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La fine del pluralismo sindacale in Italia nel 1926 e la successiva istituzione di due sole associazioni di categoria: quelle dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel 1984, con il Patto di S. Valentino, si ha lo scioglimento definitivo della Federazione unitaria e lo Stato accentua sempre più il suo intervento nel rapporto collettivo. Nel 1993, con l'Accordo sul costo del lavoro, viene istituzionalizzato il metodo della concertazione e fissata la struttura della contrattazione collettiva. La libertà sindacale riguarda sia i singoli lavoratori che i datori di lavoro, con facoltà positiva e negativa per entrambi. La contrattazione collettiva è una complessa e continuativa attività finalizzata alla stipulazione di contratti collettivi in cui vengono determinate autonomamente le condizioni di lavoro.
Tipologia: Appunti
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Le origini del sindacalismo Con la rivoluzione industriale nel XVIII secolo nasce il conflitto sociale tra la classe dei lavoratori e la classe dei datori di lavoro. La nascita del sindacalismo moderno viene individuata intorno alla prima metà del XIX secolo quando in Europa si costituiscono le prime associazioni sindacali e la nascita di una serie di istituzioni politiche con competenze in materia di rapporto di lavoro e nelle relazioni industriali. Cenni storici in Italia In Italia è verso la fine del XIX secolo che si sviluppa il fenomeno sindacale a seguito dell’unità nazionale e del processo di industrializzazione. I primi esempi sono costituiti dalle Casse di Mutuo Soccorso e successivamente dalle Camere del Lavoro e dalle Federazioni di Mestiere. Successivamente la storia in Italia in merito al diritto sindacale si è svolta in queste tappe fondamentali:
inserendo l’informazione e la consultazione dei lavoratori. Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la politica sull’occupazione.
Il diritto del lavoro ha come oggetto il lavoro, ma non nel senso omnicomprensivo di cui l'art. 1 della Costituzione, ma nel senso di “lavoro subordinato prestato mediante retribuzione alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” art. 2094, in contrapposizione al lavoro autonomo. Più specificatamente, non riguarda tutto il lavoro subordinato, bensì solo quello soggetto al codice civile. Dunque si scinde tra diritto del rapporto individuale di lavoro , che regola diritti e obblighi reciproci del datore e del lavoratore, ed il diritto sindacale che disciplina l'organizzazione e l'attività sindacale. l diritto sindacale è il complesso di norme e istituti che regolano l’organizzazione e l’azione dei sindacati a difesa degli interessi dei lavoratori. Il diritto sindacale è, dunque, quella parte del diritto del lavoro, che concerne il sistema di norme poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei vari processi produttivi. IL SINDACATO IN GENERALE Il sindacato è un’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro. Il sindacato: a) rappresenta tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di soci; b) agisce collettivamente, al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, di altri soggetti giuridici. CAPITOLO 1: LA LIBERTÀ E L’ATTIVITÀ SINDACALE LIBERTA SINDACALE ART 39 L’art 39 Cost. al primo comma sancisce che: “ L’organizzazione sindacale è libera”. Con questa norma di carattere precettivo la Costituzione ha voluto affermare che, alla base dell’organizzazione, della funzione e della stessa azione sindacale vi è la libertà intesa come un diritto soggettivo assoluto.
Il Titolo II dello Statuto (artt. 14-18) è specificatamente dedicato alla libertà sindacale:
L’art. 20 dello Statuto prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nella stessa unità produttiva in cui prestano la loro opera per discutere “materie di interesse sindacale e del lavoro”. L’esercizio di questo diritto prevede la collaborazione del datore di lavoro che deve rendere disponibili locali adeguati in cui l’assemblea deve svolgersi. In base all’art.20 le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle RSA. Tale diritto è riconosciuto altresì alle RSU. Gli altri aspetti di disciplina dell’assemblea sono:
diritto a parteciparvi tutti i lavoratori interessati, anche se non iscritti al sindacato. A differenza dell’assemblea il referendum può essere indetto solo dalle RSA o RSU e deve svolgersi sempre fuori dall’orario di lavoro e può vertere solo su materie strettamente inerenti all’attività sindacale. IL DIRITTO DI AFFISSIONE ART. L’art 25 St. Lav. riconosce alle RSA e RSU il diritto di affiggere, in appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Il riconoscimento di tale diritto è diretto ad agevolare la comunicazione fra le RSA e RSU ed i lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato a predisporre appositi spazi, nell’unità produttiva, accessibili a tutti i lavoratori affinché il diritto di affissione possa essere validamente esercitato. Se il datore di lavoro si rifiuti senza motivo di collaborare o tolga il materiale la sua condotta potrebbe integrare gli estremi del comportamento antisindacale. IL DIRITTO DI RACCOGLIERE CONTRIBUTI E SVOLGERE OPERA DI PROSELITISMO ART 26 L’art.26 St. Lav. riconosce il diritto dei lavoratori di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale all’interno della unità produttiva , senza però compromettere il normale svolgimento del lavoro. Originariamente le associazioni sindacali avevano diritto a percepire, mediante ritenuta diretta sulla retribuzione, i contributi sindacali dei lavoratori che avessero fatto richiesta di adesione al datore di lavoro. Dopo il referendum del 1995 questo meccanismo continua a essere operativo automaticamente solo se previsto direttamente dal contratto collettivo nazionale di categoria mentre qualora le associazioni sindacali non siano firmatarie di contratti collettivi allora è il lavoratore che deve richiedere personalmente al datore la ritenuta, ma il datore di lavoro può rifiutarsi.
Per quanto riguarda il primo comma abbiamo già parlato sopra della libertà sindacale ed avendo questo comma natura precettiva è immediatamente e direttamente applicabile. Viceversa, le norme contenute nei commi successivi hanno natura programmatica e pertanto necessitano di norme legislative di attuazione, le quali finora non sono state ancora emanate. Quindi il sistema previsto dai commi 2,3,4 non ha trovato applicazione nel nostro ordinamento in quanto non è mai stata emanata la legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire le modalità e i criteri di registrazione. MANCATA ATTUAZIONE ARTICOLO 39 La mancata attuazione ha determinato due fondamentali conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro:
I soci , detti comunemente iscritti al sindacato, sono coloro che fondano l’associazione oppure che vi aderiscono successivamente mediante l’iscrizione. Il sindacato è una associazione aperta alla quale possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dall’ordinamento giuridico. Tali requisiti sono essenzialmente due: il limite minimo di età e l’appartenenza alla categoria professionale o aziendale rappresentata. I singoli soci possono, in qualsiasi momento, recedere dall’associazione, senza però avere diritto ad esigere una quota del fondo comune. Le delibere dall’associazione possono essere impugnate dal singolo socio per contrarietà alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo. Il socio al momento dell’iscrizione accetta tutte le clausole contenute nello statuto. Fondamentali sono le clausole degli statuti che definiscono gli scopi del sindacato e infatti si deve fare riferimento ad esse per individuare i limiti del mandato conferito da ciascun socio alla propria associazione: ciò è importante perché l’efficacia del contratto collettivo privatistico nei confronti degli iscritti al sindacato stipulante si fonda proprio su tale mandato. Da quanto detto deriva che il sindacato che compia specifiche attività per conto del singolo, sia esso socio o mero mandante ad hoc, è gravato dalla responsabilità del mandatario.
Con riferimento ai prestatori di lavoro, l’associazione sindacale può costituirsi in due modi:
A livello internazionale si riscontra attualmente una situazione di pluralismo. Le maggiori Confederazioni sindacali italiane CGIL, CISL e UIL aderiscono alla Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC). Un ruolo importante è svolto dalla Confederazione europea dei sindacati ( CES ), che raggruppa i sindacati degli stati dell’Unione ed a cui aderiscono anche CGIL, CISL e UIL e che esercita una funzione politica di grosso rilievo nell’ambito dell’Unione Europea. In questo ambito è importante ricordare l’esistenza dei comitati aziendali europei (CAE) , previsti dalla direttiva comunitaria 45/1994: essi sono organismi rappresentativi dei lavoratori in imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (con almeno 1000 dipendenti ed almeno 150 per Stato in almeno 2 SM), che detengono diritti di informazione e consultazione, secondo modalità rinviate alla contrattazione collettiva o, in mancanza, fissate da una disciplina suppletiva contenuta nella direttiva. I CAE hanno l’obiettivo principale quello di scambio di informazioni fra lavoratori all’interno dei gruppi multinazionali e ciò al fine di evitare comportamenti scorretti lesivi nei confronti dei lavoratori a seconda del Paese in cui l’impresa opera. Infine è bene ricordare gli enti bilaterali che sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro sulla base di disposizioni di legge o di disposizioni contrattuali nell’ambito di determinati settori di lavoro. Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Questa egualità garantisce la salvaguardia degli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro nella gestione collaborativa delle materie affidate alla cura dell’ente. I compiti di questi enti sono ad esempio la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, le prestazioni previdenziale e assistenziale e la mutualizzazione degli obblighi retributivi. RS RA RAPPRESENTANZA SINDACALE RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA DEL SINDACATO Il sindacato nell’ordinamento giuridico attuale è dunque di fatto una associazione priva di personalità giuridica.
Nonostante ciò è innegabile che i sindacati svolgano compiti che investono le funzioni pubbliche e in genere la sfera del diritto pubblico. Infatti il sindacato svolge una attività anche politico istituzionale. La legittimazione dei sindacati ad esercitare funzioni di carattere pubblicistico non può essere riportata al concetto giuridico di semplice rappresentanza che renderebbe il singolo sindacato rigidamente assoggettato alle disposizioni di ogni singolo mandante (i lavoratori associati). Per questo motivo è stato individuato un concetto più appropriato: la rappresentatività sindacale. Va dunque distinta la rappresentanza, che ormai è stata ritenuta inadatta, dalla rappresentatività sindacale: La rappresentanza sindacale indica l’attitudine del sindacato a svolgere attività di tutela degli interessi professionali ed in particolare la capacità del sindacato di stipulare contratti collettivi per conto e nell’interesse dei lavoratori. è una rappresentanza volontaria cioè il potere di agire attribuito al sindacato su mandato dei suoi iscritti. Questo concetto è stato ritenuto inadatto come criterio attribuibile ai sindacati e quindi è stato sostituito dalla: La rappresentatività sindacale esprime la capacità effettiva di una determinata associazione sindacale di raccogliere e organizzare il consenso della categoria professionale che si prefigge di rappresentare. Quindi il sindacato agisce in nome proprio e nell’interesse collettivo di cui è titolare. Il legislatore infine in ambito di rappresentatività sindacale ha adottato il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo per selezionare i soggetti collettivi a cui attribuire determinate prerogative. Quindi la maggiore rappresentatività è un criterio selettivo che serve ad individuare quali sono i sindacati più rappresentativi di altri e che per tale motivo sono legittimati ad esercitare determinate funzioni e a godere di specifiche prerogative e tutele.