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Sbobinatura/dispensa relativa all'argomento del processo con pluralità di parti (diritto processuale civile).
Tipologia: Sbobinature
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Processo con pluralità di parti -> disciplinato nell’ultima sezione della parte generale, libro primo cpc. Ha caratteristiche che lo rendono per molti versi un ambito con profili peculiari e propri. Quando si parla di processo litisconsortile si fa riferimento a una serie di disposizioni contenute nel cpc e nel cc, le quali presuppongono un processo che parte e si svolge con più di due parti formali (più attori o più convenuti) o che può vedere la propria bilateralità originaria accrescersi nel corso del processo. Il cpc, in punto di disciplina del processo con pluralità di parti, ha compiuto una scelta in tema di regolamentazione diversa dalle scelte compiute da altre legislazioni processuali: ad esempio quella francese e tedesca si concentrano prevalentemente o esclusivamente sulle regole relative allo svolgimento del processo litisconsortile; il legislatore italiano su questi profili è molto laconico (ma detta disposizioni importanti per la ricostruzione dello svolgimento del processo litisconsortile) ed è molto attento, invece, al momento genetico, nel fissare fattispecie e presupposti in presenza dei quali si ha, in via originaria o sopravvenuta, un processo litisconsortile o con pluralità di parti. Il legislatore italiano detta tali disposizioni nel libro primo del cpc, parte generale, dall’art. 102 all’art. 111 cpc. Poi si occupa del processo con pluralità di parti nella fase delle impugnazioni. Litisconsorzio necessario -> si tratta di una fattispecie di litisconsorzio in cui la pluralità di parti è un dato necessario e imposto dal legislatore (a differenza del litisconsorzio facoltativo). Chi intende agire in giudizio ha l’onere di far sì che tutte le parti necessarie siano presenti fin dal principio. Il nuovo 171 bis cpc, in tema di verifiche preliminari compiute dal giudice, contempla quella finalizzata ad appurare se si è in presenza di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che quando si è in presenza di fattispecie siffatte il legislatore viene a comprimere l’ambito di estensione del principio della domanda (il giudizio civile parte su interesse della parte e non d’ufficio). Uno dei corollari di tale principio è quello per cui chi propone la domanda è tendenzialmente libero di scegliere l’avversario contro cui proporre la domanda stessa. Principio di autoresponsabilità -> se propongo domanda nei confronti di un avversario che palesemente non è legittimato formale e sostanziale, ne sopporterò le conseguenze; nulla, però, preclude di congegnare piuttosto liberamente, da un punto di vista soggettivo, l’avversario/gli avversari nei cui confronti dirigere la mia domanda. Il legislatore comprime questo potere di scelta nel caso di litisconsorzio necessario: per arrivare a decisione di merito, la causa fin dall’inizio deve svolgersi nei confronti di determinati soggetti e fino a che essi non saranno presenti il giudizio non potrà addivenire a pronuncia sul merito (se il giudice vi addiviene, allora vi sono conseguenze in punto di patologia della pronuncia). Art. 102 comma 1 cpc -> Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo -> l’articolo indica quando si è in presenza di un litisconsorzio necessario. Il referente legislativo è dato dall’approdo finale del processo, ossia dalla sentenza: quando una sentenza deve essere pronunciata nei confronti di più parti, allora si ha il litisconsorzio necessario -> problema: quando in concreto si verifica questa situazione? L’art. 102 pone gli interpreti di fronte al compito di dare corpo a questo criterio. Per riempire di contenuto questo criterio vago di cui all’art. 102, la prima cosa da fare è esaminare quelle disposizioni del cpc e del cc che prevedono fattispecie di litisconsorzio necessario, per poi vedere se da
queste si è in grado di desumere dei criteri generali che permettono di riempire di contenuto la formula “ sentenza che deve essere pronunciata nei confronti di più parti ”. Dottrina e giurisprudenza hanno così ricostruito varie specie di litisconsorzio necessario, usate per dare concretezza alla formula vaga di cui all’art. 102 cpc. Tra le più significative vi è quella dell’art. 784 cpc. Art. 784 cpc -> norma dettata in tema di divisione della coeredità, del condominio e della comproprietà, che prescrive che quando un coerede, un condomino o un comproprietario prende iniziativa per chiedere giudizialmente la divisione, egli ha l’onere di convenire in giudizio (ossia proporre la domanda) nei confronti di tutti gli altri coeredi, condomini e comproprietari e anche dei creditori opponenti alla divisione, se ve ne sono. Vi sono qui due tipologie di litisconsorzio necessario: coeredi, comproprietari e condomini da un lato, e creditori che si siano opposti formalmente (ossia con formalità previste dal cc) alla divisione dall’altro. Ma perché il legislatore in questo caso prevede, a fronte di un’azione siffatta, il litisconsorzio necessario? L’azione di divisione è un’azione costitutiva, che mira ad ottenere dal giudice una sentenza che scioglie la comproprietà, la coeredità o il condominio e che attribuisce tante singole proprietà in corrispondenza delle quote in base a cui compartecipavano i vari contitolari. Si tratta di un’azione costituiva diretta ad incidere, estinguendolo, su un rapporto sostanziale plurisoggettivo (avente più contitolari, coeredi o condomini), ma che sul piano sostanziale è unitario. Il legislatore qui esige il litisconsorzio necessario perché sussiste un rapporto plurisoggettivo unitario, che non può essere sciolto con riferimento solo ad alcuni contitolari; o si scioglie per tutti, o per nessuno. Questo tipo di litisconsorzio necessario si chiama litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale , perché la pronuncia richiesta al giudice è destinata ad incidere su un rapporto unico con pluralità di soggetti. Le fattispecie di litisconsorzio necessario previste ex lege sono fattispecie da cui trarre la formula per riempire di contenuto l’art.102 (con la conseguenza che se lo schema che si evince dal 784 cpc si deduce in un altro ambito, allora è applicabile la disciplina del litisconsorzio necessario) oppure l’art. 102 rinvia a fattispecie specifiche individuate dalla legge? Il ruolo del 102, e così della formula “ sentenza pronunciata nei confronti di più parti ”, è quello di affermare la necessarietà di litisconsorzio anche in ipotesi in cui manchi un’espressa previsione di legge in tal senso, in presenza di fattispecie in cui la sentenza chiesta al giudice incida su un unico rapporto plurisoggettivo. Esempio: A conclude con B, C e D (comproprietari del bene X) un contratto di compravendita; A paga il prezzo e poi ritiene di essere stato raggirato, che alla conclusione del contratto egli si sia determinato per errore dovuto a raggiri dei comproprietari e, quindi, ne richiede l’annullamento. Nessuna norma del cc dice che chi agisce in giudizio, in questi casi, ha l’onere di convenire in giudizio B, C e D (addivenendo al litisconsorzio necessario), ma a questo risultato ci si arriva ex art. 102 prima parte cpc, per ragioni di diritto sostanziale. Chi agisce (A) vuole una pronuncia del giudice destinata ad incidere su un rapporto contrattuale di compravendita unico e plurilaterale. Il 102, quindi, dà al giudice una certa discrezionalità interpretativa: il giudice è chiamato a riempire di contenuto la formula prendendo a modello ipotesi di litisconsorzio necessario individuate dalla legge. La prima categoria di litisconsorzio necessario , quindi, è quella per ragioni di diritto sostanziale , ossia quando si chiede al giudice di pronunciare una sentenza destinata ad incidere su un unico rapporto, ma plurisoggettivo.
norma dettata in materia di mandato senza rappresentanza; il mandatario che si obbliga a compiere atti giuridici in nome del mandante, non ha il potere di spenderne il nome, quindi i terzi (con cui egli contratta) entrano in relazione giuridica solo col mandatario senza rappresentanza. L’articolo introduce una fattispecie di legittimazione straordinaria: non si tratta di sostituzione processuale come l’azione surrogatoria, ma essa ha una componente di legittimazione straordinaria; infatti, il mandante può esercitare lui stesso, nei confronti dei terzi, le azioni che competerebbero (in assenza del comma 2) al legittimato ordinario, cioè il mandatario senza rappresentanza. Il mandatario senza rappresentanza, in presenza delle azioni esercitate in suo luogo dal mandante, è litisconsorte necessario o no? Non c’è una norma espressa in tal senso, ma si tende a dire di sì, perché occorre garantire il contraddittorio ed evitare che il convenuto rischi di vedersi nuovamente chiamato in giudizio in relazione al medesimo oggetto sostanziale –> litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale. Questa categoria del litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale, volto a tutelare il diritto al contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, porta la giurisprudenza a intravedere casi di litisconsorzio necessario anche andando oltre lo schema del legittimato straordinario ad agire, in virtù del quale tutti i legittimati ordinari sono litisconsorti necessari. Ipotesi frequente nella pratica: espropriazione presso terzi, con cui il creditore procedente pignora beni o crediti che il debitore ha nei confronti di un terzo. Una volta eseguito il pignoramento, l’esecutato fa opposizione all’esecuzione, dicendo che il creditore procedente non è legittimato a pignorare il terzo. L’azione esecutiva, a partire da come si congegna e si perfeziona il pignoramento, coinvolge tre soggetti: creditore pignorante, terzo coinvolto nel pignoramento e debitore esecutato. Se il debitore fa opposizione all’esecuzione, la giurisprudenza consolidata ritiene che il terzo pignorato sia sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione, avendo l’onere il debitore esecutato di convenire in giudizio anche il terzo, al fine di garantire il contraddittorio di tutti. L’esecutato-oppositore non è legittimato straordinario ad agire, quindi non si riproduce lo schema classico del litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale, ma di fatto è tale. La disamina delle fattispecie espressamente considerate litisconsorzio necessario ha evidenziato altre fattispecie di litisconsorzio necessario, non riconducibili con precisione all’una o all’altra categoria. L’art. 784 cpc menziona anche i creditori che si siano opposti formalmente alla divisione come litisconsorti necessari -> qual è la ragione per cui il legislatore ha previsto, accanto ai litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale, anche i creditori opponenti? Non è nemmeno un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. In questa, e in altre ipotesi, il legislatore fa delle valutazioni nel prevedere un certo litisconsorzio necessario, valutazioni di opportunità: si rientra nella discrezionalità riservata al legislatore -> litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità legislativa. Si tratta di ipotesi in cui il legislatore fa uso di una sfera di potere a lui riservata. Quando si ha una specifica ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità, tale ipotesi non può costituire un criterio estensivo ed è fine a sé stessa. Quando una singola previsione di legge prevede un caso di litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità legislativa, essa ha valenza tassativa e tipica e va confinata alla fattispecie individuata dalla legge -> il litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità è limitato a ipotesi tassative, e qui l’art. 102 cpc viene in gioco solo come norma procedurale, quando i litisconsorti necessari non siano convenuti tutti in giudizio. Le ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale e per ragioni processuali sono quindi ipotesi a fattispecie aperta, al contrario del litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità legislativa.
Tre tipologie di litisconsorzio necessario -> litisconsorzio per ragioni di diritto sostanziale e per ragioni di diritto processuale (entrambe le ipotesi sono deducibili in via sistematica ex art. 102 cpc), e litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità legislativa (ipotesi non estensibili oltre le fattispecie previste dalla legge). Il giudice, quando s’imbatte in un’ipotesi di litisconsorzio necessario e ravvisa che la domanda non è stata proposta da tutti o contro tutti i litisconsorti necessari, ex art. 102 effettua un ordine di integrazione del contraddittorio, da completarsi entro un termine perentorio da lui stabilito e che se non eseguito è punito con l’estinzione immediata del giudizio. Quando il giudice applica l’art. 102? Sono pensabili tre ipotesi diverse. In relazione a queste tre ipotesi, l’opinione dominante (soprattutto nella giurisprudenza), muovendo da un’interpretazione rigorosa del 102 e dal presupposto che il legislatore esige che la sentenza sia pronunciata nei confronti di più parti, ha un approccio estensivo del regime di cui all’art. 102; la letteratura processualistica, invece, ha un orientamento più restrittivo. Le tre ipotesi a riguardo sono: Secondo alcuni (tra cui Consolo), l’attore propone la domanda e nella narrazione fattuale, su cui si fonda la domanda, egli dà atto espressamente dell’esistenza di più contraddittori necessari, ma nel formulare le conclusione che sottopone al giudice e nell’individuare i soggetti nei cui confronti propone della domanda, indica solo alcuni dei contraddittori necessari (egli però aveva individuato sia i contraddittori indicati sia quelli pretermessi nell’atto introduttivo della domanda); il giudice allora ordina l’integrazione del contraddittorio, nel termine da lui individuato (applicazione art. 102 cpc). L’attore propone la domanda e nella narrazione della vicenda fattuale su cui la domanda si fonda non individua il carattere necessario del litisconsorzio. Tuttavia, la prospettazione della necessarietà del litisconsorzio e l’esistenza di un litisconsorte necessario, che la domanda e la narrazione pretermettono, proviene da uno dei convenuti. L'opinione dominante in questo caso ritiene applicabile l’art. 102 cpc. L’attore nel proporre la domanda inquadra solo alcuni dei contraddittori necessari (omettendone alcuni) o non ne individua nessuno; i convenuti si costituiscono, non prospettano alcuna lacuna del contraddittorio e si difendono nel merito (diversamente dal caso B non evocano la mancanza di un contraddittore necessario, che l’attore ha omesso nella domanda e nella narrazione). Il giudice, analizzando gli atti di causa, rileva d’ufficio l’esistenza di un contraddittore necessario pretermesso e fa applicazione del 102 cpc, ordinando l’integrazione del contraddittorio. Il difetto di litisconsorzio necessario, ossia la violazione dell’art. 102, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in frase di gravame, e ciò indipendentemente dal fatto che la parte impugnante abbia dedotto uno specifico motivo di impugnazione sul punto. La parte impugnante potrebbe dolersi di qualsiasi aspetto della sentenza di primo grado, anche estraneo al 102 cpc, e il giudice d’appello potrebbe comunque rilevare d’ufficio il vizio del difetto del contraddittorio che emerge dagli atti di causa (se non lo fa viola il 102, e competente a rilevarlo sarà la Cassazione), e lo rileva senza decidere se le censure fatte con l’appello siano o meno fondate e vadano o meno disattese; egli annullerà la sentenza di primo grado, così il processo tornerà nelle mani del giudice di primo grado. Cosa accade quando il giudice viola l’art. 102 cpc, non rilevando d’ufficio l’incompletezza di contraddittorio, e decide il merito della controversia? Due ipotesi:
alla cui partenza il convenuto è giuridicamente estinto (soggetto morto o ente estinto) e il caso della sentenza resa a contraddittorio incompleto ai sensi del 102 cpc. Se la sentenza che viene emessa è inficiata da un vizio da reputarsi così grave da sopravvivere anche dopo il passaggio in giudicato della stessa, ciò vuol dire che: la sentenza, quand’anche passata in giudicato formale, non produce gli effetti che le sono propri, né nei confronti delle parti presenti in giudizio, né nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi (in caso di vizio dovuto alla violazione del 102). La sentenza costitutiva non costituisce, né modifica né estingue nulla. La sentenza di condanna non condanna a nulla e non attribuisce alcuna azione esecutiva. La sentenza di mero accertamento non accerta nulla. La sentenza, in questi casi, è una sentenza apparente. Per come il cpc congegna il rilievo del vizio relativo all’incompletezza del contraddittorio, la sentenza emessa a contraddittorio incompleto (inutiliter data) è una sentenza insanabilmente e radicalmente nulla. Tuttavia, essa produce un effetto endoprocessuale: quando il giudice pronuncia la sentenza, egli esaurisce la propria potestà decisoria in relazione a quella causa. Questo lo si capisce dal fatto che il cpc afferma che il rilievo dei vizi che inficiano la sentenza è affare del giudice dell’impugnazione finché pendono i termini per l’impugnazione. Quando il giudice pronuncia una sentenza a contradditorio incompleto, quindi, egli ha esaurito la sua potestà decisoria e il vizio dovrà essere rilevato dai giudici successivi e non potrà più farlo il giudice che ha appena pronunciato la sentenza. Vizio derivante dall’incompletezza del contradditorio -> fa sì che la sentenza sia una sentenza inutiliter data e nulla (insanabilmente e radicalmente). Questo corollario di disciplina va affermato per tutte e tre le specie di litisconsorzio necessario o le diversità tra queste fattispecie impongono un trattamento differenziato di questa nullità che colpisce la sentenza? L’opinione prevalente si orienta nell’ultimo senso, con tre dati certi: Quando il litisconsorzio necessario è tale per ragioni di diritto sostanziale e quindi la sentenza è destinata a incidere su un rapporto sostanziale unico e plurisoggettivo, la sentenza emessa a contraddittorio incompleto è inefficacie nei confronti di tutti, parti formali e soggetti pretermessi. Se il litisconsorzio necessario è tale per ragioni di diritto processuale, vi è chi ritiene che la sentenza sia nulla nei confronti di tutti i soggetti, sia parti del giudizio sia litisconsorti pretermessi, e chi invece opta per la soluzione applicabile alla terza specie di litisconsorzio (quello per ragioni di opportunità legislativa). Se si tratta di litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità legislativa, dal momento che esso è un’ipotesi meno intensa di litisconsorzio in quanto in assenza di previsione normativa la fattispecie non potrebbe considerarsi litisconsorzio necessario, la sentenza viziata e passata in giudicato formale si ritiene sia nulla nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, mentre nei rapporti tra le parti formali del giudizio non vi è ragione che la sentenza sia inefficacie. La sentenza per le parti formali sarà efficacie. Da ciò discende l’importanza di qualificare le ipotesi di litisconsorzio necessario come tale per ragioni di opportunità o per le altre due ragioni. Una fattispecie di litisconsorzio necessario su cui c’è qualche divergenza a livello giurisprudenziale, dal punto di vista della sua qualificazione, è quella relativa all’azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni. Essa, a determinate condizioni, spetta al danneggiato direttamente nei confronti dell’assicurazione del danneggiante per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti -> il danneggiato che conviene in giudizio l’assicurazione deve convenire in giudizio anche il
danneggiante (il responsabile civile in relazione al danno, ossia il proprietario dell’autoveicolo, e litisconsorte necessario). Si tratta, dunque, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario -> è un caso di legittimazione straordinaria a contraddire in giudizio dal lato passivo. Il legittimato ordinario passivo sarebbe il proprietario del veicolo che ha cagionato il danno, o il conducente se diverso dal proprietario, mentre nel caso dell’azione diretta si ammette che il convenuto in giudizio sia l’assicurazione, esercitando direttamente nei confronti di quest’ultima l’azione di condanna -> questa parrebbe dunque un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale. Tuttavia, la giurisprudenza considera questa fattispecie come una fattispecie di litisconsorzio necessario introdotta dal legislatore per ragioni di opportunità, ritendendo che il legislatore imponga l’intervento in giudizio anche al danneggiante per consentire una sua migliore difesa. È importante la qualificazione di questo litisconsorzio necessario, per via delle conseguenze in termini di efficacia della sentenza che deriverebbero qualora la sentenza fosse emanata in violazione del 102 cpc, a litisconsorzio incompleto. La distinzione tra litisconsorzio necessario dovuto a ragioni sostanziali o per ragioni di opportunità legislativa rileva, quindi, sotto due profili: Quando vi è litisconsorzio per ragioni di opportunità legislativa, l’ipotesi non è estensibile in via interpretativa Regime della sentenza emessa in violazione del litisconsorzio necessario: se si tratta di litisconsorzio per opportunità, la sentenza conserva efficacia tra le parti formali, rimanendo inopponibile solo nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, se passata in giudicato. La sentenza è invece insanabilmente e radicalmente nulla, nei confronti di tutti, se si tratta di litisconsorzio per ragioni sostanziali -> questa distinzione tra le tre tipologie di litisconsorzio non rileva se pendono ancora i termini per l’impugnazione della sentenza, perché se questa viene impugnata il vizio deve essere rilevato dal giudice dell’impugnazione d’ufficio e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado. Il legislatore è molto puntuale nel fissare i presupposti in presenza dei quali un processo può o deve nascere come necessariamente litisconsortile, ma è meno puntuale nell’individuare la disciplina dello svolgimento, dell’istruzione e della trattazione del processo litisconsortile necessario, per cui dottrina e giurisprudenza si occupano di individuarla facendo riferimento ai pochi dati normativi e guardando ai principi del sistema. 12/04/ Svolgimento del processo litisconsortile -> il legislatore italiano, diversamente da altri legislatori processuali, è molto attento a disciplinare i presupposti del processo litisconsortile, ma non è altrettanto attento e puntuale nel regolare, una volta che ricorrono i presupposti, lo svolgimento del relativo giudizio. Con riferimento allo svolgimento del giudizio le coordinate normative e di sistema per ricostruire i principi generali e le regole che informano un processo litisconsortile si ricavano anzitutto dall’art. 102 comma 1 -> se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo -> esigenza di unitarietà nella pronuncia e nell’attività eseguita dalle parti e dal giudice che prelude alla pronuncia (unitarietà di trattazione e istruzione). Un’altra disposizione rilevante in materia si rinviene nel Codice civile, in materia di prove. Il legislatore ha scelto di biforcare la disciplina delle prove, considerandone il profilo statico nel cc e il profilo dinamico (ossia concreta acquisizione e somministrazione della prova) nel cpc.
Due ipotesi: Il creditore conviene in giudizio esclusivamente il proprio debitore e non conviene in giudizio anche l'altro litisconsorte necessario + notifica l'atto di citazione in un momento in cui il termine di prescrizione previsto dal Codice civile è a ridosso della scadenza -> il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, e nel momento in cui l’attore va ad integrarlo nei confronti nel litisconsorte pretermesso i 5 anni di prescrizione sono trascorsi. Ipotesi opposta: il creditore agisce in revocatoria dopo che sono trascorsi 5 anni nei confronti di entrambi i litisconsorti necessari. Si costituisce solo uno di questi tempestivamente (70 giorni o 10 giorni prima della prima udienza, a seconda che sia rito formale comune o semplificato). Il litisconsorte costituito solleva eccezione di prescrizione, che è un'eccezione non rilevabile d'ufficio. L'altro litisconsorte si costituisce tardivamente, quando egli è già decaduto dalla possibilità di sollevare l’eccezione. Quid iuris? Di regola, nei processi con pluralità di parti, ogni parte “fa il suo”, con la conseguenza che le allegazioni dell'una non si estendono automaticamente all'altra, o la domanda proposta solo nei confronti di una parte non si estende anche nei confronti dell'altra parte. Nell’esempio, però, c'è un'esigenza di decisione unitaria, perché viste le caratteristiche del litisconsorzio necessario - in particolare di quello per ragioni di diritto sostanziale - la decisione deve essere di segno unico; e questo principio ispira anche la trattazione, non solo l’istruzione della causa. Ne consegue pertanto che in questi casi, in via derogatoria rispetto a quello che è lo schema fisiologico in punto di processo con pluralità di parti, la domanda proposta nei confronti solo di alcuni dei litisconsorti necessari produrrà gli effetti processuali (in questo caso sostanziali) che la domanda giudiziale produce anche nei confronti degli altri litisconsorti necessari, di coloro nei cui riguardi è stato successivamente integrato il contraddittorio. Quindi nell'esempio che abbiamo fatto: per interrompere la prescrizione o impedire la decadenza, basterà per il creditore che agisce in revocatoria proporre tempestivamente azione e quindi notificare la citazione o depositare il ricorso nei confronti del solo debitore, e l’effetto sostanziale si estenderà anche all'altro litisconsorte necessario originariamente permesso, quand’anche l'atto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti sia effettuato decorso il termine di prescrizione e decadenza previsto dalla legge. La fattispecie nell’esempio è un'eccezione non rilevabile d'ufficio (eccezione di prescrizione o decadenza), che se fatta da uno solo dei litisconsorti necessari gioverà anche agli altri litisconsorti necessari che non l'abbiano fatta, perché rimasti contumaci, o che l'abbiamo fatta tardivamente -> principio per cui decisione
Spesso, prima dell’intervento della Corte, accadeva che vari fori liquidavano il danno secondo criteri tabellari abbastanza discrezionali e variabili (alcuni erano più severi nella liquidazione, altri più abbondanti) e perciò succedeva che, potendo scegliere, l'attore provava a instaurare la causa in un foro territorialmente più favorevole. Contemporaneamente molto spesso accadeva che nel contratto di assicurazione, che veniva stipulato tra assicurazione e proprietario dell'autoveicolo, si prevedesse che in caso di azione diretta si costituisse in giudizio solo l'assicurazione, e che quindi il proprietario dell’autoveicolo, seppur citato, avesse da rimanere contumace. Accadeva, dunque, che si costituiva tempestivamente l'assicurazione, la quale eccepiva tempestivamente l'incompetenza per territorio del giudice adito, mentre il litisconsorte necessario passivo-proprietario non si costituiva e rimaneva contumace, e quindi non faceva l'eccezione di incompetenza per territorio. Prima dell'intervento della Consulta, la giurisprudenza prevalente applicava il principio della unitarietà della trattazione a rovescio, cioè diceva: l'eccezione di incompetenza per territorio fatta da solo uno dei litisconsorti necessari (nel caso di specie fatta solo dalla dall'assicurazione e non anche dal proprietario dell'autoveicolo), è come se non fosse stata fatta, perché per essere rituale deve essere fatta tempestivamente da tutti i litisconsorti necessari. Per cui: o il proprietario si costituiva tempestivamente e pure lui deduceva l'eccezione di incompetenza per territorio, o la sola eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente proposta dall'assicurazione non valeva. La Corte costituzionale ha rovesciato il principio, ha sentito il bisogno di manipolarlo con sentenza additiva: l'art. 38 cpc è stato così dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l’eccezione di incompetenza per territorio, fatta anche soltanto da uno dei litisconsorti necessari, si estenda automaticamente anche agli altri litisconsorti necessari. Ad oggi, dunque, è sufficiente l'eccezione di incompetenza per territorio fatta soltanto da uno dei litisconsorti necessari, purché sia tempestiva e ammissibile, e il giudice dovrà verificare se sia fonata oppure no in relazione a tutti gli altri litisconsorti necessari. Il principio posto dalla Consulta con riferimento all'articolo 38 cpc vale per tutte le eccezioni di merito e anche di rito riservate alla parte. Esempio: eccezione di convenzione arbitrale, di arbitrato rituale -> è un'eccezione processuale riservata alla parte -> preliminare di compravendita di azioni di una SPA, che contiene una convenzione arbitrale; nel preliminare viene sancito che tutte le controversie relative al contratto saranno risolte da un collegio di tre arbitri rituali, ai sensi degli artt. 806 e ss del cpc. I tre promissari alienanti non addivengono alla stipula del contratto definitivo, e il promissario acquirente decide allora, anziché di attivare l’arbitrato, di agire davanti al giudice civile dello Stato con un'azione costitutiva ex art. 2932 cc. Di questi tre convenuti se ne costituisce solo uno, mentre gli altri rimangono contumaci, e quindi solo uno eccepisce tempestivamente nella comparsa di risposta l’esistenza della convenzione arbitrale -> viene applicato il principio di cui all’art. 38 cpc come manipolato dalla Consulta, cioè: anche l'eccezione di convenzione arbitrale, seppur fatta tempestivamente soltanto da uno dei litisconsorti necessari, della sua fondatezza o meno se ne giovano anche gli altri litisconsorti non intervenuti in giudizio, in modo da assicurare sempre una decisione unitaria. Come ci si comporterà con riferimento a un litisconsorzio necessario in primo grado nelle fasi di impugnazione? Il legislatore dedica due disposizioni, che individuano delle “categorie contenitore”:
di una medesima questione di diritto o di fatto, anche parzialmente identica. Si tratta del più labile criterio di connessione. Gli interpreti la qualificano come connessione impropria. Connessione tra cause sia per oggetto sia per titolo Questa ipotesi concreta una fattispecie particolare di litisconsorzio facoltativo, soprattutto in punto di trattazione e istruzione viene a deviare dalle altre fattispecie tipiche. Esempio: impugnazione di una deliberazione di un organo assembleare (es. assemblea dei soci di una spa, assemblea di condominio, delibera di un’associazione non riconosciuta) proposta da più soggetti (attori), assenti o dissenzienti in relazione a quella delibera, nei confronti dello stesso convenuto (società, condominio, associazione) tramite un unico atto introduttivo, ponendo alla base dell’impugnazione le stesse ragioni di doglianza/gli stessi vizi che determinano l'invalidità della delibera -> gli attori agiscono in giudizio tutti chiedendo l’annullamento della delibera, introducendo il giudizio con un unico atto introduttivo; oggetto delle più impugnative è sempre la stessa delibera e sono le medesime pure le ragioni addotte a fondamento delle varie impugnative (es. vizi di convocazione dell’organo deliberativo, non avvenuta nel termine indicato nell’atto costituivo). Questa è una connessione molto intensa, tant’è che queste fattispecie vengono definite da dottrina e giurisprudenza come litisconsorzio facoltativo unitario , e a questa denominazione corrispondono corollari di disciplina molto rilevanti. Connessione tra cause solo per oggetto L'esempio classico di più cause connesse per l'oggetto è dato dalle obbligazioni solidali. Le obbligazioni solidali sono caratterizzate dal vincolo di solidarietà, per cui nell'ipotesi di:
domanda proposta nei confronti del fideiussore è il contratto di fideiussione, in cui c’entra solo in parte il titolo dell’obbligazione principale (in quanto il fideiussore risponde delle obbligazioni se sia valido ed esistente il titolo dell’obbligazione principale), la connessione fra titoli è parziale e non piena. Nelle obbligazioni solidali, dunque, la connessione delle cause si ha piena per l’oggetto, ma non per il titolo (connessione che può non esserci affatto o solo parzialmente). Nel caso della fideiussione, infatti, la connessione per il titolo è parziale: il titolo dell’obbligazione principale è anche titolo per l’obbligazione fideiussoria, ma ciò non basta, poiché serve anche il contratto di fideiussione ove scaturisce l’obbligazione fideiussoria. Le obbligazioni solidali danno sempre luogo a litisconsorzio facoltativo. 19/04/ Connessione tra cause solo per titolo (o causa petendi) L’esempio classico è dato dalle obbligazioni con pluralità di soggetti, in particolare le obbligazioni parziarie o pro quota (che il cc contrappone alle obbligazioni solidali). Esse dal lato attivo o passivo sono caratterizzate dal fatto che ciascun creditore pro quota o debitore pro quota può pretendere l’esecuzione o essere chiamato ad eseguire solo la propria parte di obbligazione; non c'è un vincolo a richiedere o a prestare l'intero quantum dovuto. Esse danno luogo a cause connesse per il titolo. Esempio: obbligazioni ereditarie -> sono obbligazioni parziarie in cui: l’erede come successore nel credito dell’originario de cuius succede per la quota con cui subentra; se succede nel debito del de cuius, vi risponde solo per la quota con cui subentra -> il credito originario del de cuius A ammonta a 100; ad A succedono tre eredi: B per il 40, C per il 30 e D per il 30; il credito originario si sfrangia in tre crediti parziari; ciascuno dei tre eredi può esigere, anche giudizialmente, dall’originario debitore la propria quota di credito, nessuno può agire per l’intero. Stesso discorso vale se il de cuius era il debitore: i suoi eredi rispondono del debito per la quota a ciascuno di loro attribuita in successione, per cui il debito originario si sfrangia in tre debiti parziari. Questi concrediti o condebiti parziari rappresentano diritti e dunque cause, ove dedotti in giudizio, autonome. Tuttavia, dal momento che si tratta di cause connesse per il titolo, è possibile il cumulo di queste più cause, che possono essere dedotte con un unico atto introduttivo, agendo più soggetti o convenendo più soggetti. Dunque, riprendendo l’esempio: B, C e D potrebbero agire disgiuntamente nei confronti del medesimo debitore, ma anche congiuntamente ex art. 103 cpc; oppure, il comune creditore potrebbe agire singolarmente nei confronti di B, C e D, ma anche congiuntamente. Queste cause sono accomunate dal titolo: l’oggetto mediato delle cause è diverso, perché si tratta di crediti o di debiti diversi, trattandosi di una parte sola del credito o del debito originario, e nessuno dei creditori o dei debitori può agire od essere chiamato ad agire per l’intero. L’elemento comune a tutte e tre le cause è il titolo: si tratta di tre successori del medesimo de cuius, e pertanto B, C e D possono agire per l’esecuzione del credito o essere chiamati ad eseguire il debito in quanto successori del medesimo creditore o debitore. Se più cause relative a più crediti o debiti ereditari vengono dedotte con unico atto introduttivo si ha ipotesi di cause connesse per comunanza di titolo, e dunque litisconsorzio facoltativo.
determinate condizioni il legislatore tollera che la causa nata ex art. 103 in primo grado, soggettivamente od oggettivamente complessa, in appello si riduca rispetto alla complessità originaria. E questo al contrario del litisconsorzio necessario, per il quale trova applicazione l’art. 331 cpc. Esempio: A conviene in giudizio B e C, debitori pro quota. B e C si difendono e resistono alla domanda di A. Si tratta di due cause diverse, connesse per il titolo. Il giudice emana la sentenza e accoglie la domanda di A nei confronti sia di B (condannato a pagare 30) sia di C (condannato a pagare 70). A notifica la sentenza a B e C per far scattare il termine breve per appellare (30 gg). B non impugna la sentenza, mentre C decide di appellare la sentenza. L’impugnazione di C viene notificata ad A. Il giudice d’appello vede che il processo di primo grado era un processo con pluralità di parti, mentre in appello il processo è bilaterale: il giudice, preso atto che B non può più impugnare la sentenza per decorso del termine d’impugnazione e passaggio in giudicato della stessa, deciderà l’appello proposto da C contro A, ben potendo capovolgere la decisione di primo grado (assolvendo C e condannando A al risarcimento del danno). Si tratta di due decisioni che non riguardano lo stesso diritto, si tratta di cause diverse perché i diritti di credito pro quota sono diversi, ma sono cause connesse. Le due decisioni, nei confronti di B e di C, sono opposte a seguito dell’appello (B condannato in primo grado, mentre C assolto a seguito dell’appello); il conflitto tra le due decisioni, nei confronti di B e di C, non è un conflitto pratico, ma è un conflitto logico, sulle motivazioni. Discorso a parte vale per il litisconsorzio facoltativo unitario. Litisconsorzio facoltativo caratterizzato da un’intensa connessione fra le più cause cumulate, connesse per oggetto e per titolo -> litisconsorzio facoltativo unitario -> ne è un esempio quello di cui agli artt. 2376 e ss cc, in materia d’impugnazione delle delibere assembleari societarie -> da un lato si ritrova il proprium del litisconsorzio facoltativo, ossia la possibilità di dedurre con un unico atto introduttivo e dinanzi a un unico giudice più cause connesse ex art. 103 cpc, dall’altro lato si ritrova la facoltatività del litisconsorzio (sicché la delibera assembleare può essere impugnata anche separatamente da parte di ciascun socio assente o dissenziente). Tuttavia, vi è un’intensa connessione tra le cause, che si riflette nella disciplina dello svolgimento del giudizio, anzitutto caratterizzato dal fatto che queste cause, seppur fatte partire separatamente, devono essere convogliate dinanzi a un unico giudicante. La legge prevede che se queste più impugnative della medesima delibera assembleare sono proposte con separati atti di citazione o separati ricorsi, esse debbono essere riunite dinanzi al medesimo giudice. Se queste più cause sono cumulate ab inizio, con unico atto di citazione e dinanzi al medesimo giudice, non trova più applicazione il 103 cpc: il giudice è obbligato a trattarle e deciderle unitariamente, e non sono più scindibili. Anche in fase di impugnazione non si hanno cause scindibili, perciò non trova applicazione l’art. 332 cpc, ma trova applicazione l’art. 331: la compagine che si è avuta in primo grado va riprodotta anche in fase d’impugnazione. Il litisconsorzio facoltativo unitario è simile al litisconsorzio necessario sotto certi profili: trova applicazione l’art. 331 cpc e non il 332 cpc in fase d’impugnazione, non si possono separare le cause; tuttavia, rimane sempre un litisconsorzio facoltativo, dunque non si ha integrazione del contraddittorio ex art. 102 né vi è la possibilità in primo grado di una sentenza emessa a contraddittorio non integro, con tutte le conseguenze che ne derivano. Art. 33 cpc -> Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo -> norma volta a favorire il cumulo ex art. 103 cpc e dettata in tema di litisconsorzio facoltativo passivo (quando vi sono più soggetti convenuti con un unico atto introduttivo), rappresentativa di una deroga alla regola del foro generale territoriale, ossia il foro in cui il convenuto ha domicilio/residenza. Quando vi sono più convenuti che hanno domicili o residenze diverse, i cui fori generali territoriali sono di conseguenza diversi, in assenza dell’art. 33 cpc l’attore che volesse cumulare con un unico atto introduttivo
le proprie pretese, avrebbe grosse difficoltà a realizzare il cumulo. L’art 33 gli permette di fare ciò in deroga alla regola generale. Esempio: -> A vanta delle pretese restitutorie, dei crediti da indebito oggettivo, nei confronti di B; il preteso creditore è domiciliato a Padova e il preteso debitore era domiciliato pure esso a Padova. Il preteso debitore è venuto a mancare, lasciando quattro eredi: la consorte e tre figli. La consorte è domiciliata a Padova. I tre figli, tutti potenziali debitori pro quota ciascuno in parti corrispondenti, sono sparsi per il territorio della Repubblica: il primo è domiciliato a Firenze, la seconda a Roma e la terza a Siracusa. Se non ci fosse il 33 e l’attore volesse avere tutti questi soggetti in giudizio, questo cumulo sarebbe difficilmente realizzabile. Essendo queste più cause connesse per il titolo - obbligazioni ereditarie – l’attore potrà convenire, ex art. 33 cpc, i vari eredi davanti al foro generale di uno di questi: o Padova, o Firenze, o Roma o Siracusa; e nessuno di questi litisconsorti potrà fondatamente eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale di Padova (o dell’altro scelto dall’attore) in quanto giudice non costituente suo foro generale. L’art. 33 ha un limite letterale invalicabile: la deroga in punto di competenza prevede che le cause cumulate siano connesse per oggetto e/o per titolo (connessione propria). Litisconsorte facoltativo passivo fittizio -> questa figura fa riferimento all’ipotesi giurisprudenziale in cui si ha un abuso dello strumento processuale, di frode alla legge processuale, in cui la legge viene formalmente rispettata, ma sostanzialmente aggirata. In queste ipotesi, che ricorrono quando determinate questioni sono particolarmente disputate tra gli interpreti, l’attore ha interesse a radicare una certa controversia in un certo foro (X), la cui giurisprudenza risulta favorevole alla sua tesi. Egli in quel foro, però, non può andarci applicando le regole ordinarie di competenza, perché in applicazione di esse egli finirebbe in un foro (Y) la cui giurisprudenza è ostile, quanto a precedenti, alla tesi dell’attore. Al fine di aggirare dunque le norme in tema di competenza, l’attore conviene in giudizio più convenuti, domiciliati o residenti in luoghi della repubblica diversi, in modo da poter scegliere il foro più favorevole, tra quelli individuabili in base ai convenuti. Si tratta però di convenuti fittizi, che nulla hanno a che vedere con la pretesa avanzata dall’attore, convenuti in giudizio solo per una ragione di convenienza in tema di foro da parte dell’attore. In questi casi, la giurisprudenza impone al giudice, verificata la condotta di abuso del processo, di dichiarare la propria incompetenza e a dare applicazione all’art. 96 cpc. 28/04/
È disciplinato dagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. che regolano il caso in cui la pluralità di parti diviene fenomeno sopravvenuto rispetto all'originaria pendenza del processo. Può avvenire nel caso in cui: la lite sia nata come bilaterale e divenga litisconsortile oppure quando sia litisconsortile e accresca la compagine oggettiva e soggettiva. Per spiegare questo fenomeno è necessario partire dal concetto tecnico di " intervento ", ovvero lo strumento con cui si realizza un litisconsorzio sopravvenuto tramite un atto di un soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che diviene parte formale, con la principale conseguenza di essere anch'egli assoggettato alla sentenza che chiude il processo. Il fenomeno opposto all'intervento è la c.d. estromissione della parte ovvero il fenomeno per cui un soggetto che era parte del giudizio esce dallo stesso e ne diviene terzo (artt. 108 e 109 c.p.c.). L'intervento può essere: ➢ Volontario art. 105 c.p.c. → l'accesso del terzo al processo si fonda su un suo atto libero. ➢ Coatto artt. 106 e 107 c.p.c. → l'accesso al giudizio avviene poiché il terzo è stato chiamato in giudizio o su iniziativa di parte (106) o su ordine del giudice (107).
i due comporta che le fattispecie concrete di intervento adesivo (105) si desumano da quelle dell'art 103 c.p.c. CASO art. 103 due concreditori pro quota nei confronti dell'originario con debitore; i due concreditori con un unico atto introduttivo possono agire contro il condebitore, ciò può succedere anche in via sopravvenuta ex art. 105 es. A instaura il processo contro C chiedendo il pagamento del credito; B vi si aggiunge facendo valere il proprio credito pro quota contro il convenuto originario C, proponendo la domanda solo contro il convenuto; B fa valere un diritto al fianco dell'attore originario A (da qui si intende anche il significato dell'aggettivo "adesivo"). L'intervento ex art. 105 c.p.c. realizza quindi un cumulo ex post che poteva nascere originariamente. Nell'esempio vediamo un accrescimento nel lato attivo del rapporto (l'interveniente affianca l'attore), ma ciò può accadere anche nel lato passivo del rapporto e l'interveniente propone domanda contro l'attore originario, es. A e C sono condebitori, B creditore chiama in giudizio A per il pagamento del credito pro quota, C vede che A si sta difendendo bene e per approfittare di una possibile sentenza favorevole, entra nel giudizio facendo domanda di accertamento negativo dell'inesistenza del suo credito parziale. Nelle fattispecie di intervento dell'art. 105 non ritroviamo però tutte le fattispecie dell'art. 103: l'art. 103 comprende anche la connessione impropria di cause cioè quando le cause sono connesse da questioni di diritto o di fatto da cui dipende la decisione; infatti in questi casi il cumulo è realizzabile solo originariamente e non ex post ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il cumulo è favorito quando la connessione è robusta e non quando è labile come nei casi di connessione impropria. La connessione impropria, oltre a non consentire di avvalersi della deroga al foro generale dell'art. 33 c.p.c, non consente di realizzare ex post il cumulo litisconsortile di cause ex art 105, limitate invece ad una connessione più robusta (per titolo/oggetto). La coincidenza di fattispecie tra gli artt. 103 e 105 è quindi tendenziale ma non totale. L'interveniente dell'intervento adesivo autonomo acquisisce tutti i poteri processuali che competono alle parti, ivi compreso quello di impugnare la decisione finale. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse ". → dal co 2 individuiamo la terza tipologia.