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Punti svolti di diritto societario
Tipologia: Appunti
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**1. Riforme recenti nel diritto dell’impresa e delle società.
apparente, che di solito è nullatenente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile. A livello giuridico si fa riferimento alle regole sull’institore (art. 2208 c.c.^3 ), a chi finanzia la società (o l’impresa), oppure al socio occulto di società palese (art. 147 L.F.), ma allo stesso modo soggiace al fallimento anche il socio occulto di società occulta. L’aspetto principale in tema di impresa illecita riguarda il fatto che l’illecito nell’impresa è diverso dall’illecito nel contratto; nella realtà l’illiceità non può essere ignorata perché ha effetti sul mercato, è soggetta a sanzioni, ecc. Impresa illecita. Ovvero quando l'attività svolta è illecita. Ci può essere un'attività di impresa illecita che da luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L'illiceità dell'impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l'esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa. Tale tipo di illecito non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un'impresa illegale è quindi esposto al fallimento. L’illiceità d’impresa si ha nelle produzioni agricole (piantagioni illegali), nell’indebita percezione di finanziamenti, nella distribuzione di prodotti nel mercato (contraffazione), il mercato del lavoro (caporalato), ecc.; l’illiceità è una possibilità che coglie l’oggetto, l’organizzazione, il finanziamento e le situazioni d’azienda. L’illiceità è una possibile reazione alla situazione contingente. Ci sono due profili da porre in attenzione: le regole da applicare alle imprese illecite ci sono e devono essere trovate in base a determinati principi (verificare dove si inserisce l’illecito, la posizione di quelli, come ad esempio i dipendenti, che sono soggetti inconsapevoli perché non partecipano all’illecito, ecc.) ed il contrasto alla criminalità organizzata non è necessariamente un intervento all’attività nel suo complesso, ma al solo ambito dove si inserisce l’illecito che molto spesso riguarda i soli beni. RISPOSTA AL QUESITO E) L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata alla produzione e scambio di beni e servizi. Nel fare ciò l’imprenditore spende il suo nome nei rapporti con i terzi. Tuttavia, la spendita del nome non comporta automatica identificazione della titolarità. Tale problematica riveste particolare importanza a riguardo dell’imprenditore occulto e del prestanome. L’imprenditore occulto è colui che opera nel mercato, dietro l’altrui nome, svolgendo un’attività di cui ne prende le decisioni, ne controlla l’andamento e ne trae i frutti (cioè i redditi), mentre al prestanome restano i compiti di dare attuazione alle decisioni assunte dal titolare effettivo, di norma è nullatenente e riceve un compenso fisso mensile. A queste due figure si applicano le regole sull’institore, disciplinate dall’art. 2208 c.c. con particolare riguardo alle norme connesse al fallimento affinché addivengano responsabili degli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa, a tutela dei terzi creditori. (^3) Art. 2208 c.c. Responsabilità personale dell’institore: L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per il atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
L’imprenditore agricolo, la cui nozione è contenuta all’art. 2135 del c.c.^4 , era nel 1942 sottratta a determinate regole, mentre oggi è soggetto a pubblicità (con iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese secondo le disposizioni del D.Lgs. 228/2001 che ne conferiscono valore dichiarativo), opera con forme diverse (società commerciali), seppure non sia soggetto alle procedure concorsuali. Oggi l’imprenditore agricolo non produce più solamente prodotti agricoli ma realizza alimenti (prodotti con funzione alimentare, oggetto di disciplina che tende a garantirne l’igiene, la tracciabilità e la sicurezza alimentare) e servizi. Alimento e prodotto agricolo potrebbe essere lo stesso bene dal punto di vista materiale, ma non dal punto di vista giuridico. Inoltre, il mercato alimentare non è più il mercato dei prodotti agricoli ma è un mercato evoluto di prodotti, non conosciuti dal consumatore finale, per i quali si pone un problema di informazione e in tale contesto serve la tracciabilità del prodotto. Nel settore agricolo ci sono anche attività di produzione di energia, agrituristiche, di servizi legati all’ambiente ed al territorio, ecc. Quello agricolo è divenuto un settore delicato per la presenza di frodi alimentari, contraffazioni, pubblicità ingannevole, frodi in commercio, ecc. All’imprenditore agricolo è stata affiancata la pesca e l’acquacoltura, perché secondo le logiche dell’U.E. esse sono vicine all’agricoltura; anche questo comparto vive oggi con le attività connesse: ittioturismo, pescaturismo, ecc. Nel settore agricolo il ricorso alla forma societaria ha tre ipotesi:
se quelle in eccesso sono costituite da apprendisti; dal computo sono comunque esclusi i lavoratori a domicilio ed i portatori di handicap). RISPOSTA AL QUESITO C) L’impresa agricola ha subito importanti sviluppi rispetto alla concezione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135 Cod.Civ. Essa ha visto, da un lato, l’ingresso e l’avvio di nuove attività agricole sotto forme societarie che si sono affiancate all’originaria società semplice, tra cui le società di capitali e le società cooperative agricole, e dall’altro lato un’evoluzione nel mercato dei prodotti agricoli, sviluppando produzioni nell’ambito del “Made in Italy” o comunque di prodotti di nicchia di rilevanza o prestigio internazionali, quali ad esempio lo zafferano o il prosciutto di suino nero maremmano. Oggigiorno i prodotti agricoli rivestono particolare interesse ed attenzione a tutela del consumatore finale, in quanto costituendone base degli alimenti ne deve essere garantita l’igiene, la sicurezza e la tracciabilità. Non a caso è variata anche la figura di imprenditore agricolo, il quale deve avere competenze specifiche nel settore agricolo e rientrare in altri parametri necessari per ottenere la caratteristica di “ professionalità ”; nel caso di attività in forma societaria, inoltre, è necessario che almeno uno dei soci illimitatamente responsabili (nelle società di persone) o degli amministratori (nelle società di capitali) rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Infine, l’impresa agricola si è evoluta anche nell’ambito delle attività connesse e dei servizi, con particolare riguardo alla produzione di energie rinnovabili, o di attività agricole ecosostenibili e dei prodotti biologici, l’agriturismo.
8. Azienda, patrimonio sociale e partecipazione sociale; spunti dalle interazioni, anche nelle vicende circolatorie. L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’impresa (art. 2555 c.c.^5 ); questa però è una definizione troppo ampia perché il complesso di beni organizzati è un riferimento molto stilizzato, in quanto molte realtà sono dematerializzate, in cui spesso contano il marchio e le tecnologie. Oggigiorno, e anche nel nostro ambito interno (come amministrazione Guardia di Finanza) contano l’immagine, la conoscenza e la comunicazione. L’unica realtà vera è che l’azienda è funzionale all’attività d’impresa. L’azienda può essere della persona fisica o delle società (di persone o di capitali, attraverso le partecipazioni sociali), e nelle seconde si rinviene dentro l’organizzazione stessa. Oggi di sono aziende anche di enti pubblici, di associazioni e di fondazioni, portatrici di valori diversi rispetto al fine di lucro. L’azienda è anche nei fenomeni di gruppo in base alla stratificazione della titolarità, e in particolare nelle realtà di gruppo è fondamentale capire questo aspetto per le finalità di controllo. (^5) Art. 2555 c.c. Nozione di azienda: L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
gestione dall’altro; relativamente a tale secondo aspetto, le tecnologie odierne permettono di superare le difficoltà connesse all’amministrazione disgiunta grazie a sistemi come: videochiamate, videoconferenze, scambio immediato di dati, idee e decisioni, ecc. A livello partecipativo vi è inoltre la possibilità per le società di capitali di addivenire socie in una società di persone. Questa eventualità che comporta l’assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte nelle società di persone non può essere adottata dagli amministratori, ma dall’assemblea dei soci. Infine, a norma dell’art. 111 duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, allorquando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali, le società di persone devono redigere e depositare il bilancio secondo le norme previste per le società di capitali; allo stesso modo, ricorrendone i presupposti, devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato.
10. Aspetti generali della riforma del diritto delle società di capitali; innovazioni in tema di società per azioni ed in accomandita per azioni. La riforma del 2003 ha toccato Spa e Sapa da un lato e Srl dall’altro; quest’ultima adesso può essere molto vicina alle società di persone, semplificata, unipersonale. La Sapa invece viene utilizzata come cassaforte di famiglia, perché è una società con vertice blindato, dove ci sono solo quei soggetti e quelli che a questi sono confacenti. Nella Spa la caratteristica è che la gestione della società avviene con capitali raccolti: i soci in primis che acquistano il capitale sociale, gli obbligazionisti, le banche e gli altri operatori economici. Il sistema tradizionale previsto dal Codice Civile per la Spa è ripartito tra tre organi: assemblea dei soci, amministratori e sindaci, che identificano tre distinte categorie: le scelte, l’amministrazione ed il controllo. Il modello va bene fintanto che produce utili per la remunerazione dei soci, però in grosse realtà in cui c’è un enorme frazionamento del capitale sociale, le decisioni vengono prese da un ristretto gruppo di persone anche grazie ai patti parasociali; il fallimento del modello è da ricondursi al fatto che un piccolo gruppo forte riesce a nominare sia i gestori (amministratori) che i controllori (sindaci), venendo meno l’indipendenza soprattutto dei secondi. Nella Spa il ruolo dei controllori è importante perché sono quelli che dovrebbero avere il polso della situazione (è da verificare chi sono, quali altri ruoli rivestono, eventuali incompatibilità). La riforma ha previsto altri due modelli: il modello dualistico (o tedesco) ed il modello monistico (o anglosassone). Nel modello dualistico l’assemblea nomina un organo di sorveglianza (composto da soci o da non soci con specifiche competenze) che a loro volta nominano gli amministratori; il controllo in questo caso non è esterno e parigrado come nel modello tradizionale, ma sovraordinato. Nel modello monistico ci sono l’assemblea ed il comitato di gestione che al suo interno nomina un comitato di vigilanza interno che deve avere un forte grado di indipendenza. In ogni ambito è importante comprendere dove avvengono la gestione ed il controllo.
11. La società a responsabilità limitata dopo la riforma del diritto delle società di capitali del 2003. La riforma delle S.r.l. è avvenuta con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003, intervenuta attraverso la riscrittura delle norme del Codice Civile. Il Codice Civile del 1942 aveva un modello tipo di società di capitali (la S.p.A.) e le altre che facevano riferimento a specifici aspetti (la S.r.l. era una piccola S.p.A.). Dopo la riforma ogni società ha le proprie caratteristiche (tranne la S.a.p.a.), affrancandosi e divenendo ad aspetti autonomi (la S.r.l. diventa una grande s.n.c.). L’impresa italiana è di tipo medio-piccolo, a ristretta base societaria e prevalentemente familiare. La differenza tra società di capitali e di persone risiede nell’elemento preponderante: il capitale nelle prime (società plutocratiche) e le persone nelle seconde (ove prevale l’ intuitus delle persone che la compongono). Le prime hanno una struttura predefinita e predeterminata con procedure codificate (l’assemblea dei soci, che prevede la convocazione, le discussioni, le verbalizzazioni e le impugnazioni, l’organo amministrativo e l’organo di controllo). Gli imprenditori, prima della riforma, chiedevano flessibilità del modello societario mantenendone le prerogative (responsabilità patrimoniale limitata al capitale conferito dai soci). La legge delega per la riforma del diritto societario (L. 366/2001), all’art. 3, riportava la previsione di un modello con centralità del socio ed ampia autonomia statutaria. Rispetto al Codice Civile del 1942, oggi abbiamo una serie di norme dedicate alla S.p.A. (e compatibilmente alla S.a.p.a.) e un apparato normativo della S.r.l. in cui il rinvio alle norme della S.p.a. è limitato, con ampia autonomia statutaria, flessibilità e derogabilità delle norme (alcune norme del Codice Civile iniziano con: “salvo quanto previsto dallo statuto …” ). Poche sono le norme inderogabili. Nelle S.r.l. è importante esaminare le norme dello statuto, che a volte è separato , ed altre è accorpato all’atto costitutivo (il contratto che contiene gli elementi costitutivi del momento di nascita della società, dei valori transeundi , cioè quelli relativi a quel momento). Lo statuto : - contiene le regole di funzionamento della società; - è modificabile con un’assemblea (straordinaria di modifica) dei soci, con atto redatto da un notaio, depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese della CCIAA, e in tal modo reso pubblico; - non può essere modificato con l’assemblea di approvazione del bilancio; - prevale sulle regole dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c.^9 ). La S.r.l.s. (società a responsabilità limitata) è costituita in virtù di un atto costitutivo standardizzato, che non prevede autonomia statutaria (non prevede lo statuto), ma, di contro, non prevede il pagamento di onorario al notaio. (^9) Art. 2328 Codice Civile, ultimo comma: Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
clausole serve in consenso di tutti i soci (art. 2468, c. 4, c.c.^13 ). Il limite alla libertà di deroga nella distribuzione degli utili è fissato dal “patto leonino”. DOMANDA: se Tizio conferisce 1.000.000 € la sua partecipazione al C.S. può essere “zero”? Tecnicamente non si potrebbe per il problema di riconfigurare l’operazione come una donazione. DOMANDA: se Sempronio conferisce “zero” può avere una partecipazione di 4.000 € al C.S.? Si, per la teoria dell’adempimento da parte dei terzi, purché il valore conferito dagli altri soci sia sufficientemente capiente (adempimento del terzo); tuttavia, i problemi potrebbero sorgere nell’individuare le cause di tale adempimento. Le parti possono stabilire distribuzioni di utili non proporzionali rispetto alle quote possedute (art. 2468, c. 3, c.c.); è dubbio, però, se si possa attribuire ad un solo soggetto la potestà di distribuire gli utili. Le norme del codice civile sono inderogabili non solo quando lo sono esplicitamente, ma anche quando se ne desume una violazione dei principi del contratto di società. Le modifiche personalistiche si possono inserire anche durante la vita dell’ente (e non solo alla costituzione), ma, per il principio della simmetria, si richiede che anche in questi casi vi sia il consenso di tutti i soci. Gli effetti distorsivi (patologici) del sistema possono ravvisarsi:
Negli ultimi anni il legislatore ha attuato delle varianti per la società a responsabilità limitata, partendo dal presupposto che il capitale minimo fosse un ostacolo all’avvio di una attività commerciale in forma societaria. In Inghilterra si potevano costituire delle società con capitale di 1 pound , che poi, per il principio europeo di libertà di stabilizzazione, trasferivano la sede in altri paesi membri (definite “società avvoltoi” ), soprattutto in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Un tribunale tedesco le aveva respinte perché confliggenti con il loro principio di legittimazione dell’ordinamento normativo, il quale prevedeva, in Germania, un capitale minimo societario di 25.000 €. La Corte di Giustizia Europea ne sentenziò, invece, la legalità, per cui ogni Stato membro ha adottato delle varianti normative specifiche (al capitale minimo di 1 €), per evitare l’invasione di queste società di diritto estero. Tuttavia, nell’ordinamento italiano che si prefigge la salvaguardia e la tutela del patrimonio sociale (con norme di protezione del capitale sociale), queste società hanno gli stessi oneri ed obblighi (con responsabilità anche penali) delle società a responsabilità limitata aventi capitale sociale minimo di 10.000 €. Le società a responsabilità limitata semplificata , previste dall’art. 2463bis c.c.^14 , possono avere capitale sociale da 1 € a 9.999 €, sono costituite con modello (atto costitutivo) standardizzato e sono prive di autonomia statutaria. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto , variabile da 1 € a 9.999 €, sono previste dall’art. 2463 c.c.^15 , devono dedurre dagli utili, conseguiti ogni anno in base al bilancio regolarmente approvato, una quota pari ad almeno il 25% di essi per formare una riserva legale sino a quando quest’ultima, unitamente al capitale sociale, non ha raggiunto l’ammontare di 10.000 €.
**13. Modelli di società “spin-off” e “start-up”; le società “benefit”.
Il grado deve essere previsto nello statuto e relazionato da amministratori e sindaci nella nota integrativa e superiore al 50% dei consumi, del lavoro o degli apporti dei soci, a seconda del settore di attività; la società cooperativa opera prevalentemente con i soci (requisito gestionale). Altro requisito da rispettare per essere a mutualità prevalente è quello statutario, previsto in base all’art. 2514 c.c.^19 , perché le società cooperative non possono remunerare il capitale in misura superiore all’interesse dei Buoni Fruttiferi Postali, aumentato di una certa misura (c.d. risparmio delle famiglie). Il lucro è limitato ex lege. La società cooperativa perde la mutualità prevalente quando per due esercizi successivi non rispetta i limiti fissati per la prevalenza, oppure quando rimuove le clausole di non lucratività (art. 2545 octies c.c.^20 ); ciò obbliga alla redazione del bilancio straordinario infrannuale attestante il valore del patrimonio, rendendolo indisponibile, l’approvazione da parte di una società di revisione e la notifica al Ministero dello Sviluppo Economico. La categoria delle società cooperative a mutualità non prevalente è una categoria residuale, ove vi rientrano le società che non hanno interesse a rimanere cooperative, per una eventuale e successiva trasformazione in società lucrative oppure concedere remuneratività al capitale. Esse rimangono comunque cooperative (art. 2545quinquies c.c.^21 ) ove lo statuto deve prevedere la percentuale e le modalità di ripartizione dei acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti. (^19) Art. 2514 c.c. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. (^20) Art. 2545-octies c.c. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. (^21) Art. 2545-quinquies c.c. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori. L’atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. confronti dei possessori di strumenti finanziari. L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l’emissione degli
dividendi ai soci, previa destinazione del 30% a riserve, del 3% ai fondi mutualistici, e purché vi sia equilibrio finanziario. Queste ultime si possono trasformare in società ordinarie o consorzi previa destinazione del patrimonio ai fondi mutualistici (art. 2545undecies c.c.^22 ), tranne l’importo minimo legale previsto per il nuovo capitale sociale (€ 10.000 per le Srl ed € 50.000 per le Spa). I ristorni rappresentano la percezione differita del vantaggio economico; la società cooperativa dalla vendita ai soci di beni di mercato consegue dei maggiori utili, ma non avendo scopo di lucro e dovendo chiudere il bilancio in pareggio, essi vengono redistribuiti differitamente ai soci in base agli scambi avvenuti con la società (art. 2545 sexies c.c.^23 ). Le società cooperative a mutualità prevalente hanno un lucro limitato per legge (art. 2514 c.c.) mentre le società cooperative a mutualità non prevalente hanno ulteriori e diversi limiti alla corresponsione degli utili. I ristorni non sono soggetti a tetti di legge, ma devono essere separatamente contabilizzati in bilancio distinguendoli da altre gestioni. Infine, il ristorno può essere fissato in via previsionale, ma è l’assemblea dei soci che a fine dell’esercizio determina “se” e “l’entità” dei ristorni, come la destinazione di eventuali utili. Il diritto al ristorno non è automatico, ma nasce in assemblea. Altro elemento caratterizzante delle società cooperative è il capitale variabile (art. 2524 c.c.^24 ), perché esso non è indicato in un ammontare prestabilito nell’atto costitutivo, e può aumentare o diminuire in base al variare del numero dei soci. Il capitale sociale può essere diviso in azioni (simile alle Spa) o in quote (simile alle Srl). strumenti finanziari di cui all’art. 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. [4] Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. (^22) Art. 2545-undecies c.c. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione. La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa. L’assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni. (^23) Art. 2545sexies c.c. Ristorni. L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari. (^24) Art. 2545 c.c. Variabilità del capitale. II capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’art. 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti. L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.
La CONSOB istruisce le pratiche nei casi di insider trading. Altro problemi di particolare rilevanza oggigiorno è l’indipendenza della CONSOB, in quanto essa vigila sia su soggetti privati che pubblici. Tale Autorità di Vigilanza deve essere in grado di muoversi indipendentemente dall’autorità politica o di governo.
18. Le società e l’ordinamento europeo; società europea e società cooperativa europea. La Società Europea deriva dalla libertà di circolazione del mercato unico. Essa deve essere costituita da almeno due società (di capitali) aventi sedi in Paesi diversi; l’istituenda società Europea verrà costituita con le regole del contratto unico, mentre per i dettagli si atterrà alla disciplina del Paese in cui avrà la sede principale (per l’Italia le regole applicabili alla Società Europea sono quelle della S.p.a.). Il Regolamento UE 2157 del 08/10/2001 ha disciplinato la Società Europea, fissando gli elementi che deve contenere lo statuto e prevedendo che il capitale sociale minimo deve essere pari ad € 120.000 (art. 4 Reg. UE^32 ), e suddiviso in azioni (art. 1 Reg.UE^33 ). I presupposti per la costituzione della Società Europea sono: carattere transnazionale, con ambito comunitario, e costituita da almeno due società aventi sede in Stati membri diversi. La costituzione della Società Europea può avvenire: 1) per fusione (propria) o per incorporazione : se almeno due di esse, società per azioni, soggette alla legge di Stati membri differenti, redigono un progetto di fusione (o incorporazione) delle società di capitali; 2) per trasformazione di un’affiliata , a condizione che da almeno due anni sia soggetta alla legge di un altro Stato membro; 3) per trasformazione : se la trasformanda è una S.p.A. costituita conformemente alle legge di uno Stato membro e avente sede sociale e l'amministrazione centrale nell'Unione Europea; 4) per costituzione di una Società Europea holding. Il procedimento di costitu- zione di una Società Europea holding si divide in fasi: la prima consiste nel redigere un progetto di costituzione; successivamente vengono pubblicizzati la denominazione sociale, la sede, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, gli ulteriori diritti speciali. L’art. 7 del Reg. UE disciplina l’individuazione della sede della Società Europea per l’applicazione della normativa di riferimento, in particolare di quella fiscale. In caso di trasferimento la Società Europea non perde la responsabilità giuridica (riconosciuta a livello europeo), ma varia la normativa di dettaglio da applicare. (^32) Art. 4 Reg. UE 2157 del 08/08/2001. 1. Il capitale della SE è espresso in euro. 2. Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 120 000 euro. 3. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno la sede sociale in tale Stato membro. (^33) Art. 1 Reg. UE 2157 del 08/08/2001. 1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata «SE»), nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento. 2. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni. Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. 3. La SE ha personalità giuridica. 4. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.
A tutela dei creditori, gli Stati membri possono vietare la costituzione di una Società Europea se la sua costituzione risponde a finalità elusive; parimenti, uno Stato membro può disapplicare in tutto o in parte la normativa di riferimento se viene accertato che la Società Europea risponde a finalità elusive. A livello fiscale, la Società Europea è regolata dalle norme fiscali di armonizzazione del diritto europeo (es.: normativa sulla neutralità fiscale) e dalle norme degli Stati membri che si applicano alle società per azioni (art. 15 Reg. UE^34 ). Per quanto concerne il trasferimento della Società Europea, si distingue tra: trasferimento di sede sociale, che appare dallo statuto ed è importante per l’applicazione della normativa fiscale) e trasferimento della residenza fiscale, che viene individuata in base all’oggetto sociale. In questo secondo caso, in Italia si fa riferimento al luogo in cui vi siano gli input volitivi della gestione e dell’amministrazione della società.
19. L’impresa multinazionale; sguardo a modelli di società estere. Il primo problema della disciplina dell’ impresa multinazionale è relativo al fatto che essa è un contesto sempre più internazionalizzato, dove l’azione economica tollera poco i confini nazionali. In ambito europeo esiste una disciplina specifica che prevede le imprese europee (il nostro contesto ad oggi è europeo); tuttavia, la disciplina europea pone dei problemi e le stesse discipline nazionali pongono dei problemi a causa delle diverse modalità normative adottate per disciplinare le stesse situazioni. L’impresa multinazionale pone un problema di ricerca della disciplina, perché essa è un’impresa che opera in più paesi e sceglie i paesi dove operare dal punto di vista imprenditoriale (e non dove ha i contatti con il pubblico); la sede esprime l’organizzazione ma non vuol dire che li si riverberino tutti gli effetti. L’impresa multinazionale sceglie le sedi più vantaggiose, sfrutta i vantaggi dell’iniziativa economica (crea beni, idee, modelli, ecc.) e organizza attività che vanno bene anche all’estero. La multinazionale nell’iniziativa economica aggiunge, alla possibilità di organizzarsi e articolarsi, la pluralità di ordinamenti, cioè la possibilità di avere come interlocutori gli ordinamenti che alla multinazionale sembrano i migliori. Qualunque multinazionale entrando nel contesto europeo può avere dei vantaggi (es.: Ethiad è entrata in Alitalia per il valore delle sue rotte e dei suoi scali). La visione è multinazionale, con un’ottica d’insieme, astratta rispetto alle scelte di un singolo paese; se un paese non va bene, la multinazionale si ritira. L’impresa multinazionale la si incontra nei singoli Stati e pone dei problemi perché è un soggetto che supera la dimensione nazionale, che non è facilmente gestibile dall’ordinamento nazionale e, nel caso non abbia più convenienza, si sposta. Nel confronto con la transnazionalità interessano le soluzioni che siano condivise tra più paesi, cioè soluzioni comuni. (^34) Art. 15 Reg. UE 2157 del 08/08/2001. 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale.