statale. Quindi il giudice può pronunciarsi solo sul riconoscimento delle sentenze di nullità e sulla trascrizione del vincolo agli effetti civili. Comunque, se una delle parti si rivolge al giudice dello Stato lo fa esercitando il diritto di libertà religiosa per sottrarre il suo matrimonio all’applicazione delle norme confessionali e all’esame del giudice ecclesiastico. Quindi, in questo modo, è garantita la libertà di scelta in materia matrimoniale sia nel momento della formazione del rapporto coniugale, sia nel momento della contestazione della sua validità. Specifichiamo che il giudice statale non è chiamato a giudicare sulla validità del matrimonio canonico, ma sulla validità dell’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione in cui si concreta la scelta (che precede la celebrazione matrimoniale). Fra l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico si vengono ad instaurarsi quei RAPPORTI DI CONTRASTO DI GIUDICATI E LITISPENDENZA. È chiaro che il contrasto tra giudicati e litispendenza, verificandosi nei rapporti tra due diversi ordinamenti, non possono essere valutati con quei criteri validi nel caso in cui essi si verifichino all’interno di uno stesso ordinamento. In materia matrimoniale questi contrasti sono più che mai evidenti; concorrendo determinate cause, il matrimonio è invalido secondo alcuni ordinamenti mentre è dissolubile per divorzio secondo altri. Divergenze esistono anche riguardo alle cause di nullità e di scioglimento del matrimonio. Si pensi all’impotenza: nel diritto della Chiesa è causa obiettiva di invalidità del vincolo, mentre nel diritto dello Stato tale situazione da luogo all’invalidità solo se l’altra parte è incorsa in errore essenziale. Complicazione maggiori si hanno quando vi è la PENDENZA davanti al giudice civile DI UNA CAUSA AVENTE IL “MEDESIMO OGGETTO” di quella decisa dal giudice ecclesiastico. A primo impatto, potrebbe sembrare che l’oggetto sia sempre diverso in quanto il giudice ecclesiastico si pronuncia sul “presupposto”, mentre il giudice civile si pronuncia sulla validità del procedimento che ha introdotto quel “presupposto” nell’ordinamento statuale o sul rapporto matrimoniale derivato da tale procedimento.