









Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Esame di informatica con prof madinelli
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 16
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!










giunta regionale
Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni elettorali relative all’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 ed evidenzia le principali scadenze concernenti tali operazioni.
L’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale) nel testo consolidato derivante dalle modifiche ed integrazioni successivamente introdotte_._
Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (art. 28, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).
Si ricorda che sono inoltre applicabili le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ( Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ).
Questo documento è pubblicato nell’apposita sezione interna al sito della Regione del Veneto che rinvia al seguente indirizzo web : elezioni.regione.veneto.it e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.
Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.
È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 19 settembre 2025 “Indizione delle elezioni 2025 del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Legge regionale 16 gennaio 2025, n. 5 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, Art. 11”.
Le firme dei presentatori delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono valide se risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni. (art. 14, comma 3 e art. 15, comma 2 della L.R. n. 5/2012).
Giovedì 9 ottobre 2025 45° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine: per la pubblicazione , nell’albo pretorio on line del Comune e affissione in altri luoghi pubblici, dei manifesti con i quali i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. (art. 11, comma 4, lett. a), della L.R. 5/2012)
Scade il termine: a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali , per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria;
b) per l’iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune; (art. 32 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un’altra Sezione dello stesso Comune. (art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
Domenica 12 ottobre 2025
42° giorno antecedente a quello della votazione (3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)
Scade il termine entro il quale i Presidenti dei Tribunali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza devono costituire i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali. (art. 12 della L.R. 5/2012 e art. 8 della legge 17 febbraio 1968, 108 “Norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”)
Giovedì 23 ottobre 2025 31° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro il quale la Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste. (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.212)
Venerdì 24 ottobre 2025 30° giorno antecedente a quello della votazione
Ore 8. A partire da tale ora possono essere presentate: ● alla cancelleria del Tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (art. 14, comma 1, L.R. n. 5/2012); ● alla cancelleria della Corte d’Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 15, comma 1, L.R. n. 5/2012).
Scade il termine entro il quale:
Inizia il periodo:
Inizia la facoltà:
Sabato 25 ottobre 2025 29° giorno antecedente a quello della votazione
Ore 12. Scade il termine entro il quale possono essere presentate : ● alla cancelleria del Tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (art. 14, comma 1, L.R. n. 5/2012); ● alla cancelleria della Corte d’Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 15, comma 1, L.R. n. 5/2012).
Domenica 26 ottobre 2025 28° giorno antecedente a quello della votazione
Ore 12. (24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale). Scade il termine entro il quale l’Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare le liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed assumere le decisioni conseguenti. (art. 16, comma 1, L.R. n. 5/2012)
Stessa sera Scade il termine entro il quale i delegati di ciascuna lista provinciale di candidati alla carica di Consigliere regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall’ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. (art. 16, comma 2, L.R. n. 5/2012)
Lunedì 27 ottobre 2025 27° giorno antecedente a quello della votazione
Ore 9. L’Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. (art. 16, comma 3, L.R. n. 5/2012)
Stessa giornata L’Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e all’Ufficio centrale regionale le decisioni assunte. (art. 16, comma 4, L.R. n. 5/2012)
Martedì 28 ottobre 2025 26° giorno antecedente a quello della votazione
Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, delle decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le stesse decisioni, depositando tale ricorso nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale. (art. 16, commi 5 e 6, L.R. n. 5/2012).
Stessa giornata L’Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. (art. 16, comma 7, L.R. n. 5/2012)
Stessa giornata L’Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale le decisioni assunte. (art. 17, comma 4, L.R. n. 5/2012)
Sabato 1° novembre 2025 22° giorno antecedente a quello della votazione
Entro 24 ore dalla comunicazione , da parte dell’Ufficio centrale regionale, delle decisioni assunte, i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentare ricorso allo stesso Ufficio centrale regionale depositandolo alla cancelleria. (art. 17, commi 5 e 6, L.R. n. 5/2012)
Domenica 2 novembre 2025
21° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro il quale l’Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi presentati. (art. 17, comma 7, L.R. n. 5/2012)
Lunedì 3 novembre 2025 20° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro il quale l’Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni assunte sui ricorsi. (art. 17, comma 8, L.R. n. 5/2012)
L’Ufficio centrale circoscrizionale, decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni: a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a) o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali; b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati; c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti; d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio ed all’invio di esso ai Sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente a quello della votazione; f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio (art. 18, L.R. n. 5/2012).
Sabato 8 novembre 2025
15° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro il quale :
a) apportare alle liste elettorali le variazioni per morte degli elettori; (art. 32 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
b) il Sindaco , per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica agli interessati la nomina a scrutatore di seggio elettorale. Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, coloro che sono stati nominati devono comunicare al Sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l’eventuale rinuncia all’incarico indicando il grave impedimento ostativo. (art. 6, comma 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95)
Da Sabato 8 novembre sino a Lunedì 24 novembre 2025 Dal 15° giorno antecedente sino al giorno di chiusura delle operazioni di votazione
Periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto. (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Giovedì 13 novembre 2025 10° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro cui l’Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze. (art. 38, terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
Sabato 15 novembre 2025 8° giorno antecedente a quello della votazione
Scade il termine entro il quale deve essere pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale con i relativi contrassegni. (art. 18, comma 1, lett. e), della L.R. n. 5/2012).
Scade il termine entro cui il Presidente della Commissione elettorale circondariale invia , al Sindaco di ciascun Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. (art. 18, secondo comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali; (art. 40, sesto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
Il Sindaco pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
Scade il termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati oppure nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve: a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali; b) rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a). (art. 42, terzo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)
Da Venerdì 21 novembre sino a Lunedì’ 24 novembre 2025 Dal 2° giorno antecedente a quello della votazione sino al secondo giorno di votazione compreso
Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18. e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro. (art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
Sabato 22 novembre 2025
Giorno antecedente a quello della votazione
Inizia il divieto di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione: a) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale; c) la diffusione di trasmissioni radio – televisive di propaganda elettorale. (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 9 bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito dalla legge 4 febbraio 1985, 10)
Scade il termine entro il quale i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nel Comune in cui si trovano. (art. 50, secondo comma, del T.U. D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
Prima dell’insediamento del seggio:
consegna ai Presidenti di seggio , a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle discipline vigenti. (art. 27, primo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 30 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
Ore 16.
Costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente; (art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)
Autenticazione delle schede di votazione , mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato nella facciata esterna;
Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell’apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione. (art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)
All’atto dell’insediamento del seggio: il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione , sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione. (art. 44, primo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 45 del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 e 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136)
Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio , degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale. (art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 25 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
Domenica 23 e Lunedì 24 novembre 2025
Giorni della votazione
Sono vietati:
a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali; b) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale; d) la diffusione di trasmissioni radio – televisive, anche private, di propaganda elettorale. (art. 9, della legge 4 aprile 1956, n.212 e art. 9 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10)
Nei giorni delle elezioni i Comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali. (art. 19, comma 1 bis , della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
(artt. 59 e 63, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 72, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)
Sabato 29 novembre 2025 5° giorno successivo ai giorni di votazione
Scade il termine di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale dei Comuni addetto ai Servizi elettorali. (art. 15, comma 1, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato da n. 1), della lett. d ), del comma 400, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).