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Etica e bioetica cap.4, Schemi e mappe concettuali di Sociologia

Riassunto del primo libro di etica e bioetica capitolo 4

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 25/01/2023

morenasts
morenasts 🇮🇹

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ETICA E BIOETICA CAP 4
4.1 Diritto in senso morale= aspettative morali diffuse a livello sociale che non
trovano ancora la garanzia della loro soddisfazione e del loro accoglimento negli
strumenti del diritto.
Diritti in senso giuridico= richiamano situazioni soggettive riconosciute e garantite
da norme giuridiche, nazionali e sovranazionali.
Premesso ciò, nasce la domanda circa la possibilità di un diritto di morire
giuridicamente riconosciuto e legislativamente tutelato. Diritto che appare tuttora
contestato e alcune delle maggiori obiezioni al riconoscimento del diritto di morire
provengono proprio dai giuristi.
4.2 Prima di essere divisi circa l'ammissibilità o meno di un diritto di morire gli
studiosi odierni sono divisi sui modi stessi di intendere tale concetto. In secondo
luogo si prospetta il bisogno di riflettere sulle sue valenze globali. Da ciò lo sforzo di
fare chiarezza sulla possibile fisionomia di un diritto di morire cercando
contestualmente di prendere posizione nei suoi confronti e dimostrarne la non
incompatibilità con i principi costituzionali. In tale contesto Giovanni Fornero, rifiuta
la tesi esposta da Kass in uno dei più noti e accreditati scritti sull’argomento, nel
quale si evince che sia a livello filosofico che legale non sarebbe configurabile un
diritto di morire e la nozione stessa sarebbe infondata e logicamente incoerente.
Fornero ritiene invece che la questione possa sollevare interrogativi stimolanti e
rilevanti e che possa avere un senso filosofico e giuridico plausibile.
Dal punto di vista teorico normativo con l’espressione diritto di morire egli intende il
diritto di rinunciare alla propria vita, il diritto, di fronte a determinate sofferenze
vissute come lesive della propria idea di dignità, di congedarsi volontariamente dalla
propria vita sia per mano propria sia con l’intervento di altri. Egli respinge l'idea di
un illimitato diritto di morire lecitamente esercitabile in qualsiasi circostanza.
Tale definizione deve tenere conto di alcune tipologie comportamentali:
a) IL SUICIDIO (darsi la morte)
b) NON CURARSI E LASCIARSI MORIRE (rifiuto dei trattamenti)
c) SUICIDIO ASSISTITO (farsi aiutare a morire)
d) EUTANASIA VOLONTARIA (farsi dare la morte)
Esistono alcuni studiosi che nell'area semantica del diritto di morire collocano il
suicidio (solitario) e la decisione di lasciarsi morire, ma non il suicidio assistito e
l'eutanasia volontaria. Viceversa, ve ne sono altre che non includono in essa la
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ETICA E BIOETICA CAP 4

4.1 Diritto in senso morale = aspettative morali diffuse a livello sociale che non trovano ancora la garanzia della loro soddisfazione e del loro accoglimento negli strumenti del diritto. Diritti in senso giuridico= richiamano situazioni soggettive riconosciute e garantite da norme giuridiche, nazionali e sovranazionali. Premesso ciò, nasce la domanda circa la possibilità di un diritto di morire giuridicamente riconosciuto e legislativamente tutelato. Diritto che appare tuttora contestato e alcune delle maggiori obiezioni al riconoscimento del diritto di morire provengono proprio dai giuristi. 4.2 Prima di essere divisi circa l'ammissibilità o meno di un diritto di morire gli studiosi odierni sono divisi sui modi stessi di intendere tale concetto. In secondo luogo si prospetta il bisogno di riflettere sulle sue valenze globali. Da ciò lo sforzo di fare chiarezza sulla possibile fisionomia di un diritto di morire cercando contestualmente di prendere posizione nei suoi confronti e dimostrarne la non incompatibilità con i principi costituzionali. In tale contesto Giovanni Fornero, rifiuta la tesi esposta da Kass in uno dei più noti e accreditati scritti sull’argomento, nel quale si evince che sia a livello filosofico che legale non sarebbe configurabile un diritto di morire e la nozione stessa sarebbe infondata e logicamente incoerente. Fornero ritiene invece che la questione possa sollevare interrogativi stimolanti e rilevanti e che possa avere un senso filosofico e giuridico plausibile. Dal punto di vista teorico normativo con l’espressione diritto di morire egli intende il diritto di rinunciare alla propria vita, il diritto, di fronte a determinate sofferenze vissute come lesive della propria idea di dignità, di congedarsi volontariamente dalla propria vita sia per mano propria sia con l’intervento di altri. Egli respinge l'idea di un illimitato diritto di morire lecitamente esercitabile in qualsiasi circostanza. Tale definizione deve tenere conto di alcune tipologie comportamentali: a) IL SUICIDIO (darsi la morte) b) NON CURARSI E LASCIARSI MORIRE (rifiuto dei trattamenti) c) SUICIDIO ASSISTITO (farsi aiutare a morire) d) EUTANASIA VOLONTARIA (farsi dare la morte) Esistono alcuni studiosi che nell'area semantica del diritto di morire collocano il suicidio (solitario) e la decisione di lasciarsi morire, ma non il suicidio assistito e l'eutanasia volontaria. Viceversa, ve ne sono altre che non includono in essa la

decisione di lasciarsi morire, oppure che quando parlano di diritto di morire intendono principalmente la morte (medicalmente) assistita. 4.3 Sebbene l'idea di diritto, in particolare quella di diritto soggettivo sia lungi dall'essere univoca e rientri nell'area dei concetti controversi, oggi con tale termine generalmente si fa riferimento all'insieme di potere e facoltà conferiti dall'ordinamento ad un soggetto giuridico. Ne consegue che in una determinata comunità giuridica, non tutto ciò che l'individuo può materialmente fare (nel nostro caso congedarsi dalla vita per mano propria o altrui) gode, perciò della qualifica di diritto, che rimanda invece all’idea di un comportamento non solo legittimato, ma anche tutelato dal sistema giuridico e quindi escludete, come tale, interferenze o impedimenti da parte di terzi.