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Enti Ecclesiastici: Riconoscimento Giuridico e Tipologie - Prof. Boni, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 27/01/2021

mapi789
mapi789 🇮🇹

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ENTI ECCLESIASTICI
Innanzitutto è necessario dire che l’ente è un'organizzazione di persone o di beni che
assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico ed è dotata di personalità
giuridica.
Ma cosa vuol dire allora ‘ente ecclesiastico’?
In via preliminare è opportuno individuare le caratteriste che permettono ad un Ente di
essere definito ecclesiastico.
Gli enti ecclesiastici sono tutti gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi
sede in Italia, con un fine di religione o di culto.
Quindi al fine della valutazione dei requisiti necessari viene considerato il riconoscimento
ecclesiastico, l’elemento territoriale e il fine perseguito. Solo in presenza di tutti e tre
gli elementi indicati si potrà procedere al riconoscimento giuridico dell’ente. In passato era
necessario per il riconoscimento di tutti gli enti ecclesiastici cattolici (ora è richiesto solo
per alcune limitate categorie di enti previste dalla legge e per gli enti di culto
acattolico soggetti alla disciplina dei culti ammessi) anche il requisito della sufficienza
dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini . istituti religiosi di diritto diocesano,
chiese aperte al culto pubblico, fondazioni di culto.
Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese è necessario un
ulteriore requisito per il riconoscimento: la cittadinanza italiana e il domicilio in Italia del
rappresentante dell’ente.
L’Ente che voglia ottenere la qualifica di “ente ecclesiastico” e i consequenziali effetti civili
deve osservare la procedura amministrativa prevista dalla Legge 222/85:
Il rappresentante dell’ente presenta la domanda di riconoscimento previa
autorizzazione dell’autorità ecclesiastica competente, oppure su domanda di
quest’ultima. La domanda è indirizzata al Ministro dell’Interno e deve essere
presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.
In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede
e la persona che lo rappresenta. Devono inoltre essere allegati i documenti
necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
fine di religione o culto attività dirette all’esercizio del culto e alla cura d’anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.
attività diverse da quelle di religione o culto attività di assistenza e beneficenza, istruzione e
le attività commerciali o a scopo di lucro.
Le altre attività possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale senza assurgere
al rango di finalità. Non devono condizionare la vita dell’ente. Si solo attività caritative.
procedura di riconoscimento dell’ente ecclesiastico:
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ENTI ECCLESIASTICI

Innanzitutto è necessario dire che l’ ente è un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico ed è dotata di personalità giuridica. Ma cosa vuol dire allora ‘ente ecclesiastico’? In via preliminare è opportuno individuare le caratteriste che permettono ad un Ente di essere definito ecclesiastico. Gli enti ecclesiastici sono tutti gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, con un fine di religione o di culto. Quindi al fine della valutazione dei requisiti necessari viene considerato il riconoscimento ecclesiastico , l’elemento territoriale e il fine perseguito. Solo in presenza di tutti e tre gli elementi indicati si potrà procedere al riconoscimento giuridico dell’ente. In passato era necessario per il riconoscimento di tutti gli enti ecclesiastici cattolici (ora è richiesto solo per alcune limitate categorie di enti previste dalla legge e per gli enti di culto acattolico soggetti alla disciplina dei culti ammessi) anche il requisito della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.  istituti religiosi di diritto diocesano, chiese aperte al culto pubblico, fondazioni di culto. Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese è necessario un ulteriore requisito per il riconoscimento: la cittadinanza italiana e il domicilio in Italia del rappresentante dell’ente. L’Ente che voglia ottenere la qualifica di “ente ecclesiastico” e i consequenziali effetti civili deve osservare la procedura amministrativa prevista dalla Legge 222/85 :  Il rappresentante dell’ente presenta la domanda di riconoscimento previa autorizzazione dell’autorità ecclesiastica competente, oppure su domanda di quest’ultima. La domanda è indirizzata al Ministro dell’Interno e deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione , la natura e i fini dell’ente , la sede e la persona che lo rappresenta. Devono inoltre essere allegati i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. fine di religione o culto  attività dirette all’esercizio del culto e alla cura d’anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. attività diverse da quelle di religione o culto  attività di assistenza e beneficenza, istruzione e le attività commerciali o a scopo di lucro. Le altre attività possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale senza assurgere al rango di finalità. Non devono condizionare la vita dell’ente. Si solo attività caritative. procedura di riconoscimento dell’ente ecclesiastico:

 L’amministrazione effettua l’ istruttoria di verifica dei requisiti e può eventualmente chiedere ulteriore documentazione, far presente determinate carenze documentarie o statutarie e chiedere modifiche statutarie necessarie per armonizzare lo statuto ai criteri di buona amministrazione dell’ente o al rispetto dei diritti fondamentali delle persone.  Il provvedimento di riconoscimento viene dato con decreto del Ministero dell’Interno ; rispetto al passato sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’ obbligo del parere del Consiglio di Stato. Per i culti acattolici la legge sui culti ammessi prevede che la richiesta di riconoscimento sia del Ministro dell’interno e il decreto sia assunto da Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri. Per le confessioni che hanno stipulato intese , solo quelle stipulate dopo il 1991 prevedono espressamente il decreto del Ministro dell’Interno. Qualora l’autorità amministrativa ritenga di non accogliere la domanda si darà comunicazione al rappresentante dell’ente interessato dell’esito negativo della pratica, indicando le ragioni del rifiuto. Il rappresentante ha facoltà di inoltrare ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi di legittimità.  In conclusione è necessario procedere all’ iscrizione nel registro delle persone giuridiche in cui devono presentare le norma di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Vi sono poi anche altre tipologie di riconoscimento :

  • per legge  nel caso di enti che per la loro importanza rendono superfluo il procedimento ordinario, come ad esempio la CEI (conferenza episcopale italiana, assemblea permanente dei vescovi italiani);
  • per antico possesso di stato  ossia un attestato del Ministero dell’Interno dal quale risulta che l’ente godeva già dello status di persona giuridica precedentemente al Concordato Lateranense del 1929. es: Santa Sede, Tavola valdese ecc.
  • per procedimento abbreviato  attraverso una sorta di giudizio di omologazione da parte dell’autorità governativa che si limita a controllare la regolarità e la legittimità degli atti dell’autorità ecclesiastica; es: istituto per il sostentamento del clero, le diocesi, le parrocchie o gli enti valdesi. Un ente ecclesiastico, una volta riconosciuto, può successivamente perdere la sua personalità civile per revoca del concesso riconoscimento sempre tramite provvedimento del Ministro dell’Interno oppure l’ autorità cattolica può apportare modificazioni allo status degli enti ecclesiastici: ad esempio modifica del modo di esistenza, del fine sostanziale, della consistenza patrimoniale ecc. Questi mutamenti possono essere civilmente riconosciuti mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’Interno. Disposizioni analoghe , sia in materia di revoca del riconoscimento che di trasformazione dell’ente, valgono anche per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese recepite in leggi.

 devono fornire in sede di domanda di riconoscimento opportune garanzie di stabilità.  Per quanto riguarda le società di vita apostolica , esse si differenziano dagli istituti religiosi per il fatto: che il loro membri non fanno i voti di povertà, castità e obbedienza, ma conducono la vita in comune secondo un proprio stile. Requisiti specifici sono:  perseguimento di un fine religioso o di culto;  possesso di tutti i requisiti specifici richiesti per gli istituti religiosi di diritto pontificio;  assenso della Santa Sede che approva la domanda di riconoscimento è implicitamente certifica la solidità dell'ente.  Fondazioni di culto: sono quegli enti la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto. Possono essere costituiti per favorire o promuovere il culto di un santo o di una figura o immagine religiosa tradizionale e per altre funzioni. Requisiti specifici richiesti sono:  devono ottenere l'assenso della Santa Sede rilasciato in vista del riconoscimento civile;  devono fornire in sede di domanda di riconoscimento opportune garanzie di stabilità.  la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento di fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.  Associazioni pubbliche e private dei fedeli:Associazioni pubbliche  sono dei veri enti ecclesiastici in quanto le associazioni pubbliche impegnano l'istituzione ecclesiastica e sono collegate strettamente con la gerarchia cattolica. Requisiti specifici sono:  l'assenso della Santa Sede;  non devono avere carattere locale.