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Diritto ecclesiastico 9cfu, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sono fornite delle trascrizioni integrali della Prof.ssa Beatrice Serra (A.A. 2017-2018), basate sul libro di Francesco Finocchiaro.

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

In vendita dal 07/06/2018

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IL CONCETTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico è quel ramo dell’ordinamento giuridico costituito da tutte le norme di diritto pubblico
e privato che danno specifica rilevanza giuridica al “fattore religioso”, e lo disciplinano.
È una parte dell’ordinamento giuridico italiano che si occupa del fattore religioso.
(nonostante il corso sia dedicato quasi prevalentemente all’ordinamento giuridico italiano, ovviamente vi è
anche un Diritto ecclesiastico europeo –inteso come l’insieme di norme che disciplinano il fattore religioso
in riferimento all’UE- ed un Diritto ecclesiastico internazionale –ovvero l’insieme di norme che disciplinano
il fattore religioso con riferimento alla comunità internazionale).
Comunque, questa è una definizione classica, anche se comunque DE può essere ricostruito anche con un
approccio giurisprudenziale, traendo dalla giurisprudenza nazionale –internazionale i principi e le regole che
disciplinano il fattore religioso.
Il DE nasce per il fine pratico di agevolare lo studio di tutte le manifestazioni giuridiche che riguardano il
fattore religioso, ma è una disciplina strettamente legata alle altre discipline giuridiche.
Il Fattore religioso
Il DE disciplina il fattore religioso. Per fattore religioso si intendono:
CONCETTO CLASSICO
Primariamente tutte le credenze dell’uomo, fondate sulla fede in un essere immanente o
trascendente, che si traducono in una peculiare visione del mondo e della vita.
È dato da tutte quelle idee che una persona ha perché crede nell’esistenza del divino, di DIO; e
siccome la persona crede nell’esistenza di Dio, conduce la sua vita in modo coerente con questa
fede.
La persona può credere in un Dio trascendente, che vive al di fuori dell’uomo (i cattolici, figli di Dio) o
in un Dio immanente che vive dentro l’uomo (buddhisti, che credono che la divinità sia dentro l’uomo).
Ed a queste due credente corrispondono due modi di vivere diversi:
Es. un cattolico, nei venerdì di quaresima non mangia carne; tale convinzione ha rilievo giuridico nel
momento in cui il lavoratore cattolico pretende che nella propria mensa vi sia un menu che il venerdi
escluda la carne.
Es. l’uso del velo per le donne islamiche, che tra l’altro ha un rilievo esterno, ponendo una serie di
problematiche nelle relazioni con gli altri Paesi –religioni.
Ed il DE ha ad oggetto la soluzione di tutti i bisogni, esigenze, questioni che scaturiscono dalle
convinzioni religiose delle persone, problemi che si sono moltiplicati e complicati con i fenomeni
migratori, in quanto i Paesi europei si sono trovati a dover gestire le esigenze nuove, particolari delle
persone appartenenti a religioni diverse dalle tradizionali.
CONCETTO PIU AMPIO
Parte della dottrina invece, quando si parla di fattore religioso, ritiene che ci si debba riferire anche a
tutte le convinzioni, le idee che scaturiscono da un’etica laica.
Il DE non si deve occupare solo della disciplina delle convinzioni religiose in senso stretto, ma
anche di tutte le convinzioni profonde della persona, che non sono lefate alla fede nella esistenza di
una divinità.
Es. Cardìa ritiene che si possa parlare di Fattore religioso anche quando la persona dichiara di non
credere in Dio, e pretende di comportarsi in maniera coerente a tale convinzioni; in questa
prospettiva, quindi, si può parlare di fattore religioso quando la persona chiede l’eutaniasia,
dichiarando di non credere in Dio, e quindi si preferire al morte ad una vita di malattia.
In ogni caso, sia che ci si riferisca ad uno o all’altro concetto, è evidente che, per l’importanza delle questioni
trattate, il fattore religioso deve essere disciplinato dal legislatore statale e, in molti casi, richiede l’intervento
della PA => il DE comprende quel ramo in continua evoluzione del diritto pubblico che riguarda ogni profilo
del fattore religioso. In particolare, il DE considera il fattore religioso in tre forme:
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IL CONCETTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico è quel ramo dell’ordinamento giuridico costituito da tutte le norme di diritto pubblico e privato che danno specifica rilevanza giuridica al “fattore religioso”, e lo disciplinano. È una parte dell’ordinamento giuridico italiano che si occupa del fattore religioso. (nonostante il corso sia dedicato quasi prevalentemente all’ordinamento giuridico italiano, ovviamente vi è anche un Diritto ecclesiastico europeo –inteso come l’insieme di norme che disciplinano il fattore religioso in riferimento all’UE- ed un Diritto ecclesiastico internazionale –ovvero l’insieme di norme che disciplinano il fattore religioso con riferimento alla comunità internazionale). Comunque, questa è una definizione classica, anche se comunque DE può essere ricostruito anche con un approccio giurisprudenziale, traendo dalla giurisprudenza nazionale –internazionale i principi e le regole che disciplinano il fattore religioso.

Il DE nasce per il fine pratico di agevolare lo studio di tutte le manifestazioni giuridiche che riguardano il fattore religioso, ma è una disciplina strettamente legata alle altre discipline giuridiche.

Il Fattore religioso Il DE disciplina il fattore religioso. Per fattore religioso si intendono: CONCETTO CLASSICO

  • Primariamente tutte le credenze dell’uomo, fondate sulla fede in un essere immanente o trascendente, che si traducono in una peculiare visione del mondo e della vita.
  • È dato da tutte quelle idee che una persona ha perché crede nell’esistenza del divino, di DIO; e siccome la persona crede nell’esistenza di Dio, conduce la sua vita in modo coerente con questa fede. La persona può credere in un Dio trascendente, che vive al di fuori dell’uomo (i cattolici, figli di Dio) o in un Dio immanente che vive dentro l’uomo (buddhisti, che credono che la divinità sia dentro l’uomo). Ed a queste due credente corrispondono due modi di vivere diversi: Es. un cattolico, nei venerdì di quaresima non mangia carne; tale convinzione ha rilievo giuridico nel momento in cui il lavoratore cattolico pretende che nella propria mensa vi sia un menu che il venerdi escluda la carne. Es. l’uso del velo per le donne islamiche, che tra l’altro ha un rilievo esterno, ponendo una serie di problematiche nelle relazioni con gli altri Paesi –religioni. Ed il DE ha ad oggetto la soluzione di tutti i bisogni, esigenze, questioni che scaturiscono dalle convinzioni religiose delle persone, problemi che si sono moltiplicati e complicati con i fenomeni migratori, in quanto i Paesi europei si sono trovati a dover gestire le esigenze nuove, particolari delle persone appartenenti a religioni diverse dalle tradizionali.

CONCETTO PIU AMPIO

  • Parte della dottrina invece, quando si parla di fattore religioso, ritiene che ci si debba riferire anche a tutte le convinzioni, le idee che scaturiscono da un’etica laica.
  • Il DE non si deve occupare solo della disciplina delle convinzioni religiose in senso stretto, ma anche di tutte le convinzioni profonde della persona, che non sono lefate alla fede nella esistenza di una divinità. Es. Cardìa ritiene che si possa parlare di Fattore religioso anche quando la persona dichiara di non credere in Dio, e pretende di comportarsi in maniera coerente a tale convinzioni; in questa prospettiva, quindi, si può parlare di fattore religioso quando la persona chiede l’eutaniasia, dichiarando di non credere in Dio, e quindi si preferire al morte ad una vita di malattia. In ogni caso, sia che ci si riferisca ad uno o all’altro concetto, è evidente che, per l’importanza delle questioni trattate, il fattore religioso deve essere disciplinato dal legislatore statale e, in molti casi, richiede l’intervento della PA => il DE comprende quel ramo in continua evoluzione del diritto pubblico che riguarda ogni profilo del fattore religioso. In particolare, il DE considera il fattore religioso in tre forme:

a. INDIVIDUALE, quando si prendono in considerazione le convezioni religiose del singolo b. ASSOCIATA, quando il DE disciplina l’azione dei gruppi religiosi c. (^) INTERORDINAMENTALE, quando si considerano i rapporti tra l’ordinamento dello Stato e quelli delle confessioni religiose.

Un altro concetto che va chiarito è quello che, anche se il nostro corso riguarda principalmente il DE interno, l’insieme delle norme e delle decisioni giurisprudenziali provenienti dalle Autorità italiane sul fenomeno religioso, il DE include sia le norme dell’UE che quelle internazionali. Inoltre, in molti casi, le norme italiane, per disciplinare il fenomeno religioso, rinviano al diritto di una confessione religiosa o presuppongono una qualificazione giuridica prodotta dall’Ordinamento di una confessione religiosa. Es. di rinvio del diritto interno a quello di una confessione religiosa si ha, in Italia, con l’istituto del matrimonio concordatario =>è un matrimonio religioso, che ha effetti civili. Questo istituto, religioso, ha effetti nello Stato, Stato che rinvia alla disciplina religiosa. Il diritto religioso diviene efficace nello Stato. Es. di un diritto religioso che ha efficacia nello Stato si ha quando il legislatore statale, nell’elaborare una legge, utilizza qualifiche –concetti che appartengono all’ordinamento giuridico di una confessione religiosa. Quando il legislatore ordinario parla del “parroco”, si rifà all’ordinamento della chiesa cattolica.

Il DE è sostituito anche da norme prodotte dagli ordinamenti religiosi; in tale contesto si inserisce la distinzione tra:

  • Diritto canonico = ordinamento giuridico della chiesa cattolica, l’insieme dei fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridica organizzata.
  • Diritto ecclesiastico = ramo dell’ordinamento giuridico statale.

NB. comunque, fino al 1873, nelle facoltà italiane statali si insegnata “Teologia”; nel corso, era insegnato anche il diritto canonico; 1873 –soppressione della facoltà di teologia 1884 –istituita la cattedra di DE (data di nascita del DE italiano). La cattedra di DE includeva anche il diritto canonico, oltre la disciplina statale del fenomeno religioso: gli studiosi di DE erano contemporaneamente sia ecclesiasti cisti che canonisti. => tra le due materie vi era un costante rapporto di scambio, il quale si rafforza con i PATTI LATERANENSI.

I Patti Lateranensi (1929) È un accordo stipulato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, con il quale viene risolta la “Questione romana”: nel 1861 nasce lo Stato italiano, ma il processo di unificazione prosegue ancora, terminando nel 1870, con la breccia di Porta Pia e la conquista dello Stato pontificio; Pio IX si dichiara prigioniero in Vaticano => tutti i cattolici in Italia non collaborano con lo Stato, che cerca di risolvere la situazione con la “Legge delle guarentigie pontificie” (1871), dedicata alla figura del Papa: la L. riconosce il Papa come cittadino dello stato italiano, parificandolo in tutto e per tutto al Re di’Italia; allo stesso tempo riconoscendo al Papa il diritto di utilizzare tutti i beni che possedeva quale sovrano dello Stato pontificio. Il Papa non accetta tale soluzione, ritenendola unilaterale (decisa solo dal Parlamento italiano). Dunque, dal 1871 al 1929, i rapporti Stato –Chiesa sono sostanzialmente conflittuali: in tale conflitto, a perdere è lo Stato, che non può contare sull’appoggio della gerarchia ecclesiastica, ne quello dei cattolici che, su indicazione del Papa, non partecipavano alle elezioni, come candidati né come elettori; la situazione aveva invece giovato il Papa, che nel 1870 è privato del suo regno materiale, ed ha più energie per dedicarsi alla sua missione di guida della chiesa universale.

  • La situazione di conflitto svantaggia lo Stato, avvantaggia la Chiesa.

Sotto il profilo sociale peraltro, l’incidenza della religione è sempre stata ampliata dal fatto che gli ecclesiasti cisti erano persone erudite: nelle singole realtà, quindi, erano spesso le uniche in grado di interloquire alla pari con coloro che detenevano il potere politico di governo. Con riferimento alla realtà italiana, questo rilievo politico è sempre stato “aggravato” dalla presenza del Papa: il fatto che in Italia sia fisicamente presente il Papa ha dato particolare rilievo alla religione nelle vicende politiche del nostro Paese; da qui l’importanza della disciplina giuridica del fenomeno religioso, che è un modo attraverso cui il fattore religioso è controllato da chi detiene il potere (ecco perché iol DE è nella sfera del diritto pubblico).

L’altro motivo per cui il DE appartiene al diritto pubblico riguarda l’oggetto della materia: le norme del DE sono in gran parte norme di diritto costituzionale –amministrativo; ciononostante, il DE si differenzia dalle altre materie perche ha numerosi punti di contatto con le altre discipline; in particolare:

  • (^) Il Diritto privato => il fattore religioso è considerato sotto le tre forme (individuale, associata, interdinamentale), quindi il DE prende in considerazione la dimensione individuale del fattore religioso, i rapporti contrattuali, che coinvolgono i soggetti che esprimono la propria identità religiosa, e quelli successori, quando entra in gioco l’identità religiosa del de cuius e degli eredi.
  • Il Diritto internazionale => soprattutto quando la confessione religiosa coinvolta è la Chiesa cattolica, perché a capo della Chiesa vi è il Romano pontefice, ce è un soggetto di diritto internazionale, quando è concepito come soggetto di diritto internazionale.
  • Ogniqualvolta gli internazionalisti devono studiare la posizione del Papa, la natura dei trattati- concordati stipulati dal Papa, devono conoscere il DE; viceversa, un ecclesiasticista che si occupa dell’attività internazionale del Papa, deve conoscere il Diritto internazionale. NB. quello che noi chiamiamo Papa, nel diritto internazionale è conosciuto con un’espressione specifica: “Santa Sede” –nozione canonista recepita dal Diritto internazionale. È un’espressione che può essere intesa:
  • Nel senso stretto, dell’ufficio del Romano pontefice
  • Nel senso lato, anche di tutti gli altri uffici della curia romana (=tutti i dicasteri che collaborano con il papa) NBB. Il diritto internazionale ha un altro campo in comune con il DE, ovvero il riconoscimento e tutela internazionale della libertà religiosa.

Momenti della storia della disciplina del De dalle origini (1884) I contenuti del DE cambiano con il cambiare della forma dello Stato, perché con esso muta anche il rapporto con il fattore religioso, il modo di intere la libertà religiosa, ed il rapporto Stato –confessioni religiose.

  1. 1884 => nasce il DE, ancora privo di contenuto preciso; riguardava:
    • La definizione del rapporto Stato –Chiesa cattolica
    • Controversie su applicazione delle leggi eversive dell’asse ecclesiastico
    • Controversie sui controlli giurisdizioni dello Stato sulle organizzazioni confessionali

Perché tale importanza a questi argomenti? Perché nel 1870, con tutta la frattura Stato –Chiesa, il DE doveva trovare una soluzione a questo rapporto conflittuale, determinatosi soprattutto intorno a due punti: 1)La “confisca dei beni ecclesiastici”: i piemontesi, per la guerra di indipendenza, avevano bisogno di soldi, confiscati alla Chiesa; e dunque nascono una serie di controversie, regolate dal DE. 2)Lo Stato voleva il controllo della vita interna delle confessioni religiose (es. controllo della nomina del parroco)

In questo periodo, il De è elaborato da due maestri della disciplina, conosciuti come i Padri del DE italiano: Francesco Ruffini e Francesco Scaduto. Pero, questi, avevano idee completamente opposte:

  • Sul METODO: R => il De doveva essere studiato con un approccio storico, ricostruendo la storia di ogni istituto. S => Il DE doveva essere studiato con un approccio positivista, studiando le sole norme poste dal legislatore.
  • Sulle FONTI DELLA MATERIA: R => riteneva che il Diritto canonico doveva essere studiato nell’ambito del DE, al pari di quello statale. S => il diritto canonico doveva essere escluso dallo studio del DE
  • Sul RAPPORTO TRA STATO E FENOMENO RELIGIOSO: R era un liberale => la libertà del singolo, e soprattutto quella religiosa era il fondamento del DE: la Chiesa doveva godere di un regime giuridico particolare. S => poneva al centro della materia lo studio della volontà dello Stato, e considerava la libertà religiosa una concessione che lo Stato faceva ai cittadini, non un diritto. Quindi, per lui, la Chiesa e tutte le confessioni religiose dovevano essere considerate come delle associazioni private.

Questa differenza di visioni caratterizza tutta la struttura fondante del DE, che è appunto una disciplina all’interno della quale la soluzione degli studiosi ai problemi giuridici non sono mai unitarie, ma sempre almeno bipolari.

  1. Questa contrapposizione è superata da Santi Romano (1918) Nel 1918 scrive “L’ordinamento giuridico”. Il diritto non è prodotto solo dallo Stato, perché nasce dalla società => dove vi è un gruppo organizzato sociale, li c’è il diritto.

Questa teoria si applica ai gruppi religiosi; lo stesso Santi Romano, per dimostrare la validità della sua teoria, fa l’esempio della Chiesa cattolica => il diritto canonico è vero diritto perché posto da un gruppo religioso stabile (i cattolici). L’aspetto più importante della teoria di Santi Romano è il fatto che lui afferma che in uno stesso territorio giuridico è possibile che sussistano più ordinamenti, se nello stesso territorio esistono più gruppi sociali (ogni gruppo ha il suo diritto). NB. fino a Santi romano si riteneva che l’unico diritto vero fosse quello statale; lo stato ha sovranità sul suo territorio, è l’unico soggetto sovrano, e su quel territorio c’è un solo diritto. Grazie a Santi Romani, il De si sviluppa come un diritto che studia il rapporto tra ordinamento statale e religioso. Comunque, questo rapporto soprattutto si afferma con riferimento alla Chiesa cattolica, per ragioni storiche, ma si può applicare a qualsiasi confessione religiosa (es. islamica).

  1. 1925 -45 – Periodo fascista Il regime fascista risolve:
  • Il rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica (Patti Lateranensi)
  • Il rapporto con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (L. n 1159/29 sui culti ammessi, tuttora in vigore)

Il De è quindi, qui, il diritto che studia i patti lateranensi (la l.1159 non interessava). Ritorna l’attenzione al diritto canonico. Il De è fortemente politicizzato.

Si affermano due chiavi di lettura dei Patti lateranensi:

  • Gli studiosi vicino al fascismo consideravano i Patti a favore dello Stato, evidenziando soprattutto le norme che limitavano l’azione della Chiesa; quelli più lontani dal regime fascista interpretavano i Patti evidenziando soprattutto quelle norma che tutelavano la libertà di azione della Chiesa e sancivano il carattere confessionale in senso cattolico dello stato.

1945 –Crollo del Regime fascista.

• NON solo della posizione giuridica attribuita alla Chiesa cattolica

• MA anche dei principi di libertà religiosa e di uguaglianza giuridica

Nasce un dibattito, NON solo giuridico per specialisti, MA anche politico in quanto le confessioni religiose diverse dalla cattolica, appoggiandosi giustamente alla C., premono sul governo italiano per costringere appunto il governo ad attuare l’art. 8, C.

6. La classe politica italiana, però, resiste e avremo delle intese con delle confessioni religiose diverse

dalla cattolica, SOLO nel 1984.

In questo ventennio (da metà anni ’60 al 1984), gli ecclesiasticisti, continuando la tradizione dualista di Ruffini e Scaruto, si dividono in 2 grandi schieramenti, secondo cui:

1- lo St. italiano deve gestire il fattore religioso limitandosi ad applicare l’art. 8, C. --> per questi studiosi, fatta salva la posizione della Ch. cattolica, era necessario stipulare accordi con le altre confessioni passando in maniera definitiva dal regime confessionale favorevole alla Ch. cattolica costruito dal regime fascista al regime pluralista disegnato dalla C.

2- lo St. italiano doveva tutelare soprattutto i singoli cittadini all’interno del territorio italiano e all’interno delle stesse confessioni religiose, valorizzando il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 19, C.. In particolare, secondo questa interpretazione, lo St. doveva elaborare una legge comune sul fattore religioso (se ne continua ancora a parlare, ma non è stata mai elaborata). --> ( next line )

7. --> Oggi lo St. italiano disciplina il fattore religioso:

• a livello individuale: in conformità all’art. 19,C.

• a livello collettivo: attraverso accordi con le singole confessioni religiose.

• Manca, invece, una L. ordinaria sul fattore religioso.

Che cosa succede al dir. eccl. quando lo St. italiano da metà degli anni ’80 fino alla fine del ‘900, si definisce NON solo come uno stato democratico MA anche come uno stato sociale?

STATO SOCIALE = stato che agisce direttamente per rispondere ai bisogni dei cittadini

Nel momento in cui lo St. Italiano si configura come St. sociale, il rapporto con il fenomeno religioso assume una duplice connotazione perché lo St. Italiano deve:

• da una parte, garantire a tutti il dir. di lib. religiosa sancito dall’art. 19, C.;

• dall’altra, intervenire con sostegni finanziari rivolti a favorire attività e comportamenti idonei a

favorire la realizzazione del fine religioso e siccome a partire dal 1984, lo St. italiano ha stipulato accordi con molte confessioni religiose diverse dalla cattolica, questo impegno finanziario/di sostegno attivo è divenuto notevole.

8. Quindi alla fine del ‘900, il rapporto tra St. e fenomeno religioso si è ormai definito in senso

pluralistico ovvero lo St. italiano è uno stato che effettivamente dà rilievo al sentire religioso di tutte le

confessioni, e non solo di quella cattolica, e riconosce tutte le confessioni religiose come suoi interlocutori.

Che cosa succede alla fine degli anni ’90?

Negli anni ’90 lo studio del dir. eccl.:

• per un verso: risulta bloccato dallo stallo legislativo dei governi che lasciano incompiuto il disegno

di riforma della materia ecclesiastica

• per altro verso: deve confrontarsi con 3 questioni emergenti:

1- diffusione in Italia di nuovi movimenti religiosi per lo più extraeuropei = movimenti religiosi che non appartengono alla tradizione europea e alle forme del sacro alle quali noi siamo abituati. --> Quindi il compito del dir. eccl. rispetto a questi fenomeni, è quello di stabilire se questi movimenti sono effettivamente movimenti religiosi e quindi mov. la cui disciplina giur. è data dal dir. eccl. La nozione di religione e di confessione religiosa alla quale noi siamo abituati ricalca fondamentalmente lo schema delle 3 religioni monoteiste. Però attualmente in Europa esistono dei movimenti che si auto definiscono come religiosi che si allontanano molto da questi schemi e, quindi, il problema che si pone il giurista è quello di stabilire se questi gruppi hanno lo stesso diritto di tutela che ha ad es. la Ch. cattolica.

2- processo di integrazione ed unificazione europea = con l’UE, allo stato nazione, si è affiancata l’Europa degli stati. Sotto il profilo giuridico, con l’UE si è determinata una rivoluzione nel sistema delle fonti in quanto il diritto nazionale interno deve coordinarsi con il dir. di derivazione eu. e questo fenomeno riguarda anche il fattore religioso. Per cui, oggi gli ecclesiasticisti NON possono più guardare solo alla Cost. ita./alle L. ord. italiane/alla giurisprudenza ita. MA devono anche guardare al dir. eu. Quindi cambia lo statuto della disciplina.

3- messa in discussione della laicità dello St. ita. = (verrà approfondita successivamente) lo St. italiano è uno stato laico = ha una posizione di equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose + distingue la propria sfera di azione dalla sfera di azione delle confessioni religiose --> è laico quanto la religione è una realtà separata e distinta dal potere politico quando cioè la società NON è governata da regole religiose. Il carattere laico dello stato è una conquista della cultura europea. Tuttavia, la natura laica dello stato e la separazione tra società e religione è oggi messa in discussione dal fatto che le religioni hanno riconquistato la sfera pubblica. Quindi la religione preme sul sistema politico, sociale e giuridico e ciò, soprattutto, per 2 ragioni: a )per l’avanzata dell’Islam b) per il recupero del peso politico e mediatico della Ch. cattolica

a) L’avanzata dell’Islam è dovuta essenzialmente ai fenomeni migratori. Perché questi migranti mettono in discussione la laicità dello stato? Perché nella religione islamica NON c’è differenza tra regola giuridica e regola religiosa --> per la religione islamica la società deve essere retta/governata dalla regola religiosa (Shaaria). La laicità è quindi fortemente messa in discussione perché il principio della separazione tra sfera religiosa e sfera civile/sociale è un principio che trova le sue radici nel cristianesimo (“date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare”). Quindi per i cittadini Eu. cristiani ed ebrei il concetto di separazione fa parte delle proprie categorie culturali, a differenza degli islamici che invece hanno difficoltà ad accettare questa

Il tema delle fonti può essere affrontato a partire dalla distinzione tra fonti di cognizione e fonti di produzione: Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali veniamo a conoscenza delle norme che riguardano la nostra disciplina => sono quindi i documenti nei i quali troviamo le norme sul fenomeno religioso; Le fonti di produzione sono invece i soggetti abilitati dall'ordinamento a creare il diritto oggettivo; si intende anche, per fonti di produzione, i procedimenti attraverso i quali sono poste in maniera legittima le norme. Le fonti di cognizione rispondono alla domanda " Dove si trovano le norme che disciplinano il fenomeno religioso? " , mentre le fonti di produzione rispondono alla domanda " Chi é che pone le norme in materia religiosa ?". Teniamo presente che non esiste uno codice ufficiale di diritto ecclesiastico, e non esiste nemmeno un testo unico che raccoglie e coordina le fonti sul fenomeno religioso. Esistono dei codici di Diritto ecclesiastico che sono raccolte private (ovvero codici ricostruiti dagli studiosi che hanno raccolto in un solo volume le principali fonti in materia religiosa) ma queste raccolte non sono ufficiali; quindi il codice civile ovviamente non ha niente a che fare con i codici di diritto ecclesiastico, che non sono raccolte emanate dal legislatore, MA raccolte di privati. Vediamo ora cosa e quali sono le fonti di cognizione di diritto ecclesiastico => sono disposizioni legislative dello stato, emanate sia in modo unilaterale che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Le fonti di cognizione sono documenti di vario livello nella gerarchia delle fonti del diritto, e sono state emanate dal 1929 ad oggi. La prima fonte di cognizione del Diritto Ecclesiastico é la nostra Costituzione , ovvero il primo documento al quale attingere per trovare le norme che disciplinano il fattore religioso. La Cost contiene norme che menzionano in via DIRETTA il fattore religioso, e queste sono gli artt. 3-7-8-19-20. I primi artt da consultare nel caso in cui dobbiate risolvere un problema giuridico che riguarda il fattore religioso sono questi. Non solo, oltre a contenere delle norme che disciplinano in modo diretto il fattore religioso (contenenti il nome "religioso"), contiene anche delle norme che lo disciplinano in modo INDIRETTO: queste sono gli artt. 2-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25, ovvero gli artt che garantiscono le libertà civili. Per capire la differenza tra una norma della nostra Costituzione che disciplina in modo diretto il fenomeno religioso ed una norma che lo disciplina in modo indirett, facciamo un confronto tra l'art 3,1 Cost. e l'art 2. L’art 3,1 disciplina in modo diretto il fattore religioso, perché afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione; quindi, l'art 3, in maniera esplicita afferma che l'atteggiamento religioso dei cittadini (e quindi il fatto di credere o meno) non influisce sulla condizione giuridica del cittadino. E dunque, a prescindere dalla religione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, hanno la stessa dignità nella società. Chiaramente, l'art 3 é la risposta giuridica che i padri costituenti danno all'esperienza del regime fascista , e in modo particolare alle leggi razziali. In ragione dell'art 3, nessun cittadino può subire discriminazioni per ragioni religiose. (Norma espressa) L’Art 2 non si rivolge solo ai cittadini, ma é un articolo che tutela tutte le persone che si trovano nel territorio italiano => afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Questa norma non considera il fenomeno religioso in maniera esplicita, ma lo considera implicitamente, sotto due profili: ⁃ Il primo profilo è stato evidenziato dalla Corte costituzionale nel 1984, quando ha stabilito che tra le formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'uomo debbano essere incluse anche le confessioni religiose. Ne consegue che quando all'interno di una confessione religiosa viene violato un diritto inviolabile dell'uomo, lo stato italiano deve intervenire => Anche se lo stato italiano, in quanto laico, in linea di principio non interferisce nella vita interna delle confessioni religiose, quando però all'interno di queste confessioni é posto in discussione un diritto inviolabile, lo stato deve intervenire. ⁃ Il secondo riferimento implicito é dato dal concetto di “diritti inviolabili”. I diritti inviolabili sono diritti che lo stato riconosce ad ogni essere umano in quanto tale e che si obbliga a garantire, riconoscendo che questi diritti non sono nella disponibilità del legislatore: lo stato, cioè, ritiene che questi diritti non siano creati dalla legge, ma esistano prima della legge, ed indipendentemente da essa. Questo concetto di diritti inviolabili fu inserito nella Cost su proposta dei cattolici, perché il concetto di diritto inviolabile è un

concetto che nasce nella religione cristiana => per il cristianesimo ogni persona, in quanto creata da Dio, ha dei diritti che nessuno gli può togliere. Questa concezione è poi diventata un art fondamentale della Cost. Dopo la Costituzione, le altre fonti di cognizione di Diritto Ecclesiastico sono le norme di derivazione concordataria. Parliamo delle leggi che sono emanate dal parlamento in esecuzione di accordi con la chiesa cattolica o con le altre confessioni religiose. Come abbiamo detto, lo stato italiano, in quanto laico, quando deve disciplinare l'azione del confessioni religiose nel proprio territorio è obbligato (dagli art 7-8 Cost) a cercare un accordo con le confessioni religiose. Una volta che l'accordo è raggiunto deve essere introdotto del nostro ordinamento con una legge di esecuzione. Se l'accordo riguarda i rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica => la legge di esecuzione è garantita dall' art 7,2 Cost ; se invece l'accordo riguarda i rapporti tra stato italiano e confessioni religiose diverse dalla cattolica => la legge di esecuzione è garantita dall' art 8, Cost. La garanzia consiste nel fatto che le leggi che hanno eseguito gli accordi tra stato e confessioni religiose hanno la forza giuridica di leggi costituzionali: non possono essere modificate da leggi ordinarie.

NB. Per quanto riguarda i rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica, la principale fonte di cognizione è costituita dai Patti lateranensi e dalle loro successive modifiche. I patti lateranensi sono stati stipulati l'11/2/29. Vengono detti patti lateranensi perché l'accordo è stato firmato nel palazzo del Laterano (l'accordo prende il nome del luogo in cui é stato firmato, come da prassi di diritto internazionale). Questi patti, per avere valore giuridico all'interno dell'ordinamento italiano dovevano essere resi esecutivi con legge, e questa è la legge n. 810/29 (legge di esecuzione). Dei tre documenti componenti i patti é rimasto in vigore solo il trattato, documento con il quale è stato costituito lo stato-città del Vaticano: con il trattato, lo stato italiano rinuncia alla propria sovranità su una parte del suo territorio, ed attribuisce la sovranità al papa. Il concordato non è più in vigore dalla modifica del 1984; La convenzione economica ha esaurito i suoi effetti perché questo accordo economico ha indennizzato la chiesa cattolica dei beni che gli erano stati sottratti in occasione della conquista dello stato pontificio: Poiché la conquista dello stato pontificio aveva privato il papà dei suoi beni, la convezione economica risarciva in parte il pontefice (é, ad es, in ragione di questa convezione che lo stato italiano fornisce gratuitamente elettricità ed acqua allo stato vaticano). La legge che ha eseguito l'accordo del 18/2/84 (accordo di villa madama) é la l.121/85. Questa NON è garantita dall'art 7,2 Cost, ma dall'art 10,1, poiché l'accordo ha totalmente modificato il concordato del 1929. Sempre per ciò che riguarda la chiesa cattolica, una fonte di cognizione importante è la l.206/85, che ha autorizzato la ratifica del protocollo del 15/11/84 sugli enti ecclesiastici ed il sostentamento del clero. Anche questa legge è coperta dall'art 10,1. A questa legge si affianca la l. 222/85.

Per quanto riguarda i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (dette anche confessioni di minoranza), la principale fonte di cognizione è costituita dalle leggi unilaterali dello stato, approvate sulla base di intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. L'art 8,3 della nostra costituzione stabilisce infatti che i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Qual è il significato del terzo comma dell'articolo 8? Questo comma obbliga lo stato ad utilizzare la legge per disciplinare i suoi rapporti con le confessioni religiose; in secondo luogo, l'art 8 obbliga lo stato a cercare un'intesa con le confessioni religiose interessate. Una volta raggiunto l'accordo, il parlamento italiano o approva l'accordo emanando una legge che lo esegua, oppure lo respinge, senza emanare alcun provvedimento legislativo. Non é quindi possibile che la posizione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sia disciplinata da una legge formalmente e materialmente unilaterale. Ad oggi, sono state stipulate 11 intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica. La prima è stata stipulata con le chiese rappresentate dalla tavola valdese (nel 1984); tale intesa è divenuta il modello per la stipula delle successive intese con le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. Importante è anche l'intesa stipulata con le comunità ebraiche nel 1989. Nel 2012 lo stato italiano ha stipulato un'intesa con l'Unione buddhista italiana ed un'altra intesa con l'Unione induista italiana => Per la prima volta quindi, lo stato italiano, nel 2012, ha stipulato intese con confessioni religiose non appartenenti al ceppo cristiano e giudaico. Manca invece un'intesa con la religione islamica, poiché l'Islam, come si è detto nella scorsa

state distribuite tra stato e regioni, in regime di concorrenza. La materia religiosa è stata disciplinata dall'art 117,2 lett C , ha stabilito che la materia dei rapporti tra stato e confessioni religiose deve essere disciplinata per legge, ed esclusivamente per legge statale, e, sotto questo profilo, la l. 3/01 si è limitata a confermare la disciplina precedente. Questo perché la materia dei rapporti tra stato e confessioni religiose tocca l'esercizio del diritto di libertà religiosa, che è garantito dall'art 19 Cost, e perché i rapporti riguardano l'autonomia delle stesse confessioni (garantita dagli art 7/8 cost). Per queste ragioni, la potestà legislativa in materia ecclesiastica é riservata al legislatore statale, che si può occupare, nel disciplinare il fenomeno religioso, anche di materie la cui competenza é affidata in via esclusiva alle regioni (quindi, ad es, anche se le regioni hanno competenza esclusiva nella organizzazione delle strutture ospedaliere, quando questa organizzazione riguardi il Fenomeno religioso, e quindi si tratti ad es di disciplinare la posizione di cappellani, interviene la legge dello stato). Chiarito il rapporto tra la l.3/01 e il DE, vediamo quali sono le caratteristiche del sistema di produzione in materia ecclesiastica. Un profilo caratteristico è l'alternanza tra leggi ordinarie e costituzionali => In materia religiosa può accadere che una legge ordinaria sostituisca una costituzionale. Noi sappiamo che sia le leggi ordinarie che quelle costituzionali sono prodotte dal nostro parlamento; la differenza riguarda le modalità di produzione: legge ordinaria => elaborata con la procedura di maggioranza semplice ordinaria, e sappiamo che la legge ordinaria é subordinata alla costituzione ( la legge ordinaria non può contrastare né modificare una legge costituzionale). leggi costituzionali => elaborate dal nostro parlamento secondo una procedura aggravata, perché queste leggi vanno a modificare la Cost. In materia ecclesiastica può succedere che una legge ordinaria vada a sostituire o modificare una legge costituzionale. Questa ipotesi si verifica solo nel caso di leggi che eseguono gli accordi con la chiesa cattolica e nel caso di leggi che eseguono le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Il meccanismo è questo: quando lo stato italiano raggiunge un accordo con la chiesa cattolica, questo è costituzionalmente protetto. In modo specifico, la legge di esecuzione dei patti lateranensi (810/29) é protetta dall'art 7,2 della costituzione. Il che significa che una legge ordinaria non può modificare la legge 810, mentre gli accordi che lo stato italiano assume con le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono protetti dall'art 8,3 Cost. È questo significa che le leggi ordinarie che eseguono questi accordi, come ad es la l.101/89 che esegue l'accordo tra stato italiano e comunità ebraiche, NON possono essere modificate da una legge ordinaria, è questo perché lo stato vuole che ciò che ha concordato con le confessioni religiose non sia posto in discussione da una maggioranza parlamentare semplice. Questa é la regola generale: le leggi di esecuzione di accordi tra stato e confessioni religiose sono leggi ordinarie, MA costituzionalmente protette. Come si fa quindi a modificare le leggi di esecuzione degli accordi tra stato italiano e confessioni religiose? Ci sono due modi: il primo è quello che concretamente è stato utilizzato da stato e confessioni religiose => Quando lo stato italiano ritiene che il suo accordo con una confessione religiosa vada rivisto, inizia delle trattative con la confessione religiosa interessata per modificare di comune accordo i patti già stipulati e resi esecutivi in Italia con l. Ordinaria costituzionalmente protetta. In questo caso, se l'accordo si raggiunge, questo viene reso esecutivo nel nostro ordinamento con una legge ordinaria che modifica la precedente l. ordinaria, costituzionalmente protetta. Es. nel 1929, lo stato italiano, per la prima volta nella storia, stipula un accordo con la chiesa; questo accordo viene eseguito nell'ordinamento interno con la l. 819/29. Quando hanno elaborato la nostra Cost, per evitare di entrare in contrasto con la chiesa cattolica, hanno deciso di garantire la l. 810 con art 7 Cost; tale art, IIc, dichiara che i rapporti tra stato e chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi e che le modifiche di questi patti , volute da stato e chiesa, non richiedono procedimento di revisione costituzionale => la l. 810 NON poteva essere modificata da una legge unilaterale statale. Nel caso pero di accordo tra stato e chiesa, la legge unilaterale di esecuzione di questo accordo era sufficiente, e poteva modificare la precedente legge costituzionalmente protetta. E questa è la strada che è stata seguita fino ad ora: quando nel 1984 si é giunti ad un nuovo accordo tra stato italiano e chiesa cattolica, questo è stato eseguito con una legge ordinaria, l.121/85; se invece lo stato italiano vuole modificare unilateralmente la legge ordinaria che ha dato

esecuzione all'accordo con la chiesa cattolica/altre confessioni religiose, poiché questa legge ha copertura costituzionale, per la sua modifica non basta la maggioranza semplice della legge ordinaria, ma é necessaria una legge costituzionale. Questo fenomeno é chiamato " decostituzionalizzazione delle norme garantite ". Questa è la prima particolarità. Poi. Quando parliamo di fonti di produzione del DE, dobbiamo considerare che la materia religiosa é disciplinata anche a livello europeo; un altro legislatore legittimato a dettare norme in materia religiosa é il parlamento europeo. Abbiamo due fonti importanti: il trattato di Lisbona del 2007 (entrato in vigore nel 09, che ha modificato il trattato sull'UE e quello che costituisce la comunità europea). L'altra fonte molto importante é la carta di Nizza nel 2000, detta impropriamente "carta dei diritti fondamentali dell'UE. La carta di Nizza dei finisce un gruppo di diritti e di libertà fondamentali che devono essere garantiti a tutti i cittadini dell'UE. Ovviamente tra questi diritti vi è anche quello di libertà religiosa. Considerate che il diritto dell'UE opera in ragione dell'art 11 Cost, il quale afferma che l'Italia accetta le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia sociale tra le nazioni (l'Italia, quindi, accetta che il legislatore europea possa dettare norme in materia religiosa che trovano applicazione nel nostro ordinamento, in quanto é convinta che in questo modo si agevolano rapporti distesi con gli altri Stati dell'Unione). Il parlamento ita accetta di limitare il proprio potere esclusivo in materia religiosa, nella convinzione che questa limitazione gioverà all'unione tra gli Stati europei. In ogni caso la disciplina europea in materia religiosa é sottoposta ai limiti de principio di attribuzione. Questo principio stabilisce che l'UE possa agire esclusivamente nei limiti delle competenze che gli sono attribuite dagli Stati membri. La disciplina del Fenomeno Religioso, sia individuale che collettivo, é una competenza che gli Stati membri riconoscono all'UE.

Un'altra fonte di produzione del diritto in materia religiosa é costituita dalle norme di diritto internazionale sia generale che convenzionale. Il diritto internazionale generale è costituito da tutte le norme generalmente riconosciute dai soggetti di Diritto internazionale. Pensate per esempio alla norma pacta sunt servanda: questa norma è una norma riconosciuta da tutti i soggetti che operano nell'ambito internazionale, mentre il diritto internazionale convenzionale é il diritto che scaturisce dagli accordi tra lo stato italiano e gli altri Stati. Questi accordi possono essere bilaterali o multilaterali. Tutte le norme di diritto internazionale che riguardano il fattore religioso, e che hanno una valenza generale, vincolano il legislatore italiano in ragione dell'art 10,1 Cost, il quale stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

  • Quindi, nel nostro ordinamento, il legislatore, quando deve elaborare una norma in materia religiosa, deve rispettare non solo la costituzione, che é la fonte interna sovraordinata, ma anche il diritto comunitario ed internazionale. L'art 117.2, introdotto con la legge n.3/01 ha infatti stabilito che lo stato e le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal l'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Pertanto, nell'emanare norme in materia religiosa, il legislatore statale è obbligato a conformarsi non solo alla nostra costituzione, ma anche a ciò che ha stabilito il legislatore europeo e a ciò che risulta nel diritto internazionale. Al riguardo, occorre considerare che il diritto dell'UE direttamente applicabile prevale sul diritto nazionale interno. Se la norma interna contrasta una legge esterna non direttamente applicabile, il giudice applica la norma interna, ma rinvia la questione alla C.cost., che deve decidere se la norma interna sul fattore religioso sia conforme alla norma europea non direttamente applicabile. In ogni caso, i principi fondamentali della nostra cost. prevalgono sempre sul diritto europeo; allo stesso tempo, se la C.cost ritiene che una norma offra maggiore tutela ai diritti fondamentali della persona rispetto ad una norma europea, da prevalenza a quella interna. Stabilito che colui che pone norme in materia ecclesiastica è il parlamento italiano, e stabilito che nel porre queste norme il parlamento deve attenersi alla costituzione, agli accordi internazionali ed al diritto europeo, possiamo dire che la legge ordinaria é la principale fonte del diritto ecclesiastico. Quando il legislatore ordinario disciplina materie sulle quali non ha raggiunto accordi con le confessioni religiose, non ci sono particolari problemi nella emanazione della legge. I problemi ci sono quando la legge ordinaria applica le norme che sono state introdotte dalla legge che ha eseguito l'accordo tra stato e confessioni religiose. In

in modo da collocare l'ora di religione tra due materie obbligatorie). Queste modalità organizzative sono state considerate lesive del diritto di libertà di scelta, perché si é ritenuto che la scelta di questo orario fosse finalizzata ad indurre gli studenti a scegliere l'ora di religione, e ciò soprattutto nel caso di studenti minori, in quanto non potevano lasciare l'istituto scolastico. Si riteneva, invece, che la libertà di scelta dell'ora di religione richiedesse un orario scolastico nel quale l'ora di religione fosse collocata all'inizio o alla fine delle lezioni. Ma queste osservazioni, non prive di fondamento, non hanno trovato fondamento giuridico perché le circolari erano formalmente conformi alla legge ordinaria e on possono essere impugnate di canti alla corte costituzionale, perché non sono leggi ( le circolari spesso sono state utilizzate come strumenti di politica ecclesiastica. Sono fonti del diritto di basso livello, però hanno svolto una funzione politica, e quindi nell'ambito del DE hanno rilievo). Caratteristiche della produzione delle norme in materia religiosa, ed alcuni problemi che si sono posti rispetto alla nostra disciplina: La prima questione è quella se il legislatore regionale possa elaborare delle norme in materia ecclesiastica. è una questione nata con la legge n 3/01. Questa ha modificato l'art 117: al secondo comma, lett c), la disciplina dei rapporti tra stato italiano e confessioni religiose è riservata al legislatore statale: in linea di principio, nessun legislatore regionale (nemmeno per le regioni a statuto speciale) può dettare norme in materia religiosa. Pur tuttavia, se guardiamo ad alcuni statuti regionali, ed ad alcuni studi condotti dalla dottrina, possiamo dire che a certe condizioni è possibile parlare di un diritto ecclesiastico regionale. Anzitutto é possibile che tra le regioni e le confessioni religiose nascano rapporti di collaborazione. Quindi, il princip di collaborazione tra stato italiano e chiesa cattolica sancito dall'art 1 dell'accordo del 1984, si può realizzare anche tra regioni e autorità cattoliche locali. É possibile che alcune materie che spettano alla competenza esclusiva delle regioni, o che sono di competenza concorrente tra stato e regioni (come ad esempio l'istruzione religiose e la tutela e valorizzazione dei premi culturali tocchino l'interesse delle. Omessi ogni religiose, spingendo le confessioni stesse a cercare un accordo con le autorità regionali. Si può, cioè, pensar che la riserva di legge sancita dalla legge all'art 117,2, c) riguardi solo le forma apicali di relazione tra stato e chiese, e cioè che il legislatore statale é esclusiva,e te competente quando si tratta di regolare tutti i rapporti tra lo stato e una confessione religiosa e quando questi rapporti riguardano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. In queste ipotesi l'accordo avviene tra lo stato italiano e le autorità di vertice della confessione reggi osa interessata. Se invece si tratta di disciplinare materie che sono di competenza esclusiva della regione, o di competenza concorrente, ma si tratta di una materia che ha una dimensione prettamente locale, allora é possibile che la regione, prima di disciplinare quella materia, cerchi un accordo con le autorità confessionali locali, e ciò può accadere anche quando si tratta di una materia che spetterebbe allo stato, ma che questo, con una sua legge, ha affidato alle regioni. Così, per es., se una regione deve disciplinare la fruizione di un bene culturale che appartiene ad una diocesi (per es la visita di una stata. Eh si trovi in una chiesa), la regione cerca l'accordo con il vescovo diocesano; se raggiunge l'accordo, sulla base di questo la regione elabora un regolamento. Tuttavia, in questi accordi, le autorità regionali non possono contrastare la disciplina statale del fenomeno religioso e dei rapporti con le confessioni religiose, è possono utilizzare questi accordi per interferire nella politica ecclesiastica adottata dallo stato. La Possibilità di una collaborazione a livello locale, e quindi fra autorità regionali e autorità confessionali locali è giustificata dal fatto che le regioni sono soggetti costitutivi della repubblica e dal fatto che l'interesse religioso ha una rilevanza pubblica. Pur Tuttavia l'azione delle regioni é sempre subordinata a quanto deciso dal parlamento. Considerate anche che molti statuti regionali contengono norme che prevedono espressamente forme di collaborazione tra stato e regioni (come ad es. lo statuto della regione Calabria). Specifiche norme sono previste nello statuto della regione Lazio, che in particolare prevede rapporti di collaborazione con lo stato-città del Vaticano. Quindi abbiamo la particolarità , tutta italiana, di una norma regionale che prevede dei rapporti di collaborazione tra una regione è uno stato. Un caso a sé rappresenta lo statuto di Roma capitale del 2013. Questo statuto prevede espressamente l'elaborazione da parte della giunta comunale delle modalità organizzative e forme di collaborazione con lo stato- Città del Vaticano e con il romano pontefice quale capo della chiesa universale. Ricapitolando, possiamo dire che, fermo il principio sancito dall'art 117,2, c per il quale spetta solo al legislatore statale la disciplina dei rapporti tra stato e chiesa, possiamo dire che a certe condizioni é presente nell'ordinamento italiano un DE regionale, costituito dai regolamenti emanati dalle regioni, sulla base di accordi con le

autorità confessionali quando la tutela dell'interesse pubblico connesso alla dimensione religiosa, richiede la considerazione di questioni prettamente locali. Questa conclusione si determina soprattutto nel caso della regione lazio, in quanto ospita al suo interno lo stato -città del Vaticano, e quindi necessariamente nasce l'esigenza di regolamentare tuta una serie di rapporti con questo stato. Questa esigenza non riguarda solo la regione Lazio, ma anche e soprattutto la città di Roma, che deve necessariamente regolamentare il suo rapporto con lo stato Città del Vaticano, e con il pontefice (sovrano dello stato). Un altro problema del sistema delle fonti di produzioni del DE è quello delle fonti che devono eseguire le cd ulteriori intese tra autorità statali e confessioni religiose. Abbiamo detto che la nostra costituzione, e in modo specifico glia tra 7 -8, obbligano lo stato italiano a cercare un accordo con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose quando lo stato vuole disciplinare la posizione di queste confessioni sul proprio territorio. Questi accordi, però, sono spesso difficili, e richiedono anni di trattative. É per questa ragione che molto spesso lo stato italiano e le confessioni religiose, quando discutono per raggiungere un accordo decidono di rinviare ad altri accordi la disciplina di alcune materie. In genere, questo succede quando le trattative si sono prolungate oppure quando si é raggiunto un accordo chiaro e pacifico per alcune questioni, ma non c'é invece accordo su altre questioni. In questo caso, per evitare di far saltare la trattativa, si rinvia ad ulteriori accordi per quegli aspetti sui quali ci sono dei problemi. Così, per es., con l'accordo del 1984 tra stato italiano e chiesa cattolica si riuscì a stabilire che l'insegnamento della religione cattolica non era più obbligatorio ma facoltativo. Sancito questo principio, però, si decise che tutte le conseguenze pratiche che ne derivavano sarebbero state oggetto di un ulteriore Accordo tra il ministero della pubblica istruzione e la conferenza episcopale italiana. Quindi, per non rimettere in Discussione il principio del passaggio dalla obbligatorietà alla facoltatività, si decise di non discutere in quella sede la questione, ma che sarebbe stato deciso tra PI e conferenza episcopale (assemblea di vescovi costituita da tutti i vescovi di una nazione), con intesa apposita. NB Pe Rio stato ita, la conferenza episcopale è un ente ecclesiastico, dotTo di personalità giuridica. Rispetto alle altre conferenze e. cattoliche, quella italiana ha una particolarità: tra i suoi membri vi é il vescovo di Roma. Detto ciò, l'escamotage di rinviare ad ulteriori accordi le questioni più problematiche, é stato utilizzato anche in sede di trattativa con le altre confessioni. Ad es. quando é stata stipulata l'intesa con la tavola valdese, siccome i valdesi avevano meno potere contrattuale dei cattolici, nel formulare l'accordo, hanno chiesto allo stato italiano di obbligarsi a cercare un'intesa con la tavola valdese nelle ipotesi in cui occorre elaborare delle leggi che anche indirettamente coinvolgono la tavola valdese. Quindi, oltre gli accordi principali vi sono questi accordi di rinvio. Il problema che si pone è quello di stabilire come questi accordi di rinvio ("intese") debbano essere eseguiti nell'ordinamento italiano. Noi abbiamo detto che quando lo stato italiano stipula un accordo con la chiesa cattolica o le altre confessioni, questo si colloca in un ordinamento esterno a quello italiano e che quindi é necessario che un ordinamento recepisca l'accordo esterno attraverso una legge di esecuzioni. Il problema é stabilir con quale strumento giuridico debbano essere eseguiti gli accordi di rinvio. Parte della dottrina ritiene che gli accordi di rinvio (intese) sono delegificati, cioè devono essere eseguiti con dei regolamenti, ma in realtà dipende dalle norme che questi accordi di rinvio vanno a modificare, perché se gli accordi di rinvio toccano una materia che nel nostro ordinamento é disciplinata da una legge, o é riservata ad una legge, questi accordi, necessariamente, devono essere resi esecutivi con una legge; se invece gli accordi di rinvio vanno a toccare una materia disciplinata da regolamenti, occorre che gli accordi siano eseguiti con un Decreto del presidente della repubblica. Il principio appena illustrato, secondo il quale per eseguire gli accordi ulteriori o intese é necessaria una fonte omogenea a quella che già disciplina la materia trattata, non é stato rispettato nel caso dei giorni festivi. L'accordo del 1984 all'art 6 stabilisce che la repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche => la domenica, che di per sé é un giorno festivo per la chiesa cattolica, é giorno festivo per tutti gli italiani. per quanto riguarda le altre festività cattoliche, nel,l'art 6 si rinvia ad ulteriori intese tra lo stato italiano e la chiesa cattolica. L'accordo del 1984 é stato eseguito con la legge 121/85; questa legge tutela la chiesa cattolica perché riconosce la domenica come giorno festivo, e poi obbliga lo stato italiano a concordare con la chiesa cattolica le date delle altre festività religiose. I Italia abbiamo le festività laiche e quelle religiose: non riconosce i giorni festivi delle a,tre religioni. I giorni festivi sono stati concordati e l'accordo che contiene l'elenco delle varie festività, é stato introdotto nel nostro ordinamento con un DPR (792/85). Quindi, nel nostro ordinamento i giorni festivi

Quando lo stato stipula un accordo con una c.r., questo si colloca in un ordinamento esterno rispetto a quello italiano; e quindi necessaria una legge che lo recepisca nel nostro ordinamento (legge di esecuzione). Come è eseguito l’accordo di rinvio? Parte della dottrina ritiene che gli accordi di rinvio sono delegificati, e che quindi debbano essere eseguiti con dei regolamenti; in realta la modalità di esecuzione dipende dalle norme che tali accordi vanno a modificare: se gli accordi di rinvio toccano una materia disciplinata da una l./riservata ad una legge => devono esser resi esecutivi con legge se una materia disciplinata da regolamenti => eseguiti con D.P.R Per eseguire gli accordi ulteriori è necessaria una fonte omogenea a quella che già disciplina la materia trattata ECCEZIONE: accordo 1984- l’art 6 stabilisce che la Repubblica riconosce come festivi tutte le domeniche; per le altre festività cattoliche rinvia ad ulteriori intese tra stato e chiesa cattolica. Eseguito con l.121/85, che tutela la chiesa cattolica perche riconosce la domenica come festico, ed obbliga lo stato a concordare con la chiesa le date delle altre festività religiose. In Italia abbiamo le festività laiche e quelle religiose, non riconosce i giorni festivi delle altre religioni. I giorni festivi sono stati concordati e l'accordo che contiene l'elenco delle varie festività é stato introdotto nel nostro ordinamento con un DPR (792/85) => giorni festivi stabiliti con un atto di natura regolamentare, anche se questa scelta presenta una criticità, perché la questione dei giorni festivi influisce sull'esercizio dei diritti soggettivi (perche tocca il tema del lavoro) e quindi é questione che spetta al parlamento e non al governo. NE. Prima del 1985 l’elenco dei giorni festivi è sempre stato eseguito con legge. Due profili caratteristici del DE: Ex art 7 -8, lo Stato ita, quando deve disciplinare l’azione di una c.f., è obbligato ad attuare delle trattative con la stessa. Le trattative sono iniziate: Dal PdC => se si tratta di un accordo che riguarda tutta l’azione della c.r. in Italia. Dal singolo Ministro competente => se ha ad oggetto una materia specifica. Quando l’accordo è raggiunto, la bozza è presentata dal Governo a Parlamento; questo non può modificarla, può solo approvarla o respingerla. Nel corso dell’esame, il Parlamento può però usare 3 strumenti previsti in Cost:

  • Indicare al Governo come debba essere interpretata ed applicata la legge della quale si discute ( ordine del giorno )
  • (^) Il Governo riceve una direttiva sulla quale si può aprire un dibattito ( mozione )
  • Il Parlamento offre al Governo una direttiba e conclude il dibattito sulla mozione ( risoluzione ) Questi tre strumenti, con cui il P. influenza l’azione del Governo in materia religosa hanno una EFFICACIA solo POLITICA => se il Governo NON esegue le indicazioni del P., la l. è comunque pienamente VALIDA, così come è valido l’accordo che il Governo raggiunge con le c.r. MA il Parlamento può togliere la fiducia al GOvernoc he non abbia seguito le sue indicazioni (ed è il rischio che si è corso durante la discussione del disegno di legge per dare esecuzione all’accordo del 1984, quando si creò una spaccatura tra la destra, che appoggiava l’accordo, e la sinistra, che non condivideva molti dei suoi profili. La spaccatura portò il 20/3/85 ad una spaccatura => il P. chiese al Governo di impegnarsi a sottoporre preventivamente alla Camera e Senato ogni ipotesi di intesa con la Chiesa cattolica su nuove materie o sul modo di dare applicazione ai principi sanciti dall’accordo. Il Governo accetta, precisando che comunque i poteri di indirizzo delle Camere fossero circoscritti dalla cost. Alla fine, il testo della trattativa venne presentato nelle sue linee fondamentali, il Parlamento ritenne invece necessario analizzare tutta la bozza, non solo le linee ondamentali, e si rischio una crisi di governo, scongiurata grazie all’allora PdC, Craxi. Le legi Fotocopia l. 206/

l.222/ Disciplinano entrambe la materia degli Enti ecclesiastici, hanno lo stesso contenuto, per un errore del legislatore italiano. Sempre in occasione della revisione del concordato, durante le trattative non si riusciva a trovare un accordo sugli enti ecclesiastici e sul loro regime giuridico. La materia aveva una notevole incidenza sotto il profilo economico, e si decise di rinviare la definizione della amteria ad un momento successivo.

L’ accordo del 1984 contiene 1 solo art. che si occupa degli enti ecclesiastici => art. 7.6, che affida ad una Commissione paritetica (costituita da studiosi del diritto ecclesiastico che per metà sono nominati dallo Stato e per l’altra metà sono nominati dalla Chiesa) la formulazione delle norme sugli enti ed i beni ecclesiastici. Si costituisce ed inizia ad elaborare le norme sugli enti. Una volta che il lavoro è terminato, Stato e Chiesa lo approvano firmando un protocollo (doc. esterno all’ordinamento dello Stato). Per avere effetti nel nostro ordinamento, tale protocollo doveva essere eseguito con una legge. —> il Parlamento inizia ad elaborare questa legge di esecuzione MA, stranamente, inizia anche ad elaborare in contemporanea un’altra legge per applicare le norme sugli enti. Normalmente, ci dovrebbe essere:

  1. prima —> l’accordo tra Stato e Chiesa (accordo)
  2. l. di esecuzione —> che esegue l’accordo introducendolo nel nostro ordinamento 3)l. di applicazione —> che applica il contenuto dell’accordo MA sono momenti che si susseguono.

INVECE nel nostro caso, la l. di esecuzione e quella di applicazione sono state elaborate in parallelo, ed il legislatore, proprio a causa di questo modo confuso di operare, ha elaborato 2 leggi identiche: quella che doveva eseguire l’accordo —> che conteneva anche le norme di applicazione quella che doveva applicare l’accordo —> che conteneva le stesse identiche norme della prima Quindi nel nostro ord. esistono 2 leggi identiche MA le 2 leggi formalmente sono di rango diverso: L. 206 introduce nell’ord. il protocollo sugli enti = legge cost protetta (esegue un accordo Stato- Chiesa)

L. 222 = legge ordinaria, che può essere modificata dal Parlamento con un’altra legge ordinaria. E’ però evidente che siccome hanno lo stesso contenuto, anche se il P. modificasse la L. 222, le stesse norme resterebbero nel nostro ord. grazie alla L. 206.

La L. 222 ha peraltro un’altra caratteristica particolare: è entrata in vigore in seguito alla pubblicazione contemporanea nella GU della Repubblica e nella GU dell’ord. canonico (detta Acta Apostolicae Sedis). —> per la prima volta nella storia dell’ord. italiano una legge del Parlamento è entrata in vigore in ragione della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un ord. religioso.

Confessione religiosa Il termine confessione religiosa è utilizzato per la prima volta nella nostra Cost. L’ art. 1, Statuto Albertino utilizzava 2 espressioni per indicare la dimensione collettiva dell’FR: religione cattolica, con cui ci si riferiva ovviamente alla Chiesa cattolica culti ammessi, tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica Chiaramente l’uso di queste formula evidenziava la posizione di privilegio della Chiesa cattolica MENTRE le altre cr erano meramente ammesse.