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Elementi di Diritto Pubblico/riassunto
Tipologia: Sintesi del corso
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ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (Ed. Simone/De Vergottini)
1. Il diritto come sistema di regole normativa Concetto di diritto: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra membri di una collettività in un dato momento storico. Termine «diritto» è utilizzato in due diversi significati: - Senso soggettivo, indica una pretesa; - Senso oggettivo, designa un corpo di norme giuridiche, un ordinamento giuridico. Stretto legame con la società, da cui trae origine e sviluppo > disciplinare i rapporti fra i consociati e assicurare la pacifica convivenza nell'ambito della comunità. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario garantire la certezza del diritto e la certezza della sua osservanza. Le norme giuridiche, pertanto, si distinguono dalla generalità delle regole di comportamento (norme sociali). 2. Fondamento e funzioni del diritto Funzioni che il diritto esplica, tre grandi settori di intervento: - Repressione dei comportamenti socialmente pericolosi: diritto penale. - Allocazione di beni e servizi: diritto civile. - (^) Istituzione e l'organizzazione dei pubblici poteri, nonché il riconoscimento e la tutela dei diritti e doveri dei cittadini: diritto costituzionale. 3. Ordinamento giuridico e società 3.1. Teorie sull'ordinamento giuridico Il concetto di ordinamento giuridico è stato variamente interpretato a seconda che si concepisca: a. Norma quale elemento fondante l'organizzazione sociale > cd. Normativismo, Kelsen: L'ordinamento giuridico è concepito secondo una struttura piramidale che trova il suo vertice in una norma fondamentale. b. Istituzione quale fonte produttrice del diritto > cd. Istituzionalismo, Santi Romano: complesso delle norme come il risultato scaturente dall'organizzazione sociale. c. Decisione quale origine dell'ordinamento > cd. Decisionismo, Schmitt. 4. Le norme giuridiche e i loro caratteri Elemento essenziale di ogni ordinamento giuridico è la presenza di regole di condotta che orientano gli associati nel loro agire: le norme giuridiche.
A. Imperatività e coercibilità: le norme giuridiche si configurano come un comando o un divieto relativi a un dato comportamento (imperatività) e accompagnati dalla minaccia di una sanzione per l'eventuale inosservanza (coercibilità). B. Generalità e astrattezza: vale a dire la suscettibilità di applicazione ad un numero indeterminato di destinatari e a un numero indefinito di casi. C. Novità, esteriorità, positività e intersubbiettività: le norme giuridiche pongono prescrizioni che prima non esistevano o modificano o abrogano norme preesistenti (novità); impongono l'adeguamento ad esse dei soli comportamenti esteriori dell'individuo (esteriorità); sono poste dagli organi a ciò legittimati da altre norme (positività); regolano rapporti intercorrenti tra soggetti diversi (intersubbiettività).
5. Classificazione delle norme giuridiche
A) In base al contenuto:
B) In base alla derogabilità (cioè alla possibilità, per i destinatari, di non seguirle):
C) In base alla sanzione:
CAPITOLO 2. LO STATO
1. LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 1.1. Concetto di Stato Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio, riconoscendo al di sopra di sé un'autorità suprema che impone il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norma giuridiche), sorge lo Stato cioè l'organizzazione politica della società. Emergono con chiarezza i tre elementi essenziali o costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità. Il termine Stato è plurisenso e può assumere diverse accezioni: - STATO-ORDINAMENTO, se indica l'ordinamento giuridico statale nel suo complesso, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi. - STATO-APPARATO o STATO-GOVERNO, ossia l'insieme degli organi statali di vertice che esercitano il proprio potere sulla collettività presente nel territorio nazionale sulla base della legittimazione di questo potere.
Diverse forme di governo:
1.1. La forma di governo introdotta dallo Statuto Introduceva la forma di governo costituzionale nell’ordinamento sabaudo > monarca, governo e parlamento.
CAPITOLO 4. LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità Internazionale. Gli elementi dell'ordinamento internazionale:
L'ONU costituisce un ente politico internazionale dotato di specifiche competenze, di istituti ed organi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le Nazioni Unite propugnano la rinuncia alla guerra come metodo per la risoluzione delle controversie e si adoperano per la prevenzione delle stesse. Perseguono, infine, l'affermazione e la difesa dei diritti dell'uomo.
Organi dell'ONU:
Ratifica dei trattati comunitari di Parigi nel 1951 (CECA e EURATOM) e Roma nel 1957 (CEE). La caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti fra gli stati membri subordinati (anche se solo in determinati campi > carbone e acciaio) alla volontà superiore dell'ente stesso. L'ordinamento comunitario è, dunque, in grado di imporsi ai singoli Stati membri essendo costituito da organi legittimati ad emanare provvedimenti che si applicano direttamente all'ordinamento giuridico nazionale e quindi non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti. Tale ordinamento comporta una limitazione da parte degli Stati membri di una parte della propria sovranità.
2.1. La dichiarazione Schuman e la nascita dalla CEE
4.2. Il Consiglio europeo e il suo Presidente Il Consiglio europeo costituisce l'istituzione dell'Unione europea titolare del potere di Indirizzo politico. Il Consiglio europeo non ha funzione legislativa. Il Consiglio europeo è composto dai capi di stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, invece, partecipa ai lavori. Per quanto concerne il suo Presidente, il Consiglio europeo procede alla sua elezione a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo e rinnovabile solo una volta.
4.3. Il Consiglio (dell’Unione Europea) Il Consiglio è l'istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri, esercita la funzione legislativa e di bilancio (congiuntamente al Parlamento), di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. Gli Stati membri designano tra i componenti del proprio governo (ministri e sottosegretari) nazione il proprio rappresentante che avrà un seggio in Consiglio. Ogni semestre è guidato da un paese differente, dal 1° gennaio 2015 Lettonia.
4.4. La Commissione europea La Commissione costituisce un’istituzione indipendente, i cui membri non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. La Commissione:
4.5. La Corte di giustizia dell'Unione europea Nel suo complesso la Corte di giustizia dell'Unione europea assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e si pronuncia conformemente ai trattati, in via contenziosa (ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica) e in via pregiudiziale (giudici nazionali). Essa è composta da un giudice per Stato membro e 8 avvocati generali. La Corte nomina ogni tre anni il Presidente, il suo mandato è rinnovabile.
4.6. La Banca centrale europea La Banca centrale europea (BCE) è una istituzione dell'Unione europea il cui compito consiste nel controllo della liquidità.
4.7. La Corte dei conti La Corte dei conti esamina le entrate e le spese dell'UE. Si tratta di un controllo finale di legittimità. Inoltre, esercita anche un controllo di merito (diretto ad accertare la sana gestione finanziaria).
5. FONTI DELL’UNIONE EUROPEA Fonti vincolanti : esse sono: - Regolamento : è un atto normativo di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è dotato di diretta applicabilità negli ordinamenti giuridici nazionali.
Fonti non vincolanti : esso sono:
All'epoca della ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità si pose il problema del fondamento costituzionale dell'adesione italiana alle Comunità europee. I trattati, comportando un trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) a favore delle istituzioni comunitarie, andavano, infatti, ad incidere su norme di livello costituzionale. Inoltre, ai trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione in Italia mediante leggi ordinarie. Secondo una parte della dottrina era essenziale procedere alla ratifica e all’esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con legge costituzionale poiché si trattava di legittimare delle deroghe a norme costituzionali. La dottrina prevalente, però, era del parere che sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria, a condizione di reperire nella Costituzione una norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di ratifica e di esecuzione dei trattati. Tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione che era stato predisposto per l’adesione dell’Italia all’ONU ma si ritenne che con il riferimento alle «limitazioni di sovranità» la norma si prestava ad essere Invocata anche per consentire le forti limitazioni di competenza introdotte dai trattati comunitari. L'espressione “Unione europea” è comparsa nel testo costituzionale soltanto con la riforma del titolo V nel 2001 che prevedeva la partecipazione italiana al processo di integrazione europea con riferimento sia allo Stato che alle Regioni.
Fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti che una norma o un insieme di norme regolano. Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la presenza di una pluralità delle fonti. Nell'ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere:
Ogniqualvolta un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma preesistente nell'ordinamento giuridico, si configura una lacuna dal diritto che va colmata dall’interprete (cioè dal giudice). a. (^) ANALOGIA LEGIS: il giudice può avvalersi del ragionamento analogico, vale a dire può applicare alla fattispecie in oggetto la disciplina prevista per altra fattispecie, laddove ritenga di poter accomunare entrambe sotto la stessa ratio. b. ANALOGIA JURIS: qualora il ragionamento analogico non sia sufficiente a risolvere il caso concreto, il giudice non può affidarsi a criteri esterni al diritto positivo (diritto naturale, coscienza individuale) ma deve ricorrere ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o ricavabili da norme di legge.
4. LA FONTI DALL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO L'ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti dal diritto. Attualmente è possibile distinguere tra: 1. Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale. 2. Fonti dell'Unione europea (trattati, regolamenti, direttive e decisioni). 3. Fonti internazionali. 4. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi), referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali (es. parlamento); ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie. 5. Fonti regionali: Statuti regionali, leggi regionali e i regolamenti regionali. 6. Fonti degli enti locali. Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti.
4.1. La Costituzione È la legge fondamentale di uno Stato, l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, ne enuncia i valori e i principi fondamentali, stabilisce l'organizzazione politica su cui si regge (distribuzione dei poteri e loro esercizio) e attribuisce diritti e doveri. La costituzione può essere: flessibile o rigida, non scritta o scritta, breve o lunga, concessa o votata.
4.2. Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali L'articolo 138 dalla Costituzione disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali. Per leggi di revisione devono intendersi quelle leggi che incidono sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute. Per altre leggi costituzionali, invece, si intendono:
Limiti alla revisione costituzionale:
Non possono essere violati i diritti fondamentali dell'uomo sanciti nell'art. 2 che li qualifica come inviolabili, questi devono essere inseriti tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Tali principi costituiscono il cd. nucleo duro non passibile di revisione costituzionale (primi 12 artt.)
5. LA FONTI DELL'UNIONE EUROPEA Vedi cap. 5
Rapporti tra diritto dall'Unione europea a diritto interno I rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea sono stati impostati inizialmente in base al principio della separazione degli ordinamenti giuridici. La tesi attualmente prevalente in dottrina è quella del rapporto di integrazione tra i due ordinamenti. Esecuzione degli obblighi dell'Unione europea Con la l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) vi sono due distinti provvedimenti legislativi:
In tal modo si consente al Governo italiano di predisporre in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
8. LE FONTI INTERNAZIONALI Tradizionalmente le fonti dell'ordinamento giuridico internazionale sono distinte in: 1. Norme consuetudinarie, ivi compresi i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili che si indirizzano a tutti i membri della Comunità internazionale. Ad esse l'ordinamento nazionale si conforma attraverso il rinvio operato dall'art. 10 Cost. 2. Norme convenzionali, o norme poste in essere da trattati internazionali. Sono fonti vincolanti solo per i soggetti che hanno ratificato il trattato. 3. Atti vincolanti dalle organizzazioni internazionali, previsti da regole formali contenute in accordi istitutivi, che hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all'accordo. 9. LA LEGGI ORDINARIE Per leggi ordinarie si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato dagli articoli 70 e ss. dalla Cost. La legge: - (^) È idonea a modificare/abrogare qualsiasi disposizione vigenti, fatta eccezione quelle di rango costituzionale. - Non viene modificata/abrogata da fonti di rango inferiore. - È soggetta al controllo di costituzionalità. - Può essere sottoposta a referendum abrogativo. - Deve rispettare i vincoli derivanti da UE e Com. internazionale.
9.1. Il principio di legalità
viene richiesta una maggiore garanzia per il procedimento di formazione: sono deliberati dal governo sotto forma di decreti legislativi in base a una legge-delega del Parlamento.
Nell'intento di fornire un riassetto di interi settori legislativi sono stati previsti dei CODICI DI SETTORE, con i quali si dà luogo in singole materie a un complesso di norme stabili e armonizzate che garantiscano certezze di regole.
13. DECRETI-LEGGE I decreti-legge sono provvedimenti provvisori a contenuto normativo con forza di legge che possono essere adottati dal Governo ex art. 77 Cost. in casi straordinari di necessità e urgenza. Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Devono contenere l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l'emanazione. I decreti-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la loro emanazione ed entrano In vigore il giorno stesso della pubblicazione, in via provvisoria salva ratifica del Parlamento. L'art. 77 della Costituzione sancisce che i decreti-legge devono essere presentati alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno stesso della loro pubblicazione; entro cinque giorni da tale data le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per l'esame del decreto. La conversione dei decreti in legge deve avvenire entro 60 giorni, ad opera delle Camere, pena la perdita di efficacia extunc, cioè come se non fossero mai stati adottati.
13.1. Il controllo dei presupposti Il controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di necessità e urgenza che giustificano l'uso del decreto- legge può essere svolto da:
13.2. Limiti alla decretazione d'urgenza È vietato l’uso del decreto per:
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. Esso è stato accolto nella nostra Costituzione come il più importante istituto di DEMOCRAZIA DIRETTA, in quanto prevede l’intervento diretto del popolo senza il tramite dei suoi rappresentanti. Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di referendum:
4.1. Il referendum abrogativo Art 75 Cost. > “Abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.” Il referendum conclusosi con esito favorevole all'abrogazione ha lo stesso rango della legge ordinaria.
Limiti > il referendum non può abrogare:
Il procedimento per il referendum abrogativo L'art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. L'art. 75 Cost., rinvia alla legge ordinaria per le modalità di attuazione del referendum e dispone che ad esso hanno diritto di partecipare tutti i cittadini con i requisiti elettorali per la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la metà più uno dei voti validamente espressi (non si tiene conto delle schede bianche o nulle).
15. REGOLAMENTI I regolamenti sono atti normativi, in quando caratterizzati da generalità, astrattezza e innovatività. La fonte regolamentare assume rilevanza diversa a seconda del soggetto che ne sia titolare (es. parlamento, governo). I regolamenti devono tener conto del principio di legalità ma questo principio può essere derogato dalla Costituzione. Esiste un diverso rapporto fra fonti regolamentari e costituzione.
15.1. Regolamenti parlamentari I regolamenti parlamentari discendono direttamente dalla Costituzione senza intermediazione della legge, sono subordinati alla Cost. e eseguono ed attuano le sue disposizioni. Ex art. 64 Cost. trovano la loro legittimazione in una riserva di competenza costituzionalmente riconosciuta a ciascuna camera: la legge formale, anche se di rango costituzionale, non può disciplinare tali regolamenti. In questo senso, tali regolamenti non sono soggetti neppure al sindacato della Corte costituzionale (art. 134 Cost.). Alle Camere è, infatti, riconosciuta l'indipendenza nei confronti di ogni altro potere. Le Camere adottano i regolamenti a maggioranza assoluta. I regolamenti parlamentari: disciplinano l’organizzazione interna delle Camere, dettano regole per il suo funzionamento e incidono anche sui rapporti intercorrenti tra il Parlamento e gli altri organi costituzionali, ad esempio il Governo. La Costituzione riserva loro la disciplina di determinate materie su cui altre fonti del diritto non potrebbero intervenire (riserva di regolamento).
In particolare, la consuetudine si compone di due elementi:
Nelle preleggi del c.c. è disciplinata l’esistenza di consuetudini secundum legem (vale a dire richiamate dalle leggi scritte) mentre è vietata quelle contra legem (in contrasto con le fonti scritte) e nulla è detto di quelle praeter legem (che operano laddove non sono presenti fonti-atto). La DESUETUDINE è la perdita di validità ed effettività di disposizioni formali o di precedenti consuetudini.
18.1. Consuetudini costituzionali Si parla, poi, di CONSUETUDINI COSTITUZIONALI per indicare la prassi disciplinante i rapporti fra organi costituzionali o istituti costituzionali. Es. le consultazioni del PdR prima di conferire l’incarico per la formazione di un nuovo governo.
18.2. Convenzioni costituzionali Differenti dalle consuetudini sono le convenzioni costituzionali, definibili come quelle regole di comportamento che creano vincoli politici e non giuridici e che riguardano il modo di utilizzo della competenza e all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi fondamentali dello Stato.
18.3. Accordi Un ultimo cenno meritano gli accordi, patti siglati dalle forze politiche sulle attività da compiersi e sui tempi e modalità in cui determinati obiettivi devono essere raggiunti.
Articolo 1 Cost. “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Per democrazia deve intendersi quella forma di Stato che consente un'attiva partecipazione del popolo alla vita politica del paese. Il popolo è l’unico titolare della sovranità, non la esercita in modo diretto (in quel caso si parla di democrazia diretta) ma in modo indiretto, eleggendo dei rappresentanti con il compito di fare gli interessi del paese. Per scegliere i propri rappresentanti si ricorre all'intermediazione di organismi in grado di orientare le scelte dei cittadini, ossia i partiti politici. L'Italia è quindi una democrazia rappresentativa che comunque ha delle forme di democrazia diretta: referendum, petizione e legislazione popolare.
1. IL DIRITTO DI VOTO Art 48 Costituzione Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
1.1. Il corpo elettorale Il corpo elettorale costituisce l'insieme degli individui dotati della cittadinanza e del diritto di elettorato attivo. Il corpo elettorale va distinto dal concetto di popolo, cioè l'insieme dei cittadini italiani, indipendentemente dall'essere o meno titolari del diritto di voto.
1.2. Il voto degli italiani residenti all’estero Rientrano nel concetto di corpo elettorale anche i cittadini italiani residenti all'estero cui è riconosciuto il diritto di partecipazione politica con l’istituzione della circoscrizione estero (art. 48 Cost.). Il terzo comma dell’art 48 è stato inserito con l. Cost. nel 2000 e alla circoscrizione estero assegna 12 deputati e 6 senatori.
1.3. Elettorato attivo L’elettorato attivo, cioè la capacità di votare, ex art 48 Cost. è subordinato alla cittadinanza italiana e alla maggiore età (per il Senato 25 anni). L’art 48 stabilisce che il diritto di voto può essere limitato solo per:
1.4. Caratteri del voto L'art. 48 prevede che: