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Libertà sindacale e contrattazione collettiva in Italia: verso il Patto S. Valentino, Appunti di Diritto Sindacale

La fine del pluralismo sindacale in Italia nel 1926 e la successiva istituzione di due sole associazioni di categoria: quelle dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel 1984, con il Patto di S. Valentino, si ha lo scioglimento definitivo della Federazione unitaria e lo Stato accentua sempre più il suo intervento nel rapporto collettivo. Nel 1993, con l'Accordo sul costo del lavoro, viene istituzionalizzato il metodo della concertazione e fissata la struttura della contrattazione collettiva. La libertà sindacale riguarda sia i singoli lavoratori che i datori di lavoro, con facoltà positiva e negativa per entrambi. La contrattazione collettiva è una complessa e continuativa attività finalizzata alla stipulazione di contratti collettivi in cui vengono determinate autonomamente le condizioni di lavoro.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 29/06/2021

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DIRITTO SINDACALE EVOLUZIONE STORICA

Le origini del sindacalismo Con la rivoluzione industriale nel XVIII secolo nasce il conflitto sociale tra la classe dei lavoratori e la classe dei datori di lavoro. La nascita del sindacalismo moderno viene individuata intorno alla prima metà del XIX secolo quando in Europa si costituiscono le prime associazioni sindacali e la nascita di una serie di istituzioni politiche con competenze in materia di rapporto di lavoro e nelle relazioni industriali. Cenni storici in Italia In Italia è verso la fine del XIX secolo che si sviluppa il fenomeno sindacale a seguito dell’unità nazionale e del processo di industrializzazione. I primi esempi sono costituiti dalle Casse di Mutuo Soccorso e successivamente dalle Camere del Lavoro e dalle Federazioni di Mestiere. Successivamente la storia in Italia in merito al diritto sindacale si è svolta in queste tappe fondamentali:

  • Nel 1893 vi è l’istituzione dei collegi dei probiviri, magistratura non togata destinata alla risoluzione di controversie di lavoro, individuali e collettive, sulla base di regole di diritto non scritte ma fondate sui principi di fatto operanti nei rapporti di lavoro.
  • Nel 1906 vi è l’istituzione della Confederazione Generale del Lavoro (CGL), organismo unitario di tutte le forze operaie.
  • Nel 1914 vi è la scissione della CGL e la nascita della Unione Italiana del Lavoro (UIL).
  • Nel 1918 vi è la nascita della Confederazione Italiana dei lavoratori (CISL).
  • Nel 1922/1923 si costituiscono le corporazioni e le organizzazioni sindacali di stampo fascista e con il Patto di Palazzo Chigi, Confindustria e le associazioni fasciste si impegnano a collaborare per ridurre la conflittualità sociale.
  • Nel 1926 vi è la fine del pluralismo sindacale con l’istituzione delle due sole associazioni contrapposte di categoria: quella dei lavoratori e quella dei datori di lavoro.
  • Nel 1943 vi è la fine de regime fascista con l’abrogazione delle corporazioni e dei sindacati corporativi.
  • Nel 1944 con il Patto di Roma si istituisce un solo organismo unitario per i lavoratori su tutto il territorio nazionale, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).
  • Nel 2011 viene concluso un nuovo accordo unitario, siglato da CIGL, CISL e UIL, in materia di contrattazione collettiva che conferma il ruolo del contratto collettivo nazionale.
  • Nel 2012 con la riforma del mercato del lavoro si abbandona definitivamente il metodo della concertazione sociale e ciò determina tensioni tra le tre Confederazioni sindacali.
  • Nel 2013 viene concluso unitariamente da CGIL, CISL e UIL e Confindustria un Protocollo d’Intesa integrativo ed attuativo dell’accordo del 2011 in cui si cerca di definire regole in materia di rappresentatività sindacale e per l’efficacia e l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali.
  • Nel 2015 viene varato il Jobs Act e si apre una fase di forti tensioni tra sindacati e Governo caratterizzata dalla fine della concertazione sociale.
  • Nel 2017 le relazioni industriali vivono fasi alterne: riappare il metodo della concertazione sociale salvo situazioni di aperto contrasto con i sindacati (come la vicenda dei voucher). FONTI DIRITTO SINDACALE Il diritto sindacale riguarda il fenomeno delle coalizioni professionali e della loro attività, comprendendo sia le relative norme statuali, sia le regole autonomamente prodotte dalle parti sociali. -> DEFINIZIONE VALLEBONA. In generale quindi il diritto sindacale è un ramo del diritto del lavoro che concerne:
  • la disciplina delle associazioni professionali,
  • i rapporti sindacali,
  • la contrattazione collettiva,
  • lo sciopero
  • e più in generale le relazioni collettive nel mondo del lavoro. Le fonti del diritto sindacale sono le stesse del diritto in generale, ovvero le fonti interne, le fonti internazionali e le fonti del diritto dell’Unione Europea. Il diritto sindacale ha comunque natura prevalentemente nazionale per cui hanno fondamentale importanza le fonti interne. Le norme del diritto sindacale sono prodotte da **tre differenti fonti interne:
  1. La legislazione statale** -> Diritto sindacale statuale Le norme sindacali nel nostro ordinamento vigente sono:
  • Gli artt. 39-40 della Costituzione :
  • L’art 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera ed al sindacato non possono imporsi altri obblighi se non quello della registrazione necessaria a conseguire la personalità giuridica.
  • L’art.40 sancisce il diritto di sciopero come diritto costituzionalmente garantito
    • Gli artt. 14-18 Titolo II (aventi ad oggetto la disciplina della libertà sindacale) e gli artt. 1927 Titolo III (concernenti l’attività sindacale) dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970). Lo Statuto dei Lavoratori ha due funzioni principali: 2. Una funzione costituzionalista : contenuta nel titolo I e II in cui sono garantiti nel luogo di lavoro i diritti fondamentali della persona ed è riconosciuta la libertà sindacale di ogni lavoratore. 3. Una funzione promozionale : contenuta nel titolo III in cui è riconosciuto e tutelato il diritto del sindacato ad operare nei luoghi di lavoro.
  • La L.146/1990 (come modificata ed integrata dalla L.83/2000) che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
  • Gli artt.40-50 del D.Lgs. 165/2001 che contengono la disciplina di legge della rappresentanza e rappresentatività sindacale, anche se limitatamente al settore pubblico. 4. La contrattazione collettiva -> Diritto sindacale spontaneo Esso comprende le norme che vengono emanate dagli stessi sindacati, soprattutto mediante gli statuti interni ed i contratti collettivi. La contrattazione collettiva è la manifestazione più importante dell’autotutela sindacale. 5. La giurisprudenza e la dottrina La carenza della legislazione statale in materia di organizzazione e di azioni sindacale ha determinato la creazione di indirizzi interpretativi ad opera dalla giurisprudenza e della dottrina che, per la loro costanza ed uniformità, hanno finito con il costituire un elemento quasi normativo nell’ordinamento giuridico. La dottrina ad esempio ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretazione dello Statuto dei Lavoratori mentre, la giurisprudenza, si è trovata a dovere sostituire il legislatore, non solo in funzione interpretativa, ma pure dando vita a criteri attuativi e costitutivi.

inserendo l’informazione e la consultazione dei lavoratori.  Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la politica sull’occupazione.

  • Il Trattato di Lisbona istituisce il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che all’art’152 pone l’accento al riconoscimento e alla promozione del ruolo delle parti sociali nonché l’impegno dell’Unione europea a facilitare il dialogo tra le parti, nel rispetto della loro autonomia.
  • Gli articolo 154 e 155 TFUE sono dedicati al dialogo sociale e al ruolo che la Commissione svolge attraverso il suo potere di iniziativa legislativa e alle parti sociali. Per dialogo sociale si intende un modello di partecipazione delle parti sociali al processo legislativo UE o comunque in generali all’elaborazione di accordi anche in materie non rientranti nelle competenze UE.
  • Fondamentale infine è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea cioè la Carta di Nizza che raccoglie tutti i diritti fondamentali tra i quali son ricompresi anche i diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

DIRITTO SINDACALE

Il diritto del lavoro ha come oggetto il lavoro, ma non nel senso omnicomprensivo di cui l'art. 1 della Costituzione, ma nel senso di “lavoro subordinato prestato mediante retribuzione alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” art. 2094, in contrapposizione al lavoro autonomo. Più specificatamente, non riguarda tutto il lavoro subordinato, bensì solo quello soggetto al codice civile. Dunque si scinde tra diritto del rapporto individuale di lavoro , che regola diritti e obblighi reciproci del datore e del lavoratore, ed il diritto sindacale che disciplina l'organizzazione e l'attività sindacale. l diritto sindacale è il complesso di norme e istituti che regolano l’organizzazione e l’azione dei sindacati a difesa degli interessi dei lavoratori. Il diritto sindacale è, dunque, quella parte del diritto del lavoro, che concerne il sistema di norme poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei vari processi produttivi. IL SINDACATO IN GENERALE Il sindacato è un’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro. Il sindacato: a) rappresenta tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di soci; b) agisce collettivamente, al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, di altri soggetti giuridici. CAPITOLO 1: LA LIBERTÀ E L’ATTIVITÀ SINDACALE LIBERTA SINDACALE ART 39 L’art 39 Cost. al primo comma sancisce che: “ L’organizzazione sindacale è libera”. Con questa norma di carattere precettivo la Costituzione ha voluto affermare che, alla base dell’organizzazione, della funzione e della stessa azione sindacale vi è la libertà intesa come un diritto soggettivo assoluto.

  • Il divieto di ingerenza dello Stato nell’organizzazione dei sindacati e nel loro funzionamento. La libertà sindacale è infatti innanzitutto riconosciuta nei confronti dello Stato che non può né vietare né ostacolare la costituzione di sindacati e lo svolgimento della loro attività. Infatti libertà sindacale significa riconoscimento dell’autonomia privata collettiva, cioè del potere dei sindacati di creare regole sia per la disciplina dei rapporti interni tra gli affiliati, sia per la disciplina dei rapporti con la controparte (datore di lavoro), sia per la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.
  • La facoltà del singolo lavoratore di iscriversi ad un sindacato (come visto prima facoltà positiva e negativa).
  • Il pluralismo sindacale (libertà di scelta) -> cioè la possibilità della costituzione di diversi sindacati in concorrenza tra loro per la stessa categoria professionale. Pluralismo significa inoltre garantire a tutte le organizzazioni sindacali le stesse libertà e gli stessi diritti. Il pluralismo nasce dal bisogno di soddisfare un interesse collettivo cioè dal soddisfacimento di un interesse che è diverso dalla mera somma dei vari interessi individuali. L’interesse collettivo infatti costituisce una sintesi nella quale ciascun componente del gruppo sacrifica una parte del proprio specifico interesse. Da questa definizione scaturisce l’indivisibilità dell’interesse collettivo alla soddisfazione del quale infatti vi è la realizzazione dell’interesse di tutta la collettività. STATUTO DEI LAVORATORI Funzionale alla realizzazione della libertà sindacale è lo Statuto dei Lavoratori che ha recepito i principi costituzionali e mira a garantire l’esercizio della libertà sindacale e renderla effettiva.

Il Titolo II dello Statuto (artt. 14-18) è specificatamente dedicato alla libertà sindacale:

  • Art. 14: diritto di associazione e attività sindacale che garantisce il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
  • Art. 15: divieto di atti discriminatori che sancisce il divieto degli atti discriminatori del datore di lavoro che colpiscano un lavoratore per motivi sindacali. L’esercizio della libertà sindacale nei luoghi di lavoro non può infatti essere causa di licenziamento, ma dall’altra parte non può nemmeno pregiudicare il normale svolgimento dell’attività aziendale. Infatti la libertà sindacale va manifestata compatibilmente alle disposizioni di legge.
  • Art. 16: divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori che sancisce il divieto di concedere trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio, ai sensi del precedente articolo, ad una pluralità di persone.
  • Art. 17 divieto di sindacati di comodo: è posto divieto infatti per i datori di lavoro e per le loro associazioni, di costituire o sostenere con mezzi finanziari o altrimenti dei sindacati di lavoratori detti “sindacati di comodo”; il legislatore ha voluto impedire che il datore di lavoro, essendo la parte contrattuale forte, potesse servirsi di un appoggio interno per alterare la dinamica sindacale, promuovendo uno specifico sindacato. Non sono previste sanzioni, ma i sindacati “genuini esterni” possono chiedere l’ordine di cessazione del sostegno illegittimo effettuato dal datore il lavoro.
  • Art. 18 che detta il regime di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo riconoscendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e la continuità del rapporto di lavoro che si considera come mai interrotto, oltre al risarcimento del danno (cd tutela reale). il sistema di diritti e tutele dei dirigenti sindacali Lo Statuto dei Lavoratori prevede una serie di garanzie specificatamente mirate a tutelare l’attività dei sindacati all’interno dell’azienda.

L’art. 20 dello Statuto prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nella stessa unità produttiva in cui prestano la loro opera per discutere “materie di interesse sindacale e del lavoro”. L’esercizio di questo diritto prevede la collaborazione del datore di lavoro che deve rendere disponibili locali adeguati in cui l’assemblea deve svolgersi. In base all’art.20 le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle RSA. Tale diritto è riconosciuto altresì alle RSU. Gli altri aspetti di disciplina dell’assemblea sono:

  • Partecipazione : alle riunioni che possono interessare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, hanno diritto a partecipare tutti i lavoratori interessati, siano o meno iscritti al sindacato.
  • Oggetto : l’assemblea può porre all’ordine del giorno solo materie di interesse sindacale e del lavoro anche se non necessariamente attinenti ai problemi particolari del sindacato nell’azienda.
  • Adempimenti: le convocazioni dell’assemblea devono essere comunicate al datore di lavoro che ne accoglie la richiesta in base all’ordine di precedenza della convocazione effettuata dalla RSA o RSU. Il datore deve essere preavvisato, anche oralmente, ove alla riunione partecipino dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA o RSU.
  • Svolgimento: l’assemblea può svolgersi durante o al di fuori dell’orario di lavoro e può essere indetta dalle RSA o RSU in locali dell’unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera. La norma infine precisa che spettano 10 ore all’anno per le assemblee effettuate durante l’orario di lavoro e che per esse è corrisposta la normale retribuzione. Infine ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere definite dalla contrattazione collettiva che può anche introdurre disposizioni più favorevoli. IL REFERENDUM ART. Il referendum (consultazione) dei lavoratori è una tipica espressione di democrazia diretta , la cui importanza in ambito sindacale è stata più di principio che di pratica, infatti vi è stata una scarsa utilizzazione di questo istituto. Il referendum può essere sia generale che per categoria: in ogni caso hanno

diritto a parteciparvi tutti i lavoratori interessati, anche se non iscritti al sindacato. A differenza dell’assemblea il referendum può essere indetto solo dalle RSA o RSU e deve svolgersi sempre fuori dall’orario di lavoro e può vertere solo su materie strettamente inerenti all’attività sindacale. IL DIRITTO DI AFFISSIONE ART. L’art 25 St. Lav. riconosce alle RSA e RSU il diritto di affiggere, in appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Il riconoscimento di tale diritto è diretto ad agevolare la comunicazione fra le RSA e RSU ed i lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato a predisporre appositi spazi, nell’unità produttiva, accessibili a tutti i lavoratori affinché il diritto di affissione possa essere validamente esercitato. Se il datore di lavoro si rifiuti senza motivo di collaborare o tolga il materiale la sua condotta potrebbe integrare gli estremi del comportamento antisindacale. IL DIRITTO DI RACCOGLIERE CONTRIBUTI E SVOLGERE OPERA DI PROSELITISMO ART 26 L’art.26 St. Lav. riconosce il diritto dei lavoratori di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale all’interno della unità produttiva , senza però compromettere il normale svolgimento del lavoro. Originariamente le associazioni sindacali avevano diritto a percepire, mediante ritenuta diretta sulla retribuzione, i contributi sindacali dei lavoratori che avessero fatto richiesta di adesione al datore di lavoro. Dopo il referendum del 1995 questo meccanismo continua a essere operativo automaticamente solo se previsto direttamente dal contratto collettivo nazionale di categoria mentre qualora le associazioni sindacali non siano firmatarie di contratti collettivi allora è il lavoratore che deve richiedere personalmente al datore la ritenuta, ma il datore di lavoro può rifiutarsi.

Per quanto riguarda il primo comma abbiamo già parlato sopra della libertà sindacale ed avendo questo comma natura precettiva è immediatamente e direttamente applicabile. Viceversa, le norme contenute nei commi successivi hanno natura programmatica e pertanto necessitano di norme legislative di attuazione, le quali finora non sono state ancora emanate. Quindi il sistema previsto dai commi 2,3,4 non ha trovato applicazione nel nostro ordinamento in quanto non è mai stata emanata la legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire le modalità e i criteri di registrazione. MANCATA ATTUAZIONE ARTICOLO 39 La mancata attuazione ha determinato due fondamentali conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro:

  • Uno spiccato carattere privatistico ;
  • Il loro inserimento nell’ambito delle associazioni non riconosciute. I sindacati sono dunque associazioni prive di personalità giuridica , ossia enti di fatto. Il fatto dunque che i sindacati siano associazioni non riconosciute comporta che la disciplina a loro applicabile sia quella contenuta dagli artt. 36-38 c.c. ed in particolare:
  • L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati. Tali accordi sono formalizzati nell’atto costitutivo e nello statuto. Il contenuto dello statuto può essere liberamente determinato, con riguardo alla disciplina dei rapporti interni, degli organi di cui è composto e delle rispettive competenze.
  • I beni acquistati dal sindacato e i contributi dei soci costituiscono il fondo comune.
  • Il sindacato può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali sono stati conferiti la presidenza o la direzione.

I SOCI DEL SINDACATO

I soci , detti comunemente iscritti al sindacato, sono coloro che fondano l’associazione oppure che vi aderiscono successivamente mediante l’iscrizione. Il sindacato è una associazione aperta alla quale possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dall’ordinamento giuridico. Tali requisiti sono essenzialmente due: il limite minimo di età e l’appartenenza alla categoria professionale o aziendale rappresentata. I singoli soci possono, in qualsiasi momento, recedere dall’associazione, senza però avere diritto ad esigere una quota del fondo comune. Le delibere dall’associazione possono essere impugnate dal singolo socio per contrarietà alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo. Il socio al momento dell’iscrizione accetta tutte le clausole contenute nello statuto. Fondamentali sono le clausole degli statuti che definiscono gli scopi del sindacato e infatti si deve fare riferimento ad esse per individuare i limiti del mandato conferito da ciascun socio alla propria associazione: ciò è importante perché l’efficacia del contratto collettivo privatistico nei confronti degli iscritti al sindacato stipulante si fonda proprio su tale mandato. Da quanto detto deriva che il sindacato che compia specifiche attività per conto del singolo, sia esso socio o mero mandante ad hoc, è gravato dalla responsabilità del mandatario.

ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Con riferimento ai prestatori di lavoro, l’associazione sindacale può costituirsi in due modi:

  • Su base professionale (cd organizzazione orizzontale o per mestiere), quando risulta composta da tutti coloro che esercitano uno stesso mestiere, indipendentemente dall’impresa in cui lavorano.
  • Sulla base dell’attività svolta dal datore di lavoro o dall’impresa (cd organizzazione verticale ), se il sindacato raggruppa tutti coloro che prestano la loro opera in imprese del medesimo settore produttivo e merceologico, questo è il tipo di sindacato più diffuso in Italia, il cd. Sindacato di categoria. Per quanto riguarda l’organizzazione sindacale dei lavoratori è così strutturata:

A livello internazionale si riscontra attualmente una situazione di pluralismo. Le maggiori Confederazioni sindacali italiane CGIL, CISL e UIL aderiscono alla Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC). Un ruolo importante è svolto dalla Confederazione europea dei sindacati ( CES ), che raggruppa i sindacati degli stati dell’Unione ed a cui aderiscono anche CGIL, CISL e UIL e che esercita una funzione politica di grosso rilievo nell’ambito dell’Unione Europea. In questo ambito è importante ricordare l’esistenza dei comitati aziendali europei (CAE) , previsti dalla direttiva comunitaria 45/1994: essi sono organismi rappresentativi dei lavoratori in imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (con almeno 1000 dipendenti ed almeno 150 per Stato in almeno 2 SM), che detengono diritti di informazione e consultazione, secondo modalità rinviate alla contrattazione collettiva o, in mancanza, fissate da una disciplina suppletiva contenuta nella direttiva. I CAE hanno l’obiettivo principale quello di scambio di informazioni fra lavoratori all’interno dei gruppi multinazionali e ciò al fine di evitare comportamenti scorretti lesivi nei confronti dei lavoratori a seconda del Paese in cui l’impresa opera. Infine è bene ricordare gli enti bilaterali che sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro sulla base di disposizioni di legge o di disposizioni contrattuali nell’ambito di determinati settori di lavoro. Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Questa egualità garantisce la salvaguardia degli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro nella gestione collaborativa delle materie affidate alla cura dell’ente. I compiti di questi enti sono ad esempio la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, le prestazioni previdenziale e assistenziale e la mutualizzazione degli obblighi retributivi. RS RA RAPPRESENTANZA SINDACALE RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA DEL SINDACATO Il sindacato nell’ordinamento giuridico attuale è dunque di fatto una associazione priva di personalità giuridica.

Nonostante ciò è innegabile che i sindacati svolgano compiti che investono le funzioni pubbliche e in genere la sfera del diritto pubblico. Infatti il sindacato svolge una attività anche politico istituzionale. La legittimazione dei sindacati ad esercitare funzioni di carattere pubblicistico non può essere riportata al concetto giuridico di semplice rappresentanza che renderebbe il singolo sindacato rigidamente assoggettato alle disposizioni di ogni singolo mandante (i lavoratori associati). Per questo motivo è stato individuato un concetto più appropriato: la rappresentatività sindacale. Va dunque distinta la rappresentanza, che ormai è stata ritenuta inadatta, dalla rappresentatività sindacale:  La rappresentanza sindacale indica l’attitudine del sindacato a svolgere attività di tutela degli interessi professionali ed in particolare la capacità del sindacato di stipulare contratti collettivi per conto e nell’interesse dei lavoratori.  è una rappresentanza volontaria cioè il potere di agire attribuito al sindacato su mandato dei suoi iscritti. Questo concetto è stato ritenuto inadatto come criterio attribuibile ai sindacati e quindi è stato sostituito dalla:  La rappresentatività sindacale esprime la capacità effettiva di una determinata associazione sindacale di raccogliere e organizzare il consenso della categoria professionale che si prefigge di rappresentare. Quindi il sindacato agisce in nome proprio e nell’interesse collettivo di cui è titolare. Il legislatore infine in ambito di rappresentatività sindacale ha adottato il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo per selezionare i soggetti collettivi a cui attribuire determinate prerogative. Quindi la maggiore rappresentatività è un criterio selettivo che serve ad individuare quali sono i sindacati più rappresentativi di altri e che per tale motivo sono legittimati ad esercitare determinate funzioni e a godere di specifiche prerogative e tutele.