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esecutore testamentario, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

esecutore testamentario Is#tuto sconosciuto al diri/o romano, l’esecutore testamentario sorse per assicurare l’adempimento dei lega# pii e per questo fu subito riconosciuto dalla chiesa. Sviluppato poi nelle an#che consuetudini (specialmente francesi) divenne ogge/o di norme di ogni codificazione. L’ordinamento italiano disciplina l’is#tuto agli ar/. 700-712. Il testatore per la cura della volontà consegnata all’a/o mor$s causa ha la facoltà di designare l’esecutore testamentaria. In mancanza di de/a disposizione dovranno provvedere gli eredi. La designazione può essere disposta per più ragioni ad es. ove si nutra sfiducia nei successori o ove si ritenga necessaria una certa competenza; è sicuro che in ogni caso cos#tuisca a/o di previdenza L’esecutore agisce in nome proprio ma nell’interesse di altri e gli è affidato un fascio di poteri che esercita al fine dell’esa/a a/uazione delle disposizioni di ul#ma volontà. Appare necessario che sussista almeno una disposizione di cui debba ess

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 27/03/2024

shana-covelli
shana-covelli 🇮🇹

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L’ESECUTORE TESTAMENTARIO
Is#tuto sconosciuto al diri/o romano, l’esecutore testamentario sorse per assicurare l’adempimento dei
lega# pii e per questo fu subito riconosciuto dalla chiesa. Sviluppato poi nelle an#che consuetudini
(specialmente francesi) divenne ogge/o di norme di ogni codificazione. L’ordinamento italiano disciplina
l’is#tuto agli ar/. 700-712. Il testatore per la cura della volontà consegnata all’a/o mor$s causa ha la facoltà
di designare l’esecutore testamentaria. In mancanza di de/a disposizione dovranno provvedere gli eredi. La
designazione può essere disposta per più ragioni ad es. ove si nutra sfiducia nei successori o ove si ritenga
necessaria una certa competenza; è sicuro che in ogni caso cos#tuisca a/o di previdenza L’esecutore agisce
in nome proprio ma nell’interesse di altri e gli è affidato un fascio di poteri che esercita al fine dell’esa/a
a/uazione delle disposizioni di ul#ma volontà. Appare necessario che sussista almeno una disposizione di
cui debba essere curata l’esecuzione infaN, si esclude l’efficacia dell’unico testamento che postuli soltanto
la designazione di un sogge/o a esecutore.
LA DESIGNAZIONE E EVENTUALE SOSTITUZIONE
La designazione dell’esecutore è annoverata tra le disposizioni a contenuto non patrimoniale che la legge
consente siano racchiuse nel testamento (e solo). Generalmente essa è calata nel medesimo a/o
racchiudente le disposizioni alle quali va data esecuzione; nondimeno si amme/e che il testatore possa
provvedervi a/raverso un testamento confezionato a questo esclusivo scopo. Il testatore può designare uno
o più soggeN che devono in tal caso agire congiuntamente salvo il caso in cui il testatore abbia diviso tra gli
stessi le a/ribuzioni o nel caso bisogni porre in essere un provvedimento urgente per la conservazione di un
bene o diri/o ereditario. La designazione può essere accompagnata dalla previsione di uno o più sos#tu#.
Nel caso in cui la sos#tuzione non sia stata prevista e il designato non acceN non potrà provvedere alla
sos#tuzione l’autorità giudiziaria sicché l’esecuzione della volontà mor$s causa spe/erà agli eredi. Alla
designazione si possono accompagnare disposizioni accessorie ad es. ove vi siano più designa#, la divisione
delle a/ribuzioni. Va ricordato che disegnando la legge i compi# cui è chiamato l’esecutore, deve escludersi
che il testatore possa ampliarli, fa/a salva però la possibilità di diminuirli (es. manifestare volontà contraria
alla presa di possesso dei beni della massa). Al testatore sono vietate e quindi nulle le disposizioni con cui si
esonera l’esecutore dall’obbligo di rendere il conto o l’esonero dalla responsabilità che potrebbe derivare
dalla dannosa esecuzione del testamento. Il testatore può legiNmare l’esecutore alla divisione dell’asse
ereditario.
I SOGGETTI CAPACI
La funzione di esecuzione testamentaria è senza dubbio meglio esercitabile da chi non abbia interessi propri
all’eredità, nondimeno si accorda la possibilità di designare anche l’erede o il legatario. La nomina non può
cadere su soggeN privi della piena capacità di obbligarsi; quindi sarà priva di effeN quella di interdeN,
inabilita#, minori, beneficiari di amministrazione (se previsto dal giudice) e emancipa# (ecce/o nell’ipotesi
che siano sta# autorizza# all’esercizio di un’impresa commerciale). La designazione del fallito 189 Nel caso
di incarico congiun#vo la sos#tuzione si presume operante non quando uno di loro rinunzi ma quando tuN i
primi designa# non vogliano o non possano acce/are l’ufficio. L’art 700 consente che il testatore autorizzi
l’esecutore a sos#tuire altri a sé stesso qualora egli non possa con#nuare nell’ufficio.
In tal caso ex 397 può compiere da solo aN che eccedano l’ordinaria amministrazione anche se estranei
all’esercizio dell’impresa. La revocabilità dell’autorizzazione rende però precaria la situazione è reputata
valida in quanto non si può negare che egli sia capace di obbligarsi (poiché perde soltanto l’amministrazione
e la disponibilità dei suoi beni alla data della dichiarazione di fallimento) nondimeno egli potrà essere
considerato inidoneo quindi rimuovibile dall’ufficio. La capacità deve sussistere al momento dell’apertura
del testamento e dell’acce/azione. La sopravvenienza della causa di incapacità all’acce/azione comporta
ipso iure decadenza dall’ufficio. Des#natarie della designazione possono essere anche persone giuridiche e
persone fisiche che impersonano l’organo di una determinata persona giuridica (es. il re/ore della unipr).
ACCETTAZIONE E RINUNZIA
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L’ESECUTORE TESTAMENTARIO

Is#tuto sconosciuto al diri/o romano, l’esecutore testamentario sorse per assicurare l’adempimento dei lega# pii e per questo fu subito riconosciuto dalla chiesa. Sviluppato poi nelle an#che consuetudini (specialmente francesi) divenne ogge/o di norme di ogni codificazione. L’ordinamento italiano disciplina l’is#tuto agli ar/. 700-712. Il testatore per la cura della volontà consegnata all’a/o mor$s causa ha la facoltà di designare l’esecutore testamentaria. In mancanza di de/a disposizione dovranno provvedere gli eredi. La designazione può essere disposta per più ragioni ad es. ove si nutra sfiducia nei successori o ove si ritenga necessaria una certa competenza; è sicuro che in ogni caso cos#tuisca a/o di previdenza L’esecutore agisce in nome proprio ma nell’interesse di altri e gli è affidato un fascio di poteri che esercita al fine dell’esa/a a/uazione delle disposizioni di ul#ma volontà. Appare necessario che sussista almeno una disposizione di cui debba essere curata l’esecuzione infaN, si esclude l’efficacia dell’unico testamento che postuli soltanto la designazione di un sogge/o a esecutore. LA DESIGNAZIONE E EVENTUALE SOSTITUZIONE La designazione dell’esecutore è annoverata tra le disposizioni a contenuto non patrimoniale che la legge consente siano racchiuse nel testamento (e solo). Generalmente essa è calata nel medesimo a/o racchiudente le disposizioni alle quali va data esecuzione; nondimeno si amme/e che il testatore possa provvedervi a/raverso un testamento confezionato a questo esclusivo scopo. Il testatore può designare uno o più soggeN che devono in tal caso agire congiuntamente salvo il caso in cui il testatore abbia diviso tra gli stessi le a/ribuzioni o nel caso bisogni porre in essere un provvedimento urgente per la conservazione di un bene o diri/o ereditario. La designazione può essere accompagnata dalla previsione di uno o più sos#tu#. Nel caso in cui la sos#tuzione non sia stata prevista e il designato non acceN non potrà provvedere alla sos#tuzione l’autorità giudiziaria sicché l’esecuzione della volontà mor$s causa spe/erà agli eredi. Alla designazione si possono accompagnare disposizioni accessorie ad es. ove vi siano più designa#, la divisione delle a/ribuzioni. Va ricordato che disegnando la legge i compi# cui è chiamato l’esecutore, deve escludersi che il testatore possa ampliarli, fa/a salva però la possibilità di diminuirli (es. manifestare volontà contraria alla presa di possesso dei beni della massa). Al testatore sono vietate e quindi nulle le disposizioni con cui si esonera l’esecutore dall’obbligo di rendere il conto o l’esonero dalla responsabilità che potrebbe derivare dalla dannosa esecuzione del testamento. Il testatore può legiNmare l’esecutore alla divisione dell’asse ereditario. I SOGGETTI CAPACI La funzione di esecuzione testamentaria è senza dubbio meglio esercitabile da chi non abbia interessi propri all’eredità, nondimeno si accorda la possibilità di designare anche l’erede o il legatario. La nomina non può cadere su soggeN privi della piena capacità di obbligarsi; quindi sarà priva di effeN quella di interdeN, inabilita#, minori, beneficiari di amministrazione (se previsto dal giudice) e emancipa# (ecce/o nell’ipotesi che siano sta# autorizza# all’esercizio di un’impresa commerciale). La designazione del fallito 189 Nel caso di incarico congiun#vo la sos#tuzione si presume operante non quando uno di loro rinunzi ma quando tuN i primi designa# non vogliano o non possano acce/are l’ufficio. L’art 700 consente che il testatore autorizzi l’esecutore a sos#tuire altri a sé stesso qualora egli non possa con#nuare nell’ufficio. In tal caso ex 397 può compiere da solo aN che eccedano l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa. La revocabilità dell’autorizzazione rende però precaria la situazione è reputata valida in quanto non si può negare che egli sia capace di obbligarsi (poiché perde soltanto l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni alla data della dichiarazione di fallimento) nondimeno egli potrà essere considerato inidoneo quindi rimuovibile dall’ufficio. La capacità deve sussistere al momento dell’apertura del testamento e dell’acce/azione. La sopravvenienza della causa di incapacità all’acce/azione comporta ipso iure decadenza dall’ufficio. Des#natarie della designazione possono essere anche persone giuridiche e persone fisiche che impersonano l’organo di una determinata persona giuridica (es. il re/ore della unipr). ACCETTAZIONE E RINUNZIA

L’aNvità di esecuzione testamentaria è libera, personale e gratuita. Libera poiché il sogge/o può rifiutare la designazione; personale in quanto ove l’esecutore muoia le sue funzioni non sono trasmissibili né può affidarle in vita ad altri soggeN; gratuita poiché non spe/a all’esecutore, di diri/o, nessun compenso. Gli effeN della designazione sono subordina# all’acce/azione; la volontà di assumere l’ufficio va manifestata nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si sia aperta la successione ( ad substan$am ) e va annotata nel registro delle successioni. Non può essere so/oposta a condizione o termine ( actus legi$mus ) pena la nullità. Nel caso in cui sia stata espressa rinunzia di questa si amme/e la revoca sino a quando l’eventuale chiamato in sos#tuzione acceN. La legge non stabilisce un termine entro il quale il designato debba manifestare l’acce/azione tu/avia a tuN coloro che ne abbiano interesse è concessa l’ac$o interrogatoria per la fissazione di un termine. La rinunzia può avvenire anche successivamente all’assunzione dell’ufficio ove sussista una giusta causa e in modo non intempes#vo. la rinunzia deve essere espressa nelle medesime modalità dell’acce/azione (art 702). LE FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO L’esecutore deve compiere diversi aN che possono essere individua# dal testatore o dalla legge sia in via supple#va che integra#va. La diligenza alla quale è tenuto nello svolgimento dell’incarico è quella del buon padre di famiglia o del buon professionista se all’ufficio sia stato chiamato un professionista proprio in considerazione delle sue qualità professionali. Secondo alcuni interpre# l’onerosità eventuale dovrebbe rendere più gravosa la responsabilità al contrario la gratuità non a/enua la responsabilità dal momento che l’ufficio nasce gratuito. Il testatore può esprimere la volontà contraria a che l’esecutore assuma l’amministrazione dei beni ereditari riassumendo così l’incarico dell’esecutore nella funzione di controllo. Altrimen# l’esecutore è anche amministratore della massa ereditaria dal momento che prende possesso dei beni che ne fanno parte. L’amministrazione è indirizzata all’a/uazione esa/a delle disposizioni mor$s causa e non può durare più di un anno dall’acce/azione del designato, fa/a salva la proroga per mo#vi di evidente necessità, disposta dall’autorità giudiziaria, sen## gli eredi, e comunque per un tempo non eccedente un altro anno. È importante so/olineare come possa verificarsi che l’amministrazione cessi proseguendo invece l’esecuzione. A richiesta dell’erede l’esecutore deve consegnargli i beni ereditari che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio. L’amministrazione consiste in aN di ordinaria amministrazione (es aNnen# a custodia dei beni o riscossione dei fruN), adempimento dei lega# tramite consegna del dell’ogge/o (nei lega# di cosa determinata) o la scelta o l’acquisto, adempimento degli oneri testamentari. Opportuna per le disposizioni che si svolgono nel tempo es ogni anno borsa di studio a proprio nome. Eredi, legatari, creditori, eventuale esecutore testamentario designato in sos#tuzione. La cui sussistenza esclude eventuale responsabilità per danni. Più appropriato parlare di detenzione in quanto dife/a l’elemento soggeNvo del possesso stante la strumentalità dell’amministrazione dell’esecutore rispe/o ai compi# affida#gli. Si vuole impedire che gli eredi subiscano un inu#le sacrificio mediante la perdita del godimento per l’intera durata della detenzione dell’esecutore testamentario, dei beni non indispensabili all’adempimento delle sue funzioni (tra i quali si reputa anche i debi#). L’esecutore può alienare i beni dell’eredità ove necessario e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (che deve sen#re gli eredi). LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE L’esecutore è senza dubbio legiNmato a proporre, accanto alle azioni concernen# l’esercizio del suo ufficio, quelle dire/e a rendere concretamente possibile codesto esercizio. Egli non è però legiNmato all’esercizio di azioni dire/e alla pronunzia di inefficacia delle disposizioni mor$s causa ; essa infaN spe/a l’erede che per altro è l’unico legiNmato all’a/uazione della conferma ex 590. All’a/uazione dei suoi compi#, che segna cessazione dell’ufficio si ha cessazione anche in ordine alla legiNmazione processuale. LA DIVISIONE DELL’EREDITA’ La designazione di un sogge/o ad esecutore (non erede o legatario) consente che lo stesso proceda alla divisione tra gli eredi dei beni della massa, se in tal senso, abbia disposto il testatore. Prima di procedere

riconduzione si mostrerebbe necessaria e opportuna solo se ne derivasse ausilio interpreta#vo alle norme poste a sua disciplina o alla loro insufficienza, il che non è.