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Una panoramica delle entità ecclesiastiche, loro attività, il processo di riconoscimento e i controlli legali da parte dello stato. Il testo tratta anche del trattamento speciale riservato alle religioni non cattoliche e del dibattito sul fallimento di queste entità.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Gli enti ecclesiastici sono una persona giuridica atipica, svolgono attività lucrative solo parziali, devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche a tutela e garanzia di terzi, sono dotati di una speciale autonomia in ragione del carattere ecclesiastico, hanno un regime di privilegio autoritario. Oggi le pubbliche Amministrazioni nel momento del riconoscimento della personalità giuridica di un ente ecclesiastico effettuano controlli per accertare che sicuramente si tratta di un regime di culto. Lo Stato controlla anche se effettivamente l’ente va a soddisfare il bisogno religioso della popolazione. Gli enti ecclesiastici ancora oggi prevedono una procedura accentrata del riconoscimento. Questo viene concesso con un decreto del ministro dell’interno previo consenso del Consiglio di Stato. La legge di derivazione pattizia dice che vengono tradotti in legge i lavori della commissione paritetica istituita nel 1984 con l’Accordo di Villa Madama. Nel 1985 era previsto ancora per tutti il riconoscimento degli enti. In seguito, poi, si passò al riconoscimento tramite decreto del ministro dell’interno. È necessario un collegamento qualificato con la religione di appartenenza, anche per un discorso di protezione del diritto al nome. È importante il fine di religione o di culto dell’ente e per determinarlo si fa riferimento alla legge 222 del 1985. Chi svolge un’attività semplicemente a scopo di lucro non può richiedere il riconoscimento. Per quanto riguarda le materie elencate nell’articolo, in realtà sono di difficile interpretazione. Il fine di religione o di culto deve essere assolutamente dominante e prevalente. Gli enti non cattolici hanno avuto un trattamento più favorevole: viene loro riconosciuta la personalità giuridica anche ad enti ospedalieri, assistenziali e strutture scolastiche. Lo Stato ha concesso ciò per via del fenomeno molto contenuto (ebraismo non fa proselitismo, quindi è impossibile che ci siano tanti ospedali ebraici) L’articolo 18 della legge 222 del 1985 afferma che i controlli sono quelli previsti dal diritto canonico. Quando il terzo contratta deve sapere che il parroco è soggetto ai controlli sia del diritto canonico sia ai controlli di diritto comune. Se il terzo non è al corrente che gli enti ecclesiastici sono soggetti al diritto canonico, allora diverrà anch’esso responsabile per negligenza. Gli enti cambiano e tutte le modificazioni degli enti devono essere riconosciute dal ministero dell'interno. Ad esempio, se la parrocchia cambia parroco, c'è bisogno del riconoscimento del ministero dell'interno. Per quanto riguarda il fallimento degli enti ecclesiastici c'è stato un grande dibattito negli ultimi anni che riguarda se l'ente ecclesiastico possa fallire o meno. Cardia dà per scontato che non possa fallire, ma non tutta la dottrina la pensa così. Certo, se lo Stato non si ingerisse mai nel modo più assoluto, allora è ovvio che gli enti ecclesiastici non potrebbero mai fallire, ma perché semplicemente non sarebbero mai soggette alla tutela statuale. In alcuni casi però, sono stati dichiarati dei fallimenti di enti ecclesiastici che sono stati giustificati dicendo che l'ente a cui si faceva riferimento era un ente ecclesiastico di apparenza che però in realtà svolgevano maggiormente un’attività commerciale.