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Diritto Processuale Penale: Notifiche, Impugnazioni e Modifiche dell'Imputazione, Appunti di Diritto Processuale Penale

Una panoramica dettagliata delle procedure di notifica nel processo penale italiano, con particolare attenzione alle notifiche al latitante. Inoltre, analizza le diverse tipologie di impugnazione, le modifiche dell'imputazione in udienza preliminare e in dibattimento, e il principio di correlazione tra accusa e difesa. Utile per comprendere le dinamiche del processo penale italiano e le sue peculiarità.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 04/02/2025

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federica-barmann 🇮🇹

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DOMANDE QUAESTIONES PROCEDURA PENALE
1. EFFETTI IMPUGNAZIONI
L’ esperimento di un mezzo di impugnazione produce determinati effetti che si ripercuotono sul
provvedimento impugnato e, se coinvolte, sulle altre parti processuali.
A) Effetto sospensivo:
In linea generale, l’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento soggetto a controllo.
L’esecuzione è, infatti, sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo
giudizio di impugnazione esperito dalle parti. L’effetto sospensivo è coerente con il principio di non
colpevolezza che postula la non eseguibilità della sentenza sino al momento in cui la colpevolezza
dell’imputato sia definitivamente provata. La regola non è esente da eccezioni:
a) Le sentenze di proscioglimento e quelle di non luogo a procedere sono immediatamente esecutive
nella parte in cui dispongono la revoca delle misure cautelari personali;
b) Altra eccezione si ha nel caso di impugnazione di ordinanze adottate in materia di libertà personale
in sede cautelare: le impugnazioni c.d. de libertate (artt. 309,310,311 cpp) non hanno efficacia
sospensiva.
B) Effetto estensivo:
L’effetto estensivo, disciplinato dall’art. 587 del codice, è tipico dei processi c.d. plurisoggettivi ossia nei
quali siano presenti più imputati ovvero il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena
pecuniaria accanto all’imputato. A norma dell’art. 587, entro determinati presupposti, l’impugnazione
proposta da una parte processuale giova anche alle altre. Sono previsti quattro casi:
a) L’impugnazione proposta da uno dei computati giova anche gli altri, salvo che non sia proposta per
motivi strettamente personali;
b) L’impugnazione proposta da uno degli imputati in procedimento connesso, nel caso in cui vi sia
stata riunione dei procedimenti, giova anche gli altri se i motivi riguardano la violazione di norme
processuali e non sono strettamente personali;
c) L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e al civilmente obbligato
per la pena pecuniaria;
d) L’impugnazione proposta dai medesimi soggetti giova anche l’imputato ai soli effetti penali e salvo
che non riguardi motivi strettamente personali.
Se ricorrono tali presupposti, chi non ha impugnato ha diritto ad essere citato nel giudizio di impugnazione
e a parteciparvi attivamente anzitutto mediante la proposizione di motivi nuovi. Nel caso in cui il giudice
dell’impugnazione non provveda alla citazione di tali soggetti, questi non hanno possibilità di ricorrere per
cassazione in quanto, non essendo stati parte del processo, non hanno legittimazione processuale attiva.
Tuttavia, i medesimi soggetti possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione affinché riveda la condanna sulla
scorta dell’effetto estensivo della sentenza più favorevole nel processo in cui sarebbero dovuti esser parte.
C) Effetto devolutivo:
La proposizione del mezzo di impugnazione comporta la devoluzione della cognizione della causa ad un
giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nel nostro ordinamento
possono distinguersi mezzi di impugnazione totalmente o parzialmente devolutivi. In linea generale,
mentre il ricorso per cassazione, essendo la cognizione della Corte limitata alle sole questioni di diritto e ai
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DOMANDE QUAESTIONES PROCEDURA PENALE

1. EFFETTI IMPUGNAZIONI

L’ esperimento di un mezzo di impugnazione produce determinati effetti che si ripercuotono sul provvedimento impugnato e, se coinvolte, sulle altre parti processuali. A) Effetto sospensivo: In linea generale, l’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento soggetto a controllo. L’esecuzione è, infatti, sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo giudizio di impugnazione esperito dalle parti. L’effetto sospensivo è coerente con il principio di non colpevolezza che postula la non eseguibilità della sentenza sino al momento in cui la colpevolezza dell’imputato sia definitivamente provata. La regola non è esente da eccezioni: a) Le sentenze di proscioglimento e quelle di non luogo a procedere sono immediatamente esecutive nella parte in cui dispongono la revoca delle misure cautelari personali; b) Altra eccezione si ha nel caso di impugnazione di ordinanze adottate in materia di libertà personale in sede cautelare: le impugnazioni c.d. de libertate (artt. 309,310,311 cpp) non hanno efficacia sospensiva. B) Effetto estensivo: L’effetto estensivo, disciplinato dall’art. 587 del codice, è tipico dei processi c.d. plurisoggettivi ossia nei quali siano presenti più imputati ovvero il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria accanto all’imputato. A norma dell’art. 587, entro determinati presupposti, l’impugnazione proposta da una parte processuale giova anche alle altre. Sono previsti quattro casi: a) L’impugnazione proposta da uno dei computati giova anche gli altri, salvo che non sia proposta per motivi strettamente personali; b) L’impugnazione proposta da uno degli imputati in procedimento connesso, nel caso in cui vi sia stata riunione dei procedimenti, giova anche gli altri se i motivi riguardano la violazione di norme processuali e non sono strettamente personali; c) L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria; d) L’impugnazione proposta dai medesimi soggetti giova anche l’imputato ai soli effetti penali e salvo che non riguardi motivi strettamente personali. Se ricorrono tali presupposti, chi non ha impugnato ha diritto ad essere citato nel giudizio di impugnazione e a parteciparvi attivamente anzitutto mediante la proposizione di motivi nuovi. Nel caso in cui il giudice dell’impugnazione non provveda alla citazione di tali soggetti, questi non hanno possibilità di ricorrere per cassazione in quanto, non essendo stati parte del processo, non hanno legittimazione processuale attiva. Tuttavia, i medesimi soggetti possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione affinché riveda la condanna sulla scorta dell’effetto estensivo della sentenza più favorevole nel processo in cui sarebbero dovuti esser parte. C) Effetto devolutivo: La proposizione del mezzo di impugnazione comporta la devoluzione della cognizione della causa ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nel nostro ordinamento possono distinguersi mezzi di impugnazione totalmente o parzialmente devolutivi. In linea generale, mentre il ricorso per cassazione, essendo la cognizione della Corte limitata alle sole questioni di diritto e ai

motivi tassativamente indicati dall’art. 606 cpp, è parzialmente devolutivo, l’appello è mezzo di impugnazione a critica libera, dunque, con l’atto di impugnazione l’appellante ben può decidere di devolvere alla cognizione del giudice superiore ogni capo e punto della sentenza. Tuttavia, a norma dell’art. 581, l’atto di impugnazione deve, a pena di inammissibilità, indicare i capi o punti della sentenza cui si riferisce l’impugnazione, le richieste ed i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono ogni richiesta in fatto e in diritto. L’onere di specificità e chiarezza dei motivi non sussiste nel solo caso di riesame di ordinanze che dispongono una misura cautelare: si parla in questo caso di mezzo di gravame puro e a devoluzione integrale.

  1. RIFORMA COMPETENZA TERRITORIO La modifica più rilevante in tema di competenza per territorio introdotta dalla Riforma Cartabia è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis del c.p.p. Nell’impianto originario del codice vigente, l’eccezione di incompetenza territoriale ben poteva essere accolta solo in una fase del giudizio ormai avanzata, ad esempio in sede di impugnazione in appello o in Cassazione, con l’effetto di travolgere la validità dell’intero giudizio svoltosi dinanzi al giudice dichiarato territorialmente incompetente e far regredire l’intero procedimento alla fase delle indagini preliminari. Le conseguenze negative di tale impostazione si rinvenivano, ovviamente, in primo luogo, sulla lunghezza dei tempi processuali, e dall’altro lato nell’inefficienza repressiva del sistema avverso i reati ormai caduti in prescrizione. Questo ha spinto il legislatore ad introdurre l’istituto processuale in discorso che consente di porre rimedio a tale evenienza. In particolare, fermi restando i termini per sollevare eccezione di incompetenza territoriale (fino alla chiusura dell’udienza preliminare o in sede di questioni preliminari in dibattimento ex art. 491), entro gli stessi termini il giudice d’ufficio o le parti posso rimettere la relativa questione alla Corte di Cassazione, al fine di permettere a questa di cristallizzare la determinazione della competenza territoriale in una fase iniziale del processo che consenta di precludere ogni successiva questione sull’argomento. In particolare, se le parti decidono di sollevare eccezione di incompetenza territoriale senza rimettere la questione in Cassazione è loro preclusa ogni successiva contestazione sul punto nelle successive fasi o nei successivi gradi di giudizio. Il giudice decide con ordinanza sulla richiesta delle parti ovvero d’ufficio rimette la questione alla Corte di Cassazione dinanzi al quale si svolge un giudizio con le forme del rito camerale ex art. 127  se dichiara l’incompetenza del giudice rimette gli atti al PM del giudice individuato come competente.
  2. RIFORMA PROCESSO IN ABSENTIA Tra le novità di rilievo introdotte dalla riforma Cartabia vi è certamente la riformulazione della disciplina del procedimento in absentia. Le modifiche sono state introdotte con il fine di colmare il divario esistente tra gli standard di partecipazione al processo penale garantiti a livello internazionale e nazionale. Come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, il processo penale può svolgersi in assenza dell’imputato solo qualora derivi da una rinuncia volontaria e consapevole dello stesso. L’Italia negli anni è stata destinataria di una serie di pronunce di condanna dalla CEDU proprio per violazione delle garanzie partecipative dell’imputato, essendo, il sistema previgente, improntato a riconoscere mere presunzioni di conoscenza del procedimento e soprattutto meccanismi di rimessione in termini poco effettivi, posto che l’onere di prova della non conoscenza del procedimento, nell’impostazione originaria del codice, gravava sull’imputato, traducendosi, nella maggior parte dei casi, in una probatio diabolica. La Cartabia, in particolare, è intervenuta in tre direzioni: a) Modificando il sistema delle notificazioni all’imputato; b) Imponendo limiti più stringenti in presenza dei quali il giudice può procedere a celebrare il processo in assenza dell’imputato; c) Intervenendo sui rimedi azionabili dall’imputato nel caso in cui si sia proceduto in sua assenza al di fuori dei presupposti di legge.

b) nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto “altrimenti provata” l’effettiva conoscenza del processo, ovvero nel caso di latitanza o di volontaria sottrazione, l’imputato deve fornire la prova di non aver avuto conoscenza del processo e di non essere stato in grado, senza sua colpa, di intervenire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) quando risulti comunque che non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’assenza. In particolare, nei casi di cui all’art. 604, comma 5- bis , c.p.p., l’annullamento comporta, oltre che il travolgimento degli atti compiuti, il rinvio al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nei casi di cui all’art. 604, comma 5- ter , c.p.p., invece, gli atti precedentemente compiuti non sono travolti e il rinvio è disposto al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto.

  1. RIFORMA NOTIFICAZIONE IN PARTICOLARE AL LATITANTE Le notificazioni all’imputato latitante avvengono mediante consegna al difensore (di fiducia o nominato d’ufficio). Nel casi di prime notificazione (notificazione di atti introduttivi di giudizio) la notificazione al difensore avviene solo se non sia possibile procedere a notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161 ovvero (in subordine) ai modi di notificazione disciplinati dall’art. 157.  disposizione aggiunta dalla Cartabia, prima si eseguiva solo mediante notificazione al difensore.
  2. ARTICOLO 438 COMMA 6BIS La richiesta di rito abbreviato nel corso dell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo che derivino dalla violazione di un divieto probatorio (inutilizzabilità patologica) e preclude ogni questione relativa all’incompetenza per territorio del giudice.
  3. INUTILIZZABILITA’ PROBATORIA L’inutilizzabilità è la sanzione di invalidità tipica degli atti processuali a contenuto probatorio. È disciplinata, in via generale dall’articolo 191 del codice, il quale afferma che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Anzitutto, l’inutilizzabilità va tenuta distinta dalla nullità, invalidità da cui può essere colpito ogni atto processuale in quanto tale e pertanto anche quello a contenuto probatorio. Mentre la nullità colpisce gli atti per inosservanza delle norme processuali relative ai presupposti di formazione e alle modalità di compimento dell’atto, l’inutilizzabilità è comminata nell’ipotesi di prove contra legem, cioè che si siano formate al di fuori dei limiti di ammissibilità e acquisizione in giudizio. Tradizionalmente si distingue poi tra inutilizzabilità patologica, nel caso in cui la prova assunta sia vietata dalla legge, e inutilizzabilità fisiologica, quando la prova è assunta in una fase procedimentale del giudizio diversa da quella in cui ne è consentita la relativa acquisizione. Es. art. 438 co 6 bis.
  4. ARRESTO IN FLAGRANZA E PROCEDIMENTO DI CONVALIDA Procedimento di convalida disciplinati dagli artt. 390-391 c.p.p. Qualora non ritenga di procedere all’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, il PM richiede entro le 48h successive fissazione dell’udienza di convalida al giudice dell’indagini preliminari del luogo ove si è svolto l’arresto o il fermo. Il giudice fissa udienza di convalida entro le successive 48h. L’udienza si svolge in camera di consiglio con partecipazione necessaria dell’indagato e del suo difensore. Il PM può decidere di non partecipare, in tal caso presenta le sue richieste in ordine alla libertà personale per iscritto. Il giudice procede ad

interrogatorio dell’indagato, salvo che l’imputato si sia rifiutato di comparire. Se ritiene il fermo o l’arresto avvenuti nel rispetto dei presupposti di legge provvede alla convalida e contestualmente, se ricorrono i requisiti di cui agli artt. 273 e 274 procede all’applicazione di una misura cautelare personale a norma degli artt. 291 e ss., altrimenti dispone la liberazione dell’indagato. Lo stesso fa nell’ipotesi in cui decida di non convalidare l’arresto o fermo.

  1. NUOVE CONTESTAZIONI La disciplina della modifica dell’imputazione e delle nuove contestazioni in dibattimento è contenuta negli articoli che vanno dal 516 al 521 del codice di rito. Sebbene la fluidità sia caratteristica immanente alla fase delle indagini preliminari, la modifica dell’imputazione può avvenire anche nel corso del dibattimento. Il codice distingue tre casi fondamentali: a) Contestazione di un fatto diverso  è il caso in cui il fatto appaia diverso da come descritto nell’imputazione. b) Contestazione di un reato connesso monosoggettivamente o di una circostanza aggravante; c) Contestazione di un “fatto nuovo” il caso in cui all’imputato debba essere contestato un fatto nuovo e diverso, autonomo da quello oggetto di imputazione e che non risulti a questo connesso a norma dell’art. 12 lett. B). Nelle prime due ipotesi, salvo che la competenza non appartenga ad un giudice superiore, il PM procede alla contestazione all’imputato presente in aula. Nell’ipotesi in cui a seguito della modificazione dell’imputazione il reato sia da attribuire alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, ovvero debba celebrarsi l’udienza preliminare e non si sia celebrata, la relativa eccezione, a pena di decadenza, deve essere sollevata immediatamente dopo la contestazione, ovvero, nell’ipotesi di sospensione dell’udienza, prima del compimento del primo atto dell’udienza successiva. Diverso è il caso della contestazione di un fatto nuovo in ordine al quale il PM dovrà procedere nelle modalità ordinarie e cioè iscrivendo la notizia di reato a norma dell’art. 335 e instaurando un nuovo e distinto procedimento penale. Può tuttavia procedere alla contestazione in aula con l’autorizzazione del giudice e previo consenso dell’imputato. A seguito delle nuove contestazioni, salvo che siano avvenute per casi di recidiva, il codice accorda all’imputato alcune facoltà. In particolare: a) La possibilità di richiedere l’assegnazione di un termine a difesa non inferiore a 20 gg e non superiore a 40 gg. b) La possibilità di richiedere l’ammissione di prove nuove. c) La possibilità di richiedere l’accesso al rito abbreviato, al patteggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nell’ipotesi in cui la contestazione avvenga senza l’imputato presente in aula il PM richiede che questa venga riportata nel verbale di udienza che è notificato per estratto all’imputato con l’avvertimento che può accedere alle suddette facoltà. In questo caso il giudice sospende il dibattimento e fissa nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA Il principio di correlazione tra accusa e difesa impone al giudice di pronunciarsi sulla base della descrizione del fatto di reato così come risultante dall’imputazione formulata dal Pubblico ministero. Questo preclude al giudice di procedere autonomamente ad una modificazione dell’imputazione e impone allo stesso di trasmettere gli atti al pubblico ministero qualora rilevi che il fatto sia diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero a seguito delle nuove contestazioni effettuate a norma degli articoli 516 e ss.

12. ANNULLAMENTO CON RINVIO, POTERI GIUDICE DEL RINVIO E IMPUGNABILITA’ GIUDIZIO DI RINVIO

Al di fuori dei casi di cui agli artt. 620-621 (che disciplinano le ipotesi di annullamento senza rinvio) la corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa al giudice del merito, enunciando un principio di diritto al quale quest’ultimo deve necessariamente conformarsi. L’annullamento può avere ad oggetto l’intero provvedimento impugnato (annullamento totale) ovvero solo una parte di esso (annullamento parziale). In quest’ultimo caso il giudizio di rinvio si svolge con riferimento alle sole disposizioni del provvedimento annullato, mentre per le altre si forma giudicato. Il rinvio comporta regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la violazione di legge che ha portato all’annullamento della sentenza, pertanto, il giudice (e le parti) potranno esercitare tutti i poteri loro accordati per lo svolgimento di quella fase processuale. La sentenza emessa al termine del giudizio di rinvio può essere impugnata con ricorso in cassazione se il giudice del rinvio è la corte d’appello, ovvero con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. Non può essere impugnata per i motivi già decisi con il ricorso in cassazione e può essere impugnata nel caso in cui il giudice del rinvio non si sia uniformato al dictum della cassazione.

  1. UTILIZZABILITA’ DICHIARAZIONI PRECEDENTI AL DIBATTIMENTO Per quanto concerne gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, essi sono di regola inutilizzabili ai sensi dell’art. 111 comma 4 Cost. ed in ottica di tutela del principio del contraddittorio nella formazione della prova ivi sancito. A tale regola, lo stesso art. 111 pone delle eccezioni, che consentono di derogare al principio predetto. Di tali eccezioni fanno parte quelle previste dall‘art. 512 e relative alle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al difensore nella fase delle indagini o al giudice nell’udienza preliminare. Esse possono essere lette, e divenire pertanto utilizzabili per la decisione qualora siano diventate non ripetibili per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono state assunte (ACCERTATA IMPOSSIBILITA’ DI NATURA OGGETTIVA).
  2. LETTURE E LETTURE VIETATE Per poter essere utilizzati ai fini della decisione, gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento devono essere letti in udienza, nonostante siano conoscibili tanto dalle parti quanto dal giudice. Pertanto, il giudice deve dare lettura degli atti e delle prove dichiarative che intende utilizzare per la decisione, salvo che non proceda a indicare nominativamente gli atti stessi. Il codice infatti stabilisce che l’indicazione degli atti equivale alla loro lettura in udienza. Tuttavia, nell’ipotesi di prove dichiarative, le parti possono richiedere che sia data lettura integrali in udienza. Allo stesso modo, quando le parti con la presentazione delle liste testimoniali abbiano richiesto l’acquisizione di verbali di prove relative ad altri procedimenti e il giudice le abbia ammesse, deve procedere alla loro lettura, anche d’ufficio, in udienza ai fini della utilizzabilità del contenuto per la decisione. Lettura atti contenuti nel fascicolo del PM. Il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia data lettura di verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero che si sia stata regolarmente citata e non sia comparsa in giudizio, purchè siano rilevanti anche in considerazione delle altre prove già acquisite, e l’esame dibattimentale sia assolutamente impossibile. IPOTESI LETTURA DICHIARAZIONI IMPUTATO  se assente ovvero rifiuta di deporre utilizzabili nei suoi confronti.

Imputati in procedimenti connessi deve essere disposto l’accompagnamento coattivo e solo nel caso in cui sia impossibile procedere all’esame degli stessi si procede a norma dell’art. 512.

  1. PATTEGGIAMENTO PRE E POST RIFORMA Due novità rilevanti.
  1. Le parti hanno la possibilità di richiedere al giudice di applicare pene accessorie o di applicarle solo per una durata determinata, ovvero di non ordinare la confisca o di ordinarla in relazione a determinati beni o solo per un importo specificato.
  2. Esclusione di ogni effetto extra penale della sentenza di patteggiamento, dunque non ha effetto nei procedimenti civili, amministrativi, tributari o disciplinari.
  1. ART. 656 CPP Disciplina i casi in cui debba essere eseguita una pena detentiva. Titolare dell’azione esecutiva è il PM, il quale emette ordine di esecuzione. L’ordine di esecuzione contiene varie indicazioni tra cui: a) le generalità dell’imputato e l’imputazione, b) il dispositivo del provvedimento che deve essere eseguito, c) l’indicazione di ogni disposizione necessaria all’esecuzione della pena, d) l’avvertimento di varie facoltà di cui può avvalersi il condannato come la possibilità di chiedere l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ovvero di essere rimesso in termini, ricorrendone i presupposti, qualora il processo si sia celebrato in sua assenza. L’ordine di esecuzione è consegnato alla polizia giudiziaria affinché provveda alla conduzione del condannato libero presso l’istituto penitenziario più vicino. Nel caso in cui il condannato sia già in stato di detenzione l’ordine viene lui notificato ed è trasmesso al ministero della giustizia. Il PM, ricorrendone i presupposti, deve emettere decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione nei casi in cui il condannato possa accedere alle misure alternative alla detenzione ordinarie o speciali. Dalla notificazione dell’ordine di esecuzione ha 30 giorni per presentare la relativa istanza al tribunale di sorveglianza, scaduti i quali il PM procede alla revoca della sospensione.
  2. IMPUGNAZIONE MISURE CAUTELARI PERSONALI I mezzi di impugnazione delle misure cautelari sono disciplinati dagli artt. 309 e seguenti del codice di rito. Il primo mezzo di impugnazione disciplinato è il riesame esperibile avverso le sole misure cautelari personali a carattere coercitivo. È esperibile dall’imputato entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare mediante deposito della relativa richiesta nella cancelleria del giudice competente che è il c.d. “tribunale circondariale” ossia il tribunale del luogo dove ha sede la corte d’appello nella cui circoscrizione è ricompreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Entro 5 giorni dalla richiesta il tribunale ne da avviso al giudice procedente (normalmente il giudice delle indagini preliminari) il quale è tenuto a trasmettere al tribunale gli atti depositati dal pubblico ministero congiuntamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare compresi gli elementi emersi a favore dell’imputato. Il riesame è un mezzo di impugnazione a devoluzione pure, l’imputato pertanto non è tenuto a enunciare motivi nella richiesta di riesame ma può investire il giudice del riesame dell’intera questione nel merito. Il rito si svolge con le forme del rito camerale a norma dell’art. 127 del cpp e al termine dello stesso il tribunale potrà accogliere la richiesta revocando la misura cautelare o modificarla con applicazione di una misura meno gravosa ovvero rigettarla confermando la misura cautelare già adottata. I provvedimenti in materia cautelare che non sono impugnabili con il riesame possono essere impugnati con l’appello. L’atto di impugnazione deve essere motivato e la cognizione deve essere limitata ai motivi di appello, pertanto il giudice non potrà applicare o rigettare una misura diversa rispetto a quella di cui si richiede il controllo.

a distanza), l’imputazione modificata è contestata all’imputato presente; se l’imputato non è presente (e nemmeno collegato a distanza), il giudice rinvia l’udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza. Poi, il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui, durante l’udienza preliminare, è emerso un fatto nuovo addebitabile all’imputato, non inserito nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d’ufficio. In questo caso, il g.u.p. deve autorizzare la modifica dell’imputazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e l’imputato presta il proprio consenso.

  1. ARTT. 516-
  2. CONFLITTO PRATICO E TEORICO TRA GIUDICATI
  3. NULLITA’ CON RINVIO IN APPELLO ART. 604 CPP L’art. 604 disciplina le ipotesi in cui il giudice d’appello pronuncia la nullità totale o parziale della sentenza di primo grado, prevedendo per il primo caso la regressione del procedimento alla fase in cui la nullità si è verificata. Il primo comma si riferisce, anzitutto, ai c.d. difetti di contestazione, cioè il caso in cui l’imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello contenuto nell’imputazione ovvero l’applicazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che comporti l’applicazione di una pena in specie diversa da quella ordinariamente prevista per il reato. In tal caso, se il giudice di secondo grado rileva il difetto di contestazione dichiara la nullità della sentenza e trasmette gli atti al giudice di primo grado. Questo salvo che non siano presenti circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, ovvero che non si tratti di circostanze aggravanti diverse da quelle ad effetto speciale. In questa ipotesi il giudice ne esclude l’applicazione, procede a nuovo giudizio di comparazione e a rimodulazione della pena. Il giudice provvede a dichiarare, invece, la nullità della sentenza e dispone la regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la nullità nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato al di fuori dei presupposti di cui all’art. 420-bis del codice, salvo che l’imputato non richieda solamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Nel caso di condanna per un reato connesso monosoggettivamente o di un fatto nuovi non contestati il giudice procede a dichiarare la nullità solo dei relativi capi della sentenza e all’esclusione delle relative pene. Nel caso in cui venga eccepita una nullità di ordine assoluto o a regime intermedio i cui effetti abbiano travolto il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di primo grado, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e trasmette gli atti al giudice competente. In caso contrario (le nullità non hanno travolto il decreto che dispone il giudizio o la sentenza) il giudice dichiara le nullità e decide nel merito.
  4. DECRETO ARCHIVIAZIONE ok
  5. ART. 603 COMMA 3BIS ok
  6. DIRETTISSIMO ATIPICO ok
  7. IL FAVOR SEPARATIONIS Trattazione separata delle cause in sede penale e civile articolo 75
  8. CRITERI DI SCELTA MISURE CAUTELARI ART. 275 CPP ok
  9. RICORSO STRAORDINARIO ART. 625 BIS ok
  10. RIMESSIONE IN TERMINI ART. 175- RIVEDI
  11. CONFLITTI DI COMPETENZA E CONTRASTI TRA PROCURE  RIVEDI
  12. RIMESSIONE ART. 45

31. ART. 507

Ai sensi del comma 1, il presidente può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi , utili per la completezza dell'esame. Ciò non può avvenire in qualsiasi momento, ma solamente dopo la conclusione dell'istruzione dibattimentale, ovvero dopo che le parti hanno esaurito le loro richieste probatorie, posto che a queste spetta il diritto esclusivo alla prova ai sensi dell'articolo 190. Se il giudice ritiene necessario un approfondimento di alcune tematiche, sia in favore che avverso l'imputato, lo indica alla parte che secondo lui è deputata ad approfondire il tema. Il secondo potere suppletivo consiste invece nel poter porre direttamente le domande ai testimoni , ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone imputate in un procedimento connesso ed alle parti già esaminate. Anche tale potere, vista la sua natura, deve attendere che le altre parti abbiano già proceduto con l'esame e con il controesame. In pratica, il giudice non può interferire con le strategie processuali delle parti, ma può solo supplire nel caso in cui ritenga che una determinata questione sia degna di approfondimento.

  1. INAMMISSIBILITA’ IMPUGNAZIONI L’art. 591 c.p.p. disciplina i casi di inammissibilità dell’atto di impugnazione. Come previsto dal comma 2, la verifica sull’ammissibilità dell’impugnazione spetta al giudice ad quem (cioè, il giudice competente in merito all’impugnazione stessa). Il comma 1 stabilisce che l’impugnazione è inammissibile nei seguenti casi:  quando è proposta da soggetto che non è legittimato o che non vi ha interesse;  quando si tratta di un provvedimento non impugnabile;  quando c’è stata rinuncia all’impugnazione (art. 589 del c.p.p.);  quando non sono state rispettate le disposizioni relative alla forma, alla presentazione e ai termini per impugnare. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione.
  2. QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO ART. 670 rivedi
  3. PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA (DIFFERENZE CON L’ESECUZIONE)
  4. PROCURA SPECIALE
  5. APPELLO INCIDENTALE
  6. PRINCIPIO MUTUO RICONOSCIMENTO ART. 696 BIS
  7. PARTE CIVILE E RITO ABBREVIATO
  8. ROGATORIA INTERNA ED ESTERNA
  9. QUESTIONI PRELIMINARI ART. 491
  10. IMPUGNAZIONE PARTE CIVILE
  11. REVISIONE EUROPEA
  12. ERRORI GIUDIZIARI E BACKGROUND PROCESSUALE
  13. ART. 423 MODIFICA IMPUTAZIONE IN UDIENZA PRELIMINARE
  14. RESCISSIONE DEL GIUDICATO
  15. CASI DI AVOCAZIONE L’avocazione è un istituto giuridico del diritto processuale penale previsto dall’art 412 cpp.

62. OPPOSIZIONE DI PARTE ALL’ARCHIVIAZIONE

63. LE PRECLUSIONI (ART. 434)

64. UDIENZA DI STRALCIO

65. MISURE CAUTELARI REALI

66. COMPETENZA TERRITORIALE E CASO DEL REATO COMMESSO IN PARTE ALL’ESTERO

67. ARRESTO IN QUASI FLAGRANZA

68. DIFFERENZE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE E NON DOVERSI PROCEDERE

69. CONVERSIONE DELL’IMPUGNAZIONE

70. UDIENZA PREDIBATTIMENTALE (TRIBUNALE MONOCRATICO)

71. CASI DI RIAPERTURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

72. ESTENSIONE DELL’INCIDENTE PROBATORIO

73. MODIFICHE CARTABIA AL RITO IMMEDIATO

74. MODIFICHE CARTABIA ALLE INDAGINI E ALL’UDIENZA PRELIMINARE