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Una panoramica delle costituzioni e delle strutture politiche di austria, belgio e svizzera, tre paesi europei con sistemi federali distinti. La natura cooperativa del federalismo in austria, la separazione dei poteri e il ruolo della corte costituzionale in belgio, e la forma direttoriale e la democrazia diretta in svizzera.
Tipologia: Appunti
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L’Austria è una Repubblica federale, la cui organizzazione politico-istituzionale è a tutt’oggi regolata dal testo costituzionale adottato nel 1920, all’indomani della sconfitta subita nella prima guerra mondiale. Dopo il periodo autoritario venne riadattata nel 1945, trovando piena legittimità nel 1955, dopo il Trattato di Vienna, quando l’Austria riacquista definitivamente sovranità politica, sancendo la propria neutralità perenne. Si è soliti considerare quello austriaco come un esempio di federalismo debole. L’impianto dello stato federale austriaco venne considerato in origine come un atto di concessione del potere centrale di un preesistente Stato unitario. Solo a partire dagli anni ’60 si assiste a una rivalutazione del ruolo giocato dagli enti substatali nel processo costituente. I nove Stati che costituiscono la federazione austriaca sono dotati di potere costituzionale e legislativo, anche se sono le potestà amministrative a caratterizzare l’attività normativa ed istituzionale degli enti federati. E’ per questo che il federalismo austriaco può anche essere detto d’esecuzione. Per quel che concerne la potestà costituzionale, l’autonomia dei Lander appare decisamente contenuta. Il potere legislativo è esercitato in ogni ente federato da un’Assemblea, detta Dieta, eletta con metodo proporzionale; mentre il potere esecutivo è affidato a un Governo provinciale, eletto dalla Dieta e diretto da un Presidente. All’assenza di una clausola di prevalenza del diritto federale rispetto a quello dei Lander il legislatore costituzionale ha sopperito stilando una più che esaustiva enumerazione di competenze esclusive in mano allo Stato centrale. Esso infatti è competente in materie esclusive quali la politica economica e fiscale; la pubblica sicurezza e la giustizia. Il federalismo viene detto anche d’esecuzione perché è un federalismo che in cui si predilige l’intervento normativo degli enti federati non tanto a livello legislativo, quanto piuttosto nella fase di attuazione delle fonti primarie al fine di adattare la regola alle esigenze del territorio in cui deve essere applicata. Lo Stato austriaco è caratterizzato da una amministrazione indiretta; accade a volte infatti che gli organi delle entità federate siano chiamate a esercitare funzioni che appartengono alla federazione e che lo facciano in nome e per conto delle autorità federali. Formalmente, l’Austria è una Repubblica semipresidenziale. Una formula di governo che prevede l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, mantenendo il vinco di fiducia fra Governo e Camera bassa. Il capo di Stato è soggetto alla controfirma ministeriale anche nel caso di scioglimento anticipato delle camere. Come nel caso dei suoi poteri di nomi e destituzione del Governo, la sua azione appare assai vincolata dal carattere consociativo del sistema politico. Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini maggiori di sedici anni, ogni 6 anni, ed è rieleggibile per un secondo mandato. Qualora al primo turno nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio. Il Parlamento è bicamerale: a un Camera bassa, eletta direttamente ogni 5 anni dai cittadini, con sistema proporzionale e soglia di sbarramento al 4%, si affianca il Senato, i cui membri sono nominato direttamente dalle diete provinciali. La durata del mandato del Senato è vincolata alla legislatura. Alla presidenza avvicenda ogni sei mesi un rappresentante dei singoli Lander. Il Senato è escluso dal rapporto di fiducia con il Governo. Alla Camera alta è concesso solo un generale potere di veto rispetto alle decisioni assunte in Camera bassa. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati elettorali, noia il Cancelliere e su sua proposta i ministri del Governo federale. Il Cancelliere e il Governo sono legati alla Camera dei deputati da un rapporto di fiducia che si instaura immediatamente dopo la loro nomina.
Le teorie del pensiero giuridico di Kelsen, che può essere considerato il padre del testo del 1920, hanno rigorosamente influenzato l’impianto del costituzionalismo austriaco. Lo dimostrano la prevalenza degli aspetti organizzativo-procedurali e l’assenza di un catalogo di diritti. Le libertà fondamentali trovano ampio riconoscimento grazie all’attività della Corte costituzionale.
Il Belgio è una monarchia costituzionale nata nel 1831 in seguito alla rivoluzione del Brabante, che ne sancisce l’indipendenza dalla Corona dei Paesi Bassi. Di fatto la costituzione assunta nel 1831, prototipo su cui si ispireranno molti dei testi liberali assunti negli anni a venire, rappresenta oggi il fondamento dell’ordinamento belga, nonostante il gran numero di riforme cui è stata sottoposta. Il Belgio è caratterizzato da due comunità: quella francofona e quella fiamminga: la prima prevalente nella parte meridionale del Paese; la seconda a nord. Dal 1994 il Belgio è uno Stato federaie. Esso è formalmente composto da sei entità: tre regioni (Fiandre, Regione Vallona e Regione di Bruxelles) e tre comunità (fiamminga, francofona, germanofona). La Costituzione sancisce inoltre la suddivisione del Regno belga in quattro territori linguistici (comunità + bilingue a Bruxelles). A partire dalla fine degli anni ’60 si assiste così alla progressiva scissione dei partiti belgi su base linguistica. Il sistema elettorale nettamente diviso fra circoscrizioni fiamminghe e francofone ha contribuito ad alimentare questo processo. L’organizzazione costituzionale del Belgio è di tipo parlamentare. Il Parlamento è composto da due Camere, quella dei deputati e il Senato. In seguito alla riforma costituzionale del 2014, i senatori in Belgio sono selezionati indirettamente dalle entità federate. I 60 senatori sono esclusi dal circuito fiduciario e mantengono un ruolo subordinato rispetto alla camera bassa. Il governo finisce con il rappresentare il cuore delle dinamiche del compromesso che caratterizzano la vita istituzionale belga. Il Primo ministro e i ministri sono nominati dalla Corona. La composizione dell’esecutivo deve rispettare il principio di parità linguistica Il Belgio si fonda su una forma di Stato monarchica. Questo ridimensionamento trova un contrappeso nell’alto valore simbolico che la figura del Re è andata acquisendo, soprattutto in corrispondenza dei suoi incarichi di rappresentanza. Non potendo essere ripartito secondo logiche linguistiche il potere regio finisce così con il costituire l’unico organo istituzionale in grado di rappresentare il popolo belga nel suo insieme e dunque l’unità politica e sociale del Paese. La Corte costituzionale belga nasce come corte di arbitraggio per dirimere le controversie fra i diversi livelli di governo, diventa presto una corte dei diritti. Si avvale della presenza di due presidenti (uno fiammingo e uno francofono) su un totale di 12 membri.
L’inizio della storia costituzionale della Spagna può essere fatto coincidere con l’approvazione della Costituzione di Cadice del 1812. La Costituzione attualmente vigente fu adottata nel 1978. Fu dunque elaborata nei cosiddetti anni della transizione, durante quegli anni cioè che dopo la morte dei dittatore, furono cruciali per traghettare la Spagna verso la democrazia evitando un nuovo conflitto. La Spagna deve essere classificata fra le monarchie parlamentari votate verso una certa razionalizzazione del sistema. La forma di governo spagnola ha visto crescere progressivamente la legittimazione del Re che ha saputo guidare con determinazione la Spagna durante la transizione. Il Re gode di poteri che sono tipicamente affidati al
ciascun cantone le medesime competenze e le stesse prerogative di intervento rispetto al processo di revisione costituzionale; rispetto alla fase di iniziativa legislativa,: rispetto ai doveri di consultazione cui la federazione è tenuta ogniqualvolta i progetti di legge discussi nel Parlamento federale riguardano interessi dei cantoni. L’unica differenza che può essere riscontrata fra i cantoni su un piano giuridico è quella che si rileva in corrispondenza dei cosiddetti semi-cantoni. Il temine, che non si ritrova nel testo costituzionale, ha continuato ad essere usato per designare quei cantoni più piccoli che in ragione delle loro ridotte dimensioni si esprimevano con un voto dimezzato. Si è soliti definire la forma di governo svizzera come direttoriale. Si tratta di un modello univo caratterizzato dall’assenza di quegli elementi su cui si fonda il sistema parlamentare. In Svizzera non è dato incontrare alcun legame di fiducia in grado di unire l’Esecutivo al Legislativo; parimenti non è previsto lo scioglimento anticipato dell’organo legislativo. L’Assemblea federale svizzera è un ragno bicamerale composto dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Le camere operano separatamente in condizione di sostanziale parità. Il livello di equivalenza dei due rami del Parlamento è evidente in particolare per quel che concerne il procedimento legislativo, dove a nessuna delle due Camere è permesso di prevalere sull’altra. La forma di governo svizzera risulta caratterizzata da una equilibrata divisone dei poteri in senso orizzontale. Il Consiglio federale, organo esecutivo della Federazione, è eletto dall’Assemblea vederle riunita in seduta comune. E’ composto da 7 membri eletti per 4 anni e rieleggibili. Il titolo di Presidente della Confederazione e di Vicepresidente è affiato ad un membro dell’Esecutivo e l’incarico dura un solo anno e non è previsto un secondo mandato. In mancanza di una posizione di rilievo di questa figura, la dottrina ritiene di poter considerare che il titolo di capo dello Stato vada assegnato collegialmente al Consiglio federale, che finisce per assumere nei confronti del Parlamento un ruolo di prevalenza. Quello svizzero si presenta come un sistema politico sostanzialmente stabile. Anche in forza di una certa propensione al consociativismo che spinge ad una costante ricerca del compromesso fra i maggiori partiti (cerchio magico), imprescindibile in un sistema come questo che trova nella democrazia diretta la propria essenza. in Svizzera gli istituti di democrazia diretta non sono vissuti in funzione anti-rappresentativa, ma costruttiva. Fra gli strumenti di democrazia diretta va annoverata l’iniziativa popolare che attribuisce a un determinato numero di elettori il diritto di sottoporre una proposta di legge al voto popolare. La Costituzione, prevedeva l’obbligo del Tribunale federale, organo al vertice del sistema giurisdizionale, di applicare le leggi federali e iil diritto interazione. Il suo ruolo è andato così consolidandosi nella sua duplice veste di organo di vertice della giustizia ordinaria e organo apicale della giustizia costituzionale. La Svizzera, infatti, può contare su un sistema diffuso di controllo di costituzionalità che trova sostegno nelle molte corti costituzionali cantonali e nel Tribunale federale il suo punto di chiusura.