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Doping nello Sport: Aspetti Legali e Sanitari, Appunti di Diritto Sportivo

doping - doping

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 25/03/2014

celticdream86
celticdream86 🇮🇹

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Alessandra Riccobene
IL DOPING
La legge 376/2000.
Il fenomeno doping - quale pratica volta a modificare le condizioni psico-fisiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta integra gli estremi di una
condotta chiaramente contraria ai principi di lealtà sportiva oltre che potenzialmente dannosa per
l’integrità psico-fisica degli atleti. Le condotte di doping che, in ragione di tali considerazioni sono
sempre state contrastate dagli organismi federali attraverso l’irrogazione di significative sanzioni
disciplinari, hanno assunto carattere delittuoso (prima contravvenzionali ai sensi e agli effetti
dell’art. 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 poi depenalizzate con la c.d. legge sulla
depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689) con l’emanazione della legge 14 dicembre 2000, n.
376 (entrata in vigore il 2 gennaio 2001) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e
della lotta contro il doping”. La legge 376/2000 riconosce espressamente il carattere di reato delle
condotte volte all’assunzione o alla somministrazione di sostante o pratiche dopanti o coprenti, con
ciò intendendosi tutte le pratiche volte ad eludere i controlli antidoping.
Ciò posto torna utile ricordare che il primo provvedimento emanato in materia di doping
risale al 1950. Invero, la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 affidava la tutela delle attività sportive e,
in particolare, la lotta contro il doping alla Federazione Medico Sportiva italiana che ha iniziato a
praticare i controlli antidoping durante i giochi olimpici di Roma del 1960.
Con la legge 1099/1971 (Tutela sanitaria delle attività sportive) le competenze sono state
trasferite alle regioni e il doping, come anticipato, assunse la veste di fattispecie penalmente
rilevante seppure solo contravvenzionale.
In generale le deleghe alle regioni dettate dalla legge 1099/1971 sono rimaste
sostanzialmente inattuale di guisa che la legge istitutiva del SSN ( (legge 23 dicembre 1978, n. 833)
prevedeva con una disposizione transitoria che in attesa della attuazione delle deleghe dovessero
trovare applicazione le normative stabilite dalle singole Federazioni sportive nazionali riconosciute
dal CONI.
Segue a tali interventi la legge 13 dicembre 1989, n. 401 che nel dettare Misure di
intervento nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e sulla tutela della correttezza si è
prestata ad interpretazioni estensive volte a sanzionare per il tramite dell’art. 3 che contempla
specificamente il reato di frode in competizione sportiva – le attività di doping.
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Alessandra Riccobene IL DOPING La legge 376/2000. Il fenomeno doping - quale pratica volta a modificare le condizioni psico-fisiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta – integra gli estremi di una condotta chiaramente contraria ai principi di lealtà sportiva oltre che potenzialmente dannosa per l’integrità psico-fisica degli atleti. Le condotte di doping che, in ragione di tali considerazioni sono sempre state contrastate dagli organismi federali attraverso l’irrogazione di significative sanzioni disciplinari, hanno assunto carattere delittuoso (prima contravvenzionali ai sensi e agli effetti dell’art. 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 poi depenalizzate con la c.d. legge sulla depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689) con l’emanazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (entrata in vigore il 2 gennaio 2001) “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ”. La legge 376/2000 riconosce espressamente il carattere di reato delle condotte volte all’assunzione o alla somministrazione di sostante o pratiche dopanti o coprenti, con ciò intendendosi tutte le pratiche volte ad eludere i controlli antidoping. Ciò posto torna utile ricordare che il primo provvedimento emanato in materia di doping risale al 1950. Invero, la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 affidava la tutela delle attività sportive e, in particolare, la lotta contro il doping alla Federazione Medico Sportiva italiana che ha iniziato a praticare i controlli antidoping durante i giochi olimpici di Roma del 1960. Con la legge 1099/1971 ( Tutela sanitaria delle attività sportive ) le competenze sono state trasferite alle regioni e il doping, come anticipato, assunse la veste di fattispecie penalmente rilevante seppure solo contravvenzionale. In generale le deleghe alle regioni dettate dalla legge 1099/1971 sono rimaste sostanzialmente inattuale di guisa che la legge istitutiva del SSN ( (legge 23 dicembre 1978, n. 833) prevedeva con una disposizione transitoria che in attesa della attuazione delle deleghe dovessero trovare applicazione le normative stabilite dalle singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Segue a tali interventi la legge 13 dicembre 1989, n. 401 che nel dettare Misure di intervento nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e sulla tutela della correttezza si è prestata ad interpretazioni estensive volte a sanzionare per il tramite dell’art. 3 – che contempla specificamente il reato di frode in competizione sportiva – le attività di doping.

Tornando all’esame della legge 14 dicembre 200, n. 376 torna utile citare l’art. 1 a mente del quale “l’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psico-fisica degli atleti”. Alla Convenzione presentata a Strasburgo dal Consiglio d’Europa hanno aderito 49 Paesi introducendo sanzioni per contrastare l’uso di sostanze dopanti. Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la risoluzione 1/2000 adottata in senso alla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport tenutasi a Bratislava il 30 e 31 maggio 2000. In questo documento, in particolare, si auspica l’introduzione nei singoli ordinamenti giuridici dei Paesi membri dell’U.E. di sanzioni penali idonee a contrastare il fenomeno doping. Quanto alla definizione di questa pratica illecita lo stesso art. 1 comma 2 della legge 376/2000 prevede specificamente che costituiscono doping “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Peraltro, qualora il trattamento sia giustificato da una condizione patologica dell’atleta la condotta non è punibile ma le condizioni patologiche devono formare oggetto di certificazione medica da mettere a disposizione delle competenti autorità preposte ai controlli. Il reato non si configurerà solo ove l’atleta dimostri l’effettiva presenza della malattia che giustifica il trattamento sanitario altrimenti vietato dalla legge. La legge provvede, inoltre, ad istituire presso il Ministero della Sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive alla quale è affidato il compito di:

  1. redigere e revisionare le classi di farmaci, di sostanze e/o di pratiche mediche il cui impiego è considerato doping;
  2. determinare anche in conformità alle indicazioni del CIO i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping;
  3. effettuare materialmente tali controlli avvalendosi - sulla base di apposite convenzione all’uopo stipulate - di laboratori accreditati dal CIO o dal altri organismi internazionali;
  4. individuare le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping con il SSN; di mantenere i rapporti con l’UE e gli altri organismi internazionali in

401/1989. Invero, come si legge nella sentenza della Cassazione del 26 gennaio 1996, n. 3011 “scopo della legge 401/1989 è quello di evitare l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine. Gli atti fraudolenti volti al medesimo scopo devono pertanto essere identificati con gli atti espressamente individuati nell’offerta o nella promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva: pertanto l’ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di doping che trovano la loro esclusiva sanzione negli ordinamenti sportivi”. Con la sentenza in oggetto, pertanto, la cassazione, ha ritenuto che le condotte fraudolente sanzionata dalla legge 401/1989 dovessero consistere necessariamente in accordi di contenuto sinallagamatico tra soggetti esterni alla competizione sportiva e gli atleti, di guisa che – prima dell’emanazione della legge 376/2000 – il doping veniva sanzionato penalmente solo ove si inserisse in questo meccanismo corruttivo a rilevanza e proiezione esterna. Tali conclusioni, tuttavia, non hanno trovato il consenso di quanti facendo leva sul bene giuridico tutelato dall’art. 1 l. 401/1989 – quale il regolare e corretto svolgimento delle competizioni sportive – hanno ritenuto idonea ad integrare la fattispecie delittuosa contemplata dall’art. 1 una qualsiasi condotta astrattamente lesiva di siffatto interesse, a nulla rilevando l’aspetto sinallagmatico ove la fattispecie medesima faccia riferimento agli altri atti fraudolenti – diversi dalla promessa di denaro o di altra utilità – che chiunque potrebbe compiere al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Sulla scia di tali considerazioni si potrebbe ritenere che gli ambiti applicativi delle due fattispecie non siano nettamente distinti e che le rispettive normative presidino interessi giuridici in taluni frangenti analoghi. Tra le due norme, pertanto, potrebbe ritenersi sussistente un rapporto di complementarietà in cui il reato di doping sarebbe una species del più ampio genus rappresentato dalla fattispecie della frode in competizioni sportive. In questa direzione, pertanto, si potrebbe ritenere punibile ex art. 1 l. 401/1989 un fatto che altrimenti non rientrerebbe nel disposto di cui all’art. 9 della legge 3767200. Si consideri in questo senso l’ipotesi in cui la somministrazione abbia ad oggetto farmaci non contemplati dalla normativa antidoping e che, tuttavia, conduca ad una modificazione fraudolenta dell’esito della competizione sportiva. Dall’analisi delle due fattispecie, tuttavia, non è dato affermare che si tratti di condotte coincidenti dal momento che il delitto di frode in competizioni sportive è un reato a forma libera, mentre il doping – vista la descrizione analitica della relativa condotta - è un reato a forma vincolata Peraltro, le due normative tutelano interessi giuridici affatto differenti. Se la legge 401/ intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate

da enti pubblici riconosciuti dallo Stato con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato; la legge 376/2000 si prefigge l’obiettivo di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. Si può, tuttavia, verificare qualche caso di parziale coincidenza delle fattispecie allorché l’atto fraudolento sia costituito dall’uso di una sostanza che rientri specificamente tra quelle elencate nella legge antidoping. Il caso Juventus Quanto alle ipotesi in cui la fattispecie di frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della legge 401/1989 ha trovato specifica applicazione giurisprudenziale in campo di doping torna utile esaminare il c.d. caso Juventus. Il tribunale di Torino con sentenza del 26 novembre 2004 ha riconosciuto colpevole di frode sportiva il responsabile dello staff medico della Juventus football S.p.A. per avere ottenuto il risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori nel periodo che va dal 1994 al 1998 così conseguentemente influendo anche sul risultato della competizione sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale prendeva parte cioè la stessa società Juventus. ( ai sensi dell’art. 76 del codice deontologico “Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura, diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto ”). Tra i farmaci somministrati un ruolo fondamentale era costituito dall’eritropoietina (EPO) somministrata ai giocatori della Juventus con l’apporto economico della medesima società calcistica. Infatti, come messo in evidenza dal Tribunale, non si poteva ritenere che il medico sociale avesse agito all’insaputa della società provvedendo direttamente alla spesa in quanto si trattava di prodotti molto costosi. Pertanto il delitto di frode sportiva viene contestato anche all’amministratore delegato della Juventus essendo difficile – ad avviso del p.m. - ipotizzare che questi – visti gli indubbi benefici che dalla somministrazione del farmaco discendevano a favore della società calcistica – potesse non essere a conoscenza dei comportamenti del medico sociale. In concreto, tuttavia, il tribunale non perviene ad una condanna a carico dell’amministratore delegato della società per il reato di frode sportiva in quanto non ritiene sufficienti le prove presentate a suo carico dall’accusa. Diversamente, nonostante non si fosse raggiunta la prova diretta dell’assunzione o della somministrazione di EPO - in quanto la sostanza in questione non venne mai trovata nella materiale disponibilità dello staff sanitario, né si rintracciarono documenti che ne avrebbero potuto attestare