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Elusione Fiscale: Caratteristiche, Rimedi e Normative, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Cosa significhi l'elusione fiscale, come si distingue dall'evasione, dall'erosione e dalla rimozione, e quali sono i rimedi per contrastarla. Vengono inoltre analizzate le prime norme antielusive, come il d.p.r 600/73 e l'art. 10 della legge n. 408, e il loro impatto attuale.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 07/11/2020

Sandy7
Sandy7 🇮🇹

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L’elusione si verifica quando con l’utilizzo di operazioni o combinazioni di operazioni lecite, il contribuente persegue
un risultato importante dal punto di vista fiscale ma che va esente da tassazione. L’elusione si caratterizza per: il
ricorso ad uno strumento giuridico anormale, dal perseguimento di uno stesso fine che si sarebbe realizzato con
l’utilizzo di uno strumento giuridico normale ordinario e dal fine di conseguire un vantaggio di imposta. L’elusione si
differenzia dall’evasione, che consiste nell’adozione di comportamenti illeciti che permettono di sottrarsi
all’imposizione, si differenzia dall’erosione d’imposta che consiste nell’adozione di comportamenti leciti che
permettono un risparmio di imposta, e si differenzia dalla rimozione d’imposta che consiste nella scelta da parte del
contribuente di privilegiare le fattispecie di minore importanza tributaria o addirittura irrilevanti.
I rimedi per combattere l’elusione sono l’interpretazione e l’applicazione di una specifica norma antielusiva di portata
generale, ovvero attraverso singole disposizioni a carattere antielusivo.
Una primo tentativo di norma generale antielusiva è stato il d.P.R 600/73 all’art. 37 comma 3, successivamente l’art.
10 della legge n.408 ha disposto che l’elusione si verificava quando l’operazione era posta in essere senza valide
ragioni economiche, quando era realizzata esclusivamente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ed era tesa al
realizzo di una delle cinque operazioni descritte dalla norma.
In seguito al rinnovo dell’art. 37 del dpr 600, si è stabilito che nell’elusione non è più necessaria la fraudolenza del
comportamento, ne l’esclusività dello scopo di ottenere un vantaggio fiscale. L’applicazione della norma è comunque
subordinata al compimento di una delle operazioni che sono elencate nel testo normativo. Tuttavia ad oggi non esiste
una vera e propria norma generale antielusiva, si possono comunque applicare i principi previsti dalla Corte di
Giustizia in materia di abuso del diritto, senza però limitare la ricerca del legittimo risparmio di imposta ritenuto
legittimo dalla Cassazione.

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L’elusione si verifica quando con l’utilizzo di operazioni o combinazioni di operazioni lecite, il contribuente persegue un risultato importante dal punto di vista fiscale ma che va esente da tassazione. L’elusione si caratterizza per: il ricorso ad uno strumento giuridico anormale, dal perseguimento di uno stesso fine che si sarebbe realizzato con l’utilizzo di uno strumento giuridico normale ordinario e dal fine di conseguire un vantaggio di imposta. L’elusione si differenzia dall’evasione, che consiste nell’adozione di comportamenti illeciti che permettono di sottrarsi all’imposizione, si differenzia dall’erosione d’imposta che consiste nell’adozione di comportamenti leciti che permettono un risparmio di imposta, e si differenzia dalla rimozione d’imposta che consiste nella scelta da parte del contribuente di privilegiare le fattispecie di minore importanza tributaria o addirittura irrilevanti. I rimedi per combattere l’elusione sono l’interpretazione e l’applicazione di una specifica norma antielusiva di portata generale, ovvero attraverso singole disposizioni a carattere antielusivo. Una primo tentativo di norma generale antielusiva è stato il d.P.R 600/73 all’art. 37 comma 3, successivamente l’art. 10 della legge n.408 ha disposto che l’elusione si verificava quando l’operazione era posta in essere senza valide ragioni economiche, quando era realizzata esclusivamente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ed era tesa al realizzo di una delle cinque operazioni descritte dalla norma. In seguito al rinnovo dell’art. 37 del dpr 600, si è stabilito che nell’elusione non è più necessaria la fraudolenza del comportamento, ne l’esclusività dello scopo di ottenere un vantaggio fiscale. L’applicazione della norma è comunque subordinata al compimento di una delle operazioni che sono elencate nel testo normativo. Tuttavia ad oggi non esiste una vera e propria norma generale antielusiva, si possono comunque applicare i principi previsti dalla Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto, senza però limitare la ricerca del legittimo risparmio di imposta ritenuto legittimo dalla Cassazione.