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Diritto ecclesiastico esame Sapienza
Tipologia: Formulari
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Il concetto di “valetudo” significa “buona salute”. Al suo interno racchiude varie sfaccettature. In particolare, si riferisce allo stato di salute del singolo. Al contempo, però, si distingue dal vocabolo “salus”, poiché implica una relazione dialettica tra la salvezza spirituale e la salute fisica, in cui le due realtà sono in perenne comunicazione. Stando al concetto “valetudo” bisogna, dunque, prestare molta attenzione all’area psicologica che può interferire su quella meramente fisica. Anche il termine “ Religio” è capace di esprimere due differenti categorie : tanto la religione quanto la spiritualità. In particolare, la religione rileva come dimensione oggettiva del credere ( religatio ). Il singolo, dunque, appartiene ad una confessione religiosa e ne esercita il culto. La spiritualità, invece, è il profilo soggettivo del credere, che implica tutto l’insieme degli elementi determinanti l’equilibrio psico-fisico dell’individuo. L’importanza dei due concetti in questione è evidenziata dal loro rilievo costituzionale :
Relativamente, invece, all’articolo 32 sappiamo che questo tutela il diritto alla salute. E’ un diritto assoluto , che si atteggia sia come diritto ad ottenere le dovute prestazioni sanitarie, sia come libertà di autodeterminazione nelle cure. La salute, in questo contesto, è concepita sia come integrità fisica, sia come equilibrio psicologico. E’ questo il punto di contatto tra valetudo et religio. Essendo, infatti, la fede un elemento determinante per la propria personalità, è necessario tutelarla per garantire il benessere psichico. Vi sarebbe, dunque, una lesione del bene valetudo anche nel caso del mancato rispetto del bene religio. In ambito europeo, il diritto alla salute è tutelato in svariati ambiti. In primo luogo, è stato istituito un Relatore speciale per il diritto alla salute dalle Nazioni Unite. In secondo luogo, il diritto alla salute è sancito e tutelato dalla Carta di Nizza. E’ stato, inoltre, inserito in Protocolli addizionali ai patti di diritto internazionale. La tutela giurisdizionale del suddetto diritto compete alla Corte di Strasburgo. Bisogna, dunque, effettuare un parallelismo tra il diritto alla salute e il diritto alla libertà religiosa. Originariamente, infatti, i diritti di libertà erano preordinati rispetto a quelli sociali. Con le Costituzioni democratiche del XX secolo, invece, le tue categorie sono state equiparate. Attualmente, il diritto alla salute presenta anche la medesima conformazione rispetto al diritto di libertà religiosa, non limitandosi alla libertà di ricevere un’adeguata terapia, ma essendo anche libertà da interferenze nella scelta del trattamento sanitario da ricevere. Inoltre, il diritto di professare liberamente la propria religione è parte integrante del diritto alla salute (psicologica) e insieme concorrono a formare l’identità della persona. Questo rinvia a quanto detto dalla Consulta : La salute è un concetto onnicomprensivo. Ecco perché ci si chiede Come si fanno coesistere due diritti fondamentali? La risposta sta nella loro relativizzazione. Nessuno dei due soccombe, né prevale. Si stabilisce in base ai casi concreti, sempre conservando il nucleo essenziale di ciascun diritto. NB : Tra i diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale, soltanto il diritto alla salute e il diritto di libertà religiosa sono riconosciuti a TUTTI e non soltanto ai CITTADINI. Questo significa che entrambi i diritti devono essere riconosciuti anche agli immigrati. SEZIONE II Il nesso tra salute e religione - originariamente era molto stretto, poiché la malattia era considerata una punizione divina. Ad esempio, nell’Antico Testamento vi è un preciso nesso tra la malattia e l’ira di Dio. Nel Nuovo Testamento, invece, si parla di Cristo e dei suoi discepoli che guariscono i malati. Questo trasmette il messaggio della salvezza portata dal cristianesimo e dall’amore di Dio.
600 - Harvey inizia a dimostrare che il corpo è l’insieme di una serie di componenti meccaniche. La diretta conseguenza è la parcellizzazione del sapere medico in singole discipline specialistiche. E’ una medicina che considera la malattia come un insieme di alterazioni biochimiche e fisiologiche, che allontanano l’organismo dalla sua originaria efficienza. A partire dal settecento si perde sia la visione dell’uomo quale soggetto composto di anima e corpo ( visione di matrice platonico aristotelica ) sia la visione dell’uomo quale unica realtà, fisica e spirituale ( visione biblica ) In questo secolo, il processo di laicizzazione è favorito dalle spinte della classe medica, che vede la religione come strumento di compressione della libertà dell’uomo. 800 - Morton scopre l’anestesia moderna. Grazie a questa scoperta è il medico colui che salva l’uomo dal dolore operatorio, distaccando la medicina dalla necessità dell’intervento divino per lenire la sofferenza. Lo Stato ottocentesco diventa anche giuridicamente separato dalla religione e, conseguentemente, attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si centralizza definitivamente l’attività sanitaria nelle mani dello Stato. LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA Differente è la situazione nel 1900. Nel XX secolo si afferma la disciplina della medical-humanities, così chiamata perché fornisce alle scienze mediche un approccio umanistico, che tenga conto delle esigenze e dello sviluppo della persona umana. Lo sviluppo delle tecnologie mediche ha fatto sì che si sviluppasse una nuova scienza : la bioetica , che valuta assiologicamente la conformità del ricorso alle nuove forme di tecnologia. Quest’ultima è stata essenziale ai fini dell’elaborazione del biodiritto. I giuristi, infatti, hanno elaborato le norme che disciplinano il ricorso alle tecnologie mediche anche sulla base di valutazioni etiche. In questo campo, torna ad esistere il nesso tra valetudo e religio : a) Perché i valori dettati dalla dottrina religiosa sono utili ai fini di determinare l’indirizzo di una scelta b) Perché nei comitati bioetici possono esserci rappresentanti delle confessioni religiose.
Il nesso tra valetudo e religio, nel ventesimo secolo, è fortemente complicato da : a) La pluralità di confessioni religiose, che impediscono un approccio univoco e uniforme al concetto di salute b) La Laicità dello Stato che, essendo aconfessionale, non fa proprio l’approccio di alcuna confessione. Attualmente, dunque, si discute del nesso triangolare tra bioetica, religione e laicità. In particolare, lo Stato laico è chiamato a legiferare su questioni molto delicate, che vedono il contrapporsi tra atei e credenti. In questo caso la tecnica usata è quella delle leggi permissive, che si basano su uno schema totalmente neutrale. Ecco, dunque, che entra in gioco la religione, che orienta le scelte del singolo e influenza l’approccio della bioetica. (N.B. Queste leggi permissive rispondono al paradigma della neutralità procedurale) Lo Stato, dunque, non giudica le scelte del singolo, né le sue posizioni rreligiose. Emblematico è il caso della legge 219\2017 relativo a “ Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” I pilastri di questa legge sono due :
1) La mamma induista che vuole una crema per il corpo priva di derivati di origine animali per curare la dermatite del figlio 2) Genitori musulmani che chiedono alla pediatra una visita di accertamento della verginità della figlia. Queste domande esigono una valutazione relativa alla loro accettabilità. Bisogna valutare la compatibilità tra la concezione di salute propria del sistema pubblico e l’idea di benessere propria del migrante. Nasce, così, la medicina del migrante. Si tratta di una scienza che tiene in considerazione le conseguenze e l’influenza della religione sulla fruibilità del servizio sanitario. In particolare, emergono tre aspetti rilevanti : 1) L’accesso ai servizi sanitari, impedito alle donne mussulmane. (non possono avere contatto con medici di sesso maschile) 2) La difficoltà nell’istallazione di un rapporto con il medico e gli operatori sanitari, a causa delle divergenze culturali 3) La difficoltà nella comprensione e nella comunicazione che potrebbe rendere tutte le dichiarazioni, fatte a norma della legge 219\2017 invalide.