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Estimo Servitù Prediali, Appunti di Geopedologia, economia e estimo

Appunti di economia ed estimo sulle servitù prediali

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 20/12/2025

nadia-fraj
nadia-fraj 🇮🇹

15 documenti

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SERVITÙ PREDIALI
Una servitù prediale è definita dal codice civile come un “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario” (art. 1027). “L’utilità può consistere anche nella maggiore
comodità o amenità del fondo dominante” (art. 1028). Il fondo gravato dalla servitù è detto servente, il fondo
a favore del quale è stata creata la servitù è detto dominante.
Le servitù prediali vengono stipulate mediante contratto scritto e si distinguono in VOLONTARIE e
COATTIVE. Nel primo caso possono avere per oggetto qualsiasi tipo di utilità e si costituiscono mediante
contratto stipulato liberamente tra le parti. Le servitù coattive, invece, sono regolamentate dalla legge e sono
previste dal codice civile (acquedotto e scarico coattivo, il passaggio coattivo e l’elettrodotto coattivo).
Le servitù si dicono APPARENTI se sono visibili con segni o opere permanenti che indichino in modo
inequivocabile l’esistenza del peso gravante sul fondo, in caso contrario sono dette NON APPARENTI. Infine
vengono dette reciproche se due fondi sono contemporaneamente dominanti e serventi.
La costituzione di una servitù prediale può avvenire:
coattivamente, con la forza della legge (sentenza);
volontariamente, con un contratto fra le parti o mediante testamento;
con atto dell’autorità amministrativa (art. 1032 c.c.), quando viene attivata, in base a una normativa
speciale, una procedura espropriativa
Le servitù apparenti si possono costituire anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia,
quando il fondo dominante e servente erano un tempo di un unico proprietario e che questi ha esercitato
anche dopo la divisione con segni visibili, oggi provabili, la servitù (art. 1062 c.c.).
Per quanto riguarda la durata, le servitù si considerano:
temporanee, quando la durata è inferiore a nove anni,
permanenti, quando la durata è superiore a nove anni.
L’estinzione di una servitù coattiva può avvenire per:
confusione, quando una sola persona riunisce la proprietà del fondo dominante e del fondo
servente;
prescrizione, quando la servitù non viene esercitata per almeno 20 anni;
abbandono del fondo servente (art. 1070 c.c.), in caso di rinuncia del proprietario del fondo servente
che, tenuto in forza della legge alle spese necessarie per l’esercizio della servitù, se ne può liberare,
rinunciando alla proprietà a favore del proprietario del fondo dominante.
SERVITÙ DI PASSAGGIO
Consiste nel diritto da parte del proprietario di un fondo intercluso o non sufficientemente agevole allo
svolgimento della propria attività imprenditoriale di chiedere il passaggio sul fondo altrui. Tale diritto dovrà
essere esercitato per la via più breve e cercando di arrecare meno disagi al fondo servente. Nel caso in cui il
passaggio cessa di essere necessario il diritto decade.
SERVITÙ DI ACQUEDOTTO E SCARICO COATTIVO
Consiste nel diritto da parte del proprietario di un fondo di chiedere, il passaggio di acquedotti o acque di
scarico, qualora siano necessarie per bisogni della vita o per usi agrari e/o industriali. Tale diritto dovrà
essere esercitato cercando di arrecare meno disagi al fondo servente. È stabilito inoltre, nel caso in cui il
corso d’acqua impedisca l’accesso dei proprietari a fondi contigui, che gli utilizzatori dell’acqua provvedano
a costruire e a mantenere a proprie spese i ponti e le opere accessorie per un facile e sicuro accesso ai
fondi medesimi. La servitù di acquedotto comprende la facoltà di accedere al fondo servente e di passare
lungo i canali o le condotte per vigilare il corso, eseguire gli spurghi e le manutenzioni necessarie. Lo scarico
può essere anche richiesto per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi
pregiudizio o molestia.
SERVITÙ PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE
Per infrastrutture lineari energetiche si intendono i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici o di altri idrocarburi. Queste infrastrutture non sono realizzate a beneficio di un fondo
dominante, ma hanno i connotati del servizio pubblico. In questo caso il “fondo dominante” è in realtà la
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SERVITÙ PREDIALI

Una servitù prediale è definita dal codice civile come un “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario” (art. 1027). “L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante” (art. 1028). Il fondo gravato dalla servitù è detto servente, il fondo a favore del quale è stata creata la servitù è detto dominante. Le servitù prediali vengono stipulate mediante contratto scritto e si distinguono in VOLONTARIE e COATTIVE. Nel primo caso possono avere per oggetto qualsiasi tipo di utilità e si costituiscono mediante contratto stipulato liberamente tra le parti. Le servitù coattive, invece, sono regolamentate dalla legge e sono previste dal codice civile (acquedotto e scarico coattivo, il passaggio coattivo e l’elettrodotto coattivo). Le servitù si dicono APPARENTI se sono visibili con segni o opere permanenti che indichino in modo inequivocabile l’esistenza del peso gravante sul fondo, in caso contrario sono dette NON APPARENTI. Infine vengono dette reciproche se due fondi sono contemporaneamente dominanti e serventi. La costituzione di una servitù prediale può avvenire: coattivamente, con la forza della legge (sentenza); volontariamente, con un contratto fra le parti o mediante testamento; con atto dell’autorità amministrativa (art. 1032 c.c.), quando viene attivata, in base a una normativa speciale, una procedura espropriativa Le servitù apparenti si possono costituire anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia, quando il fondo dominante e servente erano un tempo di un unico proprietario e che questi ha esercitato anche dopo la divisione con segni visibili, oggi provabili, la servitù (art. 1062 c.c.). Per quanto riguarda la durata, le servitù si considerano: temporanee, quando la durata è inferiore a nove anni, permanenti, quando la durata è superiore a nove anni. L’estinzione di una servitù coattiva può avvenire per: confusione, quando una sola persona riunisce la proprietà del fondo dominante e del fondo servente; prescrizione, quando la servitù non viene esercitata per almeno 20 anni; abbandono del fondo servente (art. 1070 c.c.), in caso di rinuncia del proprietario del fondo servente che, tenuto in forza della legge alle spese necessarie per l’esercizio della servitù, se ne può liberare, rinunciando alla proprietà a favore del proprietario del fondo dominante.

SERVITÙ DI PASSAGGIO

Consiste nel diritto da parte del proprietario di un fondo intercluso o non sufficientemente agevole allo svolgimento della propria attività imprenditoriale di chiedere il passaggio sul fondo altrui. Tale diritto dovrà essere esercitato per la via più breve e cercando di arrecare meno disagi al fondo servente. Nel caso in cui il passaggio cessa di essere necessario il diritto decade.

SERVITÙ DI ACQUEDOTTO E SCARICO COATTIVO

Consiste nel diritto da parte del proprietario di un fondo di chiedere, il passaggio di acquedotti o acque di scarico, qualora siano necessarie per bisogni della vita o per usi agrari e/o industriali. Tale diritto dovrà essere esercitato cercando di arrecare meno disagi al fondo servente. È stabilito inoltre, nel caso in cui il corso d’acqua impedisca l’accesso dei proprietari a fondi contigui, che gli utilizzatori dell’acqua provvedano a costruire e a mantenere a proprie spese i ponti e le opere accessorie per un facile e sicuro accesso ai fondi medesimi. La servitù di acquedotto comprende la facoltà di accedere al fondo servente e di passare lungo i canali o le condotte per vigilare il corso, eseguire gli spurghi e le manutenzioni necessarie. Lo scarico può essere anche richiesto per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

SERVITÙ PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE

Per infrastrutture lineari energetiche si intendono i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici o di altri idrocarburi. Queste infrastrutture non sono realizzate a beneficio di un fondo dominante, ma hanno i connotati del servizio pubblico. In questo caso il “fondo dominante” è in realtà la

collettività degli utenti, ma da un punto di vista tecnico giuridico il fondo dominante è rappresentato dall’impianto stesso, da ritenersi come bene immobile ai sensi dell’art. 812 del c.c. Le servitù per le infrastrutture lineari energetiche sono realizzate in seguito al rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive. La valutazione di impatto ambientale (VIA) con esito favorevole è parte necessaria del procedimento. Il procedimento autorizzativo deve concludersi entro il termine di sei mesi. Per le infrastrutture lineari energetiche che non fanno parte della rete energetica nazionale, che quindi hanno un interesse esclusivamente locale, i necessari provvedimenti amministrativi sono esercitati dai Comuni. Allo scopo di evitare che l’opposizione di singoli proprietari possa impedire o rallentare i lavori di creazione o di adeguamento della rete di distribuzione, le servitù per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche sono considerate di pubblica utilità.

L’ELETTRODOTTO

L’elettrodotto è un particolare tipo di servitù regolamentata dal RD n. 1775/1933, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”. In questo caso il proprietario del fondo servente è tenuto a dare il passaggio per condutture elettriche aeree o sotterranee a chi ne abbia ottenuto l’autorizzazione. Su questo tipo di infrastrutture grava la normativa per la protezione contro l’inquinamento elettromagnetico, secondo la quale linee elettriche e cabine di trasformazione devono essere posizionate a una certa distanza di sicurezza dai fabbricati. La metodologia di calcolo di tale distanza è contenuta nel DM 29 maggio 2008, nel quale è stato introdotto il concetto di distanza di prima approssimazione (DPA).

STIMA DELL’INDENNITÀ

La costituzione di una servitù comporta un risarcimento per il proprietario del fondo servente e consiste in un indennizzo da parte del fondo dominante. In caso di SERVITÙ VOLONTARIE l’ammontare dell’indennizzo viene negoziato tra le parti in maniera bonaria, IN ALTRE OCCASIONI viene stimato secondo la normativa vigente. In caso di servitù lineari che interessano molti fondi serventi i criteri di stima vengono fissati come “convenzione standard” e vengono proposti, senza distinzioni, a tutti proprietari. L’indennità offerta dal fondo dominante può essere accettata o rifiutata, nel secondo caso si procederà al calcolo dell’indennizzo coattivamente, in sede giudiziaria e la perizia sarà fatta da un tecnico nominato dal giudice (CTU). Tale indennizzo prevede: un’indennità di servitù per i terreni da occupare; un’indennità per eventuali danni arrecati al fondo servente. I terreni occupati in modo parziale o solo temporaneamente subiranno una riduzione proporzionale dell’indennità.

1. INDENNITÀ PER LA SERVITÙ

TERRENI OCCUPATI

Il valore dei terreni occupati è determinato secondo l’aspetto economico del valore di mercato. La stima dei valori viene effettuata, soprattutto per le infrastrutture lineari energetiche, con riferimento iniziale ai valori agricoli medi (VAM) determinati per fini espropriativi. In caso di stima giudiziaria il perito dovrà però considerare il valore effettivo (non medio) con riferimento alle particolari caratteristiche del fondo in esame.

TERRENI CON LIMITAZIONE DI UTILIZZO

Una servitù prediali richiede sovente la creazione di un’area adiacente, con limitazione di utilizzo o di rispetto, per esigenze legate alla funzionalità della servitù stessa. Per i terreni adiacenti a un acquedotto l’art. 1038 del c.c. prevede, per il terreno adiacente interessato per il deposito dei materiali di spurgo, che sia pagata solo la metà del valore. Per la servitù di elettrodotto è richiesta una superficie sottostante la proiezione dei cavi per il servizio alle condutture e un’ulteriore area di rispetto dalle condutture. Per queste aree l’indennità sarà determinata in misura ridotta, in proporzione al grado della limitazione di utilizzo (metà del valore o meno).

ALTRI DANNI

L’art. 1038 del c.c. prevede che sia pagata, oltre all’indennità per la servitù, una indennità per i danni, “ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare”. Nella normativa viene quindi previsto a priori il criterio della diminuzione di valore che può subire il fondo, con evidente riferimento all’aspetto economico del valore complementare. I fattori che possono far diminuire il valore di un fondo rustico in seguito all’imposizione di una servitù possono essere di diverso tipo: un canale che attraversa un fondo crea una separazione fisica tra due parti, che ne fanno diminuire il valore complessivo; i pali o i tralicci degli elettrodotti posti in mezzo ai campi costituiscono un intralcio per le lavorazioni agricole, soprattutto dove si semina due volte in un anno; i pali ai bordi dei fossi di scolo ostacolano la pulizia e il diserbo degli stessi con mezzi meccanici. La diminuzione di valore è poi ben diversa per le aree agricole e per le aree edificabili. La perdita dell’edificabilità determina un danno ben più grave rispetto ad alcune limitazioni per le colture agrarie. È pur vero che a volte la cubatura edificabile può essere trasferita ad aree adiacenti, ma il valore di eventuali fabbricati edificati nelle vicinanze dell’elettrodotto sarebbe chiaramente inferiore rispetto al valore di fabbricati simili edificati in altre zone. Oggi infatti è particolarmente temuto il danno potenziale alla salute dell’uomo causato dall’elettrosmog. L’indennità per “altri danni”, ove questi sussistano effettivamente, dovrebbe quindi essere calcolata secondo l’aspetto economico del valore complementare, in misura pari alla differenza tra il valore del terreno prima dell’imposizione della servitù e il valore quando la servitù è stata realizzata.

CRITERI PRATICI

In alcuni casi l’indennità per servitù può essere calcolata, in modo bonario, con criteri pratici più semplici. Sono frequenti i seguenti casi pratici: tubazioni interrate, in caso di tubature con diametro inferiore a 40 cm nel calcolo dell’indennizzo viene considerata soltanto l’area V 2 , valutata al 25%. Ampiezza delle fasce di rispetto, in funzione del tipo di servitù e del danno arrecato il calcolo delle aree V2 e V3 può essere di un metro o più di un metro. Il calcolo dei tributi capitalizzati, in alcuni casi l’importo è talmente basso che il calcolo può essere omesso.