







Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica dettagliata delle procedure di notifica nel processo penale italiano, con particolare attenzione alle notifiche al latitante. Inoltre, analizza le diverse tipologie di impugnazione, le modifiche dell'imputazione in udienza preliminare e in dibattimento, e il principio di correlazione tra accusa e difesa. Utile per comprendere le dinamiche del processo penale italiano e le sue peculiarità.
Tipologia: Appunti
1 / 13
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!








L’ esperimento di un mezzo di impugnazione produce determinati effetti che si ripercuotono sul provvedimento impugnato e, se coinvolte, sulle altre parti processuali. A) Effetto sospensivo: In linea generale, l’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento soggetto a controllo. L’esecuzione è, infatti, sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo giudizio di impugnazione esperito dalle parti. L’effetto sospensivo è coerente con il principio di non colpevolezza che postula la non eseguibilità della sentenza sino al momento in cui la colpevolezza dell’imputato sia definitivamente provata. La regola non è esente da eccezioni: a) Le sentenze di proscioglimento e quelle di non luogo a procedere sono immediatamente esecutive nella parte in cui dispongono la revoca delle misure cautelari personali; b) Altra eccezione si ha nel caso di impugnazione di ordinanze adottate in materia di libertà personale in sede cautelare: le impugnazioni c.d. de libertate (artt. 309,310,311 cpp) non hanno efficacia sospensiva. B) Effetto estensivo: L’effetto estensivo, disciplinato dall’art. 587 del codice, è tipico dei processi c.d. plurisoggettivi ossia nei quali siano presenti più imputati ovvero il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria accanto all’imputato. A norma dell’art. 587, entro determinati presupposti, l’impugnazione proposta da una parte processuale giova anche alle altre. Sono previsti quattro casi: a) L’impugnazione proposta da uno dei computati giova anche gli altri, salvo che non sia proposta per motivi strettamente personali; b) L’impugnazione proposta da uno degli imputati in procedimento connesso, nel caso in cui vi sia stata riunione dei procedimenti, giova anche gli altri se i motivi riguardano la violazione di norme processuali e non sono strettamente personali; c) L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria; d) L’impugnazione proposta dai medesimi soggetti giova anche l’imputato ai soli effetti penali e salvo che non riguardi motivi strettamente personali. Se ricorrono tali presupposti, chi non ha impugnato ha diritto ad essere citato nel giudizio di impugnazione e a parteciparvi attivamente anzitutto mediante la proposizione di motivi nuovi. Nel caso in cui il giudice dell’impugnazione non provveda alla citazione di tali soggetti, questi non hanno possibilità di ricorrere per cassazione in quanto, non essendo stati parte del processo, non hanno legittimazione processuale attiva. Tuttavia, i medesimi soggetti possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione affinché riveda la condanna sulla scorta dell’effetto estensivo della sentenza più favorevole nel processo in cui sarebbero dovuti esser parte. C) Effetto devolutivo: La proposizione del mezzo di impugnazione comporta la devoluzione della cognizione della causa ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nel nostro ordinamento possono distinguersi mezzi di impugnazione totalmente o parzialmente devolutivi. In linea generale, mentre il ricorso per cassazione, essendo la cognizione della Corte limitata alle sole questioni di diritto e ai
motivi tassativamente indicati dall’art. 606 cpp, è parzialmente devolutivo, l’appello è mezzo di impugnazione a critica libera, dunque, con l’atto di impugnazione l’appellante ben può decidere di devolvere alla cognizione del giudice superiore ogni capo e punto della sentenza. Tuttavia, a norma dell’art. 581, l’atto di impugnazione deve, a pena di inammissibilità, indicare i capi o punti della sentenza cui si riferisce l’impugnazione, le richieste ed i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono ogni richiesta in fatto e in diritto. L’onere di specificità e chiarezza dei motivi non sussiste nel solo caso di riesame di ordinanze che dispongono una misura cautelare: si parla in questo caso di mezzo di gravame puro e a devoluzione integrale.
b) nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto “altrimenti provata” l’effettiva conoscenza del processo, ovvero nel caso di latitanza o di volontaria sottrazione, l’imputato deve fornire la prova di non aver avuto conoscenza del processo e di non essere stato in grado, senza sua colpa, di intervenire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) quando risulti comunque che non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’assenza. In particolare, nei casi di cui all’art. 604, comma 5- bis , c.p.p., l’annullamento comporta, oltre che il travolgimento degli atti compiuti, il rinvio al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nei casi di cui all’art. 604, comma 5- ter , c.p.p., invece, gli atti precedentemente compiuti non sono travolti e il rinvio è disposto al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto.
interrogatorio dell’indagato, salvo che l’imputato si sia rifiutato di comparire. Se ritiene il fermo o l’arresto avvenuti nel rispetto dei presupposti di legge provvede alla convalida e contestualmente, se ricorrono i requisiti di cui agli artt. 273 e 274 procede all’applicazione di una misura cautelare personale a norma degli artt. 291 e ss., altrimenti dispone la liberazione dell’indagato. Lo stesso fa nell’ipotesi in cui decida di non convalidare l’arresto o fermo.
Al di fuori dei casi di cui agli artt. 620-621 (che disciplinano le ipotesi di annullamento senza rinvio) la corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa al giudice del merito, enunciando un principio di diritto al quale quest’ultimo deve necessariamente conformarsi. L’annullamento può avere ad oggetto l’intero provvedimento impugnato (annullamento totale) ovvero solo una parte di esso (annullamento parziale). In quest’ultimo caso il giudizio di rinvio si svolge con riferimento alle sole disposizioni del provvedimento annullato, mentre per le altre si forma giudicato. Il rinvio comporta regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la violazione di legge che ha portato all’annullamento della sentenza, pertanto, il giudice (e le parti) potranno esercitare tutti i poteri loro accordati per lo svolgimento di quella fase processuale. La sentenza emessa al termine del giudizio di rinvio può essere impugnata con ricorso in cassazione se il giudice del rinvio è la corte d’appello, ovvero con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. Non può essere impugnata per i motivi già decisi con il ricorso in cassazione e può essere impugnata nel caso in cui il giudice del rinvio non si sia uniformato al dictum della cassazione.
Imputati in procedimenti connessi deve essere disposto l’accompagnamento coattivo e solo nel caso in cui sia impossibile procedere all’esame degli stessi si procede a norma dell’art. 512.
a distanza), l’imputazione modificata è contestata all’imputato presente; se l’imputato non è presente (e nemmeno collegato a distanza), il giudice rinvia l’udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza. Poi, il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui, durante l’udienza preliminare, è emerso un fatto nuovo addebitabile all’imputato, non inserito nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d’ufficio. In questo caso, il g.u.p. deve autorizzare la modifica dell’imputazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e l’imputato presta il proprio consenso.
Ai sensi del comma 1, il presidente può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi , utili per la completezza dell'esame. Ciò non può avvenire in qualsiasi momento, ma solamente dopo la conclusione dell'istruzione dibattimentale, ovvero dopo che le parti hanno esaurito le loro richieste probatorie, posto che a queste spetta il diritto esclusivo alla prova ai sensi dell'articolo 190. Se il giudice ritiene necessario un approfondimento di alcune tematiche, sia in favore che avverso l'imputato, lo indica alla parte che secondo lui è deputata ad approfondire il tema. Il secondo potere suppletivo consiste invece nel poter porre direttamente le domande ai testimoni , ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone imputate in un procedimento connesso ed alle parti già esaminate. Anche tale potere, vista la sua natura, deve attendere che le altre parti abbiano già proceduto con l'esame e con il controesame. In pratica, il giudice non può interferire con le strategie processuali delle parti, ma può solo supplire nel caso in cui ritenga che una determinata questione sia degna di approfondimento.