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Il trust testamentario, Tesine universitarie di Diritto Privato Comparato

Un ottimo riassunto ed esplicazione della sentenza del tribunale di Lucca 23/09/1997 riguardante il trust testamentario in Italia.

Tipologia: Tesine universitarie

2016/2017

Caricato il 28/11/2017

pieros93
pieros93 🇮🇹

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IL TRUST TESTAMENTARIO
Il Tribunale di Lucca, con la presidenza di Orsucci alla pubblica udienza del 23/09/1997 ha pronunciato e
pubblicato, la sentenza riguardante la successione ereditaria nei confronti di Angela Isabella Casani
Lucchesi, convenuti in giudizio dinanzi a questo tribunale insieme alla presenza del Trustee Luis Dominic
Mattei.
La sentenza affronta per la prima volta il trust testamentario, argomento sul quale si è discusso comportando
problematiche, poiché inizialmente il caso che andremo ad esaminare veniva interpretata come una
sostituzione fedecommissaria.
DE CUIUS: DISPONENTE (RICCARDO CASANI)
ATTORE: BENEFICIARIO (ANGELA CASANI E FIGLI)
CONVENUTO: TRUSTEE (LUIS DOMINIC MATTEI)
Definizione prof:
La delazione successoria negli Stati Uniti come in Inghilterra, prevede in genere la presenza di un “personal
rappresenter”, una specie di supervisore testamentario e quindi una delazione mediata per quello che è il
soggetto che cura la proprietà in adempimento di quelli che sono le delazioni stabilite dal probate stesso da
parte del testatore. Bisogna segnalare:
Si tratta di una delle prime sentenze che si occupa dell’argomento, come tale in qualche modo testimonia il
disorientamento del giudice e giurista, il quale non conosce, non ha le conoscenze giurisprudenziali per
affrontare questa sorta di “confusione”, tant’è che viene decodificato un istituto fondamentale ed abbastanza
frequente negli altri paesi Common Law. Dal giurista italiano la fattispecie in esame viene classificate come
una sostituzione fedecommisaria, poiché il giurista come prima cosa si orienta con lo strumentario proprio e
va alla ricerca dell’istituto che più si avvicina al contesto. Il problema non è solamente teorico, ma
soprattutto pratico: Es. Se io giurista qualifico un negozio come sostituzione fedecommisaria art. 692 c.c. e
quindi affermare che l’atto sia nullo, vanificando tutta l’operazione, bisogna tenere presente perciò che lo
stesso atto (testamento) sia impossibile da ripetere per la mancanza del de cuius quindi nemmeno sanabile.
Se invece l’atto viene qualificato, non come sostituzione fedecommissaria, bensì come trust; entra in gioco
la Convenzione dell’AJA, entra in gioco la clausola di salvaguardia di cui l’art . 15 che comunque fa salvi i
diritti del soggetto leso e pretermesso, in questa dinamica di attribuzione fa salva la possibilità che questi
eserciti l’azione di riduzione la quale è diversa dall’azione di nullità, poiché quest’ultima spazza via l’intera
operazione, l’azione di riduzione riduce l’attribuzione nei limiti in cui questa lede i diritti dell’erede. Una
nota molto importante va al fatto che si può impugnare con l’azione di riduzione pur essendo beneficiari
(come nel nostro caso). Perché se io sono erede diretto io ricevo i beni alla morte del testatore. Se io sono
beneficiario di un trust testamentario, non li ricevo subito (i beni) anche se sono nominata beneficiaria,
dovrei relazionarmi con un trustee, poiché resta sempre lui il titolare, e dopo che sia passata la durata del
trust ricevere i beni. Da questo si spiega la volontà della Casani (beneficiaria) di impugnare l’atto per
divenire proprietaria immediatamente dei beni previsti dal testamento.
CASO:
Riccardo Casani (Disponente), cittadino italiano residente negli Stati Uniti, dispone testamento nel
medesimo luogo di residenza (USA), dichiarando di lasciare in eredità a Luis Dominic Mattei ( fiduciario )
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IL TRUST TESTAMENTARIO

Il Tribunale di Lucca, con la presidenza di Orsucci alla pubblica udienza del 23/09/1997 ha pronunciato e pubblicato, la sentenza riguardante la successione ereditaria nei confronti di Angela Isabella Casani Lucchesi, convenuti in giudizio dinanzi a questo tribunale insieme alla presenza del Trustee Luis Dominic Mattei.

La sentenza affronta per la prima volta il trust testamentario, argomento sul quale si è discusso comportando problematiche, poiché inizialmente il caso che andremo ad esaminare veniva interpretata come una sostituzione fedecommissaria.

DE CUIUS: DISPONENTE (RICCARDO CASANI)

ATTORE: BENEFICIARIO (ANGELA CASANI E FIGLI)

CONVENUTO: TRUSTEE (LUIS DOMINIC MATTEI)

Definizione prof:

La delazione successoria negli Stati Uniti come in Inghilterra, prevede in genere la presenza di un “personal rappresenter”, una specie di supervisore testamentario e quindi una delazione mediata per quello che è il soggetto che cura la proprietà in adempimento di quelli che sono le delazioni stabilite dal probate stesso da parte del testatore. Bisogna segnalare:

Si tratta di una delle prime sentenze che si occupa dell’argomento, come tale in qualche modo testimonia il disorientamento del giudice e giurista, il quale non conosce, non ha le conoscenze giurisprudenziali per affrontare questa sorta di “confusione”, tant’è che viene decodificato un istituto fondamentale ed abbastanza frequente negli altri paesi Common Law. Dal giurista italiano la fattispecie in esame viene classificate come una sostituzione fedecommisaria, poiché il giurista come prima cosa si orienta con lo strumentario proprio e va alla ricerca dell’istituto che più si avvicina al contesto. Il problema non è solamente teorico, ma soprattutto pratico: Es. Se io giurista qualifico un negozio come sostituzione fedecommisaria art. 692 c.c. e quindi affermare che l’atto sia nullo, vanificando tutta l’operazione, bisogna tenere presente perciò che lo stesso atto (testamento) sia impossibile da ripetere per la mancanza del de cuius quindi nemmeno sanabile. Se invece l’atto viene qualificato, non come sostituzione fedecommissaria, bensì come trust; entra in gioco la Convenzione dell’AJA, entra in gioco la clausola di salvaguardia di cui l’art. 15 che comunque fa salvi i diritti del soggetto leso e pretermesso, in questa dinamica di attribuzione fa salva la possibilità che questi eserciti l’azione di riduzione la quale è diversa dall’azione di nullità, poiché quest’ultima spazza via l’intera operazione, l’azione di riduzione riduce l’attribuzione nei limiti in cui questa lede i diritti dell’erede. Una nota molto importante va al fatto che si può impugnare con l’azione di riduzione pur essendo beneficiari (come nel nostro caso). Perché se io sono erede diretto io ricevo i beni alla morte del testatore. Se io sono beneficiario di un trust testamentario, non li ricevo subito (i beni) anche se sono nominata beneficiaria, dovrei relazionarmi con un trustee, poiché resta sempre lui il titolare, e dopo che sia passata la durata del trust ricevere i beni. Da questo si spiega la volontà della Casani (beneficiaria) di impugnare l’atto per divenire proprietaria immediatamente dei beni previsti dal testamento.

CASO:

Riccardo Casani (Disponente), cittadino italiano residente negli Stati Uniti, dispone testamento nel medesimo luogo di residenza (USA), dichiarando di lasciare in eredità a Luis Dominic Mattei ( fiduciario )

l’intero patrimonio, ma designando come unica beneficiaria la figlia Angela Lucchesi Casani ed i figli di costei (beneficiaria). Inoltre il Mattei doveva corrispondere una rendita alla Casani e figli, garantendo loro un titolo di sostegno e mantenimento fino a che l’ultimo dei figli non avesse compiuto il 25esimo anno di età. Il disponente entrando nella mentalità americana tout court, individua quindi un soggetto trustee; la figlia si sente pretermessa, lesa da questa struttura, nonostante sia la beneficiaria. Perché lesa? Perché se noi istituissimo un trust e nomineremmo un soggetto beneficiario non gli daremmo immediatamente i beni ma, in una fase successiva, subordinatamente all’amministrazione del trust; lei aveva interesse ad averli subito, la giurisprudenza perciò si trova di fronte per la prima volta a confrontarsi con un istituto ignoto, e quindi lo qualifica come “sostituzione fedecommisaria” riferendoci a tal proposito all’ art 692 c.c. nel nostro ordinamento non idonea a soddisfare il caso in questione. Qual è la soluzione utile per tutelare la figlia? Invocare non la nullità del trust ritenendosi una lesione delle aspettative del legittimario ma, la possibilità, di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari. A tal proposito si fece ricorso l’azione di riduzione a tutela dei legittimari che vedano lesa la propria posizione nella quota di legittimità; solo gli eredi la possono chiedere. Questa azione è consentita dalla legge per ottenere la reintegrazione della legittimità, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (quota disponibile), i presupposti sono la dimostrazione della qualità di legittimario e, in secondo luogo della lesività della disposizione testamentaria nei confronti della quota che la legge riserva al legittimario. Questa azione è il mezzo con il quale il beneficiario fa valere il suo titolo.

  1. Assenza del c.d. PROBATE

Occorre parlare preliminarmente, che il testamento in questione venne redatto nel rispetto della lex doci. Il probate è un istituto di matrice Statunitense, si intende il riconoscimento ufficiale dell’autenticità del testamento e la sanzione ufficiale dell’esecutore testamentario; si tratta di una approvazione o convalida, omologazione del testamento mediante emissione di un certificato che fa fede della validità della scheda e di quanto da essa deriva. L’esecutore peraltro, acquista i suoi diritti e poteri immediatamente alla morte del testatore, direttamente dal testamento e non dal probate. Il testamento disposto da cittadino italiano in territorio statunitense è stato ritenuto validamente assoggettabile alla lex doci, ex Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti:

“La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.”

IL TRUST PROBLEMATICHE

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano. Il trust vuol dire affidamento in quanto anche se questo istituto composto da tre soggetti, il disponente fidandosi del soggetto centrale (trustee) esce di scena: il trustee ha l’incarico dell’amministrazione in quanto egli non gode dei beni, non percepisce i frutti; non ha la loro libera disponibilità, esemplificando la proprietà dell’intero asse ereditario di Casani è attribuita al trustee, prima beneficiaria è la figlia del de cuius, essendo i nipoti del disponente, successivi e ultimi beneficiari, attribuendo loro la proprietà dei beni relitti in un successivo momento. Il trust funziona allo scopo ragguagliabile come (miracolo economico). Nello scegliere questo istituto si ha l’occasione di cogliere l’essenza del modello inglese, quest’ultimo caratterizzato da varia caratteristiche, tra le quali property law(diritto di proprietà). E’ un istituto utilizzato e tale lo possiamo ritrovare in questo caso, in quanto a seguito della Convenzione dell’Aja (1/7/1985) l’Italia si è impegnata a riconoscere i trust ed è per questo che la sentenza del ‘97 affronta per la prima volta il trust testamentario: oggetto della sentenza è per l’appunto della disposizione in eredità al fiduciario (Mattei) in proprietà assoluta ogni avere a beneficio della figlia Casani, lasciando comunque ogni suo avere in fedecommesso al predetto Mattei contestualmente nominandolo proprio rappresentante personale. Rilievo è che i beni costituiti in Trust, date le varietà di tale

conseguenza di rendere compatibile l’istituto con il nostro ordinamento se diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela.

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSORIA E SOSTITUZIONE DE RESIDUO

Altro peculiare problema è la distinzione tra fedecommissaria e de residuo. La prima vietata ex art. 692 è caratterizzata da 3 elementi strutturali:

  1. duplice delazione

2)ordine successivo

3)ordine di conservare e restituire

Tale sostituzione fedecommissaria si verifica quando nel testamento il testatore impone all’erede o al legatario l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (sostituito) indicata dal testatore medesimo. Oggi la sostituzione fedecommissaria è ammessa unicamente per finalità assistenziali: i genitori e gli ascendenti ed il coniuge dell’interdetto possono istituire erede quest’ultimo gravandolo dell’obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura di lui. La stessa disposizione si applica nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di abituale infermità di mente. La sostituzione fedecommissaria implica una doppia vocazione con l’obbligo per il primo di conservare per restituire, si comprende come la notevole sostituzione è valida solo se il primo istituito sia un soggetto incapace e la sostituzione sia predisposta a favore del soggetto o dell’ente che ha curato lo stesso incapace nel tempo successivo alla morte del testatore. Qui si hanno due autonome disposizioni che attribuiscono la titolarità degli stessi beni a due distinti soggetti: istituito e sostituito; essi assumono entrambi la qualità di erede o legatario e vige l’obbligo di conservare per restituire i beni. Nel fedecommesso l’istituito ha l’amministrazione ed il godimento dei beni, non il potere di disposizione, contenuto invece nell’istituto del trust: il trustee infatti ha l’amministrazione ed il potere di disposizione. “In ogni altro caso la sostituzione è nulla” art.692 ultimo comma.” La nullità riguarda anche la sostituzione de residuo, che ricorre quando il testatore impone all’istituito solo l’obbligo di restituire al sostituito quanto rimarrà, alla sua morte, ( dei beni oggetto dell’attribuizione ). Esso è tuttavia valido se ricorrono i presupposti del fedecommesso assistenziale. Non cade invece nel divieto di sostituzione fedecommissaria l’istituzione di erede condizionata risolutivamente a favore di un altro istituito, anche quando l’evento dedotto in condizione può verificarsi solo alla morte del primo chiamato. In particolare, il problema della validità si è posto nell’ipotesi di istituzione condizionata al fatto che il primo beneficiario muoia senza figli.

(condizione si sine liberi necesserit) “se sarà morto senza figli” L'espressione indica la clausola con la quale il testatore nomina un erede disponendo che, qualora questi muoia senza lasciare discendenti, gli venga sostituito un altro soggetto. Tale clausola è considerata, dalla dottrina e giurisprudenza prevalente, valida e non in contrasto con il divieto di sostituzione fedecommissaria, quando non si riesca a provare la sussistenza della frode alla legge. La giurisprudenza riconosce la validità di tale clausola quando l’accertamento sulla effettiva volontà del testatore porti ad escludere che il suo intento sia stato quello di mascherare una sostituzione fedecommissaria vietata. La cosiddetta DE RESIDUO a sua volta, consiste nella disposizione con cui il testore non impone l’obbligo di conservare, ma solo di restituire al sostituito ciò che rimane dei beni ereditari alla sua morte. Anche tale figura presenta delle differenze notevoli con il trust.

È indubbio, peraltro che il trust possa prestarsi alla realizzazione di finalità analoghe a quelle tradizionalmente perseguite con la sostituzione fedecommissaria; quest’ultima ha rappresentato per lungo tempo uno strumento funzionale allo scopo di mantenere integro il patrimonio e per trasmetterlo di generazione in generazione. Peraltro, le circostanze e le esigenze ipotizzate originariamente dal trust possono nel corso del tempo mutare, ed è in ciò che si coglie la maggiore duttilità di questo strumento. In generale il trust può prestarsi alla realizzazione di una pluralità di differenti scopi.

Vi è un dubbio che riguarda l’eventuale analogia, tra trust e usufrutto successivo, che bisogna colmare. Prima di questo, bisogna evidenziare come l’usufrutto abbica caratteristiche simili alla sostituzione fedecommissaria ma se ne differenzia in quanto manca l’obbligo di conservare per restituire poiché l’usufrutto si estingue alla morte dell’usufruttario e non può essere trasmesso mortis causa. Il divieto è posto a tutela del nudo proprietario al fine di evitare che il suo diritto di proprietà si svuoti pe un tempo indefinito ma la differenza con il trust è l’assenza del nudo proprietario il quale non esiste nel trust.

Quanto all’insussistenza di una analogia tra trust e patti successori (vietati nel nostro ordinamento ex art. 458c.c) facciamo un breve cenno:

La morte di una persona determina l’apertura della sua successione. Occorre vedere aperta la sua successione a chi spettano il patrimonio ereditario od i singoli beni si parla allora di vocazione ereditaria che significa indicazione di colui che è chiamato all’eredità. La designazione del successibile può avvenire per legge o per testamento. Il codice civile vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori: si distinguono tre specie: i patti confermativi, dispositivi, rinunciativi. Una significativa deroga al divieto di disporre per contratto di diritti relativi ad una successione futura è stata introdotta dalla legge 2006/55che ha disciplinato il patto di famiglia introducendo i nuovi articoli 768 bis e octies.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Il procuratore generale Babboni, conveniva in giudizio d’innanzi a questo tribunale, Luis Dominic Mattei. Nel 1993 Babboni, constatava che Angela Casani era l’unica figlia di Casani Riccardo, nato e deceduto a Coreglia Antelminelli (Lucca), nel 1991. Un anno dopo nel 1992, il Mattei aveva depositato presso il notaio (Pugliese) il testamento in lingua inglese con relativa traduzione del testatore di Casani. Con tale disposizione il testatore aveva lasciato in fedecommesso ogni suo avere al già citato Mattei contestualmente nominandolo rappresentante personale e fiduciario del (fedecommesso testamentario). Nello specifico Riccardo Casani aveva lasciato in eredità al convenuto (Mattei) tutto il patrimonio, affinché costui mantenesse, gestisse e controllasse anche utilizzando investimenti, l’intero corpus patrimoniale a sua completa discrezione, per tutta la durata della figlia Angela. Viene stabilito nel testamento che il trustee provvedesse a versare una quota di rendita alla beneficiaria Angela Casani ed ai figli di lei, fino a quando costoro non avessero compiuto i 25 anni di età, nonché a distribuire il corpus del fedecommesso in parti eguali ancora in vita. Mattei in qualità di attore, sosteneva che Casani Angela avesse intenzione di accettare l’eredità del padre e che il testamento fosse da ritenersi nullo secondo la concezione di Casani. La successione era da intendere regolata da legge italiana in base all’art 23 delle Preleggi oggi però abrogato, il quale così disponeva: ” Le successioni per causa di morte sono regolate ovunque siano i beni dalla legge dello stato al quale apparteneva al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta “. È risultato dalla consultazione degli atti dello Stato civile che Casani Riccardo fosse cittadino italiano e contemporaneamente fosse irrilevante che lo Staro Estero (USA) abbia attribuito la propria cittadinanza, poiché lo stesso morì nel comune Lucchese. Analogamente doveva ritenersi applicabile la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la domanda avesse ad oggetto beni in parte esistenti nel territorio italiano caduti nella successione di un cittadino italiano apertasi nella Repubblica e posto che il Mattei aveva in ogni caso dichiarato il domicilio in Italia.

PUNTO 1) Un altro motivo per cui tale testamento era da ritenersi nullo: la contrarietà all’ordine pubblico interno vista la mancata previsione della quota di riserva

PUNTO 2) Rileggendo l’ultimo comma dell’art 692 “in ogni altro caso la sostituzione è nulla” notiamo la contrarietà alle ipotesi di sostituzione fedecommissaria.

PUNTO 3) Per vizio di forma art 606 codice civile.

effettuata contro il settlor ed in favore del trustee. Analogamente eventuali formalità pregiudizievoli che dovessero colpire il trust dovrebbero essere eseguite a carico del trustee.

Eccezione vi è stata da parte della direzione compartimentale del territorio regione Lombardia in data 1994, escludendo la trascrivibilità dell’istituto del trust e invocando la tassatività degli atti soggetti a trascrizione e la mancanza di una legge speciale che preveda la formalità pubblicitaria.

Nonostante manchi un atto di causa cd probate, la scheda venne sottoscritta dal testatore in presenza di due testimoni e dinnanzi al notaio nello stato del Kentucky .Il Mattei venne confermato nell’amministrazione fiduciaria il quale versò rendiconti periodici inerenti all’incarico assegnatogli; tali evenienze anche prescindendo dalla mancata documentazione del probate, (il quale ricordiamo è idoneo a rendere definitivo la validità e l’esecutività del testamento) consentono di rendere che il testamento venne comunque redatto da Casani in conformità della legge locale .Ritornando a quanto esposto alle pagine 2/3 sulla validità del testamento redatto in territorio statunitense ne deriva l’infondatezza della tesi avanzata da Angela Casani con riguardo alla denunciata violazione dell’art 606 ( nullità del testamento per difetto di forma ) e in quanto alla pretesa ( indimostrata) incapacità di testare del Casani. Non ha fondamento giuridico sempre parlando dell’attrice , sulla tesi sostenuta tra l’assenza del probate e la pretese invalidità del testamento secondo la lex loci.Il testamento fa piena prova secondo l’insegnamento della Corte di legittimità alla ricorrenza dei requisiti di validità e di efficacia in relazione alla forma e alla capacità dle testatore. È sempre possibile qualora non vi sia probate, dimostrare che il testamento nel quale venne costituito il trust sia immune da vizi secondo la legge del luogo nel quale l’atto è compiuto art 26 preleggi.

CONCLUSIONI

La pronuncia in esame contiene un punto fermo: il trust non solo è ammissibile nell’ordinamento interno, ma in forza degli art. 11 e seguenti della Convenzione deve essere riconosciuto se conforme alla legge regolatrice straniera, dalla quale discendono la sua validità, la sua interpretazione ed anche i suoi effetti. Il Tribunale scioglie ogni dubbio sulla distinzione fra il trust mortis causa ed il fedecommesso (nullo a norma dell’art. 692 cod. civ.): con il trust, infatti, non si ha una sostituzione de residuo (ovvero una “doppia istituzione” di erede con indicazione dell’ordo successionis), bensì una vera e propria acquisizione del patrimonio del de cuius da parte del trustee (seppure col vincolo di destinazione caratteristico dell’istituto e con l’effetto segregativo che gli è proprio).

É oramai chiaro dunque che i giudici italiani si sono perfettamente compenetrati nel ruolo che gli sviluppi dei trust interni assegnano loro e hanno dato ragione alla linea che vuole evitare che le controversie relative ai trust abbiano luogo all'estero. La regola dei trust interni è che tutto si svolga in Italia: niente più trust istituiti presso banche svizzere o studi legali londinesi. I giudici italiani hanno immediatamente percepito le valenze positive dei trust "interni": la grandissima maggioranza delle decisioni pubblicate negli ultimi anni ne hanno riconosciuto la legittimità. Ci sono poi state controversie ereditarie, nelle quali si è sostenuto che i trust in Italia non hanno cittadinanza, ma esse non hanno trovato migliore accoglienza e, anzi, è stata questa l'occasione (nel nostro caso) per chiarire definitivamente che i trust in materia successoria nulla hanno da spartire con i fedecommessi.

Il Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, (poi confermato da Appello Firenze, 9 agosto 2001), dichiara la validità di un trust testamentario lesivo della quota di legittima (la lesione si impugna pertanto con l’azione di riduzione e non con l’azione di nullità).