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esercitazione processo litisconsortile, Esercizi di Diritto Processuale Civile

esercitazione processo litisconsortile (diritto processuale civile)

Tipologia: Esercizi

2019/2020

Caricato il 30/01/2023

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Esercitazione di complemento al corso di Diritto processuale civile
Prof. Beatrice Zuffi
a.a. 2020/21
Casi in tema di processo litisconsortile
1) Il Tribunale di Padova rigetta la domanda di impugnazione del riconoscimento di
figlio naturale, proposta ai sensi dell’art. 263 c.c. da Elio – che vanta di essere il
vero padre nei confronti di Gaio, autore del riconoscimento, e del presunto
figlio di questi Barnaba, in quanto reputa non dimostrata l’assoluta impossibilità
che il convenuto Gaio sia il padre biologico di Barnaba. In appello la sentenza
viene però totalmente riformata sulla scorta di una consulenza tecnica
immunogenetica acquisita da un parallelo processo penale, dalla quale risulta
l’incompatibilità delle tracce genetiche di Gaio con quelle di Barnaba e la
probabilità di paternità (approssimata al 99,99%) in capo ad Elio. Potrà essere
dedotto per la prima volta in Cassazione il vizio relativo all’integrità del
contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio né in primo né in secondo
grado, la madre di Barnaba? [Cass. 17/04/2019, n. 10775]
2) Il dott. Gualtieri ed altri quarantanove medici convengono in giudizio la
Presidenza del Consiglio dei ministri davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo
che sia dichiarato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in
relazione all'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione a partire dal 1°
gennaio 1983. Nel medesimo giudizio intervengono volontariamente anche la
dottoressa Medici ed altri quarantasei colleghi, svolgendo domande
corrispondenti a quelle degli attori. Si costituisce in giudizio la convenuta,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del
diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale accoglie le
domande sia degli attori che delle parti intervenute e condanna lo Stato
italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, al pagamento in
favore di ciascuno dei medici della somma di € 6.713,94 per ogni anno di corso,
con rivalutazione ed interessi. Quale motivo di appello potrà essere svolto dalla
parte soccombente riguardo ai capi di sentenza che hanno deciso in favore
degli intervenienti? [Cass. 10/06/2020 n. 11085]
3) Demetrio e le figlie Daria e Diana agiscono in giudizio per ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso della
rispettiva moglie e madre, in conseguenza del sinistro stradale per il quale
prospettano la concorrente responsabilità di Livio e di PUBLIGEST s.r.l.
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Esercitazione di complemento al corso di Diritto processuale civile Prof. Beatrice Zuffi a.a. 2020/ Casi in tema di processo litisconsortile

1) Il Tribunale di Padova rigetta la domanda di impugnazione del riconoscimento di

figlio naturale, proposta ai sensi dell’art. 263 c.c. da Elio – che vanta di essere il vero padre – nei confronti di Gaio, autore del riconoscimento, e del presunto figlio di questi Barnaba, in quanto reputa non dimostrata l’assoluta impossibilità che il convenuto Gaio sia il padre biologico di Barnaba. In appello la sentenza viene però totalmente riformata sulla scorta di una consulenza tecnica immunogenetica acquisita da un parallelo processo penale, dalla quale risulta l’incompatibilità delle tracce genetiche di Gaio con quelle di Barnaba e la probabilità di paternità (approssimata al 99,99%) in capo ad Elio. Potrà essere dedotto per la prima volta in Cassazione il vizio relativo all’integrità del contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio né in primo né in secondo grado, la madre di Barnaba? [Cass. 17/04/2019, n. 10775]

2) Il dott. Gualtieri ed altri quarantanove medici convengono in giudizio la

Presidenza del Consiglio dei ministri davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo che sia dichiarato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione all'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione a partire dal 1° gennaio 1983. Nel medesimo giudizio intervengono volontariamente anche la dottoressa Medici ed altri quarantasei colleghi, svolgendo domande corrispondenti a quelle degli attori. Si costituisce in giudizio la convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale accoglie le domande sia degli attori che delle parti intervenute e condanna lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, al pagamento in favore di ciascuno dei medici della somma di € 6.713,94 per ogni anno di corso, con rivalutazione ed interessi. Quale motivo di appello potrà essere svolto dalla parte soccombente riguardo ai capi di sentenza che hanno deciso in favore degli intervenienti? [Cass. 10/06/2020 n. 11085]

3) Demetrio e le figlie Daria e Diana agiscono in giudizio per ottenere il

risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso della rispettiva moglie e madre, in conseguenza del sinistro stradale per il quale prospettano la concorrente responsabilità di Livio e di PUBLIGEST s.r.l.

(rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo assicurato con Generali Italia s.p.a.). Nella comparsa di risposta le parti convenute propongono la chiamata in regresso, come coobbligati in solido ex art. 2055 c.c., di Cosima e di "Wicentina Preziosi di B. e R.T. s.n.c." (rispettivamente conducente e proprietaria di un altro veicolo coinvolto nell’incidente, assicurato con UNIPOL- SAI Assicurazioni s.p.a.), avendo anche loro concorso a causare il danno. In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici deducono che la domanda originaria si deve ritenere estesa automaticamente ai soggetti chiamati in causa ex art. 106 c.p.c. dai convenuti. E’ ammissibile tale estensione? [Cass. 10/06/2020, n. 11103]

4) La società Tiber Energy propone domanda di risarcimento per i danni derivati

dal prelievo di acque operato da parte dell’impresa convenuta nei riguardi di alcune sorgenti tributarie del bacino del Tevere: la captazione a monte ha, infatti, a suo dire, provocato una diminuzione della produzione di energia elettrica di una propria centrale posta a valle. Il primo grado di giudizio si conclude con l’accoglimento della domanda attorea, mentre in seconde cure la sentenza viene riformata. In pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione sopraggiunge la scissione parziale della società Tiber Energy, per effetto della quale nei rapporti riguardanti la centrale idroelettrica interessata dalla captazione subentra la società Teti. Quali vie avrà a disposizione quest’ultima per far valere le proprie ragioni nel giudizio di legittimità? [Cass. 18/11/2016, n. 23466; Cass. 04/03/2021, n. 5987]